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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 262/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 262/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Glenda Fontana Parte_1
e dall'Avv. Sara Nerito del Foro di Busto Arsizio, elettivamente domiciliata presso gli stessi difensori
RICORRENTE
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Controparte_1
Carpena del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 28 gennaio 2025 le parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario a spese processuali compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29 gennaio 2024 premetteva di avere celebrato matrimonio Parte_1 concordatario in Noceto (PR), il 16 settembre 1989, con , che dall'unione coniugale Controparte_1 sono nate (rispettivamente, il 22 giugno 1995 e il 10 marzo 1998) le figlie e (entrambe Per_1 Per_2 maggiorenni e indipendenti sotto il profilo economico) e che, da ormai molti anni, aveva avuto verificazione una irreversibile crisi coniugale, con tanto di cessazione del legame di coabitazione.
In ragioni di tali allegazioni, la stessa ricorrente proponeva cumulativamente domande di separazione giudiziale e di divorzio.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, il 16 aprile 2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 aderendo alle domande formulate da controparte.
All'udienza di comparizione del 17 aprile 2024 le parti escludevano volontà conciliative e, tuttavia, ratificavano il loro accordo sulle condizioni della separazione. Con sentenza n. 792/2024, pubblicata il 24 maggio 2024, era dichiarata la separazione dei coniugi.
Rimessa la causa innanzi al giudice relatore ed espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero rispetto alla comune domanda di divorzio, all'udienza del 28 gennaio 2025 le parti, comparse personalmente, confermavano di non volere riconciliarsi e precisavano di non avere ricostituito l'unione coniugale in seguito alla sentenza di separazione.
I difensori precisavano, pertanto, congiuntamente le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
La domanda proposta congiuntamente dalle parti è fondata e va accolta.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della suddetta sentenza n. 792/2024 (rimasta esente da impugnazioni), emessa il 24 maggio 2024 su accordo delle parti, e sono trascorsi più di sei mesi dalla celebrazione della prima udienza di comparizione (del 17 aprile 2024) senza che essi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto dimostrato dalle univoche allegazioni reciproche.
Per converso, il tempo di protrazione della separazione e l'incontroversa cessazione da lungo tempo del legame di coabitazione sono elementi che inducono indubbiamente ad escludere che possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Noceto (PR), il 16 settembre 1989, tra e , Controparte_1 Parte_1 come da atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune (atto n. 34, parte 2, serie A, anno 1989).
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e delle stesse conclusioni congiunte delle parti, vanno infine compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., definitivamente decidendo: dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Noceto (PR), il 16 settembre 1989, tra e , come da atto Controparte_1 Parte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune (atto n. 34, parte 2, serie A, anno 1989).
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 29 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 262/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Glenda Fontana Parte_1
e dall'Avv. Sara Nerito del Foro di Busto Arsizio, elettivamente domiciliata presso gli stessi difensori
RICORRENTE
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Controparte_1
Carpena del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 28 gennaio 2025 le parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario a spese processuali compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29 gennaio 2024 premetteva di avere celebrato matrimonio Parte_1 concordatario in Noceto (PR), il 16 settembre 1989, con , che dall'unione coniugale Controparte_1 sono nate (rispettivamente, il 22 giugno 1995 e il 10 marzo 1998) le figlie e (entrambe Per_1 Per_2 maggiorenni e indipendenti sotto il profilo economico) e che, da ormai molti anni, aveva avuto verificazione una irreversibile crisi coniugale, con tanto di cessazione del legame di coabitazione.
In ragioni di tali allegazioni, la stessa ricorrente proponeva cumulativamente domande di separazione giudiziale e di divorzio.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, il 16 aprile 2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 aderendo alle domande formulate da controparte.
All'udienza di comparizione del 17 aprile 2024 le parti escludevano volontà conciliative e, tuttavia, ratificavano il loro accordo sulle condizioni della separazione. Con sentenza n. 792/2024, pubblicata il 24 maggio 2024, era dichiarata la separazione dei coniugi.
Rimessa la causa innanzi al giudice relatore ed espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero rispetto alla comune domanda di divorzio, all'udienza del 28 gennaio 2025 le parti, comparse personalmente, confermavano di non volere riconciliarsi e precisavano di non avere ricostituito l'unione coniugale in seguito alla sentenza di separazione.
I difensori precisavano, pertanto, congiuntamente le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
La domanda proposta congiuntamente dalle parti è fondata e va accolta.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della suddetta sentenza n. 792/2024 (rimasta esente da impugnazioni), emessa il 24 maggio 2024 su accordo delle parti, e sono trascorsi più di sei mesi dalla celebrazione della prima udienza di comparizione (del 17 aprile 2024) senza che essi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto dimostrato dalle univoche allegazioni reciproche.
Per converso, il tempo di protrazione della separazione e l'incontroversa cessazione da lungo tempo del legame di coabitazione sono elementi che inducono indubbiamente ad escludere che possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Noceto (PR), il 16 settembre 1989, tra e , Controparte_1 Parte_1 come da atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune (atto n. 34, parte 2, serie A, anno 1989).
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e delle stesse conclusioni congiunte delle parti, vanno infine compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., definitivamente decidendo: dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Noceto (PR), il 16 settembre 1989, tra e , come da atto Controparte_1 Parte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune (atto n. 34, parte 2, serie A, anno 1989).
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 29 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto