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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 13/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 475/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, in data 13/02/2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 475/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. MARONE GUIDO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott.sse , , e dal dott. CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
Controparte_5
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La signora è docente precaria di scuola di primo grado. Al momento del Parte_1 deposito del ricorso ella era in servizio presso l'I.C. Fiano (TOMM828018). CP_6
Negli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 la stessa ha lavorato alle dipendenze del in forza di contratti di supplenza senza percepire la cd. Controparte_1 carta del docente, riservata la solo personale di ruolo.
In questa sede lamenta l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiede l'accertamento del proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a corrisponderle l'importo CP_1 nominale complessivo di € 2.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale contributo alle spese di formazione o, eventualmente, a titolo di risarcimento del danno.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 475/2024
Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, CP_1 secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore.
Eccepisce, inoltre, l'insussistenza del diritto al bonus in questione per l'a.s. 2021/2022 avendo la ricorrente prestato servizio in forza di contratti per supplenze brevi e saltuarie non a copertura di assenza (c.d. contratto COVID).
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti che seguono.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_7
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_8 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 475/2024
anni con decreto del , sentite le Controparte_8 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 475/2024
professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Nel caso di specie la ricorrente negli aa.ss. 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024 ha concluso tre contratti di supplenza con scadenza al 30 giugno. Nessun dubbio, dunque, può esservi in relazione alla spettanza del diritto per tali annualità.
Nell'a.s. 2021/2022 la ricorrente, invece, ha lavorato in forza di tre contratti di supplenza breve non a copertura di assenza (cd. contratto covid) ex art. 58, comma 4ter, D.L. 732021. Sul punto si richiama l'orientamento della Corte di Appello di Torino (sent. n. 452/2024) secondo il quale, ai fini del riconoscimento della carta docente, è necessario che la supplenza abbia ex ante una prevedibile durata annuale, con la conseguenza che la carta docente può essere riconosciuta solo ai docenti che, in forza di un unico contratto, abbiano prestato la propria attività per almeno centocinquanta giorni nel medesimo anno scolastico (cfr. le argomentazioni espresse da Trib.
Torino, sez. lav., sent. n. 3093/2024; Trib. Torino, sez. lav., sent. n. 3228/2024).
Considerato, infatti, che il principale parametro utilizzato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
29961/2023, punto 5.3) per estendere il beneficio in esame ai docenti a tempo determinato in forza di contratti al 31/8 o al 30/6 è l'annualità della didattica, un contratto di supplenza breve può comportare l'attribuzione del beneficio in esame solo se il periodo di supplenza è di durata tale da essere sostanzialmente assimilabile ad un contratto sino al termine delle attività didattiche.
L'annualità della didattica, tuttavia, può essere valutata solo in una prospettiva ex ante, che è l'unica compatibile con un'idea di programmazione dell'attività formativa comparabile con quella del docente di ruolo;
solo in questo modo, infatti, la prospettiva sarebbe quella del docente che, incaricato di una supplenza di durata pressocché annuale, programma la propria attività formativa allo stesso modo in cui la programmerebbe un docente di ruolo;
al contrario, una valutazione ex
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 475/2024
post, ossia al termine dell'anno scolastico, che prenda in considerazione la sommatoria dei giorni di supplenza relativi a plurimi e successivi contratti di breve durata, non permetterebbe una specifica e prolungata programmazione didattica e formativa;
Infatti, è stato anche precisato che «
7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"» (Cass. decr., 19 marzo 2024, n. 7254).
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 475/2024
La necessità di operare la comparazione in una prospettiva ex ante si ricava altresì, da un lato, dalla scelta legislativa di attribuzione della Carta all'inizio dell'anno scolastico e, dall'altro lato e correlativamente, dalla disciplina della prescrizione dell'azione di adempimento, posto che la decorrenza del termine di prescrizione è stata individuata dalla Cassazione (Cass. lav., 27 ottobre
2023, n. 29961, punto 20) al momento in cui il diritto può essere fatto valere rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al d.p.c.m.
28 novembre 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (momento che in ogni caso è stato sempre individuato nei vari DPCM all'inizio dell'anno scolastico).
Per le ragioni fin qui esposte un contratto di supplenza breve e saltuaria può comportare l'attribuzione del beneficio in esame solo se il periodo di supplenza è di durata tale da essere sostanzialmente assimilabile ad un contratto sino al termine delle attività didattiche, ed è tale fin dal momento della sua attribuzione, sì da richiedere la stessa programmazione didattica e finalità formativa.
Vi è poi la necessità di individuare un parametro che, a fronte del silenzio normativo, permetta di determinare il perimetro nell'ambito del quale la didattica può essere considerata di prospettiva annuale;
in tale direzione, un riferimento è offerto dall'art. 37 CCNL scuola che, disciplinando l'ipotesi del rientro in servizio dei docenti che siano stati assenti per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi, al fine di garantire la continuità didattica, prevede che il supplente del titolare che rientri dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali;
sulla base di tale previsione un incarico ex art. 4, comma 3, l. 124/1999 può essere ritenuto comparabile all'incarico annuale laddove sia di durata superiore a centocinquanta giorni continuativi.
Pertanto, il diritto ad usufruire del beneficio economico derivante dalla carta docente deve essere riconosciuto a fronte della conclusione di un unico contratto avente ad oggetto l'incarico di insegnamento per una durata non inferiore a centocinquanta giorni continuativi.
A diversa conclusione potrebbe giungersi solo nell'ipotesi in cui vi sia un abuso nel ricorso allo strumento delle supplenze temporanee, sempre che il ricorrente alleghi e provi che l'esigenza di copertura del posto fosse tale da rendere prevedibile fin dal conferimento della prima supplenza la presumibile durata annuale.
In ragione di quanto sopra esposto, la domanda relativa all'a.s. 2021/2022 non può trovare accoglimento. La ricorrente, infatti, nell'anno in questione ha lavorato in forza di tre diversi contratti (dal 4.10.2021 al 30.12.2021; dal 31.12.2021 al 31.03.2022; dal 1.4.2022 al 8.6.2022) conclusi ai sensi dell'art. 58, comma 4 ter, D.L. 73/2021. La norma in questione recita: “Il
, entro il 31 luglio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui Controparte_1
6 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 475/2024
all'articolo 231- bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il personale docente e amministrativo, tecnico
e ausiliario, comunicando le relative risultanze al conomia e delle finanze. - Controparte_1
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo
235 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al monitoraggio risulti non spesa, è destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico
2021/2022. Con ordinanza del , di concerto con il Ministro dell'economia e Controparte_8 delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come ripartite ai sensi del comma 4- quater:
a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura lo svolgimento delle prestazioni con le modalità del lavoro agile”.
La lettura della norma rende evidente l'assenza del requisito della durata annuale valutata ex ante; il contratto, infatti, è nato con un durata ben delimitata e la possibilità di concludere ulteriori contratti dopo la scadenza del 30 dicembre è il frutto di successivi interventi normativi.
In ragione di quanto sopra esposto deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato per gli aa.ss. 2019/2020,
2022/2023 e 2023/2024.
Gli importi, inoltre, devono essere maggiorati degli interessi legali atteso (e dell'eventuale ulteriore somma data dalla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi) che le modalità mediante cui viene corrisposto l'emolumento in questione non fa venir meno la natura di obbligazione pecuniaria, con la conseguente maturazione degli interessi.
D'altra parte la stessa corte di cassazione, nell'enunciare i principi di diritto applicati nella presente fattispecie ha chiarito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
7 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 475/2024
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione da 1.100 a 5.200 (in ragione del valore complessivo del bonus riconosciuto, pari ad € 1.500), valori minimi in ragione della natura seriale del contenzioso, in €
1.030 per compenso professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Si riconosce altresì una maggiorazione pari al 10% circa del compenso per la presenza di link ipertestuali ai sensi dell'art. 4, c.
1-bis, D.M. 55/2014. Tale maggiorazione si giustifica in ragione dell'esiguità delle produzioni effettuate.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara il diritto di di beneficiare del bonus cd. “carta Parte_1 docente” per gli aa.ss. 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto
- Condanna il ad erogare in favore della ricorrente il suddetto bonus Controparte_1 nella misura di € 500 per ogni annualità, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi, e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L 107/2015;
- Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 1.030, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, nonché € 49 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv.ti MARONE GUIDO
Ivrea, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, in data 13/02/2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 475/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. MARONE GUIDO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott.sse , , e dal dott. CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
Controparte_5
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La signora è docente precaria di scuola di primo grado. Al momento del Parte_1 deposito del ricorso ella era in servizio presso l'I.C. Fiano (TOMM828018). CP_6
Negli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 la stessa ha lavorato alle dipendenze del in forza di contratti di supplenza senza percepire la cd. Controparte_1 carta del docente, riservata la solo personale di ruolo.
In questa sede lamenta l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiede l'accertamento del proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a corrisponderle l'importo CP_1 nominale complessivo di € 2.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale contributo alle spese di formazione o, eventualmente, a titolo di risarcimento del danno.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 475/2024
Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, CP_1 secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore.
Eccepisce, inoltre, l'insussistenza del diritto al bonus in questione per l'a.s. 2021/2022 avendo la ricorrente prestato servizio in forza di contratti per supplenze brevi e saltuarie non a copertura di assenza (c.d. contratto COVID).
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti che seguono.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_7
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_8 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 475/2024
anni con decreto del , sentite le Controparte_8 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 475/2024
professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Nel caso di specie la ricorrente negli aa.ss. 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024 ha concluso tre contratti di supplenza con scadenza al 30 giugno. Nessun dubbio, dunque, può esservi in relazione alla spettanza del diritto per tali annualità.
Nell'a.s. 2021/2022 la ricorrente, invece, ha lavorato in forza di tre contratti di supplenza breve non a copertura di assenza (cd. contratto covid) ex art. 58, comma 4ter, D.L. 732021. Sul punto si richiama l'orientamento della Corte di Appello di Torino (sent. n. 452/2024) secondo il quale, ai fini del riconoscimento della carta docente, è necessario che la supplenza abbia ex ante una prevedibile durata annuale, con la conseguenza che la carta docente può essere riconosciuta solo ai docenti che, in forza di un unico contratto, abbiano prestato la propria attività per almeno centocinquanta giorni nel medesimo anno scolastico (cfr. le argomentazioni espresse da Trib.
Torino, sez. lav., sent. n. 3093/2024; Trib. Torino, sez. lav., sent. n. 3228/2024).
Considerato, infatti, che il principale parametro utilizzato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
29961/2023, punto 5.3) per estendere il beneficio in esame ai docenti a tempo determinato in forza di contratti al 31/8 o al 30/6 è l'annualità della didattica, un contratto di supplenza breve può comportare l'attribuzione del beneficio in esame solo se il periodo di supplenza è di durata tale da essere sostanzialmente assimilabile ad un contratto sino al termine delle attività didattiche.
L'annualità della didattica, tuttavia, può essere valutata solo in una prospettiva ex ante, che è l'unica compatibile con un'idea di programmazione dell'attività formativa comparabile con quella del docente di ruolo;
solo in questo modo, infatti, la prospettiva sarebbe quella del docente che, incaricato di una supplenza di durata pressocché annuale, programma la propria attività formativa allo stesso modo in cui la programmerebbe un docente di ruolo;
al contrario, una valutazione ex
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post, ossia al termine dell'anno scolastico, che prenda in considerazione la sommatoria dei giorni di supplenza relativi a plurimi e successivi contratti di breve durata, non permetterebbe una specifica e prolungata programmazione didattica e formativa;
Infatti, è stato anche precisato che «
7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"» (Cass. decr., 19 marzo 2024, n. 7254).
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La necessità di operare la comparazione in una prospettiva ex ante si ricava altresì, da un lato, dalla scelta legislativa di attribuzione della Carta all'inizio dell'anno scolastico e, dall'altro lato e correlativamente, dalla disciplina della prescrizione dell'azione di adempimento, posto che la decorrenza del termine di prescrizione è stata individuata dalla Cassazione (Cass. lav., 27 ottobre
2023, n. 29961, punto 20) al momento in cui il diritto può essere fatto valere rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al d.p.c.m.
28 novembre 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (momento che in ogni caso è stato sempre individuato nei vari DPCM all'inizio dell'anno scolastico).
