Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 15/09/2022, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2022
N. 00448/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00943/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 943 del 2022, proposto da
Panacea Cooperativa Sociale a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Valla e Roberta Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di esclusione della Società ricorrente dalla gara ufficiosa relativa alla procedura negoziata indetta, ex art. 1 comma 2 lett. b) D.L. n. 76/2020, in modalità telematica - tramite piattaforma Empulia - per l'affidamento dell’appalto del “servizio di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) per n. 12 (dodici) mesi oltre opzione di rinnovo per ulteriori n. 12 (dodici) mesi, per assistito di Distretto della ASL Taranto - CIG 9206570C62”, comunicato con nota del 29 luglio 2022 prot. n. 0132809, per mancato versamento della contribuzione A.N.A.C.;
- di ogni altro presupposto, connesso e conseguenziale, compresi
a) l'art. 4.1 lett. g) della Lettera di invito del 12/7/2022, nella parte in cui prescrive l'obbligo di allegazione all'offerta della “g) Ricevuta di versamento della contribuzione, se dovuta, nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, … Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. Si precisa che la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento nei termini di scadenza di presentazione dell'offerta è condizione di esclusione dalla presente procedura”;
b) la delibera di approvazione degli atti di gara;
c) la nota del R.U.P. di comunicazione dell'esclusione del 29 luglio 2022 prot. n. 0132809;
d) la determina di aggiudicazione, ancorché non ancora nota alla ricorrente, che si riserva di estendere il contraddittorio all'aggiudicatario;
e per la declaratoria
di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e del diritto della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione, con espressa domanda di subentro nel rapporto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di Taranto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to r. Valla e avv.to F. Tagliente in sostituzione dell'avv.to M. Carulli;
Ritenuto che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto:
- la Lettera di invito prevede, al suo art. 4.1 lett. g), un’espressa ed inequivoca comminatoria di esclusione per l‘omessa dimostrazione del versamento della contribuzione A.N.A.C. entro i termini di scadenza di presentazione dell’offerta (con previsione legittima, pur se relativa ad appalto di servizi, come stabilito all’art. 1 comma 1. b della delibera A.N.A.C. n 1377/2016 del 21 dicembre 2016 attuativa del combinato degli artt. 213 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e 1 comma 67 della L. n. 266/2005), dovendosi in proposito osservare che il significato dell’inciso “se dovuto” ivi contenuto è reso chiaro dal richiamo alla disciplina normativa di riferimento (e, segnatamente, all’art. 2 della già evocata delibera A.N.A.C. n. 1377/2016, il quale prevede un’esenzione dall’obbligo di versamento per la sola ipotesi, non sussistente nel caso di specie, in cui l’importo posto a base di gara sia inferiore ad € 150.000,00);
- non sembra adeguatamente provato da parte ricorrente l’allegato malfunzionamento del sistema informatico del sito A.N.A.C. e comunque la propria diligenza nel compimento delle operazioni necessarie ad effettuare il versamento, anche alla luce della considerazione che la Panacea Cooperativa Sociale a r.l. ha documentato due soli tentativi di accesso alla piattaforma (nonostante residuassero altri due giorni prima della scadenza del relativo termine) e, soprattutto, che gli altri quattro concorrenti hanno invece provveduto con successo al versamento della contribuzione A.N.A.C. attraverso il modello generato sulla base del codice CIG fornito a correzione dalla S.A. (con risposta resa già in data 12 luglio 2022 alla richiesta di chiarimento 9206510062), così apparendo per contro verosimile che la Società ricorrente sia incorsa in un errore di digitazione dello stesso (circostanza che pure pare emergere, come sottolineato dalla difesa di parte resistente, dall’ingrandimento delle schermate prodotte in giudizio);
- in ogni caso la S.A. non era tenuta all’effettuazione di un soccorso istruttorio per porre rimedio all’omesso versamento della contribuzione A.N.A.C. da parte della Società ricorrente atteso che, da un lato, è lo stesso art. 1 comma 67 della L. n. 266/2005 a stabilire expressis verbis che detta contribuzione afferisce direttamente all’offerta (definendola una “condizione di ammissibilità” della stessa) e, dall’altro, la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2018, n. 1572 e Consiglio Stato sez. V, 19 aprile 2018, n. 2386) ha chiarito che il meccanismo ex art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50 del 2016 deve essere attivato solo ove la lex specialis non preveda esplicitamente che il mancato versamento della contribuzione in parola costituisca causa di esclusione dalla procedura di affidamento (come, invece, accaduto nel caso che occupa).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO