Articolo 31 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 30Articolo 32
Versione
20 settembre 1975
Art. 31.
L' articolo 149 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 149 - Scioglimento del matrimonio. - Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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