Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9185 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ALGAROTTI STEFANIA parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) con l'Avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA CP_1 P.IVA_1 parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in PIAZZA
MISSORI, 8/10 20122 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: indebito NASpI
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 23/07/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare CP_1 insussistente l'obbligo della sig.ra di restituire quanto percepito a Pt_1 titolo di indennità di Naspi per il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 marzo 2017, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia, e dunque l'infondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall' con CP_1 comunicazione del 22 novembre 2022 e del 14 luglio 2023, per l'importo di
CP_ degli importi recuperati dall' e che dovessero essere recuperati a tale titolo in corso di giudizio, oltre rivalutazione e interessi legali dal giorno della trattenuta all'effettiva rifusione;
c) con vittoria di spese e onorari come per legge, oltre al c.u. di euro 43,00”
2. A fondamento delle proprie pretese, parte ricorrente deduce di lavorare, in qualità di maschera, per la Fondazione Teatro alla Scala di
Milano dall'ottobre 1996, con contratti di lavoro intermittenti a tempo determinato, e di aver sempre presentato domanda di disoccupazione al termine di ogni rapporto di lavoro (in ragione della scadenza del termine apposto). Espone di aver ricevuto in data 22 novembre 2022 richiesta di restituzione di somme indebite percepite sulla prestazione di disoccupazione Naspi n. 943141/2015 per il periodo dal 01/09/2015 al
31/03/2017 per l'importo complessivo di €4.907,22 con la seguente. Con
l'odierno ricorso, instaurato a seguito dell'infruttuoso esperimento delle vie amministrative, parte ricorrente evidenzia la sua buona fede e l'esatto adempimento all'obbligo di effettuare tutte le comunicazioni dovute, rappresentando come l'indebito percepito sia imputarsi esclusivamente all' . In punto di diritto, la difesa di parte ricorrente afferma che, nel CP_1 settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, opererebbe un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, troverebbe applicazione la regola che esclude la ripetizione in caso di non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
3. Si è costituito ritualmente in giudizio , eccependo CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
4. Tentata inutilmente una soluzione in via amministrativa e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Il ricorso non può essere accolto.
2. ha sempre svolto la propria prestazione Parte_1 lavorativa alle dipendenze della di Milano, in Controparte_2 qualità di maschera, in forza di plurimi contratti di lavoro intermittente a tempo determinato, sin dal 1996. La ricorrente ha sempre chiesto e ottenuto, al termine di ciascun contratto, la prestazione di disoccupazione, provvedendo a comunicare i giorni di attività lavorativa
(cfr. Naspicom doc. 9 e 9 bis ricorso).
3. Nel periodo oggetto di causa, la ricorrente ha sottoscritto i seguenti contratti, sempre alle dipendenze del medesimo datore di lavoro: dal 5 settembre 2014 al 10 agosto 2015; dal 1° settembre 2015 al 14 luglio 2016 (e successiva proroga sino al 15 luglio 2016); dal 29 agosto
2016 al 22 luglio 2017; dal 27 agosto 2017 al 21 luglio 2018; dal 29 agosto 2018 al 21 luglio 2019.
4. Per quanto rileva ai fini della presente causa, non è oggetto di contestazione che le somme corrisposte da siano state CP_1 indebitamente percepite dalla ricorrente, stante l'avvenuta rioccupazione della ricorrente (1° settembre 2015) al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. È dato pacifico in giudizio, infatti, che la ricorrente si sia rioccupata in data 1° settembre 2015 sempre alle dipendenze del medesimo datore di lavoro ( ) dell'ultimo contratto Controparte_2 scaduto il 10 agosto 2015. Non è neppure oggetto di contestazione da parte di la circostanza, evidenziata e documentata dalla ricorrente, CP_1 della avvenuta corretta comunicazione all'ente di tutte le situazioni attinenti al rapporto di lavoro, con specifica indicazione dei giorni di svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Resta dunque da verificare se, alla luce di tali pacifiche circostanze, l'indebito possa o meno essere oggetto di ripetizione alla luce della normativa vigente, come interpretata recentemente dalla Corte
Costituzionale e dalla Corte di Cassazione.
6. Deve preliminarmente convenirsi che in materia di prestazione
NASpI non operino le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9
3 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412), le quali avendo carattere eccezionale, non possono trovare applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (cfr.
Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274). Al pari, non trovano diretta applicazione neppure le regole dettate per l'indebito di natura assistenziale, volte ad escludere l'incondizionata ripetibilità in presenza di un affidamento incolpevole del percettore (Cass., sez. lav., 10 agosto
2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004).
7. Alla fattispecie oggetto di causa trova, pertanto, applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2033 cod. civ., come, peraltro, riconosciuto dalla stessa difesa di parte ricorrente e come ampiamente ribadito dalla giurisprudenza più recente (Cassazione civile sez. lav.,
30/04/2024, n.11659). Tale disposizione, tuttavia, deve essere interpretata alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale, con la nota sent. N. 8 del 2023, anche in considerazione dell'impatto dell'art. 1 del protocollo addizionale CEDU nel nostro ordinamento. Con tale pronuncia, la Corte, nel ritenere non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ., sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, ha chiarito che tale disposizione, nell'esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non impone "di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione" (punto 12.2.1. del Considerato in diritto).
In particolare, ha rilevato che: “lo stesso art. 2033 cod. civ. - come già emerge dalla sua formulazione testuale - prevede che, in ipotesi di buona fede soggettiva dell'accipiens, i frutti e gli interessi vanno corrisposti solo a partire dalla domanda di restituzione, il che allontana una delle possibili ragioni di sproporzione dell'interferenza ravvisate dalla giurisprudenza della Corte EDU (in particolare, nella sentenza Cakarevic, paragrafo 86).
Da un altro lato, e soprattutto, si rinviene nell'ordinamento italiano una clausola generale, suscettibile di valorizzare la specificità degli elementi posti in risalto dalla giurisprudenza della Corte EDU a fondamento dell'affidamento legittimo, così come si ravvisa un apparato di tutele
4 sufficiente a superare ogni dubbio di possibile contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost.
12.- Il perno della disciplina risiede, in particolare, nella clausola di buona fede oggettiva o correttezza, che, per un verso, plasma, attraverso l'art. 1175 cod. civ., l'attuazione del rapporto obbligatorio e, dunque, condiziona
- dando rilievo agli interessi in gioco e alle circostanze concrete -
l'esecuzione dell'obbligazione restitutoria, che ha fonte nell'art. 2033 cod. civ. Per un altro verso, e ab imis, la buona fede oggettiva dà fondamento, tramite l'art. 1337 cod. civ., alla stessa possibilità di identificare un affidamento legittimo, suscettibile di rinvenire una tutela, sia quale interesse che, ex fide bona, in base al citato art. 1175 cod. civ., condiziona l'attuazione del rapporto obbligatorio, sia quale situazione soggettiva potenzialmente meritevole di protezione risarcitoria, proprio attraverso la disciplina dell'illecito precontrattuale.
12.1.- Rispetto a tali coordinate generali, è doveroso, in primo luogo, indagare le condizioni che consentono di dare rilevanza, nelle fattispecie in esame, a un affidamento legittimo.
Il diritto vivente ha da tempo estrapolato dall'art. 1337 cod. civ., riferito alla tutela dell'affidamento rispetto alla conclusione di un contratto o rispetto al perfezionamento di un contratto non invalido né affetto da un vizio cosiddetto incompleto, un possibile modello generale di tutela dell'affidamento legittimo. Nondimeno questo - a seconda delle tipologie di conflitti - opera sulla base di processi di specificazione e di concretizzazione giurisprudenziale. Dalla citata norma, che valorizza tanto la relazione fra i soggetti implicati quanto le circostanze concrete, la giurisprudenza ha, di volta in volta, ricavato, nell'ambito di particolari contesti, i presupposti che consentono di ravvisare affidamenti meritevoli di tutela: ad esempio, quello alla legittimità e alla correttezza di un provvedimento emanato da una pubblica amministrazione (ex multis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 15 gennaio 2021, n. 615 e 13 maggio 2019, n. 12635), così come l'affidamento riferito alla esattezza e alla correttezza di informazioni fornite da soggetti che spendono una particolare professionalità (ex multis, Corte di cassazione, sezione prima
5 civile, sentenza 9 dicembre 2019, n. 32026 e sezione terza civile, sentenza
28 febbraio 2012, n. 3003).
Ebbene, i casi esaminati dalla giurisprudenza della Corte EDU danno, a ben vedere, risalto a un'ulteriore tipologia di affidamento legittimo, che riguarda la spettanza di una prestazione indebita: un tipo di affidamento per ravvisare il quale le sentenze della Corte EDU valorizzano per l'appunto sia la relazione fra i soggetti implicati sia le circostanze concrete che caratterizzano l'attribuzione indebita.
