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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9160 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3816/2025 R.G., vertente
TRA
), rappresentata e difesa Parte 1 (C.F. C.F. 1
dall'Avv. Barbara Carbognani (C.F. () ed elettivamente C.F. 2
domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Napoli alla Via Orazio 143;
opponente
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Codice Fiscale 3 Controparte_1
) ed elettivamente domiciliato presso lo ID IO (C.F. C.F. 4
studio della medesima, sito in Salerno alla Via Matteo Rossi 14;
opposto NONCHE'
C.F. 5 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte 2 (C.F.
AN NO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Domicella (NA) alla Via G. Marconi 96
terzo intervenuto
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 7.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data 13.02.2025, Parte 1
[...] ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto del 28.01.2025 con cui l'odierno convenuto le ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro
63.825,66, oltre spese di notifica in calce all'atto di precetto, nonché gli ulteriori interessi moratori maturandi fino all'effettivo soddisfo e le successive occorrende,
in forza verbale di mediazione sottoscritto dalle parti, assistite dai propri difensori, in data 28.05.2024 innanzi all'Organismo di Mediazione Controparte 3
(Proc. n. 103/2024).
A sostegno della proposta opposizione, l'istante ha dedotto l'illegittimità della somma precettata a titolo di interessi moratori di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, in considerazione del fatto che il D.I. n. 873/2020, reso dal Tribunale di Napoli il
30.01.2020, riconoscesse il CP 1 creditore della somma di euro 100.000 "oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo". Ha, altresì, evidenziato che il credito vantato dall'odierno opposto alla data del 28.05.2024, in cui è intervenuto l'accordo transattivo, ammontasse ad euro 131.211,46. Da qui, ha eccepito l'insussistenza di un residuo credito in quanto parte convenuta è stata già integralmente soddisfatta in forza della corresponsione dell'importo di euro 135.000,00 come da
documentazione versata in atti. Ha chiesto, pertanto, all'adito Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, di dichiarare l'inesistenza del diritto del CP 1 di procedere ad esecuzione ai danni di essa opponente con la condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito il creditore il quale, contestando la fondatezza degli assunti avversi,
ha dedotto che il verbale di mediazione sottoscritto in data 28.05.2024, titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 28/2010 e sulla scorta del quale è stato spiccato il precetto opposto, conteneva una clausola risolutiva espressa secondo cui, in caso di mancato pagamento della somma complessiva di euro 145.000,00 entro il
30.11.2024, il titolo avrebbe perso efficacia transattiva, tornando esigibile l'intero importo originariamente riconosciuto dalle parti pari ad euro 197.000, detratto quanto versato, oltre interessi moratori. Ad avviso del D'Aniello, il mancato versamento, da parte della intimata, del saldo residuo di euro 10.000 entro il termine pattuito, infatti, ha determinato ipso iure la risoluzione dell'accordo de quo e la piena esigibilità del credito precettato. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite e con la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa di intervento adesivo dipendente del 01.07.2025 si è costituito in giudizio ex art. 105, comma 2, c.p.c. Controparte_2 il quale, richiamandosi nel merito integralmente alle ragioni e conclusioni esposte da parte opponente, ha eccepito l'erroneità del calcolo degli interessi moratori di cui all'art. 1284 c.C., comma 4, l'illegittimità della clausola risolutiva contenuta nel verbale di mediazione, la non debenza delle somme precettate e l'asserita estinzione del credito per effetto di rinuncia alla azionata procedura esecutiva immobiliare (RGE
46/2022) da parte del CP 1 Ha concluso come in atti, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia,
all'udienza del 7.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, appare opportuno dare atto dell'ammissibilità dell'intervento volontario spiegato da Controparte 2 ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c.
Sul punto giova evidenziare che il predetto articolo al comma 2 disciplina, in particolare, l'intervento adesivo dipendente, caratterizzato dal fatto che l'interveniente non fa valere un proprio diritto, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti. La posizione del terzo, in sostanza, è di mera adesione alla domanda della parte adiuvata, di cui cerca di favorire la vittoria, non mediante la proposizione di una domanda propria, ma attraverso una partecipazione al giudizio finalizzata all'ottenimento di una sentenza favorevole ad una delle parti;
-a differenza dell'intervento ad excludendum e dell'intervento adesivo autonomo,
regolati dal comma 1 dello stesso art. 105 c.p.c., l'intervento ad adiuvandum (adesivo semplice o dipendente) non è innovativo, in quanto il terzo si limita a chiedere l'accoglimento di una domanda altrui senza agire per la tutela di una propria situazione sostanziale e senza un ampliamento del thema decidendum;
tuttavia, l'intervento adesivo dipendente è caratterizzato dall'interesse,
-
giuridicamente rilevante e non di mero fatto, che muove il terzo ad impedire che si ripercuotano nella propria sfera giuridica conseguenze dannose in caso di sconfitta della parte adiuvata (cfr., Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2015 n. 25135);
- l'intervenuto fa valere nei confronti di una o di talune parti del processo un proprio interesse, ossia una posizione più attenuata del diritto soggettivo perfetto,
in quanto l'esito della lite possa tradursi per l'interveniente in un vantaggio o in uno svantaggio (Cass. civ., sez. lav., 1 giugno 2004 n. 10530);
- l'interesse richiesto per la legittimazione dall'intervento adesivo dipendente, e al quale si riferisce l'art. 105, comma 2, c.p.c. non ha nulla a che vedere con l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., inerendo la sola legittimazione all'intervento. Questo
interesse del terzo, pur non dovendo assurgere a diritto da dedurre nel processo in corso, non può neppure concretarsi in un interesse di mero fatto (Cass. civ., n.
2237/2016; Cass. civ., n. 17193/2015; Cass. civ., n. 3647/2014 e Cass. civ., sez. II, 26
novembre 2014, n. 25145), dovendo consistere in un interesse giuridicamente qualificato in ordine all'esito del giudizio pendente (Cass. civ., sez. II, 14 dicembre
2015 n. 25135). Secondo una interpretazione rigorosa, la legittimazione ad intervenire adesivamente andrebbe riconosciuta solo a quei terzi nei cui confronti la sentenza sarebbe comunque efficace, ossia soggetti che sarebbero esposti all'efficacia riflessa, eventualmente pregiudizievole, della sentenza resa inter alios.
Nella specie, Controparte_2 è intervenuto in giudizio per sostenere gli assunti della opponente, pertanto, ha certamente interesse, nei termini sopra esposti, a sostenere le ragioni di parte attrice, che ha proposto il presente giudizio. Evidente,
quindi, la legittimazione all'intervento adesivo dipendente del CP 2
sussistendo i presupposti della titolarità in capo allo stesso di una situazione giuridica in relazione di connessione con il rapporto dedotto in giudizio, che lo potrebbe esporre agli effetti riflessi del giudicato. Peraltro, l'attività espletata è stata secondaria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, senza formulazioni di domande e/o eccezioni, essendosi per contro limitato a sostenere le domande e le ragioni di quest'ultima.
Tanto premesso e venendo al merito dell'opposizione, attesa la domanda così come articolata dall'opponente, si ritiene opportuno effettuare una breve disamina della figura della novazione al fine di un corretto inquadramento del caso che ci occupa.
La novazione è disciplinata dall'articolo 1230 c.c., rubricato "novazione oggettiva",
che recita testualmente: "l'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco". Si ha novazione, quando si estingue un rapporto di obbligazione tra due parti (creditrice e debitrice) con conseguente nascita di un altro rapporto, che rispetto al precedente muta nel titolo o nell'oggetto. Per parlare di novazione, pertanto, è necessario che da entrambe le parti vi sia volontà esplicita di mutare l'obbligazione in essere, e perché essa si possa validamente configurare devono risultare espressamente alcuni elementi essenziali: la volontà (animus novandi); l'indicazione del nuovo titolo e del nuovo oggetto (aliquid novi); l'indicazione dell'obbligazione originale che si vuole mutare in quella nuova (obligatio novanda).
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nel ritenere che "la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni,
caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dall' "animus novandi", consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall' "aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione" (cfr. Cass. civile n. 27028 del 2022).
Con riguardo, poi, in particolare, all'accordo transattivo novativo, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione "Deve essere qualificata novativa la transazione che determina la estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, cioè sorga dall'atto una obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. In tal caso, occorre accertare se le parti nel comporre l'originario rapporto litigioso abbiano inteso, o meno, addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione del precedente, nuove autonome situazioni. Mentre, invece, costituisce transazione semplice o altrimenti detta conservativa l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali” (cfr. tra le altre, Cass. Civile n. 13717 del 2006 e Cass. Civile 1341/2022; nello stesso senso, Cassazione civile n. 7194/2019; Cassazione civile n. 5674/2020;
Cassazione civile n. 7963/2020).
Inoltre, è opportuno precisare che, nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, "la cd. mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione cd. conservativa, significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto invece accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo,
cioè implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario, nel qual caso l'art. l'irresolubilità della transazione (salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente pattuito) (cfr. tra le altre, Cass. Civile n. 1690 del 2006; Trib. Roma n. 14621/2020;
Tribunale Torino n.4787/2021; Tribunale di Catanzaro n. T1341/20022).
Ciò posto, pertanto, risulta necessario analizzare il contenuto della transazione in contestazione, rappresentata dal verbale di mediazione del 28.05.2024, al fine di accertare se la stessa abbia carattere novativo quale fatto estintivo sopravvenuto al titolo giudiziale.
Orbene, nel caso di specie, dall'accordo transattivo versato in atti non emerge la volontà esplicita delle parti di mutare l'obbligazione in essere né di voler estinguere il precedente rapporto di obbligazione, in virtù della nascita di un nuovo rapporto obbligatorio differente nel titolo o nell'oggetto rispetto all'originario.
Invero, con l'accordo negoziale in parola le parti hanno inteso regolare il preesistente rapporto, mediante reciproche concessioni, consistenti anche in
CP 1 e nella riduzione delle pretese rivendicate da parte del creditore determinazione di nuovi termini di scadenza del pagamento del compenso.
Trattasi, dunque, di transazione c.d. conservativa.
E per il CP 1 l'avvalersi della clausola risolutiva espressa ha comportato non già, come erroneamente dallo stesso affermato, l'immediata esigibilità dell'importo di euro 197.000 oltre interessi convenuti a seguito del mancato versamento di euro
10.000 al 30.11.2024 da parte della esecutata, bensì la caducazione totale della suindicata transazione e l'automatica reviviscenza della situazione originaria,
regolata dal decreto ingiuntivo n. 873/2020, reso dal Tribunale di Napoli in data
30.01.2020 nei confronti di CP 2 CP 2 in solido con lo Controparte_4
atteso giustappunto il carattere non novativo dell'accordo negoziale. il soggetto in danno del quale è statoNon essendo, dunque, Parte 1
emesso il provvedimento monitorio, si rileva il difetto di legittimazione passiva della odierna opponente, difetto che non solo può essere sollevato in ogni stato e grado del giudizio, ma è anche rilevabile d'ufficio dal Giudice. Del resto, i Giudici
di legittimità hanno ritenuto che “la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa" (cfr. Cass. n.
2951/2016) e che, quanto alla compatibilità di tale rilevazione d'ufficio con il principio del contraddittorio, “le questioni di esclusiva rilevanza processuale -come è il difetto di legittimazione passiva-, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma
13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali" (cfr. Cass. Ord. n. 19372/2015).
In altri termini, alla luce degli esposti principi, per un verso il difetto di
legittimazione è rilevabile e d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
e, per altro verso, non deve essere sottoposta al contraddittorio tra le parti in quanto è una questione di esclusiva rilevanza processuale inidonea ad alterare il quadro fattuale della vicenda dedotta in giudizio.
