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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/09/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2857 del Ruolo
generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa
da
in persona del legale rappresentante p.t., TE
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Papandrea e dall'Avv. Valerio Stanisci;
appellante contro
rappresentato e difeso dall'Avv. ONroparte_1
Cecilia De Vecchi;
appellato
e contro
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Carota e dall'Avv. Germana Bodo;
appellata avverso la sentenza del Giudice di Pace di Perugia n.
882/2017 del 7.11.2017, depositata in data 17.11.2017.
OGGETTO: APPELLO - ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
CONCLUSIONI:
per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, TE
contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n.
882/17 emessa dal Giudice di Pace di Perugia, Dott.ssa
Difino il 07.11.2017, depositata in cancelleria il
14.11.2017 e non notificata, ritenere fondati i motivi
esposti con il presente gravame e, per l'effetto: a) in via principale rigettare la domanda attrice spiegata nel
giudizio di primo grado perché infondata in fatto ed in
diritto oltreché non provata e, in ogni caso, rigettare la
domanda spiegata dall'attore nel giudizio di primo grado
tesa ad ottenere la liquidazione degli indennizzi previsti
dalla Delibera n. 73/11/Cons emanata dall' per i Pt_2
motivi di cui alle premesse del presente atto;
b) in via
subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche
parziale della domanda attore ritenere e dichiarare la
unica responsabile dei fatti ONroparte_3
verificatisi dal 24.10.2013 e conseguentemente condannare
direttamente al pagamento di qualsiasi ONroparte_3
somma dovuta a parte attrice. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”;
per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ONroparte_1
ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa, 1) Nel
merito: richiamate tutte le difese e le eccezioni già
svolte nel corso del primo grado di giudizio rigettare
pag. 2/21 l'appello proposto da dichiarandolo TE
infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza
n. 882/2017, emessa dal Giudice di Pace di Perugia, nella
persona della Dott.ssa Difino. In ogni caso con vittoria
di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di
giudizio.”;
per “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia, CP_2
ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione
disattesa in via principale dichiarare l'appello
inammissibile per tutti i motivi dedotti in narrativa;
in
subordine respingere l'appello promosso da TE
avverso la sentenza n.882/2017 pronunciata dal Giudice di
Pace di Perugia in data 7.11.2017 e depositata il
14.11.2017 in quanto totalmente infondato in fatto ed in
diritto; in ogni caso con conferma integrale della
sentenza impugnata o comunque con il rigetto delle domande
tutte svolte nei confronti di in quando infondate CP_2
e non provate. Con vittoria delle spese anche del presente
grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore
di che si dichiara antistatario”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, conveniva in giudizio TE _1
e chiedendo l'integrale riforma
[...] CP_2
della sentenza n. 882/2017 del 7.11.2017, depositata il
14.11.2017, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di pag. 3/21 Perugia.
1.1. A fondamento della domanda proposta, parte appellante esponeva:
- che conveniva in giudizio, ONroparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Perugia, per TE
sentire accertare e dichiarare l'inadempimento del suddetto gestore telefonico per l'interruzione del servizio di telefonia e adsl, chiedendo, inoltre, la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni asseritamente patiti, quantificati in euro 4.776,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- che, a sostegno della domanda proposta, _1
deduceva di essere titolare di un contratto di
[...]
abbonamento telefonico con e che TE
quest'ultima, a partire dal 25.7.2013, senza alcun preavviso, aveva illegittimamente disattivato il servizio di telefonia e adsl (riattivato soltanto in data
30.12.2013), con conseguenti pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti;
- che si costituiva nel giudizio di primo grado T_
, eccependo che la responsabilità del disservizio
[...]
subito dal doveva essere attribuita a _1 [...]
, di cui chiedeva la chiamata in causa;
CP_3
- che all'udienza del 4.9.2017 si costituiva
[...]
la quale eccepiva il difetto della propria CP_3
legittimità passiva, chiedendo, nel merito, il rigetto pag. 4/21 delle domande svolte dall'attore nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- che, con sentenza n. 882/2017 del 7.11.2017
(depositata il 14.11.2017), il Giudice di Pace di Perugia
accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando al pagamento della somma di euro 2.316,00, TE
oltre interessi dalla domanda al saldo;
- che la suddetta pronuncia era errata nella parte in cui il primo giudice aveva fatto applicazione degli indennizzi previsti dalla delibera n 73/11/Cons, ai fini della liquidazione dei presunti danni patiti dall'attore per il mancato godimento del servizio telefonico;
- che la citata Delibera, infatti, doveva ritenersi applicabile soltanto in sede di definizione della controversia innanzi all' , non già in sede civile Pt_2
dinanzi al giudice ordinario;
ambito, quest'ultimo, ove era operante l'ordinaria disciplina di determinazione del danno di cui agli artt. 1218 e ss. c.c.;
- che, inoltre, la sentenza doveva essere censurata nella misura in cui il primo giudice aveva ritenuto la responsabilità esclusiva di TE
- che, invero, il disservizio subito dall'utente era addebitabile unicamente a quale proprietario e CP_2
gestore dell'infrastruttura telefonica, posto che la causa del danno prospettato dall'utente – comunque non dimostrato – era riconducibile ad un guasto tecnico della pag. 5/21 medesima infrastruttura.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio contestando ONroparte_1
l'appello proposto e rilevando:
- che, contrariamente a quanto affermato da T_
, il Giudice di Pace aveva correttamente utilizzato
[...]
i criteri di cui alla Delibera n.73/11/Cons, al solo fine della determinazione del danno, altrimenti di difficile quantificazione;
- che l'inadempimento di oltre a TE
considerarsi circostanza pacifica ed incontestata (anche in quanto non oggetto di gravame), doveva ritenersi unica fonte dei danni patiti dal per la mancata _1
fruizione del servizio telefonico;
- che i rapporti tra e TE CP_2
esulavano dal rapporto contrattuale intercorrente tra la società appellante e il _1
- che, accertato l'inadempimento contrattuale addebitabile a risultava dimostrato il TE
correlato danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'utente;
- che, per tali ragioni, l'appello doveva essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
1.3. Si costituiva in giudizio la quale CP_2
chiedeva il rigetto dell'appello proposto, rappresentando:
pag. 6/21 - che, in via preliminare, doveva ritenersi CP_2
priva di legittimazione passiva rispetto alla domanda svolta dal non avendo questi formulato alcuna _1
domanda nei confronti della suddetta società telefonica;
- che, inoltre, la chiamata in causa di da CP_2
parte di non aveva prodotto alcuna estensione T_
automatica della domanda attorea nei confronti della società terza chiamata/odierna appellata, posto che il preteso titolo in forza del quale aveva preteso di T_
ON addebitare ogni responsabilità nei confronti di era diverso da quello azionato dall'utente;
- che, per tali ragioni, l'appello era inammissibile con riferimento alla declaratoria di responsabilità
diretta di nei confronti del stante CP_2 _1
l'assenza di una domanda a monte da parte di quest'ultimo nei confronti della chiamata in causa;
- che, nel merito, quanto al primo motivo di gravame,
la censura formulata da era infondata, in quanto T_
gli indennizzi previsti dalla Delibera n. 73/11/Cons erano stati applicati dal primo giudice esclusivamente quale parametro di liquidazione del danno, nell'ambito di una valutazione equitativa del pregiudizio lamentato dall'utente;
- che, relativamente al secondo motivo di appello, la normativa di settore escludeva espressamente una responsabilità diretta di quale proprietario e CP_2
pag. 7/21 gestore dell'infrastruttura telefonica utilizzata anche da altri operatori del settore, nei confronti dell'utente finale;
- che, ad ogni modo, come emerso in sede istruttoria,
la responsabilità per il disservizio subito dal _1
era attribuibile unicamente all'inerzia di che T_
nulla aveva fatto per risolvere il riscontrato problema alla linea telefonica.
1.4. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 28.5.2025, all'esito della quale il giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
3. In chiave logica va dapprima affrontato il secondo motivo di appello, limitatamente alla parte in cui T_
sostiene che alcuna responsabilità sussiste in capo alla medesima società appellante, essendo responsabile in luogo
ON della stessa , quale proprietaria dell'infrastruttura,
il cui danneggiamento ha impedito l'esatta erogazione del servizio.
Il motivo è infondato, atteso che dell'adempimento delle prestazioni inerenti all'erogazione del servizio di telefonia oggetto del contratto stipulato da con T_
l'appellato risponde, nei confronti di _1
quest'ultimo, esclusivamente , vale a dire l'unico T_
pag. 8/21 soggetto che si è impegnato a prestare il servizio di telefonia nei confronti del medesimo _1
Tale questione prescinde poi dalla possibilità che
ON
possa rivalersi nei confronti di in merito T_
alle conseguenze pregiudizievoli che l'inadempimento di quest'ultima le ha arrecato nel rapporto contrattuale con il e di cui si dirà nel par. 5. _1
Non essendo contestata la circostanza che la linea telefonica dell'appellato non ha funzionato dal _1
25.7.2013 al dicembre dello stesso anno, dunque per un lasso temporale sicuramente importante, senza che la società appellante abbia provveduto a ripristinare il servizio, corretta è stata la valutazione del primo giudice nel ritenere sussistente – rispetto a tale inadempimento – la responsabilità della società
appellante.
4. Quanto al primo motivo di appello, TE
censura la gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha provveduto alla liquidazione degli indennizzi di cui alla Delibera n. 73/11/Cons per il disservizio telefonico subito da Secondo quanto ONroparte_1
eccepito dalla società appellante, infatti, non possono essere applicati gli indennizzi previsti nell'ambito della procedura amministrativa (alternativa a quella giudiziale), la cui fonte è rinvenibile nella citata
Delibera, posto che dinanzi al giudice ordinario, con pag. 9/21 riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti a disservizi imputabili a comportamenti del gestore telefonico, valgono esclusivamente le regole probatorie delineate dall'art. 1218 e ss. c.c.
