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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/05/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5287/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5287/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
PROMOSSA DA
, P.iva in persona del legale rappresentante p.t. C.F Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con sede in Santa Croce Camerina in c.da Petraro- Mercato Ortofrutticolo, C.F._1
box 4, elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Marco
Greco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
già Agente della Riscossione per la Provincia Controparte_1 Controparte_2
di RA (C.F. ) in persona del Direttore Generale Dott. PartitaIVA_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio CP_3 dell'Avv. Loredana Azzaro a Pozzallo in C.so Vittorio Veneto n.37, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA-OPPOSTA
società con socio Controparte_4
unico P.IV , Cod. Fisc. e n. di iscrizione al registro delle imprese Controparte_5 P.IVA_4
di RO , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_5 dall'Avv. Luciano Martucci ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, a
Comiso in via Galileo Galilei n. 83, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Giummarra;
CONVENUTA-OPPOSTA
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 14.05.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato.
Con atto di citazione notificato in data 28.11.2017 la proponeva opposizione agli atti Parte_1
esecutivi ex art. 617 c.p.c avverso la cartella di pagamento n. 29720170004702668000, di complessivi € 232.815,95 notificata a mezzo pec il 08.11.2017, con la quale venivano richieste le somme iscritte ai ruoli n. 2017/001913 e n. 2017/002021 per il recupero dell'agevolazione L. Contr 662/1996, comunicazione di surroga a seguito di escussione di garanzia sulle operazioni n.
308797 e n. 308804, e precisamente::
-€ 69.702,45 per revoca contributo concesso (oneri di riscossione entro le scadenza € 2.091,07- oneri riscossione oltre la scadenza € 4.182,15)
-€ 37,95 per revoca contributo concesso-interessi al tasso legale dal 08.11.2016 al 31.03.2017 (oneri di riscossione entro le scadenze € 1.14; oneri di riscossione oltre le scadenze € 2,28).
-€ 156.203,76 per revoca contributo concesso (oneri di riscossione entro le scadenze € 4.686,11; oneri di riscossione oltre le scadenze € 9.372,23)
€ 85,04 per revoca contributo concesso-interessi (oneri di riscossione entro le scadenze € 2,55; oneri di riscossione oltre le scadenze € 5,10).
L'odierna opponente sosteneva, in primo luogo, l'illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione ex art. 3 l. 241/90, affermando che non era possibile evincere dalla cartella a
Contr quale titolo e a quale soggetto fosse stata comunicata la surroga di così come il decorso degli interessi al tasso legale. In secondo luogo la contestava gli importi richiesti con il ruolo ed Parte_1
eccepiva la violazione del principio del contradditorio disconoscendo le somme avanzate con la cartella esattoriale impugnata e rilevando che non aveva potuto avanzare deduzioni, in quanto non era mai stata coinvolta nel procedimento volto all'escussione della garanzia a favore della banca finanziatrice da parte di Controparte_7
Per tali ragioni, infine, chiedeva la sospensione esecutiva del ruolo esattoriale per il danno grave ed irreparabile che sarebbe derivato alla società nell'ipotesi di azione esecutiva atteso il notevole importo della cartella.
Conseguentemente chiedeva, in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale impugnata, nel merito revocare e annullare la cartella di pagamento di
[...]
, n. notificata a mezzo pec il 08.11.2017 su incarico della CP_1 [...]
dell'importo di € 232.815,95. Con vittoria di spese e compensi da Parte_3
distrarsi a favore del procuratore. Con comparsa del 10.09.2018, si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_1
preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi concernenti il merito dell'imposizione, e, in particolare, quanto alla dedotta illegittimità degli importi richiesti e dei relativi interessi, dichiarandosi estranea alle vicende che intercorrono tra contribuente ed Ente impositore. Eccepiva di contro l'infondatezza di quanto sostenuto dalla società opponente sulla carenza di motivazione della cartella, sostenendo a tal fine che l'atto impugnato era legittimo in quanto conforme al modello approvato con Decreto Dirigenziale del 28 giugno 1999 e ss.mm. e che nello stesso erano contenuti tutti gli elementi prescritti dalla legge. Infine, si opponeva alla richiesta di sospensione dell'esecutività della cartella impugnata perché carente dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Conseguentemente chiedeva, in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'atto impugnato, nel merito dichiarare legittimo l'operato della , ritenendo Controparte_1
infondato il ricorso, in subordine condannare l'Ente Impositore a rimborsare alla Controparte_1
la somma di cui la medesima potrebbe essere gravata in dipendenza del presente giudizio ed al
[...] pagamento delle spese di lite sostenute per l'odierno giudizio. Con vittoria di spese e compensi da distrarre nei confronti del procuratore.
Con comparsa del 10.09.2018, si costituiva in giudizio, altresì, la Controparte_8
, quale gestore del Fondo pubblico di garanzia per le PMI di cui all'art. 2,
[...]
comma cento, della l. 23 dicembre 1996 n. 662, esponendo che il Fondo pubblico di garanzia, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, e finanziato con denaro pubblico, aveva precipuamente lo scopo di assicurare una parziale garanzia dei crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, ed operava per il tramite dell'istituto bancario esponente, che ne ricopriva per l'appunto la veste di gestore. Tale Fondo, inoltre, non diveniva parte diretta del rapporto banca-cliente, ma interveniva nella vicenda creditizia posta in essere, solo nel momento in cui il beneficiario finale fosse risultato inadempiente, e in caso di richiesta da parte della secondo le modalità e gli effetti meglio specificati e documentati in comparsa. Nella CP_4
specie, le operazioni creditizie in oggetto, e successivamente, dedotte nella cartella esattoriale
Contr impugnata corrispondevano ai paritari nn. 308797 e 308804. In particolare, con riferimento alla prima, deduceva che la con richiesta del 30.05.2013, aveva domandato l'accesso CP_9
al Fondo ex l. 23 dicembre 1996 n.662 per un finanziamento in favore della di importo Parte_1 pari ad € 100.000,00 ( a cui era stata allegata anche un'apposita dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore della , e la garanzia da parte Parte_1
del Fondo era stata era stata ammessa con provvedimento del 27.06.2013, mentre con successiva comunicazione del 30.07.2015, la ne aveva richiesto l'attivazione adducendo CP_9 l'inadempimento della per complessivi € 87.414,17. L'importo di € 69.702,45 (80%) Parte_1 veniva deliberato in data 28.10.2016, subito comunicato ed accreditato in favore dell'Istituto di credito. Al contempo, la aveva provveduto, in data 09.04.2015, ad inviare la CP_9
costituzione in mora dei debitori, seguita da una successiva costituzione in mora da parte della in data 24.03.2017. Controparte_8
Ancora, e questa volta con riferimento alla seconda posizione, relativamente ad un finanziamento sempre in favore della ridetta (richiesta avanzata dall'Istituto di credito, ma alla quale era Parte_1 sempre allegata anche apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore della mutuante), per l'importo di Euro 200.000,00 l'operazione veniva ammessa alla garanzia del Fondo con provvedimento del 27.06.2013, laddove con comunicazione del 30.07.2015, la Unipol ne richiedeva l'attivazione, adducendo l'inadempimento della Parte_1
alle proprie obbligazioni per Euro 195.387,60. In forza della garanzia, veniva, con delibera del
28.10.2016, liquidata la somma di € 156.203,76 (80%), e anche in questo caso, in data 09.04.2015,
i debitori venivano costituiti in mora dalla e, in data 24.03.2017, da parte della CP_9 [...]
Controparte_8
Riguardo al difetto di motivazione e sulla contestazione degli importi richiesti, con conseguente violazione del principio del contradditorio, la deduceva che le Controparte_4 argomentazioni svolte dalla risultavano smentite non solo dall'intimazione della Parte_1 CP_9 del 09.04.2015, ma anche dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal
[...]
legale rappresentante pro tempore della versato in atti, il quale provava che già prima della Parte_1 notifica della cartella esattoriale. l'opponente fosse stato messo a conoscenza proprio di quelle informazioni che, in ricorso, affermava di non conoscere.
Infine, si opponeva, alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del ruolo esattoriale in quanto non emergeva nessun fumus boni iuris e periculum in mora .non essendo stato dedotto alcun atto effettivamente espropriativo dell' . Controparte_10
Pertanto, la chiedeva, di rigettare tutte le Controparte_8
avverse domande con consequenziale accertamento della consistenza del credito vantato dall'esponente nella misura indicata nella cartella stessa e della sua collocazione al privilegio generale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1e 9 d.lgs 123/98 e 8bis D.L. 3/2015. Con vittoria di spese e compensi.
Indi, dopo diversi rinvii, la causa, subentrato l'odierno decidente, veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), in esito all'udienza del 14.05.2025. Considerato.
Preliminarmente, va osservato che l'oggetto del presente giudizio è delimitato dai motivi di opposizione avanzati col ricorso introduttivo, di tal che non può essere oggetto di disamina in questa sede quanto, per la prima volta, sollevato dalla società opponente con le note conclusive, circa la inammissibilità dell'azione esattoriale opposta, per la natura privatistica del credito dedotto a fondamento della pretesa creditoria azionata, diversamente da quanto mostra di ritenere parte opponente adducendo profili di inammissibilità rilevabili d'ufficio, laddove, per quanto detto, oggetto del presente giudizio sono gli asseriti vizi della cartella di pagamento ( e, comunque, in senso contrario a quanto sostenuto dall'opponente cfr da ultimo Cass. n. 15485/2024);
Sempre, preliminarmente, per comodità espositiva, può qui può subito dirsi per disattenderla l'eccezione di difetto di legittimazione passiva solleva dalla , limitatamente Controparte_1
ai motivi investenti il merito della pretesa creditoria dedotta con la cartella impugnata, stante che “
“in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R n.602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617
c.p.c, devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva..” ( (Cass. Civile n.
3870/2024).
Riguardo al merito l'opposizione è infondata per i motivi che si passa ad esporre.
Non è meritevole di accoglimento il primo motivo di opposizione fondato, come sopra anticipato, sul difetto di motivazione ex art. 3 L. 241/90, poiché il provvedimento amministrativo preceduto da esaurienti atti istruttori, può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo degli atti precedenti, in quanto in tal modo l'autorità emanante esplicita l'intenzione di fare propri gli esiti dell'istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata;
in tal modo, la motivazione è esaustiva, purchè dal complesso degli atti del procedimento siano evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, in modo da consentire, non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall'ordinamento, ma anche dal giudice, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza;
in tal senso, infatti, l'art. 3 co.3 della legge
241/1990 prevede la possibilità che la motivazione del provvedimento emerga anche attraverso il richiamo al contenuto argomentativo di altro atto dell'amministrazione, a condizione che detto ultimo atto sia reso disponibile al destinatario (Tribunale di RA n. 816/2024; Consiglio di Stato
6169/2018). Nel caso di specie, la cartella esattoriale impugnata richiama gli estremi delle
Contr comunicazioni di surroga n.308797 e n.308804 che, per come si dirà, sono stati debitamente comunicati alla Parte_1
L'opposizione è da ritenersi infondata, altresì, nella parte in cui parte opponente contesta gli importi richiesti, relativi a somme liquidate da ad una Controparte_4 Controparte_4
banca-asseritamente-sconosciuta al contribuente e laddove la deduce di essere rimasta Parte_1 estranea al processo teso all'escussione della garanzia a favore della banca finanziatrice da parte di
. Controparte_4
Ed invero, gli aspetti da prendere in considerazioni sono molteplici.
In primo luogo, l'argomentazione di parte opponente viene smentita dalla produzione in atti da parte della della dichiarazione sostitutiva Controparte_4 dell'atto di notorietà sia per la posizione n. 308797 sia per la n. 308804, entrambe datate
24.05.2013, e recanti la sottoscrizione e timbro della , dalle quali si evince chiaramente Parte_1 non solo che l'odierna opponente era a conoscenza della garanzia pubblica che assisteva il finanziamento ottenuto dalla ma anche che in tale operazione era coinvolta la CP_9 [...]
Controparte_4
In secondo luogo, occorre richiamare le intimazioni di pagamento di € 84.709,95 e di € 192.227,38 allegate in atti inviate alla in data 09.04.2015 e, per conoscenza, alla Parte_1 CP_4 [...]
in qualità di garante, ove veniva fatto espresso riferimento ai Controparte_4
Contr numeri identificativi del Fondo di Garanzia ossia n.308797 e n. 308804. E ancora, le tesi di parte opponente vengono confutate anche dalla presenza in atti da due ulteriori intimazioni di pagamento di € 69.740,40 e di € 158.288,80 inviate, però, direttamente dalla
[...]
a e datate 24.07.2017, da cui è possibile evincere Controparte_4 Parte_1
i numeri identificativi 308797 e 308804, oltre a tutte le altre informazioni della fattispecie concreta, quali l'avvenuta escussione della garanzia e soprattutto la comunicazione di surroga, nonché
l'avvertimento che, in caso di mancato adempimento, sarebbe stata avviata la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale così come previsto dall'art. 9 co.5 D.lgs 123/1998.