Ancora, "di fronte alla minaccia di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di soggetto
(l'intimato) diverso da quello che risulta debitore secondo il tenore letterale del titolo esecutivo, l'ordinamento positivo consente all'intimato stesso di reagire per le vie giudiziarie
(prima ancora che quella minaccia sia portata ad effetto) attraverso la opposizione a precetto;
non prevede invece che la intimazione sia preceduta da uno specifico procedimento diretto a verificare le condizioni cui è subordinata l'efficacia del titolo esecutivo nei confronti di soggetti non indicati nominativamente nel titolo esecutivo. Da ciò consegue che soltanto nell'ambito del giudizio di opposizione al precetto sarà possibile accertare il rapporto di diritto sostanziale sul quale si fonda la estensione della esecutività del titolo ad un soggetto in esso non nominato. Rapporto di diritto sostanziale (tra il terzo ed il soggetto in danno del quale è stato emesso il titolo esecutivo) che, concretando un elemento costitutivo del diritto del soggetto in favore del quale è stato emesso il titolo esecutivo ad avvalersi dell'azione esecutiva nei confronti di quel terzo, e prima ancora a preannunziarne l'inizio ed a realizzarne le condizioni preprocessuali, deve essere dallo stesso intimante opposto comprovato secondo il canone di cui al primo comma dell'art. 2697 cod. civ." (cfr. Cass. n.
2849/1992)
In conclusione, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Parte 1
[...] in relazione al procedimento esecutivo minacciato nei suoi confronti con il precetto opposto, il quale deve essere annullato.
Il difetto di legittimazione passiva assume carattere assorbente, rendendo superflua la disamina delle ulteriori questioni sollevate.
La definizione in rito della presente controversia e la peculiarità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) accoglie per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, l'opposizione, e, per l'effetto
Controparte 1 a procedere b) dichiara l'insussistenza del diritto di in forza del precetto esecutivamente nei confronti di Parte 1
opposto, alla luce del dichiarato difetto di legittimazione passiva di tale ultima parte;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1976 c.c. sancisce con evidente coerenza rispetto allo scopo perseguito dalle parti,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3816/2025 R.G., vertente
TRA
), rappresentata e difesa Parte 1 (C.F. C.F. 1
dall'Avv. Barbara Carbognani (C.F. () ed elettivamente C.F. 2
domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Napoli alla Via Orazio 143;
opponente
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Codice Fiscale 3 Controparte_1
) ed elettivamente domiciliato presso lo ID IO (C.F. C.F. 4
studio della medesima, sito in Salerno alla Via Matteo Rossi 14;
opposto NONCHE'
C.F. 5 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte 2 (C.F.
AN NO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Domicella (NA) alla Via G. Marconi 96
terzo intervenuto
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 7.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data 13.02.2025, Parte 1
[...] ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto del 28.01.2025 con cui l'odierno convenuto le ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro
63.825,66, oltre spese di notifica in calce all'atto di precetto, nonché gli ulteriori interessi moratori maturandi fino all'effettivo soddisfo e le successive occorrende,
in forza verbale di mediazione sottoscritto dalle parti, assistite dai propri difensori, in data 28.05.2024 innanzi all'Organismo di Mediazione Controparte 3
(Proc. n. 103/2024).
A sostegno della proposta opposizione, l'istante ha dedotto l'illegittimità della somma precettata a titolo di interessi moratori di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, in considerazione del fatto che il D.I. n. 873/2020, reso dal Tribunale di Napoli il
30.01.2020, riconoscesse il CP 1 creditore della somma di euro 100.000 "oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo". Ha, altresì, evidenziato che il credito vantato dall'odierno opposto alla data del 28.05.2024, in cui è intervenuto l'accordo transattivo, ammontasse ad euro 131.211,46. Da qui, ha eccepito l'insussistenza di un residuo credito in quanto parte convenuta è stata già integralmente soddisfatta in forza della corresponsione dell'importo di euro 135.000,00 come da
documentazione versata in atti. Ha chiesto, pertanto, all'adito Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, di dichiarare l'inesistenza del diritto del CP 1 di procedere ad esecuzione ai danni di essa opponente con la condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito il creditore il quale, contestando la fondatezza degli assunti avversi,
ha dedotto che il verbale di mediazione sottoscritto in data 28.05.2024, titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 28/2010 e sulla scorta del quale è stato spiccato il precetto opposto, conteneva una clausola risolutiva espressa secondo cui, in caso di mancato pagamento della somma complessiva di euro 145.000,00 entro il
30.11.2024, il titolo avrebbe perso efficacia transattiva, tornando esigibile l'intero importo originariamente riconosciuto dalle parti pari ad euro 197.000, detratto quanto versato, oltre interessi moratori. Ad avviso del D'Aniello, il mancato versamento, da parte della intimata, del saldo residuo di euro 10.000 entro il termine pattuito, infatti, ha determinato ipso iure la risoluzione dell'accordo de quo e la piena esigibilità del credito precettato. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite e con la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa di intervento adesivo dipendente del 01.07.2025 si è costituito in giudizio ex art. 105, comma 2, c.p.c. Controparte_2 il quale, richiamandosi nel merito integralmente alle ragioni e conclusioni esposte da parte opponente, ha eccepito l'erroneità del calcolo degli interessi moratori di cui all'art. 1284 c.C., comma 4, l'illegittimità della clausola risolutiva contenuta nel verbale di mediazione, la non debenza delle somme precettate e l'asserita estinzione del credito per effetto di rinuncia alla azionata procedura esecutiva immobiliare (RGE
46/2022) da parte del CP 1 Ha concluso come in atti, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia,
all'udienza del 7.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, appare opportuno dare atto dell'ammissibilità dell'intervento volontario spiegato da Controparte 2 ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c.
Sul punto giova evidenziare che il predetto articolo al comma 2 disciplina, in particolare, l'intervento adesivo dipendente, caratterizzato dal fatto che l'interveniente non fa valere un proprio diritto, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti. La posizione del terzo, in sostanza, è di mera adesione alla domanda della parte adiuvata, di cui cerca di favorire la vittoria, non mediante la proposizione di una domanda propria, ma attraverso una partecipazione al giudizio finalizzata all'ottenimento di una sentenza favorevole ad una delle parti;
-a differenza dell'intervento ad excludendum e dell'intervento adesivo autonomo,
regolati dal comma 1 dello stesso art. 105 c.p.c., l'intervento ad adiuvandum (adesivo semplice o dipendente) non è innovativo, in quanto il terzo si limita a chiedere l'accoglimento di una domanda altrui senza agire per la tutela di una propria situazione sostanziale e senza un ampliamento del thema decidendum;
tuttavia, l'intervento adesivo dipendente è caratterizzato dall'interesse,
-
giuridicamente rilevante e non di mero fatto, che muove il terzo ad impedire che si ripercuotano nella propria sfera giuridica conseguenze dannose in caso di sconfitta della parte adiuvata (cfr., Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2015 n. 25135);
- l'intervenuto fa valere nei confronti di una o di talune parti del processo un proprio interesse, ossia una posizione più attenuata del diritto soggettivo perfetto,
in quanto l'esito della lite possa tradursi per l'interveniente in un vantaggio o in uno svantaggio (Cass. civ., sez. lav., 1 giugno 2004 n. 10530);
- l'interesse richiesto per la legittimazione dall'intervento adesivo dipendente, e al quale si riferisce l'art. 105, comma 2, c.p.c. non ha nulla a che vedere con l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., inerendo la sola legittimazione all'intervento. Questo
interesse del terzo, pur non dovendo assurgere a diritto da dedurre nel processo in corso, non può neppure concretarsi in un interesse di mero fatto (Cass. civ., n.
2237/2016; Cass. civ., n. 17193/2015; Cass. civ., n. 3647/2014 e Cass. civ., sez. II, 26
novembre 2014, n. 25145), dovendo consistere in un interesse giuridicamente qualificato in ordine all'esito del giudizio pendente (Cass. civ., sez. II, 14 dicembre
2015 n. 25135). Secondo una interpretazione rigorosa, la legittimazione ad intervenire adesivamente andrebbe riconosciuta solo a quei terzi nei cui confronti la sentenza sarebbe comunque efficace, ossia soggetti che sarebbero esposti all'efficacia riflessa, eventualmente pregiudizievole, della sentenza resa inter alios.
Nella specie, Controparte_2 è intervenuto in giudizio per sostenere gli assunti della opponente, pertanto, ha certamente interesse, nei termini sopra esposti, a sostenere le ragioni di parte attrice, che ha proposto il presente giudizio. Evidente,
quindi, la legittimazione all'intervento adesivo dipendente del CP 2
sussistendo i presupposti della titolarità in capo allo stesso di una situazione giuridica in relazione di connessione con il rapporto dedotto in giudizio, che lo potrebbe esporre agli effetti riflessi del giudicato. Peraltro, l'attività espletata è stata secondaria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, senza formulazioni di domande e/o eccezioni, essendosi per contro limitato a sostenere le domande e le ragioni di quest'ultima.
Tanto premesso e venendo al merito dell'opposizione, attesa la domanda così come articolata dall'opponente, si ritiene opportuno effettuare una breve disamina della figura della novazione al fine di un corretto inquadramento del caso che ci occupa.
La novazione è disciplinata dall'articolo 1230 c.c., rubricato "novazione oggettiva",
che recita testualmente: "l'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco". Si ha novazione, quando si estingue un rapporto di obbligazione tra due parti (creditrice e debitrice) con conseguente nascita di un altro rapporto, che rispetto al precedente muta nel titolo o nell'oggetto. Per parlare di novazione, pertanto, è necessario che da entrambe le parti vi sia volontà esplicita di mutare l'obbligazione in essere, e perché essa si possa validamente configurare devono risultare espressamente alcuni elementi essenziali: la volontà (animus novandi); l'indicazione del nuovo titolo e del nuovo oggetto (aliquid novi); l'indicazione dell'obbligazione originale che si vuole mutare in quella nuova (obligatio novanda).
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nel ritenere che "la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni,
caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dall' "animus novandi", consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall' "aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione" (cfr. Cass. civile n. 27028 del 2022).
Con riguardo, poi, in particolare, all'accordo transattivo novativo, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione "Deve essere qualificata novativa la transazione che determina la estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, cioè sorga dall'atto una obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. In tal caso, occorre accertare se le parti nel comporre l'originario rapporto litigioso abbiano inteso, o meno, addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione del precedente, nuove autonome situazioni. Mentre, invece, costituisce transazione semplice o altrimenti detta conservativa l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali” (cfr. tra le altre, Cass. Civile n. 13717 del 2006 e Cass. Civile 1341/2022; nello stesso senso, Cassazione civile n. 7194/2019; Cassazione civile n. 5674/2020;
Cassazione civile n. 7963/2020).
Inoltre, è opportuno precisare che, nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, "la cd. mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione cd. conservativa, significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto invece accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo,
cioè implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario, nel qual caso l'art. l'irresolubilità della transazione (salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente pattuito) (cfr. tra le altre, Cass. Civile n. 1690 del 2006; Trib. Roma n. 14621/2020;
Tribunale Torino n.4787/2021; Tribunale di Catanzaro n. T1341/20022).
Ciò posto, pertanto, risulta necessario analizzare il contenuto della transazione in contestazione, rappresentata dal verbale di mediazione del 28.05.2024, al fine di accertare se la stessa abbia carattere novativo quale fatto estintivo sopravvenuto al titolo giudiziale.
Orbene, nel caso di specie, dall'accordo transattivo versato in atti non emerge la volontà esplicita delle parti di mutare l'obbligazione in essere né di voler estinguere il precedente rapporto di obbligazione, in virtù della nascita di un nuovo rapporto obbligatorio differente nel titolo o nell'oggetto rispetto all'originario.
