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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 3189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3189 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eliana RO Presidente Dott. Roberto Bonanni Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2828/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 14/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MAGLIO SERGIO Parte_1
Appellante contro rappresentato/a e difeso/a dagli avv. Controparte_1
DE EO IC e AR RC
INPS, rappresentato e difeso dall'avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 4611 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 414 cpc l'NG. ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo accertarsi e dichiararsi Controparte_1 che il licenziamento allo stesso intimato dalla suddetta società con lettera del
12.2.2021 era ingiustificato e comunque privo di giusta causa, con condanna della datrice di lavoro al pagamento dell'indennità supplementare e dell'indennità di mancato preavviso (nella misura rispettivamente di €
205.156,40 e di € 136.797,64) ed al versamento dei contributi INPS e sull'indennità sostitutiva del preavviso, nonché al pagamento CP_2 dell'importo di € 17.281,50 a titolo di saldo degli incentivi dovuti per l'anno
2019 e di € 3.000,00 a titolo di contributo spese scolastiche per l'anno 2021.
2. Il Tribunale di Roma – disposta in corso di causa l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS (stante la rinuncia del ricorrente alla domanda nei confronti di -, all'esito dell'istruttoria documentale e CP_2 testimoniale, in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato
[...] al pagamento della somma di € 3.000,00 a titolo di Controparte_1 rimborso per spese scolastiche sostenute per l'anno 2021, respingendo ogni ulteriore domanda.
2.1 In particolare il Tribunale ha ritenuto che dalla ricostruzione dei fatti di causa era emersa una rilevante deviazione dell' NG. – Parte_1 dipendente della società convenuta con la qualifica di dirigente – dal rispetto dei valori di integrità e professionalità di cui al Codice Etico aziendale ed una condotta negligente ed omissiva dallo stesso posta in essere (consistente nell'aver dato disposizioni di rialzare le ribaltine delle barriere fonoassorbenti istallate sulla rete di competenza dello stesso -pur nella consapevolezza della situazione di pericolosità esistente- e nel non aver adottato o sollecitato alcuna iniziativa idonea a risolvere la problematica), con grave inadempimento ai
2 propri doveri contrattuali e pregiudizio per la pubblica incolumità; che si era, quindi, incrinata, secondo il parametro della “giustificatezza”, l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre nel dirigente e che non era, infine, applicabile nei confronti del ricorrente l'invocata scriminante di cui all'art. 51 cp, relativa esclusivamente – per come affermato dal giudice di legittimità - ai rapporti di subordinazione previsti dal diritto pubblico.
2.2.Quanto al alla domanda relativa al saldo degli incentivi per l'anno 2019
(saldo il primo giudice ha valutato l'infondatezza della stessa, in Pt_2 considerazione della violazione del Codice Etico da parte del dirigente e del contenuto della lettera di assegnazione del premio del 30.7.2019 - in cui la società si riservava la facoltà di non corrispondere il premio in ipotesi della suddetta violazione – e condannato, infine, la società al pagamento delle richieste spese scolastiche per il 2021, non ricadendo tali spese nel plafond
(ormai esaurito) dell'anno 2021, per come dedotto dalla società.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello con unico ed Parte_1 articolato motivo, con il quale ha lamentato l'ingiustizia della sentenza per errata valutazione delle prove, che dimostravano che lo stesso non era a conoscenza dei vizi progettuali delle barriere fonoassorbenti;
per errata valorizzazione delle sommarie informazioni - acquisite nel corso del procedimento penale - e per mancata valutazione della prova testimoniale;
per violazione dei principi dell'onere della prova, non avendo Controparte_1
dimostrato la sussistenza della giustificatezza e della giusta causa del
[...] recesso.
