Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4226 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
Avv. SCORRETTI ARIANNA
e
RD RA
Avv. GUTTEREZ GAETANO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 4571 del 2021 con cui il Tribunale di Roma ha così deciso “Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 convenendo in giudizio ES MO dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 12833/2017, emesso dal Tribunale in data 30 maggio 2017, per sentir “ A) accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma nell'emettere il decreto opposto in quanto competente per territorio il Tribunale di Tivoli e per l'effetto revocare il decreto …; B) accertata e dichiarata l'illegittimità, inefficacia, inesistenza della scrittura privata del 9.12.2008, posta a fondamento del monitorio, revocare il decreto opposto per essere lo stesso inammissibile, improcedibile ed in ogni caso infondato. C) in subordine, ridurre la somma eventualmente dovuta per quanto provato nel presente procedimento. In particolare, defalcando dall'importo posto alla base della richiesta ingiuntiva la somma portata dai due assegni mai incassati dalla sig.ra
, pari ad euro 26.000,00 oltreché l'ulteriore somma pari ad euro Parte_1
5.000,00 mai consegnata alla parte opponente per espressa ammissione della parte opposta e come evincibile dagli estratti conto confluiti nel procedimento. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario”. Premetteva l'opponente di aver ricevuto, in data 12 giugno 2017, la notificazione del decreto opposto con il quale le era stato ingiunto il pagamento nei confronti di ES MO dell'importo di euro 48.279,00, oltre interessi e spese. Esponeva che la domanda di ingiunzione era stata proposta dalla MO nei suoi confronti, sul presupposto: che la stessa avesse stipulato un contratto di finanziamento con la società per l'importo oggetto di domanda, da restituirsi in 78 rate Controparte_1
che la non avesse adempiuto all'obbligazione Parte_1 assunta. Riferiva poi che la MO aveva dedotto di avere già chiesto ed ottenuto nel 2011 un decreto ingiuntivo per l'importo di euro 19.000. A sostegno dell'opposizione, la deduceva di non avere mai intrattenuto alcun Parte_1 rapporto con la MO e di non avere mai concluso con la medesima l'accordo da lei riferito. Esponeva, però, di avere intrattenuto, nell'estate del 2008, una relazione sentimentale con , che all'epoca prestava servizio per l'esercito, il quale Persona_1 nel settembre dello stesso anno le aveva proposto di andare a convivere;
al fine di procurare le risorse per allestire la comune casa di abitazione, il l'aveva posta in R_ relazione con un soggetto presentatole con il solo nome di battesimo ( ), che le ER aveva sottoposto per la firma una serie di documenti, in parte precompilati, in parte in bianco. L'opponente si era convinta a sottoscrivere i documenti in bianco, benché rilevasse l'inusualità della richiesta rivoltale, in ragione della fiducia che riponeva nel , R_ che a sua volta le aveva presentato ” come persona affidabile. Ella era stata poi ER convocata dai medesimi soggetti presso l'agenzia di una società finanziaria, dove le era stato richiesto di sottoscrivere altri documenti (il cui contenuto era definito); in quel contesto le era stato detto che le sarebbe stata erogata a breve la somma di euro 10.000.
Aveva poi appreso dal che il prestito era stato erogato nei suoi confronti e che le R_ somme erano state utilizzate per acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all'abitazione in Mentana presso la quale la coppia poi si era trasferita. Nel prosieguo il fidanzato le aveva riferito di avere intrattenuto altri rapporti con lo stesso intermediario al fine di ottenere ulteriore prestito da destinare ad altra esigenza. Il rapporto con il si era succcessivamente interrotto nel 2010 e da allora ella non aveva avuto più R_ modo di incontrarlo.
Sosteneva, quindi, che il documento prodotto in atti dalla MO a sostegno della pretesa avanzata nei suoi confronti, recante la sua firma, fosse stato ragionevolmente acquisito dall'opposta tramite il e il citato intermediario da lei conosciuto come R_
, in ragione dei rapporti intercorsi tra lei e quest'ultimi e che fosse stato riempito ER abusivamente.
Per tali ragioni, riservava la proposizione alla prima udienza di querela di falso affinché fosse accertato il riempimento “absque pactis” del foglio da lei firmato in bianco e consegnato nella disponibilità del e dell'intermediario ”. R_ ER
Sosteneva, inoltre, che dovesse accertarsi che il rapporto obbligatorio che in ipotesi si sarebbe instaurato con la MO a seguito del rilascio in suo favore della scrittura privata da lei apparentemente sottoscritta, fosse del tutto privo di causa;
segnatamente evidenziava che non risultasse neppure dalla scrittura che la somma in ipotesi chiesta ed ottenuta dalla società finanziaria da parte della MO, le fosse stata da quest'ultima erogata. Eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale che aveva emesso il decreto per essere stata l'obbligazione oggetto di causa contratta in Fonte Nuova (RM), coincidente con il luogo di residenza della MO ed essendo l'opponente residente in [...], con la conseguenza che dovesse individuarsi il Tribunale di Tivoli come giudice competente a conoscere della controversia.
pag. 2/8 Infine, eccepiva in ogni caso l'inammissibilità della domanda formulata nei suoi confronti quanto all'importo di euro 19.000, in relazione al quale l'opposta per sua stessa allegazione aveva già chiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei suoi confronti. Si costituiva ES MO, contestando la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, per essere stato sottoscritto il contratto di finanziamento in
Roma. Nel merito, sosteneva che l'allegazione del riempimento abusivo della scrittura privata prodotta in atti quale riscontro della fondatezza della sua pretesa creditoria fosse del tutto sfornita di prova. Quanto al decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto nei confronti dell'odierna opponente per l'importo di euro 19.000, riferiva che esso fosse divenuto inefficace perché non notificato nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.. Concludeva, pertanto, nei seguenti termini “In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'avversa opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito: rigettare integralmente l'opposizione promossa dalla Sig.ra in quanto infondata in fatto ed in diritto per i Parte_1 motivi di cui in narrativa, e, per, l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese … da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. All'udienza fissata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., personalmente Parte_1 proponeva querela di falso avente ad oggetto la scrittura da lei sottoscritta, prodotta ai fini della prova nel procedimento monitorio, dolendosi dell'abusivo riempimento di essa. Con ordinanza depositata in data 18 gennaio 2018, era respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo formulata dall'opposta ed era ammessa la querela di falso. Espletati gli adempimenti previsti dall'art. 223 c.p.c., il giudizio e il procedimento incidentale di querela di falso erano istruiti mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, espletamento dell'interrogatorio formale della parte opposta, emissione di ordine di esibizione di documenti nei confronti della Banca Popolare di Novara e dell'intermediario Controparte_1
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza dell'8 ottobre 2020 che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta, ex art. 221 D.L. 34/20, conv. in L. 77/20; all'esito, la causa era trattenuta in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
********* L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
pag. 3/8 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente, per essere stata la stessa proposta in modo inammissibile: la parte che propone l'eccezione ha infatti l'onere di contestare specificamente la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta
è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice (cfr. Cass., Sez. 3 -
Ordinanza n. 16284 del 18/06/2019). Nel caso di specie la parte opponente si è, invece, limitata ad indicare il luogo in cui l'obbligazione sarebbe stata assunta e i luoghi di residenza delle parti, senza neppure argomentare in relazione ai criteri che avrebbero potuto in astratto essere invocati per l'individuazione della competenza. Ancora in via preliminare, va disattesa l'ulteriore eccezione sollevata dall'opponente sul presupposto che la pretesa creditoria oggetto della domanda di ingiunzione avanzata in questa sede fosse in parte (per l'importo di euro 19.000) sovrapponibile al credito per il quale fosse stata già emessa ingiunzione di pagamento nei suoi confronti;
alla luce delle allegazioni dell'opposta, non contestate dall'opponente nei successivi scritti difensivi, tale decreto ingiuntivo è infatti divenuto inefficace non essendo stato notificato alla parte ingiunta nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., prima della proposizione della domanda di ingiunzione per cui è causa da parte della ricorrente.
ES MO ha proposto domanda di ingiunzione nei confronti di
[...]
allegando di avere chiesto ed ottenuto, in data 9 dicembre 2008, l'erogazione Parte_1 di un finanziamento per la somma di euro 48.279 (comprensiva di commissioni e premio di assicurazione sul credito), da restituirsi in 78 rate mensili, dell'importo di euro 850,50 ciascuna, nell'interesse di che si era contestualmente obbligata a farsi Parte_1 carico del pagamento delle rate di restituzione, mediante la sottoscrizione di un scrittura recante l'assunzione esplicita dell'impegno. Ai fini della prova della fondatezza della sua pretesa ha prodotto in atti la richiesta di finanziamento da lei sottoscritta, la prova dell'intervenuta estinzione dell'obbligazione da lei assunta, la scrittura sottoscritta dalla recante l'assunzione dell'obbligo di Parte_1 farsi carico del pagamento delle rate. Nel proporre l'opposizione, ha negato di avere mai intrattenuto alcun Parte_1 rapporto con ES MO e di avere mai assunto alcuna obbligazione nei suoi confronti e segnatamente quella dedotta dalla ricorrente, avente ad oggetto il pagamento delle rate di restituzione del finanziamento da lei richiesto ed ottenuto dalla società finanziaria in data 9 dicembre 2008. CP_1
Ha allegato altresì che la scrittura privata recante la sua firma fosse stata da lei sottoscritta in bianco e che essa fosse stata oggetto di abusivo riempimento.
Al fine di fare accertare tale ultima circostanza ha proposto, nelle forme di rito, querela di falso. In relazione a quest'ultima è stata svolta l'attività istruttoria richiesta dall'opponente: sono state ammesse prove orali (l'interrogatorio formale della parte opposta) e la prova testimoniale richiesta;
è stato altresì disposto ordine di esibizione nei confronti di Banca Popolare di Novara e avente ad oggetto i documenti inerenti all'erogazione CP_1 del finanziamento n. 35234334, richiesto da ES MO, nei confronti della beneficiaria, e gli estratti del conto corrente n. 000021673 intestato all'opposta, dalla data di accredito della somma oggetto del finanziamento fino all'estinzione di esso. Nel rendere l'interrogatorio formale ES MO non ha reso confessione in relazione a fatti a lei sfavorevoli, segnatamente con specifico riguardo al riempimento abusivo della scrittura.
pag. 4/8 Né alcun elemento di riscontro in ordine al dedotto intervenuto riempimento abusivo del documento si è potuto trarre dalla prova testimoniale, giacché alla stessa, che pure era stata ammessa proprio in relazione al capitolo avente ad oggetto la specifica circostanza del riempimento abusivo, la parte opponente ha rinunciato in corso di causa.
La querela di falso non può quindi trovare accoglimento, non essendo stato acquisito alcun elemento di riscontro in ordine alle circostanze di fatto poste a fondamento di essa da parte dell'opponente; va, quindi, conseguentemente accertata l'intervenuta sottoscrizione da parte della della scrittura oggetto della querela nel contenuto in essa riportato. Parte_1 All'atto in questione va riconosciuta la natura di promessa di pagamento titolata: la parte che l'ha sottoscritta ha infatti assunto nei confronti della destinataria della promessa l'obbligazione di pagamento delle rate del finanziamento che ella risulta avere chiesto in pari data, riconoscendo che esso fosse stato finalizzato alle sue “esigenze personali”. Secondo orientamento costante della Corte di legittimità, “La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. - nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. Ne consegue che qualora il promissario, agendo per l'adempimento dell'obbligazione, dia la prova della promessa, incombe sul promittente l'onere di provare la inesistenza o la invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale” (cfr., tra le numerose altre conformi, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4019 del 23/02/2006).
Ritiene il giudicante che la parte opponente abbia del tutto omesso di fornire tale prova: ella ha ritenuto di potere assolvere all'onere probatorio del quale era gravata chiedendo l'acquisizione di documenti dai quali avrebbe dovuto dedursi che le somme accreditate in favore della MO non le fossero state consegnate, bensì fossero state in parte trattenute dalla stessa MO, in parte da lei destinate a Persona_1 (all'epoca fidanzato della : l'accredito della somma risulta infatti essere Parte_1 avvenuto su conto intestato alla MO, sul quale, pochi giorni dopo, sono stati emessi assegni circolari per euro 26.000 e risultano prelevate somme per euro 14.000. Invero, gli elementi desumibili dall'esame dell'estratto conto sul quale è stata accreditata la somma oggetto del finanziamento non assumono valenza probatoria dirimente: da un lato, la disamina dei movimenti intervenuti sul conto non consente di ricostruire in modo esaustivo eventuali altri passaggi che si fossero verificati tra le parti, pure ipotizzabili e rilevanti data la natura fungibile del denaro;
sotto altro profilo, l'obbligazione di pagamento delle somme in favore della MO non risulta essere stata assunta dalla sul presupposto che le somme erogate in favore della prima le fossero state Parte_1 consegnate materialmente, bensì sul diverso presupposto che esse fossero state destinate a sue “esigenze personali” non meglio specificate, tra le quali potrebbe in astratto rientrare qualsivoglia destinazione e tra queste, certamente anche il pagamento di un'automobile da intestare ad altra persona con la quale (pacificamente e per sua stessa ammissione) all'epoca l'opponente intratteneva un rapporto sentimentale. Ne discende il rigetto delle domande proposte da e segnatamente della Parte_1 querela di falso ed anche dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che per l'effetto si conferma.
pag. 5/8 In ragione della soccombenza la parte opponente va condannata al pagamento in favore della parte opposta delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi euro
7.254, per compensi professionali (euro 1.620, per la fase di studio, euro 1.147 per la fase introduttiva, euro 1.720, per la fase istruttoria, euro 2.767, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge la querela di falso proposta in via incidentale dalla parte opponente;
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 7.254, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.” Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello appare fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. Si duole l'appellante che il Tribunale abbia ritenuto infondata la sua opposizione al decreto ingiuntivo malgrado la controparte non avesse dimostrato di averle consegnato la somma di denaro pari a 45.000,00 euro che la si sarebbe impegnata a Parte_1 restituirle per pagare le rate di mutuo concesso alla MO. L'appellante critica la sentenza che non ha configurato il rapporto tra le parti come di mutuo e, comunque, non ha tenuto conto delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio formale dalla MO la quale ha riferito di averle consegnato la somma in contanti, fatta eccezione per due assegni circolari emessi in favore di una concessionaria.
La Corte ritiene di dover decidere in applicazione del principio della ragione più liquida con l'accoglimento del predetto motivo. Osserva la Corte che l'obbligazione assunta dalla nei confronti della Parte_1
MO è di rimborsarle le rate del mutuo che la seconda ha ottenuto per soddisfare esigenze personali della prima. Con il che, all'evidenza, tra le parti si è perfezionato un contratto di mutuo, essendo implicito che il rimborso delle rate conseguisse all'ottenimento della disponibilità della somma di denaro in capo alla Parte_1
Ne consegue che, al fine di provare il fatto costitutivo della domanda, la MO avrebbe dovuto provare anche la traditio che, in questo caso, è stata tempestivamente contestata sin dal primo grado. Orbene, va premesso che la circostanza relativa all'emissione da parte della MO di due assegni circolari dell'importo complessivo di euro 15.000,00 in favore di una concessionaria di auto per l'acquisto di un'automobile da parte di Persona_1 (all'epoca fidanzato della non risulta contestata dalla odierna appellante la Parte_1 quale, tuttavia, censura la sentenza poiché ha trascurato di considerare che era onere della MO fornire la prova della consegna a lei stessa del denaro. Più precisamente, l'errore in cui è incorso il Tribunale è di ritenere che la MO non si fosse obbligata a consegnare materialmente il denaro alla trascurando Parte_1 di considerare che è stata la stessa MO a sostenere di averlo consegnato “quasi per l'intero” (fatta eccezione, si ripete, per i due assegni).
