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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/06/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12724/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12724/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 giugno 2025 innanzi al dott. Chiara Russo, sono comparsi:
Per l'avv. BERTORELLO FEDERICO. Parte_1
Per 'avv. BARDI SIMONA. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Bertorello precisa le conclusioni come da foglio telematico depositato e in particolare insiste nelle conclusioni di cui alla citazione e in quelle istruttorie di cui alla seconda e terza memoria ex art. 171 ter c.p.c.
L'avv. Bardi precisa le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e richiama le istanze istruttorie di cui alla comparsa e alle memorie ex art. 171 ter nn. 2 e 3 c.p.c. I procuratori delle parti insistono in tutte le istanze e difese avanzate e proposte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
Il Giudice
dott. Chiara Russo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12724/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 BERTORELLO FEDERICO ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARDI SIMONA CP_1 P.IVA_2 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva ed otteneva il decreto n. 2739/2024 del 15/11/2024 con cui veniva ingiunto a CP_1
il pagamento di: Parte_2
1. una somma complessiva pari a Euro 78.760,00 in linea capitale, così ripartita: a) Euro 12.200,00 pari all'intero ammontare della fattura n. 4/2020 del 31/12/2020 per lavori di manutenzione alla motonave “Rodijet”; b) Euro 43.380,00 importo residuo della fattura n. 19/2022 del 30/12/2022 (di Euro 53.680) a fronte di n. 5 pagamenti a titolo di acconto effettuati dal , per Parte_1 lavori di manutenzione su imbarcazioni appartenenti al fino al mese di dicembre 2022; c) Parte_1 Euro 23.180,00 importo residuo della fattura n. 6/2024 del 02/05/2024 (di Euro 104.310,00) a fronte di n. 4 pagamenti effettuati a titolo di acconto dal , per servizio di noleggio imbarcazione Parte_1 Primero VII per trasporti effettuati a Sanremo nel periodo 03/02/2024 – 11/02/2024;
2. gli interessi nella misura e con le decorrenze di cui agli artt. 4 e 5 d.p.r. 231/2002 e s.m.i.;
3. le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 406,50 per esborsi, euro 2.242,00 per compensi professionali, spese, IVA e CPA come per legge.
Proponeva opposizione , in persona del suo Presidente del Parte_2 Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, il quale chiedeva: in via principale e nel merito, di dichiarare non dovute le somme ex adverso rivendicate ed ottenute mediante ricorso monitorio e, per l'effetto, revocare/annullare il suddetto decreto ingiuntivo;
in via subordinata, di ridurre la somma oggetto di ingiunzione, con detrazione delle somme dovute in relazione a quanto verrà provato in giudizio dalla convenuta opposta e, in ogni caso, assolverla da ogni domanda ex pagina 2 di 7 adverso proposta;
infine, di condannare la parte avversaria alla rifusione delle spese di lite del grado di giudizio liquidate secondo i parametri di cui al decreto Ministero Giustizia 8 marzo 2018 n. 37, aumentati del 30% ex art. 1 comma 2 lett. “b”.
Innanzitutto, parte opponente contestava che avesse eseguito in suo favore “servizi di CP_1 manutenzione, imbarcazione e trasporto passeggeri”, di cui alle fatture ingiunte n. 4/20 e 19/22, perchè controparte, come emergeva dall'oggetto sociale, non svolgeva detti servizi, bensì attività di trasporto marittimo. Inoltre, rappresentava l'assenza di un contratto scritto concluso con controparte e rilevava che la fattura n. 4/20 non precisava l'oggetto dei lavori svolti, la durata o altri elementi utili a ricostruire i servizi espletati e la quantificazione del credito;
ribadiva, altresì, di non aver mai appaltato lavorazioni a nel periodo 2020 – 2022. CP_1 Con specifico riferimento alla fattura n. 19/22, parte opponente rilevava di non aver mai commissionato lavori di manutenzione e/o riparazione dei propri scafi a , che peraltro non svolgeva questa CP_1 attività, bensì aveva fatto svolgere a socio della e dipendente, per un paio di Persona_1 CP_1 anni, del , lavori “extra” quando era già cessato il suo rapporto di lavoro, in assenza quindi di Parte_1 alcun contratto stipulato con la Inoltre, parte opponente sosteneva di essersi accordata con CP_1 per non pagare per intero la fattura di e per compensare con parte del Persona_1 CP_1 corrispettivo della fattura (ovvero la misura eccedente gli acconti) il costo del lavoro aziendale sostenuto dal per mantenere in forza il dipendente . Parte_1 Persona_1 Pertanto, in relazione alle prime due fatture, parte opponente contestava la mancanza di prova del diritto di credito asseritamente vantato da controparte, il quale doveva essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova, non potendo costituire le fatture prodotte nel giudizio di opposizione una prova dell'esistenza del credito. Infine, quanto alla fattura n. 6/24, parte opponente non contestava il rapporto in sè, bensì la quantificazione dell'importo ex adverso rivendicato, poiché non congruo rispetto agli accordi presi con controparte, in relazione al numero di giornate lavorate (7 e non 9) e all'inclusione dell'IVA nel prezzo di Euro 66.500,98; rappresentava, altresì, di aver concordato con ST RE, committente del servizio, la parziale rinuncia ad una parte del corrispettivo.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva: la concessione ex art. 648 c.p.c. della CP_1 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex adverso opposto per il diverso importo di € 73.760,00 e, in via subordinata, di pronunciare l'ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186ter c.p.c. per il medesimo importo, considerato il pagamento di € 5.000 in acconto disposto dal Parte_1 dopo la notifica del decreto ingiuntivo;
il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e delle domande attoree, anche quelle istruttorie;
in ogni caso, la condanna di parte opponente al pagamento in favore di della somma di Euro 73.760; in via istruttoria, l'accoglimento CP_1 delle istanze ex artt. 210 e 213 c.p.c., l'adozione dei provvedimenti opportuni ex art. 88 c.p.c., la vittoria dei compensi del giudizio, oltre spese generali 15% ex d.m. 55/2014, e accessori di legge e le spese non imponibili, oltre alle spese della fase monitoria. Anzitutto, parte opposta rappresentava l'erronea ricostruzione effettuata da controparte, in quanto nell'oggetto sociale era contemplata anche “la costruzione e l'allestimento in proprio e per conto terzi di imbarcazione e navi” e nella compagine societaria le quote erano in realtà differenti, non avendo il Mai, peraltro, alcun potere rappresentativo della stessa dal 2019; in ogni caso, ne sottolineava l'irrilevanza, dato che il contratto estraneo all'oggetto sociale è valido nei confronti dei terzi tranne che nel caso, qui non ricorrente e neppure dedotto da controparte, in cui si dimostri la dannosità per la società stessa. Rimarcava, altresì, l'irrilevanza del rapporto di lavoro tra e in Parte_1 Persona_1 quanto persona fisica estranea alla presente causa, e, comunque, il difetto di competenza del giudice pagina 3 di 7 adito sul rapporto di lavoro subordinato tra loro intercorrente. Rappresentava la provenienza illecita, inutilizzabilità ed in ogni caso irrilevanza dei documenti nn. 10-11 prodotti da controparte. Parte opposta rilevava poi che le prestazioni riguardanti la fattura 4/20 e la 19/22 erano state eseguite e che controparte non aveva provato l'esistenza di accordi diversi, che peraltro sarebbero stati conclusi con un soggetto non munito dei poteri di rappresentanza della Evidenziava che la fattura, CP_1 in conformità alla giurisprudenza della Cassazione, può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto anche tramite comportamenti concludenti, come appunto il pagamento parziale effettuato tramite acconti, il quale assumeva valenza ricognitiva del debito, e la mancanza di contestazioni;
inoltre, l'eventuale annotazione della fattura nelle scritture contabili dell'opponente, qualora dimostrata, avrebbe avuto valore confessorio circa l'esistenza del credito. In aggiunta a ciò, con specifico riferimento alla fattura 19/22, parte opposta sottolineava che controparte non poteva invocare alcuna compensazione fra quanto corrisposto al sig. Persona_1 quale retribuzione per il rapporto di lavoro subordinato e quanto dovuto a e ciò per una CP_1 serie di ragioni: era stato pagato dal come dipendente del medesimo e, Persona_1 Parte_1 quindi, in adempimento di un'obbligazione del e non di un'obbligazione di;
Parte_1 CP_1 non aveva alcun credito verso per la questione de qua;
e Persona_1 CP_1 CP_1 Parte_1 non erano obbligate l'una verso l'altra a versare somme di denaro, e, quindi, non sussisteva la condizione posta dall'art. 1241 c.c. per ammettere l'estinzione per le quantità corrispondenti di due debiti. Peraltro, considerato che il aveva esercitato rivalsa obbligatoria mediante ritenuta Parte_1 quale sostituto sui redditi di lavoro dipendente del sostituito sig. e considerato che aveva Persona_1 confessato di aver traslato l'onere di imposizione fiscale e l'oggetto della rivalsa ad un terzo che aveva emesso fattura attiva, un eventuale accordo in tale senso era nullo per contrarietà a norme imperative. Con riferimento alla fattura 6/24, parte opposta rilevava: che le contestazioni di parte avversaria non erano sufficientemente provate e comunque erano infondate, in quanto aveva fatturato il Parte_1 compenso per 8 giornate, oltre iva, e sosteneva in causa che le giornate pagate erano state 7 e il compenso era da ritenersi iva esclusa;
che il , pur sostenendo che l'importo dovuto era Parte_1 minore (importo totale: € 66.500,98), aveva corrisposto acconti per € 81.130,00 con causale riferita alla fattura 6/2024; che, in ogni caso, il pagamento doveva essere effettuato per le giornate prenotate, e non per quelle di effettivo servizio dell'imbarcazione messa a disposizione. Inoltre, parte opposta rappresentava che la prova di una transazione conclusa con ST RE relativamente al numero di giornate retribuite (originariamente pattuite in n. di 9) non le era opponibile, ai sensi dell'art. 1304 c.c., non avendovi partecipato e non avendo dichiarato di volerne profittare.
Tanto premesso in fatto, si osserva quanto segue.
Sul credito portato dalle fatture nn. 6/20 e 19/22.
Parte opponente ha eccepito che non ha provato il diritto di credito vantato in relazione alle CP_1 fatture 6/20 e 19/22. Le contestazioni dell'opponente possono così riassumersi: non svolge attività di manutenzione CP_1 scafi;
non ha mai appaltato i lavori descritti nelle predette fatture a , la quale non ha Parte_1 CP_1 provato l'esistenza del contratto;
alcune attività (e in particolare quella di comandante della nave Road Jet del ) sono state eseguite, nel periodo al quale si riferiscono le fatture, non da , ma Parte_1 CP_1 da legale rappresentante dell'opposta, in qualità di dipendente del , e Persona_1 Parte_1 regolarmente retribuite come tali. Inoltre, gli unici lavori relativi agli scafi delle imbarcazioni del
(di imbiancatura e pulizia straordinaria) sono stati eseguiti sempre da e Parte_1 Persona_1 quantificati, sulla base di accordi intervenuti tra e , in euro 11.000,00, somma Persona_1 Parte_1 corrispondente agli acconti già versati. pagina 4 di 7 Quanto alla prova del contratto e del credito. In linea generale, è vero l'assunto secondo il quale le fatture prodotte nel giudizio di opposizione non possono costituire prova dell'esistenza del contratto, il quale deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi istruttori, ma è altresì vero che “ la fattura può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorchè risulti accettata dal destinatario della prestazione che ne è oggetto” (Cass. n. 15832/2011; n. 13651/2006; n. 23494/2004). Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione, peraltro, “non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”, come appunto il pagamento di acconti e la mancanza di contestazioni. Pertanto, il pagamento parziale accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, come avvenuto nel caso de quo, può valere come riconoscimento del credito (Cass. 1082/2019). Inoltre, il ha ammesso in interrogatorio libero, tramite il suo legale rappresentante, Parte_1 all'udienza del 4.6.2025, di aver registrato le fatture nelle proprie scritture contabili e tale condotta, in assenza di contestazione, assume valore confessorio dell'esistenza del relativo credito. Infatti, “l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005). Appare poi irrilevante che l'attività di manutenzione degli scafi non rientri nell'oggetto sociale di parte convenuta, dato che il contratto estraneo all'oggetto sociale è valido nei confronti dei terzi tranne che nel caso, qui neppure allegato, in cui si dimostri la dannosità per la società stessa. Si legga in punto validità del contratto stipulato al di fuori dell'oggetto sociale quanto statuito da Cassazione, sentenza 18449/2015: “La capacità giuridica delle società, in mancanza di specifiche limitazione stabilite dalla legge, è generale, sicché possono porre in essere qualsiasi atto o rapporto giuridico, inclusa la donazione, ancorché esuli od ecceda od, anche, tradisca lo scopo lucrativo perseguito, dovendosi ritenere che l'oggetto sociale costituisca solamente un limite al potere deliberativo e rappresentativo degli organi societari, la cui violazione non determina la nullità dell'atto, né la sua inefficacia, ma, eventualmente, la responsabilità degli amministratori che lo hanno compiuto.”.
Quanto ai rapporti tra e Parte_1 Persona_1 Nonostante quanto sopra osservato appaia già dirimente ai fini della prova del diritto di credito vantato dalla convenuta opposta, si svolgono ulteriori osservazioni relative alle contestazioni sollevate da parte opponente. Il Consorzio afferma che , nella persona di ha svolto “alcune lavorazioni extra” CP_1 Persona_1
a favore del e che poi si è accordato, quale amministratore di fatto di , con il Parte_1 CP_1
per ridurne il corrispettivo ad euro 11.000,00, al fine di compensare le retribuzioni percepite Parte_1 Perso dal uale dipendente di durante le mensilità nelle quali, di fatto, non aveva svolto attività CP_1 lavorativa. L'opponente riconosce dunque l'esistenza di un contratto per l'esecuzione, da parte dell'opposta, di lavorazioni sulle imbarcazioni del , seguito da un accordo di riduzione del corrispettivo Parte_1 dovuto intercorso tra l'opponente – in persona del suo amministratore di fatto Controparte_2
. CP_1 Ma dalla visura camerale prodotta da parte convenuta si evince che non aveva, all'epoca Persona_1 dei fatti per cui è causa, alcun potere rappresentativo di , per cui non aveva il potere di CP_1
pagina 5 di 7 vincolare e di spenderne il nome. Né possono essere ammessi i capitoli di prova articolati da CP_1 parte opponente volti a dimostrare la qualità di amministratore di fatto di (capitoli di Persona_1 prova da n. 7 a n. 13 e capitoli nn. 17 e 18), dal momento che il , del tutto Parte_1 contraddittoriamente, nella memoria ex art 171ter n.1 c.p.c. ha affermato che le prestazioni suddette sono invero state effettuate da quale imprenditore individuale. Ciò contraddice e finisce Persona_1 per negare il fatto sul quale si fonda l'eccezione originariamente svolta, e cioè l'esistenza di accordi Perso assunti dal quale rappresentante di fatto di . Per questo i capitoli di prova di cui sopra CP_1 appaiono irrilevanti e non vengono ammessi. Perso In ogni caso, si osserva che, anche ad ipotizzare che il abbia eseguito le lavorazioni che ha fatturato in favore del nella qualità di imprenditore individuale, ciò non vale a negare Parte_1 l'esistenza di un accordo per l'esecuzione delle prestazioni il cui pagamento è stato fatturato da
, dato che le prime e le seconde si riferiscono a periodi diversi (le fatture di CP_1 Persona_1 risalgono a giugno e luglio 2021, mentre quelle di risalgono al 31.12.2020 e al 31.12.2022). CP_1 L'opposizione relativa al credito portato dalle due fatture di cui sopra va dunque respinta.
