Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/06/2025, n. 4559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4559 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 04559/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02156/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2156 del 2022, proposto da
Comune di Fragneto Monforte, Comune di Campolattaro, Comune di Pontelandolfo, Comune di Casalduni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Pizzillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Giuseppe Verdi n.18;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia 81;
per l'annullamento
- del decreto dirigenziale n. 18 del 26.1.2022 della Regione Campania pubblicato sul BURC il 31.1.2022 e comunicato in data 1°.2.2022 e tutti gli atti prodromici allo stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – I Comuni di Fragneto Monforte, Casalduni, Campolattaro e Pontelandolfo hanno impugnato, per l’annullamento, il decreto dirigenziale n. 18 del 26.1.2022 della Regione Campania, con il quale è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della competente Commissione espresso nella seduta del 13.1.2022, il progetto riguardante un impianto di trattamento di frazione organica derivante da raccolta differenziata da realizzare nell’area dello S.T.I.R. (Stabilimento di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti) di Casalduni (BN), proposto dalla Regione Campania per lo smaltimento dei R.S.B.
2. – Ne hanno dedotto l’illegittimità per violazione dell’art. 19, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 sull’assunto che la Regione non avrebbe compiuto la prescritta verifica su ulteriori impatti ambientali del progetto (rispetto a quelli vagliati), da condurre sulla scorta dei criteri di cui all’allegato V alla parte II del cit . d.lgs. (motivo sub I), nonché, nel merito, atteso che, sussistendo nella specie fattori di oggettiva pericolosità, la sottoposizione a V.I.A. sarebbe stata necessaria (motivo sub II).
3. – La Regione Campania si è costituita in giudizio depositando una relazione del competente Ufficio e chiedendo la reiezione del ricorso, siccome infondato.
4. – All’udienza straordinaria del 15 maggio 2025, in vista della quale i Comuni ricorrenti hanno depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del gravame, la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
6. – Va precisato in punto di fatto che l’impianto al quale si riferisce il progetto – che già esiste ed è in esercizio in virtù dell’A.I.A. rilasciata dalla Presidenza Consiglio dei Ministri (Ordinanza n. 2948 del 25.02.1999, tuttora vigente) – ha subito, nell’anno 2018, riferisce la Regione, un incendio che ne ha interrotto la funzionalità; di qui l’intendimento di eseguire una serie di opere finalizzate al suo efficientamento - sostituzione di tegole danneggiate, ripristino del copriferro e rinforzo con fibre FRP di travi e tegole - e, nel contempo, inserire, nel ciclo lavorativo dell’impianto, una linea di digestione anaerobica propedeutica al compostaggio aerobico con conseguente produzione di gas metano utilizzato per scopi energetici.
6.1. – L’istruttoria, posta alla base della Verifica di Assoggettabilità (cd. screening ) a V.I.A. ha avuto lo scopo di valutare, dunque, se le opere che si intendono realizzare e l’inserimento della linea di digestione anaerobica nel ciclo lavorativo dell’impianto potessero comportare, nel caso di specie, potenziali impatti ambientali significativi e negativi sulle varie componenti ambientali.
6.2. – Ai sensi dell’art. 19, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, riferito al suddetto screening , “[Q] ualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi […]”.
6.3. – Giova soggiungere che siffatta attività, mediante la quale l’Amministrazione provvede a verificare la sottoponibilità a valutazione di impatto ambientale di un progetto, è connotata, per costante giurisprudenza, da discrezionalità tecnica e, quindi, “ può essere sindacata in sede giurisdizionale di legittimità nei limiti del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e dell'incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti ” (T.A.R. Palermo, sez. II, 19 gennaio 2024, n. 185; negli stessi termini T.A.R. Firenze, sez. II, 8 febbraio 2023 n. 117; T.A.R. Napoli, sez. V, 9 febbraio 2021 n. 840; T.A.R. Venezia, sez. III, 20 gennaio 2016 n. 52).
7. – Ciò posto in termini generali, non è dato ravvisare, nella fattispecie all’esame, ad avviso del Collegio, i lamentati deficit istruttori o motivazionali e, nemmeno, la dedotta violazione dell’art. 19, comma 5, del T.U. dell’Ambiente, da parte ricorrente motivata sul presupposto che “[N] on vi è traccia formale […] nel provvedimento impugnato [della] verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi ”.
7.1. – Le censure paiono contraddette, in prima battuta, dalla lettura del decreto impugnato, nel quale sono contenute, viceversa, una serie di motivazioni – calibrate sui criteri di cui all’allegato V alla parte II del d.lgs. n. 152/2006 e sulla cui base è stata formulata alla commissione la proposta di non assoggettare l’intervento alla procedura di V.I.A. – in ragione delle quali, come da apposita relazione istruttoria, elaborata anche sulla scorta degli approfondimenti compiuti (a proposito dell’impatto odorigeno e acustico e del sistema di convogliamento delle acque), si è ritenuto di poter escludere la produzione di impatti ambientali negativi sulle varie componenti ambientali ivi dettagliate.
7.2. – In ogni caso non vale a inficiare la legittimità del provvedimento impugnato lo specifico profilo di criticità rimarcato in ricorso, correlato alla contestazione di un singolo profilo motivazionale di esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., segnatamente il passaggio del decreto nel quale si riferisce che “ la presenza di pavimentazione industriale caratterizzata da calcestruzzo armato e conglomerato bituminoso riduce la possibilità di infiltrazione di acque nel sottosuolo evitando, così, contaminazioni del suolo e della falda ”.
7.2.1. – Da tale segmento della complessiva motivazione che sorregge il contestato esito dello “ screening ” ex art. 19 T.U. Ambiente parte ricorrente ricava l’assunto che “ trattandosi di una semplice riduzione e non eliminazione ” delle infiltrazioni, l’Autorità competente avrebbe dovuto effettuare le necessarie verifiche sui rischi per la salute umana ai sensi del n. 1, lettera g) dell’allegato V alla parte II del T.U. Ambiente.
Di qui, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’illegittima pretermissione di verifiche “ulteriori”, riguardanti l’impatto delle suddette infiltrazioni.
7.2.2. – L’argomentazione non persuade, non soltanto perché fondata su una lettura parziale del riportato passaggio motivazionale – nella quale si enfatizza il rilievo della locuzione “ riduce ” trascurando, però, il riferimento alla dichiarata assenza di effetti in termini di contaminazione (“ evitando, così, contaminazioni del suolo e della falda ”) – ma, anche perché, come emerge dell’impugnato decreto regionale, lo specifico profilo di rischio è stato ben tenuto presente in sede istruttoria, essendo state opportunamente inserite, nel provvedimento, tra le “ condizioni ambientali ” (prescrizioni volte ad evitare o prevenire proprio gli impatti ambientali significativi e negativi), anche quelle riguardanti la pavimentazione in questione, da realizzarsi dal proponente in fase post operam e destinate a operare durante tutto il ciclo di vita dell’impianto, ferma restando la possibilità di modificare il provvedimento, apponendo condizioni ulteriori, o sospendere i lavori e le attività autorizzate qualora, in fase di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali ( ex art. 28 d.lgs. n. 152/2006), dovessero registrarsi impatti negativi significativamente superiori e diversi rispetto a quelli previsti e valutati.
Anche per tale aspetto, adeguatamente vagliato in sede istruttoria, non vengono in rilievo, dunque, indici sintomatici di un non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di illogicità manifesta, dell’erroneità dei presupposti di fatto e dell’incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti.
8. – Per le ragioni di cui si è dato sinteticamente conto supra , il ricorso, rivelandosi infondato, va rigettato.
9. – Le spese di giudizio, attesa la natura delle parti in controversia, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente
Viviana Lenzi, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO