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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/09/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2298/2021
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
ALudienza del 23 Settembre 2025, è comparso, alle ore 9:47, l'Avv. A. Marchica per l'attore, che discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 11:49, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:04, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 16:04 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata all'udienza del 23 Settembre 2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2298 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il signor , nato a [...] il [...] e residente a[...] della Vittoria n. 13, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, ad Agrigento, nella Piazza Diodoro Siculo n. 8, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Marchica, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore depositata il 3/01/2025,
- attore -
CONTRO
la in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 socio accomandatario signor Controparte_1
- convenuta/contumace -
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c.
Conclusioni per l'attore: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 Gennaio 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 23 Settembre
2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione introduttivo del presente
2 giudizio, nonché alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. depositata il 27 Gennaio
2023, cui interamente si rinvia.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il 5 Agosto 2021 il signor vocava in ius avanti l'intestato Tribunale la Parte_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario
[...] signor ALPO premetteva che, il 3 Gennaio 2021, alle ore 1:15 circa, si era Controparte_1 verificato all'altezza del civico n. 11 del Viale della Vittoria del Comune di Agrigento l'incendio di un gazebo in legno posto all'eterno e al servizio del locale, adibito a bar e pasticceria, denominato Gran Café Nobel, gestito da quest'ultima. Esponendo che, le fiamme si erano propagate verso l'esterno, danneggiando l'automobile Volkswagen Golf, targata EH535HE, di cui era proprietario, che in quel frangente era parcheggiata sulla suddetta via e a pochi metri dal cennato gazebo. L'attore riferiva sia che sul luogo erano intervenuti i Vigili del Fuoco del
Comando di Agrigento per spegnere le fiamme;
sia che avevano successivamente predisposto una relazione di intervento, ove era stata individuata quale presumibile una causa di natura elettrica idonea a provocare l'incendio in parola, stante la presenza di luci natalizie posizionate nella parte antistante del menzionato locale. Deducendo che, la enunciata macchina aveva subito danni lungo la fiancata destra, compresi gli pneumatici, al faro anteriore e a quello posteriore destro, ai paraurti anteriore e posteriore e al parabrezza, ammontanti a complessivi €
8.500,00, importo risultante dalla fattura rilasciata dall'autocarrozzeria che li aveva riparati.
Specificava, poi, che doveva aggiungersi l'ulteriore somma di € 1.754,23, che aveva sborsato per il noleggio di una vettura sostitutiva di pari categoria. Sul piano del diritto lo stesso affermava che, andava imputata a carico della nominata società la responsabilità nella determinazione dell'evento lesivo in dibattito ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso che gestiva l'esercizio commerciale da cui era scaturito l'incendio oggetto del contendere. Sostenendo che, in ogni caso, la convenuta doveva riconoscersi responsabile per quanto accaduto a norma dell'art. 2043 c.c., per avere colposamente omesso di controllare la zona esterna del ricordato locale. Evidenziava, infine, non solo di avere esperito la procedura di mediazione;
ma, altresì, che aveva avuto esito negativo per la mancata comparizione della D.M. Controparte_1 nel giorno fissato dall'organismo incaricato per incontrarsi. Pertanto, con l'atto di
[...] citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare che, la richiamata società, in qualità di gestore del predetto bar/pasticceria, era responsabile esclusiva,
3 ex artt. 2051 e 2043 c.c., dell'incendio in dibattito. Per l'effetto, di condannarla a risarcirgli i danni materiali e patrimoniali patiti dalla sua automobile a seguito di quest'ultimo, ivi compresi il rispettivo fermo tecnico e l'esborso monetario che aveva sopportato per il noleggio di un veicolo sostitutivo, quantificati nella complessiva somma di € 10.254,23, o in quella maggiore o minore accertata all'esito di disponenda C.T.U.
La in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 socio accomandatario signor sebbene raggiunta dalla notifica del cennato atto Controparte_1 di citazione, non si costituiva nel presente giudizio.
Con decreto emesso il 5 Ottobre 2022 in riscontro all'istanza all'PO depositata dal legale dell'istante il Presidente della Sezione Civile del cennato Tribunale, in considerazione dell'impossibilità del Giudice Onorario inizialmente assegnatario della controversia a trattarla, designava un altro Giudice Onorario per istruirla e definirla. Questi mediante provvedimento adottato il 29 Novembre 2022 dichiarava la contumacia della convenuta. Con ordinanza emessa il 21 Marzo 2023 il medesimo ammetteva la C.T.U. richiesta dal signor , Parte_1 nominando come perito l'Ing. che, dopo avere dichiarato di accettare Persona_1
l'incarico conferitogli, depositava la sua relazione tecnica il 5 Febbraio 2024.
A seguito della rinuncia al mandato del legale a cui l'aveva inizialmente conferito, si costituiva per l'attore un nuovo difensore, depositando il 3 Gennaio 2025 apposita comparsa, con la quale insisteva nelle domande e nelle deduzioni articolate in quella di cui sopra.
Attraverso provvedimento adottato il 14 Gennaio 2025 ex art. 127ter, III comma, c.p.c.,
l'adita autorità giudiziaria dava atto che l'istante aveva precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 13 Gennaio 2025. Indi, all'udienza odierna del 23 Settembre 2025, dopo che il procuratore di ha Parte_1 discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., il Giudice l'assume in decisione e, uscito dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirato, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in sua assenza.
2.- In diritto. Le domande formulate dall'attore in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio sono giuridicamente legittime e fondate. Sicché, meritano di essere accolte per quanto di ragione.
Per quel che concerne il c.d. “an debeatur” nell'ipotesi sottoposta a disamina il signor
è riuscito a dimostrare la rispondenza al vero delle argomentazioni riferite in Parte_1 ordine alla dinamica dell'evento lesivo in discussione. Il che, a ben guardare, si rivela
4 determinante e risolutivo per la definizione dell'intera vicenda nel senso superiormente prospettato. In effetti, l'attore ha provato essere esatta e corretta la ricostruzione, esposta nel menzionato atto di citazione, di quanto occorso la notte del 3 Gennaio 2021, intorno alle ore
1:15, all'automobile Volkswagen Golf, targata EH535HE, di cui all'epoca era proprietario, che, mentre si trovava parcheggiata lungo il Viale della Vittoria del Comune di Agrigento, è stata raggiunta dalle fiamme propagatesi dall'incendio che ha interessato il gazebo in legno posto all'esterno del denominato situato all'altezza del civico n. 11, Parte_2 Parte_3 gestito in quel frangente dalla A supporto della conformità alla Controparte_1 realtà dei fatti di tale descrizione depone, innanzitutto, quanto riportato all'interno della scheda statistica - rapporto d'intervento 17/1 del 3 Gennaio 2021, redatta dal personale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando di Agrigento, a seguito dell'intervento compiuto sul posto teatro dell'evento in contestazione. Or dunque, in tale relazione si è trascritto, per quel che qui interessa maggiormente, in primis, che all'arrivo dei vigili del fuoco nell'enunciato
Viale della Vittoria di Agrigento “Era in atto un incendio generalizzato di un gazebo con struttura portante in legno (con all'interno arredi etc…) a servizio del bar “Gran Café Nobel” gestito dal sig. (……)”. In secondo luogo che, nella parte esterna “Le fiamme Persona_2 interessavano anche l'autovettura volkswagen Golf, targata EH535HE di proprietà del sig.
(……) riportando danni nella fiancata anteriore dx e rottura del parabrezza Parte_1
(……)”. Inoltre, nell'individuare la presumibile causa dell'enunciato incendio, in seno al rapporto di intervento in commento si è dichiarato che: “Dopo una accurata ispezione del luogo non erano emersi elementi utili per stabilirne una causa certa. Considerata la presenza di luci natalizie posizionate nella parte antistante del locale non si esclude una probabile causa di natura elettrica”. Prendendo le mosse da tali constatazioni si palesa assai verosimile che, a dare origine all'evento in dibattito sia stato un corto circuito elettrico innescato dalle nominate luci natalizie, o, comunque, qualche altro fattore connesso alla loro installazione nella zona esterna del ricordato . Se così è, allora, come affermato dal signor , a Parte_2 Parte_1 carico della società convenuta, che all'epoca gestiva l'anzidetto esercizio commerciale, va imputata una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. nella determinazione dell'incendio in discorso. Invero, tale norma recita, testualmente: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Nella fattispecie la
[...]
pur essendo stata regolarmente raggiunta dalla notificazione dell'atto Controparte_1 di citazione che ha incoato il procedimento de quo. Tuttavia, ha liberamente scelto di non
5 costituirsi in ius, restando contumace. Per questa via si è preclusa la possibilità sia di contestare la tesi sostenuta dall'attore con riferimento all'identificazione della causa da cui ha avuto origine il cennato incendio;
sia, soprattutto, di dimostrare l'eventuale ricorrenza di un caso fortuito idoneo a generarlo. Sicché, in assenza di riscontri probatori di senso contrario, la prima deve farsi coincidere con quella che è stata indicata come presumibile nella scheda statistica - rapporto di intervento predisposta dai Vigili del Fuoco del Comando di Agrigento intervenuti sul posto la notte del 3 Gennaio 2021. Di conseguenza, la prefata società va ritenuta responsabile, in qualità di custode del menzionato , di quanto accaduto nella Parte_2 circostanza superiormente descritta a norma della citata disposizione codicistica.
3.- Ciò posto, per stabilire se a danneggiare la macchina appartenente in quel frangente all'odierno istante sono state le fiamme propagatesi dall'enunciato gazebo è necessario analizzare la C.T.U. predisposta nel corso della contesa dall'Ing. . Questi, nel Persona_1 rispondere al primo quesito, avente a oggetto proprio tale aspetto, formulato da codesto Giudice con l'ordinanza emessa il 21 Marzo 2023, mediante la quale gli ha conferito l'incarico peritale, ha, innanzitutto, richiamato alcuni passaggi della nominata relazione di servizio, ivi compresi quelli su riportati. Dopo di che, ha provveduto a esaminare la documentazione di tipo fotografico allegata da nel rispettivo fascicolo di parte. Evidenziando, in Parte_1 particolare, che dalle foto n. 6 e n. 10, che sono state scattate durante l'incendio controverso, si evince chiaramente che, esso ha avvolto completamente l'area occupata dal nominato gazebo.
