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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2136 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2136 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. IANNACCONE LUCA ( ) e dell'Avv. ZAULI ANDREA (C.F. CodiceFiscale_2
) C.F._3
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._4 patrocinio dell'Avv. BAIOCCHI CHIARA (C.F. ) C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 20/12/2024 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 10.07.2014, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 25.03.2025 e 27.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Casa coniugale. La casa coniugale sita in Rimini (RN), via del Deviatore, n. 12/D, int. 1 rimane assegnata al SI. con le relative pertinenze e con tutti gli arredi e i corredi ivi esistenti (tutti Parte_1 di sua proprietà); la SI.ra asporterà dalla casa familiare i propri beni ed effetti personali entro Parte_2
e non oltre il 15 febbraio 2024.
3) Regime di affidamento del figlio e responsabilità genitoriale. Il figlio è affidato in via condivisa Per_1 ad entrambi i genitori;
essi sono consapevoli che il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I SIg.ri e danno atto che il figlio ha un ottimo rapporto con entrambi Pt_1 Pt_2 Per_1
i genitori, nonché con le rispettive famiglie di appartenenza e intendono garantirgli la piena attuazione del suo diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo e della vicinanza delle famiglie d'origine di entrambi. I genitori eserciteranno la responsabilità in conformità a quanto disposto dall'art. 337 ter, III comma c.c., ossia congiuntamente genitoriale con riferimento alle decisioni di straordinaria amministrazione relative al figlio, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente dai genitori, in ogni caso tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di Per_1
4) Residenza del figlio e sue frequentazioni con i genitori. Il figlio avrà stabile residenza e Per_1 prevalente collocazione con e presso la madre, in Rimini via Clodia, n. 3.
Madre e figlio ivi si trasferiranno entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2025.
Vista l'età di tenuto conto del suo ottimo rapporto con ciascun genitore, le sue frequentazioni Per_1 con il padre e la madre avverranno per accordi assunti di volta in volta sia in relazione al periodo scolastico sia in relazione ai periodi di sospensione scolastica.
5) Il contributo dei genitori al mantenimento ordinario e straordinario del figlio. I genitori contribuiranno al mantenimento diretto del figlio nei periodi di permanenza presso ciascuno di essi.
Inoltre, dal mese successivo all'effettivo rilascio della casa coniugale da parte della SI.ra (con il Pt_2 figlio), il SI. a titolo di contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio verserà Pt_1 Per_1 entro il giorno 10 giorno di ogni mese e con rivalutazione annuale ISTAT (prima rivalutazione: febbraio
2026) alla SI.ra (a mezzo bonifico bancario sul c/c a quest'ultima intestato, identificato con Iban Pt_2
[...]) la somma mensile di € 1.400,00 (millequattrocento/00). Le spese straordinarie - per il cui novero si rinvia al protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna sottoscritto in data 9 agosto 2017 (doc. 07) - saranno a carico del SI. purché, senza eccezione e Pt_1 salve solo le urgenze di carattere medico, tutte previamente concordate. Saranno a carico del SI. Pt_1 anche le spese di vestiario necessarie per purché concordate direttamente fra padre e figlio. Per_1
Fino al rilascio della casa coniugale da parte della SI.ra nei termini sopra concordati, i genitori Pt_2 contribuiranno al mantenimento del figlio secondo le modalità usuali e condivise.
6) I rapporti fra i coniugi in sede di separazione e divorzio (assegno divorzile una tantum). I coniugi si danno reciprocamente atto che ognuno di essi ha adeguata capacità lavorativa e, pertanto, dichiarano di non avere, ciascuno nei confronti dell'altro/a, diritto alla corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento o alimentare coniugale e comunque di rinunciarvi. Le Parti, infatti, si danno atto reciprocamente di avere capacità lavorativa e risorse adeguate per far fronte, anche in futuro, ad ogni propria eSIenza anche rapportata alle scelte effettuate (ivi comprese quelle lavorative) durante la vita matrimoniale e al tenore di vita goduto manente matrimonio.
Ciò premesso i coniugi concordano fin d'ora che il SI. versi alla SI.ra un Parte_1 Parte_2 assegno divorzile una tantum ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 legge div. La somma de qua è quantificata in € 30.000,00 (trentamila/00). A tal fine le parti stabiliscono che, a titolo di acconto, il SI. corrisponda alla SI.ra la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) entro 7 giorni dal passaggio Pt_1 Pt_2 in giudicato della sentenza che omologherà la loro separazione alle condizioni contenute nel presente ricorso.
Il saldo dell'una tantum divorzile, pari ad € 20.000.00 (ventimila/00), sarà corrisposto dal SI. lla Pt_1 SI.ra entro 7 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (alle condizioni divorzili - Pt_2 cfr. infra - richieste concordemente dalle parti già in questa sede).
La SI.ra dichiara di reputare equo il versamento di cui sopra, che avrà efficacia ex se estintiva di Pt_2 ogni sua ulteriore pretesa per ogni ragione e titolo, nella consapevolezza che successivamente, a norma di legge, non potrà essere proposta alcuna nuova domanda di contenuto economico nei confronti del SI.
Parte_1
Inoltre, le parti pattuiscono fin d'ora che il SI. trasferisca senza previsione di corrispettivo alla Pt_1 SI.ra la piena proprietà delle porzioni immobiliari facenti parti di fabbricato urbano condominiale Pt_2 sito in Comune di Rimini (RN) Corso Papa Giovanni XXIII n. 62 – Via Clodia n. 3 e precisamente (doc.
08):
a) appartamento sito al piano primo, con annesso ripostiglio al piano terra, della consistenza di vani catastali 4,5, il tutto distinto al Catasto dei Fabbricati al foglio 74, part. 3166, sub. 40;
b) garage di pertinenza dell'appartamento di cui sopra, sito al piano interrato, della consistenza catastale di mq 13, distinto al Catasto dei Fabbricati al foglio 74, part. 3166, sub. 25. Con riferimento alle predette unità immobiliari (a,b) gravate da ipoteca, il SI. si farà carico del Pt_1 pagamento delle rate mensili del mutuo ipotecario contratto per il loro acquisto sino al relativo saldo.
7) Clausola di chiusura. Le Parti, con l'esatta esecuzione di quanto previsto in questo accordo, dichiarano di aver definito ogni aspetto patrimoniale ed economico che li riguarda e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere in relazione al pregresso rapporto coniugale e a qualsivoglia altro titolo, causa e ragione, salvo quanto previsto nel prosieguo del presente atto in riferimento alle condizioni di divorzio.
Per il periodo anteriore alla proposizione del presente ricorso la SI.ra dà atto che il SI. ha Pt_2 Pt_1 provveduto adeguatamente al mantenimento ordinario e straordinario del figlio e pertanto Per_1 dichiara espressamente di non avanzare alcuna pretesa al riguardo.
8) Spese legali. Le spese legali sono integralmente compensate fra le parti con rinuncia dei Legali al beneficio della solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di alle condizioni Parte_1 Parte_2 di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 108 Parte I Anno 2014 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di conSIlio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2136 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. IANNACCONE LUCA ( ) e dell'Avv. ZAULI ANDREA (C.F. CodiceFiscale_2
) C.F._3
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._4 patrocinio dell'Avv. BAIOCCHI CHIARA (C.F. ) C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 20/12/2024 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 10.07.2014, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 25.03.2025 e 27.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Casa coniugale. La casa coniugale sita in Rimini (RN), via del Deviatore, n. 12/D, int. 1 rimane assegnata al SI. con le relative pertinenze e con tutti gli arredi e i corredi ivi esistenti (tutti Parte_1 di sua proprietà); la SI.ra asporterà dalla casa familiare i propri beni ed effetti personali entro Parte_2
e non oltre il 15 febbraio 2024.
3) Regime di affidamento del figlio e responsabilità genitoriale. Il figlio è affidato in via condivisa Per_1 ad entrambi i genitori;
essi sono consapevoli che il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I SIg.ri e danno atto che il figlio ha un ottimo rapporto con entrambi Pt_1 Pt_2 Per_1
i genitori, nonché con le rispettive famiglie di appartenenza e intendono garantirgli la piena attuazione del suo diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo e della vicinanza delle famiglie d'origine di entrambi. I genitori eserciteranno la responsabilità in conformità a quanto disposto dall'art. 337 ter, III comma c.c., ossia congiuntamente genitoriale con riferimento alle decisioni di straordinaria amministrazione relative al figlio, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente dai genitori, in ogni caso tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di Per_1
4) Residenza del figlio e sue frequentazioni con i genitori. Il figlio avrà stabile residenza e Per_1 prevalente collocazione con e presso la madre, in Rimini via Clodia, n. 3.
Madre e figlio ivi si trasferiranno entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2025.
Vista l'età di tenuto conto del suo ottimo rapporto con ciascun genitore, le sue frequentazioni Per_1 con il padre e la madre avverranno per accordi assunti di volta in volta sia in relazione al periodo scolastico sia in relazione ai periodi di sospensione scolastica.
5) Il contributo dei genitori al mantenimento ordinario e straordinario del figlio. I genitori contribuiranno al mantenimento diretto del figlio nei periodi di permanenza presso ciascuno di essi.
Inoltre, dal mese successivo all'effettivo rilascio della casa coniugale da parte della SI.ra (con il Pt_2 figlio), il SI. a titolo di contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio verserà Pt_1 Per_1 entro il giorno 10 giorno di ogni mese e con rivalutazione annuale ISTAT (prima rivalutazione: febbraio
2026) alla SI.ra (a mezzo bonifico bancario sul c/c a quest'ultima intestato, identificato con Iban Pt_2
[...]) la somma mensile di € 1.400,00 (millequattrocento/00). Le spese straordinarie - per il cui novero si rinvia al protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna sottoscritto in data 9 agosto 2017 (doc. 07) - saranno a carico del SI. purché, senza eccezione e Pt_1 salve solo le urgenze di carattere medico, tutte previamente concordate. Saranno a carico del SI. Pt_1 anche le spese di vestiario necessarie per purché concordate direttamente fra padre e figlio. Per_1
Fino al rilascio della casa coniugale da parte della SI.ra nei termini sopra concordati, i genitori Pt_2 contribuiranno al mantenimento del figlio secondo le modalità usuali e condivise.
6) I rapporti fra i coniugi in sede di separazione e divorzio (assegno divorzile una tantum). I coniugi si danno reciprocamente atto che ognuno di essi ha adeguata capacità lavorativa e, pertanto, dichiarano di non avere, ciascuno nei confronti dell'altro/a, diritto alla corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento o alimentare coniugale e comunque di rinunciarvi. Le Parti, infatti, si danno atto reciprocamente di avere capacità lavorativa e risorse adeguate per far fronte, anche in futuro, ad ogni propria eSIenza anche rapportata alle scelte effettuate (ivi comprese quelle lavorative) durante la vita matrimoniale e al tenore di vita goduto manente matrimonio.
Ciò premesso i coniugi concordano fin d'ora che il SI. versi alla SI.ra un Parte_1 Parte_2 assegno divorzile una tantum ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 legge div. La somma de qua è quantificata in € 30.000,00 (trentamila/00). A tal fine le parti stabiliscono che, a titolo di acconto, il SI. corrisponda alla SI.ra la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) entro 7 giorni dal passaggio Pt_1 Pt_2 in giudicato della sentenza che omologherà la loro separazione alle condizioni contenute nel presente ricorso.
Il saldo dell'una tantum divorzile, pari ad € 20.000.00 (ventimila/00), sarà corrisposto dal SI. lla Pt_1 SI.ra entro 7 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (alle condizioni divorzili - Pt_2 cfr. infra - richieste concordemente dalle parti già in questa sede).
La SI.ra dichiara di reputare equo il versamento di cui sopra, che avrà efficacia ex se estintiva di Pt_2 ogni sua ulteriore pretesa per ogni ragione e titolo, nella consapevolezza che successivamente, a norma di legge, non potrà essere proposta alcuna nuova domanda di contenuto economico nei confronti del SI.
Parte_1
Inoltre, le parti pattuiscono fin d'ora che il SI. trasferisca senza previsione di corrispettivo alla Pt_1 SI.ra la piena proprietà delle porzioni immobiliari facenti parti di fabbricato urbano condominiale Pt_2 sito in Comune di Rimini (RN) Corso Papa Giovanni XXIII n. 62 – Via Clodia n. 3 e precisamente (doc.
08):
a) appartamento sito al piano primo, con annesso ripostiglio al piano terra, della consistenza di vani catastali 4,5, il tutto distinto al Catasto dei Fabbricati al foglio 74, part. 3166, sub. 40;
b) garage di pertinenza dell'appartamento di cui sopra, sito al piano interrato, della consistenza catastale di mq 13, distinto al Catasto dei Fabbricati al foglio 74, part. 3166, sub. 25. Con riferimento alle predette unità immobiliari (a,b) gravate da ipoteca, il SI. si farà carico del Pt_1 pagamento delle rate mensili del mutuo ipotecario contratto per il loro acquisto sino al relativo saldo.
7) Clausola di chiusura. Le Parti, con l'esatta esecuzione di quanto previsto in questo accordo, dichiarano di aver definito ogni aspetto patrimoniale ed economico che li riguarda e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere in relazione al pregresso rapporto coniugale e a qualsivoglia altro titolo, causa e ragione, salvo quanto previsto nel prosieguo del presente atto in riferimento alle condizioni di divorzio.
Per il periodo anteriore alla proposizione del presente ricorso la SI.ra dà atto che il SI. ha Pt_2 Pt_1 provveduto adeguatamente al mantenimento ordinario e straordinario del figlio e pertanto Per_1 dichiara espressamente di non avanzare alcuna pretesa al riguardo.
8) Spese legali. Le spese legali sono integralmente compensate fra le parti con rinuncia dei Legali al beneficio della solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di alle condizioni Parte_1 Parte_2 di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 108 Parte I Anno 2014 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di conSIlio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi