Ordinanza cautelare 15 novembre 2021
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 08/05/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00996/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01811/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1811 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Marinello, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Comune di Favignana, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Favignana, V Settore – Cultura Sport, Turismo, Spettacolo e Manifestazioni, ha ordinato ai sensi e per gli effetti dell’art.10 legge 287/1991 e dell’art.17-ter R.D. 73/1931 la cessazione immediata dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nei locali siti a Favignana in -OMISSIS-;
- per quanto possa occorrere, del verbale di accertata violazione n. -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2025 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, la sig.ra -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento, in epigrafe meglio indicato, con cui il Comune di Favignana – Settore V, ha disposto la “cessazione immediata dell’attività di somministrazione “assistita” di alimenti e bevande esercitata nei locali siti a Favignana, in -OMISSIS- in quanto attivato e gestito senza avere il titolo di legittimazione” .
Tale provvedimento ha fatto seguito al sopralluogo, effettuato presso i detti locali dalla Polizia Municipale di Favignana in data 4 giugno 2021, nel corso del quale è stato riscontrato l’esercizio di un’attività “assistita” di somministrazione di alimenti e bevande, in contrasto con la s.c.i.a. presentata dalla ricorrente in data 27 maggio 2020, avente ad oggetto l’attività di somministrazione “non assistita”.
Avverso il descritto provvedimento, sono state dedotte le seguenti doglianze.
Sotto un primo profilo, la ricorrente ha osservato che il verbale della Polizia Municipale menzionerebbe unicamente l’attività di “produzione e vendita di gelati, panini imbottiti, panelle e patatine fritte” (come da s.ci.a. del 2014) e non anche l’attività oggetto della s.c.i.a. assunta al protocollo del Comune di Favignana con il n. prot. -OMISSIS-, ossia l’attività di “somministrazione non assistita” .
Sebbene il provvedimento impugnati menziona tale ultima s.c.i.a., esso sarebbe comunque illegittimo in quanto, traendo fondamento dal verbale n. -OMISSIS- poggerebbe comunque su presupposti oggettivamente errati.
Sotto altro profilo, la ricorrente, richiamata una risoluzione ministeriale in tema di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ris. del Ministero dello Sviluppo economico n. 59196 del 9 febbraio 2018), nonché la giurisprudenza in materia, ha sostenuto che, ai fini della distinzione tra somministrazione “assistita” e “non assistita”, non sarebbe dirimente la presenza di bottiglie e calici di vetro; quanto alla presenza, pure riscontrata con il sopra menzionato verbale, di una cameriera intenta a prendere ordinazioni, questa sarebbe stata determinata dallo stato di emergenza pandemica e dalla conseguente necessità di evitare assembramenti all’interno del locale; le ordinazioni, stando al ricorso, in quel periodo venivano accompagnate dall’annotazione del nominativo del cliente, che sarebbe stato chiamato al momento del ritiro del cibo.
Con ordinanza del 15 novembre 2021,-OMISSIS- la domanda cautelare è stata respinta, ritenuta l’assenza sia di idonei profili di fondatezza del ricorso, sia del requisito della gravità del danno, atteso che l’impugnata ordinanza ha vietato unicamente “l’esercizio dell’attività di somministrazione “assistita” di alimenti e bevande” .
Alla pubblica udienza del 4 aprile 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Di nessun rilievo è la circostanza che nel verbale di P.M. sia stata menzionata – quale attività che la ricorrente era legittimata a svolgere - soltanto la “produzione e vendita di gelati, panini imbottiti, panelle e patatine fritte” , ossia un’attività sostanzialmente corrispondente al contenuto della s.c.i.a. del 2014 ( “attività di gelateria, pasticceria e ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto” ), e non anche l’attività indicata nella successiva s.c.i.a. del 2020 (ossia la somministrazione non assistita di alimenti e bevande).
Ciò che rileva – e ciò che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato (nel quale, peraltro, è correttamente menzionata la s.c.i.a. del 2020) – non è infatti la presenza o meno di un’attività di somministrazione (in ciò sta la differenza tra la prima e la seconda s.c.i.a.), quanto, piuttosto, la presenza di un’attività “assistita” di somministrazione, che la ricorrente non era legittimata a svolgere e che, pertanto, è stata vietata.
Non sono condivisibili neppure le considerazioni svolte in merito all’attività concretamente posta in essere e riscontrata con il detto verbale di p.m. ( “somministrazione di alimenti e bevande; nella fattispecie si accertava la presenza di 2 soggetti seduti al tavolo intenti a consumare una bottiglia di vino con calici in vetro, inoltre durante l’accertamento si notava la presenza di una cameriera identificata con separato verbale, quest’ultima raccoglieva ordinazioni del cibo prescelto e subito dopo si adoperava a servire del pane già tagliato a fette al tavolo dei due avventori” ).
Al di là della presenza di bottiglia e calici in vetro, invero, ciò che è dirimente è la circostanza – nella quale può certamente riconoscersi un’attività di somministrazione “assistita” – che fosse presente una cameriera a prendere le ordinazioni e a servire il cibo.
I rilievi di parte ricorrente non meritano condivisione.
Per un verso, infatti, l’emergenza pandemica – in assenza di specifiche disposizioni in tal senso –non autorizzava di per sé gli esercenti allo svolgimento di attività non indicate nelle rispettive segnalazioni certificate di inizio attività; per altro verso, non può ritenersi veritiera la circostanza, indicata in ricorso, che i clienti venivano chiamati per il ritiro del cibo: piuttosto, dal verbale di P.M. – che, in quanto atto pubblico, fa prova fino a querela di falso - risulta che la cameriera portava del pane al tavolo.
Alla luce delle considerazioni rese, in conclusione, il ricorso non merita accoglimento.
Nulla deve disporsi riguardo alle spese di lite, in mancanza di costituzione del Comune di Favignana.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
Mario Bonfiglio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO