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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 23/02/2026, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2711/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RU BRUNELLA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 7795/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Soc Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grazer 14 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972025005668693500 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1917/2026 depositato il 20/02/2026
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Fatto e Diritto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Ricorrente_1 S.r.l. ha agito contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate avverso la cartella esattoriale n. 0972025005668693500 per euro 505,88 per l'irrogazione della sanzione per l'anno 2024 per non aver presentato il MODELLO UNICO 770, notificata in data 4 aprile
2025 a mezzo posta ordinaria. La ricorrente deduce che prima della predetta cartella non gli sarebbe stato notificato alcun avviso bonario. Inoltre, la cartella esattoriale non indicherebbe in modo chiaro e comprensibile le sanzioni e gli interessi. Viene contestata infine all'Ente riscossore la mancata attestazione di conformità dei documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate,
Si è costituita l'Agenzia delle entrate controdeducendo in ordine all'inammissibilità del ricorso sia per la sua genericità che per la tardività. In ordine alla genericità l'Agenzia delle Entrate fa presente che la parte ricorrente non individuerebbe la violazione da cui scaturisce la sanzione irrogata oggetto dell'impugnata cartella errando, di conseguenza,
l'oggetto del ricorso stesso. La cartella impugnata, infatti, concerne la “contestazione delle violazioni con riferimento all'imposta su valore aggiunto” e non la mancata presentazione del Mod. 770. Il ricorso sarebbe inoltre tardivo in quanto la violazione IVA ha costituito oggetto di notificazione con PEC del 4 marzo 2024 e non è stata contestata nei 60 giorni successivi, rendendo così tardivo il presente ricorso. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione facendo presente che le deduzioni della ricorrente sono tutte rivolte dell'Ente creditore non potendo, dunque, accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva. All'udienza del 19 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione, con avviso, espressamente verbalizzato, della possibile definizione della causa nel merito con sentenza resa in forma semplificata.
Il ricorso dev'essere dichiarato in parte inammissibile per tardività e per la restante parte respinto.
La cartella esattoriale impugnata riguarda una sanzione con richiesta di pagamento di una somma pari ad euro 505,88 “per contestazione e violazione con riferimento all'Imposta sul Valore Aggiunto”.
Detta sanzione discende dalla contestazione notificata a mezzo PEC in data 4 marzo 2024
e non impugnata nei termini.
Ne consegue che la pretesa sanzionatoria si è definitivamente consolidata, con formazione di un titolo non più sindacabile nel merito, sicché la successiva cartella di pagamento costituisce mero atto consequenziale ed esecutivo di un provvedimento ormai definitivo. Pertanto, le censure dirette a contestare la debenza della sanzione in sé, ovvero la natura della violazione contestata (IVA anziché Modello 770), devono essere dichiarate inammissibili per tardività, in quanto rivolte contro l'atto presupposto ormai definitivo. In tale ipotesi, è preclusa al contribuente la possibilità di rimettere in discussione vizi propri dell'atto presupposto, potendo essere dedotti esclusivamente eventuali vizi propri della cartella.
Le censure relative alla mancata notifica di un avviso bonario sono infondate, non essendo l'avviso bonario previsto, a pena di invalidità, quale atto necessario nel procedimento in esame.
Parimenti infondata è la doglianza concernente la asserita carenza di motivazione della cartella, atteso che la stessa indica l'atto presupposto, la natura della violazione e gli importi dovuti, consentendo alla contribuente di individuare la pretesa azionata e recando gli elementi essenziali previsti dall'art. 7 della L. 212/2000. Quanto alla dedotta mancata attestazione di conformità dei documenti prodotti dall'Ufficio, la censura è radicalmente inammissibile per genericità, non avendo la parte ricorrente specificamente articolato detta contestazione. Quanto alla posizione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, le spese possono essere compensate nei suoi confronti, in ragione della natura meramente esecutiva dell'attività svolta e della estraneità alle contestazioni di merito come dalla medesima espressamente riconosciuto, mentre nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione 29, dichiara il ricorso in parte inammissibile e per la restante parte lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 400,00 (quattrocento/00), oltre accessori se e in quanto dovuti.
Spese compensate nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Roma, 19 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO Brunella Bruno
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RU BRUNELLA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 7795/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Soc Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grazer 14 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972025005668693500 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1917/2026 depositato il 20/02/2026
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Fatto e Diritto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Ricorrente_1 S.r.l. ha agito contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate avverso la cartella esattoriale n. 0972025005668693500 per euro 505,88 per l'irrogazione della sanzione per l'anno 2024 per non aver presentato il MODELLO UNICO 770, notificata in data 4 aprile
2025 a mezzo posta ordinaria. La ricorrente deduce che prima della predetta cartella non gli sarebbe stato notificato alcun avviso bonario. Inoltre, la cartella esattoriale non indicherebbe in modo chiaro e comprensibile le sanzioni e gli interessi. Viene contestata infine all'Ente riscossore la mancata attestazione di conformità dei documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate,
Si è costituita l'Agenzia delle entrate controdeducendo in ordine all'inammissibilità del ricorso sia per la sua genericità che per la tardività. In ordine alla genericità l'Agenzia delle Entrate fa presente che la parte ricorrente non individuerebbe la violazione da cui scaturisce la sanzione irrogata oggetto dell'impugnata cartella errando, di conseguenza,
l'oggetto del ricorso stesso. La cartella impugnata, infatti, concerne la “contestazione delle violazioni con riferimento all'imposta su valore aggiunto” e non la mancata presentazione del Mod. 770. Il ricorso sarebbe inoltre tardivo in quanto la violazione IVA ha costituito oggetto di notificazione con PEC del 4 marzo 2024 e non è stata contestata nei 60 giorni successivi, rendendo così tardivo il presente ricorso. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione facendo presente che le deduzioni della ricorrente sono tutte rivolte dell'Ente creditore non potendo, dunque, accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva. All'udienza del 19 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione, con avviso, espressamente verbalizzato, della possibile definizione della causa nel merito con sentenza resa in forma semplificata.
Il ricorso dev'essere dichiarato in parte inammissibile per tardività e per la restante parte respinto.
La cartella esattoriale impugnata riguarda una sanzione con richiesta di pagamento di una somma pari ad euro 505,88 “per contestazione e violazione con riferimento all'Imposta sul Valore Aggiunto”.
Detta sanzione discende dalla contestazione notificata a mezzo PEC in data 4 marzo 2024
e non impugnata nei termini.
Ne consegue che la pretesa sanzionatoria si è definitivamente consolidata, con formazione di un titolo non più sindacabile nel merito, sicché la successiva cartella di pagamento costituisce mero atto consequenziale ed esecutivo di un provvedimento ormai definitivo. Pertanto, le censure dirette a contestare la debenza della sanzione in sé, ovvero la natura della violazione contestata (IVA anziché Modello 770), devono essere dichiarate inammissibili per tardività, in quanto rivolte contro l'atto presupposto ormai definitivo. In tale ipotesi, è preclusa al contribuente la possibilità di rimettere in discussione vizi propri dell'atto presupposto, potendo essere dedotti esclusivamente eventuali vizi propri della cartella.
Le censure relative alla mancata notifica di un avviso bonario sono infondate, non essendo l'avviso bonario previsto, a pena di invalidità, quale atto necessario nel procedimento in esame.
Parimenti infondata è la doglianza concernente la asserita carenza di motivazione della cartella, atteso che la stessa indica l'atto presupposto, la natura della violazione e gli importi dovuti, consentendo alla contribuente di individuare la pretesa azionata e recando gli elementi essenziali previsti dall'art. 7 della L. 212/2000. Quanto alla dedotta mancata attestazione di conformità dei documenti prodotti dall'Ufficio, la censura è radicalmente inammissibile per genericità, non avendo la parte ricorrente specificamente articolato detta contestazione. Quanto alla posizione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, le spese possono essere compensate nei suoi confronti, in ragione della natura meramente esecutiva dell'attività svolta e della estraneità alle contestazioni di merito come dalla medesima espressamente riconosciuto, mentre nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione 29, dichiara il ricorso in parte inammissibile e per la restante parte lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 400,00 (quattrocento/00), oltre accessori se e in quanto dovuti.
Spese compensate nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Roma, 19 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO Brunella Bruno