Sulla fattura 6/24
Anche in relazione alla terza fattura, la n 6/24, l'opposizione proposta va respinta. Rimane fermo quanto sopra si è detto circa il valore di riconoscimento di debito del pagamento parziale mediante acconti e il valore confessorio dell'annotazione della fattura nelle scritture contabili. Parte opponente, tuttavia, in questo caso non ha negato di aver concluso un contratto con controparte, né quello collegato con ST RE (originaria committente del servizio), ma ha contestato l'importo spettante a , sostenendo che esso sia inferiore e ciò non per la quantificazione del CP_1 costo a giornata (che risulta pacifico essere stato euro 9.500; vedi tuttavia quanto si dirà infra sull'IVA), ma per numero di giornate lavorate. infatti ha affermato che è intervenuto un Parte_1 accordo con ST RE relativamente al numero di giornate retribuite, ridotte a sette, anziché alle nove pattuite, che spiega i suoi effetti anche nei rapporti tra le odierne parti del giudizio. Si osserva sul punto che la pretesa di considerare il corrispettivo dovuto a parte opposta per sette giorni anziché nove è infondata per una serie di ragioni. In primis il doc.14 prodotto dal , contenente la richiesta di emissione di una nota di credito al Parte_1 fine di rideterminare il corrispettivo in Euro 66.500,98, non costituisce prova del raggiungimento dell'accordo, dato che non è dimostrata l'accettazione da parte di della proposta. Rimane CP_1 quindi fermo l'accordo iniziale per nove giornate lavorative, quale desumibile dalla mail inviata da ST a e di cui al doc. n. 15 parte convenuta. CP_1
In secondo luogo, parte opponente ha corrisposto, con causale riferita alla fattura 6/24, acconti per Euro 81.130,00, che corrisponde esattamente all'importo netto di Euro 66.500,00 maggiorato dell'IVA al 22% (Euro 14.630,00). Ciò smentisce l'assunto secondo il quale l'importo fatturato doveva ritenersi già comprensivo di IVA, e rende inverosimile l'esistenza di un errore contabile nel pagamento da parte dell'ufficio amministrativo di parte attrice (dedotto a pagina 7 dell'atto di citazione). E' inoltre pacifico, in quanto non contestato da parte attrice, che per tutti quei giorni la nave sia rimasta nella disponibilità del (come anche emerge dai doc. 22-23 citazione). E' dunque irrilevante, Parte_1 in mancanza di prova di accordi per la decurtazione del corrispettivo, che poi in due giornate il non l'abbia usata. Parte_1 L'accordo stipulato da parte opponente con ST RE con cui veniva ridotto l'importo originariamente fatturato, anche laddove fosse provato, non sarebbe opponibile alla parte convenuta opposta, la quale non vi ha partecipato, nè risulta vi abbia aderito. Parte opponente non ha provato di aver raggiunto un simile accordo anche con parte opposta.
In conclusione, l'opposizione va respinta. pagina 6 di 7 Il parziale pagamento dell'importo dovuto in data successiva alla notificazione del decreto ingiuntivo ne impone la revoca, con conseguente condanna di parte attrice opponente al pagamento del residuo, risultante dalla differenza tra la somma ingiunta e la somma di euro 5.000,00 versata dall'opponente in data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo. La somma ancora dovuta e che dovrà Parte_1 corrispondere a parte convenuta ammonta dunque ad euro 73.760,00, oltre IVA e interessi come da domanda.
Sulla domanda ex art. 88 c.p.c. Parte convenuta ha chiesto che il Giudice adotti “i provvedimenti ritenuti opportuni” in relazione alla produzione della busta paga, che ritiene documento contraffatto e inesistente, prodotta da parte attrice. Sul punto parte opponente ha affermato che la busta paga le è stata inviata dal ovvero Persona_1 dal lavoratore al quale si riferisce. Dal momento che non è parte in causa e non può essere sentito sul punto, in assenza di Persona_1 ulteriori riscontri, si ritengono insussistenti i presupposti per interessare le autorità competenti della questione sollevata da parte convenuta, fermo restando il potere di quest'ultima di dare in autonomia impulso processuale alla questione.
Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento quanto alla fase introduttiva e di studio, secondo i minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa l'esigua attività processuale svolta. Le spese della fase monitoria, già liquidate dal giudice della fase, vanno poste a carico di parte attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo e condanna parte attrice opponente a versare alla parte convenuta opposta la somma di euro 73.760,00, oltre IVA e oltre interessi come da domanda;
condanna parte attrice a rifondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano per la fase monitoria nell'importo già liquidato dal giudice della fase e per la presente fase di opposizione in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 25 giugno 2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
Minuta redatta con la collaborazione del MOT Nicolo' Melis.
