TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 572/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione I - Giudice dott.ssa Francesca Garofalo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 572/2023 promossa da:
C.F. e P.IVA ), corrente in Catanzaro, alla via Isonzo, 422, Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., sig. , ed elettivamente Parte_2
domiciliata in Pescara, alla via Raffaello Sanzio, 219, presso lo studio dell'avv. Debora
Gianfelice (C.F. , che la rappresenta e difende, giusta mandato C.F._1
in calce al presente atto;
il difensore dichiara - ai sensi dell'art. 136 c.p.c. - di voler ricevere le comunicazioni mediante posta elettronica all'indirizzo:
Email_1
-attore/opponente-
contro
(C.F. con sede legale in Bologna, Via santo Stefano n. 38, Controparte_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante in carica, ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa dall' Avv. Linda Balsemin (C.F. ) e CodiceFiscale_2
dall'Avv. Serena Cafora (C.F. ) entrambe Foro di Bologna, con C.F._3
domicilio eletto presso e nello Studio della prima, sito in Bologna, alla via Santo
Stefano, n. 38, come da mandato in calce al presente atto, con indicazione del seguente indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni di Cancelleria
Email_2
-convenuto/opposto- CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, respinta ogni avversa difesa,
In via preliminare, sospendere immediatamente l'efficacia esecutiva del titolo inaudita altera
parte, sussistendo gravi motivi come riferiti in premessa, consistenti, in primis nel difetto di
forma del precetto notificato e nel difetto di legittimazione attiva dell'odierna convenuta, oltre
che per tutte le restanti ragioni rappresentante in premessa.
Nel merito:
A) Dichiarare nullo l'atto di precetto notificato ex art. 480, comma 2, c.p.c., con ogni
determinazione di legge;
B) in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della convenuta all'esecuzione per i
motivi di cui in premessa;
C) in ulteriore subordine, dichiarare che nulla è dovuto nei confronti di Controparte_1
avendo già corrisposto la quota prevista nel Concordato Preventivo a cui è stata Parte_1
ammessa per le spese liquidate nel primo grado di giudizio e permanendo per il resto, allo stato,
il giudizio di legittimità instaurato presso la Corte di Cassazione di Roma, cui è compartecipe la
dante causa dell'odierna convenuta, per i motivi di cui alle premesse;
D) in estremo subordine, nel caso in cui il Giudicante ritenesse che l'atto di precetto sia stato
redatto e notificato per il recupero delle spese liquidate nella fase dell'impugnazione, dichiarare
che il debito relativo alle spese liquidate, accessorie rispetto al debito principale descritto in
precetto, sorto prima dell'anno 2013, rientra nelle previsione del Concordato Preventivo di cui
in premessa, instaurato da e che quindi è dovuto solo nella misura del 23%, quale Parte_1
credito chirografario, limitando tale contributo alle sole spese legali liquidate in sentenza e con
esclusione delle competenze di precetto, per i motivi di cui alle premesse e salva la ripetizione
all'esito del giudizio di legittimità;
E) in ogni caso, condannare l'opposta alla refusione delle spese e competenze di giudizio, di
sentenza e successive occorrende.
CONCLUSIONI CONVENUTO
Pag. 2 di 7 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, previa ogni più
opportuna declaratoria: - previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del
titolo, dichiarare inammissibile l'opposizione presentata da e/o comunque rigettare Parte_3
tutte le avverse domande poiché inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto per
tutte le ragioni esposte in narrativa;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e
CPA, come per legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2.2.2023, la società , come Parte_1
legalmente rappresentata, proponeva opposizione all'atto di precetto 13.01.2023 con il quale la chiedeva il pagamento di euro € 14.232,89, a titolo di spese Controparte_1
legali di cui alla sentenza n. 26672018 emessa dal Tribunale di Cassino a definizione del procedimento RG n. 505/2010.
A sostegno dell'opposizione, deduceva:
- nullità dell'atto di precetto: rilevava l'opponente l'incertezza del titolo esecutivo, atteso che nelle premesse dell'atto si rappresentava l'emissione della sentenza n. 2768/2022 da parte della Corte d'Appello di Roma – unico titolo notificato insieme al precetto - ma si agiva poi intimando il pagamento delle somme portate nella sentenza n. 26672018 resa dal Tribunale di Cassino a definizione del procedimento iscritto al n. 505/2010 R.G.
