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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5577 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 9568/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabio Esposito, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Gonzaga n. 4;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Giammusso con cui elettivamente domicilia in Catania, alla Via Musumeci, n. 171;
[...]
c.f.: ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATO contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11273/2024 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 30 aprile 2024
Conclusioni: all'udienza 21 maggio 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo rimettersi la causa in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 11273/2024 resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma nella parte in cui, nonostante l'accoglimento integrale della domanda, erano state compensate le spese di lite.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione spiegata dallo stesso contribuente avverso la cartella esattoriale n. 07120220075323569000, notificata il 5 agosto 2022 ed emessa per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal nel 2018, in quanto, data la contumacia dell'Ente impositore, non Controparte_2
è stata provata l'avvenuta notifica dei verbali presupposti. Il giudice di prime cure ha, pertanto, annullato la cartella opposta, compensando le spese di lite con la seguente motivazione: “Circa il governo delle spese il GOP ritiene che nel caso di specie le stesse possano essere compensate secondo giustizia, considerata la materia trattata, valutata l'istruttoria ed il comportamento processuale delle parti”.
A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha censurato esclusivamente il capo relativo alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti e ha eccepito l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure in ordine alla soccombenza reciproca, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 132 n. 4 e 277 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Su tali premesse, ha concluso per l'accoglimento dell'appello con la conseguente riforma del capo di sentenza gravato;
nonché di riconoscere a favore dell'Avv. Fabio Esposito, dichiaratosi antistatario, le spese, i diritti e gli onorari del doppio grado di giudizio.
Si è costituita l' resistendo al gravame. Il Controparte_3
Concessionario ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione proposti, imputabili all'esclusiva responsabilità dell'Ente impositore, e ha ritenuto, tra l'altro, legittima la decisione resa dal giudice di prime cure. Ha quindi chiesto all'odierno Giudice di dichiarare l'assoluta sostanziale estraneità dell'agente della riscossione, nonché, nel merito e per l'ipotesi di accoglimento del gravame, di confermare la compensazione delle spese disposta in primo grado nei confronti dello stesso e di disporre, in ogni caso, la compensazione delle spese per il presente grado di giudizio.
Il sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_2
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. all'udienza del 21 maggio 2025.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato ed è meritevole di accoglimento.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia del che, Controparte_2 sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
- 2 -
Il presente giudizio origina dall'opposizione spiegata da avverso Parte_1 la cartella esattoriale n. 07120220075323569000, notificata il 5 agosto 2022 ed emessa per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal nel 2018. Il Controparte_2
Giudice di Pace di Napoli, nella contumacia dell'Ente impositore, ha accolto l'opposizione ed ha annullato la suddetta cartella di pagamento, ritenendo non provata l'avvenuta notifica del verbale di accertamento ad essa presupposto e compensando integralmente le spese di lite tra le parti con la seguente motivazione:
“Circa il governo delle spese il GOP ritiene che nel caso di specie le stesse possano essere compensate secondo giustizia, considerata la materia trattata, valutata l'istruttoria ed il comportamento processuale delle parti”.
A fondamento del gravame, l'appellante ha eccepito l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure in ordine alla soccombenza reciproca, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 132 n. 4 e 277 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per avere omesso lo stesso giudicante di individuare le “gravi ed eccezionali ragioni”, nonché un'idonea motivazione, a supporto della propria decisione resa in punto di spese di lite.
Le censure spiegate dall'appellante sono degne di fondamento e vanno accolte per le ragioni che seguono.
La motivazione estesa dal giudice di prime cure a sostegno della propria statuizione non appare conforme a diritto in virtù delle seguenti considerazioni.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella dizione ratione temporis applicabile (come riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato illegittima la disposizione normativa nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Il riferimento operato dalla Corte, sebbene evochi la precedente formulazione della norma, che aveva sostituito i “giusti motivi” con le “gravi ed eccezionali ragioni”, non snatura la ratio della riforma tesa a delimitare i casi che possono giustificare un'eccezione al principio generale della soccombenza anche in funzione deflattiva del contenzioso. La pronuncia ha precisato difatti che, sebbene non iscrivibili in un
- 3 -
rigido catalogo di ipotesi nominate, le altre analoghe ragioni giustificative della compensazione delle spese sono pur sempre rimesse al prudente apprezzamento del giudice e devono essere corredate da motivazione esplicita ex art. 111, co. 6 Cost.
Così delineato il quadro normativo, la statuizione adottata dal giudice di pace nel disciplinare il regime delle spese di lite risulta aver fatto malgoverno dei principi passati in rassegna.
Invero, sebbene per lungo tempo vi sia stato un contrasto giurisprudenziale relativamente ai rimedi esperibili avverso le cartelle esattoriali aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative, questo doveva ritenersi senz'altro superato al momento della pubblicazione della sentenza impugnata, dunque nel mese di aprile del 2024.
E' oramai granitico l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale avverso le cartelle esattoriali sono esperibili i seguenti rimedi: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23, L. 24.11.1981, n. 689, nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché
l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, che deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass. civ, sent. n. 4018/2007; Cass. civ., sent. n. 2217/2007; Cass. civ., sent. n. 2214/2007; Cass. civ, sent. n. 4891/2006; Cass. civ, sent. n. 2819/2006; Cass. civ, sent. n. 15149/2005).
Ancora, la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema di Cassazione n. 22080/2017, citata altresì dal Giudice di Pace di Napoli nella sentenza impugnata, nel delineare l'ambito di operatività e le forme dell'opposizione recuperatoria a verbale, ha chiarito che “restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S.
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e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito, cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.”. E, con riferimento all'eccezione di prescrizione, “In materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa (ora regolamentata dall'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011), trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti ” (Cass. ordinanza n. 30094 del 2019).
In secondo luogo, “il comportamento processuale delle parti” e quanto risulta dall'attività istruttoria, non sono ipotesi riconducibili alle fattispecie derogatorie al principio di soccombenza contemplate dall'art. 92, co. 2 c.p.c., né ad altre “gravi ed eccezionali ragioni” così come stabilito dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale. La mancata contestazione nel merito non costituisce una valida ragione di compensazione parziale o integrale delle spese di giudizio, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza della controparte, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (da ultimo Cass. civ., sez. VI, sent. n. 11786/2020; Cass. civ., ord. n. 12867/2017).
Ne deriva che la motivazione estesa in ordine alla compensazione delle spese di lite dal giudice di pace ha fatto malgoverno dei principi ricavabili dal combinato disposto degli art. 91 e 92 c.p.c. prestando il fianco alle cesure mosse dall'appellante e traducendosi in una giustificazione errata, inidonea ed illogica.
Pertanto, l'appello va accolto per le ragioni anzidette.
Infine, in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dall' va rammentato che nella materia Controparte_3 dell'opposizione a cartella su verbale di contravvenzione al codice della strada, la giurisprudenza di legittimità ravvisa un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente della riscossione (Cass. civ., SS. UU., sent. n. 7514/2022; Cass., 26 giugno 2017, n. 15900; Cass., 21 maggio 2013, n. 12385; Cass., 10 novembre 2011, n.
23459; Cass., 20 novembre 2007, n. 24154).
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A tale principio fa da corollario il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 d. lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (cfr. tra le tante Cass., sez. 6 - 3, sent. n. 2570/2017; Cass. sez. 6 - 3, sent. n. 3105/2017).
L'eccezione, dunque, è priva di pregio.
In definitiva, in ossequio dei succitati principi, a fronte dell'integrale accoglimento della domanda spiegata in primo grado, doveva conseguire la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite, in quanto la tutela dell'effettività del diritto di difesa esige che la parte vittoriosa non debba essere gravata delle spese sostenute per la causa, altrimenti subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto.
L'appello va quindi accolto riconoscendo all'appellante, in riforma della sentenza di primo grado, il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. alla luce del valore della controversia (fino a € 1.100) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo in ragione della semplicità delle questioni trattate;
il tutto, con attribuzione all'Avv. Fabio Esposito che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' e del Parte_1 Controparte_3 CP_2 iscritta al n. 9568/2024 R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia del Controparte_2
2. accoglie l'appello;
per l'effetto,
- 6 -
3. in riforma della sentenza gravata, condanna le parti appellate,
[...]
e in solido tra loro, al pagamento Controparte_3 Controparte_2 delle spese di lite, che liquida in € 139,00 per compenso professionale per il primo grado, in € 232,00 per il secondo grado;
€ 64,50 per spese ordinarie;
per entrambi i gradi, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge. Il tutto con attribuzione a favore dell'Avv. Fabio Esposito, dichiaratosi antistatario in entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli il 4 giugno 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
- 7 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 9568/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabio Esposito, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Gonzaga n. 4;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Giammusso con cui elettivamente domicilia in Catania, alla Via Musumeci, n. 171;
[...]
c.f.: ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATO contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11273/2024 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 30 aprile 2024
Conclusioni: all'udienza 21 maggio 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo rimettersi la causa in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 11273/2024 resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma nella parte in cui, nonostante l'accoglimento integrale della domanda, erano state compensate le spese di lite.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione spiegata dallo stesso contribuente avverso la cartella esattoriale n. 07120220075323569000, notificata il 5 agosto 2022 ed emessa per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal nel 2018, in quanto, data la contumacia dell'Ente impositore, non Controparte_2
è stata provata l'avvenuta notifica dei verbali presupposti. Il giudice di prime cure ha, pertanto, annullato la cartella opposta, compensando le spese di lite con la seguente motivazione: “Circa il governo delle spese il GOP ritiene che nel caso di specie le stesse possano essere compensate secondo giustizia, considerata la materia trattata, valutata l'istruttoria ed il comportamento processuale delle parti”.
A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha censurato esclusivamente il capo relativo alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti e ha eccepito l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure in ordine alla soccombenza reciproca, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 132 n. 4 e 277 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Su tali premesse, ha concluso per l'accoglimento dell'appello con la conseguente riforma del capo di sentenza gravato;
nonché di riconoscere a favore dell'Avv. Fabio Esposito, dichiaratosi antistatario, le spese, i diritti e gli onorari del doppio grado di giudizio.
Si è costituita l' resistendo al gravame. Il Controparte_3
Concessionario ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione proposti, imputabili all'esclusiva responsabilità dell'Ente impositore, e ha ritenuto, tra l'altro, legittima la decisione resa dal giudice di prime cure. Ha quindi chiesto all'odierno Giudice di dichiarare l'assoluta sostanziale estraneità dell'agente della riscossione, nonché, nel merito e per l'ipotesi di accoglimento del gravame, di confermare la compensazione delle spese disposta in primo grado nei confronti dello stesso e di disporre, in ogni caso, la compensazione delle spese per il presente grado di giudizio.
Il sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_2
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. all'udienza del 21 maggio 2025.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato ed è meritevole di accoglimento.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia del che, Controparte_2 sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
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Il presente giudizio origina dall'opposizione spiegata da avverso Parte_1 la cartella esattoriale n. 07120220075323569000, notificata il 5 agosto 2022 ed emessa per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal nel 2018. Il Controparte_2
Giudice di Pace di Napoli, nella contumacia dell'Ente impositore, ha accolto l'opposizione ed ha annullato la suddetta cartella di pagamento, ritenendo non provata l'avvenuta notifica del verbale di accertamento ad essa presupposto e compensando integralmente le spese di lite tra le parti con la seguente motivazione:
“Circa il governo delle spese il GOP ritiene che nel caso di specie le stesse possano essere compensate secondo giustizia, considerata la materia trattata, valutata l'istruttoria ed il comportamento processuale delle parti”.
A fondamento del gravame, l'appellante ha eccepito l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure in ordine alla soccombenza reciproca, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 132 n. 4 e 277 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per avere omesso lo stesso giudicante di individuare le “gravi ed eccezionali ragioni”, nonché un'idonea motivazione, a supporto della propria decisione resa in punto di spese di lite.
Le censure spiegate dall'appellante sono degne di fondamento e vanno accolte per le ragioni che seguono.
La motivazione estesa dal giudice di prime cure a sostegno della propria statuizione non appare conforme a diritto in virtù delle seguenti considerazioni.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella dizione ratione temporis applicabile (come riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato illegittima la disposizione normativa nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Il riferimento operato dalla Corte, sebbene evochi la precedente formulazione della norma, che aveva sostituito i “giusti motivi” con le “gravi ed eccezionali ragioni”, non snatura la ratio della riforma tesa a delimitare i casi che possono giustificare un'eccezione al principio generale della soccombenza anche in funzione deflattiva del contenzioso. La pronuncia ha precisato difatti che, sebbene non iscrivibili in un
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rigido catalogo di ipotesi nominate, le altre analoghe ragioni giustificative della compensazione delle spese sono pur sempre rimesse al prudente apprezzamento del giudice e devono essere corredate da motivazione esplicita ex art. 111, co. 6 Cost.
Così delineato il quadro normativo, la statuizione adottata dal giudice di pace nel disciplinare il regime delle spese di lite risulta aver fatto malgoverno dei principi passati in rassegna.
Invero, sebbene per lungo tempo vi sia stato un contrasto giurisprudenziale relativamente ai rimedi esperibili avverso le cartelle esattoriali aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative, questo doveva ritenersi senz'altro superato al momento della pubblicazione della sentenza impugnata, dunque nel mese di aprile del 2024.
E' oramai granitico l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale avverso le cartelle esattoriali sono esperibili i seguenti rimedi: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23, L. 24.11.1981, n. 689, nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché
l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, che deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass. civ, sent. n. 4018/2007; Cass. civ., sent. n. 2217/2007; Cass. civ., sent. n. 2214/2007; Cass. civ, sent. n. 4891/2006; Cass. civ, sent. n. 2819/2006; Cass. civ, sent. n. 15149/2005).
Ancora, la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema di Cassazione n. 22080/2017, citata altresì dal Giudice di Pace di Napoli nella sentenza impugnata, nel delineare l'ambito di operatività e le forme dell'opposizione recuperatoria a verbale, ha chiarito che “restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S.
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e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito, cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.”. E, con riferimento all'eccezione di prescrizione, “In materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa (ora regolamentata dall'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011), trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti ” (Cass. ordinanza n. 30094 del 2019).
In secondo luogo, “il comportamento processuale delle parti” e quanto risulta dall'attività istruttoria, non sono ipotesi riconducibili alle fattispecie derogatorie al principio di soccombenza contemplate dall'art. 92, co. 2 c.p.c., né ad altre “gravi ed eccezionali ragioni” così come stabilito dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale. La mancata contestazione nel merito non costituisce una valida ragione di compensazione parziale o integrale delle spese di giudizio, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza della controparte, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (da ultimo Cass. civ., sez. VI, sent. n. 11786/2020; Cass. civ., ord. n. 12867/2017).
Ne deriva che la motivazione estesa in ordine alla compensazione delle spese di lite dal giudice di pace ha fatto malgoverno dei principi ricavabili dal combinato disposto degli art. 91 e 92 c.p.c. prestando il fianco alle cesure mosse dall'appellante e traducendosi in una giustificazione errata, inidonea ed illogica.
Pertanto, l'appello va accolto per le ragioni anzidette.
Infine, in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dall' va rammentato che nella materia Controparte_3 dell'opposizione a cartella su verbale di contravvenzione al codice della strada, la giurisprudenza di legittimità ravvisa un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente della riscossione (Cass. civ., SS. UU., sent. n. 7514/2022; Cass., 26 giugno 2017, n. 15900; Cass., 21 maggio 2013, n. 12385; Cass., 10 novembre 2011, n.
23459; Cass., 20 novembre 2007, n. 24154).
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A tale principio fa da corollario il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 d. lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (cfr. tra le tante Cass., sez. 6 - 3, sent. n. 2570/2017; Cass. sez. 6 - 3, sent. n. 3105/2017).
L'eccezione, dunque, è priva di pregio.
In definitiva, in ossequio dei succitati principi, a fronte dell'integrale accoglimento della domanda spiegata in primo grado, doveva conseguire la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite, in quanto la tutela dell'effettività del diritto di difesa esige che la parte vittoriosa non debba essere gravata delle spese sostenute per la causa, altrimenti subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto.
L'appello va quindi accolto riconoscendo all'appellante, in riforma della sentenza di primo grado, il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. alla luce del valore della controversia (fino a € 1.100) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo in ragione della semplicità delle questioni trattate;
il tutto, con attribuzione all'Avv. Fabio Esposito che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' e del Parte_1 Controparte_3 CP_2 iscritta al n. 9568/2024 R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia del Controparte_2
2. accoglie l'appello;
per l'effetto,
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3. in riforma della sentenza gravata, condanna le parti appellate,
[...]
e in solido tra loro, al pagamento Controparte_3 Controparte_2 delle spese di lite, che liquida in € 139,00 per compenso professionale per il primo grado, in € 232,00 per il secondo grado;
€ 64,50 per spese ordinarie;
per entrambi i gradi, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge. Il tutto con attribuzione a favore dell'Avv. Fabio Esposito, dichiaratosi antistatario in entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli il 4 giugno 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
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