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12724/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 giugno 2025 innanzi al dott. Chiara Russo, sono comparsi:
Per l'avv. BERTORELLO FEDERICO. Parte_1
Per 'avv. BARDI SIMONA. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Bertorello precisa le conclusioni come da foglio telematico depositato e in particolare insiste nelle conclusioni di cui alla citazione e in quelle istruttorie di cui alla seconda e terza memoria ex art. 171 ter c.p.c.
L'avv. Bardi precisa le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e richiama le istanze istruttorie di cui alla comparsa e alle memorie ex art. 171 ter nn. 2 e 3 c.p.c. I procuratori delle parti insistono in tutte le istanze e difese avanzate e proposte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
Il Giudice
dott. Chiara Russo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12724/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 BERTORELLO FEDERICO ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARDI SIMONA CP_1 P.IVA_2 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva ed otteneva il decreto n. 2739/2024 del 15/11/2024 con cui veniva ingiunto a CP_1
il pagamento di: Parte_2
1. una somma complessiva pari a Euro 78.760,00 in linea capitale, così ripartita: a) Euro 12.200,00 pari all'intero ammontare della fattura n. 4/2020 del 31/12/2020 per lavori di manutenzione alla motonave “Rodijet”; b) Euro 43.380,00 importo residuo della fattura n. 19/2022 del 30/12/2022 (di Euro 53.680) a fronte di n. 5 pagamenti a titolo di acconto effettuati dal , per Parte_1 lavori di manutenzione su imbarcazioni appartenenti al fino al mese di dicembre 2022; c) Parte_1 Euro 23.180,00 importo residuo della fattura n. 6/2024 del 02/05/2024 (di Euro 104.310,00) a fronte di n. 4 pagamenti effettuati a titolo di acconto dal , per servizio di noleggio imbarcazione Parte_1 Primero VII per trasporti effettuati a Sanremo nel periodo 03/02/2024 – 11/02/2024;
2. gli interessi nella misura e con le decorrenze di cui agli artt. 4 e 5 d.p.r. 231/2002 e s.m.i.;
3. le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 406,50 per esborsi, euro 2.242,00 per compensi professionali, spese, IVA e CPA come per legge.
Proponeva opposizione , in persona del suo Presidente del Parte_2 Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, il quale chiedeva: in via principale e nel merito, di dichiarare non dovute le somme ex adverso rivendicate ed ottenute mediante ricorso monitorio e, per l'effetto, revocare/annullare il suddetto decreto ingiuntivo;
in via subordinata, di ridurre la somma oggetto di ingiunzione, con detrazione delle somme dovute in relazione a quanto verrà provato in giudizio dalla convenuta opposta e, in ogni caso, assolverla da ogni domanda ex pagina 2 di 7 adverso proposta;
infine, di condannare la parte avversaria alla rifusione delle spese di lite del grado di giudizio liquidate secondo i parametri di cui al decreto Ministero Giustizia 8 marzo 2018 n. 37, aumentati del 30% ex art. 1 comma 2 lett. “b”.
Innanzitutto, parte opponente contestava che avesse eseguito in suo favore “servizi di CP_1 manutenzione, imbarcazione e trasporto passeggeri”, di cui alle fatture ingiunte n. 4/20 e 19/22, perchè controparte, come emergeva dall'oggetto sociale, non svolgeva detti servizi, bensì attività di trasporto marittimo. Inoltre, rappresentava l'assenza di un contratto scritto concluso con controparte e rilevava che la fattura n. 4/20 non precisava l'oggetto dei lavori svolti, la durata o altri elementi utili a ricostruire i servizi espletati e la quantificazione del credito;
ribadiva, altresì, di non aver mai appaltato lavorazioni a nel periodo 2020 – 2022. CP_1 Con specifico riferimento alla fattura n. 19/22, parte opponente rilevava di non aver mai commissionato lavori di manutenzione e/o riparazione dei propri scafi a , che peraltro non svolgeva questa CP_1 attività, bensì aveva fatto svolgere a socio della e dipendente, per un paio di Persona_1 CP_1 anni, del , lavori “extra” quando era già cessato il suo rapporto di lavoro, in assenza quindi di Parte_1 alcun contratto stipulato con la Inoltre, parte opponente sosteneva di essersi accordata con CP_1 per non pagare per intero la fattura di e per compensare con parte del Persona_1 CP_1 corrispettivo della fattura (ovvero la misura eccedente gli acconti) il costo del lavoro aziendale sostenuto dal per mantenere in forza il dipendente . Parte_1 Persona_1 Pertanto, in relazione alle prime due fatture, parte opponente contestava la mancanza di prova del diritto di credito asseritamente vantato da controparte, il quale doveva essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova, non potendo costituire le fatture prodotte nel giudizio di opposizione una prova dell'esistenza del credito. Infine, quanto alla fattura n. 6/24, parte opponente non contestava il rapporto in sè, bensì la quantificazione dell'importo ex adverso rivendicato, poiché non congruo rispetto agli accordi presi con controparte, in relazione al numero di giornate lavorate (7 e non 9) e all'inclusione dell'IVA nel prezzo di Euro 66.500,98; rappresentava, altresì, di aver concordato con ST RE, committente del servizio, la parziale rinuncia ad una parte del corrispettivo.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva: la concessione ex art. 648 c.p.c. della CP_1 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex adverso opposto per il diverso importo di € 73.760,00 e, in via subordinata, di pronunciare l'ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186ter c.p.c. per il medesimo importo, considerato il pagamento di € 5.000 in acconto disposto dal Parte_1 dopo la notifica del decreto ingiuntivo;
