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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 543/2024 R.G. promossa da
.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avvocato domiciliatario ALBERTO PONCINA, con studio in via Brenta Vecchia n.
8, Venezia-Mestre
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati MARTINA BOTTON e GIULIA PELLOLI e domiciliata presso lo studio dell'avvocato JACOPO TREVISAN in S. Croce, 358/c, Venezia
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 19 febbraio 2024, n. 508
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito: - accogliere il presente appello e quindi riformarsi, nelle parti sopra indicate, la sentenza di primo grado n. 508/2024 del Tribunale di Venezia, depositata in data 19.02.2024, notificata in data 23.02.2024, resa all'esito del giudizio R.G. 8232/2020, per le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto accogliersi le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione di opposizione di primo grado che si riportano qui di seguito: Nel merito - per i motivi esposti in atto dichiarare inesistente e/o comunque revocare e/o comunque dichiarare nullo e/o comunque annullare il decreto ingiuntivo n. 1732/2020 (R.G. 5800/2020) emesso dal Tribunale di Venezia con ogni pronuncia conseguente e necessaria. In ogni caso - rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni domanda e pretesa economica della società “
[...]
nei confronti di parte opponente in relazione al Controparte_1 cantiere “Casa AG”; - con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze legali, oltre Iva ed accessori come per Legge;
- con vittoria di spese, diritti onorari di causa. In via istruttoria: si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado e non specificatamente ammesse dal
Tribunale di Venezia, tra cui: - l'ammissione alla prova per testimoni del sig. di Testimone_1 Controparte_2
- ammissione e nomina di CTU per determinare l'esatto
[...] conteggio/ammontare dell'asserito credito, considerata la contestazione dei calcoli prodotti da controparte. In ogni caso spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta in via principale: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni indicate in narrativa. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non sia considerato provato l'accordo sul pag. 2/16 compenso tra le parti, condannare , in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore al pagamento del le prestazioni professionali rese da oggetto di Controparte_3 causa, da liquidarsi secondo i parametri ministeriali del D.M.
140/2012, o nel diverso importo che sia ritenuto di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa;
in via d'ulteriore subordine: - nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e di mancato riconoscimento della sussistenza di un contratto tra le parti in causa, accertato e dichiarato, per le ragioni indicate in narrativa, l'indebito arricchimento di Parte_1
, condannare quest'ultima al pagamento dell'indennizzo ad
[...]
da determinarsi secondo il valore della Controparte_1 prestazione svolta , ai sensi del D . M. 140/2012, o del diverso importo che emerga in corso di causa o che sia ritenuto di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa. In via istruttoria: Ci si oppone all'ammissione delle istanze di prove avversarie. Nella denegata ipotesi di loro ammissione, s'insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate a prova diretta e contraria da questa difesa in sede di seconda e terza memoria ex art. 183, co. 6, cpc, e, in particolare, senza accettazione dell'inversione dell'onere probatorio: 1) dica il teste se conosce la società Controparte_1
e il suo legale rappresentante, arch. e se sì
[...] Persona_1 perché; 2) vero che la società di Parte_1 Testimone_2 ha ricevuto l'incarico di cui al preventivo che si rammostra e per l
'importo indicato (cfr. doc. 19), da eseguirsi presso l'immobile sito in
Padova (PD), Prato della Valle, n. 11; 3) vero che la
[...]
di BA di PR (PD), ha effettuato Controparte_4 presso l'immobile sito in Padova (PD), Prato della Valle, n. 11 e per conto di di la fornitura di cui al Parte_1 Testimone_2
pag. 3/16 documento che si rammostra (cfr. doc. 16); 4) vero che l'arch.
per , ha svolto presso l'immobile Persona_1 Controparte_1 sito in Padova (PD), Prato della Valle, n. 11, e in relazione alla fornitura di cui a i documenti che si rammostrano (cfr. doc. 1 9 e doc.
16), le seguenti attività: - sopralluoghi preliminari;
- rilievi metrici e fotografici;
- restituzione grafica dei rilievi in formato digitale;
- disegni e progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di una nuova scala e di n. 2 armadi, come da documenti che si rammostrano
(cfr. docc. 4, 5, 6 e 7 ); - prototipazione de i campioni da sottoporre al Sig. samples (esempi di materiale); 5) vero Controparte_5 che l 'arch. per , nel cantiere Persona_1 Controparte_1 dell' immobile di Padova, Prato della Valle, 11 ha svolto la Direzione
Lavori, con riferimento, in particolare alle seguenti attività: - modifica ante della cucina (smontaggio/rilaccatura/montaggio) e acquisto nuova lavastoviglie;
- applicazione del nuovo smalto in cucina e della finitura della nuova parete che divide l'ingresso dalla scala;
- rilaccatura del mobile bagno;
- montaggio scala e arredi;
- controllo qualità, con consegna del cantiere in data 27.5.2018; - preventivazione, inclusi i change order richiesti in fase di lavorazione dalla proprietà AG /Saccuman, del l'attività della CP_4
per gli importi poi dalla stessa fatturati;
S'indicano a
[...] testimoni su tutti i capitoli il Sig. e la Sig.ra Testimone_1 [...]
, presso la in Tes_3 Controparte_4
BA di PR (PD), Via Dell'artigianato, 12, Z.I.. Si chiede, inoltre, di essere ammessi alla prova contraria diretta ed indiretta sui capitoli avversari ammessi, con i testi sopra indicati, nonché sul seguente capitolo:
1. dica il teste quale tra i due importi di cui ai documenti che si rammostrano (cfr. doc. 16 e doc. 5 ), CP_1 Parte_1 Parte_1 abbia pagato alla e spieghi la ragione Controparte_4
pag. 4/16 dell'eventuale differenza tra quanto pagato e quanto preventivato. S' indicano a testimoni il Sig. e la Sig.ra Testimone_1 [...]
, presso la in Tes_3 Controparte_4
BA di PR (PD), Via Dell'artigianato, 12, Z.I.. In via residuale e subordinata, per il caso in cui il Giudice ritenga opportuno un approfondimento d'istruttoria in punto di quantificazione del compenso, si chiede sia disposta Consulenza tecnica d'Ufficio per la determinazione dell'esatto compenso della prestazione svolta dall'arch. Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori e Per_1 rimborso delle spese generali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 19.2.24 n. 508/2024 il Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1732/2020. A
(d'ora in poi, per brevità, ) Parte_2 CP_6 era stata ingiunto di pagare ad (d'ora Controparte_1 in poi, per brevità, ) la somma di euro 10.885,00, oltre CP_1 accessori, a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza e progettazione in riferimento alla fornitura di arredi del cantiere “Casa
AG” di Padova, oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio.
Il Tribunale ha ritenuto dimostrato lo svolgimento da parte di dell'attività di consulenza, progettazione e direzione dei
CP_1 lavori del cantiere (docc. da 4 a 18 ). Ha ritenuto provato
CP_1 anche l'incarico conferito da , sulla scorta dall'accordo Parte_1 concluso tra e titolare dell'impresa
CP_1 Testimone_2 individuale (doc. 2 ), del preventivo sottoposto Parte_1 Parte_1 al cliente finale e della richiesta di pagamento di (doc. 19 e
CP_1
pag. 5/16 21 ). Il corrispettivo era desumibile da un messaggio non CP_1 disconosciuto di WhatsApp (doc. 20 ), con il quale le parti CP_1 avevano stabilito di suddividere i margini del profitto dei lavori in misura del 40% a favore di e del 60% a favore di CP_1 Pt_1
.
[...]
2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, sia Parte_1 revocato il decreto ingiuntivo n. 1732/2020 e rigettata ogni pretesa economica di per il cantiere “casa AG”, articolando le CP_1 censure alla decisone di primo grado in cinque motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'errore del primo giudice nella valutazione delle difese di parte opponente per aver ritenuto non contestato lo svolgimento delle attività professionali di
. rileva di aver contestato fermamente, in sede CP_1 Parte_1
d'opposizione, l'attività e l'esistenza del credito dell'appellata.
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato il credito di sulla base della CP_1 documentazione prodotta dall'opposta e contestata da . Parte_1
Secondo l'appellante, i documenti da 4 a 21 di parte appellata constano di messaggi mail provenienti dalla stessa o dal CP_1 fornitore del cantiere e, in quanto tali, non sono idonei a provare l'attività di progettazione e direzione lavori, né il conferimento di incarico, né la conclusione di un accordo. Non può valere, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il preventivo indirizzato al cliente finale AG (doc. 19 ) il quale, al CP_1 punto 3, prevede il coinvolgimento di solo nell'ipotesi (non CP_1
pag. 6/16 realizzatasi) in cui, per l'esecuzione della fornitura, si fossero rese necessarie autorizzazioni amministrative.
2.3 Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata la quantificazione del credito di sulla scorta CP_1 del messaggio di WhatsApp. Il primo giudice ha errato nel ritenere che “non abbia disconosciuto la provenienza né il Parte_1 contenuto del messaggio”. L'appellante sottolinea di aver contestato,
a pag. 10 dell'atto di citazione in opposizione, il documento word depositato, sia quanto alla riferibilità del messaggio a una conversazione con , sia quanto all'esistenza di una Parte_1 conversazione WhatsApp, sia, infine, quanto alla specificità del messaggio. Il messaggio era stato utilizzato da in altro CP_1 procedimento monitorio avanti al Giudice di Pace di Padova nei confronti dell'impresa individuale e, dunque, non poteva Parte_1 riferirsi al cantiere “AG”. Nemmeno i riferimenti temporali del messaggio (2 agosto 2018) erano compatibili con il cantiere
“AG”, consegnato a fine maggio 2018.
2.4 Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che il giudice abbia erroneamente ritenuto che il compenso riconosciuto “anche conforme ai parametri di cui al dm 140/2012”. rileva di aver Parte_1 contestato l'importo di euro 14.343,14 risultante dal foglio di calcolo del compenso relativo ai parametri del d.m. n. 140 del 2012 (doc. 26
), ritenendo congrua la minor somma di euro 2.749,11 e di CP_1 aver insistito per una CTU volta a verificare la correttezza del conteggio.
pag. 7/16 2.5 Con il quinto e ultimo motivo d'appello l'appellante sostiene che il Giudice è incorso in un vizio il ultrapetizione. È stato riconosciuto l'accordo fra le parti a suddividere “il margine del profitto per ciascuno sulle forniture condivise nella misura del 60% in favore di parte opponente ed il 40% in favore di parte opposta”, quando, in sede di precisazione delle conclusioni (note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.5.2023) aveva richiesto il pagamento di CP_1 euro 10.466,35, oltre Inarcassa e Iva e interessi di mora, “a titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte”.
3. L'appellante chiede il rigetto dell'appello e, in CP_1 subordine, nel caso in cui non sia ritenuto provato l'accordo tra le parti sul compenso, la condanna di al pagamento delle Parte_1 prestazioni professionali svolte, da liquidarsi secondo i parametri ministeriali del D.M. n. 140 del 2012. In ulteriore subordine, nel caso in cui non venisse riconosciuto il contratto tra le parti, l'appellata chiede l'accertamento dell'indebito arricchimento di e la Parte_1 condanna al pagamento di un indennizzo, a favore di , da CP_1 determinarsi secondo il valore della prestazione professionale svolta ai sensi del D.M. n. 140 del 2012.
4. Il primo motivo di appello è infondato. Non può essere posto in discussione lo svolgimento dell'attività di consulenza e progettazione di per il cantiere di “Casa AG”. CP_1
4.1 Il primo giudice ha correttamente ritenuto non contestato, da parte di , lo svolgimento della prestazione di . Parte_1 CP_1
Nell'atto di citazione in opposizione, a pag. 8, l'opponente contesta la prova dell'esistenza dell'incarico, dell'accordo in ordine al quantum e pag. 8/16 del metodo di calcolo utilizzato da per determinare l'importo CP_1 ingiunto. L'opponente nulla dice, tuttavia, in merito alle attività svolte documentate con gli allegati n. 7b 1-2-3 (rilievi fotografici preliminari), n. 4 (progetto preliminare della scala), n. 6 (progetto degli armadi), nn. 13, 14 e 16 (esame della bozza del preventivo del fornitore e del preventivo definitivo), n. 9 (predisposizione del cronoprogramma dei lavori), n. 8 (comunicazione conferma del cliente finale in relazione agli interventi), nn. 5 e 5b (definizione progetto esecutivo con fornitore).
4.2 A pagina 12 dell'atto di citazione di primo grado Parte_1 riconosce che “vi siano state comunicazioni, scambio di informazioni ed e-mail anche con riferimento a “Casa AG” anche se pretende che nulla sia dovuto, perché le attività per il cantiere “AG” rientrerebbero in prestazioni rese “pro bono”, come è usuale nell'ambito delle collaborazioni tra imprese e professionisti. Con tale argomento difensivo non contesta l'esecuzione della Parte_1 prestazione ma soltanto il corrispettivo economico.
4.3 Anche dai conteggi dell'allegato 6 di parte appellante risulta evidente che riconosca le attività di quanto a: Parte_1 CP_1 definizione delle premesse e fattibilità del progetto (Qal.02: Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici), attività di progettazione preliminare (QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici) e attività di esecuzione dei lavori (QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina).
5. Anche il secondo motivo di appello sulla sussistenza dell'incarico deve essere respinto.
pag. 9/16 5.1 Nella prima parte del secondo motivo d'appello (pag. 4 e inizio di pag. 5) si limita a contestare la valenza probatoria della Parte_1 documentazione prodotta da per essere “comunicazioni mail CP_1 provenienti dalla stessa parte opposta (docc. 5, 6, 8, 10, 13, 17, 18)
o provenienti dalla (docc. 7, 8, 11, 12, 13, 14)”. La Controparte_4 censura, del tutto generica trova risposta nelle considerazioni già svolte con riferimento al primo motivo.
5.2 Nella seconda parte del motivo contesta che “le Parte_1 comunicazioni email provenienti da costituiscano Parte_1 conferimento di incarico, né tanto meno la conclusione di un accordo tra le parti” (pag. 5 dell'atto di appello). La censura, in realtà, coinvolge specificamente solo il preventivo finale inviato da Pt_1
al cliente AG (doc. 19 ). A dire dell'appellante il
[...] CP_1 documento proverebbe che nulla sia dovuto ad perché il suo CP_1 coinvolgimento non era stato necessario, non essendo stata richiesta alcuna autorizzazione amministrativa per il cantiere “AG”. La lettura della difesa di del preventivo non è condivisibile. Il Parte_1 punto 3 del preventivo prevede che il cliente sia in possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie alle opere e che, ove previsto, si obbliga a fornirne copia ad Il Controparte_1 documento conferma il diretto coinvolgimento di nel CP_1 cantiere AG, a nulla rilevando che non fosse stata necessaria una specifica pratica amministrativa.
5.3 Il Tribunale, invero, ha ritenuto sussistere l'accordo per il cantiere AG sulla base non solo del preventivo che Parte_1 ha presentato al cliente finale (doc. 19 del fascicolo monitorio), ma pag. 10/16 anche dell'accordo c.d. “di non circonvenzione e riservatezza” sottoscritto il 3.4.2017 tra e titolare CP_1 Testimone_2 dell'impresa individuale (doc. 2 ), e della Parte_1 Parte_1 corrispondenza intervenuta tra le parti (doc. 21 ). L'incarico CP_1 può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare, in modo chiaro e inequivoco, la volontà del committente di avvalersi dell'attività e dell'opera della società di architettura e la prova del conferimento può essere data con ogni mezzo, anche per presunzioni.
e avevano concluso il 3.4.2017 un Testimone_2 Controparte_1 accordo generale di collaborazione nell'ambito delle forniture d'arredo e di tutte le attività di progettazione e realizzazione delle opere di finitura di immobili di qualsiasi tipologia (art. 3 del doc. 2 ). Parte_1
Il coinvolgimento di nel cantiere “AG” di Padova è
CP_1 difficilmente contestabile. è pervenuta alla redazione del Parte_1 preventivo finale (doc. 19 di parte appellata) a seguito dell'opera di progettazione di e di intermediazione tra questa e il
CP_1 fornitore Bordigato, come evincibile dalle comunicazioni e relativi allegati (doc. n. 4, 6, 7a, 8, 13, 14, 16, 17, 18 ); il
CP_1 preventivo finale prevede il supporto di per le pratiche
CP_1 amministrative;
il progetto preliminare (doc. 4 ) reca la
CP_1 menzione di “ (progetto interni arredi)” Controparte_1 unitamente a “ (progetto concept design)” Parte_1 palesando la riferibilità della prestazione a due soggetti;
la richiesta di pagamento di cui alla mail di del 23.12.2018 (doc. 21
CP_1 Pt_1
) descrive l'attività di gestione del cantiere “AG” da parte di
[...]
. CP_1
6. Il terzo motivo d'appello sulla quantificazione del credito è fondato anche se il corrispettivo di deve comunque essere CP_1
pag. 11/16 calcolato nella somma di euro 10.376,25, oltre Inarcassa e Iva, di poco inferiore al valore del decreto ingiuntivo.
6.1 Il primo giudice ha ritenuto che la trascrizione del messaggio
WhatsApp (doc. 20 ) confermi l'accordo delle parti in merito CP_1 al quantum dovuto (40% del margine dei profitti sulle forniture), rilevando che parte opponente non ne ha disconosciuto la provenienza né il contenuto. La conclusione non è condivisibile.
, a pagina 10 dell'atto di citazione in opposizione ha Parte_1 contestato il documento escludendo: a) la sua riferibilità a una conversazione WhatsApp proveniente da;
b) l'esistenza Parte_1 della conversazione;
c) la riferibilità del messaggio al “cantiere
AG”. Il messaggio non può riferirsi al “cantiere AG” perché quello stesso documento era già stato prodotto nel procedimento monitorio avanti al Giudice di Pace di Padova n.
2875/20 r.g. con riferimento al diverso cantiere “Casa Stefani” di
AN (PD). Nel messaggio, riportante la data 2.8.2018, si fa riferimento a un cantiere non ancora concluso (“Più il saldo quando sarà finito il cantiere”). Alla data del messaggio il “cantiere AG”, consegnato il 27.5.2018, era concluso da due mesi (la data della conclusione dei lavori è indicata dalla stessa difesa di a pag. CP_1
3 della comparsa conclusionale di primo grado). Che il “cantiere
Stefani” possa essersi concluso nella seconda parte del 2018 trova invece riscontro anche nel preavviso di fattura 22.12.2018 n. 1 relativo alla consulenza tecnica per fornitura arredi al cliente Per_2
(doc. 21 ). Il messaggio WhatsApp non era dunque
[...] CP_1 valorizzabile ai fini della prova scritta del credito.
pag. 12/16 6.2 Essendo provata la prestazione, il compenso può essere determinato, come chiesto in subordine da , secondo i CP_1 parametri del D.M. n. 140 del 20.7.2012. Gli elementi evincibili dai documenti prodotti dalle parti e il foglio di calcolo dell'onorario (v. doc. 26 ) consentono di ritenere non necessario il ricorso a CP_1 una CTU al fine della determinazione del compenso di . CP_1
Il valore dell'opera è pari a euro 53.000,00, quale importo richiesto al cliente finale (v. preventivo STILLLIFE, doc. 19 ) e il CP_1 calcolo è eseguito nella categoria d'opera “edilizia” con destinazione funzionale delle opere in “arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite”. Il grado di complessità può essere considerato (v. doc. 26
) pari a 1.10, posto che ha richiesto al fornitore CP_1 CP_1
un'offerta per l'esecuzione di rilievi e calcoli statici non Tes_1 provvedendovi, quindi, personalmente (v. mail doc. 4 ); non CP_1
c'è prova di calcoli sommari di spesa e quadro economico del progetto da parte di , né del computo metrico;
la presentazione finale CP_1 del preventivo al cliente è di;
il cantiere è stato concluso e Parte_1 consegnato in circa tre mesi senza problematiche né difficoltà.
Non risultando calcoli sommari di spesa e del computo metrico, dal prospetto depositato (v. doc. 26 ) vanno espunte le voci CP_1
QbI.02 e QbIII.03. Deve essere espunta anche la voce QcI.07, posto che, in assenza di circostanziate spiegazioni, non può ritenersi che
“rifare delle mensole che il cliente ha fatto cambiare” (v. mail
23.12.2018 con allegata l'avviso di fattura doc. 21 ), con CP_1 riferimento agli armadi) rientri in una “variante delle quantità di progetto in corso d'opera” con incidenza di circa l'11,11% sul totale del compenso.
Riconosciute le voci QbI.01 e QbI.18 per la progettazione preliminare, le voci QbII.01 e QbII.23 per la progettazione definitiva,
pag. 13/16 le voci QbIII.01, QbIII.02 e QbIII.10 per la progettazione esecutiva, e le voci QcI.01 e QcI.03 per l'esecuzione dei lavori, il compenso di
è determinabile in euro 10.376,25, oltre Inarcassa e Iva. Gli CP_1 interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., non essendo stata depositata la fattura, decorrono dalla domanda.
7. Il quarto motivo d'appello, volto a contestare il conteggio del compenso di contenuto nel prospetto di calcolo (doc. 26 CP_1
), è stato valutato con il terzo motivo. Per la quantificazione CP_1 del compenso non era necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio.
8. Il quinto motivo di appello non è accoglibile. Il corrispettivo calcolato per la prestazione di avviene in accoglimento della CP_1 domanda subordinata contenuta a pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado. La pronuncia non può essere considerata viziata da ultrapetizione. Anche con il ricorso monitorio, sulla cui conferma si era insistito nel giudizio di opposizione, era stato chiesto il pagamento della prestazione di consulenza per il cantiere
“casa AG”. Sia che il compenso sia calcolabile sulla base di un accordo scritto documentato da un messaggio di WhatsApp sia che sia determinabile attraverso i parametri del d.m. n. 140 del 2012 la domanda rimane sempre la stessa.
9. Il decreto ingiuntivo n. 1732/2020 deve essere revocato ma deve comunque essere condannata a pagare ad Parte_1 CP_1 la somma di euro 10.376,25, oltre Inarcassa, Iva e interessi moratori.
Le spese del giudizio monitorio rimangono a carico della ricorrente
. Anche se la sentenza deve essere riformata, la parte CP_1
pag. 14/16 sostanzialmente soccombente nel giudizio di opposizione rimane perché il credito è stato ridotto solo di qualche centinaio di Parte_1 euro. I compensi, sulla base del D.M. n. 55 del 2014 vengono determinati:
- per il giudizio di primo grado, nella stessa somma di euro 5.050,00
(euro 919,00 + euro 770,00 + euro 1.680,00 + euro 1.701,00) stabilita dal giudice di primo grado e allineata con i parametri medi dello scaglio applicabile (euro 5.200,00 – euro 26.000,00);
- per il gravame, nella somma di euro 3.966,00, nel rispetto dei parametri medi per le tre fasi del giudizio svolte (euro 1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00) secondo lo scaglione applicabile (euro
5.200,00 – euro 26.000,00)
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 di Venezia 19 febbraio 2024 n. 508, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata,
1.1 revocato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia
31.7.2020, n. 1732/2020, condanna Parte_1 al pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di euro 10.376,25, oltre contributo Inarcassa e Iva, con gli interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda al saldo;
1.2 condanna alla rifusione delle Parte_1 spese di lite, per il giudizio di primo grado, in favore di
[...]
liquidate nella somma di euro 5.070,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
pag. 15/16 2) condanna alla rifusione delle spese di lite, per il Parte_1 giudizio di appello, a favore di Controparte_1 liquidate nella somma di euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.
Venezia, 16 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Gianluca Bordon Dott. Marco Campagnolo
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 543/2024 R.G. promossa da
.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avvocato domiciliatario ALBERTO PONCINA, con studio in via Brenta Vecchia n.
8, Venezia-Mestre
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati MARTINA BOTTON e GIULIA PELLOLI e domiciliata presso lo studio dell'avvocato JACOPO TREVISAN in S. Croce, 358/c, Venezia
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 19 febbraio 2024, n. 508
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito: - accogliere il presente appello e quindi riformarsi, nelle parti sopra indicate, la sentenza di primo grado n. 508/2024 del Tribunale di Venezia, depositata in data 19.02.2024, notificata in data 23.02.2024, resa all'esito del giudizio R.G. 8232/2020, per le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto accogliersi le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione di opposizione di primo grado che si riportano qui di seguito: Nel merito - per i motivi esposti in atto dichiarare inesistente e/o comunque revocare e/o comunque dichiarare nullo e/o comunque annullare il decreto ingiuntivo n. 1732/2020 (R.G. 5800/2020) emesso dal Tribunale di Venezia con ogni pronuncia conseguente e necessaria. In ogni caso - rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni domanda e pretesa economica della società “
[...]
nei confronti di parte opponente in relazione al Controparte_1 cantiere “Casa AG”; - con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze legali, oltre Iva ed accessori come per Legge;
- con vittoria di spese, diritti onorari di causa. In via istruttoria: si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado e non specificatamente ammesse dal
Tribunale di Venezia, tra cui: - l'ammissione alla prova per testimoni del sig. di Testimone_1 Controparte_2
- ammissione e nomina di CTU per determinare l'esatto
[...] conteggio/ammontare dell'asserito credito, considerata la contestazione dei calcoli prodotti da controparte. In ogni caso spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta in via principale: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni indicate in narrativa. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non sia considerato provato l'accordo sul pag. 2/16 compenso tra le parti, condannare , in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore al pagamento del le prestazioni professionali rese da oggetto di Controparte_3 causa, da liquidarsi secondo i parametri ministeriali del D.M.
140/2012, o nel diverso importo che sia ritenuto di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa;
in via d'ulteriore subordine: - nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e di mancato riconoscimento della sussistenza di un contratto tra le parti in causa, accertato e dichiarato, per le ragioni indicate in narrativa, l'indebito arricchimento di Parte_1
, condannare quest'ultima al pagamento dell'indennizzo ad
[...]
da determinarsi secondo il valore della Controparte_1 prestazione svolta , ai sensi del D . M. 140/2012, o del diverso importo che emerga in corso di causa o che sia ritenuto di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa. In via istruttoria: Ci si oppone all'ammissione delle istanze di prove avversarie. Nella denegata ipotesi di loro ammissione, s'insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate a prova diretta e contraria da questa difesa in sede di seconda e terza memoria ex art. 183, co. 6, cpc, e, in particolare, senza accettazione dell'inversione dell'onere probatorio: 1) dica il teste se conosce la società Controparte_1
e il suo legale rappresentante, arch. e se sì
[...] Persona_1 perché; 2) vero che la società di Parte_1 Testimone_2 ha ricevuto l'incarico di cui al preventivo che si rammostra e per l
'importo indicato (cfr. doc. 19), da eseguirsi presso l'immobile sito in
Padova (PD), Prato della Valle, n. 11; 3) vero che la
[...]
di BA di PR (PD), ha effettuato Controparte_4 presso l'immobile sito in Padova (PD), Prato della Valle, n. 11 e per conto di di la fornitura di cui al Parte_1 Testimone_2
pag. 3/16 documento che si rammostra (cfr. doc. 16); 4) vero che l'arch.
per , ha svolto presso l'immobile Persona_1 Controparte_1 sito in Padova (PD), Prato della Valle, n. 11, e in relazione alla fornitura di cui a i documenti che si rammostrano (cfr. doc. 1 9 e doc.
16), le seguenti attività: - sopralluoghi preliminari;
- rilievi metrici e fotografici;
- restituzione grafica dei rilievi in formato digitale;
- disegni e progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di una nuova scala e di n. 2 armadi, come da documenti che si rammostrano
(cfr. docc. 4, 5, 6 e 7 ); - prototipazione de i campioni da sottoporre al Sig. samples (esempi di materiale); 5) vero Controparte_5 che l 'arch. per , nel cantiere Persona_1 Controparte_1 dell' immobile di Padova, Prato della Valle, 11 ha svolto la Direzione
Lavori, con riferimento, in particolare alle seguenti attività: - modifica ante della cucina (smontaggio/rilaccatura/montaggio) e acquisto nuova lavastoviglie;
- applicazione del nuovo smalto in cucina e della finitura della nuova parete che divide l'ingresso dalla scala;
- rilaccatura del mobile bagno;
- montaggio scala e arredi;
- controllo qualità, con consegna del cantiere in data 27.5.2018; - preventivazione, inclusi i change order richiesti in fase di lavorazione dalla proprietà AG /Saccuman, del l'attività della CP_4
per gli importi poi dalla stessa fatturati;
S'indicano a
[...] testimoni su tutti i capitoli il Sig. e la Sig.ra Testimone_1 [...]
, presso la in Tes_3 Controparte_4
BA di PR (PD), Via Dell'artigianato, 12, Z.I.. Si chiede, inoltre, di essere ammessi alla prova contraria diretta ed indiretta sui capitoli avversari ammessi, con i testi sopra indicati, nonché sul seguente capitolo:
1. dica il teste quale tra i due importi di cui ai documenti che si rammostrano (cfr. doc. 16 e doc. 5 ), CP_1 Parte_1 Parte_1 abbia pagato alla e spieghi la ragione Controparte_4
pag. 4/16 dell'eventuale differenza tra quanto pagato e quanto preventivato. S' indicano a testimoni il Sig. e la Sig.ra Testimone_1 [...]
, presso la in Tes_3 Controparte_4
BA di PR (PD), Via Dell'artigianato, 12, Z.I.. In via residuale e subordinata, per il caso in cui il Giudice ritenga opportuno un approfondimento d'istruttoria in punto di quantificazione del compenso, si chiede sia disposta Consulenza tecnica d'Ufficio per la determinazione dell'esatto compenso della prestazione svolta dall'arch. Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori e Per_1 rimborso delle spese generali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 19.2.24 n. 508/2024 il Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1732/2020. A
(d'ora in poi, per brevità, ) Parte_2 CP_6 era stata ingiunto di pagare ad (d'ora Controparte_1 in poi, per brevità, ) la somma di euro 10.885,00, oltre CP_1 accessori, a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza e progettazione in riferimento alla fornitura di arredi del cantiere “Casa
AG” di Padova, oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio.
Il Tribunale ha ritenuto dimostrato lo svolgimento da parte di dell'attività di consulenza, progettazione e direzione dei
CP_1 lavori del cantiere (docc. da 4 a 18 ). Ha ritenuto provato
CP_1 anche l'incarico conferito da , sulla scorta dall'accordo Parte_1 concluso tra e titolare dell'impresa
CP_1 Testimone_2 individuale (doc. 2 ), del preventivo sottoposto Parte_1 Parte_1 al cliente finale e della richiesta di pagamento di (doc. 19 e
CP_1
pag. 5/16 21 ). Il corrispettivo era desumibile da un messaggio non CP_1 disconosciuto di WhatsApp (doc. 20 ), con il quale le parti CP_1 avevano stabilito di suddividere i margini del profitto dei lavori in misura del 40% a favore di e del 60% a favore di CP_1 Pt_1
.
[...]
2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, sia Parte_1 revocato il decreto ingiuntivo n. 1732/2020 e rigettata ogni pretesa economica di per il cantiere “casa AG”, articolando le CP_1 censure alla decisone di primo grado in cinque motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'errore del primo giudice nella valutazione delle difese di parte opponente per aver ritenuto non contestato lo svolgimento delle attività professionali di
. rileva di aver contestato fermamente, in sede CP_1 Parte_1
d'opposizione, l'attività e l'esistenza del credito dell'appellata.
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato il credito di sulla base della CP_1 documentazione prodotta dall'opposta e contestata da . Parte_1
Secondo l'appellante, i documenti da 4 a 21 di parte appellata constano di messaggi mail provenienti dalla stessa o dal CP_1 fornitore del cantiere e, in quanto tali, non sono idonei a provare l'attività di progettazione e direzione lavori, né il conferimento di incarico, né la conclusione di un accordo. Non può valere, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il preventivo indirizzato al cliente finale AG (doc. 19 ) il quale, al CP_1 punto 3, prevede il coinvolgimento di solo nell'ipotesi (non CP_1
pag. 6/16 realizzatasi) in cui, per l'esecuzione della fornitura, si fossero rese necessarie autorizzazioni amministrative.
2.3 Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata la quantificazione del credito di sulla scorta CP_1 del messaggio di WhatsApp. Il primo giudice ha errato nel ritenere che “non abbia disconosciuto la provenienza né il Parte_1 contenuto del messaggio”. L'appellante sottolinea di aver contestato,
a pag. 10 dell'atto di citazione in opposizione, il documento word depositato, sia quanto alla riferibilità del messaggio a una conversazione con , sia quanto all'esistenza di una Parte_1 conversazione WhatsApp, sia, infine, quanto alla specificità del messaggio. Il messaggio era stato utilizzato da in altro CP_1 procedimento monitorio avanti al Giudice di Pace di Padova nei confronti dell'impresa individuale e, dunque, non poteva Parte_1 riferirsi al cantiere “AG”. Nemmeno i riferimenti temporali del messaggio (2 agosto 2018) erano compatibili con il cantiere
“AG”, consegnato a fine maggio 2018.
2.4 Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che il giudice abbia erroneamente ritenuto che il compenso riconosciuto “anche conforme ai parametri di cui al dm 140/2012”. rileva di aver Parte_1 contestato l'importo di euro 14.343,14 risultante dal foglio di calcolo del compenso relativo ai parametri del d.m. n. 140 del 2012 (doc. 26
), ritenendo congrua la minor somma di euro 2.749,11 e di CP_1 aver insistito per una CTU volta a verificare la correttezza del conteggio.
pag. 7/16 2.5 Con il quinto e ultimo motivo d'appello l'appellante sostiene che il Giudice è incorso in un vizio il ultrapetizione. È stato riconosciuto l'accordo fra le parti a suddividere “il margine del profitto per ciascuno sulle forniture condivise nella misura del 60% in favore di parte opponente ed il 40% in favore di parte opposta”, quando, in sede di precisazione delle conclusioni (note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.5.2023) aveva richiesto il pagamento di CP_1 euro 10.466,35, oltre Inarcassa e Iva e interessi di mora, “a titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte”.
3. L'appellante chiede il rigetto dell'appello e, in CP_1 subordine, nel caso in cui non sia ritenuto provato l'accordo tra le parti sul compenso, la condanna di al pagamento delle Parte_1 prestazioni professionali svolte, da liquidarsi secondo i parametri ministeriali del D.M. n. 140 del 2012. In ulteriore subordine, nel caso in cui non venisse riconosciuto il contratto tra le parti, l'appellata chiede l'accertamento dell'indebito arricchimento di e la Parte_1 condanna al pagamento di un indennizzo, a favore di , da CP_1 determinarsi secondo il valore della prestazione professionale svolta ai sensi del D.M. n. 140 del 2012.
4. Il primo motivo di appello è infondato. Non può essere posto in discussione lo svolgimento dell'attività di consulenza e progettazione di per il cantiere di “Casa AG”. CP_1
4.1 Il primo giudice ha correttamente ritenuto non contestato, da parte di , lo svolgimento della prestazione di . Parte_1 CP_1
Nell'atto di citazione in opposizione, a pag. 8, l'opponente contesta la prova dell'esistenza dell'incarico, dell'accordo in ordine al quantum e pag. 8/16 del metodo di calcolo utilizzato da per determinare l'importo CP_1 ingiunto. L'opponente nulla dice, tuttavia, in merito alle attività svolte documentate con gli allegati n. 7b 1-2-3 (rilievi fotografici preliminari), n. 4 (progetto preliminare della scala), n. 6 (progetto degli armadi), nn. 13, 14 e 16 (esame della bozza del preventivo del fornitore e del preventivo definitivo), n. 9 (predisposizione del cronoprogramma dei lavori), n. 8 (comunicazione conferma del cliente finale in relazione agli interventi), nn. 5 e 5b (definizione progetto esecutivo con fornitore).
4.2 A pagina 12 dell'atto di citazione di primo grado Parte_1 riconosce che “vi siano state comunicazioni, scambio di informazioni ed e-mail anche con riferimento a “Casa AG” anche se pretende che nulla sia dovuto, perché le attività per il cantiere “AG” rientrerebbero in prestazioni rese “pro bono”, come è usuale nell'ambito delle collaborazioni tra imprese e professionisti. Con tale argomento difensivo non contesta l'esecuzione della Parte_1 prestazione ma soltanto il corrispettivo economico.
4.3 Anche dai conteggi dell'allegato 6 di parte appellante risulta evidente che riconosca le attività di quanto a: Parte_1 CP_1 definizione delle premesse e fattibilità del progetto (Qal.02: Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici), attività di progettazione preliminare (QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici) e attività di esecuzione dei lavori (QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina).
5. Anche il secondo motivo di appello sulla sussistenza dell'incarico deve essere respinto.
pag. 9/16 5.1 Nella prima parte del secondo motivo d'appello (pag. 4 e inizio di pag. 5) si limita a contestare la valenza probatoria della Parte_1 documentazione prodotta da per essere “comunicazioni mail CP_1 provenienti dalla stessa parte opposta (docc. 5, 6, 8, 10, 13, 17, 18)
o provenienti dalla (docc. 7, 8, 11, 12, 13, 14)”. La Controparte_4 censura, del tutto generica trova risposta nelle considerazioni già svolte con riferimento al primo motivo.
5.2 Nella seconda parte del motivo contesta che “le Parte_1 comunicazioni email provenienti da costituiscano Parte_1 conferimento di incarico, né tanto meno la conclusione di un accordo tra le parti” (pag. 5 dell'atto di appello). La censura, in realtà, coinvolge specificamente solo il preventivo finale inviato da Pt_1
al cliente AG (doc. 19 ). A dire dell'appellante il
[...] CP_1 documento proverebbe che nulla sia dovuto ad perché il suo CP_1 coinvolgimento non era stato necessario, non essendo stata richiesta alcuna autorizzazione amministrativa per il cantiere “AG”. La lettura della difesa di del preventivo non è condivisibile. Il Parte_1 punto 3 del preventivo prevede che il cliente sia in possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie alle opere e che, ove previsto, si obbliga a fornirne copia ad Il Controparte_1 documento conferma il diretto coinvolgimento di nel CP_1 cantiere AG, a nulla rilevando che non fosse stata necessaria una specifica pratica amministrativa.
5.3 Il Tribunale, invero, ha ritenuto sussistere l'accordo per il cantiere AG sulla base non solo del preventivo che Parte_1 ha presentato al cliente finale (doc. 19 del fascicolo monitorio), ma pag. 10/16 anche dell'accordo c.d. “di non circonvenzione e riservatezza” sottoscritto il 3.4.2017 tra e titolare CP_1 Testimone_2 dell'impresa individuale (doc. 2 ), e della Parte_1 Parte_1 corrispondenza intervenuta tra le parti (doc. 21 ). L'incarico CP_1 può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare, in modo chiaro e inequivoco, la volontà del committente di avvalersi dell'attività e dell'opera della società di architettura e la prova del conferimento può essere data con ogni mezzo, anche per presunzioni.
e avevano concluso il 3.4.2017 un Testimone_2 Controparte_1 accordo generale di collaborazione nell'ambito delle forniture d'arredo e di tutte le attività di progettazione e realizzazione delle opere di finitura di immobili di qualsiasi tipologia (art. 3 del doc. 2 ). Parte_1
Il coinvolgimento di nel cantiere “AG” di Padova è
CP_1 difficilmente contestabile. è pervenuta alla redazione del Parte_1 preventivo finale (doc. 19 di parte appellata) a seguito dell'opera di progettazione di e di intermediazione tra questa e il
CP_1 fornitore Bordigato, come evincibile dalle comunicazioni e relativi allegati (doc. n. 4, 6, 7a, 8, 13, 14, 16, 17, 18 ); il
CP_1 preventivo finale prevede il supporto di per le pratiche
CP_1 amministrative;
il progetto preliminare (doc. 4 ) reca la
CP_1 menzione di “ (progetto interni arredi)” Controparte_1 unitamente a “ (progetto concept design)” Parte_1 palesando la riferibilità della prestazione a due soggetti;
la richiesta di pagamento di cui alla mail di del 23.12.2018 (doc. 21
CP_1 Pt_1
) descrive l'attività di gestione del cantiere “AG” da parte di
[...]
. CP_1
6. Il terzo motivo d'appello sulla quantificazione del credito è fondato anche se il corrispettivo di deve comunque essere CP_1
pag. 11/16 calcolato nella somma di euro 10.376,25, oltre Inarcassa e Iva, di poco inferiore al valore del decreto ingiuntivo.
6.1 Il primo giudice ha ritenuto che la trascrizione del messaggio
WhatsApp (doc. 20 ) confermi l'accordo delle parti in merito CP_1 al quantum dovuto (40% del margine dei profitti sulle forniture), rilevando che parte opponente non ne ha disconosciuto la provenienza né il contenuto. La conclusione non è condivisibile.
, a pagina 10 dell'atto di citazione in opposizione ha Parte_1 contestato il documento escludendo: a) la sua riferibilità a una conversazione WhatsApp proveniente da;
b) l'esistenza Parte_1 della conversazione;
c) la riferibilità del messaggio al “cantiere
AG”. Il messaggio non può riferirsi al “cantiere AG” perché quello stesso documento era già stato prodotto nel procedimento monitorio avanti al Giudice di Pace di Padova n.
2875/20 r.g. con riferimento al diverso cantiere “Casa Stefani” di
AN (PD). Nel messaggio, riportante la data 2.8.2018, si fa riferimento a un cantiere non ancora concluso (“Più il saldo quando sarà finito il cantiere”). Alla data del messaggio il “cantiere AG”, consegnato il 27.5.2018, era concluso da due mesi (la data della conclusione dei lavori è indicata dalla stessa difesa di a pag. CP_1
3 della comparsa conclusionale di primo grado). Che il “cantiere
Stefani” possa essersi concluso nella seconda parte del 2018 trova invece riscontro anche nel preavviso di fattura 22.12.2018 n. 1 relativo alla consulenza tecnica per fornitura arredi al cliente Per_2
(doc. 21 ). Il messaggio WhatsApp non era dunque
[...] CP_1 valorizzabile ai fini della prova scritta del credito.
pag. 12/16 6.2 Essendo provata la prestazione, il compenso può essere determinato, come chiesto in subordine da , secondo i CP_1 parametri del D.M. n. 140 del 20.7.2012. Gli elementi evincibili dai documenti prodotti dalle parti e il foglio di calcolo dell'onorario (v. doc. 26 ) consentono di ritenere non necessario il ricorso a CP_1 una CTU al fine della determinazione del compenso di . CP_1
Il valore dell'opera è pari a euro 53.000,00, quale importo richiesto al cliente finale (v. preventivo STILLLIFE, doc. 19 ) e il CP_1 calcolo è eseguito nella categoria d'opera “edilizia” con destinazione funzionale delle opere in “arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite”. Il grado di complessità può essere considerato (v. doc. 26
) pari a 1.10, posto che ha richiesto al fornitore CP_1 CP_1
un'offerta per l'esecuzione di rilievi e calcoli statici non Tes_1 provvedendovi, quindi, personalmente (v. mail doc. 4 ); non CP_1
c'è prova di calcoli sommari di spesa e quadro economico del progetto da parte di , né del computo metrico;
la presentazione finale CP_1 del preventivo al cliente è di;
il cantiere è stato concluso e Parte_1 consegnato in circa tre mesi senza problematiche né difficoltà.
Non risultando calcoli sommari di spesa e del computo metrico, dal prospetto depositato (v. doc. 26 ) vanno espunte le voci CP_1
QbI.02 e QbIII.03. Deve essere espunta anche la voce QcI.07, posto che, in assenza di circostanziate spiegazioni, non può ritenersi che
“rifare delle mensole che il cliente ha fatto cambiare” (v. mail
23.12.2018 con allegata l'avviso di fattura doc. 21 ), con CP_1 riferimento agli armadi) rientri in una “variante delle quantità di progetto in corso d'opera” con incidenza di circa l'11,11% sul totale del compenso.
Riconosciute le voci QbI.01 e QbI.18 per la progettazione preliminare, le voci QbII.01 e QbII.23 per la progettazione definitiva,
pag. 13/16 le voci QbIII.01, QbIII.02 e QbIII.10 per la progettazione esecutiva, e le voci QcI.01 e QcI.03 per l'esecuzione dei lavori, il compenso di
è determinabile in euro 10.376,25, oltre Inarcassa e Iva. Gli CP_1 interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., non essendo stata depositata la fattura, decorrono dalla domanda.
7. Il quarto motivo d'appello, volto a contestare il conteggio del compenso di contenuto nel prospetto di calcolo (doc. 26 CP_1
), è stato valutato con il terzo motivo. Per la quantificazione CP_1 del compenso non era necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio.
8. Il quinto motivo di appello non è accoglibile. Il corrispettivo calcolato per la prestazione di avviene in accoglimento della CP_1 domanda subordinata contenuta a pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado. La pronuncia non può essere considerata viziata da ultrapetizione. Anche con il ricorso monitorio, sulla cui conferma si era insistito nel giudizio di opposizione, era stato chiesto il pagamento della prestazione di consulenza per il cantiere
“casa AG”. Sia che il compenso sia calcolabile sulla base di un accordo scritto documentato da un messaggio di WhatsApp sia che sia determinabile attraverso i parametri del d.m. n. 140 del 2012 la domanda rimane sempre la stessa.
9. Il decreto ingiuntivo n. 1732/2020 deve essere revocato ma deve comunque essere condannata a pagare ad Parte_1 CP_1 la somma di euro 10.376,25, oltre Inarcassa, Iva e interessi moratori.
Le spese del giudizio monitorio rimangono a carico della ricorrente
. Anche se la sentenza deve essere riformata, la parte CP_1
pag. 14/16 sostanzialmente soccombente nel giudizio di opposizione rimane perché il credito è stato ridotto solo di qualche centinaio di Parte_1 euro. I compensi, sulla base del D.M. n. 55 del 2014 vengono determinati:
- per il giudizio di primo grado, nella stessa somma di euro 5.050,00
(euro 919,00 + euro 770,00 + euro 1.680,00 + euro 1.701,00) stabilita dal giudice di primo grado e allineata con i parametri medi dello scaglio applicabile (euro 5.200,00 – euro 26.000,00);
- per il gravame, nella somma di euro 3.966,00, nel rispetto dei parametri medi per le tre fasi del giudizio svolte (euro 1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00) secondo lo scaglione applicabile (euro
5.200,00 – euro 26.000,00)
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 di Venezia 19 febbraio 2024 n. 508, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata,
1.1 revocato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia
31.7.2020, n. 1732/2020, condanna Parte_1 al pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di euro 10.376,25, oltre contributo Inarcassa e Iva, con gli interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda al saldo;
1.2 condanna alla rifusione delle Parte_1 spese di lite, per il giudizio di primo grado, in favore di
[...]
liquidate nella somma di euro 5.070,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
pag. 15/16 2) condanna alla rifusione delle spese di lite, per il Parte_1 giudizio di appello, a favore di Controparte_1 liquidate nella somma di euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.
Venezia, 16 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Gianluca Bordon Dott. Marco Campagnolo
pag. 16/16