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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/10/2025, n. 5204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5204 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere relatore all'esito della camera di consiglio dell'8.10.2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1564/23 del Ruolo Contenzioso Civile vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Leonardo Polito (C.F. ), presso il quale è elettivamente C.F._2 domiciliato in Striano (NA) alla via Palma n. 78; APPELLANTE E
subentrata alla ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Controparte_1 Controparte_2
L. n. 56/2014 – C.F. e P.I. - in persona del p.t. rappresentato e P.IVA_1 Controparte_3 difeso dall'avv. Benvenuto Fabrizio Capaldi ( ) dell'Area Avvocatura dell'Ente, C.F._3 elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente, in alla Piazza Matteotti n. 1; CP_1
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione depositato presso questa Corte in data 30.3.2023 ha Parte_1 convenuto in giudizio la al fine di sentir riformare la sentenza n. 2052/22 Controparte_1 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 19.9.2022. Con tale decisione era stata rigettata l'opposizione proposta da esso appellante avverso l'ordinanza ingiunzione n. 06/2018, con cui gli era stato ingiunto il pagamento a titolo di sanzione amministrativa della somma complessiva di euro 4.144,00 per violazione dell'art. 190, co. 1 d.lgs. n. 152/2006, con condanna al pagamento delle spese di lite.
1.1. Con decreto del Presidente della I sezione civile era disposta la trattazione della causa con rito lavoro e fissata l'udienza del 13.9.2023. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'appellata che deduceva la infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto. Disposta la trattazione della predetta udienza con modalità cartolare, con ordinanza resa all'esito veniva rigettata la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e fissata udienza di discussione orale per il 10.1.2026. 1.2. Indi, con decreto del Presidente della Corte d'Appello di Napoli n. 402/24 del 12.12.2024 era disposta la riassegnazione alla sezione lavoro di 274 fascicoli pendenti sui ruoli delle sezioni civili I e V, tra cui la presente causa. Conseguentemente, il Presidente di questa sezione in data 19.2.2025 emetteva decreto, ritualmente comunicato ai procuratori costituiti in data 20.2.2025, di nomina del sottoscritto relatore e fissazione dell'odierna udienza di discussione, innanzi al collegio della I Unità sezione lavoro. Con successivo provvedimento dell'8.9.2025, ritualmente comunicato ai procuratori delle parti in data 10.9.2025, infine, era disposta la trattazione in modalità cartolare di tale udienza ex art 127 ter c.p.c.. 1.2.1. Con note di trattazione scritta depositate in data 8.10.2025, parte appellante in primis si è doluta della mancata concessione di un termine per il deposito di note conclusionali in vista dell'udienza di discussione, chiedendo, a tal fine, il rinvio a nuova udienza di discussione, anche in presenza;
nel merito, ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Parte appellata, nelle note di trattazione depositate in data 7.10.2025 ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
1.2.2. All'esito del deposito da parte di entrambe le parti delle note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa è stata decisa.
2. Vanno preliminarmente disattese le richieste formulate da parte appellante nelle note scritte di trattazione depositate in data 8.10.2025 alle ore 10,48, con le quali, come indicato, lamenta la mancata concessione di un termine per il deposito di note conclusionali, in vista dell'udienza di discussione, e chiede, a tal fine, il rinvio a nuova udienza di discussione, anche in presenza. Invero, è noto che a mente dell'art. 6 co. 1 d.lgs. n. 150/2011, le controversie previste dall'art. 22 l. n. 689/1981 sono regolate dal rito del lavoro, nell'ambito del quale non è contemplato, per il giudizio di appello, a differenza delle controversie con rito ordinario, un termine per il deposito di note conclusionali antecedenti alla data dell'udienza collegiale. D'altro canto, la causa è stata trattata sin dal giudizio di I grado con tale rito e, instaurato il giudizio di appello, nonostante che parte appellante avesse erroneamente introdotto l'impugnazione con atto di citazione anziché con ricorso, con decreto del 5.4.23 il Presidente della I sezione della Corte disponeva la trattazione del giudizio con il rito del lavoro nominando il relatore e fissando l'udienza di discussione del 13.9.2023. E', poi, intempestiva la richiesta di trattazione in presenza dell'udienza, formulata solo da parte appellante e solo nelle note depositate in data 8.10.2025, in quanto l'art. 127 ter co. 2 c.p.c. prevede il termine ultimo di cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'opposizione delle parti costituite: ebbene, nel caso di specie, la sostituzione dell'udienza era disposta con decreto dell'8.9.2025, ritualmente comunicato alle parti il 10.9.2025, sicchè il termine predetto risulta ampiamente spirato.
3. Tanto premesso, va dichiarata la inammissibilità dell'appello perché tardivo. A norma dell'art. 327 c.p.c. “Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”. Con riferimento alla fattispecie in esame, la sentenza di primo grado, non notificata, risulta pubblicata in data 19.9.2022 e parte appellante ha proposto appello, seppur erroneamente con atto di citazione anziché con ricorso, con deposito presso questa Corte solo in data 30.3.2023, e, cioè, dopo la scadenza del termine di sei mesi suindicato. Che debba aversi riguardo, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, alla data del deposito dell'atto di citazione e non a quella in cui l'atto è notificato, è principio costante della giurisprudenza di legittimità che l'ha ribadito anche di recente in una fattispecie del tutto analoga alla presente, statuendo che “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge.” (Cass. Sez. 2, 17/07/2024, n. 19754, Rv. 671776 - 01). Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi invocando, nella fattispecie in esame, il principio della ultrattività del rito, posto che, come sopra evidenziato, il giudizio di primo grado era stato correttamente introdotto dall'attore con ricorso e celebrato secondo le forme del rito del lavoro, operante per le opposizioni ad ordinanza ingiunzione ex art 6 l. 150/2011. Risulta dunque inutilmente decorso il termine lungo di impugnazione, con la conseguenza che l'appello va dichiarato inammissibile.
4. Sussistono le condizioni per giustificare la compensazione integrale delle spese del presente grado, potendosi considerare scusabile l'erronea individuazione del termine e della modalità di deposito dell'impugnazione, vertendosi in causa civile per la quale opera, tuttavia, il rito del lavoro.
5. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
La Corte così decide: dichiara l'appello inammissibile;
compensa tra le parti le spese di lite del presente grado. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.. Così deciso in Napoli, in data 8.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere relatore all'esito della camera di consiglio dell'8.10.2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1564/23 del Ruolo Contenzioso Civile vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Leonardo Polito (C.F. ), presso il quale è elettivamente C.F._2 domiciliato in Striano (NA) alla via Palma n. 78; APPELLANTE E
subentrata alla ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Controparte_1 Controparte_2
L. n. 56/2014 – C.F. e P.I. - in persona del p.t. rappresentato e P.IVA_1 Controparte_3 difeso dall'avv. Benvenuto Fabrizio Capaldi ( ) dell'Area Avvocatura dell'Ente, C.F._3 elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente, in alla Piazza Matteotti n. 1; CP_1
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione depositato presso questa Corte in data 30.3.2023 ha Parte_1 convenuto in giudizio la al fine di sentir riformare la sentenza n. 2052/22 Controparte_1 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 19.9.2022. Con tale decisione era stata rigettata l'opposizione proposta da esso appellante avverso l'ordinanza ingiunzione n. 06/2018, con cui gli era stato ingiunto il pagamento a titolo di sanzione amministrativa della somma complessiva di euro 4.144,00 per violazione dell'art. 190, co. 1 d.lgs. n. 152/2006, con condanna al pagamento delle spese di lite.
1.1. Con decreto del Presidente della I sezione civile era disposta la trattazione della causa con rito lavoro e fissata l'udienza del 13.9.2023. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'appellata che deduceva la infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto. Disposta la trattazione della predetta udienza con modalità cartolare, con ordinanza resa all'esito veniva rigettata la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e fissata udienza di discussione orale per il 10.1.2026. 1.2. Indi, con decreto del Presidente della Corte d'Appello di Napoli n. 402/24 del 12.12.2024 era disposta la riassegnazione alla sezione lavoro di 274 fascicoli pendenti sui ruoli delle sezioni civili I e V, tra cui la presente causa. Conseguentemente, il Presidente di questa sezione in data 19.2.2025 emetteva decreto, ritualmente comunicato ai procuratori costituiti in data 20.2.2025, di nomina del sottoscritto relatore e fissazione dell'odierna udienza di discussione, innanzi al collegio della I Unità sezione lavoro. Con successivo provvedimento dell'8.9.2025, ritualmente comunicato ai procuratori delle parti in data 10.9.2025, infine, era disposta la trattazione in modalità cartolare di tale udienza ex art 127 ter c.p.c.. 1.2.1. Con note di trattazione scritta depositate in data 8.10.2025, parte appellante in primis si è doluta della mancata concessione di un termine per il deposito di note conclusionali in vista dell'udienza di discussione, chiedendo, a tal fine, il rinvio a nuova udienza di discussione, anche in presenza;
nel merito, ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Parte appellata, nelle note di trattazione depositate in data 7.10.2025 ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
1.2.2. All'esito del deposito da parte di entrambe le parti delle note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa è stata decisa.
2. Vanno preliminarmente disattese le richieste formulate da parte appellante nelle note scritte di trattazione depositate in data 8.10.2025 alle ore 10,48, con le quali, come indicato, lamenta la mancata concessione di un termine per il deposito di note conclusionali, in vista dell'udienza di discussione, e chiede, a tal fine, il rinvio a nuova udienza di discussione, anche in presenza. Invero, è noto che a mente dell'art. 6 co. 1 d.lgs. n. 150/2011, le controversie previste dall'art. 22 l. n. 689/1981 sono regolate dal rito del lavoro, nell'ambito del quale non è contemplato, per il giudizio di appello, a differenza delle controversie con rito ordinario, un termine per il deposito di note conclusionali antecedenti alla data dell'udienza collegiale. D'altro canto, la causa è stata trattata sin dal giudizio di I grado con tale rito e, instaurato il giudizio di appello, nonostante che parte appellante avesse erroneamente introdotto l'impugnazione con atto di citazione anziché con ricorso, con decreto del 5.4.23 il Presidente della I sezione della Corte disponeva la trattazione del giudizio con il rito del lavoro nominando il relatore e fissando l'udienza di discussione del 13.9.2023. E', poi, intempestiva la richiesta di trattazione in presenza dell'udienza, formulata solo da parte appellante e solo nelle note depositate in data 8.10.2025, in quanto l'art. 127 ter co. 2 c.p.c. prevede il termine ultimo di cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'opposizione delle parti costituite: ebbene, nel caso di specie, la sostituzione dell'udienza era disposta con decreto dell'8.9.2025, ritualmente comunicato alle parti il 10.9.2025, sicchè il termine predetto risulta ampiamente spirato.
3. Tanto premesso, va dichiarata la inammissibilità dell'appello perché tardivo. A norma dell'art. 327 c.p.c. “Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”. Con riferimento alla fattispecie in esame, la sentenza di primo grado, non notificata, risulta pubblicata in data 19.9.2022 e parte appellante ha proposto appello, seppur erroneamente con atto di citazione anziché con ricorso, con deposito presso questa Corte solo in data 30.3.2023, e, cioè, dopo la scadenza del termine di sei mesi suindicato. Che debba aversi riguardo, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, alla data del deposito dell'atto di citazione e non a quella in cui l'atto è notificato, è principio costante della giurisprudenza di legittimità che l'ha ribadito anche di recente in una fattispecie del tutto analoga alla presente, statuendo che “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge.” (Cass. Sez. 2, 17/07/2024, n. 19754, Rv. 671776 - 01). Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi invocando, nella fattispecie in esame, il principio della ultrattività del rito, posto che, come sopra evidenziato, il giudizio di primo grado era stato correttamente introdotto dall'attore con ricorso e celebrato secondo le forme del rito del lavoro, operante per le opposizioni ad ordinanza ingiunzione ex art 6 l. 150/2011. Risulta dunque inutilmente decorso il termine lungo di impugnazione, con la conseguenza che l'appello va dichiarato inammissibile.
4. Sussistono le condizioni per giustificare la compensazione integrale delle spese del presente grado, potendosi considerare scusabile l'erronea individuazione del termine e della modalità di deposito dell'impugnazione, vertendosi in causa civile per la quale opera, tuttavia, il rito del lavoro.
5. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
La Corte così decide: dichiara l'appello inammissibile;
compensa tra le parti le spese di lite del presente grado. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.. Così deciso in Napoli, in data 8.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Mariavittoria Papa