Per le ragioni fin qui esposte un contratto di supplenza breve e saltuaria può comportare l'attribuzione del beneficio in esame solo se il periodo di supplenza è di durata tale da essere sostanzialmente assimilabile ad un contratto sino al termine delle attività didattiche, ed è tale fin dal momento della sua attribuzione, sì da richiedere la stessa programmazione didattica e finalità formativa.
Vi è poi la necessità di individuare un parametro che, a fronte del silenzio normativo, permetta di determinare il perimetro nell'ambito del quale la didattica può essere considerata di prospettiva annuale;
in tale direzione, un riferimento è offerto dall'art. 37 CCNL scuola che, disciplinando l'ipotesi del rientro in servizio dei docenti che siano stati assenti per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi, al fine di garantire la continuità didattica, prevede che il supplente del titolare che rientri dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali;
sulla base di tale previsione un incarico ex art. 4, comma 3, l. 124/1999 può essere ritenuto comparabile all'incarico annuale laddove sia di durata superiore a centocinquanta giorni continuativi.
Pertanto, il diritto ad usufruire del beneficio economico derivante dalla carta docente deve essere riconosciuto a fronte della conclusione di un unico contratto avente ad oggetto l'incarico di insegnamento per una durata non inferiore a centocinquanta giorni continuativi.
A diversa conclusione potrebbe giungersi solo nell'ipotesi in cui vi sia un abuso nel ricorso allo strumento delle supplenze temporanee, sempre che il ricorrente alleghi e provi che l'esigenza di copertura del posto fosse tale da rendere prevedibile fin dal conferimento della prima supplenza la presumibile durata annuale.
In ragione di quanto sopra esposto, la domanda relativa all'a.s. 2021/2022 non può trovare accoglimento. La ricorrente, infatti, nell'anno in questione ha lavorato in forza di tre diversi contratti (dal 4.10.2021 al 30.12.2021; dal 31.12.2021 al 31.03.2022; dal 1.4.2022 al 8.6.2022) conclusi ai sensi dell'art. 58, comma 4 ter, D.L. 73/2021. La norma in questione recita: “Il
, entro il 31 luglio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui Controparte_1
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all'articolo 231- bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il personale docente e amministrativo, tecnico
e ausiliario, comunicando le relative risultanze al conomia e delle finanze. - Controparte_1
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo
235 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al monitoraggio risulti non spesa, è destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico
2021/2022. Con ordinanza del , di concerto con il Ministro dell'economia e Controparte_8 delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come ripartite ai sensi del comma 4- quater:
a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura lo svolgimento delle prestazioni con le modalità del lavoro agile”.
La lettura della norma rende evidente l'assenza del requisito della durata annuale valutata ex ante; il contratto, infatti, è nato con un durata ben delimitata e la possibilità di concludere ulteriori contratti dopo la scadenza del 30 dicembre è il frutto di successivi interventi normativi.
In ragione di quanto sopra esposto deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato per gli aa.ss. 2019/2020,
2022/2023 e 2023/2024.
Gli importi, inoltre, devono essere maggiorati degli interessi legali atteso (e dell'eventuale ulteriore somma data dalla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi) che le modalità mediante cui viene corrisposto l'emolumento in questione non fa venir meno la natura di obbligazione pecuniaria, con la conseguente maturazione degli interessi.
D'altra parte la stessa corte di cassazione, nell'enunciare i principi di diritto applicati nella presente fattispecie ha chiarito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
7 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 475/2024
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione da 1.100 a 5.200 (in ragione del valore complessivo del bonus riconosciuto, pari ad € 1.500), valori minimi in ragione della natura seriale del contenzioso, in €
1.030 per compenso professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Si riconosce altresì una maggiorazione pari al 10% circa del compenso per la presenza di link ipertestuali ai sensi dell'art. 4, c.
1-bis, D.M. 55/2014. Tale maggiorazione si giustifica in ragione dell'esiguità delle produzioni effettuate.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara il diritto di di beneficiare del bonus cd. “carta Parte_1 docente” per gli aa.ss. 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto
- Condanna il ad erogare in favore della ricorrente il suddetto bonus Controparte_1 nella misura di € 500 per ogni annualità, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi, e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L 107/2015;
- Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 1.030, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, nonché € 49 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv.ti MARONE GUIDO
Ivrea, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
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