Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/06/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2236 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2236 /2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Letizia Astorri, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Fermo (FM), Via Lattanzio Firmiano, n. 26, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Le parti precisavano come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.12.2022, ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione da coniuge per matrimonio contratto in Sfax (Tunisia), il Controparte_1
09.12.2016 e registrato agli atti del Comune di Porto Sant'Elpidio (FM) esponendo che dall'unione era nato il figlio il 19.07.2017. Per_1
1
In particolare, la parte ricorrente ha dedotto che l'unione mai era stata stabile, soprattutto, per l'atteggiamento di disinteresse che il manifestava nei confronti sia CP_1 del figlio, sia della moglie la quale cercava sempre di assecondare il coniuge seguendolo in ogni trasferimento territoriale, da ultimo, a Bruxelles.
La vicenda coniugale era stata, da sempre, connotata da gravi mancanze affettive e materiali nei confronti della ricorrente e del figlio i quali erano relegati in una vita di stenti e di limitazioni.
Dopo l'ultimo anno di convivenza trascorso a Bruxelles, dinanzi al disagio procurato dal coniuge e al disinteresse di questi, la decideva di tornare in Italia, in data Parte_1
03.02.2022, unitamente al figlio conducendo in locazione un appartamento sito nel Per_1
Comune di Porto Sant'Elpidio (FM).
La ricorrente, per poter provvedere alle esigenze sue e del minore, anche in relazione al pagamento del canone di locazione del suddetto appartamento, si impegnava in lavori saltuari, chiedendo, altresì aiuto ai Servizi Sociali del Comune di Porto Sant'Elpidio, i quali provvedevano a trasferire madre e bambino presso una Casa Famiglia di accoglienza per madri e minori, sita nel territorio fermano, dove dimoravano al momento del deposito del ricorso.
Il resistente, solo una volta, in data 25.07.2022, aveva provveduto a versare un contributo al mantenimento per il minore nella misura di euro 150,00. Egli mai aveva fatto rientro in Italia per timore di pregresse pendenze penali. Nessun rapporto sussisteva, ormai, tra i coniugi e il resistente era venuto meno anche ai suoi obblighi di padre, sentendo il figlio solo con telefonate sporadiche, scemate nel tempo.
Sussistevano, allora, i presupposti per l'addebito della separazione al resistente.
Inoltre, il totale disinteresse di questi mostrato verso la famiglia, ivi compreso, per il minore si poneva quale condizione da sola fondante la domanda di affidamento di in via Per_1 esclusiva, alla madre.
Quanto al diritto di visita, poi, laddove il resistente avesse fatto ritorno in Italia, gli incontri con il minore dovevano essere previsti o alla presenza della madre o sotto il controllo dei servizi sociali. ha, pertanto chiesto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Fermo, contrariis reiectis,
2 • Pronunciare la separazione personale dei coniugi e a causa Parte_1 Controparte_1 delle reiterate violazioni degli obblighi scaturenti dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 c.c.
• Disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocamento degli stessi Persona_2 presso il domicilio materno;
• Regolare gli incontri padre-figlio, disponendo il diritto di visita da parte del Sig. nei Controparte_1 confronti del figlio solo alla presenza della sig.ra e senza possibilità di pernotto del Parte_1 minore presso il domicilio paterno e/o disporre incontri protetti alla presenza dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
• Disporre, a carico del Signor la corresponsione di un assegno mensile pari ad € Controparte_1
300,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio”.
Il resistente non si è costituito in giudizio.
All'udienza presidenziale del 02.03.2023, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente;
all'esito dell'udienza, il Presidente ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al nominato giudice istruttore.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia di all'udienza Controparte_1 del 22.06.2023, la parte ricorrente ha chiesto la pronuncia non definitiva sullo status; quindi, il giudice istruttore ha riservato al Collegio la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 723/2023, pubblicata in data 29.03.2023, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore, in merito alle ulteriori domande accessorie.
* * *
1.Domanda di addebito della separazione al resistente.