il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e delle domande attoree, anche quelle istruttorie;
in ogni caso, la condanna di parte opponente al pagamento in favore di della somma di Euro 73.760; in via istruttoria, l'accoglimento CP_1 delle istanze ex artt. 210 e 213 c.p.c., l'adozione dei provvedimenti opportuni ex art. 88 c.p.c., la vittoria dei compensi del giudizio, oltre spese generali 15% ex d.m. 55/2014, e accessori di legge e le spese non imponibili, oltre alle spese della fase monitoria. Anzitutto, parte opposta rappresentava l'erronea ricostruzione effettuata da controparte, in quanto nell'oggetto sociale era contemplata anche “la costruzione e l'allestimento in proprio e per conto terzi di imbarcazione e navi” e nella compagine societaria le quote erano in realtà differenti, non avendo il Mai, peraltro, alcun potere rappresentativo della stessa dal 2019; in ogni caso, ne sottolineava l'irrilevanza, dato che il contratto estraneo all'oggetto sociale è valido nei confronti dei terzi tranne che nel caso, qui non ricorrente e neppure dedotto da controparte, in cui si dimostri la dannosità per la società stessa. Rimarcava, altresì, l'irrilevanza del rapporto di lavoro tra e in Parte_1 Persona_1 quanto persona fisica estranea alla presente causa, e, comunque, il difetto di competenza del giudice pagina 3 di 7 adito sul rapporto di lavoro subordinato tra loro intercorrente. Rappresentava la provenienza illecita, inutilizzabilità ed in ogni caso irrilevanza dei documenti nn. 10-11 prodotti da controparte. Parte opposta rilevava poi che le prestazioni riguardanti la fattura 4/20 e la 19/22 erano state eseguite e che controparte non aveva provato l'esistenza di accordi diversi, che peraltro sarebbero stati conclusi con un soggetto non munito dei poteri di rappresentanza della Evidenziava che la fattura, CP_1 in conformità alla giurisprudenza della Cassazione, può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto anche tramite comportamenti concludenti, come appunto il pagamento parziale effettuato tramite acconti, il quale assumeva valenza ricognitiva del debito, e la mancanza di contestazioni;
inoltre, l'eventuale annotazione della fattura nelle scritture contabili dell'opponente, qualora dimostrata, avrebbe avuto valore confessorio circa l'esistenza del credito. In aggiunta a ciò, con specifico riferimento alla fattura 19/22, parte opposta sottolineava che controparte non poteva invocare alcuna compensazione fra quanto corrisposto al sig. Persona_1 quale retribuzione per il rapporto di lavoro subordinato e quanto dovuto a e ciò per una CP_1 serie di ragioni: era stato pagato dal come dipendente del medesimo e, Persona_1 Parte_1 quindi, in adempimento di un'obbligazione del e non di un'obbligazione di;
Parte_1 CP_1 non aveva alcun credito verso per la questione de qua;
e Persona_1 CP_1 CP_1 Parte_1 non erano obbligate l'una verso l'altra a versare somme di denaro, e, quindi, non sussisteva la condizione posta dall'art. 1241 c.c. per ammettere l'estinzione per le quantità corrispondenti di due debiti. Peraltro, considerato che il aveva esercitato rivalsa obbligatoria mediante ritenuta Parte_1 quale sostituto sui redditi di lavoro dipendente del sostituito sig. e considerato che aveva Persona_1 confessato di aver traslato l'onere di imposizione fiscale e l'oggetto della rivalsa ad un terzo che aveva emesso fattura attiva, un eventuale accordo in tale senso era nullo per contrarietà a norme imperative. Con riferimento alla fattura 6/24, parte opposta rilevava: che le contestazioni di parte avversaria non erano sufficientemente provate e comunque erano infondate, in quanto aveva fatturato il Parte_1 compenso per 8 giornate, oltre iva, e sosteneva in causa che le giornate pagate erano state 7 e il compenso era da ritenersi iva esclusa;
che il , pur sostenendo che l'importo dovuto era Parte_1 minore (importo totale: € 66.500,98), aveva corrisposto acconti per € 81.130,00 con causale riferita alla fattura 6/2024; che, in ogni caso, il pagamento doveva essere effettuato per le giornate prenotate, e non per quelle di effettivo servizio dell'imbarcazione messa a disposizione. Inoltre, parte opposta rappresentava che la prova di una transazione conclusa con ST RE relativamente al numero di giornate retribuite (originariamente pattuite in n. di 9) non le era opponibile, ai sensi dell'art. 1304 c.c., non avendovi partecipato e non avendo dichiarato di volerne profittare.
Tanto premesso in fatto, si osserva quanto segue.
Sul credito portato dalle fatture nn. 6/20 e 19/22.
Parte opponente ha eccepito che non ha provato il diritto di credito vantato in relazione alle CP_1 fatture 6/20 e 19/22. Le contestazioni dell'opponente possono così riassumersi: non svolge attività di manutenzione CP_1 scafi;
non ha mai appaltato i lavori descritti nelle predette fatture a , la quale non ha Parte_1 CP_1 provato l'esistenza del contratto;
alcune attività (e in particolare quella di comandante della nave Road Jet del ) sono state eseguite, nel periodo al quale si riferiscono le fatture, non da , ma Parte_1 CP_1 da legale rappresentante dell'opposta, in qualità di dipendente del , e Persona_1 Parte_1 regolarmente retribuite come tali. Inoltre, gli unici lavori relativi agli scafi delle imbarcazioni del
(di imbiancatura e pulizia straordinaria) sono stati eseguiti sempre da e Parte_1 Persona_1 quantificati, sulla base di accordi intervenuti tra e , in euro 11.000,00, somma Persona_1 Parte_1 corrispondente agli acconti già versati. pagina 4 di 7 Quanto alla prova del contratto e del credito. In linea generale, è vero l'assunto secondo il quale le fatture prodotte nel giudizio di opposizione non possono costituire prova dell'esistenza del contratto, il quale deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi istruttori, ma è altresì vero che “ la fattura può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorchè risulti accettata dal destinatario della prestazione che ne è oggetto” (Cass. n. 15832/2011; n. 13651/2006; n. 23494/2004). Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione, peraltro, “non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”, come appunto il pagamento di acconti e la mancanza di contestazioni. Pertanto, il pagamento parziale accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, come avvenuto nel caso de quo, può valere come riconoscimento del credito (Cass. 1082/2019). Inoltre, il ha ammesso in interrogatorio libero, tramite il suo legale rappresentante, Parte_1 all'udienza del 4.6.2025, di aver registrato le fatture nelle proprie scritture contabili e tale condotta, in assenza di contestazione, assume valore confessorio dell'esistenza del relativo credito. Infatti, “l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005). Appare poi irrilevante che l'attività di manutenzione degli scafi non rientri nell'oggetto sociale di parte convenuta, dato che il contratto estraneo all'oggetto sociale è valido nei confronti dei terzi tranne che nel caso, qui neppure allegato, in cui si dimostri la dannosità per la società stessa. Si legga in punto validità del contratto stipulato al di fuori dell'oggetto sociale quanto statuito da Cassazione, sentenza 18449/2015: “La capacità giuridica delle società, in mancanza di specifiche limitazione stabilite dalla legge, è generale, sicché possono porre in essere qualsiasi atto o rapporto giuridico, inclusa la donazione, ancorché esuli od ecceda od, anche, tradisca lo scopo lucrativo perseguito, dovendosi ritenere che l'oggetto sociale costituisca solamente un limite al potere deliberativo e rappresentativo degli organi societari, la cui violazione non determina la nullità dell'atto, né la sua inefficacia, ma, eventualmente, la responsabilità degli amministratori che lo hanno compiuto.”.
Quanto ai rapporti tra e Parte_1 Persona_1 Nonostante quanto sopra osservato appaia già dirimente ai fini della prova del diritto di credito vantato dalla convenuta opposta, si svolgono ulteriori osservazioni relative alle contestazioni sollevate da parte opponente. Il Consorzio afferma che , nella persona di ha svolto “alcune lavorazioni extra” CP_1 Persona_1
a favore del e che poi si è accordato, quale amministratore di fatto di , con il Parte_1 CP_1
per ridurne il corrispettivo ad euro 11.000,00, al fine di compensare le retribuzioni percepite Parte_1 Perso dal uale dipendente di durante le mensilità nelle quali, di fatto, non aveva svolto attività CP_1 lavorativa. L'opponente riconosce dunque l'esistenza di un contratto per l'esecuzione, da parte dell'opposta, di lavorazioni sulle imbarcazioni del , seguito da un accordo di riduzione del corrispettivo Parte_1 dovuto intercorso tra l'opponente – in persona del suo amministratore di fatto Controparte_2
. CP_1 Ma dalla visura camerale prodotta da parte convenuta si evince che non aveva, all'epoca Persona_1 dei fatti per cui è causa, alcun potere rappresentativo di , per cui non aveva il potere di CP_1
pagina 5 di 7 vincolare e di spenderne il nome. Né possono essere ammessi i capitoli di prova articolati da CP_1 parte opponente volti a dimostrare la qualità di amministratore di fatto di (capitoli di Persona_1 prova da n. 7 a n. 13 e capitoli nn. 17 e 18), dal momento che il , del tutto Parte_1 contraddittoriamente, nella memoria ex art 171ter n.1 c.p.c. ha affermato che le prestazioni suddette sono invero state effettuate da quale imprenditore individuale. Ciò contraddice e finisce Persona_1 per negare il fatto sul quale si fonda l'eccezione originariamente svolta, e cioè l'esistenza di accordi Perso assunti dal quale rappresentante di fatto di . Per questo i capitoli di prova di cui sopra CP_1 appaiono irrilevanti e non vengono ammessi. Perso In ogni caso, si osserva che, anche ad ipotizzare che il abbia eseguito le lavorazioni che ha fatturato in favore del nella qualità di imprenditore individuale, ciò non vale a negare Parte_1 l'esistenza di un accordo per l'esecuzione delle prestazioni il cui pagamento è stato fatturato da
, dato che le prime e le seconde si riferiscono a periodi diversi (le fatture di CP_1 Persona_1 risalgono a giugno e luglio 2021, mentre quelle di risalgono al 31.12.2020 e al 31.12.2022). CP_1 L'opposizione relativa al credito portato dalle due fatture di cui sopra va dunque respinta.