- in subordine, difetto di legittimazione attiva di nell'esecuzione Controparte_1
dei titoli sopra menzionati. Ed invero, come descritto nell'atto di precetto opposto,
interveniva volontariamente nel procedimento pendente avanti alla Controparte_1
Corte d'Appello di Roma ed iscritto al n. 6519/2018 R.G., definito senza tuttavia che l'originaria dante causa fosse estromessa dal giudizio in corso;
inoltre, Controparte_2
nella sentenza n. 2768/2022, che rigettava l'appello proposto, condannando Pt_1
al pagamento delle spese legali in favore delle parti appellate, non era
[...]
menzionato l'intervento volontario di la quale promuoveva il Controparte_1
procedimento di correzione materiale ex art. 287 c.p.c., richiedendo l'addizione, tra le
Pag. 3 di 7 parti appellate, di che veniva tuttavia semplicemente indicata quale Controparte_1
“parte intervenuta”. La sentenza era impugnata in Cassazione e il giudizio risultava pendente.
Rilevava pertanto che la suddetta mancata estromissione, prima dal procedimento d'appello svoltosi avanti alla Corte d'Appello di Roma e poi da quello di legittimità
tuttora in corso, dell'originaria dante causa di non Controparte_1 Controparte_2
consentiva di ritenere quale successore particolare nel processo Controparte_1
dell'originaria parte appellata, e ciò anche in virtù delle seguenti osservazioni.
In ogni caso, nell'atto di precetto venivano due distinti atti di cessione della proprietà
dell'immobile oggetto di causa, la prima datata 12 dicembre 2019 notar dott. Per_1
intercorsa tra in qualità di società di gestione del Fondo ivi indicato, Controparte_2
parte originaria in causa, e altro Fondo denominato “IRES II” a mezzo della società
Europa risorse SGR S.p.a.; la seconda cessione indicata sarebbe intervenuta in data 15
luglio 2020 notar dott. tra Europa risorse SGR S.p.a., in qualità di venditrice, e Per_2
in qualità di acquirente. Ebbene, in entrambi i rogiti notarili Controparte_1
intercorsi, come trascritto dalla controparte nel precetto notificato, si faceva espresso riferimento alla controversia pendente nei confronti di avanti alla Corte Parte_1
d'Appello, limitandosi tuttavia le parti a cedere alla parte acquirente “tutti i diritti fatti valere dalla parte venditrice nel contenzioso (…)”, “nonché ogni più ampio diritto azionato e/o azionabile” nel contenzioso: alcun riferimento era compreso circa eventuali oneri.
In subordine rappresentava che, a seguito di istanza depositata, era stata Parte_1
ammessa nell'anno 2013 alla procedura di Concordato Preventivo con continuità
aziendale ex art. 161, c. 6, L.F. (procedura n. 2/2013 del Tribunale di Catanzaro). A
seguito di tale ammissione, per tutti i debiti antecedenti, nonché tutte le somme agli stessi accessori, come quelle oggi reclamate, alla presentazione della richiesta di ammissione alla procedura e contemplati nel trattamento chirografario della procedura, come il debito originario che dava luogo alle spese legali oggi reclamate,
Pag. 4 di 7 era stato stabilito il pagamento del debito da effettuarsi nella sola misura del 23%, e il debito principale da cui derivano le spese legali in discussione, risaliva certamente a data anteriore all'ammissione alla procedura di Concordato, come desumibile dalla data di iscrizione al Registro Generale del procedimento di primo grado intercorso tra le parti (n. 505/2010 R.G. del Tribunale di Cassino), per cui la poteva al limite Pt_1
essere chiamata a risponderesolo nella misura sopra rappresentata del 23%
dell'importo liquidato.
Si costituiva , contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
In via preliminare, rilevava l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 615
e non 617 c.p.c., atteso che si contestava la regolarità formale del precetto.
Rilevava in premessa che l'indicazione della sentenza del Tribunale di Cassino era mero errore materiale atteso che dal precetto si comprendeva a che ci si intendeva riferire alla sentenza della Corte di Appello.
Quanto al difetto di legittimazione, evidenziava che dal complesso degli atti era evidente che la era succeduta in tutti i rapporti passivi della precedente CP_1
parte processuale e che era intervenuta nel giudizio dinanzi alla Corte Controparte_2
di Appello, che non la aveva indicata nella sentenza ma che poi aveva proceduto alla correzione.
Rigettata l'istanza di sospensione, veniva disposto rinvio per precisazione delle conclusioni per l'udienza del 13.5.2025, all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Va infatti premesso che il titolo è rappresentato dalla sentenza n. 2768/2022 emessa della Corte d'Appello di Roma –titolo notificato insieme unitamente al precetto opposto.
Richiamate le ragioni esposte nell'ordinanza del 10.6.2023, in merito alla regolarità
formale del precetto che individua in modo completo quale sia il titolo (la sentenza
Pag. 5 di 7 della Corte d'Appello e non quella del Tribunale), l'opposizione è da accogliere nel merito.
Come descritto nell'atto di precetto opposto, interveniva Controparte_1
volontariamente nel procedimento pendente avanti alla Corte d'Appello di Roma ed iscritto al n. 6519/2018 R.G., definito senza tuttavia che l'originario dante causa fosse estromessa dal giudizio in corso;
inoltre, nella sentenza n. 2768/2022, che rigettava l'appello proposto, si condannava la al pagamento delle spese legali in Parte_1
favore delle parti appellate.
Nella sentenza non era menzionato l'intervento volontario di la quale Controparte_1
promuoveva il procedimento di correzione materiale ex art. 287 c.p.c., richiedendo l'addizione, tra le parti appellate, di che veniva tuttavia Controparte_1
semplicemente indicata quale “parte intervenuta”.
Con il provvedimento di correzione la Corte di Appello, come peraltro chiesto, ha introdotto nell'intestazione della sentenza la odierna opposta quale parte intervenuta,
ma non è stata chiesta la correzione del capo relativo alle spese legali.
Ciò premesso, sebbene sia innegabile l'esistenza del contratto di cessione precedente alla decisione, il titolo azionato non contempla né in origine né a seguito dell'istanza di correzione, la tra coloro nei cui confronti andavano pagate le spese. Controparte_1
È evidente che il regime delle spese, ove non condivisibile, deve essere investito con ricorso in Cassazione;
fermo restando che, in virtù della cessione, le spese – ove pagate in favore dei cedenti, possono essere recuperati dal cessionario.
In assenza di specifica statuizione, il titolo non può però essere direttamente azionato dall'opposta.
Stante le ragioni della decisione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 6 di 7 rigetta l'opposizione;
compensa le spese.
Catanzaro 15 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione I - Giudice dott.ssa Francesca Garofalo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 572/2023 promossa da:
C.F. e P.IVA ), corrente in Catanzaro, alla via Isonzo, 422, Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., sig. , ed elettivamente Parte_2
domiciliata in Pescara, alla via Raffaello Sanzio, 219, presso lo studio dell'avv. Debora
Gianfelice (C.F. , che la rappresenta e difende, giusta mandato C.F._1
in calce al presente atto;
il difensore dichiara - ai sensi dell'art. 136 c.p.c. - di voler ricevere le comunicazioni mediante posta elettronica all'indirizzo:
Email_1
-attore/opponente-
contro
(C.F. con sede legale in Bologna, Via santo Stefano n. 38, Controparte_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante in carica, ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa dall' Avv. Linda Balsemin (C.F. ) e CodiceFiscale_2
dall'Avv. Serena Cafora (C.F. ) entrambe Foro di Bologna, con C.F._3
domicilio eletto presso e nello Studio della prima, sito in Bologna, alla via Santo
Stefano, n. 38, come da mandato in calce al presente atto, con indicazione del seguente indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni di Cancelleria
Email_2
-convenuto/opposto- CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, respinta ogni avversa difesa,
In via preliminare, sospendere immediatamente l'efficacia esecutiva del titolo inaudita altera
parte, sussistendo gravi motivi come riferiti in premessa, consistenti, in primis nel difetto di
forma del precetto notificato e nel difetto di legittimazione attiva dell'odierna convenuta, oltre
che per tutte le restanti ragioni rappresentante in premessa.
