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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1835/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1835 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(già (C.F. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 appellante rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Desideri Zanardelli e Rosa Maria D'Agostino contro
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 appellata ed appellante incidentale rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Pellegatti e Enrico Del Col
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Treviso n. 3242/2023 emessa in data 09.09.2023 e depositata in data 11.09.2023.
Conclusioni di parte appellante:
1 “- in via preliminare riformare l'ordinanza Repert. n. 3242/2023 dell'11 settembre 2023 emessa nel giudizio RGN n. 3860/2021 dal Tribunale Civile di Verona e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per tutti i motivi di Parte_1 cui in premessa;
- in ogni caso, nel merito, riformare la sopra menzionata ordinanza relativamente alle somme per cui è stata condannata per rimborso delle Parte_1 addizionali alle accise – iva inclusa - ritenute indebitamente versare dalla
[...]
oltre interessi, per le motivazioni di cui in premessa, rigettando nel Controparte_1 merito l'avversa domanda formulata nei confronti di perché Parte_1 infondata in fatto e in diritto con ogni conseguenza di legge con restituzione in capo al fornitore di quanto medio tempore corrisposto.
Con vittoria di spese e compensi sia del primo sia del secondo grado”.
Conclusioni di parte appellata:
“nel merito:
- respingersi l'appello avversario, perché infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi indicati in comparsa di costituzione, con la conferma dei capi della decisione ex adverso gravati e, comunque, con integrale conferma dell'impugnata ordinanza 9.9.2023 del
Tribunale di Verona (RG 3860/21; dott. Lanni), comunicata in data 11.9.2023;
- solo nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello svolto da
con atto di citazione d'appello notificato l'11.10.2023, in Parte_1 accoglimento delle domande ed eccezioni riproposte dall'esponente ai sensi dell'art. 346
c.p.c. o, comunque, in via di appello incidentale condizionato, riformarsi l'ordinanza
9.9.2023 del Tribunale di Verona (RG 3860/21; dott. Lanni), comunicata in data 11.9.2023 per i motivi tutti di cui in comparsa di costituzione e, per l'effetto, accogliersi le conclusioni già richieste in primo grado:
“per tutte le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla restituzione in proprio favore delle somme indebitamente corrisposte alla convenuta e, per l'effetto, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione e al pagamento alla ricorrente dell'importo complessivo di Euro 21.252,59 (Iva inclusa), o della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla messa in mora (5.5.2020) fino alla domanda
2 giudiziale e interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale fino al saldo”; in ogni ipotesi:
- con integrale rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario, CPA e Iva se dovuta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., chiedeva la condanna di Controparte_1 al pagamento della somma di €21.351,49, maggiorata Parte_1 degli interessi moratori, a titolo di restituzione dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica versata dall'aprile 2010 al dicembre 2011 nell'ambito del rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica all'epoca intercorrente tra parti, allegando, a fondamento della domanda di ripetizione d'indebito, il contrasto della norma istitutiva di tale imposta - l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 - con l'art. 1, par. 2, della
Direttiva 2008/118/CE così come interpretato dalla Corte di Giustizia, e come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione in numerose pronunce che ammettevano la possibilità di disapplicare la richiamata norma istitutiva anche nelle controversie tra privati.
Si costituiva la quale eccepiva il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, essendo subentrata solo nel 2016 nel rapporto di somministrazione inizialmente facente capo a e contestava comunque la fondatezza della Parte_2 domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Treviso, con l'ordinanza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda di ripetizione di indebito e condannava alla restituzione della Parte_1 somma di €21.252,59, maggiorata degli interessi moratori, compensando integralmente le spese di lite.
2. Avverso l'indicata ordinanza ha interposto tempestivo Parte_1 appello, affidato a tre motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo afferma che il tribunale ha errato nel ritenere che la titolarità
3 passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio faccia capo alla medesima.
Al riguardo deduce che il contratto di fornitura stipulato con è Controparte_1 stato ceduto da a nell'ambito dell'operazione di Parte_2 Parte_1 aumento del capitale sociale deliberata dall'assemblea straordinaria di il 29 Parte_3 marzo 2016, in occasione della quale ha conferito il ramo d'azienda Parte_2 relativo alla commercializzazione dell'energia elettrica e gas a entrando nel Parte_3 capitale sociale di quest'ultima società con un numero di azioni pari a n. 2.883.700, e la ragione sociale di è stata modificata in Parte_3 Controparte_2 che nell'assemblea straordinaria di del 29 aprile 2016 la
[...] Parte_2 denominazione sociale della società è stata modificata da a Parte_2 [...]
Parte_1
2.2 Con il secondo motivo censura l'ordinanza nella parte in cui ha riconosciuto a
[...]
il diritto alla restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, nonostante Controparte_1 detta società l'avesse già recuperata dallo Stato portandola in detrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 1 del d.p.r. n. 633/1972.
2.3 Con il terzo motivo si duole dell'erroneità della decisione nella parte in cui ha riconosciuto la possibilità di disapplicare l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 in quanto contrastante con la Direttiva 2008/118/CE nel rapporto tra due soggetti di diritto privato, sulla base del rilievo che i fornitori di energia elettrica “possono essere considerati come in rapporto di “para-verticalità” rispetto all'acquirente finale, poiché titolari di prerogative di carattere pubblicistico non riconosciute ad altri soggetti privati dell'ordinamento”.
3. Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del gravame ed ha Controparte_1 svolto appello incidentale contro il capo dell'ordinanza che ha compensato le spese di lite, deducendo che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, vi è un consolidato orientamento, sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito, che riconosce la fondatezza delle domande di restituzione dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica versata ai fornitori di energia elettrica, per contrasto dell'art. 6 del
D.L. n. 511 del 1988 con la Direttiva 2008/118/CE.
4 4. Il primo motivo di gravame è infondato.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, stante la sua natura restitutoria ed il suo carattere personale, è circoscritta ai rapporti fra il "solvens" e il destinatario del pagamento, di talché legittimato passivo è solo colui che ha ricevuto la prestazione (Cass. n. 25170/2016; Cass. 16637/2007 Cass.
11073/2003).
Tale principio trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come soggetto titolare del rapporto controverso dal lato passivo.
Nel caso di specie è pacifico che è stata – la quale ha poi modificato la Parte_2 propria denominazione sociale in - a ricevere le somme che Parte_1 assume di aver pagato indebitamente e di cui chiede la Controparte_1 restituzione, per cui è irrilevante il fatto che il contratto di fornitura di energia elettrica sia stato successivamente ceduto da ad altra società. Parte_2
5. A questo punto va analizzato, per ragioni di priorità logica, il terzo motivo di gravame, che risulta infondato.
5.1 Conviene innanzitutto rammentare che l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/88 (convertito con modificazioni dalla legge n.
20/89), come modificato dall'art. 5 del D.L.vo n. 26/2007, al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, di cui alla direttiva
92/12/CEE del 25.2.1992 (successivamente sostituita integralmente dalla direttiva
2008/118/CE del 16.12.2008), ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
Successivamente, nel corso del 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva
2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, qual è appunto l'addizionale, prive di “finalità specifica”.
5 Al fine di evitare la prosecuzione della procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D.L.vo n.
23/2011 e 18, comma 5, del D.L.vo n. 68/2011, e successivamente nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/2012.
L'intervento abrogativo ha lasciato aperta la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nazionale (Cass. n.
15198/2019; Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 29980/2019; Cass. n. 8399/2021; Cass.n.
31609/2022; Cass. n. 25149/2023), l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-
553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato riscontrato in considerazione del rilievo per cui, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise
o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Affinché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre, quindi, il cumulativo riscontro di due requisiti: a) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; b) la sussistenza di una finalità specifica.
Secondo la Corte di Cassazione, la norma contenuta nel D.L. n. 511/1988 non rispetta la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto del
11.6.2007 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia in materia, non può
6 essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n.
511/1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio.
5.2 Nelle more della presente fase del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22 (Gabel Industria Tessile
s.p.a. Canavesi s.p.a./A2A Energia s.p.a.), la quale, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale di un giudice italiano in relazione al tema della ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e ritenuta in contrasto con la
Direttiva n. 2008/118/CE, ha enunciato principi che imporrebbero una revisione dell'orientamento fino a qui seguito dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo tale indirizzo: “Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (v. Cass. n. 27099/2019; così anche Cass. 31609/2022 e Cass. n.
25149/2023).
In particolare, la Suprema Corte ha, con le richiamate pronunce, affermato che: a) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
b) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
c) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
d) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto di chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
e) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
f) nel caso di addebito al consumatore finale delle accise e delle addizionali, quest'ultimo può
7 esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).
5.3 La citata sentenza 11.04.2024 della CGUE ha messo in crisi questa ricostruzione perché ritenuta in contrasto con l'art. 228 comma terzo TFUE, il quale andrebbe “interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potrebbero quindi essere invocate dai singoli nei giudizi avanti il giudice interno soltanto qualora ciò sia previsto dalla normativa nazionale o nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione nonché nei confronti di “organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Poiché l'applicazione di tali principi preclude al somministrato italiano la facoltà di agire in ripetizione contro il suo fornitore facendo valere nei suoi confronti la contrarietà al diritto
UE delle disposizioni interne istitutive dell'imposta, la normativa italiana, non consentendo al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato, è da ritenersi contraria al principio di effettività.
Al riguardo va rammentato che l'interpretazione del diritto europeo adottata dalla Corte di
Giustizia, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e
8 sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme unionali, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 5381/2017; Cass. n.
6687/2023).
Pertanto, in base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia, la domanda di ripetizione avanzata dall'utente nei confronti dell'impresa fornitrice non potrebbe trovare accoglimento, in quanto presuppone il potere del giudice interno adito di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione in un giudizio che vede contrapposti soggetti privati.
5.4 Proprio sulla scorta di tale pronuncia ed in considerazione della rilevata impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21154 del 29 luglio 2024 ha riconosciuto la possibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell' Parte_4
(«In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore
[...] finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell Parte_4
; in senso conforme v. anche Cass. n. 24373 dell'11/09/2024).
[...]
Al riguardo si è precisato che l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del consumatore finale nei confronti dell' Parte_4
in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione
[...] soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa.
Difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione
9 nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore.
Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla Corte di
Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità
l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»).
La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore.
L'impossibilità di agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' imposte indebitamente corrisposte in applicazione del CP_3 principio di effettività. La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n. 25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022, cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore con azione di ripetizione di indebito oggettivo.
5.5 Né, d'altra parte, si può ritenere, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, che il principio affermato dalla CGUE nella sentenza pronunciata nella causa
10 316/22 faccia salvo il diritto dell'attrice di agire in ripetizione contro Parte_1 in quanto quest'ultima potrebbe farsi rientrare tra gli enti soggetti all'autorità
[...]
o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli, contro i quali, secondo quanto affermato nella stessa sentenza della CGUE, l'utente potrebbe proporre direttamente l'azione di ripetizione.
Nei precedenti arresti della Corte di Giustizia citati dalla sentenza CGUE nella causa
316/22, l'estensione della possibilità di invocare disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva non trasposta avverso enti diversi dagli Stati membri ha riguardato autorità fiscali (sentenza 19.1.1982 in causa 8/81, relativa ad Per_1 un ufficio delle imposte), enti pubblici territoriali (sentenza 22.6.1989 in causa 103/88,
relativa al Comune di Milano), organismi preposti alla pubblica Controparte_4 sicurezza (sentenza 15.5.1986 in causa 222/84, , relativa al corpo di polizia Per_2 ausiliario Royal Ulster Constabulary), autorità incardinate nel sistema sanitario nazionale
(sentenza 26.2.1986 in causa 152/84, relativa alla Southampton and South-West Per_3
Hampshire Area Health Authority), società o imprese pubbliche fornitrici di servizi in regime di monopolio assoggettate a rilevanti poteri di ingerenza e controllo pubblici
(sentenza 12.7.1990 in causa 188/89, relativa alla British Gas plc;
sentenza Per_4
4.12.1997 nelle cause riunite 253/96 - 258/96, relative ad imprese pubbliche di Per_5 servizio tedesche), organismi costituiti per garantire un indennizzo al danneggiato da un conducente di veicolo non assicurato o non identificato, cui tutti gli assicuratori sono tenuti per legge ad affiliarsi (sentenza 10.10.2017 in causa 413/15, relativa ad un Per_6 organismo di tale tipo istituito nella Repubblica d'Irlanda).
L'assimilazione di simili enti allo Stato, per i profili che qui vengono in rilievo, si basa su caratteristiche e circostanze che non si rinvengono nella fattispecie in esame, ove alla società privata erogatrice del servizio, tenuta al versamento dell'addizionale al Fisco, è unicamente riconosciuta la facoltà di riversare il corrispondente onere economico sul somministrato, con l'ulteriore riconoscimento di un privilegio generale a maggior garanzia del credito relativo.
