TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/10/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 30 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3722/2023 R.G. lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia De Meo;
Parte_1 contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Luigi Cerchione;
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della
“ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 14.11.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la al fine di sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la mancata e applicazione degli artt. 69-70 del CCNL
MULTISERVIZI /Pulizie al rapporto lavorativo tra il sig. Pt_2
e la dal 19/06/2019 sino al
[...] Controparte_2
31.12.2022 e per effetto: condannare la resistente al pagamento delle suddette quote, nello specifico:
Condannare parte resistente al pagamento della somma di €
4.848,55, a titolo di spettanze retributive, di cui TFR pari ad €
112,18, ed € 128,00 per 13^ € 128,00 per 14^ mensilità, € 1.355,47 per retribuzione ordinaria ed € 258,00 per quota mensile Fondo Asim, € 318,87 per ferie, € 1.812,17 per permessi ed € 735,86 per il mancato preavviso, oltre rivalutazione secondo indici istat ed interessi legali da calcolare sulle somme via via da rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva la cooperativa resistendo al ricorso di cui invocava la reiezione, CP_1 vinte le spese.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa -celebrata con modalità di trattazione scritta-, decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso è solo in parte fondato e deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui alla concisa motivazione che segue.
Parte ricorrente, dopo aver brevemente fornito le coordinate temporali e qualificatorie del rapporto di lavoro intercorso con la resistente, risoltosi per effetto delle dimissioni da lui stesso rassegnate senza preavviso, si duole innanzitutto della trattenuta della relativa indennità, appunto per mancato preavviso, operata dal datore, sostenendo la ricorrenza nel caso di specie di una giusta causa di dimissioni. A sostegno di tale prospettazione ha dedotto che la cooperativa convenuta, perso l'appalto presso la anziché licenziare immediatamente il ricorrente e consentirgli così di CP_3 essere subito assunto dalla appaltatrice subentrante, decideva di collocarlo unilateralmente in ferie. Per non perdere l'occasione di essere assorbito nell'organico della società subentrante, dunque, parte attrice sarebbe stata 'costretta' a rassegnare immediatamente e senza preavviso le dimissioni.
Ebbene, giova rammentare che la giusta causa di dimissioni ricorre può essere ravvisata laddove il datore di lavoro ponga in essere un grave inadempimento che renda impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto in essere.
Poiché a carico della società 'uscente' nell'ambito di un'operazione di cambio appalto non sussiste alcun obbligo giuridico di licenziare tutti i lavoratori addetti a quell'appalto, appare manifesta (sul piano logico prima ancora che giuridico) l'insussistenza di quel grave inadempimento datoriale che solo avrebbe potuto giustificare le dimissioni rassegnate dal ricorrente.
La trattenuta dell'indennità di mancato preavviso operata dal datore, pertanto, deve considerarsi senz'altro legittima nell'an.
È però altrettanto vero che la stessa è stata applicata in misura eccedente rispetto alle previsioni del CCNL applicato al rapporto, il quale, all'art. 57, individua il termine di preavviso che il lavoratore è tenuto a rispettare in caso di dimissioni in giorni 7 e non 15, come trattenuti dalla convenuta.
Ne discende che quest'ultima sarà tenuta a corrispondere al ricorrente l'importo differenziale trattenuto in eccedenza, pari ad euro 392,86.
Ulteriore rivendicazione attorea, anch'essa soltanto in parte fondata, è quella relativa al contributo per l'assistenza sanitaria integrativa (cd. 'Fondo ASIM') dovuto dal datore di lavoro in favore dei soli dipendenti assunti a tempo indeterminato, nella misura di euro 6,00 mensili.
Dal momento che parte ricorrente risulta essere stato assunto a tempo determinato soltanto a far data dal 1.06.2020, l'importo che dovrà essergli corrisposto a tale titolo sarà pari ad euro
108,00.
Non può trovare invece accoglimento, invece, l'azione di condanna al pagamento di differenze retributive asseritamente maturate sulla retribuzione ordinaria e differita e sul trattamento di fine rapporto, posto che in ricorso non si fa alcuna menzione della causa petendi che sorreggerebbe la domanda. Soltanto in corso di causa, e dunque in maniera inammissibilmente tardiva, parte ricorrente ha fatto riferimento ad un Accordo Integrativo Provinciale che prevederebbe un incremento retributivo pari ad euro 31,99 mensili, senza però premurarsi neppure di documentare la relativa fonte convenzionale.
Andrà altresì respinta -per la parte eccedente a quanto spontaneamente riconosciuto dalla convenuta in memoria- la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti atteso che, secondo giurisprudenza consolidata, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione di tali emolumenti ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati al godimento delle ferie e dei permessi, poiché l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie e dei permessi da parte del lavoratore. Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. n. 8521 del 27aprile 2015; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; 7 luglio 2008,
n. 18584; 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n. 12311).
Dal momento che, nella specie, parte ricorrente non ha dedotto lo svolgimento dell'attività lavorativa proprio nei giorni deputati alla fruizione dei permessi, non può che concludersi per la reiezione della relativa domanda, salvo quanto dalla resistente spontaneamente riconosciuto in memoria come dovuto a tale titolo, ossia la minor somma di euro 402,08.