Infine, la conoscenza da parte di di tutta la vicenda creditizia oggetto di causa viene Parte_1 provata ulteriormente attraverso la produzione in atti della richiesta da parte dell'opponente, per mezzo del suo procuratore, alla , di accesso agli Controparte_4
atti ex art. 119 co.4 TUB, datata 14.09.2016, con cui ha chiesto tutta la documentazione inerente le operazioni 308797 e 308804 “ed in particolare, conoscere, a seguito delle richieste di escussione delle due garanzie effettuate dalla il 30.07.2015, le delibere di liquidazione della CP_9
perdita, indicando il relativo importo erogato alla banca con la data della valuta o, in mancanza, documentare lo stato della procedura o i motivi di un eventuale diniego.”.
E non per ultimo, bisogna considerare che anche l'opposta cartella – completa di tutti gli elementi prescritti dalla legge – riporta i numeri i numeri 308797 e 308804, identificativi della garanzia del
Fondo pubblico, facendo espresso riferimento, in punto di motivazione nella cartella impugnata a: “ .Recupero agevolazione L. 662/96”, nonché alle due intervenute “Comunicazione di surroga Contr Contr a seguito di escussione di garanzia sull'op.ne n. 308797 ”; Comunicazione di surroga
a seguito di escussione di garanzia sull'op.ne n. 308804 ”.
Occorre, infine, sottolineare e puntualizzare che tutta la documentazione sopra citata e allegata agli atti dell'odierno giudizio non è stata contestata dalla e/o da questa disconosciuta. Parte_1
Pertanto, alla luce dei superiori motivi l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.5287/2017 R.G., così statuisce:
Rigetta l'opposizione avverso la cartella di pagamento opposta;
Condanna la al pagamento in favore della delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 4.217,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Loredana Azzaro, procuratore antistatario;
condanna la al pagamento Parte_1 in favore della delle spese di lite che liquida in € Controparte_4
4.217,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge.
Così deciso in RA in data 15.05.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5287/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
PROMOSSA DA
, P.iva in persona del legale rappresentante p.t. C.F Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con sede in Santa Croce Camerina in c.da Petraro- Mercato Ortofrutticolo, C.F._1
box 4, elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Marco
Greco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
già Agente della Riscossione per la Provincia Controparte_1 Controparte_2
di RA (C.F. ) in persona del Direttore Generale Dott. PartitaIVA_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio CP_3 dell'Avv. Loredana Azzaro a Pozzallo in C.so Vittorio Veneto n.37, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA-OPPOSTA
società con socio Controparte_4
unico P.IV , Cod. Fisc. e n. di iscrizione al registro delle imprese Controparte_5 P.IVA_4
di RO , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_5 dall'Avv. Luciano Martucci ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, a
Comiso in via Galileo Galilei n. 83, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Giummarra;
CONVENUTA-OPPOSTA
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 14.05.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato.
Con atto di citazione notificato in data 28.11.2017 la proponeva opposizione agli atti Parte_1
esecutivi ex art. 617 c.p.c avverso la cartella di pagamento n. 29720170004702668000, di complessivi € 232.815,95 notificata a mezzo pec il 08.11.2017, con la quale venivano richieste le somme iscritte ai ruoli n. 2017/001913 e n. 2017/002021 per il recupero dell'agevolazione L. Contr 662/1996, comunicazione di surroga a seguito di escussione di garanzia sulle operazioni n.
308797 e n. 308804, e precisamente::
-€ 69.702,45 per revoca contributo concesso (oneri di riscossione entro le scadenza € 2.091,07- oneri riscossione oltre la scadenza € 4.182,15)
-€ 37,95 per revoca contributo concesso-interessi al tasso legale dal 08.11.2016 al 31.03.2017 (oneri di riscossione entro le scadenze € 1.14; oneri di riscossione oltre le scadenze € 2,28).
-€ 156.203,76 per revoca contributo concesso (oneri di riscossione entro le scadenze € 4.686,11; oneri di riscossione oltre le scadenze € 9.372,23)
€ 85,04 per revoca contributo concesso-interessi (oneri di riscossione entro le scadenze € 2,55; oneri di riscossione oltre le scadenze € 5,10).
