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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2009 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. SANGALLI ALESSANDRA e con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA DELLA VITTORIA, 10 27100 PA
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pavia, in data 27/07/2008, il cui atto è stato iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di PA alla Parte II, Serie A n. 90, dell'anno 2008; separati consensualmente con verbale in data 20.09.2018 e relativo decreto di omologa del 17.10.2018;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Affidare la figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione materiale Per_1 presso l'abitazione materna in Pavia, Via Filippo Corridoni 6/A, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
2) La figlia avrà con entrambi i genitori rapporti paritari e con uguale intensità affettiva e di Per_1 frequentazione nonostante il padre sia dimorato altrove. In ogni caso il padre ha facoltà di trascorrere con la figlia due sere infrasettimanali oltre al sabato sera in alternanza con la madre: orari e giorni non sono tassativi e vengono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, sempre nell'interesse primario della minore tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi;
3) Durante le vacanze scolastiche natalizie, il 24 dicembre con un genitore e il giorno del Santo Natale con
l'altro e durante le vacanze scolastiche pasquali o il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo, in regolare alternanza di anno in anno;
4) Il padre potrà trascorrere con la figlia periodi più lunghi durante le vacanze scolastiche estive, nonché durante ponti e festività che comportino la chiusura della scuola. Tali periodi andranno concordati di volta in volta con la madre (Doc. 7);
5) Il padre corrisponderà, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , la somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili (rivalutabile annualmente come Per_1 per legge in base agli indici ISTAT), da versarsi mediante bonifico bancario alla madre, oltre al 75% delle spese extra-mantenimento, così come specificate nel Protocollo tra il Tribunale di Pavia e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati in merito alle spese dei figli a carico dei genitori datato 3 novembre 2016, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal predetto Protocollo.
6) A titolo di assegno divorzile, il sig. si obbliga a versare a , previa Parte_1 Parte_2 dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro Parte_2
90.000,00 (novantamila/00) da versarsi con le seguenti modalità, tramite bonifico bancario, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della emananda sentenza;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, di ed è effettuata a Parte_1 tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di , avente causa nel vincolo matrimoniale.” Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale
Pag. 2 di 3 di Pavia del 17.10.2018 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 20.09.2018. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili/ lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e da in Pavia il giorno 27/07/2008 (alla Parte II, Serie A n. 90, Pt_1 Parte_2 dell'anno 2008);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2009 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. SANGALLI ALESSANDRA e con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA DELLA VITTORIA, 10 27100 PA
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pavia, in data 27/07/2008, il cui atto è stato iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di PA alla Parte II, Serie A n. 90, dell'anno 2008; separati consensualmente con verbale in data 20.09.2018 e relativo decreto di omologa del 17.10.2018;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Affidare la figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione materiale Per_1 presso l'abitazione materna in Pavia, Via Filippo Corridoni 6/A, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
2) La figlia avrà con entrambi i genitori rapporti paritari e con uguale intensità affettiva e di Per_1 frequentazione nonostante il padre sia dimorato altrove. In ogni caso il padre ha facoltà di trascorrere con la figlia due sere infrasettimanali oltre al sabato sera in alternanza con la madre: orari e giorni non sono tassativi e vengono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, sempre nell'interesse primario della minore tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi;
3) Durante le vacanze scolastiche natalizie, il 24 dicembre con un genitore e il giorno del Santo Natale con
l'altro e durante le vacanze scolastiche pasquali o il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo, in regolare alternanza di anno in anno;
4) Il padre potrà trascorrere con la figlia periodi più lunghi durante le vacanze scolastiche estive, nonché durante ponti e festività che comportino la chiusura della scuola. Tali periodi andranno concordati di volta in volta con la madre (Doc. 7);
5) Il padre corrisponderà, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , la somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili (rivalutabile annualmente come Per_1 per legge in base agli indici ISTAT), da versarsi mediante bonifico bancario alla madre, oltre al 75% delle spese extra-mantenimento, così come specificate nel Protocollo tra il Tribunale di Pavia e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati in merito alle spese dei figli a carico dei genitori datato 3 novembre 2016, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal predetto Protocollo.
6) A titolo di assegno divorzile, il sig. si obbliga a versare a , previa Parte_1 Parte_2 dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro Parte_2
90.000,00 (novantamila/00) da versarsi con le seguenti modalità, tramite bonifico bancario, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della emananda sentenza;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, di ed è effettuata a Parte_1 tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di , avente causa nel vincolo matrimoniale.” Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale
Pag. 2 di 3 di Pavia del 17.10.2018 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 20.09.2018. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili/ lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e da in Pavia il giorno 27/07/2008 (alla Parte II, Serie A n. 90, Pt_1 Parte_2 dell'anno 2008);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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