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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/07/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1609/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1609/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE Controparte_1
CONVENUTO/I
( ) CP_2 Controparte_3
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 20 luglio 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che
Per l'avv. MELCHIORRE SARA e l'avv. Parte_1 LANCIANESE ANTONIO ( ) VIA FERRANTE N. 6 ATRI;
, oggi sostituito C.F._1 dall'avv.
Per IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE l'avv. Controparte_1 D'IGNAZIO GAETANO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Per ( ) l'avv. PAGLIETTI CP_2 Controparte_3 GIANCARLO e l' avv. oggi sostituito dall'avv. Per l'avv. Michele De Bonis dom c/o avv Federica Balducci Controparte_4 Hanno precisato le conclusioni partecipando alla discussione ex art. 127 ter con memorie di partecipazione. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti. il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1609/2018 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MELCHIORRE SARA e dell'avv. LANCIANESE ANTONIO ( ) VIA FERRANTE N. 6 ATRI;
, elettivamente domiciliato in VIA NAZ.LE C.F._1 ADR. 64025 PINETOpresso il difensore avv. MELCHIORRE SARA C.F._3
ATTORE/I contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE (C.F. ), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. D'IGNAZIO GAETANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. MILLI n. 2 64100 TERAMOpresso il difensore avv. D'IGNAZIO GAETANO
CONVENUTO/I
( ) (C.F. ) rappresentato e CP_2 Controparte_3 difeso dall'avv. PAGLIETTI GIANCARLO e dell'avv. elettivamente domiciliato in P.LE DELLE BELLE ARTI 8 00196 ROMApresso il difensore avv. PAGLIETTI GIANCARLO TERZO CHIAMATO
rappresentato e difeso dall'avv.Michele De Bonis e dell'avv Federica Balducci. CP_5 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. Federica Balducci INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di discussione cartolare.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale Parte_1 di Teramo di dichiarare che la provincia di quale proprietaria della strada provinciale 553 Atri CP_1 Silvi a ridosso di beni immobili dell'attrice, è responsabile dei danni cagionati alla sua proprietà dell'allagamento verificatosi in data 15 luglio 2016 a seguito del quale le fu occluso un pozzo artesiano e il piazzale fu invaso da detriti, ai sensi dell'articolo 2051 codice civile. La provincia contesta la responsabilità e chiama in causa l'azienda comprensoriale acquedottistica che svolse lavori in zona e la propria assicurazione. contesta la legittimazione attiva e passiva, e l'indeterminatezza della CP_6
pagina 2 di 5 chiamata in causa. Nel merito invoca l'infondatezza della domanda. Condotta istruttoria con consulenza tecnica,fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Al consulente tecnico è stato dato incarico di descrivere lo stato dei luoghi, accertare la sussistenza del nesso dí causalità tra i danni lamentati dall'attrice e lo stato della strada provinciale, sita in corrispondenza della stessa ovvero l'esistenza di un legame eziologico con altri eventi, preesistenti o concomitanti, indicando in caso di concausa il nesso di incidenza causale relativo a ciascun fattore;
quantificare i danni patiti dall' attrice e correlati al predetto evento. Il geologo incaricato ha appurato che l'immobile dell'attrice si colloca su di un versante collinare esposto a nord, ad una quota di 285 metri sul livello medio del mare e ad una distanza di quindici metri circa dal piede del fronte collinare sulla cui sommità a mezza costa ed a quote più alte corre la strada provinciale. Il fabbricato in cemento armato con struttura fondale su pali profondi poggia su di un'area pianeggiante realizzata arretrando leggermente il fronte collinare verso sud e riportando il materiale verso valle a nord,in modo da creare una sorta di terrazzamento con versante a valle del rilevato artificiale con pendenze variabili da 7 gradi a 16 gradi.La zona è stabile e non in frana. Il pendio più a valle sembrerebbe caratterizzato da ampie e blande ondulazioni e da fenomeni franosi tipo scorrimenti traslativi in stato quiescente che coinvolgono solitamente le coltri eluvio colluviali limoso argillose che ricoprono i termini del substrato geologico litologicamente formato da argille sabbiose avana e grigio azzurre in profondità. A valle del fabbricato sul lato nord si osserva una struttura in dissesto caratterizzata da fratture e deformazioni di trascinamento costituita da un muro di contenimento in blocchi di cemento e parapetto in cemento armato edificato su terreno di riporto di natura limo argillosa con caratteristiche geotecniche scadenti, alto coefficiente di compressibilità e ridotta capacità portante in fondazioni, e con base fondale superficiale. I danni lamentati sono allagamenti ed avvallamenti del piazzale cortile antistante il fabbricato sul lato sud, franamenti di una parte del fronte collinare di proprietà di terzi, che ha ostruito parte della stradina di accesso all'abitazione, occlusione completa del pozzo uso irriguo sul lato est del fabbricato con conseguente distruzione della pompa sommersa rimasta incastrata all'interno,cedimento generale della corte esterna sui lati est, nord ed ovest. L'evento eccezionale, acquazzone, è confermato da tutte le parti. Il cedimento generale della corte esterna non è attribuito dal consulente tecnico all'evento ma alla base fondale superficiale non adeguata al terreno che ha caratteristiche geotecniche scadenti ovvero è con poca portanza. Il cedimento della corte su tre lati è quindi preesistente all'evento ed è legato a carenze ed errori nella costruzione sia del rilevato del terreno di riporto, di natura limo argillosa che del tipo di fondazione troppo superficiale.Il CTU ha quindi individuato due cause, per l'azione dilavante che ha creato erosione nella scarpata stradale in terra di ricoprimento della gabbionata trascinando a valle i detriti e il fango verso la proprietà
[...] : la mancanza della pavimentazione in conglomerato bituminoso che avrebbe protetto Parte_1 il cordolo provvisorio in terra , che aveva perso la sua funzione protettiva dopo circa dodici mesi dalla sua realizzazione, sotto l'azione disgregante degli agenti atmosferici,dell'azione erosiva e dilavante dell'abbondante acqua di ruscellamento che dalla strada si è riversata sulla scarpata sottostante e quindi verso la proprietà in occasione dell'evento atmosferico particolarmente Parte_1 intenso in data 16 luglio 2016, e presenza del pozzetto di ispezione realizzato da rimasto CP_6 forse aperto e non adeguatamente inglobato e sigillato nell'asfalto stradale, che ha favorito l'infiltrazione dell'abbondante acqua piovana che si è poi riversata verso valle. La successiva realizzazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso sulla piattaforma e sul piede interno del cordolo in terra la sigillatura del tombino e con la giusta pendenza data alla strada provinciale ha eliminato le cause che favoriscono l'azione erosiva ed infiltrante verso valle delle acque meteoriche che scorrono sulla superficie impermeabile della strada asfaltata, soprattutto in occasione di eventi piovosi Contr particolarmente intensi e persistenti. Entrambi responsabili quindi sia provincia di che . CP_1 Contr Danni computati in 10mila euro. A seguito di osservazioni del perito di parte il CTU ha ribadito che il mancato completamento sulla strada provinciale ossia la mancanza della pavimentazione in conglomerato bituminoso con il relativo riporto di bitume sulla banchina in terra provvisoria realizzata pagina 3 di 5 un anno prima ed ormai ammalorata, la presenza di materiale inerte accumulato per il completamento della strada oltre la presenza di un pozzetto forse ( perché le foto che ne documentano l'apertura sono di un mese prima dell'evento) lasciato involontariamente aperto, comunque non ancora sigillato ed inglobato dalla pavimentazione stradale, in conglomerato bituminoso che era da realizzarsi, hanno contribuito in maniera diversa all'azione erosiva ed infiltrante delle acque di ruscellamento che si sono caricate di terra e fango riversandosi verso la proprietà attrice posta ad una quota più bassa. Pare che parte attrice abbia affermato che gli allagamenti in occasione di forti piogge persistono;
il CTU però evidenzia che non vi sono stati più trascinamenti di fango e detriti. Su osservazione Dell' assicurazione il consulente tecnico di ufficio attesta che la era perfettamente realizzata ed ad essere non Parte_2 Contr realizzati erano solo i lavori di rifacimento del manto stradale;
la condotta non ebbe alcun cedimento. Non vi sono osservazioni dí parte attrice. Dal momento che il danno non deriva da costruzioni o sottomurature ma dal fatto che vi era ancora abbondante materiale di riporto e rilevato che non vi è prova conclusiva che il pozzetto di ispezione alle condutture fosse stato lasciato aperto il giorno dell'evento ma si è sicuri che non era stato sigillato perché il manto stradale non era stato fatto;
trattandosi quindi di danno da cosa in custodia, favorito dalla presenza di materiale bituminoso e dalla provvisorietà e perdita di efficacia del cordolo, ne consegue che esclusiva responsabile per il sinistro è la provincia di ente proprietario della strada;
deve risponderne in quanto la invocata CP_1 CP_4 clausola di esclusione al punto 3.10 non opera in caso come il presente dove la frana non è stata derivata dal cedimento della gabbionatura O delle condutture, mentre il cordolo provvisorio non può certo essere considerato contrattualmente alla stregua di sottomuratura. Come afferma la Corte di Appello di Milano con sentenza 1692/2015, In ambito di assicurazione della responsabilità civile, se l'assicurato è obbligato in solido con altro soggetto nei confronti di un terzo danneggiato - in assenza di altre diverse e specifiche previsioni contrattuali (comunque da non interpretarsi estensivamente) - l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità di quest'ultimo, in relazione ai rapporti interni tra condebitori solidali, ma ricomprende l'intera obbligazione dell'assicurato medesimo nei confronti del terzo danneggiato (fermo restando il diritto di surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, c.c., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del coobbligato in solido). In ogni caso, l'eventuale condanna della compagnia assicuratrice va limitata al danno garantito, ai sensi della polizza, nei limiti del massimale e con applicazione della franchigia e dello scoperto previsti dal contratto.Un evento naturale e, segnatamente, un violento nubifragio non rappresenta, di per sé, un evento eccezionale ed imprevedibile, perché non dotato di intensità tale da costituire causa da sola sufficiente a determinare il danno, riconducibile come tale all'ipotesi di caso fortuito ex art. 2051 c.c.; infatti perché un evento atmosferico possa assurgere a caso fortuito è necessario che sussistano gli ulteriori caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, posto che l'inevitabilità è, invece, un carattere intrinseco dell'evento atmosferico. ( Corte di Appello di Messina, 825/23). Nel caso di specie, il fatto stesso che successivamente si sono verificati allagamenti ma non frane e trascinamento di fango e detriti a seguito di ruscellamento, impone di escludere il forte evento atmosferico come causa da sola sufficiente a cagionare il danno e quindi interrompere il nesso di causalità tra strada in rifacimento del manto e danni verificati.
Ne consegue che va respinta la chiamata in causa nei confronti di e la deve CP_6 CP_1 rispondere dei danni cagionati agli attori, che in via immediata e diretta sono stati computati, senza che vi siano state contestazioni al Ctu dal punto di vista tecnico, in 10 mila euro;
e l'assicurazione deve manlevare tali danni dei limiti della franchigia del 10%. Le spese seguono la CP_4 soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si ritiene tuttavia di dover compensare le spese tra Contr
e , attesa la obiettiva difficoltà della fattispecie come delimitata in fatto. CP_1
P.Q.M.
Accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna la a pagare a Controparte_1 [...]
euro 10 mila, oltre interessi, in misura legale, dalla data del deposito Parte_1 pagina 4 di 5 della Perizia al saldo effettivo;
condanna la al pagamento delle spese, che liquida in euro CP_1 5077 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate;
Contr respinge la domanda della verso , spese compensate;
accoglie nei limiti della franchigia CP_1 contrattuale del 10% la domanda verso Unipol, e quindi nei predetti limiti condanna Unipol a tenere indenne la di tutte le conseguenze pregiudizievoli della presente sentenza, spese di lite CP_1 incluse necessarie, per difendersi contro l'attrice, attesa la negazione del diritto da parte di Unipol;
e condanna Unipol a pagare le spese alla Provincia, che liquida in 5077 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di Ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo, 18 Luglio 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1609/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE Controparte_1
CONVENUTO/I
( ) CP_2 Controparte_3
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 20 luglio 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che
Per l'avv. MELCHIORRE SARA e l'avv. Parte_1 LANCIANESE ANTONIO ( ) VIA FERRANTE N. 6 ATRI;
, oggi sostituito C.F._1 dall'avv.
Per IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE l'avv. Controparte_1 D'IGNAZIO GAETANO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Per ( ) l'avv. PAGLIETTI CP_2 Controparte_3 GIANCARLO e l' avv. oggi sostituito dall'avv. Per l'avv. Michele De Bonis dom c/o avv Federica Balducci Controparte_4 Hanno precisato le conclusioni partecipando alla discussione ex art. 127 ter con memorie di partecipazione. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti. il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1609/2018 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MELCHIORRE SARA e dell'avv. LANCIANESE ANTONIO ( ) VIA FERRANTE N. 6 ATRI;
, elettivamente domiciliato in VIA NAZ.LE C.F._1 ADR. 64025 PINETOpresso il difensore avv. MELCHIORRE SARA C.F._3
ATTORE/I contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE (C.F. ), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. D'IGNAZIO GAETANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. MILLI n. 2 64100 TERAMOpresso il difensore avv. D'IGNAZIO GAETANO
CONVENUTO/I
( ) (C.F. ) rappresentato e CP_2 Controparte_3 difeso dall'avv. PAGLIETTI GIANCARLO e dell'avv. elettivamente domiciliato in P.LE DELLE BELLE ARTI 8 00196 ROMApresso il difensore avv. PAGLIETTI GIANCARLO TERZO CHIAMATO
rappresentato e difeso dall'avv.Michele De Bonis e dell'avv Federica Balducci. CP_5 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. Federica Balducci INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di discussione cartolare.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale Parte_1 di Teramo di dichiarare che la provincia di quale proprietaria della strada provinciale 553 Atri CP_1 Silvi a ridosso di beni immobili dell'attrice, è responsabile dei danni cagionati alla sua proprietà dell'allagamento verificatosi in data 15 luglio 2016 a seguito del quale le fu occluso un pozzo artesiano e il piazzale fu invaso da detriti, ai sensi dell'articolo 2051 codice civile. La provincia contesta la responsabilità e chiama in causa l'azienda comprensoriale acquedottistica che svolse lavori in zona e la propria assicurazione. contesta la legittimazione attiva e passiva, e l'indeterminatezza della CP_6
pagina 2 di 5 chiamata in causa. Nel merito invoca l'infondatezza della domanda. Condotta istruttoria con consulenza tecnica,fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Al consulente tecnico è stato dato incarico di descrivere lo stato dei luoghi, accertare la sussistenza del nesso dí causalità tra i danni lamentati dall'attrice e lo stato della strada provinciale, sita in corrispondenza della stessa ovvero l'esistenza di un legame eziologico con altri eventi, preesistenti o concomitanti, indicando in caso di concausa il nesso di incidenza causale relativo a ciascun fattore;
quantificare i danni patiti dall' attrice e correlati al predetto evento. Il geologo incaricato ha appurato che l'immobile dell'attrice si colloca su di un versante collinare esposto a nord, ad una quota di 285 metri sul livello medio del mare e ad una distanza di quindici metri circa dal piede del fronte collinare sulla cui sommità a mezza costa ed a quote più alte corre la strada provinciale. Il fabbricato in cemento armato con struttura fondale su pali profondi poggia su di un'area pianeggiante realizzata arretrando leggermente il fronte collinare verso sud e riportando il materiale verso valle a nord,in modo da creare una sorta di terrazzamento con versante a valle del rilevato artificiale con pendenze variabili da 7 gradi a 16 gradi.La zona è stabile e non in frana. Il pendio più a valle sembrerebbe caratterizzato da ampie e blande ondulazioni e da fenomeni franosi tipo scorrimenti traslativi in stato quiescente che coinvolgono solitamente le coltri eluvio colluviali limoso argillose che ricoprono i termini del substrato geologico litologicamente formato da argille sabbiose avana e grigio azzurre in profondità. A valle del fabbricato sul lato nord si osserva una struttura in dissesto caratterizzata da fratture e deformazioni di trascinamento costituita da un muro di contenimento in blocchi di cemento e parapetto in cemento armato edificato su terreno di riporto di natura limo argillosa con caratteristiche geotecniche scadenti, alto coefficiente di compressibilità e ridotta capacità portante in fondazioni, e con base fondale superficiale. I danni lamentati sono allagamenti ed avvallamenti del piazzale cortile antistante il fabbricato sul lato sud, franamenti di una parte del fronte collinare di proprietà di terzi, che ha ostruito parte della stradina di accesso all'abitazione, occlusione completa del pozzo uso irriguo sul lato est del fabbricato con conseguente distruzione della pompa sommersa rimasta incastrata all'interno,cedimento generale della corte esterna sui lati est, nord ed ovest. L'evento eccezionale, acquazzone, è confermato da tutte le parti. Il cedimento generale della corte esterna non è attribuito dal consulente tecnico all'evento ma alla base fondale superficiale non adeguata al terreno che ha caratteristiche geotecniche scadenti ovvero è con poca portanza. Il cedimento della corte su tre lati è quindi preesistente all'evento ed è legato a carenze ed errori nella costruzione sia del rilevato del terreno di riporto, di natura limo argillosa che del tipo di fondazione troppo superficiale.Il CTU ha quindi individuato due cause, per l'azione dilavante che ha creato erosione nella scarpata stradale in terra di ricoprimento della gabbionata trascinando a valle i detriti e il fango verso la proprietà
[...] : la mancanza della pavimentazione in conglomerato bituminoso che avrebbe protetto Parte_1 il cordolo provvisorio in terra , che aveva perso la sua funzione protettiva dopo circa dodici mesi dalla sua realizzazione, sotto l'azione disgregante degli agenti atmosferici,dell'azione erosiva e dilavante dell'abbondante acqua di ruscellamento che dalla strada si è riversata sulla scarpata sottostante e quindi verso la proprietà in occasione dell'evento atmosferico particolarmente Parte_1 intenso in data 16 luglio 2016, e presenza del pozzetto di ispezione realizzato da rimasto CP_6 forse aperto e non adeguatamente inglobato e sigillato nell'asfalto stradale, che ha favorito l'infiltrazione dell'abbondante acqua piovana che si è poi riversata verso valle. La successiva realizzazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso sulla piattaforma e sul piede interno del cordolo in terra la sigillatura del tombino e con la giusta pendenza data alla strada provinciale ha eliminato le cause che favoriscono l'azione erosiva ed infiltrante verso valle delle acque meteoriche che scorrono sulla superficie impermeabile della strada asfaltata, soprattutto in occasione di eventi piovosi Contr particolarmente intensi e persistenti. Entrambi responsabili quindi sia provincia di che . CP_1 Contr Danni computati in 10mila euro. A seguito di osservazioni del perito di parte il CTU ha ribadito che il mancato completamento sulla strada provinciale ossia la mancanza della pavimentazione in conglomerato bituminoso con il relativo riporto di bitume sulla banchina in terra provvisoria realizzata pagina 3 di 5 un anno prima ed ormai ammalorata, la presenza di materiale inerte accumulato per il completamento della strada oltre la presenza di un pozzetto forse ( perché le foto che ne documentano l'apertura sono di un mese prima dell'evento) lasciato involontariamente aperto, comunque non ancora sigillato ed inglobato dalla pavimentazione stradale, in conglomerato bituminoso che era da realizzarsi, hanno contribuito in maniera diversa all'azione erosiva ed infiltrante delle acque di ruscellamento che si sono caricate di terra e fango riversandosi verso la proprietà attrice posta ad una quota più bassa. Pare che parte attrice abbia affermato che gli allagamenti in occasione di forti piogge persistono;
il CTU però evidenzia che non vi sono stati più trascinamenti di fango e detriti. Su osservazione Dell' assicurazione il consulente tecnico di ufficio attesta che la era perfettamente realizzata ed ad essere non Parte_2 Contr realizzati erano solo i lavori di rifacimento del manto stradale;
la condotta non ebbe alcun cedimento. Non vi sono osservazioni dí parte attrice. Dal momento che il danno non deriva da costruzioni o sottomurature ma dal fatto che vi era ancora abbondante materiale di riporto e rilevato che non vi è prova conclusiva che il pozzetto di ispezione alle condutture fosse stato lasciato aperto il giorno dell'evento ma si è sicuri che non era stato sigillato perché il manto stradale non era stato fatto;
trattandosi quindi di danno da cosa in custodia, favorito dalla presenza di materiale bituminoso e dalla provvisorietà e perdita di efficacia del cordolo, ne consegue che esclusiva responsabile per il sinistro è la provincia di ente proprietario della strada;
deve risponderne in quanto la invocata CP_1 CP_4 clausola di esclusione al punto 3.10 non opera in caso come il presente dove la frana non è stata derivata dal cedimento della gabbionatura O delle condutture, mentre il cordolo provvisorio non può certo essere considerato contrattualmente alla stregua di sottomuratura. Come afferma la Corte di Appello di Milano con sentenza 1692/2015, In ambito di assicurazione della responsabilità civile, se l'assicurato è obbligato in solido con altro soggetto nei confronti di un terzo danneggiato - in assenza di altre diverse e specifiche previsioni contrattuali (comunque da non interpretarsi estensivamente) - l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità di quest'ultimo, in relazione ai rapporti interni tra condebitori solidali, ma ricomprende l'intera obbligazione dell'assicurato medesimo nei confronti del terzo danneggiato (fermo restando il diritto di surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, c.c., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del coobbligato in solido). In ogni caso, l'eventuale condanna della compagnia assicuratrice va limitata al danno garantito, ai sensi della polizza, nei limiti del massimale e con applicazione della franchigia e dello scoperto previsti dal contratto.Un evento naturale e, segnatamente, un violento nubifragio non rappresenta, di per sé, un evento eccezionale ed imprevedibile, perché non dotato di intensità tale da costituire causa da sola sufficiente a determinare il danno, riconducibile come tale all'ipotesi di caso fortuito ex art. 2051 c.c.; infatti perché un evento atmosferico possa assurgere a caso fortuito è necessario che sussistano gli ulteriori caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, posto che l'inevitabilità è, invece, un carattere intrinseco dell'evento atmosferico. ( Corte di Appello di Messina, 825/23). Nel caso di specie, il fatto stesso che successivamente si sono verificati allagamenti ma non frane e trascinamento di fango e detriti a seguito di ruscellamento, impone di escludere il forte evento atmosferico come causa da sola sufficiente a cagionare il danno e quindi interrompere il nesso di causalità tra strada in rifacimento del manto e danni verificati.
Ne consegue che va respinta la chiamata in causa nei confronti di e la deve CP_6 CP_1 rispondere dei danni cagionati agli attori, che in via immediata e diretta sono stati computati, senza che vi siano state contestazioni al Ctu dal punto di vista tecnico, in 10 mila euro;
e l'assicurazione deve manlevare tali danni dei limiti della franchigia del 10%. Le spese seguono la CP_4 soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si ritiene tuttavia di dover compensare le spese tra Contr
e , attesa la obiettiva difficoltà della fattispecie come delimitata in fatto. CP_1
P.Q.M.
Accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna la a pagare a Controparte_1 [...]
euro 10 mila, oltre interessi, in misura legale, dalla data del deposito Parte_1 pagina 4 di 5 della Perizia al saldo effettivo;
condanna la al pagamento delle spese, che liquida in euro CP_1 5077 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate;
Contr respinge la domanda della verso , spese compensate;
accoglie nei limiti della franchigia CP_1 contrattuale del 10% la domanda verso Unipol, e quindi nei predetti limiti condanna Unipol a tenere indenne la di tutte le conseguenze pregiudizievoli della presente sentenza, spese di lite CP_1 incluse necessarie, per difendersi contro l'attrice, attesa la negazione del diritto da parte di Unipol;
e condanna Unipol a pagare le spese alla Provincia, che liquida in 5077 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di Ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo, 18 Luglio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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