Nel merito:
A) Dichiarare nullo l'atto di precetto notificato ex art. 480, comma 2, c.p.c., con ogni
determinazione di legge;
B) in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della convenuta all'esecuzione per i
motivi di cui in premessa;
C) in ulteriore subordine, dichiarare che nulla è dovuto nei confronti di Controparte_1
avendo già corrisposto la quota prevista nel Concordato Preventivo a cui è stata Parte_1
ammessa per le spese liquidate nel primo grado di giudizio e permanendo per il resto, allo stato,
il giudizio di legittimità instaurato presso la Corte di Cassazione di Roma, cui è compartecipe la
dante causa dell'odierna convenuta, per i motivi di cui alle premesse;
D) in estremo subordine, nel caso in cui il Giudicante ritenesse che l'atto di precetto sia stato
redatto e notificato per il recupero delle spese liquidate nella fase dell'impugnazione, dichiarare
che il debito relativo alle spese liquidate, accessorie rispetto al debito principale descritto in
precetto, sorto prima dell'anno 2013, rientra nelle previsione del Concordato Preventivo di cui
in premessa, instaurato da e che quindi è dovuto solo nella misura del 23%, quale Parte_1
credito chirografario, limitando tale contributo alle sole spese legali liquidate in sentenza e con
esclusione delle competenze di precetto, per i motivi di cui alle premesse e salva la ripetizione
all'esito del giudizio di legittimità;
E) in ogni caso, condannare l'opposta alla refusione delle spese e competenze di giudizio, di
sentenza e successive occorrende.
CONCLUSIONI CONVENUTO
Pag. 2 di 7 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, previa ogni più
opportuna declaratoria: - previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del
titolo, dichiarare inammissibile l'opposizione presentata da e/o comunque rigettare Parte_3
tutte le avverse domande poiché inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto per
tutte le ragioni esposte in narrativa;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e
CPA, come per legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2.2.2023, la società , come Parte_1
legalmente rappresentata, proponeva opposizione all'atto di precetto 13.01.2023 con il quale la chiedeva il pagamento di euro € 14.232,89, a titolo di spese Controparte_1
legali di cui alla sentenza n. 26672018 emessa dal Tribunale di Cassino a definizione del procedimento RG n. 505/2010.
A sostegno dell'opposizione, deduceva:
- nullità dell'atto di precetto: rilevava l'opponente l'incertezza del titolo esecutivo, atteso che nelle premesse dell'atto si rappresentava l'emissione della sentenza n. 2768/2022 da parte della Corte d'Appello di Roma – unico titolo notificato insieme al precetto - ma si agiva poi intimando il pagamento delle somme portate nella sentenza n. 26672018 resa dal Tribunale di Cassino a definizione del procedimento iscritto al n. 505/2010 R.G.
- in subordine, difetto di legittimazione attiva di nell'esecuzione Controparte_1
dei titoli sopra menzionati. Ed invero, come descritto nell'atto di precetto opposto,
interveniva volontariamente nel procedimento pendente avanti alla Controparte_1
Corte d'Appello di Roma ed iscritto al n. 6519/2018 R.G., definito senza tuttavia che l'originaria dante causa fosse estromessa dal giudizio in corso;
inoltre, Controparte_2
nella sentenza n. 2768/2022, che rigettava l'appello proposto, condannando Pt_1
al pagamento delle spese legali in favore delle parti appellate, non era
[...]
menzionato l'intervento volontario di la quale promuoveva il Controparte_1
procedimento di correzione materiale ex art. 287 c.p.c., richiedendo l'addizione, tra le
Pag. 3 di 7 parti appellate, di che veniva tuttavia semplicemente indicata quale Controparte_1
“parte intervenuta”. La sentenza era impugnata in Cassazione e il giudizio risultava pendente.
Rilevava pertanto che la suddetta mancata estromissione, prima dal procedimento d'appello svoltosi avanti alla Corte d'Appello di Roma e poi da quello di legittimità
tuttora in corso, dell'originaria dante causa di non Controparte_1 Controparte_2
consentiva di ritenere quale successore particolare nel processo Controparte_1
dell'originaria parte appellata, e ciò anche in virtù delle seguenti osservazioni.
In ogni caso, nell'atto di precetto venivano due distinti atti di cessione della proprietà
dell'immobile oggetto di causa, la prima datata 12 dicembre 2019 notar dott. Per_1
intercorsa tra in qualità di società di gestione del Fondo ivi indicato, Controparte_2
parte originaria in causa, e altro Fondo denominato “IRES II” a mezzo della società
Europa risorse SGR S.p.a.; la seconda cessione indicata sarebbe intervenuta in data 15
luglio 2020 notar dott. tra Europa risorse SGR S.p.a., in qualità di venditrice, e Per_2
in qualità di acquirente. Ebbene, in entrambi i rogiti notarili Controparte_1
intercorsi, come trascritto dalla controparte nel precetto notificato, si faceva espresso riferimento alla controversia pendente nei confronti di avanti alla Corte Parte_1
d'Appello, limitandosi tuttavia le parti a cedere alla parte acquirente “tutti i diritti fatti valere dalla parte venditrice nel contenzioso (…)”, “nonché ogni più ampio diritto azionato e/o azionabile” nel contenzioso: alcun riferimento era compreso circa eventuali oneri.