Inoltre, la lettura della motivazione della sentenza della Corte di Giustizia induce a ritenere che, applicando al caso italiano i principi di carattere generale enunciati, la CGUE abbia ritenuto che il solo fatto che le aziende fornitrici di energia siano tenute al pagamento delle
11 accise e possano riversare detto onere sui propri clienti non sia sufficiente ad escludere dal novero delle controversie tra privati quelle in discorso.
Quello del rapporto tra somministrato e fornitore è, quindi, uno dei casi di controversie tra privati nei quali, secondo la risposta data dalla CGUE alla prima delle questioni poste dal giudice del rinvio, non è consentito al giudice nazionale disapplicare la norma interna contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
5.6. Sennonché, sempre in pendenza del presente grado di giudizio è intervenuta la sentenza n. 43/2025 del 15/04/2025 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge
28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n.
20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, disattendendo l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, poiché la Corte ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dal giudice a quo, il quale ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve ora riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (v. punto 8.2 della sentenza n. 43/2025 Corte Cost.).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, va pertanto confermata la condanna dell'appellante alla restituzione delle addizionali alle accise ricevute.
6. Il secondo motivo di gravame è infondato.
12 Trova infatti applicazione il principio, al quale il giudice di prime cure si è correttamente uniformato, in forza del quale in tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 23 ottobre
1972, n. 633, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio
1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (v. Cass. n. 15536 del 13/06/2018; Cass.
n. 25741 del 22/09/2021; Cass. n. 13149 del 13/05/2024).
7. In merito al regolamento delle spese processuali, poiché la sentenza della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, è intervenuta solo in questa fase del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22, si pongono in contrasto con il consolidato orientamento sino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, e rilevato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in ordine alla ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore, ricorrono i presupposti per compensare interamente le spese di lite anche con riferimento al presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia,
13 definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma l'ordinanza impugnata;
2) compensa interamente le spese del giudizio di secondo grado;
3) dà atto che sussistono a carico di e di Parte_1 [...]
i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. Controparte_1
115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.06.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1835 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(già (C.F. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 appellante rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Desideri Zanardelli e Rosa Maria D'Agostino contro
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 appellata ed appellante incidentale rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Pellegatti e Enrico Del Col
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Treviso n. 3242/2023 emessa in data 09.09.2023 e depositata in data 11.09.2023.
Conclusioni di parte appellante:
1 “- in via preliminare riformare l'ordinanza Repert. n. 3242/2023 dell'11 settembre 2023 emessa nel giudizio RGN n. 3860/2021 dal Tribunale Civile di Verona e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per tutti i motivi di Parte_1 cui in premessa;
- in ogni caso, nel merito, riformare la sopra menzionata ordinanza relativamente alle somme per cui è stata condannata per rimborso delle Parte_1 addizionali alle accise – iva inclusa - ritenute indebitamente versare dalla
[...]
oltre interessi, per le motivazioni di cui in premessa, rigettando nel Controparte_1 merito l'avversa domanda formulata nei confronti di perché Parte_1 infondata in fatto e in diritto con ogni conseguenza di legge con restituzione in capo al fornitore di quanto medio tempore corrisposto.
Con vittoria di spese e compensi sia del primo sia del secondo grado”.
Conclusioni di parte appellata:
“nel merito:
- respingersi l'appello avversario, perché infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi indicati in comparsa di costituzione, con la conferma dei capi della decisione ex adverso gravati e, comunque, con integrale conferma dell'impugnata ordinanza 9.9.2023 del
Tribunale di Verona (RG 3860/21; dott. Lanni), comunicata in data 11.9.2023;
- solo nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello svolto da
con atto di citazione d'appello notificato l'11.10.2023, in Parte_1 accoglimento delle domande ed eccezioni riproposte dall'esponente ai sensi dell'art. 346
c.p.c. o, comunque, in via di appello incidentale condizionato, riformarsi l'ordinanza
9.9.2023 del Tribunale di Verona (RG 3860/21; dott. Lanni), comunicata in data 11.9.2023 per i motivi tutti di cui in comparsa di costituzione e, per l'effetto, accogliersi le conclusioni già richieste in primo grado:
“per tutte le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla restituzione in proprio favore delle somme indebitamente corrisposte alla convenuta e, per l'effetto, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione e al pagamento alla ricorrente dell'importo complessivo di Euro 21.252,59 (Iva inclusa), o della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla messa in mora (5.5.2020) fino alla domanda
2 giudiziale e interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale fino al saldo”; in ogni ipotesi:
- con integrale rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario, CPA e Iva se dovuta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., chiedeva la condanna di Controparte_1 al pagamento della somma di €21.351,49, maggiorata Parte_1 degli interessi moratori, a titolo di restituzione dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica versata dall'aprile 2010 al dicembre 2011 nell'ambito del rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica all'epoca intercorrente tra parti, allegando, a fondamento della domanda di ripetizione d'indebito, il contrasto della norma istitutiva di tale imposta - l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 - con l'art. 1, par. 2, della
Direttiva 2008/118/CE così come interpretato dalla Corte di Giustizia, e come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione in numerose pronunce che ammettevano la possibilità di disapplicare la richiamata norma istitutiva anche nelle controversie tra privati.
Si costituiva la quale eccepiva il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, essendo subentrata solo nel 2016 nel rapporto di somministrazione inizialmente facente capo a e contestava comunque la fondatezza della Parte_2 domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Treviso, con l'ordinanza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda di ripetizione di indebito e condannava alla restituzione della Parte_1 somma di €21.252,59, maggiorata degli interessi moratori, compensando integralmente le spese di lite.
2. Avverso l'indicata ordinanza ha interposto tempestivo Parte_1 appello, affidato a tre motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo afferma che il tribunale ha errato nel ritenere che la titolarità
3 passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio faccia capo alla medesima.
Al riguardo deduce che il contratto di fornitura stipulato con è Controparte_1 stato ceduto da a nell'ambito dell'operazione di Parte_2 Parte_1 aumento del capitale sociale deliberata dall'assemblea straordinaria di il 29 Parte_3 marzo 2016, in occasione della quale ha conferito il ramo d'azienda Parte_2 relativo alla commercializzazione dell'energia elettrica e gas a entrando nel Parte_3 capitale sociale di quest'ultima società con un numero di azioni pari a n. 2.883.700, e la ragione sociale di è stata modificata in Parte_3 Controparte_2 che nell'assemblea straordinaria di del 29 aprile 2016 la
[...] Parte_2 denominazione sociale della società è stata modificata da a Parte_2 [...]
Parte_1
2.2 Con il secondo motivo censura l'ordinanza nella parte in cui ha riconosciuto a
[...]
il diritto alla restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, nonostante Controparte_1 detta società l'avesse già recuperata dallo Stato portandola in detrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 1 del d.p.r. n. 633/1972.
2.3 Con il terzo motivo si duole dell'erroneità della decisione nella parte in cui ha riconosciuto la possibilità di disapplicare l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 in quanto contrastante con la Direttiva 2008/118/CE nel rapporto tra due soggetti di diritto privato, sulla base del rilievo che i fornitori di energia elettrica “possono essere considerati come in rapporto di “para-verticalità” rispetto all'acquirente finale, poiché titolari di prerogative di carattere pubblicistico non riconosciute ad altri soggetti privati dell'ordinamento”.
3. Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del gravame ed ha Controparte_1 svolto appello incidentale contro il capo dell'ordinanza che ha compensato le spese di lite, deducendo che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, vi è un consolidato orientamento, sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito, che riconosce la fondatezza delle domande di restituzione dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica versata ai fornitori di energia elettrica, per contrasto dell'art. 6 del
D.L. n. 511 del 1988 con la Direttiva 2008/118/CE.
4 4. Il primo motivo di gravame è infondato.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, stante la sua natura restitutoria ed il suo carattere personale, è circoscritta ai rapporti fra il "solvens" e il destinatario del pagamento, di talché legittimato passivo è solo colui che ha ricevuto la prestazione (Cass. n. 25170/2016; Cass. 16637/2007 Cass.
11073/2003).
Tale principio trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come soggetto titolare del rapporto controverso dal lato passivo.
Nel caso di specie è pacifico che è stata – la quale ha poi modificato la Parte_2 propria denominazione sociale in - a ricevere le somme che Parte_1 assume di aver pagato indebitamente e di cui chiede la Controparte_1 restituzione, per cui è irrilevante il fatto che il contratto di fornitura di energia elettrica sia stato successivamente ceduto da ad altra società. Parte_2
5. A questo punto va analizzato, per ragioni di priorità logica, il terzo motivo di gravame, che risulta infondato.
5.1 Conviene innanzitutto rammentare che l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/88 (convertito con modificazioni dalla legge n.
20/89), come modificato dall'art. 5 del D.L.vo n. 26/2007, al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, di cui alla direttiva
92/12/CEE del 25.2.1992 (successivamente sostituita integralmente dalla direttiva
2008/118/CE del 16.12.2008), ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
Successivamente, nel corso del 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva
2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, qual è appunto l'addizionale, prive di “finalità specifica”.
5 Al fine di evitare la prosecuzione della procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D.L.vo n.
23/2011 e 18, comma 5, del D.L.vo n. 68/2011, e successivamente nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/2012.
L'intervento abrogativo ha lasciato aperta la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nazionale (Cass. n.
15198/2019; Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 29980/2019; Cass. n. 8399/2021; Cass.n.
31609/2022; Cass. n. 25149/2023), l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-
553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato riscontrato in considerazione del rilievo per cui, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise
o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Affinché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre, quindi, il cumulativo riscontro di due requisiti: a) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; b) la sussistenza di una finalità specifica.
Secondo la Corte di Cassazione, la norma contenuta nel D.L. n. 511/1988 non rispetta la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto del
11.6.2007 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia in materia, non può
6 essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n.
511/1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio.
5.2 Nelle more della presente fase del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22 (Gabel Industria Tessile
s.p.a. Canavesi s.p.a./A2A Energia s.p.a.), la quale, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale di un giudice italiano in relazione al tema della ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e ritenuta in contrasto con la
Direttiva n. 2008/118/CE, ha enunciato principi che imporrebbero una revisione dell'orientamento fino a qui seguito dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo tale indirizzo: “Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (v. Cass. n. 27099/2019; così anche Cass. 31609/2022 e Cass. n.
25149/2023).
In particolare, la Suprema Corte ha, con le richiamate pronunce, affermato che: a) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
b) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
c) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
d) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto di chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
e) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
f) nel caso di addebito al consumatore finale delle accise e delle addizionali, quest'ultimo può
7 esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).
5.3 La citata sentenza 11.04.2024 della CGUE ha messo in crisi questa ricostruzione perché ritenuta in contrasto con l'art. 228 comma terzo TFUE, il quale andrebbe “interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potrebbero quindi essere invocate dai singoli nei giudizi avanti il giudice interno soltanto qualora ciò sia previsto dalla normativa nazionale o nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione nonché nei confronti di “organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Poiché l'applicazione di tali principi preclude al somministrato italiano la facoltà di agire in ripetizione contro il suo fornitore facendo valere nei suoi confronti la contrarietà al diritto
UE delle disposizioni interne istitutive dell'imposta, la normativa italiana, non consentendo al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato, è da ritenersi contraria al principio di effettività.
Al riguardo va rammentato che l'interpretazione del diritto europeo adottata dalla Corte di
Giustizia, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e
8 sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme unionali, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 5381/2017; Cass. n.
6687/2023).
Pertanto, in base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia, la domanda di ripetizione avanzata dall'utente nei confronti dell'impresa fornitrice non potrebbe trovare accoglimento, in quanto presuppone il potere del giudice interno adito di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione in un giudizio che vede contrapposti soggetti privati.
5.4 Proprio sulla scorta di tale pronuncia ed in considerazione della rilevata impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21154 del 29 luglio 2024 ha riconosciuto la possibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell' Parte_4
(«In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore
[...] finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell Parte_4
; in senso conforme v. anche Cass. n. 24373 dell'11/09/2024).
[...]
Al riguardo si è precisato che l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del consumatore finale nei confronti dell' Parte_4
in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione
[...] soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa.
Difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione
9 nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore.
Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla Corte di
Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità
l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»).
La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore.
L'impossibilità di agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' imposte indebitamente corrisposte in applicazione del CP_3 principio di effettività. La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n. 25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022, cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore con azione di ripetizione di indebito oggettivo.
5.5 Né, d'altra parte, si può ritenere, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, che il principio affermato dalla CGUE nella sentenza pronunciata nella causa
10 316/22 faccia salvo il diritto dell'attrice di agire in ripetizione contro Parte_1 in quanto quest'ultima potrebbe farsi rientrare tra gli enti soggetti all'autorità
[...]
o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli, contro i quali, secondo quanto affermato nella stessa sentenza della CGUE, l'utente potrebbe proporre direttamente l'azione di ripetizione.
Nei precedenti arresti della Corte di Giustizia citati dalla sentenza CGUE nella causa
316/22, l'estensione della possibilità di invocare disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva non trasposta avverso enti diversi dagli Stati membri ha riguardato autorità fiscali (sentenza 19.1.1982 in causa 8/81, relativa ad Per_1 un ufficio delle imposte), enti pubblici territoriali (sentenza 22.6.1989 in causa 103/88,
relativa al Comune di Milano), organismi preposti alla pubblica Controparte_4 sicurezza (sentenza 15.5.1986 in causa 222/84, , relativa al corpo di polizia Per_2 ausiliario Royal Ulster Constabulary), autorità incardinate nel sistema sanitario nazionale
(sentenza 26.2.1986 in causa 152/84, relativa alla Southampton and South-West Per_3
Hampshire Area Health Authority), società o imprese pubbliche fornitrici di servizi in regime di monopolio assoggettate a rilevanti poteri di ingerenza e controllo pubblici
(sentenza 12.7.1990 in causa 188/89, relativa alla British Gas plc;
sentenza Per_4
4.12.1997 nelle cause riunite 253/96 - 258/96, relative ad imprese pubbliche di Per_5 servizio tedesche), organismi costituiti per garantire un indennizzo al danneggiato da un conducente di veicolo non assicurato o non identificato, cui tutti gli assicuratori sono tenuti per legge ad affiliarsi (sentenza 10.10.2017 in causa 413/15, relativa ad un Per_6 organismo di tale tipo istituito nella Repubblica d'Irlanda).
L'assimilazione di simili enti allo Stato, per i profili che qui vengono in rilievo, si basa su caratteristiche e circostanze che non si rinvengono nella fattispecie in esame, ove alla società privata erogatrice del servizio, tenuta al versamento dell'addizionale al Fisco, è unicamente riconosciuta la facoltà di riversare il corrispondente onere economico sul somministrato, con l'ulteriore riconoscimento di un privilegio generale a maggior garanzia del credito relativo.
Inoltre, la lettura della motivazione della sentenza della Corte di Giustizia induce a ritenere che, applicando al caso italiano i principi di carattere generale enunciati, la CGUE abbia ritenuto che il solo fatto che le aziende fornitrici di energia siano tenute al pagamento delle
11 accise e possano riversare detto onere sui propri clienti non sia sufficiente ad escludere dal novero delle controversie tra privati quelle in discorso.
Quello del rapporto tra somministrato e fornitore è, quindi, uno dei casi di controversie tra privati nei quali, secondo la risposta data dalla CGUE alla prima delle questioni poste dal giudice del rinvio, non è consentito al giudice nazionale disapplicare la norma interna contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
5.6. Sennonché, sempre in pendenza del presente grado di giudizio è intervenuta la sentenza n. 43/2025 del 15/04/2025 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge
28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n.
20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, disattendendo l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, poiché la Corte ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dal giudice a quo, il quale ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve ora riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (v. punto 8.2 della sentenza n. 43/2025 Corte Cost.).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, va pertanto confermata la condanna dell'appellante alla restituzione delle addizionali alle accise ricevute.
6. Il secondo motivo di gravame è infondato.
12 Trova infatti applicazione il principio, al quale il giudice di prime cure si è correttamente uniformato, in forza del quale in tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 23 ottobre
1972, n. 633, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio
1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (v. Cass. n. 15536 del 13/06/2018; Cass.
n. 25741 del 22/09/2021; Cass. n. 13149 del 13/05/2024).
7. In merito al regolamento delle spese processuali, poiché la sentenza della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, è intervenuta solo in questa fase del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22, si pongono in contrasto con il consolidato orientamento sino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, e rilevato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in ordine alla ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore, ricorrono i presupposti per compensare interamente le spese di lite anche con riferimento al presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia,
13 definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma l'ordinanza impugnata;
2) compensa interamente le spese del giudizio di secondo grado;
3) dà atto che sussistono a carico di e di Parte_1 [...]
i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. Controparte_1
115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.06.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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