Invero, con l'accordo negoziale in parola le parti hanno inteso regolare il preesistente rapporto, mediante reciproche concessioni, consistenti anche in
CP 1 e nella riduzione delle pretese rivendicate da parte del creditore determinazione di nuovi termini di scadenza del pagamento del compenso.
Trattasi, dunque, di transazione c.d. conservativa.
E per il CP 1 l'avvalersi della clausola risolutiva espressa ha comportato non già, come erroneamente dallo stesso affermato, l'immediata esigibilità dell'importo di euro 197.000 oltre interessi convenuti a seguito del mancato versamento di euro
10.000 al 30.11.2024 da parte della esecutata, bensì la caducazione totale della suindicata transazione e l'automatica reviviscenza della situazione originaria,
regolata dal decreto ingiuntivo n. 873/2020, reso dal Tribunale di Napoli in data
30.01.2020 nei confronti di CP 2 CP 2 in solido con lo Controparte_4
atteso giustappunto il carattere non novativo dell'accordo negoziale. il soggetto in danno del quale è statoNon essendo, dunque, Parte 1
emesso il provvedimento monitorio, si rileva il difetto di legittimazione passiva della odierna opponente, difetto che non solo può essere sollevato in ogni stato e grado del giudizio, ma è anche rilevabile d'ufficio dal Giudice. Del resto, i Giudici
di legittimità hanno ritenuto che “la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa" (cfr. Cass. n.
2951/2016) e che, quanto alla compatibilità di tale rilevazione d'ufficio con il principio del contraddittorio, “le questioni di esclusiva rilevanza processuale -come è il difetto di legittimazione passiva-, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma
13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali" (cfr. Cass. Ord. n. 19372/2015).
In altri termini, alla luce degli esposti principi, per un verso il difetto di
legittimazione è rilevabile e d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
e, per altro verso, non deve essere sottoposta al contraddittorio tra le parti in quanto è una questione di esclusiva rilevanza processuale inidonea ad alterare il quadro fattuale della vicenda dedotta in giudizio.
Ancora, "di fronte alla minaccia di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di soggetto
(l'intimato) diverso da quello che risulta debitore secondo il tenore letterale del titolo esecutivo, l'ordinamento positivo consente all'intimato stesso di reagire per le vie giudiziarie
(prima ancora che quella minaccia sia portata ad effetto) attraverso la opposizione a precetto;
non prevede invece che la intimazione sia preceduta da uno specifico procedimento diretto a verificare le condizioni cui è subordinata l'efficacia del titolo esecutivo nei confronti di soggetti non indicati nominativamente nel titolo esecutivo. Da ciò consegue che soltanto nell'ambito del giudizio di opposizione al precetto sarà possibile accertare il rapporto di diritto sostanziale sul quale si fonda la estensione della esecutività del titolo ad un soggetto in esso non nominato. Rapporto di diritto sostanziale (tra il terzo ed il soggetto in danno del quale è stato emesso il titolo esecutivo) che, concretando un elemento costitutivo del diritto del soggetto in favore del quale è stato emesso il titolo esecutivo ad avvalersi dell'azione esecutiva nei confronti di quel terzo, e prima ancora a preannunziarne l'inizio ed a realizzarne le condizioni preprocessuali, deve essere dallo stesso intimante opposto comprovato secondo il canone di cui al primo comma dell'art. 2697 cod. civ." (cfr. Cass. n.
2849/1992)
In conclusione, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Parte 1
[...] in relazione al procedimento esecutivo minacciato nei suoi confronti con il precetto opposto, il quale deve essere annullato.
Il difetto di legittimazione passiva assume carattere assorbente, rendendo superflua la disamina delle ulteriori questioni sollevate.
La definizione in rito della presente controversia e la peculiarità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) accoglie per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, l'opposizione, e, per l'effetto
Controparte 1 a procedere b) dichiara l'insussistenza del diritto di in forza del precetto esecutivamente nei confronti di Parte 1
opposto, alla luce del dichiarato difetto di legittimazione passiva di tale ultima parte;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1976 c.c. sancisce con evidente coerenza rispetto allo scopo perseguito dalle parti,