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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/07/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite, in secondo grado, iscritte sul ruolo generale affari del contenzioso ai nn. 758, 1183 e 1184 R.G. 2024, aventi ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale TRA
, rappresentato e difeso, giusta mandato Parte_1 in atti, dall'avv. Maria Lucia Totaro, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Manfredonia (FG), alla Via Torre Santa Maria n. 241; appellante E
, rappresentato e difeso, giusta mandato CP_1 in atti, dagli avv.ti Pietro Schiavone e Mariangela Pia Falcone, elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Manfredonia (FG), alla Via San Lorenzo n. 260; appellante incidentale , rappresentato e difeso, giusta mandato CP_2 in atti, dagli avv.ti Cristian Mastropasqua e Silvio Rotondo, elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Foggia alla Via A. Gramsci n. 103; appellante incidentale
, rappresentato e difeso, giusta Controparte_3 mandato in atti, dagli avv.ti Cristian Mastropasqua e Silvio Rotondo, elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Foggia alla Via A. Gramsci n. 103; appellante incidentale
, rappresentata e difesa, giusta Controparte_4 mandato in atti, dagli avv.ti Paola Ciuffreda Michele Gentile, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Manfredonia (FG), al Corso Roma n. 224; appellante incidentale
e , Controparte_5 Controparte_6 rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Cristian Mastropasqua, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Foggia alla Via A. Gramsci n. 103; appellanti incidentali CONTRO
rappresentato e difeso, giusta NT mandato in atti, dagli avv.ti Gaetano Carota e Roberto Russo, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Gravina in Puglia, alla via Pasquale Cassese n.22; appellato (già Controparte_8 [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_9
p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv. Anna Maria Vasco, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Foggia alla Via Mario D'Adduzio n. 3. appellata E;
Controparte_10 appellato contumace
All'udienza collegiale del 25/6/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il procuratore di ha così concluso (note Parte_2 scritte del 5/6/2025): Ci si riporta all'atto di citazione in appello in riassunzione, alla comparsa conclusionale e alla memoria di replica ed a tutto quanto in essi argomentato e concluso, richiamando tutte le argomentazioni ed i punti di doglianza rilevati rispetto alla sentenza penale impugnata e ampiamente riportati in sede di gravame. Si contesta, in particolar modo, che una semplice ricostruzione probabilistica della dinamica del sinistro effettuata dal CTU, Ing. non avallata da ulteriori elementi Per_1 fattuali e, soprattutto, in assenza delle dichiarazioni della
, pedone investita, possa, senza Parte_3 alcun dubbio, essere ritenuta veritiera e realistica oltre ogni ragionevole dubbio. Si tratta in vero di una possibile valutazione che non fuga affatto i dubbi sulla reale dinamica dell'incidente, in special modo alla luce delle dichiarazioni rese dal al momento del sinistro, e di cui si è già CP_7 ampiamente argomentato. Si insiste, pertanto, nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e che si abbiano qui come integralmente riportate. IN VIA ISTRUTTORIA Non ci si oppone e si aderisce alle richieste istruttorie regolarmente articolate da Parte_4
e , utili ai fini di una
[...] CP_11 migliore comprensione della dinamica effettiva dell'evento sinistroso, che rimane l'unica ed esclusiva causa del decesso di . Parte_3
I procuratori di hanno così concluso (note Parte_5 autorizzate del 25/6/2025): <…si riportano a tutte le eccezioni, deduzioni, difese e documenti allegati al proprio atto di costituzione in appello e al precedente verbale di causa, nonché alle conclusioni già rassegnate anche nelle memorie difensive autorizzate depositate dall'odierna difesa in data 24/04/2025, chiedendo di esse l'integrale accoglimento>. I procuratori di hanno così concluso (note CP_11 del 4/6/2025) Per ottenere la Riforma della Sentenza penale del Tribunale di Foggia – Ufficio GIP/GUP n. 711/2023 reg. Sent., depositata il 19.02.2024 e non notificata, resa nel procedimento penale n. 10083/2023 R.G.N.R. dal Giudice per l'Udienza Preliminare dr. Marialuisa Bencivenga. Il sottoscritto procuratore impugna e contesta ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito dal signor e dalla assicurazione perché CP_7 CP_9 destituite di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico. Si riporta all'atto di appello incidentale, alla comparsa conclusionale, alla memoria di replica ed a tutte le eccezioni, deduzioni e produzioni documentali in essi argomentato e concluso. Pertanto si insiste per l'ammissione di tutte le richieste istruttorie richiamate nell'atto di costituzione che si abbiano qui come integralmente richiamate e ritrascritte, pur emergendo inequivocabilmente e pacificamente la responsabilità del già dalla produzione documentale in atti. Nel caso CP_7 in cui l'on. Corte adita ritenesse la causa matura per la decisione, si insiste, nell'accoglimento integrale delle conclusioni rassegnate in atti da intendersi quivi riportate>. I procuratori di hanno così concluso Parte_4
(note del 4/6/2025): < Per ottenere la Riforma della Sentenza penale del Tribunale di Foggia – Ufficio GIP/GUP n. 711/2023 reg. Sent., depositata il 19.02.2024 e non notificata, resa nel procedimento penale n. 10083/2023 R.G.N.R. dal Giudice per l'Udienza Preliminare dr. Marialuisa Bencivenga. I sottoscritti procuratori impugnano e contestano ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito dal signor e dalla assicurazione CP_7 perché destituite di qualsivoglia fondamento CP_9 fattuale e giuridico. Si riportano all'atto di appello incidentale, alla comparsa conclusionale, alla memoria di replica ed a tutte le eccezioni, deduzioni e produzioni documentali in essi argomentato e concluso. Pertanto si insiste per l'ammissione di tutte le richieste istruttorie richiamate nell'atto di costituzione che si abbiano qui come integralmente richiamate e ritrascritte, pur emergendo inequivocabilmente e pacificamente la responsabilità del già dalla produzione documentale in atti. Nel caso CP_7 in cui l'on. Corte adita ritenesse la causa matura per la decisione, si insiste, nell'accoglimento integrale delle conclusioni rassegnate in atti da intendersi quivi riportate>. I procuratori di hanno così concluso Controparte_4
(note del 3/6/2025) Ci si riporta all'atto di appello incidentale, alla comparsa conclusionale e alla memoria di replica ed a tutto quanto in essi argomentato e concluso, richiamando tutte le argomentazioni ed i punti di doglianza rilevati rispetto alla sentenza penale impugnata e ampiamente riportati in sede di gravame. Si insiste, pertanto, nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e che si abbiano qui come integralmente riportate. IN VIA ISTRUTTORIA Non ci si oppone e si aderisce alle richieste istruttorie regolarmente articolate da e , utili ai fini Parte_4 CP_11 di una migliore comprensione della dinamica effettiva dell'evento sinistroso, che rimane l'unica ed esclusiva causa del decesso di . Parte_3
Il procuratore di e ha così Controparte_5 Controparte_6 concluso (precisazione delle conclusioni per l'udienza del 25/6/2025) Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, contrariis reiectis, ed in riforma della sentenza n.711/2023 del Tribunale di Foggia- Ufficio GIP-GUP depositata il 19.02.2024 e non notificata, resa nel procedimento penale n. 10083/2023 R.G.N.R. dal Giudice per l'Udienza Preliminare dr. Marialuisa Bencivenga: A) in via principale: accertare e dichiarare che il sinistro stradale occorso in data 3.10.2020, dal quale è derivato il decesso della Sig.ra
in data 07.10.2020, si è verificato per Parte_3 esclusiva responsabilità civile, negligenza, imprudenza ed imperizia del conducente del veicolo FIAT 500 tg. AE824 DX di proprietà del Sig. B) per l'effetto NT condannare la in persona del Controparte_12 legale rapp.p.t con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45 C.F. ed il Sig. CF: P.IVA_1 NT
residente in [...]
Ripa di Sasso n. 8, in solido tra loro, in virtù delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla RCA, all'integrale risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio (perdita del congiunto) iure hereditatis subito dai nipoti parti civili in proprio e nella qualità di eredi della zia
quantificabili nella somma Parte_3 complessiva di Euro 147.100,50 per il signor
[...]
e in Euro 147.100,50 per l'istante CP_5 CP_6
ovvero in quella maggiore o minore somma che
[...]
l'Ecc.mo Organo Giudicante riterrà di giustizia. Il tutto, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal fatto sino all'effettivo soddisfo;
con riconoscimento della provvisionale da quantificarsi secondo diritto, oltre alla condanna al pagamento delle spese legali per la costituzione e rappresentanza in giudizio delle costituite Parti Civili per entrambi i gradi di giudizio. C) il tutto con vittoria di spese e di onorari per entrambi i gradi di giudizio nonché della fase stragiudiziale e della negoziazione assistita con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario>. I procuratori di hanno così concluso (note NT del 29/5/2025) Gli Avv.ti Gaetano Carota e Roberto Russo, nella qualità di difensori e procuratori dell'odierno appellato, nel procedimento in epigrafe evidenziato, si riportano al contenuto integrale di tutti gli atti e scritti difensivi, oltre che a quanto prodotto, articolato ed eccepito negli stessi, concludendo per l'accoglimento integrale di tutte le proprie richieste, come da memorie conclusionali depositate nei modi e termini di legge, alla quale ci si riporta, in particolare alle conclusioni ivi rassegnate. Gli scriventi procuratori impugnano e contestano ogni avverso dedotto, ovvero le avverse costituzioni degli altri soggetti, costituiti in via incidentale, essendo, anche in questo caso, le richieste, destituite di ogni qualsivoglia fondamento, tanto in punto di fatto che di diritto e, come tale, da rigettarsi, in particolare le memorie conclusive, con ogni conseguenza in ordine anche alle spese e competenze di lite. In virtù di quanto ai fascicoli delle parti costituite, ritenendo superflua ogni richiesta istruttoria, alla luce della documentazione allegata, in particolare, all'istruttoria di cui al fascicolo penale, si chiede che l'adita Corte di Appello, voglia decidere la controversia, dando lettura del dispositivo con contestuali motivazioni, accogliendo le richieste del rigettando tutte le avverse conclusioni, contrarie a CP_7 quelle degli scriventi>. Il procuratore della già Controparte_8 [...] ha così concluso (note scritte del Controparte_9
4/6/2025): Voglia l'adita Ecc.ma Corte di Appello, reiectis contrariis, e ritenuta contestata ogni avversa istanza e difesa, così decidere: -1) Nel merito: -a) in via principale, rigettare la domanda, così come proposta e formulata dall'appellante anche nei confronti della Parte_2 concludente e di cui al relativo Controparte_8
Atto di Citazione in Appello in riassunzione a seguito di appello penale del 20/09/2024 notificato tramite pec di pari data, nonchè tutte le altre domande formulate nei suoi confronti dagli altri eredi della defunta , Parte_3 ossia , e Parte_4 Parte_5 CP_11
, in quanto completamente priva di fondamento, sia
[...] in fatto che in diritto, con la sua conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di causa;
-b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il proposto appello venisse ritenuto fondato, riconoscere e dichiarare che il decesso della sig.ra è Parte_3 riconducibile alla corresponsabilità della stessa, con conseguente applicazione dell'art. 1227 c.c.>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 711/2023, pubblicata il 1° dicembre 2023, il GUP presso il Tribunale di Foggia, visti gli artt. 438 ss. e 530, co.1, c.p.p., ha assolto dal reato NT ascrittogli, ai sensi dell'art. 589 bis c.p.1, poiché il fatto non costituisce reato. In sede penale sono stati ricostruiti i fatti di causa come segue. In data 3.10.2020 alle ore 12:00 circa, NT viaggiava solo a bordo della sua autovettura (Fiat 500 tg. AE824DX), percorrendo, in Manfredonia, via Pulsano con provenienza viale Gargano, con direzione via Barletta, allorché investiva la sig.ra qualche Parte_3 metro dopo l'intersezione con via G. Matteotti, strada dalla quale la donna proveniva dirigendosi verso via Pulsano, quindi collocata alla destra del veicolo, secondo il senso di marcia tenuto dalla predetta autovettura. A causa dell'impatto, la donna cadeva al suolo, rimanendo stesa di fianco alla vettura in prossimità della porta laterale destra e, poco dopo, veniva soccorsa dal 118, postazione Zapponeta, e trasportata presso l'Ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza", in San Giovanni Rotondo, ove veniva ricoverata nel reparto di Neurochirurgia con diagnosi "emorragie cerebrali con multipli focolai contusivi", in codice "rosso". All'ingresso, l'esame neurologico evidenziava coscienza: "collaborante, orientata". Le condizioni della donna, nella notte del 4 ottobre, peggioravano fino al decesso, constatato alle ore 17,20 del 7 ottobre 2020. Con la richiamata sentenza, il Tribunale ha escluso la responsabilità, sia sotto il profilo penale che civile, dell'imputato , ritenendolo esente da qualsiasi CP_7 corresponsabilità nella causazione del sinistro stradale in oggetto, procedendo il conducente a velocità prudenziale e riponendo egli legittimamente affidamento nell'altrui osservanza delle regole di condotta, prescritte dal Codice della Strada.
lesioni portavano la donna al decesso per insufficienza cardiorespiratoria terminale in soggetto con lesioni cranio- encefaliche e danno miocardico acuto. In Manfredonia il 3/10/2020 con decesso in San Giovanni Rotondo il 7/10/2020”. Peraltro, in assenza di qualsiasi ulteriore riscontro diretto (riprese video e/o testimoni presenti all'accaduto), il Tribunale ha ritenuto di non poter affermare “al di là di ogni ragionevole dubbio la prevedibilità ed evitabilità dell'evento e, quindi, la colpa dell'imputato”.2 D'altro canto, a carico della sig.ra secondo il Parte_3
Giudice Penale, gravano le infrazioni di cui all'art. 190, co. 2 e 5, C.d.S.,3 non avendo ella prestato la necessaria attenzione nell'attraversamento della carreggiata, sprovvista di strisce pedonali, e, al contempo, non avendo dato la dovuta precedenza ai veicoli ivi procedenti. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione degli atti di indagine preliminare, con particolare riferimento alla consulenza medico-legale4 ed alla consulenza dinamico- ricostruttiva.5 Avverso la sentenza penale assolutoria, le costituite parti civili hanno proposto, in sede penale, appello rimesso innanzi a questa Sezione Civile, ai sensi dell'art. 573, co.1 bis, c.p.p., sulla base di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.6 L'appellante , fratello della defunta Parte_2 PE
invoca la civile responsabilità dell'imputato,
[...] sottolineando, innanzitutto, l'“esclusione dell'efficacia vincolante della sentenza penale”,7 sottolineando che la formula di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, poiché compete al giudice civile la valutazione discrezionale delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale. Quindi, chiede la riforma della sentenza Parte_2 deducendo il “difetto logico di motivazione – contraddittorietà della sentenza;
violazione nell'applicazione del principio di causalità; erronea o mancata valutazione delle circostanze e dei mezzi di prova (c.t.p.) - malgoverno nell'analisi della c.t.u.”.8 Infatti, premesso che l'evento morte è riconducibile unicamente al sinistro, così come specificato dalla consulenza tecnica del PM fatta propria dal Giudice penale,9 l'appellante principale contesta l'addebito esclusivo di responsabilità, per la causazione del medesimo, in capo a Persona_2 considerato che l'accertamento della velocità tenuta dal
, al momento del sinistro (20/25 km/h),10 CP_7 risulterebbe totalmente velleitario e probabilistico, anche sul rilievo che non è stato possibile, a causa di un anomalia della scatola nera della Fiat 500 del , rilevata anche dal CP_7
C.T.,11 procedere ad un'indagine ulteriore e più approfondita. In secondo luogo – continua l'appellante principale – dal segno d'urto strisciante, presente sulla parte anteriore destra dell'autovettura, si evincerebbe “che la
procedeva davanti e di fronte all'autovettura”. Pt_3
Inoltre, vista l'età (circa 60 anni, all'epoca del sinistro) e lo stato di sovrappeso della defunta, pur in assenza di testimoni, non avrebbe potuto affermarsi che
“verosimilmente” ella “abbia “repentinamente” occupato e attraversato la sede stradale”.12 Al contrario, più aderente alla realtà avrebbe dovuto ritenersi la tesi ricostruttiva secondo cui il non si era avveduto CP_7 dell'attraversamento del pedone investito, pur prevedibile ed evitabile, non avendo fatto quanto necessario per evitare il contatto per disattenzione (atteso quanto dallo stesso conducente dichiarato ai Carabinieri, intervenuti sul luogo del sinistro)13 o per limiti nella prontezza di riflessi, che avrebbero impedito il pronto arresto del veicolo. Ad avviso dell'appellante, allora, il Giudice penale si sarebbe basato, ai fini della ricostruzione del fatto, unicamente su un elaborato peritale,14 per forza di cose, carente e dal carattere probabilistico ed ipotetico, inidoneo per valutare correttamente il comportamento della defunta. Infatti, il Giudice penale così come aveva condiviso il passaggio dell'elaborato peritale, laddove veniva sottolineato che si sarebbe dovuta Parte_3 avvedere del veicolo che sopraggiungeva mentre attraversava la strada,15 altrettanto avrebbe dovuto fare considerando che il avrebbe dovuto avvistare il CP_7 pedone e fermarsi tempestivamente per non cagionare l'incidente. Mantenere il proprio veicolo entro i limiti di velocità – conclude l'appellante – non sarebbe, da sola, circostanza sufficiente ad escludere la colpa del conducente nella causazione di un evento dannoso. Con ulteriore motivo di censura, viene contestata la
“violazione e falsa applicazione degli artt. 190 e 191 c.d.s.; applicazione degli artt. 2043 e 2054 c.c.”.16 L'appellante chiede l'applicazione dell'art. 2054 c.c., in forza del quale il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione dello stesso, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Solo in presenza della suddetta prova liberatoria, gravante sul danneggiante, potrebbe ritenersi superata la presunzione di responsabilità che la richiamata norma prevede. Tale prova, tuttavia, non sarebbe stata fornita, perchè, in considerazione del punto d'urto tra auto e pedone investito, il avrebbe potuto evitare di colpire la vittima con CP_7 una semplice manovra correttiva della direzione di marcia, non essendo né inevitabile, né imprevedibile l'attraversamento della carreggiata da parte di un pedone, anche in assenza di strisce pedonali. L'appellante principale, inoltre, richiama pronunce giurisprudenziali sull'obbligo, in capo all'automobilista, di dare precedenza al pedone che si accinga ad attraversare la strada, arrestando la marcia e ripartendo soltanto in seguito. In quest'ottica, avrebbe dovuto optarsi per un temperamento fra il principio dell'affidamento nella diligenza altrui, durante lo svolgimento di un'attività come quella di guida, e quello secondo cui ci si deve aspettare l'altrui comportamento imprudente, nei limiti della prevedibilità, che, nel caso di specie, sussisteva – a dire dell'appellante – considerando le circostanze di luogo e di tempo (zona ad alta densità abitativa, pieno giorno). La sentenza di primo grado, conseguentemente, non avrebbe analizzato la condotta che il avrebbe dovuto tenere, CP_7 al fino di evitare l'evento dannoso, per esempio l'arresto o il rallentamento del veicolo. Ad ogni modo, aggiunge l'appellante, la non Pt_3 avrebbe potuto essere considerata l'unica responsabile del sinistro, anche ammettendosi un suo comportamento incauto. Mentre l'art. 190, co.2, C.d.S. precisa che “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri” – cosa accaduta nel caso concreto – l'art. 191 C.d.S. dispone che “ […] Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”. Dunque, la sentenza appellata sarebbe carente di una corretta analisi normativa, in relazione agli artt. 2054 c.c. e 1227, co.1, c.c. L'esclusione di colpa del conducente non avrebbe potuto prescindere dalla prova di liceità della condotta di guida, sia in negativo (non aver violato una regola di condotta), sia in positivo (ossia, l'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno). Secondo l'appellante, allora, mancherebbe la prova dell'irreprensibile comportamento di guida del , poiché sarebbe stata provata solamente CP_7 la modesta velocità e, quindi, il rispetto dei limiti imposti in loco, non anche l'attenzione alla guida del conducente ovvero l'attuazione, da parte sua, di qualsiasi manovra di emergenza, anche solo astrattamente idonea ad evitare l'evento infortunistico. Al contrario – osserva l'appellante - il avrebbe CP_7 affermato di non aver visto la sig.ra e di essersi reso Pt_3 conto dell'accaduto solo in seguito all'urto. Ha proposto appello incidentale anche , Controparte_4 in qualità di nipote della defunta, con atto di gravame del tutto sovrapponibile a quello, già esaminato, di Parte_2
, rispetto alla ricostruzione dei fatti effettuata dal
[...] giudice penale. Per quanto concerne la legittimazione alla proposizione della domanda risarcitoria, l'appellante incidentale chiede il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, sul presupposto dello stretto rapporto affettivo intercorso con Persona_2 considerato che ella “era sempre presente e attiva nella vita familiare di quest'ultima, in quanto la signora PE
(nubile) non avendo figli e non essendosi mai
[...] sposata aveva vissuto e cresciuto i nipoti, sin dai primi giorni della loro vita, come dei figli”.17 Di conseguenza la morte della sig.ra avrebbe PE causato nella predetta appellante incidentale danni di natura psicologica e fisica. Ha proposto appello incidentale anche , Parte_5 fratello della defunta, sebbene non costituitosi, a differenza degli altri appellanti (principale ed incidentali), parte civile nel processo penale di primo grado, chiedendo l'accertamento della responsabilità, esclusiva o, in subordine, concorrente, del nella causazione del CP_7 sinistro da cui è derivata la morte della congiunta PE
e il conseguente risarcimento del danno.
[...]
Preliminarmente, il predetto appellante incidentale deduce l'esclusione della efficacia vincolante della sentenza penale nel giudizio civile, posto che gli artt. 652 e 654 c.p.p. affermano che il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solamente quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto nella sua materialità o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza degli elementi costituenti il reato contestato e non coincidenti con l'illecito dedotto nel giudizio civile di danno,18 come sarebbe avvenuto nel caso di specie, anche tenuto conto della differenza fra l'ambito penalistico e quello civilistico in ordine all'atteggiarsi sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità materiale. Orbene, con il primo motivo di gravame incidentale, rileva la “Manifesta illogicità e Parte_5 contraddittorietà della motivazione;
erronea e/o travisamento delle prove”,19 poiché, accertato il nesso eziologico fra il sinistro e il successivo evento morte, il Giudice penale avrebbe errato nell'addebitare integralmente alla qualsiasi responsabilità perché “attraversava Pt_3 la strada fuori dalle strisce pedonali in maniera
“verosimilmente” repentina”. L'erroneità di tale ricostruzione si evincerebbe, in primo luogo, dal malfunzionamento della scatola nera della Fiat 500, così come accertato dal C.T. del PM,20 carenza che avrebbe impedito di ritenere tenue la velocità tenuta dal , CP_7 apprezzamento basato su elementi altamente probabilistici e privi di qualsivoglia riscontro di natura oggettiva. In secondo luogo, non sarebbe stata data corretta rilevanza ai segni da urto strisciante, presenti sul veicolo, che dimostrerebbero come la si trovava in una Pt_3 posizione frontale rispetto al veicolo. In terzo luogo – ad avviso dell'appellante - sarebbe fondamentale la dichiarazione rilasciata dal ai Carabinieri CP_7 intervenuti sul luogo del sinistro,21 che dimostrerebbe quantomeno la disattenzione in capo al conducente del veicolo investitore. La responsabilità civile – evidenzia l'appellante incidentale – si reggerebbe su principi diversi, rispetto a quella penale, e l'intervenuta assoluzione del poggerebbe unicamente sull'impossibilità, nel caso CP_7 concreto, di affermarne la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Con il secondo motivo, deduce la Parte_5
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 190 e 191 cds e degli artt. 2043 e 2054 c.c.”.22 Il Giudice penale, infatti, avrebbe omesso di effettuare ogni valutazione sulle norme di prudenza, che gravano sia sul conducente che sul pedone: affinché il primo vada esente da responsabilità sarebbe necessario provare la sussistenza di un comportamento atto ad escludere il nesso di causalità fra la propria azione ed il fatto lesivo, anche a causa dell'imprevedibilità ed dell'inevitabilità dell'evento. A tali fini, per il , risulterebbero sfavorevoli la predetta CP_7 ammissione di non essersi accorto della presenza del pedone, i segni di urto strisciante sul veicolo e l'assenza di tracce di frenata sul manto stradale, tutte circostanze dimostrative della disattenzione nella guida. Invero, il avrebbe potuto e dovuto avvistare con anticipo il CP_7 pedone, osservandone i movimenti. Ad ogni modo – continua l'appellante –, quand'anche si rilevasse una condotta colposa della de cuius, ciò non sarebbe in grado di far venire meno la presunzione di colpa a carico del conducente, perché, come più volte sostenuto dal Supremo Collegio, vige, in tema di circolazione stradale, la regola prudenziale e cautelare primaria di prestare attenzione in ogni momento, al fine di porre in essere tutte le manovre necessarie a prevenire il rischio di un investimento. Di conseguenza, il conducente ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali negligenze altrui, preparandosi a superarle. Dunque, non basta l'accertamento di un comportamento colposo del pedone, quanto l'impossibilità oggettiva di prevedere e di prevenire l'evento. Nel caso concreto, invece, il non solo avrebbe espressamente ammesso di non CP_7 essersi avveduto della presenza, in fase di attraversamento, di ma non avrebbe nemmeno dimostrato Persona_2 di aver messo in atto ogni manovra utile ad evitare e/o prevenire l'investimento. Ha proposto appello incidentale anche Parte_4
(appellante nel procedimento, riunito al presente, rg. n. 1183/2024), fratello di associandosi Persona_2 all'appello principale di , e riportandosi al Parte_2 proprio atto di appello in riassunzione (che, a sua volta, richiama l'appello ai soli effetti della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 576 c.p.p.).23 Secondo il detto appellante incidentale, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso qualsiasi responsabilità, penale o civile, a carico del , omettendo di prendere CP_7 in debita considerazione la testimonianza scritta del testimone oculare (prodotta agli atti)24 e la Testimone_1 relazione del C.T.P., geom. (anch'essa agli atti).25 Per_5
In particolare, l'appellante contesta la “Contraddittorietà, illogicità, omessa motivazione e violazione di legge della sentenza”,26 poiché, nonostante avesse accertato che la morte di fosse eziologicamente Persona_2 riconducibile, in via esclusiva, al sinistro stradale, il Giudice penale aveva ritenuto di assolvere il CP_7 dall'imputazione ascrtittagli. IN realtà, secondo l'appellante, non vi sarebbe dubbio alcuno sulla responsabilità del , quantomeno per negligenza, ai CP_7 fini civilistici, posto che l'attraversamento della carreggiata da parte della de cuius era prevedibile, nelle circostanze di tempo e di luogo teatro del sinistro, anche considerato che, come scrive il C.T. del PM,27 l'autovettura era, per il pedone, visibile, per cui sarebbe stato vero altresì il contrario. Inoltre, la più volte richiamata dichiarazione rilasciata dal CP_7 ai Carabinieri intervenuti avrebbe – secondo Parte_4
– valore confessorio e proverebbe la sua
[...] responsabilità, poiché equivarrebbe ad un'ammissione di non aver prestato attenzione adeguata durante la guida. D'altronde, la sig.ra , come dimostrerebbe la Pt_3 richiamata relazione peritale, sarebbe stata colpita nel momento in cui ella aveva già occupato la carreggiata, tenuto conto del fatto che il circolava al centro della CP_7 propria corsia, quindi distante dal marciapiedi e dalle altre automobili parcheggiate e, quindi, in condizioni di avvedersi dell'ambiente circostante. Per tale ragione, nessuna violazione sarebbe stata addebitabile al pedone investito. Dal canto suo, il CP_7 avrebbe violato gli artt. 140 e 141 C.d.S., sebbene stesse procedendo a velocità moderata (circa 20/25 km/h), atteso che la velocità di circolazione stradale andrebbe moderata secondo le circostanze concrete e il conducente dovrebbe sempre conservare il controllo del proprio veicolo, al fine di porre in essere qualsivoglia manovra necessaria ad evitare incidenti. Ad avviso dell'appellante, la sentenza impugnata andrebbe riformata, perché il Giudice penale non avrebbe correttamente verificato che la condotta alternativa lecita, esigibile nei confronti del , alla luce del suo CP_7 concreto comportamento colposo, avrebbe evitato l'evento, trascurando le circostanze oggettive da cui sarebbe stata desumibile la prova dell'efficacia impeditiva dell'evento di una manovra prontamente frenante. Il medesimo appellante incidentale impugna il capo della sentenza relativo alla prevedibilità dell'evento, contestando lo scorretto utilizzo del cd. principio di affidamento, il quale, come più volte ribadito dal Supremo Collegio, troverebbe temperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità. Il comportamento prescritto al conducente, infatti, era proprio quello di cui ai co.
1-2 dell'art. 141 C.d.S.28 Ebbene
– continua l'appellante – non avrebbe potuto dubitarsi che, fra gli ostacoli prevedibili nelle circostanze spaziali e temporali concrete (area cittadina con alta densità abitativa), ci fosse anche la presenza di un pedone in fase di attraversamento della carreggiata al di fuori delle strisce pedonali. Con ulteriore motivo di gravame, viene dedotta la
“Inesistenza e/o omessa assunzione e/o omessa ed erronea valutazione delle prove”.29 In particolare, il Giudice penale avrebbe omesso di tenere in debita considerazione la testimonianza, indotta dalla parte, del teste oculare e si sarebbe limitato a Testimone_2 rilevare l'assenza di testimoni in loco e di accertamenti o elementi di prova, nonostante, dal referto dei Carabinieri intervenuti, si evincesse che la sig.ra Persona_2
“veniva aiutata dai passanti”, circostanza che avrebbe dovuto indurre a ritenere la presenza, sul teatro del sinistro, di altre persone, anche in considerazione del fatto che l'incidente era avvenuto in pieno giorno. Il Giudice di primo grado, inoltre, non si sarebbe pronunciato sulla richiesta di prova testi, avanzata dalla parte civile, con deposito di lista testimoniale, con indicazione di circostanze e capitoli di prova. In via istruttoria, quindi, il predetto appellante incidentale chiede a questa Corte di ascoltare i testimoni, indicati in atti, sulle circostanze ivi specificate. A dire del , inoltre, la sentenza di primo Parte_4 grado sarebbe censurabile per la carenza di una precisa valutazione rispetto alla relazione peritale controdeduttiva di parte,31 fondandosi unicamente sulla summenzionata relazione dell'ing. la quale – come più volte Per_1 evidenziato dagli appellanti – avrebbe ricostruito il fatto in termini probabilistici, oltre a contenere refusi e calcoli approssimativi, in ordine alla velocità tenuta dalla Fiat 500 in occasione del sinistro de quo, come desumibile dalle pagine 19 e 20 della detta relazione, ove si leggeva: “non è possibile sapere con certezza matematica e oggettiva se il pedone abbia esitato nel dare inizio all'attraversamento o abbia continuato il suo cammino senza fermarsi alla discesa del marciapiede”.32 Ciò nonostante – conclude – il Giudice Parte_4 di primo grado avrebbe escluso la responsabilità del
, quantomeno ai fini civili, sulla base di relazione CP_7 peritale contraddittoria e probabilistica, a maggior ragione considerando la formula assolutoria utilizzata, che non avrebbe escluso che il conducente abbia commesso effettivamente il fatto illecito. Dunque, l'appellante insiste affinché venga esaminata la perizia
contro
-deduttiva. In ultima istanza, ripropone le istanze Parte_4 istruttorie di cui si è detto33 e chiede la liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, ovvero a qualsivoglia ulteriore titolo risarcitorio, subìto in ragione del sinistro oggetto di causa.
Per_ 31 Redatta dal geom. e presente in atti. 32 Pag. 20 della relativa comparsa / atto di appello incidentale. 33 Pagg. 21-22 e 28 ss. della relativa comparsa / atto di appello incidentale. Ha proposto appello incidentale (appellante CP_11 nel procedimento, riunito al presente, rg. n. 1184/2024), in qualità di fratello della defunta, con atto (e relative censure) del tutto sovrapponibile a quello di . Parte_4
Hanno proposto appello incidentale e Controparte_5
, nipoti della defunta, associandosi all'appello CP_6 proposto da , con atto di gravame del tutto Parte_2 sovrapponibile a quello di , rispetto alla Parte_4 ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice penale e alle richieste istruttorie. In aggiunta, essi specificano di essere stati danneggiati dall'evento infortunistico oggetto di causa, in quanto legati alla defunta zia da un legame di particolare affetto, essendo stati dalla stessa seguiti durante la cresciuta come suoi figli e avendo trascorso in diverse occasioni, fino al momento del sinistro, diverso tempo insieme alla de cuius, aiutandola in varie circostanze e non facendole mai mancare il loro apporto sia morale che materiale. Secondo gli appellanti, l'assolvimento dell'onere probatorio sul diritto al risarcimento del danno avrebbe dovuto basarsi su elementi indiziari e presuntivi, anche in forza dell'orientamento del Supremo Collegio sul danno da perdita parentale zio-nipote non conviventi, secondo cui l'assenza di convivenza non importa un'aprioristica esclusione del risarcimento, ma costituisce semplicemente uno fra i fattori che devono essere considerati dal giudice che valuta sull'an e il quantum del risarcimento. Si è costituito in giudizio l'appellato , NT deducendo la bontà dell'accertamento e delle valutazioni effettuate dal Giudice penale, in ragione dell'esclusiva responsabilità di nella causazione del Persona_2 sinistro de quo, poiché la sua vettura circolava a velocità di gran lunga inferiore ai limiti imposti dalla normativa e aveva arrestato il mezzo subito dopo aver sentito un “tonfo”,34 come desumibile anche dalla assenza, sul veicolo, di danni da investimento. La condotta del non sarebbe stata censurabile CP_7 nemmeno sotto l'aspetto colposo, atteso che egli avrebbe adottato l'ordinaria diligenza nella circolazione stradale, mentre il comportamento del pedone sarebbe stato inatteso ed imprevedibile. Infatti, nell'atto di attraversare la carreggiata in prossimità di un'intersezione, in maniera trasversale e tangenziale, senza l'utilizzo delle strisce pedonali, la aveva proseguito la marcia, senza Pt_3 curarsi delle automobili che già occupavano la strada. Si è costituita in giudizio la società assicuratrice del veicolo condotto da , (già CP_7 Controparte_8
, contestando l'appello della Controparte_9 sentenza impugnata. Rispetto all'an debeatur, essa deduce l'infondatezza dei motivi di appello.35 In primo luogo, la formula assolutoria adottata dal Giudice penale (“perché il fatto non costituisce reato”) sarebbe stata idonea ad affermare che il fatto, addebitato al , non CP_7 era punibile, benché da lui compiuto, in difetto dell'elemento soggettivo (dolo, colpa o preterintenzione) e nell'impossibilità di accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento. Dunque, la sentenza penale di primo grado si sostanzierebbe in un'assoluzione piena da parte del Tribunale. In secondo luogo, tutti i capi del provvedimento impugnato sarebbero stati ben motivati e il Giudice, ai sensi degli artt. 456 e 192, co.1, c.p.p., avrebbe addotto motivazioni adeguate per spiegare le ragioni che avevano ingenerato il suo libero convincimento, in ordine ai fatti di causa, in relazione al comparto probatorio disponibile. Nella circolazione stradale – precisa la società assicuratrice
– il conducente di un veicolo deve utilizzare tutta la diligenza, prudenza ed attenzione possibile, per non incorrere in responsabilità e, in particolare, l'obbligo di attenzione troverebbe il suo parametro di riferimento, tra gli altri, nelle regole di comune diligenza.36 Nel caso di specie,
non avrebbe visto poiché CP_7 Persona_2 quest'ultima si trovava al di fuori della sua facies visiva, non avendo, quindi, la percezione che ella stesse per attraversare la carreggiata. Comunque, il procedeva a velocità CP_7 molto bassa, come dimostrato dalla perizia, fatta propria dal Giudice penale, e dalla frenata a seguito dell'impatto (di soli 4 metri).37 Inoltre, non sarebbero presenti danni da investimento sul veicolo, salvo un segno di tipo strisciante in corrispondenza della parte anteriore del paraurti volgente a destra. Al contrario, il movimento del pedone sarebbe stato rapido ed inatteso, rappresentando in tal modo una causa eccezionale e atipica, imprevista ed imprevedibile, sicché il non avrebbe potuto avvistarlo, con l'ordinaria CP_7 diligenza, in modo tempestivo. Il ruolo del conducente nella causalità dell'evento, quindi, sarebbe stato insignificante, tanto più che egli procedeva ad una velocità molto al di sotto del limite. Del resto, lo stesso elaborato peritale dell'ing. avrebbe messo in evidenza che il pedone aveva Per_1 proseguito l'attraversamento della strada senza arrestarsi, anche dopo essere sceso dal marciapiedi.38 Allora, il comportamento del pedone sarebbe stato causa esclusiva dell'investimento, anche in forza dell'art. 2054 c.c., secondo il quale la prova liberatoria, come specificato dalla giurisprudenza, può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile attese le circostanze del caso concreto. In aggiunta, sostiene la compagnia appellata, sarebbe improprio affermare che il sinistro sia stato “determinato” dall'investimento del pedone ad opera della Fiat 500, essendo più proprio – a dire della società appellata – affermare che si sia realizzato un contatto di tipo tangenziale fra il corpo del pedone e la parte laterale destra del paraurti del veicolo assicurato, a causa di inconsulto avvicinamento e parziale occupazione del tratto stradale da parte del pedone, il quale si accingeva ad attraversare la strada nonostante l'assenza di strisce pedonali e il sicuro avvistamento del veicolo in arrivo.39 L'evento dannoso de quo avrebbe dovuto essere regolato dalla disciplina posta dall'art. 2054 c.c., secondo cui la responsabilità del conducente si presume, salvo che questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente. Nel caso concreto, tutte le evidenze avrebbero escluso la responsabilità del , poiché l'evento era CP_7 imprevedibile e non prevenibile. L'appellata precisa che il C.T. del PM avrebbe ben svolto l'accertamento in ordine ai fatti di causa: vista l'assenza di tracce di frenata, ematiche o detritiche, avrebbe dovuto ritenersi che la Fiat 500, condotta dal , si fosse CP_7 arrestata subito dopo la percezione del “tonfo”, con il corpo di , giacente alla destra del veicolo, il quale Persona_2 procedeva al centro della propria corsia, senza alcun danno da ammaccatura originatosi dall'investimento, salvo il segno di urto strisciante di cui si è detto. Il C.T. del PM aveva, inoltre, confermato il tentativo della vittima di attraversare l'intersezione in maniera improvvisa e repentina, subendo l'impattato con la vettura, in corrispondenza della “porzione del paraurti anteriore che volge a collegarsi con il lamierato del parafango”.40 Dunque, è
per questi motivi
che, secondo la società appellata, non si sarebbe trattato di investimento, essendo stata la vittima ad impattare contro il veicolo. La società appellata deduce, altresì, che non risulta violata dal conducente, , alcuna norma del Codice della CP_7
Strada, posto che il pedone non aveva ancora impegnato la carreggiata (e non era ancora in fase di attraversamento), ma era la Fiat 500 ad essere già in stato di movimento all'interno della propria corsia. Al contrario, avrebbe Persona_2 omesso di concedere la dovuta precedenza ai sensi dell'art. 190, co.5, C.d.S. Essa, infatti, avrebbe violato sia il co.2, che il co.5 del predetto art. 190, così impedendo al conducente il veicolo di evitare l'impatto. Proprio in ragione dell'età della defunta, la sua condotta appare ancor più eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile, in concerto con la non ravvisabilità, ai sensi della richiamata perizia, di alcun profilo di responsabilità per il . CP_7
Con riferimento al quantum debeatur,41 l'appellata contesta le richieste di risarcimento avanzate dai congiunti della vittima. Rispetto al danno patrimoniale iure proprio, ricorda che il danno da perdita parentale non è in re ipsa, dovendosi tenere conto dell'ampiezza e della profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti. In questo frangente, la convivenza può assurgere a connotato minimo ed il legame parentale deve essere concretamente valutato ai fini risarcitori. L'appellata, in aggiunta, cita il principio di unitarietà ed onnicomprensività del danno non patrimoniale, tale per cui non si può liquidare sia il danno parentale, che quello morale o esistenziale, poiché entrambi già compresi nel primo. Dunque, proprio perché la convivenza risulta imprescindibile per risarcire e non dover prendere in considerazione elementi di vita familiare ed esterna ulteriori, andrebbe disattesa ogni richiesta risarcitoria di danni iure proprio. In secondo luogo, la società assicuratrice contesta l'indicazione quantitativa di risarcimento effettuata dall'appellante principale, non solo per via dell'assenza di responsabilità per la causazione dell'evento in capo al
, in quanto si dovrebbe tenere conto di diversi CP_7 elementi, quali l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza e ogni ulteriore circostanza utile in tal senso. Di conseguenza, l'importo preteso,42 in ragione della non convivenza, sarebbe eccessivo. Rispetto al danno iure hereditatis, non risulterebbe configurabile alcun danno tanatologico, poiché esso si pone in netto contrasto con la funzione compensativa della responsabilità civile, in forza della quale è necessaria l'esistenza di un pregiudizio conseguente alla lesione;
diversamente, si snaturerebbe la stessa ratio del risarcimento, che assumerebbe i contorni di una sanzione penale, identificandosi il pregiudizio risarcibile con la lesione subita. La società assicuratrice, in ultima istanza, contesta il risarcimento del danno richiesto dai nipoti della defunta, in quanto ogni argomentazione di merito (in relazione all'an del risarcimento) si limiterebbe ad una semplice enunciazione personale e di carattere soggettivo, priva di riscontri probatori circa il danno e la causalità, non potendosi ravvisare un diritto automatico al risarcimento del danno per la perdita di una persona cara. Invero, essere familiari della vittima non sarebbe elemento decisivo ai fini dell'individuazione di un diritto al risarcimento del danno, occorrendo, viceversa, un effettivo legame affettivo. Nonostante la Suprema Corte abbia precisato che il dato esterno ed oggettivo della convivenza non costituisca un elemento discriminante, in sua assenza, della possibilità di provare in concreto l'esistenza di un rapporto di reciproco affetto e solidarietà fra il danneggiato ed il defunto, tuttavia essa rappresenta un elemento probatorio utile, unitamente ad altri, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega i parenti: allora, tutti gli altri elementi utili ai fini del risarcimento del danno debbono essere specificamente provati ed il comparto probatorio deve essere correttamente valutato dal giudicante. Nel caso di specie, i nipoti non avrebbero assolto a quest'onere probatorio. È rimasto contumace, nel giudizio di gravame, _1
, parte civile nel procedimento penale e
[...] ritualmente evocato. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 25/6/2025, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come sopra precisate. Motivi della decisione In via preliminare, va dichiarata la contumacia di _1
, che non si è costituito in giudizio nonostante la
[...] rituale notifica dell'atto di citazione di riassunzione in appello nei suoi confronti. Sempre in rito, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da , non avendo egli assunto la Parte_5 qualità di parte civile in primo grado e non avendo, quindi, egli proposto alcuna domanda risarcitoria nella sede penale. Ciò premesso, i motivi di gravame dell'appellante principale e degli altri appellanti incidentali, in ragione della loro stretta connessione e dell'afferenza ai medesimi profili, possono essere affrontati congiuntamente, sia per quanto concerne l'accertamento del fatto, che per il diritto al risarcimento del danno, salvo le accortezze che si vedranno più avanti, e meritano parziale accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito precisati. La questione controversa riguarda fondamentalmente l'accertamento di fatto e l'addebito delle responsabilità in capo ai soggetti coinvolti nel sinistro. A tal proposito, merita adeguato approfondimento la ricostruzione dell'incidente. Innanzitutto, risultano incontestate le circostanze di tempo e di luogo in cui è avvenuto il sinistro, così come la riconducibilità del decesso di al Persona_2
l'investimento (così come ut supra specificato). Deve, inoltre, evidenziarsi che, come anche accertato nell'elaborato del C.T., nominato nel corso delle indagini preliminari, la scatola nera della Fiat 500, condotta dal era malfunzionante, per cui non è possibile CP_7 procedere ad una valutazione certa sulla velocità del predetto veicolo. Ad ogni modo, risulta esente da censure di carattere logico la relazione peritale, fatta propria dal Giudice penale, nella parte in cui43 effettua un calcolo approssimativo della velocità (20/25 km/h) tenuta dal veicolo, in occasione del sinistro: ciò in ragione – come viene altresì precisato – delle condizioni della carrozzeria del veicolo, che è risultata intatta, salvo un urto strisciante sul paraurti anteriore, in corrispondenza della parte laterale di destra,44 della minima distanza percorsa dalla vettura, dopo l'investimento e del punto in cui si trovava il pedone, a seguito dell'impatto, ossia sulla parte destra della Fiat. Ulteriore elemento utile in tal senso è rappresentato da quanto emerge dalla C.T. medico-legale45 sul corpo della defunta, ove viene evidenziata la minima entità delle lesione agli arti inferiori riportate dalla vittima. Non colgono nel segno, pertanto, le censure sollevate con la controperizia,46 poiché, nonostante le incognite e le incertezze rispetto alla precisa dinamica, di cui si dà conto, la relazione dell'ing. appare a questa Per_1
Corte esente da vizi di ragionevolezza e tecnicamente e logicamente apprezzabile. Invero, considerando la posizione in cui è stata rinvenuta a seguito Persona_2 dell'impatto e la collocazione delle predette tracce di urto strisciante, deve inferirsi che il veicolo del doveva CP_7 aver già occupato lo spazio che la de cuius era intenzionata a percorrere, quindi, precedendola di pochi attimi, altrimenti l'impatto sarebbe stato frontale e la danneggiata sarebbe stata trovata davanti alla vettura. Certamente, si deve ritenere che i movimenti di entrambi i soggetti, la Pt_3 che attraversava la carreggiata e la marcia del veicolo all'interno della propria corsia, siano stati quasi contestuali e questo è giustificato dagli elementi anzidetti. Ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente, poi, non si può prendere in considerazione la deposizione testimoniale scritta, prodotta dagli appellanti incidentali,47 poiché, come sottolineato nel verbale dei Carabinieri, intervenuti sul luogo dell'incidente, oltre a diverse persone intente ad aiutare la signora danneggiata, non fu rinvenuta la presenza di alcun testimone oculare del sinistro. Sicché, se il teste indicato, , avesse realmente assistito Testimone_1 all'accaduto, ciò sarebbe emerso dagli atti della Polizia Giudiziaria intervenuto in loco. Al contrario, nulla essendo stato evidenziato in tal senso, nessuna credibilità può attribuirsi al suddetto teste. Questa Corte ritiene, infine, che le richieste istruttorie articolate da , , e Parte_4 CP_11 CP_5 CP_13 debbano essere disattese, in quanto superflue e sovrabbondanti e poiché inadatte ad integrare utilmente il comparto probatorio già presente in atti, il quale, in relazione alle predette richieste, risulta già completo. Così ricostruita la dinamica del sinistro, è d'uopo valutare le responsabilità in capo al e alla che, si CP_7 Pt_3 anticipa, devono ritenersi concorrenti in egual misura. Ebbene, è corretta e condivisibile la valutazione del primo Giudice, allorché ha ravvisato la violazione, a carico di dei co. 2 e 5 dell'art. 190 C.d.S., in Persona_2 quanto, pur in assenza di strisce pedonali, prossime al punto di attraversamento, non ha prestato “l'attenzione necessaria ed evitare situazioni di pericolo per sé o per altri” e non ha dato “la precedenza ai conducenti” e ciò si evince anche dai rilievi suddetti. Al contrario, la sentenza impugnata risulta censurabile nella parte in cui non rileva alcun profilo di responsabilità, neanche ai fini civilistici, in capo al . CP_7
Premesso che non è dirimente, ai fini del presente giudizio, il mancato raggiungimento in ambito penale della prova della responsabilità del conducente, poiché diversi sono i criteri adottati (principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, nel secondo, e del più probabile che non, nel primo), in questa sede rileva il disposto di cui all'art. 2054, co.1, c.c., secondo cui “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”: si tratta, come evidenziato dagli appellanti, di una presunzione di responsabilità in capo al conducente, salvo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di specie, come anche verbalizzato dalla P.G. intervenuta, il non si è avveduto della , CP_7 Pt_3 intenta ad attraversare la carreggiata, se non nel momento in cui ha udito l'impatto,49 ragione per la quale non può non ravvisarsi un profilo di colpa a suo carico, se non altro per la carenza della prova di aver fatto quanto possibile per evitare il danno. Ad escludere l'addebito di responsabilità non risulta utile neanche l'accertata velocità moderata, con la quale il conducente transitava in occasione del sinistro. Quand'anche contenuta e rispettosa dei limiti imposti in loco, la velocità deve sempre essere adeguata alle circostanze di luogo e di tempo (come detto, nel caso in esame, zona ad alta densità abitativa, in pieno giorno), non essendo l'utente della strada esonerato dal rispetto di tutte le regole di diligenza prescritte dalla legge, in particolare dagli artt. 140 (nella parte in cui prescrive che i conducenti
“devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”), 141, co.4,50 e 191, co. 2, C.d.S.51, i quali, letti in combinato disposto, pongono un dovere di prudenza e attenzione in capo al conducente, 49 Cfr. nota 13. 50 Il quale dispone che “Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza”. 51 Il quale recita: “Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di Per_ sicurezza”. Come, in parte, evidenzia anche la consulenza del geom. a pag. 6 ss. (“criticità n.6”). anche nei confronti dei pedoni che attraversino la carreggiata in assenza di strisce pedonali. Al contempo, il comportamento di non può considerarsi Persona_2 assolutamente imprevedibile, attese le circostanze del sinistro e il rilievo per cui il non ha adottato tutte le CP_7 cautele esigibili in relazione al caso concreto, che, come detto, non si arrestano alla semplice moderazione della velocità del veicolo. In definitiva, il non ha vinto la presunzione di CP_7 responsabilità posta dall'art. 2054 c.c. e risulta aver violato le summenzionate norme del Codice della Strada. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che è “pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fini di tale dimostrazione non è sufficiente la violazione da parte del pedone delle regole del codice della strada, e neanche l'anomalia della sua condotta. Occorre invece che il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto e, dall'altra parte, che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e dunque il sinistro evitabile”.52 Tuttavia, ai fini dell'individuazione di una corresponsabilità nella causazione di un sinistro non occorre che la predetta presunzione venga integralmente superata, dovendosi unicamente rilevare che, oltre al comportamento colposo del conducente del veicolo, sia sussistente anche un comportamento analogo tenuto dal pedone, che rilevi ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c.,53 il quale lega l'entità del risarcimento alla condotta colposa del danneggiato, che abbia incidenza sul nesso di causalità materiale esistente fra la condotta del danneggiante e l'evento dannoso occorso. Dunque, dalla lettura del co.1 dell'art. 2054 c.c. e dall'analisi dell'elaborazione giurisprudenziale sull'argomento, si desume che sul conducente grava chiaramente un obbligo di attenzione e di prudenza, maggiore rispetto al pedone, soprattutto in forza della differenza di pericolosità insita fra i due, il Supremo Collegio ha ritenuto che “l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante”.54 Pertanto, nel caso di specie, la colpa del pedone può sussistere non solo per non aver attraversato sulle strisce – non presenti nelle vicinanze –, ma anche per altri fattori, come il non aver calcolato il tempo necessario all'attraversamento, ovvero non essersi avveduto dei veicoli transitanti sulla strada. Dal comparto probatorio in atti, si evince che, al momento dell'attraversamento, l'autovettura risultava ad una distanza dalla che la rendeva Pt_3 facilmente distinguibile e percepibile nel suo moto di percorrenza,55 seppur le due fossero relativamente vicine;
per converso, come evidenziato dagli appellanti e, ulteriormente, nella perizia controdeduttiva prodotta,56 anche per il doveva essere possibile avvedersi della CP_7
la quale si accingeva ad attraversare la Persona_2 carreggiata (posto che, come già evidenziato, lo stesso ammise di non essersene accorto). CP_7
Allora, la responsabilità di entrambi i soggetti, che deve ritenersi paritaria, risiede nel fatto che, per un verso, il pedone ha cominciato l'attraversamento senza usare la sufficiente attenzione nei confronti dei veicoli su strada e senza concedere la prescritta precedenza, a maggior ragione in un tratto senza strisce pedonali;
dall'altro lato, il conducente il veicolo, nonostante circolasse ad una velocità modesta e conforme alle prescrizioni ivi imposte, non ha prestato la dovuta attenzione a ciò che lo circondava, così non notando tempestivamente la presenza della , nel Pt_3 mentre imprudentemente si accingeva ad attraversare la strada. Può ritenersi, d'altronde, che un comportamento più diligente del conducente sarebbe stato idoneo ad evitare o, quantomeno, a diminuire le conseguenze dannose del sinistro, considerato che il avrebbe dovuto fermare CP_7 il proprio veicolo, o, quanto meno, decelerare ulteriormente. Si deve escludere, perciò, una responsabilità esclusiva in capo al , anche in forza del punto di impatto fra il CP_7 veicolo e la de cuius e della posizione in cui quest'ultima è stata rinvenuta subito dopo, i quali elementi dimostrano, in concerto con tutte le altre circostanze prese in esame e con sufficiente grado di certezza, che il veicolo precedeva, seppur di poco, la nella rispettiva marcia. A Pt_3 conforto di quanto pocanzi affermato, anche il Supremo Collegio ha statuito che “in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige, da parte del giudice di merito, che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame”.57 In definitiva, questa Corte ritiene che la sentenza impugnata vada riformata nella parte in cui non attribuisce a PE
e a , ai fini civilistici, la
[...] NT corresponsabilità paritaria al 50% dell'evento dannoso, in conseguenza del quale la prima ha subito un danno alla salute che, in seguito, ne ha determinato il decesso. Ciò detto, titolari del risarcimento del danno, che a breve si individuerà e quantificherà, risultano essere solamente i fratelli germani di ovverosia Persona_2 Parte_2
, e , che proposero domanda
[...] Pt_4 CP_11 risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, in qualità anche di eredi della defunta (come già evidenziato è inammissibile l'appello proposto da Parte_5 il quale, per la prima volta in appello, ha avanzato
[...] domanda risarcitoria). Per essi, invero, opera una presunzione iuris tantum di lesività della perdita parentale, idonea ad ingenerare il diritto a domandare il danno risarcibile da perdita parentale. A tal proposito, è stato recentemente stabilito dalla Suprema Corte che “la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio – configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) – si estende ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”.58 Nel caso di specie, gli appellati non hanno dimostrato l'assenza di quel rapporto di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto che persiste nel cd. nucleo familiare minimo, per cui il risarcimento del danno va riconosciuto in capo ai citati appellanti. Discorso differente occorre effettuare con riferimento a e , nipoti di Controparte_4 CP_5 CP_6 Parte_3
sui quali, invero, non opera alcuna presunzione
[...] di lesività dell'evento occorso ai danni della loro zia. Tutte le predette parti hanno solamente allegato un astratto dolore e patema d'animo, oltre che conseguenze di natura financo fisica, che avrebbero subito in conseguenza della morte della de cuius, senza introdurre nel processo alcuna prova idonea a dimostrare l'esistenza e la natura del rapporto concretamente intercorrente, dal carattere stabile e non occasionale. Del resto, la giurisprudenza ha anche di recente ribadito che
“in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità”,59 indi per cui la richiesta risarcitoria avanzata dalle predette parti deve essere disattesa. Per quanto concerne, invece, il quantum risarcitorio da riconoscere in capo agli appellanti (fratelli della de cuius), è d'uopo distinguere fra il risarcimento dei danni subiti iure proprio, da quelli trasmessi iure hereditatis. Il danno non patrimoniale iure hereditatis va riconosciuto rispetto ai giorni di degenza di nel Parte_3
Centro ospedaliero fino al giorno del decesso, ossia dal 3/10/2020 al 7/10/2020. In particolare, “la persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis", che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente”,60 circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata, in quanto è deceduta a causa Parte_3 di un repentino decadimento delle sue condizioni di salute che l'hanno costretta in uno stato di coma.61 In definitiva, “la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto”.62 Alla luce di ciò, devono riconoscersi 5 giorni di invalidità temporanea totale in capo a che Parte_3 possono liquidarsi senza alcun apporto tecnico, considerata la facilità e l'immediatezza del calcolo, nel valore complessivo di € 575,00, importo ottenuto in applicazione del criterio equitativo desumibile dalla c.d. Tabelle Milanesi, sulla base di € 115 per ogni punto base I.T.T. Tale importo, va ripartito fra i tre fratelli ( , Parte_2
e ) che hanno formulato rituale ed Pt_4 CP_11 ammissibile domanda in questa sede: € 191,60 per ciascuno. Quanto al c.d. danno parentale, spettante ai fratelli iure proprio, come poc'anzi specificato, va tenuto conto anche di una diminuzione in ragione della situazione di non convivenza. Facendosi riferimento alle più recenti tabelle del Tribunale di Milano, in tema di perdita del rapporto parentale, in capo a (anni 67), (64) e (anni Parte_2 Pt_4 CP_11
70) va riconosciuta per ciascuno la somma di € 78.108,00, diminuita del 50% per via della predetta corresponsabilità paritaria fra il e nella causazione CP_7 Persona_2 dell'evento dannoso, per un totale di € 39.054,00 ciascuno. Il totale risarcibile a ciascuno dei fratelli , come Pt_3 sopra individuati, ammonta ad € 39.245.60. Trattasi di importi (entrambe le voci di danno come sopra calcolate) aggiornati all'attualità, per i quali quindi non spetta la rivalutazione monetaria mentre vanno riconosciuti gli interessi compensativi, al tasso legale, sul valore capitale devalutato alla data del sinistro, dal dì di quest'ultimo al soddisfo. Stante il parziale accoglimento degli appelli proposti da
, e , e la parziale riforma CP_11 Pt_2 Pt_4 della sentenza di primo grado, nei sensi sopra precisati, le spese di lite, compensate in ragione di ½, per la residua parte, liquidate per l'intero come in dispositivo, vanno poste a carico degli appellati e CP_7 Controparte_8
in solido fra loro, in favore dei predetti appellanti
[...]
, e e, per Parte_2 CP_11 Parte_4 questi ultimi due, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in favore dell'Erario. Stanti invece il rigetto degli appelli proposti da
[...]
, e CP_4 Controparte_10 Controparte_5 CP_6
e la pronuncia di inammissibilità dell'appello
[...] proposto da a carico dei suddetti Parte_5 soccombenti vanno poste, in solido fra loro, le spese processuali in favore di ciascuno degli appellati CP_7
(per esso in favore del procuratore costituito
[...] anticipatario che ne ha chiesto distrazione) e
[...]
come da liquidazione di cui al Controparte_8 dispositivo. Nel conteggio dei compensi si tiene conto del valore della causa desunto dal credito risarcitorio riconosciuto, quanto agli appelli parzialmente accolti, e al valore indeterminabile modesto, quanto agli appelli rigettati o dichiarato inammissibile, applicati, in ogni caso, i parametri medi. Per il giudizio di gravame non si tiene conto della fase istruttoria/trattazione, in quanto non espletata. Nulla va disposto nei riguardi dell'appellato contumace
. Controparte_10
Visto l'esito negativo degli appelli proposti da
[...]
, , CP_4 Controparte_10 Controparte_5 CP_6
e , a carico dei medesimi va posto
[...] Parte_5
l'obbligo di corresponsione del doppio contributo. P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e, in via incidentale, da Parte_2 Parte_5
, ,
[...] Parte_4 CP_11 Controparte_4
e , nei confronti di
[...] Controparte_5 Controparte_6
e già NT Controparte_8
in persona del legale Controparte_9 rappresentante p.t., nonché di , Controparte_10 contumace, avverso la sentenza n. 711/2023, pubblicata l'1 dicembre 2023, resa dal GUP presso il Tribunale di Foggia, così provvede: 1) accoglie parzialmente gli appelli proposti da Parte_2
, e e, in
[...] Parte_4 CP_11 parziale riforma della sentenza impugnata, affermato il concorso colposo (in ragione del 50% ciascuno) nel sinistro oggetto di causa dell'appellato e CP_7 della defunta condanna Persona_2 CP_7
e in solido fra
[...] Controparte_8 loro, al pagamento, in favore di , Parte_2
e , per le causali CP_11 Parte_4 di cui in motivazione, della somma di € 39.245,60 per ciascuno, oltre interessi legali, sulla sorte capitale devalutata come in motivazione, dal dì del sinistro al soddisfo;
2) dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_5
3) rigetta ogni altro appello;
4) condanna e NT Controparte_8
in solido fra loro, alla rifusione di ½ delle
[...] spese processuali del doppio grado, in favore di
, e Parte_2 CP_11 Parte_4
e, per questi ultimi due, ammessi al
[...] patrocinio a spese dello Stato, in favore dell'Erario, spese che liquida per l'intero in € 7.600,00 per il primo grado ed in € 7.000,00 per il presente appello, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, e compensa fra le dette parti per la restante metà; 5) condanna , Controparte_4 Controparte_5
e , in solido fra Controparte_6 Parte_5 loro, alla rifusione, in favore di NT (per esso in favore del procuratore costituito anticipatario che ha chiesto distrazione) e
[...]
, delle spese processuali del Controparte_8 presente grado di giudizio, liquidate per ciascuna parte in € 7.000,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
6) pone a carico di Controparte_4 CP_5
, e l'obbligo
[...] Controparte_6 Parte_5 di corrispondere il doppio contributo. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 2/7/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1L'imputazione era la seguente: “Delitto p. e p. dall'art 589 bis c.p. perché cagionava per colpa il decesso di PE;
e ciò in quanto alla guida della autovettura Fiat Cinquecento targata AE824DX percorrendo via Pulsano in
[...] direzione via Barletta ad una velocità di circa 20-25 km/h entrava in contatto con la , che si dirigeva Pt_3 Pt_3 verso via Pulsano provenendo dalla destra rispetto al senso di marcia dell'autovettura e che, nonostante il percepibile avvicinamento dell'autovettura, scendeva dal marciapiedi per attraversare via Pulsano e occupava il margine destro della semicarreggiata già impegnata dal procedere del veicolo, in un tratto sprovvisto di attraversamento pedonale, entrando in contatto con il proprio corpo con il lato destro dell'autovettura, che proveniva dalla sinistra del pedone. Per effetto del detto contatto, la cadeva al suolo di fianco all'autovettura, in prossimità della porta laterale destra Pt_3 della stessa, riportando lesività cranio-encefalica che determinavano nelle ore seguenti infarto miocardico acuto. Tali 2 Pag. 7 della sentenza impugnata. 3 Pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata. 4 Ad opera del consulente del PM, . Persona_3 5 Ad opera del perito del PM, ing. Persona_4 6 Cfr. Cass. pen. n. 38481/2023. 7 Pag. 11 del relativo atto di appello. 8 Pag. 12 del relativo atto di appello. 9 Pag. 12 del relativo atto di appello, che richiama la sentenza impugnata, alle pagg. 3 e 4: “la sentenza alle pagine 3 e 4 espressamente riporta “dato acclarato è il fatto che, sotto il profilo del nesso di causalità, l'exitus della sia Pt_3 riconducibile unicamente all'incidente stradale che l'ha vista coinvolta, senza che siffatto nesso di causalità sia stato interrotto da altre concause”. 10 Riportato, fra l'altro, a pag. 5 della sentenza impugnata, che richiama la consulenza dell'ing. Per_1 11 Pag. 18 dell'elaborato peritale. 12 Pag. 13 del relativo atto di appello. 13 A pag. 7 della sentenza impugnata, si legge che “il conducente del veicolo dichiara di “non aver visto il pedone””. 14 Quella succitata, dell'ing. Per_1 15 “incurante del passaggio del veicolo lungo via Pulsano, continuava il proprio cammino anche dopo la discesa dal marciapiedi al punto da determinare un contatto tangenziale tra il proprio corpo e la regione laterale destra dell'autovettura” (pag. 21 della perizia dell'Ing. all. n. 17). Per_1 16 Pag. 16 del relativo atto di appello. 17 Pag. 17 della relativa comparsa / atto di appello incidentale. 18 Pag. 3 della relativa comparsa / atto di appello incidentale. 19 Pag. 4 della relativa comparsa / atto di appello incidentale. 20 Cfr. nota 11. 21 Cfr. nota 13. 22 Pag. 5 della relativa comparsa / atto di appello incidentale. 23 Così come si evince a pagg. 27 e 32 della relativa comparsa / appello incidentale. 24 Richiamata nella relativa comparsa / appello incidentale, in particolare, a pagg. 17-18. 25 Richiamata nella relativa comparsa / appello incidentale, in particolare, a pagg. 19 ss. 26 Pag. 9 della relativa comparsa / appello incidentale. 27 Pag. 20 della relazione peritale dell'ing. Per_1 28 I quali recitano: “È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo”. 29 Pagg. 16 ss. della relativa comparsa / atto di appello incidentale. 30 Riportata a pag. 17 della relativa comparsa / atto di appello incidentale. 34 Pag. 5 della relativa comparsa. 35 Pag. 7 ss. della relativa comparsa. 36 Ispezionare costantemente la strada;
mantenere sempre il controllo del veicolo;
prevedere le situazioni di pericolo. Ciò si legge a pagg. 10-11 della relativa comparsa. 37 Come anche accertato dall'ing. a pag. 18 del suo elaborato peritale. Per_1 38 Così come da conclusioni dell'elaborato peritale, a pag. 24. 39 Pag. 14 della relativa comparsa. 40 Così come scrive l'appellata a pag. 16 della propria comparsa. 41 Pagg. 18 ss. della relativa comparsa. 42 200.000 €, come da conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione di . Parte_2 43 Pag. 18 ss. 44 Come si evince facilmente dal rilievo fotografico di pag. 16 del relativo elaborato peritale. 45 In particolare, a pag. 47. Per_ 46 Richiamata dagli appellanti e a firma del geom. in particolare a pag. 2 della stessa. 47 Cfr. nota 24. 48 Delle quali si dà conto con il riferimento contenuto nella nota 33. 52 Cass. sent. n. 8663 del 4 aprile 2017. 53 Il quale statuisce che “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. 54 Cass. ord. n.5627 del 28/2/2020. 55 Come risulta anche a pagg. 20 e 22 dell'elaborato peritale dell'ing. Per_1 56 A pag. 3 (“criticità n.3”). 57 Sez. 3, Ordinanza n. 2433 del 25/01/2024 (Rv. 670063 - 01). 58 Cass. ord. n. 5769 del 4 marzo 2024. 59 Cass. sent. n. 7743 del 08/04/2020. 60 Sez. 3, Ord. n. 16272 del 08/06/2023 (Rv. 667819 - 02). 61 Come si legge a pag. 51 della relazione peritale della dott.ssa . Per_3 62 Sez. 3, Ord. n. 4658 del 21/02/2024 (Rv. 670231 - 01)
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite, in secondo grado, iscritte sul ruolo generale affari del contenzioso ai nn. 758, 1183 e 1184 R.G. 2024, aventi ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale TRA
, rappresentato e difeso, giusta mandato Parte_1 in atti, dall'avv. Maria Lucia Totaro, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Manfredonia (FG), alla Via Torre Santa Maria n. 241; appellante E
, rappresentato e difeso, giusta mandato CP_1 in atti, dagli avv.ti Pietro Schiavone e Mariangela Pia Falcone, elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Manfredonia (FG), alla Via San Lorenzo n. 260; appellante incidentale , rappresentato e difeso, giusta mandato CP_2 in atti, dagli avv.ti Cristian Mastropasqua e Silvio Rotondo, elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Foggia alla Via A. Gramsci n. 103; appellante incidentale
, rappresentato e difeso, giusta Controparte_3 mandato in atti, dagli avv.ti Cristian Mastropasqua e Silvio Rotondo, elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Foggia alla Via A. Gramsci n. 103; appellante incidentale
, rappresentata e difesa, giusta Controparte_4 mandato in atti, dagli avv.ti Paola Ciuffreda Michele Gentile, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Manfredonia (FG), al Corso Roma n. 224; appellante incidentale
e , Controparte_5 Controparte_6 rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Cristian Mastropasqua, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Foggia alla Via A. Gramsci n. 103; appellanti incidentali CONTRO
rappresentato e difeso, giusta NT mandato in atti, dagli avv.ti Gaetano Carota e Roberto Russo, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Gravina in Puglia, alla via Pasquale Cassese n.22; appellato (già Controparte_8 [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_9
p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv. Anna Maria Vasco, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Foggia alla Via Mario D'Adduzio n. 3. appellata E;
Controparte_10 appellato contumace
All'udienza collegiale del 25/6/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il procuratore di ha così concluso (note Parte_2 scritte del 5/6/2025): Ci si riporta all'atto di citazione in appello in riassunzione, alla comparsa conclusionale e alla memoria di replica ed a tutto quanto in essi argomentato e concluso, richiamando tutte le argomentazioni ed i punti di doglianza rilevati rispetto alla sentenza penale impugnata e ampiamente riportati in sede di gravame. Si contesta, in particolar modo, che una semplice ricostruzione probabilistica della dinamica del sinistro effettuata dal CTU, Ing. non avallata da ulteriori elementi Per_1 fattuali e, soprattutto, in assenza delle dichiarazioni della
, pedone investita, possa, senza Parte_3 alcun dubbio, essere ritenuta veritiera e realistica oltre ogni ragionevole dubbio. Si tratta in vero di una possibile valutazione che non fuga affatto i dubbi sulla reale dinamica dell'incidente, in special modo alla luce delle dichiarazioni rese dal al momento del sinistro, e di cui si è già CP_7 ampiamente argomentato. Si insiste, pertanto, nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e che si abbiano qui come integralmente riportate. IN VIA ISTRUTTORIA Non ci si oppone e si aderisce alle richieste istruttorie regolarmente articolate da Parte_4
e , utili ai fini di una
[...] CP_11 migliore comprensione della dinamica effettiva dell'evento sinistroso, che rimane l'unica ed esclusiva causa del decesso di . Parte_3
I procuratori di hanno così concluso (note Parte_5 autorizzate del 25/6/2025): <…si riportano a tutte le eccezioni, deduzioni, difese e documenti allegati al proprio atto di costituzione in appello e al precedente verbale di causa, nonché alle conclusioni già rassegnate anche nelle memorie difensive autorizzate depositate dall'odierna difesa in data 24/04/2025, chiedendo di esse l'integrale accoglimento>. I procuratori di hanno così concluso (note CP_11 del 4/6/2025) Per ottenere la Riforma della Sentenza penale del Tribunale di Foggia – Ufficio GIP/GUP n. 711/2023 reg. Sent., depositata il 19.02.2024 e non notificata, resa nel procedimento penale n. 10083/2023 R.G.N.R. dal Giudice per l'Udienza Preliminare dr. Marialuisa Bencivenga. Il sottoscritto procuratore impugna e contesta ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito dal signor e dalla assicurazione perché CP_7 CP_9 destituite di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico. Si riporta all'atto di appello incidentale, alla comparsa conclusionale, alla memoria di replica ed a tutte le eccezioni, deduzioni e produzioni documentali in essi argomentato e concluso. Pertanto si insiste per l'ammissione di tutte le richieste istruttorie richiamate nell'atto di costituzione che si abbiano qui come integralmente richiamate e ritrascritte, pur emergendo inequivocabilmente e pacificamente la responsabilità del già dalla produzione documentale in atti. Nel caso CP_7 in cui l'on. Corte adita ritenesse la causa matura per la decisione, si insiste, nell'accoglimento integrale delle conclusioni rassegnate in atti da intendersi quivi riportate>. I procuratori di hanno così concluso Parte_4
(note del 4/6/2025): < Per ottenere la Riforma della Sentenza penale del Tribunale di Foggia – Ufficio GIP/GUP n. 711/2023 reg. Sent., depositata il 19.02.2024 e non notificata, resa nel procedimento penale n. 10083/2023 R.G.N.R. dal Giudice per l'Udienza Preliminare dr. Marialuisa Bencivenga. I sottoscritti procuratori impugnano e contestano ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito dal signor e dalla assicurazione CP_7 perché destituite di qualsivoglia fondamento CP_9 fattuale e giuridico. Si riportano all'atto di appello incidentale, alla comparsa conclusionale, alla memoria di replica ed a tutte le eccezioni, deduzioni e produzioni documentali in essi argomentato e concluso. Pertanto si insiste per l'ammissione di tutte le richieste istruttorie richiamate nell'atto di costituzione che si abbiano qui come integralmente richiamate e ritrascritte, pur emergendo inequivocabilmente e pacificamente la responsabilità del già dalla produzione documentale in atti. Nel caso CP_7 in cui l'on. Corte adita ritenesse la causa matura per la decisione, si insiste, nell'accoglimento integrale delle conclusioni rassegnate in atti da intendersi quivi riportate>. I procuratori di hanno così concluso Controparte_4
(note del 3/6/2025) Ci si riporta all'atto di appello incidentale, alla comparsa conclusionale e alla memoria di replica ed a tutto quanto in essi argomentato e concluso, richiamando tutte le argomentazioni ed i punti di doglianza rilevati rispetto alla sentenza penale impugnata e ampiamente riportati in sede di gravame. Si insiste, pertanto, nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e che si abbiano qui come integralmente riportate. IN VIA ISTRUTTORIA Non ci si oppone e si aderisce alle richieste istruttorie regolarmente articolate da e , utili ai fini Parte_4 CP_11 di una migliore comprensione della dinamica effettiva dell'evento sinistroso, che rimane l'unica ed esclusiva causa del decesso di . Parte_3
Il procuratore di e ha così Controparte_5 Controparte_6 concluso (precisazione delle conclusioni per l'udienza del 25/6/2025) Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, contrariis reiectis, ed in riforma della sentenza n.711/2023 del Tribunale di Foggia- Ufficio GIP-GUP depositata il 19.02.2024 e non notificata, resa nel procedimento penale n. 10083/2023 R.G.N.R. dal Giudice per l'Udienza Preliminare dr. Marialuisa Bencivenga: A) in via principale: accertare e dichiarare che il sinistro stradale occorso in data 3.10.2020, dal quale è derivato il decesso della Sig.ra
in data 07.10.2020, si è verificato per Parte_3 esclusiva responsabilità civile, negligenza, imprudenza ed imperizia del conducente del veicolo FIAT 500 tg. AE824 DX di proprietà del Sig. B) per l'effetto NT condannare la in persona del Controparte_12 legale rapp.p.t con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45 C.F. ed il Sig. CF: P.IVA_1 NT
residente in [...]
Ripa di Sasso n. 8, in solido tra loro, in virtù delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla RCA, all'integrale risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio (perdita del congiunto) iure hereditatis subito dai nipoti parti civili in proprio e nella qualità di eredi della zia
quantificabili nella somma Parte_3 complessiva di Euro 147.100,50 per il signor
[...]
e in Euro 147.100,50 per l'istante CP_5 CP_6
ovvero in quella maggiore o minore somma che
[...]
l'Ecc.mo Organo Giudicante riterrà di giustizia. Il tutto, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal fatto sino all'effettivo soddisfo;
con riconoscimento della provvisionale da quantificarsi secondo diritto, oltre alla condanna al pagamento delle spese legali per la costituzione e rappresentanza in giudizio delle costituite Parti Civili per entrambi i gradi di giudizio. C) il tutto con vittoria di spese e di onorari per entrambi i gradi di giudizio nonché della fase stragiudiziale e della negoziazione assistita con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario>. I procuratori di hanno così concluso (note NT del 29/5/2025) Gli Avv.ti Gaetano Carota e Roberto Russo, nella qualità di difensori e procuratori dell'odierno appellato, nel procedimento in epigrafe evidenziato, si riportano al contenuto integrale di tutti gli atti e scritti difensivi, oltre che a quanto prodotto, articolato ed eccepito negli stessi, concludendo per l'accoglimento integrale di tutte le proprie richieste, come da memorie conclusionali depositate nei modi e termini di legge, alla quale ci si riporta, in particolare alle conclusioni ivi rassegnate. Gli scriventi procuratori impugnano e contestano ogni avverso dedotto, ovvero le avverse costituzioni degli altri soggetti, costituiti in via incidentale, essendo, anche in questo caso, le richieste, destituite di ogni qualsivoglia fondamento, tanto in punto di fatto che di diritto e, come tale, da rigettarsi, in particolare le memorie conclusive, con ogni conseguenza in ordine anche alle spese e competenze di lite. In virtù di quanto ai fascicoli delle parti costituite, ritenendo superflua ogni richiesta istruttoria, alla luce della documentazione allegata, in particolare, all'istruttoria di cui al fascicolo penale, si chiede che l'adita Corte di Appello, voglia decidere la controversia, dando lettura del dispositivo con contestuali motivazioni, accogliendo le richieste del rigettando tutte le avverse conclusioni, contrarie a CP_7 quelle degli scriventi>. Il procuratore della già Controparte_8 [...] ha così concluso (note scritte del Controparte_9
4/6/2025): Voglia l'adita Ecc.ma Corte di Appello, reiectis contrariis, e ritenuta contestata ogni avversa istanza e difesa, così decidere: -1) Nel merito: -a) in via principale, rigettare la domanda, così come proposta e formulata dall'appellante anche nei confronti della Parte_2 concludente e di cui al relativo Controparte_8
Atto di Citazione in Appello in riassunzione a seguito di appello penale del 20/09/2024 notificato tramite pec di pari data, nonchè tutte le altre domande formulate nei suoi confronti dagli altri eredi della defunta , Parte_3 ossia , e Parte_4 Parte_5 CP_11
, in quanto completamente priva di fondamento, sia
[...] in fatto che in diritto, con la sua conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di causa;
-b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il proposto appello venisse ritenuto fondato, riconoscere e dichiarare che il decesso della sig.ra è Parte_3 riconducibile alla corresponsabilità della stessa, con conseguente applicazione dell'art. 1227 c.c.>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 711/2023, pubblicata il 1° dicembre 2023, il GUP presso il Tribunale di Foggia, visti gli artt. 438 ss. e 530, co.1, c.p.p., ha assolto dal reato NT ascrittogli, ai sensi dell'art. 589 bis c.p.1, poiché il fatto non costituisce reato. In sede penale sono stati ricostruiti i fatti di causa come segue. In data 3.10.2020 alle ore 12:00 circa, NT viaggiava solo a bordo della sua autovettura (Fiat 500 tg. AE824DX), percorrendo, in Manfredonia, via Pulsano con provenienza viale Gargano, con direzione via Barletta, allorché investiva la sig.ra qualche Parte_3 metro dopo l'intersezione con via G. Matteotti, strada dalla quale la donna proveniva dirigendosi verso via Pulsano, quindi collocata alla destra del veicolo, secondo il senso di marcia tenuto dalla predetta autovettura. A causa dell'impatto, la donna cadeva al suolo, rimanendo stesa di fianco alla vettura in prossimità della porta laterale destra e, poco dopo, veniva soccorsa dal 118, postazione Zapponeta, e trasportata presso l'Ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza", in San Giovanni Rotondo, ove veniva ricoverata nel reparto di Neurochirurgia con diagnosi "emorragie cerebrali con multipli focolai contusivi", in codice "rosso". All'ingresso, l'esame neurologico evidenziava coscienza: "collaborante, orientata". Le condizioni della donna, nella notte del 4 ottobre, peggioravano fino al decesso, constatato alle ore 17,20 del 7 ottobre 2020. Con la richiamata sentenza, il Tribunale ha escluso la responsabilità, sia sotto il profilo penale che civile, dell'imputato , ritenendolo esente da qualsiasi CP_7 corresponsabilità nella causazione del sinistro stradale in oggetto, procedendo il conducente a velocità prudenziale e riponendo egli legittimamente affidamento nell'altrui osservanza delle regole di condotta, prescritte dal Codice della Strada.
lesioni portavano la donna al decesso per insufficienza cardiorespiratoria terminale in soggetto con lesioni cranio- encefaliche e danno miocardico acuto. In Manfredonia il 3/10/2020 con decesso in San Giovanni Rotondo il 7/10/2020”. Peraltro, in assenza di qualsiasi ulteriore riscontro diretto (riprese video e/o testimoni presenti all'accaduto), il Tribunale ha ritenuto di non poter affermare “al di là di ogni ragionevole dubbio la prevedibilità ed evitabilità dell'evento e, quindi, la colpa dell'imputato”.2 D'altro canto, a carico della sig.ra secondo il Parte_3
Giudice Penale, gravano le infrazioni di cui all'art. 190, co. 2 e 5, C.d.S.,3 non avendo ella prestato la necessaria attenzione nell'attraversamento della carreggiata, sprovvista di strisce pedonali, e, al contempo, non avendo dato la dovuta precedenza ai veicoli ivi procedenti. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione degli atti di indagine preliminare, con particolare riferimento alla consulenza medico-legale4 ed alla consulenza dinamico- ricostruttiva.5 Avverso la sentenza penale assolutoria, le costituite parti civili hanno proposto, in sede penale, appello rimesso innanzi a questa Sezione Civile, ai sensi dell'art. 573, co.1 bis, c.p.p., sulla base di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.6 L'appellante , fratello della defunta Parte_2 PE
invoca la civile responsabilità dell'imputato,
[...] sottolineando, innanzitutto, l'“esclusione dell'efficacia vincolante della sentenza penale”,7 sottolineando che la formula di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, poiché compete al giudice civile la valutazione discrezionale delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale. Quindi, chiede la riforma della sentenza Parte_2 deducendo il “difetto logico di motivazione – contraddittorietà della sentenza;
violazione nell'applicazione del principio di causalità; erronea o mancata valutazione delle circostanze e dei mezzi di prova (c.t.p.) - malgoverno nell'analisi della c.t.u.”.8 Infatti, premesso che l'evento morte è riconducibile unicamente al sinistro, così come specificato dalla consulenza tecnica del PM fatta propria dal Giudice penale,9 l'appellante principale contesta l'addebito esclusivo di responsabilità, per la causazione del medesimo, in capo a Persona_2 considerato che l'accertamento della velocità tenuta dal
, al momento del sinistro (20/25 km/h),10 CP_7 risulterebbe totalmente velleitario e probabilistico, anche sul rilievo che non è stato possibile, a causa di un anomalia della scatola nera della Fiat 500 del , rilevata anche dal CP_7
C.T.,11 procedere ad un'indagine ulteriore e più approfondita. In secondo luogo – continua l'appellante principale – dal segno d'urto strisciante, presente sulla parte anteriore destra dell'autovettura, si evincerebbe “che la
procedeva davanti e di fronte all'autovettura”. Pt_3
Inoltre, vista l'età (circa 60 anni, all'epoca del sinistro) e lo stato di sovrappeso della defunta, pur in assenza di testimoni, non avrebbe potuto affermarsi che
“verosimilmente” ella “abbia “repentinamente” occupato e attraversato la sede stradale”.12 Al contrario, più aderente alla realtà avrebbe dovuto ritenersi la tesi ricostruttiva secondo cui il non si era avveduto CP_7 dell'attraversamento del pedone investito, pur prevedibile ed evitabile, non avendo fatto quanto necessario per evitare il contatto per disattenzione (atteso quanto dallo stesso conducente dichiarato ai Carabinieri, intervenuti sul luogo del sinistro)13 o per limiti nella prontezza di riflessi, che avrebbero impedito il pronto arresto del veicolo. Ad avviso dell'appellante, allora, il Giudice penale si sarebbe basato, ai fini della ricostruzione del fatto, unicamente su un elaborato peritale,14 per forza di cose, carente e dal carattere probabilistico ed ipotetico, inidoneo per valutare correttamente il comportamento della defunta. Infatti, il Giudice penale così come aveva condiviso il passaggio dell'elaborato peritale, laddove veniva sottolineato che si sarebbe dovuta Parte_3 avvedere del veicolo che sopraggiungeva mentre attraversava la strada,15 altrettanto avrebbe dovuto fare considerando che il avrebbe dovuto avvistare il CP_7 pedone e fermarsi tempestivamente per non cagionare l'incidente. Mantenere il proprio veicolo entro i limiti di velocità – conclude l'appellante – non sarebbe, da sola, circostanza sufficiente ad escludere la colpa del conducente nella causazione di un evento dannoso. Con ulteriore motivo di censura, viene contestata la
“violazione e falsa applicazione degli artt. 190 e 191 c.d.s.; applicazione degli artt. 2043 e 2054 c.c.”.16 L'appellante chiede l'applicazione dell'art. 2054 c.c., in forza del quale il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione dello stesso, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Solo in presenza della suddetta prova liberatoria, gravante sul danneggiante, potrebbe ritenersi superata la presunzione di responsabilità che la richiamata norma prevede. Tale prova, tuttavia, non sarebbe stata fornita, perchè, in considerazione del punto d'urto tra auto e pedone investito, il avrebbe potuto evitare di colpire la vittima con CP_7 una semplice manovra correttiva della direzione di marcia, non essendo né inevitabile, né imprevedibile l'attraversamento della carreggiata da parte di un pedone, anche in assenza di strisce pedonali. L'appellante principale, inoltre, richiama pronunce giurisprudenziali sull'obbligo, in capo all'automobilista, di dare precedenza al pedone che si accinga ad attraversare la strada, arrestando la marcia e ripartendo soltanto in seguito. In quest'ottica, avrebbe dovuto optarsi per un temperamento fra il principio dell'affidamento nella diligenza altrui, durante lo svolgimento di un'attività come quella di guida, e quello secondo cui ci si deve aspettare l'altrui comportamento imprudente, nei limiti della prevedibilità, che, nel caso di specie, sussisteva – a dire dell'appellante – considerando le circostanze di luogo e di tempo (zona ad alta densità abitativa, pieno giorno). La sentenza di primo grado, conseguentemente, non avrebbe analizzato la condotta che il avrebbe dovuto tenere, CP_7 al fino di evitare l'evento dannoso, per esempio l'arresto o il rallentamento del veicolo. Ad ogni modo, aggiunge l'appellante, la non Pt_3 avrebbe potuto essere considerata l'unica responsabile del sinistro, anche ammettendosi un suo comportamento incauto. Mentre l'art. 190, co.2, C.d.S. precisa che “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri” – cosa accaduta nel caso concreto – l'art. 191 C.d.S. dispone che “ […] Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”. Dunque, la sentenza appellata sarebbe carente di una corretta analisi normativa, in relazione agli artt. 2054 c.c. e 1227, co.1, c.c. L'esclusione di colpa del conducente non avrebbe potuto prescindere dalla prova di liceità della condotta di guida, sia in negativo (non aver violato una regola di condotta), sia in positivo (ossia, l'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno). Secondo l'appellante, allora, mancherebbe la prova dell'irreprensibile comportamento di guida del , poiché sarebbe stata provata solamente CP_7 la modesta velocità e, quindi, il rispetto dei limiti imposti in loco, non anche l'attenzione alla guida del conducente ovvero l'attuazione, da parte sua, di qualsiasi manovra di emergenza, anche solo astrattamente idonea ad evitare l'evento infortunistico. Al contrario – osserva l'appellante - il avrebbe CP_7 affermato di non aver visto la sig.ra e di essersi reso Pt_3 conto dell'accaduto solo in seguito all'urto. Ha proposto appello incidentale anche , Controparte_4 in qualità di nipote della defunta, con atto di gravame del tutto sovrapponibile a quello, già esaminato, di Parte_2
, rispetto alla ricostruzione dei fatti effettuata dal
[...] giudice penale. Per quanto concerne la legittimazione alla proposizione della domanda risarcitoria, l'appellante incidentale chiede il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, sul presupposto dello stretto rapporto affettivo intercorso con Persona_2 considerato che ella “era sempre presente e attiva nella vita familiare di quest'ultima, in quanto la signora PE
(nubile) non avendo figli e non essendosi mai
[...] sposata aveva vissuto e cresciuto i nipoti, sin dai primi giorni della loro vita, come dei figli”.17 Di conseguenza la morte della sig.ra avrebbe PE causato nella predetta appellante incidentale danni di natura psicologica e fisica. Ha proposto appello incidentale anche , Parte_5 fratello della defunta, sebbene non costituitosi, a differenza degli altri appellanti (principale ed incidentali), parte civile nel processo penale di primo grado, chiedendo l'accertamento della responsabilità, esclusiva o, in subordine, concorrente, del nella causazione del CP_7 sinistro da cui è derivata la morte della congiunta PE
e il conseguente risarcimento del danno.
[...]
Preliminarmente, il predetto appellante incidentale deduce l'esclusione della efficacia vincolante della sentenza penale nel giudizio civile, posto che gli artt. 652 e 654 c.p.p. affermano che il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solamente quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto nella sua materialità o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza degli elementi costituenti il reato contestato e non coincidenti con l'illecito dedotto nel giudizio civile di danno,18 come sarebbe avvenuto nel caso di specie, anche tenuto conto della differenza fra l'ambito penalistico e quello civilistico in ordine all'atteggiarsi sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità materiale. Orbene, con il primo motivo di gravame incidentale, rileva la “Manifesta illogicità e Parte_5 contraddittorietà della motivazione;
erronea e/o travisamento delle prove”,19 poiché, accertato il nesso eziologico fra il sinistro e il successivo evento morte, il Giudice penale avrebbe errato nell'addebitare integralmente alla qualsiasi responsabilità perché “attraversava Pt_3 la strada fuori dalle strisce pedonali in maniera
“verosimilmente” repentina”. L'erroneità di tale ricostruzione si evincerebbe, in primo luogo, dal malfunzionamento della scatola nera della Fiat 500, così come accertato dal C.T. del PM,20 carenza che avrebbe impedito di ritenere tenue la velocità tenuta dal , CP_7 apprezzamento basato su elementi altamente probabilistici e privi di qualsivoglia riscontro di natura oggettiva. In secondo luogo, non sarebbe stata data corretta rilevanza ai segni da urto strisciante, presenti sul veicolo, che dimostrerebbero come la si trovava in una Pt_3 posizione frontale rispetto al veicolo. In terzo luogo – ad avviso dell'appellante - sarebbe fondamentale la dichiarazione rilasciata dal ai Carabinieri CP_7 intervenuti sul luogo del sinistro,21 che dimostrerebbe quantomeno la disattenzione in capo al conducente del veicolo investitore. La responsabilità civile – evidenzia l'appellante incidentale – si reggerebbe su principi diversi, rispetto a quella penale, e l'intervenuta assoluzione del poggerebbe unicamente sull'impossibilità, nel caso CP_7 concreto, di affermarne la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Con il secondo motivo, deduce la Parte_5
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 190 e 191 cds e degli artt. 2043 e 2054 c.c.”.22 Il Giudice penale, infatti, avrebbe omesso di effettuare ogni valutazione sulle norme di prudenza, che gravano sia sul conducente che sul pedone: affinché il primo vada esente da responsabilità sarebbe necessario provare la sussistenza di un comportamento atto ad escludere il nesso di causalità fra la propria azione ed il fatto lesivo, anche a causa dell'imprevedibilità ed dell'inevitabilità dell'evento. A tali fini, per il , risulterebbero sfavorevoli la predetta CP_7 ammissione di non essersi accorto della presenza del pedone, i segni di urto strisciante sul veicolo e l'assenza di tracce di frenata sul manto stradale, tutte circostanze dimostrative della disattenzione nella guida. Invero, il avrebbe potuto e dovuto avvistare con anticipo il CP_7 pedone, osservandone i movimenti. Ad ogni modo – continua l'appellante –, quand'anche si rilevasse una condotta colposa della de cuius, ciò non sarebbe in grado di far venire meno la presunzione di colpa a carico del conducente, perché, come più volte sostenuto dal Supremo Collegio, vige, in tema di circolazione stradale, la regola prudenziale e cautelare primaria di prestare attenzione in ogni momento, al fine di porre in essere tutte le manovre necessarie a prevenire il rischio di un investimento. Di conseguenza, il conducente ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali negligenze altrui, preparandosi a superarle. Dunque, non basta l'accertamento di un comportamento colposo del pedone, quanto l'impossibilità oggettiva di prevedere e di prevenire l'evento. Nel caso concreto, invece, il non solo avrebbe espressamente ammesso di non CP_7 essersi avveduto della presenza, in fase di attraversamento, di ma non avrebbe nemmeno dimostrato Persona_2 di aver messo in atto ogni manovra utile ad evitare e/o prevenire l'investimento. Ha proposto appello incidentale anche Parte_4
(appellante nel procedimento, riunito al presente, rg. n. 1183/2024), fratello di associandosi Persona_2 all'appello principale di , e riportandosi al Parte_2 proprio atto di appello in riassunzione (che, a sua volta, richiama l'appello ai soli effetti della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 576 c.p.p.).23 Secondo il detto appellante incidentale, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso qualsiasi responsabilità, penale o civile, a carico del , omettendo di prendere CP_7 in debita considerazione la testimonianza scritta del testimone oculare (prodotta agli atti)24 e la Testimone_1 relazione del C.T.P., geom. (anch'essa agli atti).25 Per_5
In particolare, l'appellante contesta la “Contraddittorietà, illogicità, omessa motivazione e violazione di legge della sentenza”,26 poiché, nonostante avesse accertato che la morte di fosse eziologicamente Persona_2 riconducibile, in via esclusiva, al sinistro stradale, il Giudice penale aveva ritenuto di assolvere il CP_7 dall'imputazione ascrtittagli. IN realtà, secondo l'appellante, non vi sarebbe dubbio alcuno sulla responsabilità del , quantomeno per negligenza, ai CP_7 fini civilistici, posto che l'attraversamento della carreggiata da parte della de cuius era prevedibile, nelle circostanze di tempo e di luogo teatro del sinistro, anche considerato che, come scrive il C.T. del PM,27 l'autovettura era, per il pedone, visibile, per cui sarebbe stato vero altresì il contrario. Inoltre, la più volte richiamata dichiarazione rilasciata dal CP_7 ai Carabinieri intervenuti avrebbe – secondo Parte_4
– valore confessorio e proverebbe la sua
[...] responsabilità, poiché equivarrebbe ad un'ammissione di non aver prestato attenzione adeguata durante la guida. D'altronde, la sig.ra , come dimostrerebbe la Pt_3 richiamata relazione peritale, sarebbe stata colpita nel momento in cui ella aveva già occupato la carreggiata, tenuto conto del fatto che il circolava al centro della CP_7 propria corsia, quindi distante dal marciapiedi e dalle altre automobili parcheggiate e, quindi, in condizioni di avvedersi dell'ambiente circostante. Per tale ragione, nessuna violazione sarebbe stata addebitabile al pedone investito. Dal canto suo, il CP_7 avrebbe violato gli artt. 140 e 141 C.d.S., sebbene stesse procedendo a velocità moderata (circa 20/25 km/h), atteso che la velocità di circolazione stradale andrebbe moderata secondo le circostanze concrete e il conducente dovrebbe sempre conservare il controllo del proprio veicolo, al fine di porre in essere qualsivoglia manovra necessaria ad evitare incidenti. Ad avviso dell'appellante, la sentenza impugnata andrebbe riformata, perché il Giudice penale non avrebbe correttamente verificato che la condotta alternativa lecita, esigibile nei confronti del , alla luce del suo CP_7 concreto comportamento colposo, avrebbe evitato l'evento, trascurando le circostanze oggettive da cui sarebbe stata desumibile la prova dell'efficacia impeditiva dell'evento di una manovra prontamente frenante. Il medesimo appellante incidentale impugna il capo della sentenza relativo alla prevedibilità dell'evento, contestando lo scorretto utilizzo del cd. principio di affidamento, il quale, come più volte ribadito dal Supremo Collegio, troverebbe temperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità. Il comportamento prescritto al conducente, infatti, era proprio quello di cui ai co.
1-2 dell'art. 141 C.d.S.28 Ebbene
– continua l'appellante – non avrebbe potuto dubitarsi che, fra gli ostacoli prevedibili nelle circostanze spaziali e temporali concrete (area cittadina con alta densità abitativa), ci fosse anche la presenza di un pedone in fase di attraversamento della carreggiata al di fuori delle strisce pedonali. Con ulteriore motivo di gravame, viene dedotta la
“Inesistenza e/o omessa assunzione e/o omessa ed erronea valutazione delle prove”.29 In particolare, il Giudice penale avrebbe omesso di tenere in debita considerazione la testimonianza, indotta dalla parte, del teste oculare e si sarebbe limitato a Testimone_2 rilevare l'assenza di testimoni in loco e di accertamenti o elementi di prova, nonostante, dal referto dei Carabinieri intervenuti, si evincesse che la sig.ra Persona_2
“veniva aiutata dai passanti”, circostanza che avrebbe dovuto indurre a ritenere la presenza, sul teatro del sinistro, di altre persone, anche in considerazione del fatto che l'incidente era avvenuto in pieno giorno. Il Giudice di primo grado, inoltre, non si sarebbe pronunciato sulla richiesta di prova testi, avanzata dalla parte civile, con deposito di lista testimoniale, con indicazione di circostanze e capitoli di prova. In via istruttoria, quindi, il predetto appellante incidentale chiede a questa Corte di ascoltare i testimoni, indicati in atti, sulle circostanze ivi specificate. A dire del , inoltre, la sentenza di primo Parte_4 grado sarebbe censurabile per la carenza di una precisa valutazione rispetto alla relazione peritale controdeduttiva di parte,31 fondandosi unicamente sulla summenzionata relazione dell'ing. la quale – come più volte Per_1 evidenziato dagli appellanti – avrebbe ricostruito il fatto in termini probabilistici, oltre a contenere refusi e calcoli approssimativi, in ordine alla velocità tenuta dalla Fiat 500 in occasione del sinistro de quo, come desumibile dalle pagine 19 e 20 della detta relazione, ove si leggeva: “non è possibile sapere con certezza matematica e oggettiva se il pedone abbia esitato nel dare inizio all'attraversamento o abbia continuato il suo cammino senza fermarsi alla discesa del marciapiede”.32 Ciò nonostante – conclude – il Giudice Parte_4 di primo grado avrebbe escluso la responsabilità del
, quantomeno ai fini civili, sulla base di relazione CP_7 peritale contraddittoria e probabilistica, a maggior ragione considerando la formula assolutoria utilizzata, che non avrebbe escluso che il conducente abbia commesso effettivamente il fatto illecito. Dunque, l'appellante insiste affinché venga esaminata la perizia
contro
-deduttiva. In ultima istanza, ripropone le istanze Parte_4 istruttorie di cui si è detto33 e chiede la liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, ovvero a qualsivoglia ulteriore titolo risarcitorio, subìto in ragione del sinistro oggetto di causa.
Per_ 31 Redatta dal geom. e presente in atti. 32 Pag. 20 della relativa comparsa / atto di appello incidentale. 33 Pagg. 21-22 e 28 ss. della relativa comparsa / atto di appello incidentale. Ha proposto appello incidentale (appellante CP_11 nel procedimento, riunito al presente, rg. n. 1184/2024), in qualità di fratello della defunta, con atto (e relative censure) del tutto sovrapponibile a quello di . Parte_4
Hanno proposto appello incidentale e Controparte_5
, nipoti della defunta, associandosi all'appello CP_6 proposto da , con atto di gravame del tutto Parte_2 sovrapponibile a quello di , rispetto alla Parte_4 ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice penale e alle richieste istruttorie. In aggiunta, essi specificano di essere stati danneggiati dall'evento infortunistico oggetto di causa, in quanto legati alla defunta zia da un legame di particolare affetto, essendo stati dalla stessa seguiti durante la cresciuta come suoi figli e avendo trascorso in diverse occasioni, fino al momento del sinistro, diverso tempo insieme alla de cuius, aiutandola in varie circostanze e non facendole mai mancare il loro apporto sia morale che materiale. Secondo gli appellanti, l'assolvimento dell'onere probatorio sul diritto al risarcimento del danno avrebbe dovuto basarsi su elementi indiziari e presuntivi, anche in forza dell'orientamento del Supremo Collegio sul danno da perdita parentale zio-nipote non conviventi, secondo cui l'assenza di convivenza non importa un'aprioristica esclusione del risarcimento, ma costituisce semplicemente uno fra i fattori che devono essere considerati dal giudice che valuta sull'an e il quantum del risarcimento. Si è costituito in giudizio l'appellato , NT deducendo la bontà dell'accertamento e delle valutazioni effettuate dal Giudice penale, in ragione dell'esclusiva responsabilità di nella causazione del Persona_2 sinistro de quo, poiché la sua vettura circolava a velocità di gran lunga inferiore ai limiti imposti dalla normativa e aveva arrestato il mezzo subito dopo aver sentito un “tonfo”,34 come desumibile anche dalla assenza, sul veicolo, di danni da investimento. La condotta del non sarebbe stata censurabile CP_7 nemmeno sotto l'aspetto colposo, atteso che egli avrebbe adottato l'ordinaria diligenza nella circolazione stradale, mentre il comportamento del pedone sarebbe stato inatteso ed imprevedibile. Infatti, nell'atto di attraversare la carreggiata in prossimità di un'intersezione, in maniera trasversale e tangenziale, senza l'utilizzo delle strisce pedonali, la aveva proseguito la marcia, senza Pt_3 curarsi delle automobili che già occupavano la strada. Si è costituita in giudizio la società assicuratrice del veicolo condotto da , (già CP_7 Controparte_8
, contestando l'appello della Controparte_9 sentenza impugnata. Rispetto all'an debeatur, essa deduce l'infondatezza dei motivi di appello.35 In primo luogo, la formula assolutoria adottata dal Giudice penale (“perché il fatto non costituisce reato”) sarebbe stata idonea ad affermare che il fatto, addebitato al , non CP_7 era punibile, benché da lui compiuto, in difetto dell'elemento soggettivo (dolo, colpa o preterintenzione) e nell'impossibilità di accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento. Dunque, la sentenza penale di primo grado si sostanzierebbe in un'assoluzione piena da parte del Tribunale. In secondo luogo, tutti i capi del provvedimento impugnato sarebbero stati ben motivati e il Giudice, ai sensi degli artt. 456 e 192, co.1, c.p.p., avrebbe addotto motivazioni adeguate per spiegare le ragioni che avevano ingenerato il suo libero convincimento, in ordine ai fatti di causa, in relazione al comparto probatorio disponibile. Nella circolazione stradale – precisa la società assicuratrice
– il conducente di un veicolo deve utilizzare tutta la diligenza, prudenza ed attenzione possibile, per non incorrere in responsabilità e, in particolare, l'obbligo di attenzione troverebbe il suo parametro di riferimento, tra gli altri, nelle regole di comune diligenza.36 Nel caso di specie,
non avrebbe visto poiché CP_7 Persona_2 quest'ultima si trovava al di fuori della sua facies visiva, non avendo, quindi, la percezione che ella stesse per attraversare la carreggiata. Comunque, il procedeva a velocità CP_7 molto bassa, come dimostrato dalla perizia, fatta propria dal Giudice penale, e dalla frenata a seguito dell'impatto (di soli 4 metri).37 Inoltre, non sarebbero presenti danni da investimento sul veicolo, salvo un segno di tipo strisciante in corrispondenza della parte anteriore del paraurti volgente a destra. Al contrario, il movimento del pedone sarebbe stato rapido ed inatteso, rappresentando in tal modo una causa eccezionale e atipica, imprevista ed imprevedibile, sicché il non avrebbe potuto avvistarlo, con l'ordinaria CP_7 diligenza, in modo tempestivo. Il ruolo del conducente nella causalità dell'evento, quindi, sarebbe stato insignificante, tanto più che egli procedeva ad una velocità molto al di sotto del limite. Del resto, lo stesso elaborato peritale dell'ing. avrebbe messo in evidenza che il pedone aveva Per_1 proseguito l'attraversamento della strada senza arrestarsi, anche dopo essere sceso dal marciapiedi.38 Allora, il comportamento del pedone sarebbe stato causa esclusiva dell'investimento, anche in forza dell'art. 2054 c.c., secondo il quale la prova liberatoria, come specificato dalla giurisprudenza, può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile attese le circostanze del caso concreto. In aggiunta, sostiene la compagnia appellata, sarebbe improprio affermare che il sinistro sia stato “determinato” dall'investimento del pedone ad opera della Fiat 500, essendo più proprio – a dire della società appellata – affermare che si sia realizzato un contatto di tipo tangenziale fra il corpo del pedone e la parte laterale destra del paraurti del veicolo assicurato, a causa di inconsulto avvicinamento e parziale occupazione del tratto stradale da parte del pedone, il quale si accingeva ad attraversare la strada nonostante l'assenza di strisce pedonali e il sicuro avvistamento del veicolo in arrivo.39 L'evento dannoso de quo avrebbe dovuto essere regolato dalla disciplina posta dall'art. 2054 c.c., secondo cui la responsabilità del conducente si presume, salvo che questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente. Nel caso concreto, tutte le evidenze avrebbero escluso la responsabilità del , poiché l'evento era CP_7 imprevedibile e non prevenibile. L'appellata precisa che il C.T. del PM avrebbe ben svolto l'accertamento in ordine ai fatti di causa: vista l'assenza di tracce di frenata, ematiche o detritiche, avrebbe dovuto ritenersi che la Fiat 500, condotta dal , si fosse CP_7 arrestata subito dopo la percezione del “tonfo”, con il corpo di , giacente alla destra del veicolo, il quale Persona_2 procedeva al centro della propria corsia, senza alcun danno da ammaccatura originatosi dall'investimento, salvo il segno di urto strisciante di cui si è detto. Il C.T. del PM aveva, inoltre, confermato il tentativo della vittima di attraversare l'intersezione in maniera improvvisa e repentina, subendo l'impattato con la vettura, in corrispondenza della “porzione del paraurti anteriore che volge a collegarsi con il lamierato del parafango”.40 Dunque, è
per questi motivi
che, secondo la società appellata, non si sarebbe trattato di investimento, essendo stata la vittima ad impattare contro il veicolo. La società appellata deduce, altresì, che non risulta violata dal conducente, , alcuna norma del Codice della CP_7
Strada, posto che il pedone non aveva ancora impegnato la carreggiata (e non era ancora in fase di attraversamento), ma era la Fiat 500 ad essere già in stato di movimento all'interno della propria corsia. Al contrario, avrebbe Persona_2 omesso di concedere la dovuta precedenza ai sensi dell'art. 190, co.5, C.d.S. Essa, infatti, avrebbe violato sia il co.2, che il co.5 del predetto art. 190, così impedendo al conducente il veicolo di evitare l'impatto. Proprio in ragione dell'età della defunta, la sua condotta appare ancor più eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile, in concerto con la non ravvisabilità, ai sensi della richiamata perizia, di alcun profilo di responsabilità per il . CP_7
Con riferimento al quantum debeatur,41 l'appellata contesta le richieste di risarcimento avanzate dai congiunti della vittima. Rispetto al danno patrimoniale iure proprio, ricorda che il danno da perdita parentale non è in re ipsa, dovendosi tenere conto dell'ampiezza e della profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti. In questo frangente, la convivenza può assurgere a connotato minimo ed il legame parentale deve essere concretamente valutato ai fini risarcitori. L'appellata, in aggiunta, cita il principio di unitarietà ed onnicomprensività del danno non patrimoniale, tale per cui non si può liquidare sia il danno parentale, che quello morale o esistenziale, poiché entrambi già compresi nel primo. Dunque, proprio perché la convivenza risulta imprescindibile per risarcire e non dover prendere in considerazione elementi di vita familiare ed esterna ulteriori, andrebbe disattesa ogni richiesta risarcitoria di danni iure proprio. In secondo luogo, la società assicuratrice contesta l'indicazione quantitativa di risarcimento effettuata dall'appellante principale, non solo per via dell'assenza di responsabilità per la causazione dell'evento in capo al
, in quanto si dovrebbe tenere conto di diversi CP_7 elementi, quali l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza e ogni ulteriore circostanza utile in tal senso. Di conseguenza, l'importo preteso,42 in ragione della non convivenza, sarebbe eccessivo. Rispetto al danno iure hereditatis, non risulterebbe configurabile alcun danno tanatologico, poiché esso si pone in netto contrasto con la funzione compensativa della responsabilità civile, in forza della quale è necessaria l'esistenza di un pregiudizio conseguente alla lesione;
diversamente, si snaturerebbe la stessa ratio del risarcimento, che assumerebbe i contorni di una sanzione penale, identificandosi il pregiudizio risarcibile con la lesione subita. La società assicuratrice, in ultima istanza, contesta il risarcimento del danno richiesto dai nipoti della defunta, in quanto ogni argomentazione di merito (in relazione all'an del risarcimento) si limiterebbe ad una semplice enunciazione personale e di carattere soggettivo, priva di riscontri probatori circa il danno e la causalità, non potendosi ravvisare un diritto automatico al risarcimento del danno per la perdita di una persona cara. Invero, essere familiari della vittima non sarebbe elemento decisivo ai fini dell'individuazione di un diritto al risarcimento del danno, occorrendo, viceversa, un effettivo legame affettivo. Nonostante la Suprema Corte abbia precisato che il dato esterno ed oggettivo della convivenza non costituisca un elemento discriminante, in sua assenza, della possibilità di provare in concreto l'esistenza di un rapporto di reciproco affetto e solidarietà fra il danneggiato ed il defunto, tuttavia essa rappresenta un elemento probatorio utile, unitamente ad altri, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega i parenti: allora, tutti gli altri elementi utili ai fini del risarcimento del danno debbono essere specificamente provati ed il comparto probatorio deve essere correttamente valutato dal giudicante. Nel caso di specie, i nipoti non avrebbero assolto a quest'onere probatorio. È rimasto contumace, nel giudizio di gravame, _1
, parte civile nel procedimento penale e
[...] ritualmente evocato. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 25/6/2025, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come sopra precisate. Motivi della decisione In via preliminare, va dichiarata la contumacia di _1
, che non si è costituito in giudizio nonostante la
[...] rituale notifica dell'atto di citazione di riassunzione in appello nei suoi confronti. Sempre in rito, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da , non avendo egli assunto la Parte_5 qualità di parte civile in primo grado e non avendo, quindi, egli proposto alcuna domanda risarcitoria nella sede penale. Ciò premesso, i motivi di gravame dell'appellante principale e degli altri appellanti incidentali, in ragione della loro stretta connessione e dell'afferenza ai medesimi profili, possono essere affrontati congiuntamente, sia per quanto concerne l'accertamento del fatto, che per il diritto al risarcimento del danno, salvo le accortezze che si vedranno più avanti, e meritano parziale accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito precisati. La questione controversa riguarda fondamentalmente l'accertamento di fatto e l'addebito delle responsabilità in capo ai soggetti coinvolti nel sinistro. A tal proposito, merita adeguato approfondimento la ricostruzione dell'incidente. Innanzitutto, risultano incontestate le circostanze di tempo e di luogo in cui è avvenuto il sinistro, così come la riconducibilità del decesso di al Persona_2
l'investimento (così come ut supra specificato). Deve, inoltre, evidenziarsi che, come anche accertato nell'elaborato del C.T., nominato nel corso delle indagini preliminari, la scatola nera della Fiat 500, condotta dal era malfunzionante, per cui non è possibile CP_7 procedere ad una valutazione certa sulla velocità del predetto veicolo. Ad ogni modo, risulta esente da censure di carattere logico la relazione peritale, fatta propria dal Giudice penale, nella parte in cui43 effettua un calcolo approssimativo della velocità (20/25 km/h) tenuta dal veicolo, in occasione del sinistro: ciò in ragione – come viene altresì precisato – delle condizioni della carrozzeria del veicolo, che è risultata intatta, salvo un urto strisciante sul paraurti anteriore, in corrispondenza della parte laterale di destra,44 della minima distanza percorsa dalla vettura, dopo l'investimento e del punto in cui si trovava il pedone, a seguito dell'impatto, ossia sulla parte destra della Fiat. Ulteriore elemento utile in tal senso è rappresentato da quanto emerge dalla C.T. medico-legale45 sul corpo della defunta, ove viene evidenziata la minima entità delle lesione agli arti inferiori riportate dalla vittima. Non colgono nel segno, pertanto, le censure sollevate con la controperizia,46 poiché, nonostante le incognite e le incertezze rispetto alla precisa dinamica, di cui si dà conto, la relazione dell'ing. appare a questa Per_1
Corte esente da vizi di ragionevolezza e tecnicamente e logicamente apprezzabile. Invero, considerando la posizione in cui è stata rinvenuta a seguito Persona_2 dell'impatto e la collocazione delle predette tracce di urto strisciante, deve inferirsi che il veicolo del doveva CP_7 aver già occupato lo spazio che la de cuius era intenzionata a percorrere, quindi, precedendola di pochi attimi, altrimenti l'impatto sarebbe stato frontale e la danneggiata sarebbe stata trovata davanti alla vettura. Certamente, si deve ritenere che i movimenti di entrambi i soggetti, la Pt_3 che attraversava la carreggiata e la marcia del veicolo all'interno della propria corsia, siano stati quasi contestuali e questo è giustificato dagli elementi anzidetti. Ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente, poi, non si può prendere in considerazione la deposizione testimoniale scritta, prodotta dagli appellanti incidentali,47 poiché, come sottolineato nel verbale dei Carabinieri, intervenuti sul luogo dell'incidente, oltre a diverse persone intente ad aiutare la signora danneggiata, non fu rinvenuta la presenza di alcun testimone oculare del sinistro. Sicché, se il teste indicato, , avesse realmente assistito Testimone_1 all'accaduto, ciò sarebbe emerso dagli atti della Polizia Giudiziaria intervenuto in loco. Al contrario, nulla essendo stato evidenziato in tal senso, nessuna credibilità può attribuirsi al suddetto teste. Questa Corte ritiene, infine, che le richieste istruttorie articolate da , , e Parte_4 CP_11 CP_5 CP_13 debbano essere disattese, in quanto superflue e sovrabbondanti e poiché inadatte ad integrare utilmente il comparto probatorio già presente in atti, il quale, in relazione alle predette richieste, risulta già completo. Così ricostruita la dinamica del sinistro, è d'uopo valutare le responsabilità in capo al e alla che, si CP_7 Pt_3 anticipa, devono ritenersi concorrenti in egual misura. Ebbene, è corretta e condivisibile la valutazione del primo Giudice, allorché ha ravvisato la violazione, a carico di dei co. 2 e 5 dell'art. 190 C.d.S., in Persona_2 quanto, pur in assenza di strisce pedonali, prossime al punto di attraversamento, non ha prestato “l'attenzione necessaria ed evitare situazioni di pericolo per sé o per altri” e non ha dato “la precedenza ai conducenti” e ciò si evince anche dai rilievi suddetti. Al contrario, la sentenza impugnata risulta censurabile nella parte in cui non rileva alcun profilo di responsabilità, neanche ai fini civilistici, in capo al . CP_7
Premesso che non è dirimente, ai fini del presente giudizio, il mancato raggiungimento in ambito penale della prova della responsabilità del conducente, poiché diversi sono i criteri adottati (principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, nel secondo, e del più probabile che non, nel primo), in questa sede rileva il disposto di cui all'art. 2054, co.1, c.c., secondo cui “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”: si tratta, come evidenziato dagli appellanti, di una presunzione di responsabilità in capo al conducente, salvo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di specie, come anche verbalizzato dalla P.G. intervenuta, il non si è avveduto della , CP_7 Pt_3 intenta ad attraversare la carreggiata, se non nel momento in cui ha udito l'impatto,49 ragione per la quale non può non ravvisarsi un profilo di colpa a suo carico, se non altro per la carenza della prova di aver fatto quanto possibile per evitare il danno. Ad escludere l'addebito di responsabilità non risulta utile neanche l'accertata velocità moderata, con la quale il conducente transitava in occasione del sinistro. Quand'anche contenuta e rispettosa dei limiti imposti in loco, la velocità deve sempre essere adeguata alle circostanze di luogo e di tempo (come detto, nel caso in esame, zona ad alta densità abitativa, in pieno giorno), non essendo l'utente della strada esonerato dal rispetto di tutte le regole di diligenza prescritte dalla legge, in particolare dagli artt. 140 (nella parte in cui prescrive che i conducenti
“devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”), 141, co.4,50 e 191, co. 2, C.d.S.51, i quali, letti in combinato disposto, pongono un dovere di prudenza e attenzione in capo al conducente, 49 Cfr. nota 13. 50 Il quale dispone che “Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza”. 51 Il quale recita: “Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di Per_ sicurezza”. Come, in parte, evidenzia anche la consulenza del geom. a pag. 6 ss. (“criticità n.6”). anche nei confronti dei pedoni che attraversino la carreggiata in assenza di strisce pedonali. Al contempo, il comportamento di non può considerarsi Persona_2 assolutamente imprevedibile, attese le circostanze del sinistro e il rilievo per cui il non ha adottato tutte le CP_7 cautele esigibili in relazione al caso concreto, che, come detto, non si arrestano alla semplice moderazione della velocità del veicolo. In definitiva, il non ha vinto la presunzione di CP_7 responsabilità posta dall'art. 2054 c.c. e risulta aver violato le summenzionate norme del Codice della Strada. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che è “pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fini di tale dimostrazione non è sufficiente la violazione da parte del pedone delle regole del codice della strada, e neanche l'anomalia della sua condotta. Occorre invece che il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto e, dall'altra parte, che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e dunque il sinistro evitabile”.52 Tuttavia, ai fini dell'individuazione di una corresponsabilità nella causazione di un sinistro non occorre che la predetta presunzione venga integralmente superata, dovendosi unicamente rilevare che, oltre al comportamento colposo del conducente del veicolo, sia sussistente anche un comportamento analogo tenuto dal pedone, che rilevi ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c.,53 il quale lega l'entità del risarcimento alla condotta colposa del danneggiato, che abbia incidenza sul nesso di causalità materiale esistente fra la condotta del danneggiante e l'evento dannoso occorso. Dunque, dalla lettura del co.1 dell'art. 2054 c.c. e dall'analisi dell'elaborazione giurisprudenziale sull'argomento, si desume che sul conducente grava chiaramente un obbligo di attenzione e di prudenza, maggiore rispetto al pedone, soprattutto in forza della differenza di pericolosità insita fra i due, il Supremo Collegio ha ritenuto che “l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante”.54 Pertanto, nel caso di specie, la colpa del pedone può sussistere non solo per non aver attraversato sulle strisce – non presenti nelle vicinanze –, ma anche per altri fattori, come il non aver calcolato il tempo necessario all'attraversamento, ovvero non essersi avveduto dei veicoli transitanti sulla strada. Dal comparto probatorio in atti, si evince che, al momento dell'attraversamento, l'autovettura risultava ad una distanza dalla che la rendeva Pt_3 facilmente distinguibile e percepibile nel suo moto di percorrenza,55 seppur le due fossero relativamente vicine;
per converso, come evidenziato dagli appellanti e, ulteriormente, nella perizia controdeduttiva prodotta,56 anche per il doveva essere possibile avvedersi della CP_7
la quale si accingeva ad attraversare la Persona_2 carreggiata (posto che, come già evidenziato, lo stesso ammise di non essersene accorto). CP_7
Allora, la responsabilità di entrambi i soggetti, che deve ritenersi paritaria, risiede nel fatto che, per un verso, il pedone ha cominciato l'attraversamento senza usare la sufficiente attenzione nei confronti dei veicoli su strada e senza concedere la prescritta precedenza, a maggior ragione in un tratto senza strisce pedonali;
dall'altro lato, il conducente il veicolo, nonostante circolasse ad una velocità modesta e conforme alle prescrizioni ivi imposte, non ha prestato la dovuta attenzione a ciò che lo circondava, così non notando tempestivamente la presenza della , nel Pt_3 mentre imprudentemente si accingeva ad attraversare la strada. Può ritenersi, d'altronde, che un comportamento più diligente del conducente sarebbe stato idoneo ad evitare o, quantomeno, a diminuire le conseguenze dannose del sinistro, considerato che il avrebbe dovuto fermare CP_7 il proprio veicolo, o, quanto meno, decelerare ulteriormente. Si deve escludere, perciò, una responsabilità esclusiva in capo al , anche in forza del punto di impatto fra il CP_7 veicolo e la de cuius e della posizione in cui quest'ultima è stata rinvenuta subito dopo, i quali elementi dimostrano, in concerto con tutte le altre circostanze prese in esame e con sufficiente grado di certezza, che il veicolo precedeva, seppur di poco, la nella rispettiva marcia. A Pt_3 conforto di quanto pocanzi affermato, anche il Supremo Collegio ha statuito che “in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige, da parte del giudice di merito, che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame”.57 In definitiva, questa Corte ritiene che la sentenza impugnata vada riformata nella parte in cui non attribuisce a PE
e a , ai fini civilistici, la
[...] NT corresponsabilità paritaria al 50% dell'evento dannoso, in conseguenza del quale la prima ha subito un danno alla salute che, in seguito, ne ha determinato il decesso. Ciò detto, titolari del risarcimento del danno, che a breve si individuerà e quantificherà, risultano essere solamente i fratelli germani di ovverosia Persona_2 Parte_2
, e , che proposero domanda
[...] Pt_4 CP_11 risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, in qualità anche di eredi della defunta (come già evidenziato è inammissibile l'appello proposto da Parte_5 il quale, per la prima volta in appello, ha avanzato
[...] domanda risarcitoria). Per essi, invero, opera una presunzione iuris tantum di lesività della perdita parentale, idonea ad ingenerare il diritto a domandare il danno risarcibile da perdita parentale. A tal proposito, è stato recentemente stabilito dalla Suprema Corte che “la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio – configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) – si estende ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”.58 Nel caso di specie, gli appellati non hanno dimostrato l'assenza di quel rapporto di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto che persiste nel cd. nucleo familiare minimo, per cui il risarcimento del danno va riconosciuto in capo ai citati appellanti. Discorso differente occorre effettuare con riferimento a e , nipoti di Controparte_4 CP_5 CP_6 Parte_3
sui quali, invero, non opera alcuna presunzione
[...] di lesività dell'evento occorso ai danni della loro zia. Tutte le predette parti hanno solamente allegato un astratto dolore e patema d'animo, oltre che conseguenze di natura financo fisica, che avrebbero subito in conseguenza della morte della de cuius, senza introdurre nel processo alcuna prova idonea a dimostrare l'esistenza e la natura del rapporto concretamente intercorrente, dal carattere stabile e non occasionale. Del resto, la giurisprudenza ha anche di recente ribadito che
“in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità”,59 indi per cui la richiesta risarcitoria avanzata dalle predette parti deve essere disattesa. Per quanto concerne, invece, il quantum risarcitorio da riconoscere in capo agli appellanti (fratelli della de cuius), è d'uopo distinguere fra il risarcimento dei danni subiti iure proprio, da quelli trasmessi iure hereditatis. Il danno non patrimoniale iure hereditatis va riconosciuto rispetto ai giorni di degenza di nel Parte_3
Centro ospedaliero fino al giorno del decesso, ossia dal 3/10/2020 al 7/10/2020. In particolare, “la persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis", che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente”,60 circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata, in quanto è deceduta a causa Parte_3 di un repentino decadimento delle sue condizioni di salute che l'hanno costretta in uno stato di coma.61 In definitiva, “la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto”.62 Alla luce di ciò, devono riconoscersi 5 giorni di invalidità temporanea totale in capo a che Parte_3 possono liquidarsi senza alcun apporto tecnico, considerata la facilità e l'immediatezza del calcolo, nel valore complessivo di € 575,00, importo ottenuto in applicazione del criterio equitativo desumibile dalla c.d. Tabelle Milanesi, sulla base di € 115 per ogni punto base I.T.T. Tale importo, va ripartito fra i tre fratelli ( , Parte_2
e ) che hanno formulato rituale ed Pt_4 CP_11 ammissibile domanda in questa sede: € 191,60 per ciascuno. Quanto al c.d. danno parentale, spettante ai fratelli iure proprio, come poc'anzi specificato, va tenuto conto anche di una diminuzione in ragione della situazione di non convivenza. Facendosi riferimento alle più recenti tabelle del Tribunale di Milano, in tema di perdita del rapporto parentale, in capo a (anni 67), (64) e (anni Parte_2 Pt_4 CP_11
70) va riconosciuta per ciascuno la somma di € 78.108,00, diminuita del 50% per via della predetta corresponsabilità paritaria fra il e nella causazione CP_7 Persona_2 dell'evento dannoso, per un totale di € 39.054,00 ciascuno. Il totale risarcibile a ciascuno dei fratelli , come Pt_3 sopra individuati, ammonta ad € 39.245.60. Trattasi di importi (entrambe le voci di danno come sopra calcolate) aggiornati all'attualità, per i quali quindi non spetta la rivalutazione monetaria mentre vanno riconosciuti gli interessi compensativi, al tasso legale, sul valore capitale devalutato alla data del sinistro, dal dì di quest'ultimo al soddisfo. Stante il parziale accoglimento degli appelli proposti da
, e , e la parziale riforma CP_11 Pt_2 Pt_4 della sentenza di primo grado, nei sensi sopra precisati, le spese di lite, compensate in ragione di ½, per la residua parte, liquidate per l'intero come in dispositivo, vanno poste a carico degli appellati e CP_7 Controparte_8
in solido fra loro, in favore dei predetti appellanti
[...]
, e e, per Parte_2 CP_11 Parte_4 questi ultimi due, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in favore dell'Erario. Stanti invece il rigetto degli appelli proposti da
[...]
, e CP_4 Controparte_10 Controparte_5 CP_6
e la pronuncia di inammissibilità dell'appello
[...] proposto da a carico dei suddetti Parte_5 soccombenti vanno poste, in solido fra loro, le spese processuali in favore di ciascuno degli appellati CP_7
(per esso in favore del procuratore costituito
[...] anticipatario che ne ha chiesto distrazione) e
[...]
come da liquidazione di cui al Controparte_8 dispositivo. Nel conteggio dei compensi si tiene conto del valore della causa desunto dal credito risarcitorio riconosciuto, quanto agli appelli parzialmente accolti, e al valore indeterminabile modesto, quanto agli appelli rigettati o dichiarato inammissibile, applicati, in ogni caso, i parametri medi. Per il giudizio di gravame non si tiene conto della fase istruttoria/trattazione, in quanto non espletata. Nulla va disposto nei riguardi dell'appellato contumace
. Controparte_10
Visto l'esito negativo degli appelli proposti da
[...]
, , CP_4 Controparte_10 Controparte_5 CP_6
e , a carico dei medesimi va posto
[...] Parte_5
l'obbligo di corresponsione del doppio contributo. P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e, in via incidentale, da Parte_2 Parte_5
, ,
[...] Parte_4 CP_11 Controparte_4
e , nei confronti di
[...] Controparte_5 Controparte_6
e già NT Controparte_8
in persona del legale Controparte_9 rappresentante p.t., nonché di , Controparte_10 contumace, avverso la sentenza n. 711/2023, pubblicata l'1 dicembre 2023, resa dal GUP presso il Tribunale di Foggia, così provvede: 1) accoglie parzialmente gli appelli proposti da Parte_2
, e e, in
[...] Parte_4 CP_11 parziale riforma della sentenza impugnata, affermato il concorso colposo (in ragione del 50% ciascuno) nel sinistro oggetto di causa dell'appellato e CP_7 della defunta condanna Persona_2 CP_7
e in solido fra
[...] Controparte_8 loro, al pagamento, in favore di , Parte_2
e , per le causali CP_11 Parte_4 di cui in motivazione, della somma di € 39.245,60 per ciascuno, oltre interessi legali, sulla sorte capitale devalutata come in motivazione, dal dì del sinistro al soddisfo;
2) dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_5
3) rigetta ogni altro appello;
4) condanna e NT Controparte_8
in solido fra loro, alla rifusione di ½ delle
[...] spese processuali del doppio grado, in favore di
, e Parte_2 CP_11 Parte_4
e, per questi ultimi due, ammessi al
[...] patrocinio a spese dello Stato, in favore dell'Erario, spese che liquida per l'intero in € 7.600,00 per il primo grado ed in € 7.000,00 per il presente appello, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, e compensa fra le dette parti per la restante metà; 5) condanna , Controparte_4 Controparte_5
e , in solido fra Controparte_6 Parte_5 loro, alla rifusione, in favore di NT (per esso in favore del procuratore costituito anticipatario che ha chiesto distrazione) e
[...]
, delle spese processuali del Controparte_8 presente grado di giudizio, liquidate per ciascuna parte in € 7.000,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
6) pone a carico di Controparte_4 CP_5
, e l'obbligo
[...] Controparte_6 Parte_5 di corrispondere il doppio contributo. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 2/7/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1L'imputazione era la seguente: “Delitto p. e p. dall'art 589 bis c.p. perché cagionava per colpa il decesso di PE;
e ciò in quanto alla guida della autovettura Fiat Cinquecento targata AE824DX percorrendo via Pulsano in
[...] direzione via Barletta ad una velocità di circa 20-25 km/h entrava in contatto con la , che si dirigeva Pt_3 Pt_3 verso via Pulsano provenendo dalla destra rispetto al senso di marcia dell'autovettura e che, nonostante il percepibile avvicinamento dell'autovettura, scendeva dal marciapiedi per attraversare via Pulsano e occupava il margine destro della semicarreggiata già impegnata dal procedere del veicolo, in un tratto sprovvisto di attraversamento pedonale, entrando in contatto con il proprio corpo con il lato destro dell'autovettura, che proveniva dalla sinistra del pedone. Per effetto del detto contatto, la cadeva al suolo di fianco all'autovettura, in prossimità della porta laterale destra Pt_3 della stessa, riportando lesività cranio-encefalica che determinavano nelle ore seguenti infarto miocardico acuto. Tali 2 Pag. 7 della sentenza impugnata. 3 Pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata. 4 Ad opera del consulente del PM, . Persona_3 5 Ad opera del perito del PM, ing. Persona_4 6 Cfr. Cass. pen. n. 38481/2023. 7 Pag. 11 del relativo atto di appello. 8 Pag. 12 del relativo atto di appello. 9 Pag. 12 del relativo atto di appello, che richiama la sentenza impugnata, alle pagg. 3 e 4: “la sentenza alle pagine 3 e 4 espressamente riporta “dato acclarato è il fatto che, sotto il profilo del nesso di causalità, l'exitus della sia Pt_3 riconducibile unicamente all'incidente stradale che l'ha vista coinvolta, senza che siffatto nesso di causalità sia stato interrotto da altre concause”. 10 Riportato, fra l'altro, a pag. 5 della sentenza impugnata, che richiama la consulenza dell'ing. Per_1 11 Pag. 18 dell'elaborato peritale. 12 Pag. 13 del relativo atto di appello. 13 A pag. 7 della sentenza impugnata, si legge che “il conducente del veicolo dichiara di “non aver visto il pedone””. 14 Quella succitata, dell'ing. Per_1 15 “incurante del passaggio del veicolo lungo via Pulsano, continuava il proprio cammino anche dopo la discesa dal marciapiedi al punto da determinare un contatto tangenziale tra il proprio corpo e la regione laterale destra dell'autovettura” (pag. 21 della perizia dell'Ing. all. n. 17). Per_1 16 Pag. 16 del relativo atto di appello. 17 Pag. 17 della relativa comparsa / atto di appello incidentale. 18 Pag. 3 della relativa comparsa / atto di appello incidentale. 19 Pag. 4 della relativa comparsa / atto di appello incidentale. 20 Cfr. nota 11. 21 Cfr. nota 13. 22 Pag. 5 della relativa comparsa / atto di appello incidentale. 23 Così come si evince a pagg. 27 e 32 della relativa comparsa / appello incidentale. 24 Richiamata nella relativa comparsa / appello incidentale, in particolare, a pagg. 17-18. 25 Richiamata nella relativa comparsa / appello incidentale, in particolare, a pagg. 19 ss. 26 Pag. 9 della relativa comparsa / appello incidentale. 27 Pag. 20 della relazione peritale dell'ing. Per_1 28 I quali recitano: “È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo”. 29 Pagg. 16 ss. della relativa comparsa / atto di appello incidentale. 30 Riportata a pag. 17 della relativa comparsa / atto di appello incidentale. 34 Pag. 5 della relativa comparsa. 35 Pag. 7 ss. della relativa comparsa. 36 Ispezionare costantemente la strada;
mantenere sempre il controllo del veicolo;
prevedere le situazioni di pericolo. Ciò si legge a pagg. 10-11 della relativa comparsa. 37 Come anche accertato dall'ing. a pag. 18 del suo elaborato peritale. Per_1 38 Così come da conclusioni dell'elaborato peritale, a pag. 24. 39 Pag. 14 della relativa comparsa. 40 Così come scrive l'appellata a pag. 16 della propria comparsa. 41 Pagg. 18 ss. della relativa comparsa. 42 200.000 €, come da conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione di . Parte_2 43 Pag. 18 ss. 44 Come si evince facilmente dal rilievo fotografico di pag. 16 del relativo elaborato peritale. 45 In particolare, a pag. 47. Per_ 46 Richiamata dagli appellanti e a firma del geom. in particolare a pag. 2 della stessa. 47 Cfr. nota 24. 48 Delle quali si dà conto con il riferimento contenuto nella nota 33. 52 Cass. sent. n. 8663 del 4 aprile 2017. 53 Il quale statuisce che “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. 54 Cass. ord. n.5627 del 28/2/2020. 55 Come risulta anche a pagg. 20 e 22 dell'elaborato peritale dell'ing. Per_1 56 A pag. 3 (“criticità n.3”). 57 Sez. 3, Ordinanza n. 2433 del 25/01/2024 (Rv. 670063 - 01). 58 Cass. ord. n. 5769 del 4 marzo 2024. 59 Cass. sent. n. 7743 del 08/04/2020. 60 Sez. 3, Ord. n. 16272 del 08/06/2023 (Rv. 667819 - 02). 61 Come si legge a pag. 51 della relazione peritale della dott.ssa . Per_3 62 Sez. 3, Ord. n. 4658 del 21/02/2024 (Rv. 670231 - 01)