3.1. Lamenta, in particolare, l'appellante come la sentenza impugnata attribuisca un errato valore alle sommarie informazioni raccolte nel procedimento penale e non coglie il reale significato da attribuire al ruolo dell'
NG. , che aveva confermato la paternità della scelta tecnica di rialzare CP_3 parte delle ribaltine, che la decisione di abbassare e di rialzare tali ribaltine delle barriere fonoassorbenti (come si dà atto nella stessa lettera di
3 contestazione) venivano tutte dai vertici aziendali, che i tecnici responsabili della sicurezza delle rete autostradale erano stati chiamati ad aderire ad una scelta di compromesso con la diversa esigenza di abbassare l'inquinamento acustico;
che il rialzo delle ribaltine a seguito delle lamentele dei cittadini era stato ordinato pacificamente dal Direttore Centrale e che lo stesso era stato posto dai vertici aziendali nella scomodissima posizione di dover conciliare una esigenza di sicurezza (non alzare le rabaltine) ed una di salute pubblica Parte_ (rialzarle); che, quanto alla domanda relativa al riconoscimento del 2019, le pretese violazioni per escludere il premio debbono essere commesse nell'anno di riferimento (2019), mentre nessun comportamento al medesimo contestato era riferito a tale anno.
4. Sì è costituta chiedendo il rigetto del Controparte_1 gravame. Si è altresì costituito l'INPS rappresentando che, in caso di fondatezza della domanda, il datore di lavoro è tenuto a versare la contribuzione risultante dovuta all'esito del giudizio.
5. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
°°°°°°°°°
6. L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
7. Si premette che il licenziamento oggetto di causa è stato intimato all'ing.
dalla odierna società appellata con lettera del 12.2.2021, per giusta Parte_1 causa e con effetto dal 19.1.2021, a seguito della contestazione disciplinare del
13.1.2021 (ricevuta il 19.1.2021) del seguente tenore (doc. 5 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente):
“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. n. 300/70, abbiamo rilevato e pertanto Le contestiamo quanto segue.
Il giorno 11 novembre 2020 è stata notificata alla scrivente Società ordinanza 4 applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP c/o il Tribunale di Genova in data 5 novembre 2020 nell'ambito del procedimento penale n° 14432/2019/21 R.G. notizie di reato. In particolare, nei Suoi confronti, quale Responsabile Tecnica e Impianti presso la Direzione I dall'8 giugno 2017 al 13 gennaio Parte_3
2019, è stata disposta la mis ella “sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio per la durata di mesi 12, con interdizione allo svolgimento di qualsiasi attività ad esso inerente, congiunta alla misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare attività professionali analoghe a quelle esercitate in favore di soggetti pubblici o privati, in materia di sicurezza nella circolazione stradale e dei trasporti, per la durata di mesi 12. ”
Con lettera dell'11 novembre 2020 la scrivente Società ha prontamente dato applicazione al suddetto provvedimento, revocando il Suo distacco presso la Società e contestualmente sospendendoLa Parte_4 temporaneamente dal servizio con effetto immediato. Al tempo stesso, si è dato corso ad una serie di analisi e riscontri con riferimento ai fatti emergenti dalla citata ordinanza del GIP del Tribunale di Genova.
Lei ha chiesto la revoca della indicata misura interdittiva, ma il GIP di Genova, con ordinanza del 27 novembre 2020, ha rigettato la Sua istanza.
Avverso tale ultimo provvedimento Lei ha proposto appello, che è stato rigettato dal Tribunale di Genova con ordinanza collegiale del 21 dicembre 2020, venendo confermata la persistente attualità dell'esigenza cautelare specifica sulla quale si fonda la misura cautelare interdittiva in atto.
Orbene, dalla disamina della ordinanza 5 novembre 2020 de1 GIP di Pt_3 all'esito delle indicate verifiche aziendali ed anche alla luce di quanto emerge dai provvedimenti di rigetto delle Sue richieste di revoca delle misure interdittive, risulta che Lei, in qualità - all'epoca (8 giugno 2017-13 gennaio 2019) - di Responsabile Tecnica e Impianti presso la Direzione I , era a perfetta Pt_3 conoscenza del fatto:
• che le barriere fonoassorbenti modello Integautos realizzate dalla Società ed installate sulla rete di competenza della Direzione I Tronco erano state progettate e costruite in modo errato e contrario alle norme di buona costruzione;
in particolare, erano state progettate senza tenere conto di quanto previsto dal punto 8.3 della circolare NTC 2008, all'epoca vigente;
• che le suddette barriere non erano in grado di sopportare l'azione del vento e l'urto/spazzamento della neve ed erano perciò a rischio ribaltamento;
• che, ancora, le barriere in questione, in diverse occasioni, si erano ribaltate su strada (si vedano in particolare gli episodi occorsi sui viadotti del e del ). Per_1 Per_2
Tutto ciò risulta dalle dichiarazioni rese alle autorità inquirenti in data 20 dicembre 2019 e 7 gennaio 2020 dall'ing. Responsabile Testimone_1
Progettazione e Coordinamento Protezione Antirumore di ASPI dal 28 novembre 2016 al 31 luglio 2019, il quale ha riferito:
5 a) che, a seguito dell'ordine impartito dai vertici della scrivente Società di abbassare — ove possibile — le barriere in questione per ridurre la resistenza al vento ed alla neve, rimuovendo le ribaltine, pervennero all”'Ufficio Antirumore Area Inquinamento Acustico” di ASPI numerose mail di protesta dei privati cittadini che si lamentavano per il rumore proveniente dalla sede autostradale;
b) che a tali mail veniva risposto con una mail dal testo predefinito, di natura mendace sulle reali cause dell'abbassamento delle ribaltine: in particolare, nelle risposte si attestava falsamente che l'abbattimento delle ribaltine era necessario per consentire ispezioni ed aveva natura temporanea (indicativamente 60 giorni); c) che, quando le mail di protesta dei cittadini raggiungevano un certo numero, le ribaltine venivano comunque rialzate;
d) che l'ordine sia di rispondere con mail mendaci che di rialzare le ribaltine quando le mail erano diventate numerose era stato dato dall'allora Direttore Ivestimenti Esercizio Arch. CP_4 Testimone_2
e) l novembre 2017 Lei, u Per_3
all'epoca Responsabile Tecnica presso la Direzione I Tronco, p
[...]
“cambiare in parte la risposta predefinita omettendo la data del rialzo delle Ribaltine in maniera da non creare aspettative, poi disattese, nel cittadino che si lamentava” (così ha dichiarato l'ing. in sede di sit). Tes_1
Anche l'ing. all'epoca Addetto Standard e Testimone_3
Monitoraggio Operations presso la Direzione Centrale Operations di ASPI, poi Tecnico Supporto Realizzazione Infrastruttura e quindi Coordinamento Attività Centro Esercizio in DTl, sentito a s.i.t. in data 21 gennaio 2020, ha riferito di una telefonata, nel corso della quale Lei aveva manifestato forte preoccupazione per la tenuta delle barriere Integautos poste sulle tratte della Liguria ed era al corrente che l'abbattimento delle ribaltine era dovuto a problemi di progetto.
Parimenti, l'ing. , dipendente di ASPI in qualità di Tecnico Testimone_4
Manutenzione presso la Direzione I Tronco a decorrere da marzo 2017 e dal 1° gennaio 2018 Tecnico Monitoraggio e Manutenzione Infrastruttura presso la stessa Direzione, sentito a s.i.t. in data 9 gennaio 2020, ha riferito che è stato Lei, nel gennaio 2018, a seguito delle proteste dei cittadini per l'incremento del rumore proveniente dall'autostrada, a dare disposizione di iniziare a rialzare le ribaltine delle barriere fonoassorbenti, avendone parlato con la Direzione Generale. Lo stesso Ridente ha precisato che ogni volta che egli provvedeva a rialzare le ribaltine su un viadotto, lo comunicava a Lei, all'ing. Persona_3 ed all'ing. Testimone_1
Ancora il Ridente ha aggiunto:
-che prima di provvedere al rialzo delle ribaltine Integautos, non veniva eseguita alcuna prova specialistica per verificare la tenuta delle barriere alle azioni esterne (pull-out e/o altro);
-che, successivamente al rialzo delle ribaltine, nelle more degli interventi di potenziamento delle barriere (c.d. “retrofitting”), peraltro inidonei a superare il serio problema, Lei, pur ricoprendo la posizione di Dirigente Responsabile
6 Tecnica e Impianti, non intraprese alcuna azione, anche nelle giornate in cui vi era vento forte, atta a monitorare che non avvenissero cedimenti e/o a mitigare gli effetti degli agenti atmosferici sulle barriere Integautos;
-che Lei aveva partecipato ad alcune riunioni in cui si affrontava specificamente il tema dell'abbassamento e del rialzamento delle ribaltine in questione.
La competenza decisionale se rialzare o meno le ribaltine e, più in generale, quali interventi effettuare sulle opere della infrastruttura autostradale
- anche per garantire la sicurezza della circolazione - faceva capo a Lei, in qualità di Dirigente Responsabile Tecnica e Impianti della Direzione I Tronco. Ed infatti, in tale veste, Lei aveva - tra l'altro - la responsabilità di presidiare e coordinare gli interventi finalizzati alla conservazione, efficienza e funzionalità dell'infrastruttura autostradale, inclusi quelli di Somma Urgenza per mantenere un adeguato livello di sicurezza.
Quanto sopra evidenzia che Ella ha tenuto un reiterato comportamento negligente ed omissivo, tanto più grave laddove si consideri la piena consapevolezza dell'elevato rischio di cedimento delle barriere fonoassorbenti e delle relative conseguenze sulla sicurezza della circolazione. La Sua condotta è contraria ai doveri fondamentali derivanti dal rapporto di lavoro e tale da minare l'affidamento della correttezza del futuro adempimento;
ciò anche alla luce dell'elevato carattere fiduciario della Sua posizione dirigenziale, nonché tenuto conto delle prescrizioni del Codice Etico di Gruppo ed in particolare:
Art. 2 Principi Etici
“Integrità: intesa quale correttezza, onestà, lealtà e buonafede nei rapporti interni ed esterni all'Azienda. Rifiuto di comportamenti illegittimi, o comunque scorretti, e di qualunque forma di corruzione al fine di raggiungere obiettivi personali e di business”. “Trasparenza e professionalità: impegno a svolgere i compiti e le responsabilità assegnate in modo diligente, con chiarezza ed adeguato alla natura degli stessi”.
Le ricordiamo che potrà farci pervenire Le sue eventuali giustificazioni nel termine di 5 giorni dal ricevimento della presente”.
8. Si premette, altresì, che le indagini relative al procedimento penale a carico dell'odierno appellante, quale Responsabile Tecnica e Impianti presso la
Direzione I Tronco Genova di ASPI (nonché dell' del Responsabile della CP_5
Direzione Centrale Operatios, del Responsabile Direzione e CP_4
Investimenti Esercizio, del Direttore del e del Responsabile Parte_3
Tecnico del Tronco I Genova di ASPI) – avente ad oggetto la violazione da parte dei medesimi degli artt. 355, comma 2, cp (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 432 cp (Attentati alla sicurezza dei trasporti) perché,
7 in concorso tra loro, commettevano frode nella esecuzione della convenzione conclusa in data 18.10.2007 tra ASPI e lo Stato Italiano e in particolare nell'adempimenti degli obblighi contrattuali previsti nella convenzione facendo mancare cose necessarie ad un pubblico servizio - ha tratto origine da una complessa indagine avviata dalla Guardia di Finanza – Nucleo Operativo
Metropolitano Genova, in seguito al crollo del viadotto Polcevera.
