TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2460/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente Rel.
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da:
, (C.F. ), con l'Avv. DE PASQUALE Parte_1 C.F._1
SABRINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera, Via Emilia n.
101;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
* * * *
La ricorrente, tra le altre domande, ha chiesto la pronuncia della separazione dal Sig.
, con il quale ha contratto matrimonio con rito civile in ZA (PV) CP_1
il 20.03.2005, iscritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n.
1, Parte I, anno 2005, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
All'udienza del 21.11.2024, verificata la regolare notifica del ricorso introduttivo al convenuto, non comparso, la Presidente Delegata Dott.ssa Marina Bellegrandi dichiarava la contumacia del Sig. CP_1
Vista la richiesta di emettere sentenza parziale sul solo status e che la causa sia rimessa in istruttoria per il proseguo, il Collegio rileva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 di 2 Il Collegio ritiene di accogliere la domanda, risultando evidente dalle dichiarazioni della ricorrente che il vincolo di comunione ed affetto su cui si basa il matrimonio è per il momento venuto meno tra le parti.
La causa deve essere rimessa, con separato provvedimento, avanti al G.I. per proseguire in ordine alle ulteriori istanze.
In ordine alle spese appare opportuno rinviare ogni statuizione alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ad istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione dei coniugi e , sposatisi con rito civile in Parte_1 CP_1
ZA (PV) il 20.03.2005, iscritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, Parte I, anno 2005;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
DISPONE la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al giudice istruttore, come da separata ordinanza;
RISERVA la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 21.01.2025
LA PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2460/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente Rel.
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da:
, (C.F. ), con l'Avv. DE PASQUALE Parte_1 C.F._1
SABRINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera, Via Emilia n.
101;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
* * * *
La ricorrente, tra le altre domande, ha chiesto la pronuncia della separazione dal Sig.
, con il quale ha contratto matrimonio con rito civile in ZA (PV) CP_1
il 20.03.2005, iscritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n.
1, Parte I, anno 2005, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
All'udienza del 21.11.2024, verificata la regolare notifica del ricorso introduttivo al convenuto, non comparso, la Presidente Delegata Dott.ssa Marina Bellegrandi dichiarava la contumacia del Sig. CP_1
Vista la richiesta di emettere sentenza parziale sul solo status e che la causa sia rimessa in istruttoria per il proseguo, il Collegio rileva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 di 2 Il Collegio ritiene di accogliere la domanda, risultando evidente dalle dichiarazioni della ricorrente che il vincolo di comunione ed affetto su cui si basa il matrimonio è per il momento venuto meno tra le parti.
La causa deve essere rimessa, con separato provvedimento, avanti al G.I. per proseguire in ordine alle ulteriori istanze.
In ordine alle spese appare opportuno rinviare ogni statuizione alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ad istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione dei coniugi e , sposatisi con rito civile in Parte_1 CP_1
ZA (PV) il 20.03.2005, iscritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, Parte I, anno 2005;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
DISPONE la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al giudice istruttore, come da separata ordinanza;
RISERVA la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 21.01.2025
LA PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2