pag. 6/8 Pertanto, se in astratto poteva essere sostenibile che la destinataria della somma potesse avere solo usufruito di quel denaro, pur in assenza di una traditio in contanti, va rilevato che, nel caso concreto, non solo la MO non ha neppure fornito la prova che la ne avesse usufruito in altro modo ma, quel che è ancor più rilevante, ha Parte_1 dichiarato, senza fornirne la benchè minima prova, di avere consegnato in contanti alla quasi tutto il denaro. Parte_1
Per quel che riguarda, poi, i due assegni osserva la Corte che questi (come è pacifico tra le parti posto che l'appellata ne dà atto anche in comparsa conclusionale e il Tribunale fa riferimento alla circostanza) non sono stati emessi in favore della né Parte_1 consegnati alla medesima. Ma sono stati emessi in favore della società concessionaria che ha venduto l'autovettura al , a nome del quale il venditore ha emesso la R_ relativa fattura.
Ebbene, poiché la scrittura privata tra le parti in causa, come già accertato dal Tribunale, prevede che la si sia obbligata a rimborsare alla MO le rate di mutuo Parte_1 che costei ha richiesto per “esigenze personali” della prima, ritiene la Corte che l'acquisto di un'auto da parte di un terzo, seppure legato da una relazione sentimentale con l'odierna appellante, non rientri nella destinazione per la quale l'obbligazione sarebbe stata assunta. Giacchè, in disparte l'eventuale partecipazione emotiva all'acquisto, di certo esso non soddisfa esigenze di carattere personale della Parte_1
Il che impedisce di ritenere che anche per quanto concerne gli assegni sia stata fornita la prova che il denaro sia stato posto nella disponibilità della Parte_1
Non appare irrilevante aggiungere, inoltre, che il (come dichiarato dalla stessa R_ appellata) ha persino mostrato di voler rimborsare l'importo di cui sopra alla MO con un assegno emesso da costui e consegnato (seppur successivamente protestato) dallo stesso.
Se un soggetto terzo si è presentato per restituire una parte dell'importo è ancor più evidente che la non ha avuto la disponibilità della somma. E la circostanza Parte_1 conferma ulteriormente che non sia stata fornita la prova che incombeva alla MO in ordine all'aver fatto usufruire alla del denaro preso in prestito Parte_1 nell'interesse di costei. Né può attribuirsi alcuna portata probatoria alla circostanza che, dopo l'ottenimento del mutuo, sul conto della MO risultassero emessi assegni per 26.000,00 euro e prelevati contanti per 14.000,00. Il dato, invero, appare del tutto neutro tenuto conto che il Tribunale non ha accertato né in favore di chi siano stati emessi gli assegni né a chi sia stato consegnato il denaro prelevato (che, oltretutto, non corrisponde neppure a quel che la MO ha dichiarato di avere consegnato in contanti alla pari, a suo dire, ad una Parte_1 somma prossima all'intero che corrisponde a 45.000,00 euro). Se ne ricava, quindi, sotto diverso ed autonomo profilo, che anche se potesse condividersi la qualificazione giuridica data dal Tribunale (promessa di pagamento titolata), difetterebbe la prova della traditio del denaro nelle mani dell'appellante.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellata.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata;
accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 12833/2017, emesso dal Tribunale di Roma il 30.5.2017 e, per l'effetto, lo revoca;
condanna RD RA alla rifusione delle spese di lite in favore di nella misura che liquida, quanto al primo grado, in euro Parte_1
7.000,00 e, quanto al secondo grado, in euro 6.000,00, oltre spese generali, contributo unificato, accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Arianna Scorretti che se ne dichiara antistataria.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
Il
Presidente Il Consigliere estensore pag. 8/8