8.1 Nell'ambito di tali indagini è emersa la pericolosità di uno specifico modello di barriere integrate fonoassorbenti, denominate TO – poste in esercizio nelle autostrade in concessione alla società ASPI – e, in particolare, di quelle presenti in Liguria e rientranti nella competenza del I Tronco, in quanto del tutto inadeguate, di gran lunga al di sotto dei limiti previsti dalle norma di sicurezza con particolare riguardo all'azione del vento ed alle verifiche anti ribaltamento, e addirittura a rischio crollo sui veicoli a causa del vento, tanto da essersi in concreto verificato il ribaltamento di alcune di tali barriere; che, altresì, il 6.11.2016 ed il 17.1.2017 si era verificato un cedimento delle barriere integrate di sicurezza e antirumore TO posizionate sui viadotti
RI ZZ e RI TA a causa del vento: in pratica gli ancoraggi (tasselli) posti alla base della barriere si sono sfilati, facendo protendere pericolosamente le barriere sulla sede stradale (v. pag. 3 e 6 dell'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti degli indagati in atti)
8.2 Tali ultimi accadimenti avevano portato i vertici ASPI ad effettuare un'analisi tesa all'accertamento della causa del cedimento strutturale delle barriere “TO”, che aveva consentito agli stessi di venire a conoscenza della pericolosità di tali barriere che presentavano una difettosa progettazione degli ancoraggi e dell'istallazione in quanto:
-la resistenza all'azione del vento risultava essere sottostimata, nell'area ligure, anche del 50%;
-nel progetto era stata erroneamente ipotizzata come indeformabile la piastra di ancoraggio;
8 l'istallazione e la posa dei tirafondi era stata effettuata con l'utilizzo di una resina poco performante non certificata dalla Comunità Europea (v. pag. 6 della medesima ordinanza).
8.3 In particolare nei confronti dell'NG. è stata disposta la misura Per_4 cautelare della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio per la durata di mesi 12, con interdizione allo svolgimento di qualsiasi attività ad esso inerente, in quanto il medesimo, quale responsabile tecnico della direzione del
I aveva l'obbligo di assicurare la funzionalità e la sicurezza della rete di Pt_3 competenza. Egli, perfettamente a conoscenza della situazione (come dimostrato dalle dichiarazioni dei sommari informatori escussi) ha operato per far alzare abbassare le ribaltine secondo le indicazioni provenienti dal Tes_2
Egli ha anche deciso alcune risposte fittizie alle richieste dei privati, dimostrando in tal modo piena adesione alla condotta criminosa (pag. 103 dell'ordinanza applicativa di misure cautelari).
9. Ciò posto valuta il Collegio come l'esame del complesso materiale istruttorio conferma la fondatezza degli addebiti mossi all'NG. con la missiva Parte_1 del 13.1.2021 e come tale materiale sia stato correttamente valutato dal primo giudice, contrariamente a quanto dedotto nell'atto di gravame.
9.1 Le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni e riportate nell'ordinanza applicativa di misura cautelari danno, invero, conto della consapevolezza dell'NG. della pericolosità delle barriere integrate di Parte_1 sicurezza ed antirumore TO - in quanto le stesse in due precedenti occasioni avevano ceduto e le successive indagini avviate dalla società avevano dimostrato come le stesse non erano perfettamente in grado di sopportare la forza del vento e della neve - e che, nonostante tale consapevolezza, il medesimo avesse dato disposizioni di rialzare tali ribaltine.
9.2 L'ing. , dipendente di e Testimone_5 Controparte_1
Responsabile dell'Ufficio NGegneria nella Direzione di Sviluppo Reta ha, infatti, dichiarato in sede di s.i.t. che le Barriere integrate sono risultate progettate sottostimando l'azione di spinta del vento anche del 50% e che a settembre
9 2017 venne presa, quale decisione per limitare il pericolo di cedimento delle barriere quella di abbatterne la parte superiore, c.d. ribaltina; che nella progettazione degli ancoraggi delle TO era stata usata una resina negli inghisaggi non certificata e che da approfondimenti dalla stessa compiuti tale resa era di scarsa qualità; che la medesima aveva riferito dell'errore progettuale relativo alla sottostima dell'azione del vento al personale della
Direzione del primo tronco (tra cui figurava l'ing. ). Parte_1
9.3 L'NG. (dipendente di ASPI), in sede di sommarie Testimone_3 informazioni, ha pure riferito di una telefonata intercorsa con l'NG. , Parte_1 in cui questo gli aveva manifestato le proprie preoccupazioni in ordine alla tenuta delle barriere al vento.
9.4 L'Iing. (impiegato tecnico di ASPI presso il I Tronco di Testimone_4 con mansioni di impiegato specialista di manutenzione e sottoposto, Pt_3 quindi, all'ing. ) ha, altresì, in quella sede riferito di essere stato Parte_1 incaricato nell'autunno del 2017 dallo di abbattere, ove possibile, le Parte_1 ribaltine delle barriere Integautos e che la direttiva veniva direttamente da
Roma; che nel gennaio 2018 il medesimo ing. lo aveva incaricato di Parte_1 rialzare le ribaltine, nei tratti ove erano pervenute lamentele, avendone parlato con la Direzione Generale;
che prima di procedere al rialzo delle ribaltine
Integautos, non era stata svolta alcuna prova specialistica per verificare la tenuta della barriere ad azioni esterne;
che laddove le ribaltine non si potevano abbattere, neanche fu impartita da ASPI alcuna disposizione in merito;
che superiore dell'ing. era l'ing. e che nell'autunno del 2017, CP_3 Parte_1 come Tronco I Genova, eravamo a conoscenza che si dovevano effettuare degli interventi di potenziamento sulle piastre delle barriere fonoassorbenti … a seguito di cedimenti delle Integautos avvenuti sui viadotti e a Per_1 Per_2 causa di problemi di resistenza all'azione del vento.
9.5 Quanto riferito dai medesimi sommari informatori in sede di prova testimoniale è stato, poi, rafforzato da quanto dagli stessi dichiarato in sede testimoniale (v. verbali di udienza del 16.5.2023 e del 16.1.2024).
10 9.6 Il teste ha, invero, confermato che l'ing. Testimone_4 Parte_1
(responsabile dell'ufficio congiunto tecnica e impianti) aveva dato ordini di rialzare le ribaltine delle barriere (dopo le proteste dei cittadini) – in accordo con l'arch. – nonostante non fosse stata eseguita alcuna prova Per_5 specialistica per verificare la tenuta delle barriere stesse alle azioni esterne e senza che fosse stata eseguita alcuna azione atta a monitorare e scongiurare cedimenti;
l'ing. ha, inoltre, riferito che il ricorrente si era sempre Tes_3 occupato di coordinare e sovraintendere alla manutenzione e la sicurezza autostradale;
che l'attività di abbassamento dei pannelli era stata gestita dalla struttura dell'ing e che presso la Direzione del I Tronco di la Parte_1 Pt_3 competenza decisione se rialzare o meno le ribaltine e, più in generale, su quali interventi effettuare sulle infrastrutture autostradali faceva capo a quest'ultimo.
10. Il complesso materiale probatorio acquisito in atti ha, quindi, dimostrato la fondatezza degli addebiti contestati all'appellante, vale a dire la reiterazione di comportamenti negligenti dallo stesso posti in essere, facendo capo al medesimo la competenza funzionale di rialzare ed abbassare le ribaltine e di presidiare e coordinare la funzionalità dell'infrastruttura autostradale, mantenendo tale struttura in sicurezza, laddove l'ing. aveva dato Parte_1 disposizioni di rialzare tali ribaltine, pur nella consapevolezza del rischio di un loro cedimento, con violazione delle prescrizioni dettate dal codice etico di
Gruppo e, in particolare, dell'art. 2 (doc. 4 del fascicolo di primo grado della società) che prescrive – quale principio che tutti i dipendenti debbono osservare - quello dell'Integrità, inteso, tra l'altro, quale rifiuto di comportamenti illegittimi e, comunque, scorretti.