In punto di diritto, preliminarmente, preme rammentare come, in tema di addebito, la valutazione dei comportamenti rilevanti posti in essere dalle parti non può basarsi sull'esame di singoli episodi di contrasto tra i coniugi occorrendo, invece, esaminare il contegno complessivo tenuto dalle parti nell'intero arco temporale di durata del rapporto coniugale. Infatti, soltanto nel caso in cui la disgregazione dell'unione matrimoniale sia stata determinata da una sistematica e continuativa stratificazione di comportamenti non tollerabili imputabili ad uno dei coniugi, che abbiano definitivamente pregiudicato l'affectio coniugalis, può ravvisarsi la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell'addebitabilità della separazione al coniuge che si sia, in tal senso, reso inadempiente ai doveri matrimoniali.
Sul punto, ancora, appare necessario richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale
3 sia eziologicamente riconducibile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. 27/06/2006 n.14840).
Si rammenta, inoltre, che la violazione degli obblighi coniugali non costituisce, ex se, presupposto sufficiente alla declaratoria di addebito della separazione, dovendo il richiedente, parimenti, dimostrare compiutamente, secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c., che il comportamento del coniuge sia stata la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto. In altre parole, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto. Pertanto, se il legame appare già compromesso prima della violazione contestata, non può pronunciarsi l'addebito.
Passando alla valutazione del caso di specie, la ricorrente, in particolare, ha lamentato atteggiamenti di sostanziale disinteresse del coniuge nei confronti della famiglia, costretta a seguirlo in vari spostamenti, senza che lo stesso si fosse mai preoccupato dei bisogni, anche basilari, della moglie e del figlio.
Ebbene, a sostegno delle circostanze in esame, la parte ricorrente ha omesso qualsivoglia supporto probatorio, tanto che gli stessi atteggiamenti posti a fondamento della domanda di addebito, sono rimasti sul mero piano dell'allegazione.
Del resto, dalla stessa narrazione emersa all'esito dell'istruttoria, si coglie una sostanziale adesione della alla separazione di fatto messa in atto dalla ricorrente la quale ha Parte_1 deciso spontaneamente di allontanarsi dal coniuge e fare rientro in Italia.
La circostanza in esame ben può essere letta come evidenza di profonde difficoltà e tensioni sussistenti già da tempo risalente nella coppia. Tanto più che la stessa parte ricorrente ha fatto menzione di comportamenti disinteressati e violativi dei doveri assistenziali dall'inizio della relazione di coniugio rispetto ai quali la ricorrente tentava di mediare.
In questi termini, neppure può ritenersi provato il nesso di causalità tra i comportamenti del resistente e la disgregazione della comunione morale che legava i coniugi dovendosi, piuttosto, ritenere che la suddetta disgregazione sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Non risultano pertanto sussistenti i presupposti per l'addebito della separazione al resistente per avere in via esclusiva cagionato la crisi coniugale sfociata nella separazione.
2. Affidamento, collocamento, diritto di visita del minore.
La parte ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni ha istato per l'affidamento del minore in via super esclusiva alla madre, adducendo, ancora una volta, a sostegno Per_1
4 della domanda, il totale disinteresse del resistente nei confronti del figlio con il quale avrebbe contatti telefonici ogni due o tre mesi, senza, peraltro, mai specificare dove egli si trovi, né fornire altra informazione su di sé, risultando, di fatto, irreperibile.
La domanda di affidamento super esclusivo o rafforzato è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
È noto come, con riguardo ai modelli di affidamento della prole, il codice civile, all'esito delle intervenute riforme, ormai, prediliga quale regola quella dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter introdotto dal d.leg.vo 154/2013 (ex art.155, terzo comma, c.c.).
All'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater (già 155 bis, primo comma, c.c.).
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
“provvedimento motivato” (art.337-quater come introdotto dal d.lg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.).
A tale proposito la Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … .che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”.
Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc..
In merito la Corte di Cassazione ha, ancora, affermato: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ….è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
5 A sua volta, l'art. 337-quater c.c., stabilisce che il genitore affidatario salva diversa determinazione del giudice ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sui figli;
tuttavia, «salvo che non sia diversamente stabilito le decisioni di maggiore interesse sono adottate da entrambi i genitori». In questi termini, la prassi ha introdotto la figura del c.d. affidamento super esclusivo o rafforzato nell'ambito del quale ogni decisione, anche quelle di maggiore interesse, vengono rimesse al genitore affidatario.
Nelle ipotesi in questione, il genitore non affidatario (a differenza del genitore decaduto) conserva diritto dovere il diritto-dovere di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, tuttavia, le decisioni di maggior interesse per i figli divengono esclusivo appannaggio del genitore affidatario.
Tanto premesso, è evidente come l'applicazione di un simile schema di affidamento richieda un quid pluris rispetto ai presupposti legittimanti la deroga all'affidamento condiviso. In particolare, la figura dell'affidamento esclusivo rafforzato presuppone che l'assenza del genitore arrivi a connotarsi di tratti di esplicita inidoneità a rivestire la figura genitoriale, a seguito di elevata conflittualità tra i genitori, lontananza significativa tra la residenza del non collocatario e quella della prole, disinteresse totale del figlio, ecc., condotte, quelle elencate, tutte concretizzantesi nella totale incomunicabilità tra le figure genitoriali e, nell'assoluta, frustrazione dell'interesse della prole rispetto all'assunzione delle decisioni fondamentali per la crescita e lo sviluppo, in temini di celerità e serenità.
Venendo al caso di specie, non è in discussione che proprio la mancata costituzione nel presente giudizio, nonché la mancata comparizione del resistente all'udienza fissata per il libero interrogatorio, in seno al giudizio principale, depongano a favore della prova della fondatezza, quantomeno in via presuntiva, del lamentato disinteresse di nei confronti Controparte_1 della prole. Ancora, deve ancora essere valutata l'assenza di qualsivoglia informazione in capo alla ricorrente con riferimento al luogo di dimora del coniuge legalmente separato.
La situazione di manifestato disinteresse del resistente, nei termini di cui si è detto sopra appare sufficiente a provare l'inidoneità alla tutela dell'interesse della prole di un regime di affidamento condiviso dei minori, posto che il resistente appare inadatto, a fonte dell'indifferenza mostrata ai bisogni affettivi ed economici del figlio, a farsi carico delle maggiori responsabilità derivanti da un affido condiviso (cfr. Trib. Teramo sez. I 1504.2021 n. 393; Cass. civ. n. 26587/2009).
Sul tema la Corte di Cassazione ha, del resto, stabilito che ai fini della operatività dell'istituto dell'affidamento condiviso dei figli è necessario che vi sia un'alleanza tra i genitori, un visione educativa comune e un profondo rispetto dei reciproci ruoli, scoraggiando il ricorso
6 a tale rimedio nell'ipotesi in cui risultano mancanti tali condizioni, ciò che ad ogni evidenza si è verificato nella fattispecie, attesi i contatti sporadici e sempre telefonici tra i coniugi con riguardo alle esigenze del figlio, rivelatori di una sostanziale carenza nelle comunicazioni tra gli stessi in ragione dell'irreperibilità di (Cass. Civ., Sez. I, n. 17191/11). Controparte_1
In una tale situazione, occorrendo privilegiare in modo assoluto l'interesse morale e materiale del minore e considerato anche che il disinteresse del padre per lo stesso rischia di rendere oltremodo difficoltoso, per la ricorrente, il conseguimento dal resistente, di volta in volta, delle richieste di autorizzazioni provenienti dagli istituti scolastici e/o dalle strutture sanitarie e sportive che vedono coinvolto il minore nella vita sociale, si ritiene necessaria l'attribuzione, alla sola madre, in conformità dell' art. 337 quater c.c., della responsabilità genitoriale esclusiva, pertanto, la legittimazione ad assumere autonomamente le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
Appare, inoltre, confacente all'interesse del figlio prevedere la sua collocazione abitativa presso la ricorrente, onde garantire allo stesso continuità nell'ambiente in cui lo stesso vive, anche al fine di consentire la conservazione delle relazioni che coltiva.
