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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3147/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3147/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CUTOLO DANIELE APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MOLINA JACOPO APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'appellante:
“Voglia il Tribunale adito:
a) Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado n. 693/22 pubblicata il 1° agosto 2022, nel giudizio con RG 2173/2020 emessa dal Giudice di Pace di Venezia in ragione dei gravi motivi cui al presente atto;
b) accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti e riformare la sentenza appellata n.693/2022 nella parte in cui il giudice non specifica il limite della propria competenza per valore;
c) accertare e dichiarare, altresì, l'illogicità ed erroneità della sentenza impugnata, in ordine alla quantificazione della richiesta risarcitoria ed in ogni caso, accertare e dichiarare l'errata determinazione degli stessi da parte del Giudice di Pace;
d) condannare l'appellante alle spese onorari del doppio grado di giudizio;
pagina 1 di 5 a) emettere ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento”.
Per l'appellato:
“voglia l'On. Tribunale, contrariis reiectis: in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'appello; in via subordinata, nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via ulteriormente gradata, senza nulla riconoscere o sanare: contenere la condanna a carico di nel limite di competenza per valore del Giudice di Pace ex art. 7 c.p.c. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione d'appello, impugnava la sentenza n. 693/2022, pubblicata Parte_1
il 1 agosto 2022 e non notificata, con cui il Giudice di Pace di Venezia aveva accolto la domanda proposta da parte attrice, odierna appellata, e condannava al pagamento della somma Parte_1
euro di 4.100,00 oltre ad interessi moratori dalla data della richiesta (11.07.2013) al saldo e al risarcimento del maggior prezzo in ragione delle meno favorevoli condizioni contrattuali dell'utenza n.
393/9923255 rispetto a quelle previste per l'utenza n. 331-5702022 per l'importo di 120,00 euro, oltre a rivalutazione e ad interessi ex art. 1284 dalla data della domanda (11.07.2013) al saldo nonché ad euro
548,00 per spese e competenze di mediazione ed euro 1125,00 a titolo di competenza e spese di giudizio.
In I grado, invero, asseriva quanto segue:
parte attrice aveva chiesto, a seguito del riconoscimento della responsabilità contrattuale di parte convenuta per non aver adempiuto agli obblighi di diligenza nell'attuazione delle clausole di disdetta contrattuale, la condanna al pagamento dei danni patiti dal 13 giugno 2013 compreso, fino al giorno in cui avrebbe rimediato all'inconveniente, ossia il 23.07.2013, quantificati in euro Parte_1
4.100,00 euro oltre ad interessi moratori dalla data della richiesta (11.07.2013) al saldo. L'attrice aveva domandato, altresì, la condanna della convenuta al pagamento di quanto pagato in più in ragione delle meno convenienti condizioni contrattuali dell'utenza n. 393/9923255 rispetto a quelle previste per l'utenza n. 331/5702022 per un totale di 120,00 euro. Il tutto oltre spese e competenze della fase di mediazione e spese e competenze di giudizio.
Venivano proposti, dunque, i seguenti motivi d'appello:
1. Erroneità ed illogicità della sentenza: omessa indicazione della clausola di contenimento del valore, in quanto: il Giudice di primo grado nella appellata sentenza avrebbe reso una decisione ambigua, poiché avrebbe accolto la domanda attorea disponendo la condanna della convenuta “al pagamento pagina 2 di 5 della somma di euro di 4.100,00 oltre ad interessi moratori dalla data della richiesta (11.07.2013) al saldo”. In questo modo, non avrebbe precisato che la condanna fosse contenutanei limiti della sua competenza per valore, potendo indurre ad un'errata quantificazione degli importi da corrispondere.
Sommando il capitale di 4.100,00 euro agli interessi moratori dalla data della richiesta (11.07.2013) al saldo, per un totale cioè di 3050,25 euro, nonché i 120,00 euro di cui al risarcimento del maggior prezzo, si travalicherebbe la competenza per valore del Giudice di Pace. Ne conseguirebbe che il
Giudice di primo grado, al fine di evitare ogni dubbio interpretativo, avrebbe dovuto disporre la condanna della convenuta “al pagamento della somma di euro di 4.100,00 oltre ad interessi moratori dalla data della richiesta (11.07.2013) al saldo, nei limiti di competenza per valore del giudice adito”.
2. Erroneità della sentenza e carenza di motivazione in ordine al risarcimento dei danni riconosciuto dal giudice di primo grado: in ordine al danno liquidato, il Giudice avrebbe così statuito “Parte attrice ha pure provato il danno patito. Risulta dunque congrua la richiesta risarcitoria formulata in euro 4.100 oltre ad interessi moratori dalla data della richiesta (11.07.2013) al saldo…parimenti congrua è la richiesta di risarcimento del maggior prezzo in ragione delle meno favorevoli condizioni contrattuali dell'utenza n. 393/9923255 rispetto a quelle previste per l'utenza n. 331-5702022 per l'importo di
120,00 euro, oltre ad interessi legali dalla data della domanda (11.07.2013)”. Dalla lettura del dispositivo del provvedimento impugnato non sarebbe, quindi, dato comprendere a che titolo sia Pt_1
stata condannata al pagamento in favore dell'odierna parte appellata. Non risulterebbero, invero, indicate le modalità di quantificazione dell'importo, calcolato nella misura di euro 4.100 oltre ad interessi moratori dalla data della richiesta (11.07.2013) al saldo. In altri termini, sia dalla lettura della motivazione della sentenza che dal dispositivo, non si evincerebbe la tipologia di danno liquidato. Il provvedimento, inoltre, sarebbe privo di qualsiasi riferimento ai criteri adottati per la determinazione/quantificazione dell'importo liquidato.
L'appellante concludeva, dunque, per la riforma della sentenza impugnata come da conclusioni già riportate nelle premesse.
Con la comparsa di costituzione d'appello, l'appellato eccepiva, in primis, l'inammissibilità del
I motivo d'appello, dato che la domanda dell'appellante aveva quantificato in € 4.100 la somma richiesta (o meglio, in euro 100 per die e, comunque, anche nella diversa misura, anche superiore, da quantificare da parte del Giudicante ex art. 1226 c.c.), oltre ad € 120 per quanto pagato in più a causa delle meno convenienti condizioni contrattuali, per un totale di € 4.220. La stessa appellante avrebbe ammesso a p. 3 dell'atto di appello che: “L'art. 10 c.p.c. stabilisce che il valore della causa ai fini della competenza si determina dalla domanda”, pertanto, l'eccezione di incompetenza per valore avrebbe pagina 3 di 5 dovuto essere sollevata da con memoria di costituzione in primo grado. Parte_1 Parte_1
non si sarebbe costituita in giudizio in primo grado. Con la Sentenza, il Giudice di Pace avrebbe
[...] condannato a pagare ai deducenti quanto oggetto di domanda, dunque € 4.220, oltre Parte_1
ad interessi. Il motivo di appello, pertanto, sarebbe inammissibile e, comunque, infondato, atteso che, ratione temporis, dunque al 29.5.2020, data di notifica dell'atto di citazione, la competenza per valore del Giudice di Pace era fino ad € 5.000,00: la convenuta avrebbe dovuto costituirsi tempestivamente in primo grado ed eccepire la pretesa incompetenza per valore. Non avendolo fatto, sarebbe, secondo l'appellato, decaduta dal poterlo eccepire in appello;
da ciò l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza, del motivo di gravame, per palese violazione del disposto dell'art. 38 c.p.c..
Con riguardo al secondo motivo d'appello, l'appellato deduceva l'infondatezza, nel merito, poiché la somma di € 100 per die sarebbe stata individuata come “congrua” dal Giudice di Pace di Venezia, il quale avrebbe determinato la condanna in via equitativa ex art. 1226 c.c. (come richiesto fin dall'atto di citazione di primo grado). In ogni caso, l'appellante non avrebbe confutato in alcuna maniera quanto dedotto e prodotto dall'attore, nel primo grado di giudizio, traendone il Giudice di Pace argomento di prova ex art. 115 c.p.c..
L'appellato, quindi, concludeva per il rigetto dell'appello, come nelle conclusioni già sopra riportate nelle premesse.