11. Né rileva, al riguardo, per come lamentato dall'appellante, il ruolo rivestito dall'ing. , che aveva dato allo indicazioni tecniche in base alle CP_3 Parte_1 quali l'abbassamento era possibile in sicurezza (circostanza confermata dal in sede testimoniale, in cui lo stesso ha precisato che aveva CP_3 considerato l'azione del vento in un arco temporale ridotto rispetto a quello normativo, in considerazione agli interventi programmati di rinforzo delle
11 barriere stesse), tenuto conto che il primo aveva una qualifica inferiore
(impiegato) a quella dell'ing. (dirigente) e che era l'ing. il Parte_1 Parte_1
Responsabile della Struttura Tecnica e Impianti (all'interno della quale il CP_3 operava), su cui unicamente ricadeva, quindi, il potere di scelta se alzare o meno le ribaltine.
12. Ciò è confermato altresì, dall'istruzione di servizio n. 14 del 2017 di
(doc. 10 fascicolo parte ricorrente in primo grado), ai Controparte_1 sensi della quale, nell'ambito della Direzione 1° Tronco (Direttore NG. Pt_3
, quali aree di responsabilità del settore Tecnica e Impianti (cui era CP_6 preposto l'ing. ), sono specificamente previste quelle di Parte_1
“Presidiare e coordinare gli interventi finalizzati alla conservazione, efficienza e funzionalità dell'infrastruttura autostradale inclusi quelli di Somma Urgenza” e di “Presidiare e coordinare gli interventi di manutenzione relativi alle diverse tipologie di impianti al fine di assicurarne la piena funzionalità e operatività”.
13. Né rileva, infine, in considerazione delle specifiche competenze e responsabilità dell'ing. , quale responsabile del settore Tecnica e Parte_1
Impianti del I Tronco autostradale di la circostanza pure evidenziata Pt_3 dal medesimo nell'atto di appello, di essere stato posto dai vertici aziendali nello scomodissimo ruolo di dover conciliare un'esigenza di sicurezza ed una di salute pubblica (L'ingegner si sarebbe allora dovuto difendere Parte_1 dall'accusa di aver immotivatamente rifiutato di adempiere alle direttive aziendali e di dare ascolto alle proteste dei cittadini ed enti mantenendo le barriere abbassate solo per andare esente da ogni responsabilità personale, sempre insita in ogni scelta), tenuto conto – per come evidenziato dal
Tribunale con statuizione in alcun modo censurata e divenuta, quindi, definitiva
– che l'ing. non ha opposto nel caso di specie alcun rifiuto agli ordini Parte_1 impartiti e che al rapporto di lavoro subordinato di diritto privato non trova applicazione la causa di giustificazione di cui all'art. 51 del c.p. (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) mancando un potere di supremazia, in senso pubblicistico, del datore di lavoro ed avendo il dipendente sempre il potere di sindacare nel merito gli ordini ricevuti.
12 14. Per tutto quanto sopra esposto, in conclusione, l'appello deve essere respinto, anche nella parte in cui si censura la statuizione di rigetto della domanda di pagamento del 50% del tenuto conto che la società, Pt_5 nella missiva di assegnazione del premio del 30.7.2019, si era riservata la facoltà di non corrispondere, in tutta o in parte, il premio maturato in caso di violazione del Codice Etico (ipotesi di specie), senza alcun riferimento all'anno di riferimento della suddetta violazione.
15. Le spese di lite tra l'appellante e la società appellata – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza;
quelle tra l'appellante e l'INPS debbono, invece, essere compensate, non avendo il primo svolto alcuna domanda nei confronti dell' . CP_7
16. Deve darsi, infine, atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 9.000,00, oltre spese Controparte_1 forfettarie al 15%;
-Compensa le spese di lite tra l'appellante e l'INPS;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 14/10/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
13
Dott. Eliana RO
14