Sulla fattura 6/24
Anche in relazione alla terza fattura, la n 6/24, l'opposizione proposta va respinta. Rimane fermo quanto sopra si è detto circa il valore di riconoscimento di debito del pagamento parziale mediante acconti e il valore confessorio dell'annotazione della fattura nelle scritture contabili. Parte opponente, tuttavia, in questo caso non ha negato di aver concluso un contratto con controparte, né quello collegato con ST RE (originaria committente del servizio), ma ha contestato l'importo spettante a , sostenendo che esso sia inferiore e ciò non per la quantificazione del CP_1 costo a giornata (che risulta pacifico essere stato euro 9.500; vedi tuttavia quanto si dirà infra sull'IVA), ma per numero di giornate lavorate. infatti ha affermato che è intervenuto un Parte_1 accordo con ST RE relativamente al numero di giornate retribuite, ridotte a sette, anziché alle nove pattuite, che spiega i suoi effetti anche nei rapporti tra le odierne parti del giudizio. Si osserva sul punto che la pretesa di considerare il corrispettivo dovuto a parte opposta per sette giorni anziché nove è infondata per una serie di ragioni. In primis il doc.14 prodotto dal , contenente la richiesta di emissione di una nota di credito al Parte_1 fine di rideterminare il corrispettivo in Euro 66.500,98, non costituisce prova del raggiungimento dell'accordo, dato che non è dimostrata l'accettazione da parte di della proposta. Rimane CP_1 quindi fermo l'accordo iniziale per nove giornate lavorative, quale desumibile dalla mail inviata da ST a e di cui al doc. n. 15 parte convenuta. CP_1
In secondo luogo, parte opponente ha corrisposto, con causale riferita alla fattura 6/24, acconti per Euro 81.130,00, che corrisponde esattamente all'importo netto di Euro 66.500,00 maggiorato dell'IVA al 22% (Euro 14.630,00). Ciò smentisce l'assunto secondo il quale l'importo fatturato doveva ritenersi già comprensivo di IVA, e rende inverosimile l'esistenza di un errore contabile nel pagamento da parte dell'ufficio amministrativo di parte attrice (dedotto a pagina 7 dell'atto di citazione). E' inoltre pacifico, in quanto non contestato da parte attrice, che per tutti quei giorni la nave sia rimasta nella disponibilità del (come anche emerge dai doc. 22-23 citazione). E' dunque irrilevante, Parte_1 in mancanza di prova di accordi per la decurtazione del corrispettivo, che poi in due giornate il non l'abbia usata. Parte_1 L'accordo stipulato da parte opponente con ST RE con cui veniva ridotto l'importo originariamente fatturato, anche laddove fosse provato, non sarebbe opponibile alla parte convenuta opposta, la quale non vi ha partecipato, nè risulta vi abbia aderito. Parte opponente non ha provato di aver raggiunto un simile accordo anche con parte opposta.
In conclusione, l'opposizione va respinta. pagina 6 di 7 Il parziale pagamento dell'importo dovuto in data successiva alla notificazione del decreto ingiuntivo ne impone la revoca, con conseguente condanna di parte attrice opponente al pagamento del residuo, risultante dalla differenza tra la somma ingiunta e la somma di euro 5.000,00 versata dall'opponente in data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo. La somma ancora dovuta e che dovrà Parte_1 corrispondere a parte convenuta ammonta dunque ad euro 73.760,00, oltre IVA e interessi come da domanda.
Sulla domanda ex art. 88 c.p.c. Parte convenuta ha chiesto che il Giudice adotti “i provvedimenti ritenuti opportuni” in relazione alla produzione della busta paga, che ritiene documento contraffatto e inesistente, prodotta da parte attrice. Sul punto parte opponente ha affermato che la busta paga le è stata inviata dal ovvero Persona_1 dal lavoratore al quale si riferisce. Dal momento che non è parte in causa e non può essere sentito sul punto, in assenza di Persona_1 ulteriori riscontri, si ritengono insussistenti i presupposti per interessare le autorità competenti della questione sollevata da parte convenuta, fermo restando il potere di quest'ultima di dare in autonomia impulso processuale alla questione.
Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento quanto alla fase introduttiva e di studio, secondo i minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa l'esigua attività processuale svolta. Le spese della fase monitoria, già liquidate dal giudice della fase, vanno poste a carico di parte attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo e condanna parte attrice opponente a versare alla parte convenuta opposta la somma di euro 73.760,00, oltre IVA e oltre interessi come da domanda;
condanna parte attrice a rifondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano per la fase monitoria nell'importo già liquidato dal giudice della fase e per la presente fase di opposizione in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 25 giugno 2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
Minuta redatta con la collaborazione del MOT Nicolo' Melis.
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