L'odierna opponente sosteneva, in primo luogo, l'illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione ex art. 3 l. 241/90, affermando che non era possibile evincere dalla cartella a
Contr quale titolo e a quale soggetto fosse stata comunicata la surroga di così come il decorso degli interessi al tasso legale. In secondo luogo la contestava gli importi richiesti con il ruolo ed Parte_1
eccepiva la violazione del principio del contradditorio disconoscendo le somme avanzate con la cartella esattoriale impugnata e rilevando che non aveva potuto avanzare deduzioni, in quanto non era mai stata coinvolta nel procedimento volto all'escussione della garanzia a favore della banca finanziatrice da parte di Controparte_7
Per tali ragioni, infine, chiedeva la sospensione esecutiva del ruolo esattoriale per il danno grave ed irreparabile che sarebbe derivato alla società nell'ipotesi di azione esecutiva atteso il notevole importo della cartella.
Conseguentemente chiedeva, in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale impugnata, nel merito revocare e annullare la cartella di pagamento di
[...]
, n. notificata a mezzo pec il 08.11.2017 su incarico della CP_1 [...]
dell'importo di € 232.815,95. Con vittoria di spese e compensi da Parte_3
distrarsi a favore del procuratore. Con comparsa del 10.09.2018, si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_1
preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi concernenti il merito dell'imposizione, e, in particolare, quanto alla dedotta illegittimità degli importi richiesti e dei relativi interessi, dichiarandosi estranea alle vicende che intercorrono tra contribuente ed Ente impositore. Eccepiva di contro l'infondatezza di quanto sostenuto dalla società opponente sulla carenza di motivazione della cartella, sostenendo a tal fine che l'atto impugnato era legittimo in quanto conforme al modello approvato con Decreto Dirigenziale del 28 giugno 1999 e ss.mm. e che nello stesso erano contenuti tutti gli elementi prescritti dalla legge. Infine, si opponeva alla richiesta di sospensione dell'esecutività della cartella impugnata perché carente dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Conseguentemente chiedeva, in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'atto impugnato, nel merito dichiarare legittimo l'operato della , ritenendo Controparte_1
infondato il ricorso, in subordine condannare l'Ente Impositore a rimborsare alla Controparte_1
la somma di cui la medesima potrebbe essere gravata in dipendenza del presente giudizio ed al
[...] pagamento delle spese di lite sostenute per l'odierno giudizio. Con vittoria di spese e compensi da distrarre nei confronti del procuratore.
Con comparsa del 10.09.2018, si costituiva in giudizio, altresì, la Controparte_8
, quale gestore del Fondo pubblico di garanzia per le PMI di cui all'art. 2,
[...]
comma cento, della l. 23 dicembre 1996 n. 662, esponendo che il Fondo pubblico di garanzia, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, e finanziato con denaro pubblico, aveva precipuamente lo scopo di assicurare una parziale garanzia dei crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, ed operava per il tramite dell'istituto bancario esponente, che ne ricopriva per l'appunto la veste di gestore. Tale Fondo, inoltre, non diveniva parte diretta del rapporto banca-cliente, ma interveniva nella vicenda creditizia posta in essere, solo nel momento in cui il beneficiario finale fosse risultato inadempiente, e in caso di richiesta da parte della secondo le modalità e gli effetti meglio specificati e documentati in comparsa. Nella CP_4
specie, le operazioni creditizie in oggetto, e successivamente, dedotte nella cartella esattoriale
Contr impugnata corrispondevano ai paritari nn. 308797 e 308804. In particolare, con riferimento alla prima, deduceva che la con richiesta del 30.05.2013, aveva domandato l'accesso CP_9
al Fondo ex l. 23 dicembre 1996 n.662 per un finanziamento in favore della di importo Parte_1 pari ad € 100.000,00 ( a cui era stata allegata anche un'apposita dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore della , e la garanzia da parte Parte_1
del Fondo era stata era stata ammessa con provvedimento del 27.06.2013, mentre con successiva comunicazione del 30.07.2015, la ne aveva richiesto l'attivazione adducendo CP_9 l'inadempimento della per complessivi € 87.414,17. L'importo di € 69.702,45 (80%) Parte_1 veniva deliberato in data 28.10.2016, subito comunicato ed accreditato in favore dell'Istituto di credito. Al contempo, la aveva provveduto, in data 09.04.2015, ad inviare la CP_9
costituzione in mora dei debitori, seguita da una successiva costituzione in mora da parte della in data 24.03.2017. Controparte_8
Ancora, e questa volta con riferimento alla seconda posizione, relativamente ad un finanziamento sempre in favore della ridetta (richiesta avanzata dall'Istituto di credito, ma alla quale era Parte_1 sempre allegata anche apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore della mutuante), per l'importo di Euro 200.000,00 l'operazione veniva ammessa alla garanzia del Fondo con provvedimento del 27.06.2013, laddove con comunicazione del 30.07.2015, la Unipol ne richiedeva l'attivazione, adducendo l'inadempimento della Parte_1
alle proprie obbligazioni per Euro 195.387,60. In forza della garanzia, veniva, con delibera del
28.10.2016, liquidata la somma di € 156.203,76 (80%), e anche in questo caso, in data 09.04.2015,
i debitori venivano costituiti in mora dalla e, in data 24.03.2017, da parte della CP_9 [...]
Controparte_8
Riguardo al difetto di motivazione e sulla contestazione degli importi richiesti, con conseguente violazione del principio del contradditorio, la deduceva che le Controparte_4 argomentazioni svolte dalla risultavano smentite non solo dall'intimazione della Parte_1 CP_9 del 09.04.2015, ma anche dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal
[...]
legale rappresentante pro tempore della versato in atti, il quale provava che già prima della Parte_1 notifica della cartella esattoriale. l'opponente fosse stato messo a conoscenza proprio di quelle informazioni che, in ricorso, affermava di non conoscere.
Infine, si opponeva, alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del ruolo esattoriale in quanto non emergeva nessun fumus boni iuris e periculum in mora .non essendo stato dedotto alcun atto effettivamente espropriativo dell' . Controparte_10
Pertanto, la chiedeva, di rigettare tutte le Controparte_8
avverse domande con consequenziale accertamento della consistenza del credito vantato dall'esponente nella misura indicata nella cartella stessa e della sua collocazione al privilegio generale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1e 9 d.lgs 123/98 e 8bis D.L. 3/2015. Con vittoria di spese e compensi.
Indi, dopo diversi rinvii, la causa, subentrato l'odierno decidente, veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), in esito all'udienza del 14.05.2025. Considerato.
Preliminarmente, va osservato che l'oggetto del presente giudizio è delimitato dai motivi di opposizione avanzati col ricorso introduttivo, di tal che non può essere oggetto di disamina in questa sede quanto, per la prima volta, sollevato dalla società opponente con le note conclusive, circa la inammissibilità dell'azione esattoriale opposta, per la natura privatistica del credito dedotto a fondamento della pretesa creditoria azionata, diversamente da quanto mostra di ritenere parte opponente adducendo profili di inammissibilità rilevabili d'ufficio, laddove, per quanto detto, oggetto del presente giudizio sono gli asseriti vizi della cartella di pagamento ( e, comunque, in senso contrario a quanto sostenuto dall'opponente cfr da ultimo Cass. n. 15485/2024);
Sempre, preliminarmente, per comodità espositiva, può qui può subito dirsi per disattenderla l'eccezione di difetto di legittimazione passiva solleva dalla , limitatamente Controparte_1
ai motivi investenti il merito della pretesa creditoria dedotta con la cartella impugnata, stante che “
“in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R n.602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617
c.p.c, devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva..” ( (Cass. Civile n.
3870/2024).
Riguardo al merito l'opposizione è infondata per i motivi che si passa ad esporre.
Non è meritevole di accoglimento il primo motivo di opposizione fondato, come sopra anticipato, sul difetto di motivazione ex art. 3 L. 241/90, poiché il provvedimento amministrativo preceduto da esaurienti atti istruttori, può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo degli atti precedenti, in quanto in tal modo l'autorità emanante esplicita l'intenzione di fare propri gli esiti dell'istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata;
in tal modo, la motivazione è esaustiva, purchè dal complesso degli atti del procedimento siano evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, in modo da consentire, non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall'ordinamento, ma anche dal giudice, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza;
in tal senso, infatti, l'art. 3 co.3 della legge
241/1990 prevede la possibilità che la motivazione del provvedimento emerga anche attraverso il richiamo al contenuto argomentativo di altro atto dell'amministrazione, a condizione che detto ultimo atto sia reso disponibile al destinatario (Tribunale di RA n. 816/2024; Consiglio di Stato
6169/2018). Nel caso di specie, la cartella esattoriale impugnata richiama gli estremi delle
Contr comunicazioni di surroga n.308797 e n.308804 che, per come si dirà, sono stati debitamente comunicati alla Parte_1
L'opposizione è da ritenersi infondata, altresì, nella parte in cui parte opponente contesta gli importi richiesti, relativi a somme liquidate da ad una Controparte_4 Controparte_4
banca-asseritamente-sconosciuta al contribuente e laddove la deduce di essere rimasta Parte_1 estranea al processo teso all'escussione della garanzia a favore della banca finanziatrice da parte di
. Controparte_4
Ed invero, gli aspetti da prendere in considerazioni sono molteplici.
In primo luogo, l'argomentazione di parte opponente viene smentita dalla produzione in atti da parte della della dichiarazione sostitutiva Controparte_4 dell'atto di notorietà sia per la posizione n. 308797 sia per la n. 308804, entrambe datate
24.05.2013, e recanti la sottoscrizione e timbro della , dalle quali si evince chiaramente Parte_1 non solo che l'odierna opponente era a conoscenza della garanzia pubblica che assisteva il finanziamento ottenuto dalla ma anche che in tale operazione era coinvolta la CP_9 [...]
Controparte_4
In secondo luogo, occorre richiamare le intimazioni di pagamento di € 84.709,95 e di € 192.227,38 allegate in atti inviate alla in data 09.04.2015 e, per conoscenza, alla Parte_1 CP_4 [...]
in qualità di garante, ove veniva fatto espresso riferimento ai Controparte_4
Contr numeri identificativi del Fondo di Garanzia ossia n.308797 e n. 308804. E ancora, le tesi di parte opponente vengono confutate anche dalla presenza in atti da due ulteriori intimazioni di pagamento di € 69.740,40 e di € 158.288,80 inviate, però, direttamente dalla
[...]
a e datate 24.07.2017, da cui è possibile evincere Controparte_4 Parte_1
i numeri identificativi 308797 e 308804, oltre a tutte le altre informazioni della fattispecie concreta, quali l'avvenuta escussione della garanzia e soprattutto la comunicazione di surroga, nonché
l'avvertimento che, in caso di mancato adempimento, sarebbe stata avviata la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale così come previsto dall'art. 9 co.5 D.lgs 123/1998.
Infine, la conoscenza da parte di di tutta la vicenda creditizia oggetto di causa viene Parte_1 provata ulteriormente attraverso la produzione in atti della richiesta da parte dell'opponente, per mezzo del suo procuratore, alla , di accesso agli Controparte_4
atti ex art. 119 co.4 TUB, datata 14.09.2016, con cui ha chiesto tutta la documentazione inerente le operazioni 308797 e 308804 “ed in particolare, conoscere, a seguito delle richieste di escussione delle due garanzie effettuate dalla il 30.07.2015, le delibere di liquidazione della CP_9
perdita, indicando il relativo importo erogato alla banca con la data della valuta o, in mancanza, documentare lo stato della procedura o i motivi di un eventuale diniego.”.
E non per ultimo, bisogna considerare che anche l'opposta cartella – completa di tutti gli elementi prescritti dalla legge – riporta i numeri i numeri 308797 e 308804, identificativi della garanzia del
Fondo pubblico, facendo espresso riferimento, in punto di motivazione nella cartella impugnata a: “ .Recupero agevolazione L. 662/96”, nonché alle due intervenute “Comunicazione di surroga Contr Contr a seguito di escussione di garanzia sull'op.ne n. 308797 ”; Comunicazione di surroga
a seguito di escussione di garanzia sull'op.ne n. 308804 ”.
Occorre, infine, sottolineare e puntualizzare che tutta la documentazione sopra citata e allegata agli atti dell'odierno giudizio non è stata contestata dalla e/o da questa disconosciuta. Parte_1
Pertanto, alla luce dei superiori motivi l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.5287/2017 R.G., così statuisce:
Rigetta l'opposizione avverso la cartella di pagamento opposta;
Condanna la al pagamento in favore della delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 4.217,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Loredana Azzaro, procuratore antistatario;
condanna la al pagamento Parte_1 in favore della delle spese di lite che liquida in € Controparte_4
4.217,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge.
Così deciso in RA in data 15.05.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti