Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/05/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. PE Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2738 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a TERMINI IMERESE (PA), in [...] Parte_1
13/08/1973, elettivamente domiciliato in Termini Imerese, VIA ON. G. SE-
MINARA N. 46, presso lo studio dell'Avv. CARATOZZOLO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elet- Controparte_1
tivamente domiciliata in Termini Imerese, P.ZZA UMBERTO I , presso lo stu-
dio dell'Avv. BURGIO SERGIO , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 13.5.2025 le parti concludevano e discutevano oralmente la causa, come da verbale in pari data al quale si rin-
via.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termi-
ni di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente
del Tribunale nella causa di separazione. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della co-
munione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa-
rati con decreto di omologazione della separazione, trasformata in consen-
suale, pronunziato da questo Tribunale in data 08.10.2021.
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rile-
varsi dalla coppia sono nati due figli, PE (nato il [...]) e
(nata il [...]), entrambi maggiorenni e di cui il primo Per_1
economicamente indipendente mentre la seconda non ha ancora- per fatto pacifico fra le parti- raggiunto l'indipendenza economica e vive con la ma-
dre presso la casa coniugale, sita in Termini Imerese nella via PE Na-
varra n. 1/ E, di cui originario assegnatario era il ricorrente Parte_1
, e già assegnata alla resistente nel giudizio di
[...] Controparte_1
- 2 - separazione.
In ragione della convivenza della figlia con la madre presso la ca- Per_1
sa coniugale, ricorrono le condizioni previste dalla legge e pertanto va adot-
tato il relativo provvedimento di assegnazione alla resistente, per come d'altronde chiesto da entrambe le parti.
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, atti-
nenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contri-
buto al mantenimento della figlia della coppia Per_1
Lo stesso ricorrente nel proprio atto si è detto disponibile a versare diret-
tamente nelle mani della figlia tale assegno nella misura di euro 200,00
mensili ed a tale richiesta ha aderito la resistente (vds. comparsa di costitu-
zione), cifra che appare congrua alla luce dei redditi dichiarati dalle parti sicchè il Tribunale dispone in conformità.
Per quanto attiene l'assegno divorzile, nessuna richiesta in tal senso è stata avanzata dalle parti.
Per altro verso, la resistente pur non richiedendo alcun assegno divorzile
(avendo peraltro già rinunciato all'assegno di mantenimento in sede di sepa-
razione), ha richiesto che il ricorrente prece- Parte_1
dentemente assegnatario dell'alloggio popolare adibito a casa coniugale (che la resistente continua ad abitare unitamente alla figlia), fosse onerato del pa-
gamento dei ratei di canone di locazione scaduti e dovuti al Comune fino alla data dell'omologa della separazione ed ammontanti a circa € 3.000,00,
avendo questi sottaciuto l'entità del debito in fase di accordo di separazione.
Con riferimento a tale ultima domanda, va rilevato che ai sensi dell'art. 40
c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso proces-
- 3 - so il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la pos-
sibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, o in quella di divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non lega-
te dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cf. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n.
6660).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta nell'ambito del presente giudizio dalla resistente ed avente ad oggetto il pa-
gamento dei canoni di locazione già scaduti prima dell'accordo raggiunto in sede di separazione consensuale, da azionarsi in separata sede con le forme del rito ordinario.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare inte-
gralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in TERMINI IMERESE,
- 4 - in data 21/12/1993, da , nato a [...] Parte_1
IMERESE (PA), in data 13/08/1973, e da , nata a [...]- Controparte_1
LERMO (PA), in data 25/06/1975, trascritto nei registri dello Stato Civile
del medesimo Comune al n. 27, parte I;
-pone a carico di l'obbligo di corrispon- Parte_1
dere in favore direttamente nelle mani della figlia Parte_2
[...
, un assegno mensile di euro 200,00 di cui euro a titolo di contributo al mantenimento della stessa, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
-dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse nella prole minore;
-dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Termini Imerese nella via PE Navarra n. 1/ E, numero appartamento 0047, piano terzo, in favore di;
Controparte_1
- dichiara inammissibile la domanda della resistente, volta ad ottenere la condanna del ricorrente del pagamento dei ratei di canone di locazione scaduti e dovuti al Comune fino alla data dell'omologa della separazione;
-compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
-dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 16.6.2025.
- 5 - Il Presidente
PE Rini
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot- toscritto con firma, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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