Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/02/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del
11/02/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9221/2024 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to DANILE ROSARIA ROSSELLA giusta procura Parte_1
in atti;
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI, in forza di procura Controparte_1
allegata alla memoria di costituzione;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP - assegno ordinario di invalidità
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente, nei termini di legge, ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso gli esiti della C.T.U. disposta nel procedimento sommario, riunito al presente contestualmente alla fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c..
Si è costituita la controparte, la quale, oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto.
Viste le ragioni di doglianza formulate da parte del e ritenuto necessario procedere ad Pt_1
espletare una ulteriore CTU onde verificare la fondatezza dei rilievi mossi avverso le conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di ATP;
depositata la relazione peritale da parte del dott. allo scopo nominato;
Per_1
visti i rilievi di cui alle note di parte ricorrente;
considerate le valutazioni espresse dal CTU in risposta alle osservazioni di parte ricorrente;
1
Va subito premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ne consegue che inammissibile è in questo giudizio di opposizione ogni domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla erogazione della prestazione, così come l'accertamento dei requisiti socio-economici.
Va, altresì, evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ebbene, nella specie, considerate le ragioni espresse da parte ricorrente, è stato disposto l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, onde acclarare se ricorressero le condizioni medico legali funzionali al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, all'esito della quale il ricorso in opposizione deve ritenersi infondato.
Come si evince dalla relazione anche del C.T.U. nominato nella presente sede, non sussistono i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Il CTU ha infatti così concluso: “La , di anni 60 è affetto da sclerosi multipla (EDSS Parte_1
5), da tricoleucemia con pancitopenia e modesta splenomegalia in attuale fase di totale remissione clinica ed in periodico follow up, da spondiloartrosi a modesta incidenza funzionale e da anamnestico intervento di protesi inversa alla spalla destra in atto senza apprezzabili reliquati
2 articolari. L'accertato complesso patologico è, allo stato, invalidante ma non di entità tale da poter riconoscere, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/84, una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro del soggetto, in occupazioni confacenti alle attitudini personali. Nella fattispecie, l'attento esame della documentazione sanitaria in atti fornisce chiari elementi valutativi che inducono a fare delle opportune riflessioni di natura medico legale nei riguardi delle diagnosticate patologie e sulla loro relativa incidenza in ambito lavorativo specifico. Per quanto attiene alla accertata Sclerosi Multipla, patologia questa di tutto rispetto e sicuramente invalidante, vanno poste in rilievo, nel presente elaborato peritale, le stesse osservazioni proposte dai CTU che mi hanno preceduto ovvero sia che è da ritenersi scarsa la documentazione sanitaria attestante non solo il momento diagnostico della malattia (2004) ma anche tutto l'iter clinico che conduce ad unica relazione del Prof. datata 20/10/2023 e ad una successiva, pressoché Per_2
identica, del 12/04/2024 a fronte di una terapia (Copaxone praticata dal 2004 al 2008 e di una biopsia eseguita nel 2020. Con ciò non si vuole assolutamente mettere in dubbio l'esistenza della patologia ma sicuramente poco aiuta lo scrivente CTU al fine di poter al meglio inquadrare il decorso della malattia e le varie stadia-zioni evolutive della stessa atteso che il paziente riferisce un andamento ingravescente, negli ultimi anni ma, nel contempo, di non praticare alcuna terapia.
In ogni caso, si prende atto che al momento, per come scritto dal Prof. , l'inquadramento Per_2
della patologia in ambito EDSS (Expanded Disability Status Scale) rivelerebbe un punteggio di 5.
E' opportuno fare osservare che a tale punteggio corrisponde un paziente con una riduzione parziale delle sue autonomie, con modeste limitazioni nell'attività quoti-diana e deambulazione possibile, senza soste e senza aiuto, per circa 200 metri. Tale indirizzo clinico trova il conforto di quanto accertato nel corso delle operazioni peritali laddove non sono stati evidenziati deficit motori di particolare entità ed anche, dal punto di vista neurologico, il paziente sembra in una fase di buon compenso. Per quanto riguarda l'altra patologia in diagnosi (tricoleucemia) è stato dimostrato sia in maniera documentale che obiettivo-clinica che trattasi di una malattia sicuramente di dovuto rispetto che però, da come si evince in atti, già dal 2020 stesso dopo essere stata trattata con Cladribina, ai successivi periodici controlli non ha mai evidenziato segni di ripresa della malattia o alterazioni agli esami di laboratorio degne di nota. E' chiaro che trattandosi di una patologia neoplastica va sempre tenuta in debito conto la imprevedibilità diagnostica e prognostica della malattia stessa ma, in sede medico-legale, non può farsi, in casi del genere, una valutazione di previsione attenendosi, pertanto, solo agli elementi valutativi in possesso al momento del richiesto giudizio. Di scarsa incidenza ai fini invalidanti, infine, sono da ritenersi sia la patologia osteo-articolare che gli esiti dell'anamnestico intervento alla spalla
3 destra. Tutto ciò premesso, è convincimento dello scrivente CTU che, in atto, le patologie diagnosticate sulla persona del periziato, nel grado ed entità attuali, non determinano una riduzione a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in attività confacenti alle sue attitudini.
Si esclude, altresì, che al momento lo svolgimento delle normali mansioni lavorative, quali quelle in atto praticate dal di socio-vetraio, possano determinare una con-dizione di lavoro Pt_1
usurante.”.
Peraltro in ragione delle osservazioni critiche mosse dal CTP di parte ricorrente avverso le suddette conclusioni, il dott. ha compiutamente ed esaustivamente replicato, ribadendo che Per_1
“relativamente alla sclerosi multipla, il da tempo non pratica più alcuna patologia segno, Pt_1
questo, che la malattia non ha proposto, nel corso degli ultimi anni, chiari segni clinici evolutivi in peius. E' stato altresì chiarito che una valutazione di EDSS uguale a 5 non implica una perdita delle autonomie gestionali e, di riflesso lavorative, così importante ed incidente. Ricordo, peraltro, al Dott. che il primo collegio peri-tale che ha espresso un giudizio medico-legale nel caso in Per_3
oggetto era composto anche da uno Specialista in Neurologia (Dott. e che Persona_4 proprio da quest'ultimo sono state evidenziate perplessità sulla evoluzione della malattia e sulla attuale validità della stessa ai fini invalidanti. Per quanto attiene alla patologia oncologica ritengo di dover riproporre le stesse considerazioni già fatte in precedenza. E' indubbio che trattasi di una malattia anch'essa di rilievo sia dal punto di vista diagnostico che prognostico però, in atto, non sono presenti segni di ripresa clinica o sintomatologica tanto da poterla considerare in fase di piena remissione ed in costante follow up. Da queste ultime considerazioni emerge un principio fonda-mentale della dottrina medico-legale che mi permetto, con molta modestia, di ricordare al
Dott. e cioè che, ai fini valutativi, va sempre tenuto si in debita considerazione l'aspetto Per_3
anatomo-clinico di una patologia ma è altrettanto importante se non dirimente, quanto la stessa incida su un soggetto dal punto di vista invalidante…. precisando che non è stato commesso alcun evidente errore di trascrizione né che si debba modificare la diagnosi posta in relazione”.
Il ricorso va pertanto respinto.
Nessuna statuizione va emessa in punto di spese, in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp.
Att. c.p.c.
Le spese di consulenza restano pertanto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
4 pone le spese di C.T.U. a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catania il 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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