In seguito alla prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il GI la rinviava alla scorsa udienza di pc., trattata in forma scritta ex art. 127 ter cpc, ove le parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi. La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il
20.09.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Decorsi detti termini, dunque, si rileva, innanzitutto, l'inammissibilità del primo motivo d'appello, avendo ad oggetto una questione di difetto di competenza per valore del Giudice di Pace, in relazione alla porzione di credito liquidata in eccesso rispetto al limite di euro 5.000,00 stabilito dell'art. 7, I co., c.p.c. pro tempore vigente. Ai sensi dell'art. 38, I co., c.p.c., invero, l'eccezione di incompetenza per valore avrebbe dovuto essere eccepita dall'odierna appellante, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, nel giudizio di I grado. In tale sede, invece,
l'allora convenuta (attuale appellante) è rimasta contumace.
Il secondo motivo di appello, invece, è manifestamente infondato, dato che la liquidazione del danno è avvenuta, da parte del GdP, come da domanda, indicando come “congrua” la somma richiesta e, dunque, richiamando implicitamente le argomentazioni della parte attrice, al fine della determinazione equitativa del credito, ex art. 1226 c.c., in euro 100,00 al giorno (dal 13.06.2013 al pagina 4 di 5 23.07.2013), avendo riguardo al mancato guadagno certamente subito dall'appellato, con riguardo ai cospicui introiti dell'attività di tassista comunemente ottenibili a Venezia, nel periodo di riferimento, a causa della disattivazione temporanea del numero di telefono deputato all'esercizio della sua attività
imprenditoriale.
L'appello, dunque, viene interamente rigettato, con condanna dell'appellante alle spese di lite, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 26.000,00), senza computo di istruttoria, in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta integralmente l'appello, confermando la sentenza appellata, n. 693/22 del Giudice di
Pace di Venezia;
2) condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 3.397,00 per compensi, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.p.A., dando atto della sussistenza del presupposto applicativo dell'art. 13 comma 1- quater del DPR 115/2002 ed invitando, altresì, la Cancelleria a verificare la correttezza del contributo unificato versato, trattandosi di causa con valore superiore agli euro 5.000,00.
Venezia, 27 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3147/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CUTOLO DANIELE APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MOLINA JACOPO APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'appellante:
“Voglia il Tribunale adito:
a) Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado n. 693/22 pubblicata il 1° agosto 2022, nel giudizio con RG 2173/2020 emessa dal Giudice di Pace di Venezia in ragione dei gravi motivi cui al presente atto;
b) accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti e riformare la sentenza appellata n.693/2022 nella parte in cui il giudice non specifica il limite della propria competenza per valore;
c) accertare e dichiarare, altresì, l'illogicità ed erroneità della sentenza impugnata, in ordine alla quantificazione della richiesta risarcitoria ed in ogni caso, accertare e dichiarare l'errata determinazione degli stessi da parte del Giudice di Pace;
d) condannare l'appellante alle spese onorari del doppio grado di giudizio;
pagina 1 di 5 a) emettere ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento”.
Per l'appellato:
“voglia l'On. Tribunale, contrariis reiectis: in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'appello; in via subordinata, nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via ulteriormente gradata, senza nulla riconoscere o sanare: contenere la condanna a carico di nel limite di competenza per valore del Giudice di Pace ex art. 7 c.p.c. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione d'appello, impugnava la sentenza n. 693/2022, pubblicata Parte_1
il 1 agosto 2022 e non notificata, con cui il Giudice di Pace di Venezia aveva accolto la domanda proposta da parte attrice, odierna appellata, e condannava al pagamento della somma Parte_1
euro di 4.100,00 oltre ad interessi moratori dalla data della richiesta (11.07.2013) al saldo e al risarcimento del maggior prezzo in ragione delle meno favorevoli condizioni contrattuali dell'utenza n.
393/9923255 rispetto a quelle previste per l'utenza n. 331-5702022 per l'importo di 120,00 euro, oltre a rivalutazione e ad interessi ex art. 1284 dalla data della domanda (11.07.2013) al saldo nonché ad euro
548,00 per spese e competenze di mediazione ed euro 1125,00 a titolo di competenza e spese di giudizio.
In I grado, invero, asseriva quanto segue:
parte attrice aveva chiesto, a seguito del riconoscimento della responsabilità contrattuale di parte convenuta per non aver adempiuto agli obblighi di diligenza nell'attuazione delle clausole di disdetta contrattuale, la condanna al pagamento dei danni patiti dal 13 giugno 2013 compreso, fino al giorno in cui avrebbe rimediato all'inconveniente, ossia il 23.07.2013, quantificati in euro Parte_1
4.100,00 euro oltre ad interessi moratori dalla data della richiesta (11.07.2013) al saldo. L'attrice aveva domandato, altresì, la condanna della convenuta al pagamento di quanto pagato in più in ragione delle meno convenienti condizioni contrattuali dell'utenza n. 393/9923255 rispetto a quelle previste per l'utenza n. 331/5702022 per un totale di 120,00 euro. Il tutto oltre spese e competenze della fase di mediazione e spese e competenze di giudizio.
Venivano proposti, dunque, i seguenti motivi d'appello:
1. Erroneità ed illogicità della sentenza: omessa indicazione della clausola di contenimento del valore, in quanto: il Giudice di primo grado nella appellata sentenza avrebbe reso una decisione ambigua, poiché avrebbe accolto la domanda attorea disponendo la condanna della convenuta “al pagamento pagina 2 di 5 della somma di euro di 4.100,00 oltre ad interessi moratori dalla data della richiesta (11.07.2013) al saldo”. In questo modo, non avrebbe precisato che la condanna fosse contenutanei limiti della sua competenza per valore, potendo indurre ad un'errata quantificazione degli importi da corrispondere.
Sommando il capitale di 4.100,00 euro agli interessi moratori dalla data della richiesta (11.07.2013) al saldo, per un totale cioè di 3050,25 euro, nonché i 120,00 euro di cui al risarcimento del maggior prezzo, si travalicherebbe la competenza per valore del Giudice di Pace. Ne conseguirebbe che il
Giudice di primo grado, al fine di evitare ogni dubbio interpretativo, avrebbe dovuto disporre la condanna della convenuta “al pagamento della somma di euro di 4.100,00 oltre ad interessi moratori dalla data della richiesta (11.07.2013) al saldo, nei limiti di competenza per valore del giudice adito”.
2. Erroneità della sentenza e carenza di motivazione in ordine al risarcimento dei danni riconosciuto dal giudice di primo grado: in ordine al danno liquidato, il Giudice avrebbe così statuito “Parte attrice ha pure provato il danno patito. Risulta dunque congrua la richiesta risarcitoria formulata in euro 4.100 oltre ad interessi moratori dalla data della richiesta (11.07.2013) al saldo…parimenti congrua è la richiesta di risarcimento del maggior prezzo in ragione delle meno favorevoli condizioni contrattuali dell'utenza n. 393/9923255 rispetto a quelle previste per l'utenza n. 331-5702022 per l'importo di
120,00 euro, oltre ad interessi legali dalla data della domanda (11.07.2013)”. Dalla lettura del dispositivo del provvedimento impugnato non sarebbe, quindi, dato comprendere a che titolo sia Pt_1
stata condannata al pagamento in favore dell'odierna parte appellata. Non risulterebbero, invero, indicate le modalità di quantificazione dell'importo, calcolato nella misura di euro 4.100 oltre ad interessi moratori dalla data della richiesta (11.07.2013) al saldo. In altri termini, sia dalla lettura della motivazione della sentenza che dal dispositivo, non si evincerebbe la tipologia di danno liquidato. Il provvedimento, inoltre, sarebbe privo di qualsiasi riferimento ai criteri adottati per la determinazione/quantificazione dell'importo liquidato.
L'appellante concludeva, dunque, per la riforma della sentenza impugnata come da conclusioni già riportate nelle premesse.
Con la comparsa di costituzione d'appello, l'appellato eccepiva, in primis, l'inammissibilità del
I motivo d'appello, dato che la domanda dell'appellante aveva quantificato in € 4.100 la somma richiesta (o meglio, in euro 100 per die e, comunque, anche nella diversa misura, anche superiore, da quantificare da parte del Giudicante ex art. 1226 c.c.), oltre ad € 120 per quanto pagato in più a causa delle meno convenienti condizioni contrattuali, per un totale di € 4.220. La stessa appellante avrebbe ammesso a p. 3 dell'atto di appello che: “L'art. 10 c.p.c. stabilisce che il valore della causa ai fini della competenza si determina dalla domanda”, pertanto, l'eccezione di incompetenza per valore avrebbe pagina 3 di 5 dovuto essere sollevata da con memoria di costituzione in primo grado. Parte_1 Parte_1
non si sarebbe costituita in giudizio in primo grado. Con la Sentenza, il Giudice di Pace avrebbe
[...] condannato a pagare ai deducenti quanto oggetto di domanda, dunque € 4.220, oltre Parte_1
ad interessi. Il motivo di appello, pertanto, sarebbe inammissibile e, comunque, infondato, atteso che, ratione temporis, dunque al 29.5.2020, data di notifica dell'atto di citazione, la competenza per valore del Giudice di Pace era fino ad € 5.000,00: la convenuta avrebbe dovuto costituirsi tempestivamente in primo grado ed eccepire la pretesa incompetenza per valore. Non avendolo fatto, sarebbe, secondo l'appellato, decaduta dal poterlo eccepire in appello;
da ciò l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza, del motivo di gravame, per palese violazione del disposto dell'art. 38 c.p.c..
Con riguardo al secondo motivo d'appello, l'appellato deduceva l'infondatezza, nel merito, poiché la somma di € 100 per die sarebbe stata individuata come “congrua” dal Giudice di Pace di Venezia, il quale avrebbe determinato la condanna in via equitativa ex art. 1226 c.c. (come richiesto fin dall'atto di citazione di primo grado). In ogni caso, l'appellante non avrebbe confutato in alcuna maniera quanto dedotto e prodotto dall'attore, nel primo grado di giudizio, traendone il Giudice di Pace argomento di prova ex art. 115 c.p.c..
L'appellato, quindi, concludeva per il rigetto dell'appello, come nelle conclusioni già sopra riportate nelle premesse.
In seguito alla prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il GI la rinviava alla scorsa udienza di pc., trattata in forma scritta ex art. 127 ter cpc, ove le parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi. La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il
20.09.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Decorsi detti termini, dunque, si rileva, innanzitutto, l'inammissibilità del primo motivo d'appello, avendo ad oggetto una questione di difetto di competenza per valore del Giudice di Pace, in relazione alla porzione di credito liquidata in eccesso rispetto al limite di euro 5.000,00 stabilito dell'art. 7, I co., c.p.c. pro tempore vigente. Ai sensi dell'art. 38, I co., c.p.c., invero, l'eccezione di incompetenza per valore avrebbe dovuto essere eccepita dall'odierna appellante, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, nel giudizio di I grado. In tale sede, invece,
l'allora convenuta (attuale appellante) è rimasta contumace.
Il secondo motivo di appello, invece, è manifestamente infondato, dato che la liquidazione del danno è avvenuta, da parte del GdP, come da domanda, indicando come “congrua” la somma richiesta e, dunque, richiamando implicitamente le argomentazioni della parte attrice, al fine della determinazione equitativa del credito, ex art. 1226 c.c., in euro 100,00 al giorno (dal 13.06.2013 al pagina 4 di 5 23.07.2013), avendo riguardo al mancato guadagno certamente subito dall'appellato, con riguardo ai cospicui introiti dell'attività di tassista comunemente ottenibili a Venezia, nel periodo di riferimento, a causa della disattivazione temporanea del numero di telefono deputato all'esercizio della sua attività
imprenditoriale.
L'appello, dunque, viene interamente rigettato, con condanna dell'appellante alle spese di lite, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 26.000,00), senza computo di istruttoria, in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta integralmente l'appello, confermando la sentenza appellata, n. 693/22 del Giudice di
Pace di Venezia;
2) condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 3.397,00 per compensi, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.p.A., dando atto della sussistenza del presupposto applicativo dell'art. 13 comma 1- quater del DPR 115/2002 ed invitando, altresì, la Cancelleria a verificare la correttezza del contributo unificato versato, trattandosi di causa con valore superiore agli euro 5.000,00.
Venezia, 27 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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