In subordine rappresentava che, a seguito di istanza depositata, era stata Parte_1
ammessa nell'anno 2013 alla procedura di Concordato Preventivo con continuità
aziendale ex art. 161, c. 6, L.F. (procedura n. 2/2013 del Tribunale di Catanzaro). A
seguito di tale ammissione, per tutti i debiti antecedenti, nonché tutte le somme agli stessi accessori, come quelle oggi reclamate, alla presentazione della richiesta di ammissione alla procedura e contemplati nel trattamento chirografario della procedura, come il debito originario che dava luogo alle spese legali oggi reclamate,
Pag. 4 di 7 era stato stabilito il pagamento del debito da effettuarsi nella sola misura del 23%, e il debito principale da cui derivano le spese legali in discussione, risaliva certamente a data anteriore all'ammissione alla procedura di Concordato, come desumibile dalla data di iscrizione al Registro Generale del procedimento di primo grado intercorso tra le parti (n. 505/2010 R.G. del Tribunale di Cassino), per cui la poteva al limite Pt_1
essere chiamata a risponderesolo nella misura sopra rappresentata del 23%
dell'importo liquidato.
Si costituiva , contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
In via preliminare, rilevava l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 615
e non 617 c.p.c., atteso che si contestava la regolarità formale del precetto.
Rilevava in premessa che l'indicazione della sentenza del Tribunale di Cassino era mero errore materiale atteso che dal precetto si comprendeva a che ci si intendeva riferire alla sentenza della Corte di Appello.
Quanto al difetto di legittimazione, evidenziava che dal complesso degli atti era evidente che la era succeduta in tutti i rapporti passivi della precedente CP_1
parte processuale e che era intervenuta nel giudizio dinanzi alla Corte Controparte_2
di Appello, che non la aveva indicata nella sentenza ma che poi aveva proceduto alla correzione.
Rigettata l'istanza di sospensione, veniva disposto rinvio per precisazione delle conclusioni per l'udienza del 13.5.2025, all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Va infatti premesso che il titolo è rappresentato dalla sentenza n. 2768/2022 emessa della Corte d'Appello di Roma –titolo notificato insieme unitamente al precetto opposto.
Richiamate le ragioni esposte nell'ordinanza del 10.6.2023, in merito alla regolarità
formale del precetto che individua in modo completo quale sia il titolo (la sentenza
Pag. 5 di 7 della Corte d'Appello e non quella del Tribunale), l'opposizione è da accogliere nel merito.
Come descritto nell'atto di precetto opposto, interveniva Controparte_1
volontariamente nel procedimento pendente avanti alla Corte d'Appello di Roma ed iscritto al n. 6519/2018 R.G., definito senza tuttavia che l'originario dante causa fosse estromessa dal giudizio in corso;
inoltre, nella sentenza n. 2768/2022, che rigettava l'appello proposto, si condannava la al pagamento delle spese legali in Parte_1
favore delle parti appellate.
Nella sentenza non era menzionato l'intervento volontario di la quale Controparte_1
promuoveva il procedimento di correzione materiale ex art. 287 c.p.c., richiedendo l'addizione, tra le parti appellate, di che veniva tuttavia Controparte_1
semplicemente indicata quale “parte intervenuta”.
Con il provvedimento di correzione la Corte di Appello, come peraltro chiesto, ha introdotto nell'intestazione della sentenza la odierna opposta quale parte intervenuta,
ma non è stata chiesta la correzione del capo relativo alle spese legali.
Ciò premesso, sebbene sia innegabile l'esistenza del contratto di cessione precedente alla decisione, il titolo azionato non contempla né in origine né a seguito dell'istanza di correzione, la tra coloro nei cui confronti andavano pagate le spese. Controparte_1
È evidente che il regime delle spese, ove non condivisibile, deve essere investito con ricorso in Cassazione;
fermo restando che, in virtù della cessione, le spese – ove pagate in favore dei cedenti, possono essere recuperati dal cessionario.
In assenza di specifica statuizione, il titolo non può però essere direttamente azionato dall'opposta.
Stante le ragioni della decisione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 6 di 7 rigetta l'opposizione;
compensa le spese.
Catanzaro 15 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 7 di 7