Quanto al diritto di visita, richiamando le conclusioni della ricorrente, osserva il Collegio che, in ogni caso, l'affidamento super esclusivo disposto non preclude al genitore non affidatario di esercitare il proprio diritto di visita nei confronti dei figli.
In questi termini il resistente – il quale, quantomeno, dall'introduzione del presente giudizio, non ha più rapporti con il minore – potrà vedere e tenere con sé il figlio, per due pomeriggi alla settimana, alla presenza della ricorrente, previo accordo con la stessa.
3. Contributo al mantenimento del minore e spese straordinarie.
Passando alla domanda di mantenimento dei minori, osserva il Collegio che, ai fini della determinazione del contributo da porre a carico di ognuno dei genitori, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
7 All' esito alla richiesta, ex art. 213 c.p.c., l'Agenzia delle Entrate ha dato atto che nessuna delle due parti avesse presentato dichiarazioni dei redditi per gli anni d'imposta 2020, 2021 e
2022.
Quanto alla ricorrente, poi, è stato depositato in atti Contratto di lavoro presso la cooperativa sociale “L'isola che non c'è” con scadenza al 31.12.2023 e busta paga del mese di maggio 2023, attestante una retribuzione per euro 1.006,00 (cfr. documentazione allegata alla seconda memoria istruttoria da parte della ricorrente).
Dalla documentazione depositata ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ricorrente, si apprende la percezione da parte della di: Parte_1
- reddito imponibile (derivante da lavoro dipendente) relativo all'anno 2023, pari ad euro
12.538,00 (cfr. 730/2024);
- reddito imponibile (derivante da lavoro dipendente) relativo all'anno 2024, pari ad euro
5.505,00 (cfr. 730/2025).
È stata la stessa parte ricorrente, pur non chiarendo l'attuale situazione lavorativa, a dare atto della profusione costante di impegno a reperire occupazioni lavorative nonché a depositare contratto di locazione, relativo all'immobile occupato dalla insieme al figlio, con durata Pt_1 sino al 14.02.2026, e canone mensile pari ad euro 450,00.
Quanto alla parte resistente, la richiesta di informazioni all'Agenzia delle Entrate – come visto – nulla ha permesso di accertare in merito ad eventuali redditi percepiti.
Tanto premesso, deve essere posto a carico del padre per il mantenimento del figlio minore un contributo pari ad euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il resistente rimasto contumace, invero, non ha provato alcuna impossibilità di far fronte a tale obbligazione legale nella misura predetta.
Il predetto contributo al mantenimento dovrà essere versato, con decorrenza dal mese di gennaio 2023 (in virtù della data della domanda), alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese.
La carenza di allegazione sulla condizione patrimoniale del resistente, invero, non esonera lo stesso al versamento del contributo al mantenimento del figlio. La specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento della prole, per il solo fatto di averla generata, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica, principio costantemente affermato dalle corti di merito (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015 n. 20159).
Parimenti la Suprema Corte in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 c.p., ha affermato che incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai
8 quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, tanto che la responsabilità del genitore non può essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione (cfr. Cass. pen. Sent. n. 7273/2013 e 5751/2010).
Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie necessarie per il figlia minore, da porre a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo “per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, sottoscritto dalla Conferenza Distrettuale sulla “Riforma Cartabia in materia di famiglia”, in
Ancona, il 10.07.2024.
In punto spese di lite, in ragione del parziale accoglimento delle domande della parte ricorrente e della sostanzia mancata opposizione svolta dalla parte rimasta contumace, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a n. 2236/2022, vertente tra le parti in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta la domanda di addebito al resistente della separazione;
❖ affida in via esclusiva alla madre, collocandolo presso la stessa Persona_2
alla quale viene attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti il minore – istruzione, educazione, salute etc. – da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, decisioni da assumere anche senza il consenso del padre, con facoltà del resistente di vedere il figlio minore secondo quanto disposto in parte motiva;
❖ determina in euro 250,00 e successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, l'importo complessivo mensile dovuto da CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, da versarsi alla ricorrente entro
[...] il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di gennaio 2023;
❖ pone a carico di ciascuno dei genitori la contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli secondo quanto indicato in motivazione;
❖ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 30.06.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
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