In definitiva, sulla base delle brevi considerazioni che precedono, spetta a parte ricorrente la somma complessiva di euro 902,94, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
La reciprocità della soccombenza, nonché il contegno serbato dalle parti in sede di espletamento del tentativo di conciliazione, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'importo di euro 902,94, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al saldo, per le causali esplicitate in parte motiva;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Latina, data del deposito
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 30 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3722/2023 R.G. lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia De Meo;
Parte_1 contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Luigi Cerchione;
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della
“ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 14.11.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la al fine di sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la mancata e applicazione degli artt. 69-70 del CCNL
MULTISERVIZI /Pulizie al rapporto lavorativo tra il sig. Pt_2
e la dal 19/06/2019 sino al
[...] Controparte_2
31.12.2022 e per effetto: condannare la resistente al pagamento delle suddette quote, nello specifico:
Condannare parte resistente al pagamento della somma di €
4.848,55, a titolo di spettanze retributive, di cui TFR pari ad €
112,18, ed € 128,00 per 13^ € 128,00 per 14^ mensilità, € 1.355,47 per retribuzione ordinaria ed € 258,00 per quota mensile Fondo Asim, € 318,87 per ferie, € 1.812,17 per permessi ed € 735,86 per il mancato preavviso, oltre rivalutazione secondo indici istat ed interessi legali da calcolare sulle somme via via da rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva la cooperativa resistendo al ricorso di cui invocava la reiezione, CP_1 vinte le spese.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa -celebrata con modalità di trattazione scritta-, decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso è solo in parte fondato e deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui alla concisa motivazione che segue.
Parte ricorrente, dopo aver brevemente fornito le coordinate temporali e qualificatorie del rapporto di lavoro intercorso con la resistente, risoltosi per effetto delle dimissioni da lui stesso rassegnate senza preavviso, si duole innanzitutto della trattenuta della relativa indennità, appunto per mancato preavviso, operata dal datore, sostenendo la ricorrenza nel caso di specie di una giusta causa di dimissioni. A sostegno di tale prospettazione ha dedotto che la cooperativa convenuta, perso l'appalto presso la anziché licenziare immediatamente il ricorrente e consentirgli così di CP_3 essere subito assunto dalla appaltatrice subentrante, decideva di collocarlo unilateralmente in ferie. Per non perdere l'occasione di essere assorbito nell'organico della società subentrante, dunque, parte attrice sarebbe stata 'costretta' a rassegnare immediatamente e senza preavviso le dimissioni.
Ebbene, giova rammentare che la giusta causa di dimissioni ricorre può essere ravvisata laddove il datore di lavoro ponga in essere un grave inadempimento che renda impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto in essere.
Poiché a carico della società 'uscente' nell'ambito di un'operazione di cambio appalto non sussiste alcun obbligo giuridico di licenziare tutti i lavoratori addetti a quell'appalto, appare manifesta (sul piano logico prima ancora che giuridico) l'insussistenza di quel grave inadempimento datoriale che solo avrebbe potuto giustificare le dimissioni rassegnate dal ricorrente.
La trattenuta dell'indennità di mancato preavviso operata dal datore, pertanto, deve considerarsi senz'altro legittima nell'an.
È però altrettanto vero che la stessa è stata applicata in misura eccedente rispetto alle previsioni del CCNL applicato al rapporto, il quale, all'art. 57, individua il termine di preavviso che il lavoratore è tenuto a rispettare in caso di dimissioni in giorni 7 e non 15, come trattenuti dalla convenuta.
Ne discende che quest'ultima sarà tenuta a corrispondere al ricorrente l'importo differenziale trattenuto in eccedenza, pari ad euro 392,86.
Ulteriore rivendicazione attorea, anch'essa soltanto in parte fondata, è quella relativa al contributo per l'assistenza sanitaria integrativa (cd. 'Fondo ASIM') dovuto dal datore di lavoro in favore dei soli dipendenti assunti a tempo indeterminato, nella misura di euro 6,00 mensili.
Dal momento che parte ricorrente risulta essere stato assunto a tempo determinato soltanto a far data dal 1.06.2020, l'importo che dovrà essergli corrisposto a tale titolo sarà pari ad euro
108,00.
Non può trovare invece accoglimento, invece, l'azione di condanna al pagamento di differenze retributive asseritamente maturate sulla retribuzione ordinaria e differita e sul trattamento di fine rapporto, posto che in ricorso non si fa alcuna menzione della causa petendi che sorreggerebbe la domanda. Soltanto in corso di causa, e dunque in maniera inammissibilmente tardiva, parte ricorrente ha fatto riferimento ad un Accordo Integrativo Provinciale che prevederebbe un incremento retributivo pari ad euro 31,99 mensili, senza però premurarsi neppure di documentare la relativa fonte convenzionale.
Andrà altresì respinta -per la parte eccedente a quanto spontaneamente riconosciuto dalla convenuta in memoria- la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti atteso che, secondo giurisprudenza consolidata, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione di tali emolumenti ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati al godimento delle ferie e dei permessi, poiché l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie e dei permessi da parte del lavoratore. Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. n. 8521 del 27aprile 2015; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; 7 luglio 2008,
n. 18584; 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n. 12311).
Dal momento che, nella specie, parte ricorrente non ha dedotto lo svolgimento dell'attività lavorativa proprio nei giorni deputati alla fruizione dei permessi, non può che concludersi per la reiezione della relativa domanda, salvo quanto dalla resistente spontaneamente riconosciuto in memoria come dovuto a tale titolo, ossia la minor somma di euro 402,08.
In definitiva, sulla base delle brevi considerazioni che precedono, spetta a parte ricorrente la somma complessiva di euro 902,94, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
La reciprocità della soccombenza, nonché il contegno serbato dalle parti in sede di espletamento del tentativo di conciliazione, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'importo di euro 902,94, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al saldo, per le causali esplicitate in parte motiva;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Latina, data del deposito
Il Giudice
Umberto Maria Costume