Art. 44. Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
E' fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 12 a persona minore o manifestamente inferma di mente.
Il contravventore alla disposizione del comma precedente e' punito con l'ammenda fino a un milione, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
E' fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 12 a persona minore o manifestamente inferma di mente.
Il contravventore alla disposizione del comma precedente e' punito con l'ammenda fino a un milione, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.