Mentre, osservando le riproduzioni fotografiche n. 5 e n. 4, realizzate la mattina successiva, è possibile appurare la posizione prossima della vettura danneggiata rispetto a quest'ultimo. In proposito il ricordato tecnico ha precisato che, la disamina della fotografia n. 4 consente di verificare che, la superficie maggiormente annerita del suddetto mezzo è la parte anteriore del lato destro. Osservando che, dalla foto n. 1 si desume che la parte danneggiata del veicolo è quella esterna del lato passeggero. Invece, dalla riproduzione fotografica n. 3 si constata che, il cofano anteriore che ne copre il motore non è annerito. Ragion per cui, bisogna escludersi che l'incendio in dibattito ha avuto origine dalla suddetta automobile. Ebbene, tenendo conto di tali evidenze documentali, nonché di quanto emerso dall'analisi della relazione d'intervento redatta dai Vigili del Fuoco del Comando di Agrigento, lo stesso è giunto alla determinazione che, la causa che ha procurato i danni alla cennata automobile è costituita dalle fiamme sviluppatesi nell'incendio del gazebo a servizio del bar gestito all'epoca dei fatti per cui Parte_3
è lite dalla convenuta (cfr.: pagg. 7 e 8 della perizia depositata il 5/02/2024).
6 3.1.- Pure ai fini della esatta quantificazione in termini monetari dei nocumenti subiti dalla menzionata macchina si configura indispensabile sottoporre a disamina i punti della enunciata
C.T.U., attraverso i quali l'Ing. ha risposto agli altri due quesiti rivoltigli da Persona_1 codesto Giudice. In merito ha puntualizzato che, successivamente al verificarsi dell'incendio in discussione quest'ultima è stata riparata. Rilevando, altresì, che dalla sola visione e dallo studio delle enunciate fotografie non è possibile determinare i danni in argomento e, conseguentemente, monetizzarli, atteso che non ha visionato personalmente il mezzo immediatamente dopo il nominato evento. Pertanto, ha chiarito di avere ritenuto necessario avvalersi della collaborazione di un professionista del settore, individuato nel personale di una officina autocarrozzeria, che ha eseguito un sopralluogo sul veicolo Volkswagen Golf, targato
EH535HE, già riparato. Il prefato tecnico ha spiegato che, a tale scopo quest'ultimo ha proceduto, fra l'altro, allo smontaggio di alcune sue componenti non visibili dall'esterno, per verificarne l'effettiva sostituzione, e/o riparazione. Provvedendo, al contempo, a confrontare/incrociare quanto rilevato nel corso della ricordata ispezione con ciò che risulta riportato ed elencato nella fattura n. 47 V, versata agli atti del presente giudizio, emessa il
16/02/2021 dall'autocarrozzeria , che ha riparato, a cura e spese dell'istante, i nocumenti CP_2 patiti dalla richiamata vettura per effetto dell'incendio oggetto del contendere. Il medesimo ha affermato che, dall'attività di ispezione così espletata si è appurato, innanzitutto, che le componenti dell'auto sostituite sono compatibili generalmente con i danni causatile da tale evento lesivo. In secondo luogo che, esse corrispondono nella tipologia e quantità con quelle elencate nel predetto documento contabile, tranne che per quattro voci ivi riportate. In terz'ordine che, queste sono individuate, da un lato, dai codici 5K08536659B9, inerente alla mascherina proiettore fendinebbia sx, e riguardante il raschiavetro est. porta NumeroDiPa_1 post. sx, che sono stati posizionati sul lato non danneggiato;
dall'altro, dai codici
1K8839168BGR, concernente la scatola, e 1K8837206FGRU, afferente alla maniglia porta ant. dx, che sono delle duplicazioni, poiché già inseriti nella cennata fattura. Quindi, per addivenire alla quantificazione in termini monetari dei nocumenti in parola il menzionato perito, muovendo dall'elenco riportato in tale documento contabile, ha condotto un'indagine di mercato presso rivenditori di autoricambi originali . Inoltre, avvalendosi sempre CP_3 della collaborazione del titolare dell'enunciata autocarrozzeria, ha verificato che i prezzi unitari riportati, per singolo codice di articolo, nella citata fattura n. 47 V del 16 Febbraio 2021 sono pressoché congrui, ovviamente al netto dei quattro nominati componenti, il cui costo va sottratto
7 dalla somma complessiva ivi risultante. Con specifico riferimento al fermo tecnico, al quale è stato sottoposto il veicolo in questione, lo stesso ha evidenziato una peculiare circostanza.
Precipuamente che, la sua durata va commisurata al numero complessivo dei giorni impiegati, in concreto, per la rispettiva riparazione;
non già a quello dei giorni di sosta. Sul punto il C.T.U. ha sottolineato che l'incendio è avvenuto il 3 Gennaio 2021, mentre, l'officina che ha eseguito il lavoro ha rilasciato il ricordato documento contabile in data 16 Febbraio 2021. Sostenendo, grazie all'ausilio del titolare della richiamata autocarrozzeria, che per riparare l'anzidetta macchina sono state sufficienti cinque/sei giornate lavorative, ossia, tenuto conto che ciascuna di esse equivale a circa 8 ore, un massimo di n. 48 ore di lavoro. Sulla base di tali considerazioni egli ha stimato la durata del fermo tecnico in sei giorni. Infine, dopo avere appurato che il costo orario della manodopera, indicato nella cennata fattura in € 31,19 al netto dell'IVA calcolata al
22%, è abbastanza congruo, ha determinato in € 7.879,12 l'ammontare complessivo delle riparazioni espletate sulla menzionata automobile (cfr.: pagg. 8, 9 e 10 della relazione tecnica d'ufficio).
3.2.- Alla luce delle conclusioni a cui è pervenuto l'Ing. , qui da intendersi Persona_1 pienamente attendibili e condivisibili, la deve essere condannata Controparte_1
a pagare all'attore l'enunciato importo di € 7.879,12 a titolo di risarcimento dei danni in dibattito. A tale somma va, poi, aggiunta la spesa affrontata dall'istante per noleggiare una macchina sostitutiva nei periodi ricompresi tra il 12 e il 21 Gennaio 2021 e il 25 Gennaio 2021
e il 2 Febbraio 2021, coincidenti con l'arco temporale nel quale i nocumenti riportati dalla
Volkswagen Golf, targata EH535HE, non erano ancora stati riparati. Di essa deve farsi carico la nominata società. Per la determinazione di questo peculiare esborso monetario bisogna tenere conto delle cifre, rispettivamente, di € 456,17 e di € 649,05, indicate nelle fatture n. 10010595-
4 del 22 Gennaio 2021 e n. 10018601-1 del 3 Febbraio 2021, allegate nel fascicolo del signor
, che sono state rilasciate dalla Avis Budget Italia S.p.A., presso cui ha preso Parte_1
a nolo il mezzo sostitutivo. Sicché, la convenuta è tenuta a versare all'attore il complessivo ammontare di € 8.984,34 (cioè: € 7.879,12 + € 456,17 + € 649,05). Peraltro, su tale importo, devalutato in base agli indici annuali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al 3 Gennaio 2021 (giorno in cui si è verificato l'incendio in contestazione), e rivalutato di anno in anno in virtù degli stessi parametri, devono, altresì, essere corrisposti dalla gli interessi, Controparte_1
8 nella misura legale, con decorrenza da quest'ultima data (3/01/2021) sino a quella della decisione.
4.- In ultima battuta, per il principio della soccombenza, la ricordata società va condannata a rifondere all'istante le spese del procedimento de quo, che si liquidano in complessivi €
1.750,00 per diritti di procuratore e per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
Infine, si devono porre definitivamente a carico della convenuta le spese della consulenza tecnica di ufficio depositata il 5 Febbraio 2024, liquidate con decreto emesso nelle date dei
19/22 Settembre 2025 in € 1.400,00, oltre I.V.A. e C.P. come per legge, se dovute.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, udito il procuratore dell'attore, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, che la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario signor
[...]
è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni subiti dall'automobile Controparte_1
Volkswagen Golf, targata EH535HE, all'epoca di proprietà del signor , in Parte_1 conseguenza dell'incendio che ha interessato il 3 Gennaio 2021 il gazebo di pertinenza del da essa gestito;
Parte_2
- per l'effetto, condanna la predetta società a pagare all'attore la complessiva somma di €
8.984,34 a titolo di risarcimento dei cennati nocumenti, nonché di rimborso della spesa sostenuta per noleggiare una macchina sostitutiva nel periodo in cui il menzionato veicolo non era ancora stato riparato. Peraltro, su tale importo, devalutato in base agli indici annuali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al 3 Gennaio 2021 (giorno in cui si è verificato l'incendio in parola), e rivalutato di anno in anno in virtù degli stessi parametri, devono, altresì, essere corrisposti dalla convenuta gli interessi, nella misura legale, con decorrenza da quest'ultima data (3/01/2021) sino a quella della decisione;
- condanna, altresì, la a rifondere all'istante le spese del Controparte_1 procedimento de quo, che si liquidano in complessivi € 1.750,00 per diritti di procuratore e per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario;
9 - infine, pone definitivamente a carico della società convenuta le spese della consulenza tecnica di ufficio depositata il 5 Febbraio 2024, liquidate con decreto emesso nelle date dei
19/22 Settembre 2025 in € 1.400,00, oltre I.V.A. e C.P. come per legge, se dovute.
Così deciso in Agrigento in data 23 Settembre 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
10
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
ALudienza del 23 Settembre 2025, è comparso, alle ore 9:47, l'Avv. A. Marchica per l'attore, che discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 11:49, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:04, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 16:04 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata all'udienza del 23 Settembre 2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2298 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il signor , nato a [...] il [...] e residente a[...] della Vittoria n. 13, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, ad Agrigento, nella Piazza Diodoro Siculo n. 8, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Marchica, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore depositata il 3/01/2025,
- attore -
CONTRO
la in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 socio accomandatario signor Controparte_1
- convenuta/contumace -
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c.
Conclusioni per l'attore: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 Gennaio 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 23 Settembre
2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione introduttivo del presente
2 giudizio, nonché alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. depositata il 27 Gennaio
2023, cui interamente si rinvia.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il 5 Agosto 2021 il signor vocava in ius avanti l'intestato Tribunale la Parte_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario
[...] signor ALPO premetteva che, il 3 Gennaio 2021, alle ore 1:15 circa, si era Controparte_1 verificato all'altezza del civico n. 11 del Viale della Vittoria del Comune di Agrigento l'incendio di un gazebo in legno posto all'eterno e al servizio del locale, adibito a bar e pasticceria, denominato Gran Café Nobel, gestito da quest'ultima. Esponendo che, le fiamme si erano propagate verso l'esterno, danneggiando l'automobile Volkswagen Golf, targata EH535HE, di cui era proprietario, che in quel frangente era parcheggiata sulla suddetta via e a pochi metri dal cennato gazebo. L'attore riferiva sia che sul luogo erano intervenuti i Vigili del Fuoco del
Comando di Agrigento per spegnere le fiamme;
sia che avevano successivamente predisposto una relazione di intervento, ove era stata individuata quale presumibile una causa di natura elettrica idonea a provocare l'incendio in parola, stante la presenza di luci natalizie posizionate nella parte antistante del menzionato locale. Deducendo che, la enunciata macchina aveva subito danni lungo la fiancata destra, compresi gli pneumatici, al faro anteriore e a quello posteriore destro, ai paraurti anteriore e posteriore e al parabrezza, ammontanti a complessivi €
8.500,00, importo risultante dalla fattura rilasciata dall'autocarrozzeria che li aveva riparati.
Specificava, poi, che doveva aggiungersi l'ulteriore somma di € 1.754,23, che aveva sborsato per il noleggio di una vettura sostitutiva di pari categoria. Sul piano del diritto lo stesso affermava che, andava imputata a carico della nominata società la responsabilità nella determinazione dell'evento lesivo in dibattito ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso che gestiva l'esercizio commerciale da cui era scaturito l'incendio oggetto del contendere. Sostenendo che, in ogni caso, la convenuta doveva riconoscersi responsabile per quanto accaduto a norma dell'art. 2043 c.c., per avere colposamente omesso di controllare la zona esterna del ricordato locale. Evidenziava, infine, non solo di avere esperito la procedura di mediazione;
ma, altresì, che aveva avuto esito negativo per la mancata comparizione della D.M. Controparte_1 nel giorno fissato dall'organismo incaricato per incontrarsi. Pertanto, con l'atto di
[...] citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare che, la richiamata società, in qualità di gestore del predetto bar/pasticceria, era responsabile esclusiva,
3 ex artt. 2051 e 2043 c.c., dell'incendio in dibattito. Per l'effetto, di condannarla a risarcirgli i danni materiali e patrimoniali patiti dalla sua automobile a seguito di quest'ultimo, ivi compresi il rispettivo fermo tecnico e l'esborso monetario che aveva sopportato per il noleggio di un veicolo sostitutivo, quantificati nella complessiva somma di € 10.254,23, o in quella maggiore o minore accertata all'esito di disponenda C.T.U.
La in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 socio accomandatario signor sebbene raggiunta dalla notifica del cennato atto Controparte_1 di citazione, non si costituiva nel presente giudizio.
Con decreto emesso il 5 Ottobre 2022 in riscontro all'istanza all'PO depositata dal legale dell'istante il Presidente della Sezione Civile del cennato Tribunale, in considerazione dell'impossibilità del Giudice Onorario inizialmente assegnatario della controversia a trattarla, designava un altro Giudice Onorario per istruirla e definirla. Questi mediante provvedimento adottato il 29 Novembre 2022 dichiarava la contumacia della convenuta. Con ordinanza emessa il 21 Marzo 2023 il medesimo ammetteva la C.T.U. richiesta dal signor , Parte_1 nominando come perito l'Ing. che, dopo avere dichiarato di accettare Persona_1
l'incarico conferitogli, depositava la sua relazione tecnica il 5 Febbraio 2024.
A seguito della rinuncia al mandato del legale a cui l'aveva inizialmente conferito, si costituiva per l'attore un nuovo difensore, depositando il 3 Gennaio 2025 apposita comparsa, con la quale insisteva nelle domande e nelle deduzioni articolate in quella di cui sopra.
Attraverso provvedimento adottato il 14 Gennaio 2025 ex art. 127ter, III comma, c.p.c.,
l'adita autorità giudiziaria dava atto che l'istante aveva precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 13 Gennaio 2025. Indi, all'udienza odierna del 23 Settembre 2025, dopo che il procuratore di ha Parte_1 discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., il Giudice l'assume in decisione e, uscito dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirato, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in sua assenza.
2.- In diritto. Le domande formulate dall'attore in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio sono giuridicamente legittime e fondate. Sicché, meritano di essere accolte per quanto di ragione.
Per quel che concerne il c.d. “an debeatur” nell'ipotesi sottoposta a disamina il signor
è riuscito a dimostrare la rispondenza al vero delle argomentazioni riferite in Parte_1 ordine alla dinamica dell'evento lesivo in discussione. Il che, a ben guardare, si rivela
4 determinante e risolutivo per la definizione dell'intera vicenda nel senso superiormente prospettato. In effetti, l'attore ha provato essere esatta e corretta la ricostruzione, esposta nel menzionato atto di citazione, di quanto occorso la notte del 3 Gennaio 2021, intorno alle ore
1:15, all'automobile Volkswagen Golf, targata EH535HE, di cui all'epoca era proprietario, che, mentre si trovava parcheggiata lungo il Viale della Vittoria del Comune di Agrigento, è stata raggiunta dalle fiamme propagatesi dall'incendio che ha interessato il gazebo in legno posto all'esterno del denominato situato all'altezza del civico n. 11, Parte_2 Parte_3 gestito in quel frangente dalla A supporto della conformità alla Controparte_1 realtà dei fatti di tale descrizione depone, innanzitutto, quanto riportato all'interno della scheda statistica - rapporto d'intervento 17/1 del 3 Gennaio 2021, redatta dal personale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando di Agrigento, a seguito dell'intervento compiuto sul posto teatro dell'evento in contestazione. Or dunque, in tale relazione si è trascritto, per quel che qui interessa maggiormente, in primis, che all'arrivo dei vigili del fuoco nell'enunciato
Viale della Vittoria di Agrigento “Era in atto un incendio generalizzato di un gazebo con struttura portante in legno (con all'interno arredi etc…) a servizio del bar “Gran Café Nobel” gestito dal sig. (……)”. In secondo luogo che, nella parte esterna “Le fiamme Persona_2 interessavano anche l'autovettura volkswagen Golf, targata EH535HE di proprietà del sig.
(……) riportando danni nella fiancata anteriore dx e rottura del parabrezza Parte_1
(……)”. Inoltre, nell'individuare la presumibile causa dell'enunciato incendio, in seno al rapporto di intervento in commento si è dichiarato che: “Dopo una accurata ispezione del luogo non erano emersi elementi utili per stabilirne una causa certa. Considerata la presenza di luci natalizie posizionate nella parte antistante del locale non si esclude una probabile causa di natura elettrica”. Prendendo le mosse da tali constatazioni si palesa assai verosimile che, a dare origine all'evento in dibattito sia stato un corto circuito elettrico innescato dalle nominate luci natalizie, o, comunque, qualche altro fattore connesso alla loro installazione nella zona esterna del ricordato . Se così è, allora, come affermato dal signor , a Parte_2 Parte_1 carico della società convenuta, che all'epoca gestiva l'anzidetto esercizio commerciale, va imputata una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. nella determinazione dell'incendio in discorso. Invero, tale norma recita, testualmente: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Nella fattispecie la
[...]
pur essendo stata regolarmente raggiunta dalla notificazione dell'atto Controparte_1 di citazione che ha incoato il procedimento de quo. Tuttavia, ha liberamente scelto di non
5 costituirsi in ius, restando contumace. Per questa via si è preclusa la possibilità sia di contestare la tesi sostenuta dall'attore con riferimento all'identificazione della causa da cui ha avuto origine il cennato incendio;
sia, soprattutto, di dimostrare l'eventuale ricorrenza di un caso fortuito idoneo a generarlo. Sicché, in assenza di riscontri probatori di senso contrario, la prima deve farsi coincidere con quella che è stata indicata come presumibile nella scheda statistica - rapporto di intervento predisposta dai Vigili del Fuoco del Comando di Agrigento intervenuti sul posto la notte del 3 Gennaio 2021. Di conseguenza, la prefata società va ritenuta responsabile, in qualità di custode del menzionato , di quanto accaduto nella Parte_2 circostanza superiormente descritta a norma della citata disposizione codicistica.
3.- Ciò posto, per stabilire se a danneggiare la macchina appartenente in quel frangente all'odierno istante sono state le fiamme propagatesi dall'enunciato gazebo è necessario analizzare la C.T.U. predisposta nel corso della contesa dall'Ing. . Questi, nel Persona_1 rispondere al primo quesito, avente a oggetto proprio tale aspetto, formulato da codesto Giudice con l'ordinanza emessa il 21 Marzo 2023, mediante la quale gli ha conferito l'incarico peritale, ha, innanzitutto, richiamato alcuni passaggi della nominata relazione di servizio, ivi compresi quelli su riportati. Dopo di che, ha provveduto a esaminare la documentazione di tipo fotografico allegata da nel rispettivo fascicolo di parte. Evidenziando, in Parte_1 particolare, che dalle foto n. 6 e n. 10, che sono state scattate durante l'incendio controverso, si evince chiaramente che, esso ha avvolto completamente l'area occupata dal nominato gazebo.
Mentre, osservando le riproduzioni fotografiche n. 5 e n. 4, realizzate la mattina successiva, è possibile appurare la posizione prossima della vettura danneggiata rispetto a quest'ultimo. In proposito il ricordato tecnico ha precisato che, la disamina della fotografia n. 4 consente di verificare che, la superficie maggiormente annerita del suddetto mezzo è la parte anteriore del lato destro. Osservando che, dalla foto n. 1 si desume che la parte danneggiata del veicolo è quella esterna del lato passeggero. Invece, dalla riproduzione fotografica n. 3 si constata che, il cofano anteriore che ne copre il motore non è annerito. Ragion per cui, bisogna escludersi che l'incendio in dibattito ha avuto origine dalla suddetta automobile. Ebbene, tenendo conto di tali evidenze documentali, nonché di quanto emerso dall'analisi della relazione d'intervento redatta dai Vigili del Fuoco del Comando di Agrigento, lo stesso è giunto alla determinazione che, la causa che ha procurato i danni alla cennata automobile è costituita dalle fiamme sviluppatesi nell'incendio del gazebo a servizio del bar gestito all'epoca dei fatti per cui Parte_3
è lite dalla convenuta (cfr.: pagg. 7 e 8 della perizia depositata il 5/02/2024).
6 3.1.- Pure ai fini della esatta quantificazione in termini monetari dei nocumenti subiti dalla menzionata macchina si configura indispensabile sottoporre a disamina i punti della enunciata
C.T.U., attraverso i quali l'Ing. ha risposto agli altri due quesiti rivoltigli da Persona_1 codesto Giudice. In merito ha puntualizzato che, successivamente al verificarsi dell'incendio in discussione quest'ultima è stata riparata. Rilevando, altresì, che dalla sola visione e dallo studio delle enunciate fotografie non è possibile determinare i danni in argomento e, conseguentemente, monetizzarli, atteso che non ha visionato personalmente il mezzo immediatamente dopo il nominato evento. Pertanto, ha chiarito di avere ritenuto necessario avvalersi della collaborazione di un professionista del settore, individuato nel personale di una officina autocarrozzeria, che ha eseguito un sopralluogo sul veicolo Volkswagen Golf, targato
EH535HE, già riparato. Il prefato tecnico ha spiegato che, a tale scopo quest'ultimo ha proceduto, fra l'altro, allo smontaggio di alcune sue componenti non visibili dall'esterno, per verificarne l'effettiva sostituzione, e/o riparazione. Provvedendo, al contempo, a confrontare/incrociare quanto rilevato nel corso della ricordata ispezione con ciò che risulta riportato ed elencato nella fattura n. 47 V, versata agli atti del presente giudizio, emessa il
16/02/2021 dall'autocarrozzeria , che ha riparato, a cura e spese dell'istante, i nocumenti CP_2 patiti dalla richiamata vettura per effetto dell'incendio oggetto del contendere. Il medesimo ha affermato che, dall'attività di ispezione così espletata si è appurato, innanzitutto, che le componenti dell'auto sostituite sono compatibili generalmente con i danni causatile da tale evento lesivo. In secondo luogo che, esse corrispondono nella tipologia e quantità con quelle elencate nel predetto documento contabile, tranne che per quattro voci ivi riportate. In terz'ordine che, queste sono individuate, da un lato, dai codici 5K08536659B9, inerente alla mascherina proiettore fendinebbia sx, e riguardante il raschiavetro est. porta NumeroDiPa_1 post. sx, che sono stati posizionati sul lato non danneggiato;
dall'altro, dai codici
1K8839168BGR, concernente la scatola, e 1K8837206FGRU, afferente alla maniglia porta ant. dx, che sono delle duplicazioni, poiché già inseriti nella cennata fattura. Quindi, per addivenire alla quantificazione in termini monetari dei nocumenti in parola il menzionato perito, muovendo dall'elenco riportato in tale documento contabile, ha condotto un'indagine di mercato presso rivenditori di autoricambi originali . Inoltre, avvalendosi sempre CP_3 della collaborazione del titolare dell'enunciata autocarrozzeria, ha verificato che i prezzi unitari riportati, per singolo codice di articolo, nella citata fattura n. 47 V del 16 Febbraio 2021 sono pressoché congrui, ovviamente al netto dei quattro nominati componenti, il cui costo va sottratto
7 dalla somma complessiva ivi risultante. Con specifico riferimento al fermo tecnico, al quale è stato sottoposto il veicolo in questione, lo stesso ha evidenziato una peculiare circostanza.