Deve allora ritenersi che proprio l'attitudine della buona fede oggettiva a recepire processi di concretizzazione giurisprudenziale consenta di ravvisare nell'art. 1337 cod. civ. la cornice giuridica capace di valorizzare,
a livello nazionale, presupposti che, in effetti, corrispondono a quelli individuati dalla Corte EDU per fondare il riconoscimento di un affidamento legittimo circa la spettanza di una prestazione indebita erogata.
In sostanza, gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation.
Infatti, l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti, e questo è tipico anche dell'art. 1337 cod. civ. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione - titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto -, ma conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il
6 carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
In definitiva, si deve ritenere che la consonanza fra gli elementi evidenziati dalla giurisprudenza della Corte EDU e la tipologia di criteri cui può dare rilevanza la buona fede oggettiva a fondamento di un affidamento legittimo, ove riferito al contesto della spettanza di una prestazione indebita, confermi che l'interesse protetto dalla CEDU, come ricostruito dalla Corte EDU, può trovare riconoscimento, nel nostro ordinamento, dentro la cornice generale della buona fede oggettiva.
12.2.- Così individuati i presupposti costitutivi di un affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita, si tratta ora di chiarire quale apparato rimediale appronti l'ordinamento nazionale a sua difesa e se sia idoneo a evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.
12.2.1.- Un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale - come già anticipato (punto 12) - impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore.
Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo.
7 Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico- patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di
Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n.
11).
Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare - per comune insegnamento - la causa estintiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare,
l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto.
Le conseguenze dell'inesigibilità possono essere, dunque, varie.
Particolari situazioni personali del debitore possono immediatamente palesare un impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dello stesso, sì da giustificare una inesigibilità temporanea. Più in particolare, il bilanciamento degli interessi implicati potrebbe far risultare giustificata la temporanea inesigibilità della prestazione, con la conseguenza che il ritardo nell'adempimento non potrebbe legittimare una pretesa risarcitoria da parte del creditore.
Talora poi le condizioni personali del debitore, ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe
8 approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto. In tale prospettiva è doveroso richiamare alcune pronunce del Consiglio di Stato, le quali richiedono espressamente «di evitare [...] che le modalità di ripetizione siano tali da compromettere le esigenze primarie dell'esistenza» (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta, sentenze 27 ottobre
2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio 2001, n. 2899).
In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi,
a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale.
La circostanza per cui l'inesigibilità non determina l'estinzione dell'obbligazione non deve, d'altro canto, indurre a ritenere che il rimedio non consenta di superare il vaglio della non sproporzione dell'interferenza, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza della Corte EDU.
Infatti, le richiamate sentenze di quest'ultima ravvisano violazioni dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU in presenza di pretese restitutorie che disattendono una doverosa considerazione dell'affidamento legittimo dell'obbligato e delle sue condizioni economiche, patrimoniali e personali, ma non per questo impongono di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione.
12.2.2.- Da ultimo, allontana definitivamente il dubbio fatto proprio dai giudici rimettenti che l'apparato rimediale nazionale sia inidoneo a impedire il carattere sproporzionato dell'interferenza nell'affidamento legittimo, la constatazione che, nell'ordinamento italiano, una volta individuati i tratti di tale affidamento, è dato riconoscere, nell'ipotesi di una sua lesione, una possibile tutela risarcitoria proprio dentro le coordinate della responsabilità precontrattuale, sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti applicativi del medesimo illecito.
9 Questa ulteriore prospettiva rimediale supera, dunque, un'altra delle ragioni che vengono addotte per contestare la sproporzione dell'interferenza dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale - nelle già citate sentenze , paragrafo 71, e paragrafo 86; come Per_1 Per_2 pure nella sentenza 20 maggio 2010,
contro
Croazia, paragrafo 77 - Per_3 lamenta, per l'appunto, la mancata previsione di una responsabilità in capo allo Stato o all'ente pubblico, cui si deve la commissione dell'errore nell'erogazione della prestazione.
13.- Alla luce del descritto quadro di rimedi offerto dall'ordinamento nazionale, la norma che costituisce la fonte generale dell'indebito oggettivo, vale a dire l'art. 2033 cod. civ., non presenta i prospettati profili di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU”,
8. Successivamente, la Suprema Corte, in un caso di indebito attinente alla medesima prestazione oggetto di causa, ha chiarito in che confini può operare la categoria dell'inesigibilità e in che termini rileva la buona fede per percipiente in materia di NASpI, affermando quanto segue: “La sentenza impugnata, nel negare l'operatività dell'art. 2033 cod. civ., ha sussunto la vicenda concreta in una fattispecie astratta che non le si addice e risulta viziata, pertanto, dagli errores in iudicando denunciati nel ricorso (..)il giudice di rinvio, nella verifica demandata da questa Corte
e nelle coordinate tracciate dall'art. 2033 cod. civ., a torto ritenuto inapplicabile, dovrà ponderare anche la tutela dell'affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita. Tale affidamento, oggetto delle antitetiche prospettazioni delle parti, rileva entro i limiti che saranno ora puntualizzati. Spetta a questa Corte, nel suo compito di garantire l'esatta osservanza e l'uniforme applicazione della legge, offrire le necessarie indicazioni esegetiche riguardo al contenuto precettivo delle clausole generali, che per sua natura dev'essere inverato nell'esperienza concreta, secondo parametri che, nondimeno, devono essere ancorati a precisi e prevedibili indici normativi e non possono essere affidati, di volta in volta, all'arbitrario e cangiante apprezzamento del singolo interprete.
10 12.- È ben vero che il canone di buona fede permea anche l'azione volta al recupero delle prestazioni indebite e impone di attribuire rilievo al "tipo di relazione fra solvens e accipiens", in base a tutte le circostanze del caso concreto (sentenza n. 8 del 2023, cit., punto 12.1. del Considerato in diritto). Tuttavia, la contrarietà a buona fede del contegno del solvens presuppone che l'azione di recupero, per le modalità e per i tempi che ne contraddistinguono l'esercizio, leda un affidamento meritevole di tutela e si connoti, in modo pregnante, come abusiva”. Inoltre, ha concluso affermando che “quando la verifica ex fide bona riveli un contegno abusivo di chi agisce in ripetizione, speculare a un affidamento qualificato dell'accipiens, non si può predicare, tuttavia, l'indiscriminata irripetibilità propugnata nella sentenza d'appello e nel controricorso. Invero, la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale. Tale tutela si estrinseca, in prima battuta, nella modulazione temporale dell'obbligazione restitutoria, secondo le indicazioni ermeneutiche che la stessa Corte costituzionale ha delineato, nel richiamare l'apparato di rimedi che il sistema appresta, secondo principi di gradualità e di proporzione” (Cassazione civile sez. lav., 30/04/2024,),
n.11659).
9. Ebbene, posta l'operatività della regola dell'art. 2033 c.c., deve escludersi che, nel caso di specie, l'azione di recupero adottata da CP_1 abbia assunto caratteri abusivi, per le modalità e i tempi di esercizio.
L'istituto applicando correttamente le norme giuridiche in tema di prestazione NASpI, si è limitata, entro i termini prescrizionali, a richiedere le somme indebitamente versate, indicando le modalità di pagamento. Neppure parte ricorrente evidenzia specifici aspetti problematici in merito a tali modalità di recupero né sostiene di aver subito un abusivo esercizio delle prerogative dell'Ente.
10. Inoltre, pur a fronte di tutte le comunicazioni regolarmente presentate, la ricorrente non può ritenersi in completa buona fede, in
11 quanto la normativa esclude la prestazione, in caso di contratti di lavoro intermittente a termine, se la rioccupazione avviene nei confronti del medesimo datore di lavoro. Pertanto, sebbene la comunicazione sia stata fatta, l'ignoranza della disposizione normativa, che le impediva l'accesso alla prestazione, non consente, a parere del giudicante, di ritenere perfettamente integrati i requisiti di inesigibilità della prestazione, come delineati dalla Corte Costituzionale. Né la ricorrente ha adombrato particolari profili di perplessità o contraddittorietà di tale normativa o erronei chiarimenti di tali da indurla in un ragionevole e scusabile CP_1 errore circa la spettanza o meno della prestazione.
11. Il ricorso va, pertanto, respinto.
12. La complessità della controversia, alla luce dei plurimi recenti interventi della giurisprudenza, nonché la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustifica una integrale compensazione delle spese di lite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso compensa le spese di lite.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione
Milano, 9.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
12