Precipuamente che, la sua durata va commisurata al numero complessivo dei giorni impiegati, in concreto, per la rispettiva riparazione;
non già a quello dei giorni di sosta. Sul punto il C.T.U. ha sottolineato che l'incendio è avvenuto il 3 Gennaio 2021, mentre, l'officina che ha eseguito il lavoro ha rilasciato il ricordato documento contabile in data 16 Febbraio 2021. Sostenendo, grazie all'ausilio del titolare della richiamata autocarrozzeria, che per riparare l'anzidetta macchina sono state sufficienti cinque/sei giornate lavorative, ossia, tenuto conto che ciascuna di esse equivale a circa 8 ore, un massimo di n. 48 ore di lavoro. Sulla base di tali considerazioni egli ha stimato la durata del fermo tecnico in sei giorni. Infine, dopo avere appurato che il costo orario della manodopera, indicato nella cennata fattura in € 31,19 al netto dell'IVA calcolata al
22%, è abbastanza congruo, ha determinato in € 7.879,12 l'ammontare complessivo delle riparazioni espletate sulla menzionata automobile (cfr.: pagg. 8, 9 e 10 della relazione tecnica d'ufficio).
3.2.- Alla luce delle conclusioni a cui è pervenuto l'Ing. , qui da intendersi Persona_1 pienamente attendibili e condivisibili, la deve essere condannata Controparte_1
a pagare all'attore l'enunciato importo di € 7.879,12 a titolo di risarcimento dei danni in dibattito. A tale somma va, poi, aggiunta la spesa affrontata dall'istante per noleggiare una macchina sostitutiva nei periodi ricompresi tra il 12 e il 21 Gennaio 2021 e il 25 Gennaio 2021
e il 2 Febbraio 2021, coincidenti con l'arco temporale nel quale i nocumenti riportati dalla
Volkswagen Golf, targata EH535HE, non erano ancora stati riparati. Di essa deve farsi carico la nominata società. Per la determinazione di questo peculiare esborso monetario bisogna tenere conto delle cifre, rispettivamente, di € 456,17 e di € 649,05, indicate nelle fatture n. 10010595-
4 del 22 Gennaio 2021 e n. 10018601-1 del 3 Febbraio 2021, allegate nel fascicolo del signor
, che sono state rilasciate dalla Avis Budget Italia S.p.A., presso cui ha preso Parte_1
a nolo il mezzo sostitutivo. Sicché, la convenuta è tenuta a versare all'attore il complessivo ammontare di € 8.984,34 (cioè: € 7.879,12 + € 456,17 + € 649,05). Peraltro, su tale importo, devalutato in base agli indici annuali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al 3 Gennaio 2021 (giorno in cui si è verificato l'incendio in contestazione), e rivalutato di anno in anno in virtù degli stessi parametri, devono, altresì, essere corrisposti dalla gli interessi, Controparte_1
8 nella misura legale, con decorrenza da quest'ultima data (3/01/2021) sino a quella della decisione.
4.- In ultima battuta, per il principio della soccombenza, la ricordata società va condannata a rifondere all'istante le spese del procedimento de quo, che si liquidano in complessivi €
1.750,00 per diritti di procuratore e per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
Infine, si devono porre definitivamente a carico della convenuta le spese della consulenza tecnica di ufficio depositata il 5 Febbraio 2024, liquidate con decreto emesso nelle date dei
19/22 Settembre 2025 in € 1.400,00, oltre I.V.A. e C.P. come per legge, se dovute.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, udito il procuratore dell'attore, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, che la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario signor
[...]
è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni subiti dall'automobile Controparte_1
Volkswagen Golf, targata EH535HE, all'epoca di proprietà del signor , in Parte_1 conseguenza dell'incendio che ha interessato il 3 Gennaio 2021 il gazebo di pertinenza del da essa gestito;
Parte_2
- per l'effetto, condanna la predetta società a pagare all'attore la complessiva somma di €
8.984,34 a titolo di risarcimento dei cennati nocumenti, nonché di rimborso della spesa sostenuta per noleggiare una macchina sostitutiva nel periodo in cui il menzionato veicolo non era ancora stato riparato. Peraltro, su tale importo, devalutato in base agli indici annuali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al 3 Gennaio 2021 (giorno in cui si è verificato l'incendio in parola), e rivalutato di anno in anno in virtù degli stessi parametri, devono, altresì, essere corrisposti dalla convenuta gli interessi, nella misura legale, con decorrenza da quest'ultima data (3/01/2021) sino a quella della decisione;
- condanna, altresì, la a rifondere all'istante le spese del Controparte_1 procedimento de quo, che si liquidano in complessivi € 1.750,00 per diritti di procuratore e per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario;
9 - infine, pone definitivamente a carico della società convenuta le spese della consulenza tecnica di ufficio depositata il 5 Febbraio 2024, liquidate con decreto emesso nelle date dei
19/22 Settembre 2025 in € 1.400,00, oltre I.V.A. e C.P. come per legge, se dovute.
Così deciso in Agrigento in data 23 Settembre 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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