4.1 Al riguardo si premette, a fini chiarificatori, che l'indennizzo (di natura amministrativa) erogabile, ai sensi dell'art. 5 della Delibera n. 73/11/Cons, in conseguenza dei disservizi telefonici causati dal gestore dell'utenza, trova fonte nell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003).
Tale ultima disposizione, nella specie, attribuisce all' il compito di adottare procedure “trasparenti, Pt_2
semplici e poco costose per l'esame delle controversie in
cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali (…)
tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle
stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di
rimborso o di indennizzo”.
L'Autorità, in attuazione dell'articolo in commento, ha approvato, con la citata Delibera n. 73/11/Cons, il
Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori. È
stata, così, determinata la misura minima unitaria per il calcolo degli indennizzi che l' stessa è tenuta ad Pt_2
applicare in sede di definizione amministrativa delle controversie, con una duplice finalità: garantire agli utenti che abbiano subito un medesimo disservizio pag. 10/21 uniformità di trattamento indipendentemente dall'operatore coinvolto e prevedere una congrua e adeguata diversificazione degli indennizzi a seconda della gravità
dell'inadempimento contrattuale rilevato.
La disciplina richiamata attribuisce, dunque,
all'utente la facoltà di richiedere il pagamento in suo favore degli indennizzi di cui alla Delibera n.
73/11/Cons, nell'ambito della procedura di A.D.R. avanti all' stessa e non davanti al giudice ordinario. In Pt_2
tali termini si è espressa la Corte di Cassazione, secondo la quale “gli indennizzi sono previsi nella delibera Pt_2
(…) per prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il
cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle
controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul
verificarsi stesso del danno, e non possono quindi
supplire alla mancata prova (…) dello stesso verificarsi
del danno. Non possono quindi essere direttamente
utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della
causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle
regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del
danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del
quantum, del danno. Essi potrebbero eventualmente essere
utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito
la prova dell'effettivo verificarsi di un danno
patrimoniale, del quale non fosse in grado di fornire
l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai
pag. 11/21 fini di un risarcimento in via equitativa” (Cass. n.
15349/2017). Tanto si giustifica alla luce del fatto che la domanda indennitaria ha presupposti difformi rispetto a quella risarcitoria e prescinde dalla prova del danno e persino dalla stessa sussistenza di esso. La ratio e la funzione dell'istituto indennitario è, infatti, quella di consentire la compensazione automatica e predeterminata di un pregiudizio, più o meno bagatellare, con il riconoscimento di una somma di denaro in favore del soggetto pregiudicato.
Nelle domande di indennità, l'onere probatorio si esaurisce, quindi, nella prova dell'inizio e della durata del pregiudizio (disservizio, nel caso di specie), ovvero della sussistenza del medesimo.
Al contrario, l'onere della prova in sede risarcitoria
è complesso, richiedendo gli elementi sostanziali della condotta imputabile, del nesso causale e del danno –
patrimoniale e/o non patrimoniale - effettivamente subito dal titolare del diritto leso (si veda sul punto Corte di
Cassazione sent. n. 2358 del 2019).
Ciò non toglie che, per alcuni aspetti o voci del danno, la valutazione possa essere equitativa, per tale intendendosi una compensazione economica socialmente adeguata del danno, in ipotesi di estrema o particolare difficoltà di dimostrazione del medesimo pregiudizio nel suo preciso ammontare, pur senza prescindere dalla pag. 12/21 dimostrazione di un danno risarcibile certo e non meramente eventuale o ipotetico (in tal senso, Cass.,
sent. n. 13518/2025). La valutazione equitativa – precisa la Corte di Cassazione – attiene, infatti, “alla
quantificazione e non già all'individuazione del danno
(non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento
dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 c.c.)”; danno per la cui quantificazione possono valere – nel caso di specie - anche i criteri dettati in tema di indennizzi dal
Regolamento n. 73/11/CONS, ritenuti idonei “per Pt_2
consentire di addivenire ad una liquidazione che sia equa
e congrua” (Cass., sent. n. 13518/2025).
4.2. Calando tali principi nel caso di specie, quanto al danno patrimoniale, si espone quanto segue.
Fermo e incontestato il danno-evento subito dal
[...]
a far dal 25.7.2013 fino al 30.12.2013 (data di _1
riattivazione del servizio), conseguenza dell'inadempimento della società appellante, si evidenzia come lo stesso appellato si sia sostanzialmente limitato ad una rappresentazione del disservizio derivante dal mancato funzionamento dell'utenza telefonica, senza allegare in quali termini concreti l'inadempimento contrattuale imputato al fornitore del servizio abbia determinato un pregiudizio di natura patrimoniale, se non con riferimento alle fatture emesse da nel periodo T_
di riscontrato malfunzionamento della linea telefonica pag. 13/21 (cfr. da doc. n. 1 a 3 fascicolo di primo grado di parte
). _1
Invero, le uniche doglianze offerte dall'utente sono incentrate in maniera apodittica sul mancato utilizzo della linea telefonica e adsl che, in quanto tale, ha comportato – in tesi – “un notevole patimento psichico ed
economico, determinato dall'incertezza circa le ragioni
dell'interruzione dei servizi subita nonché la possibilità
e i tempi di un ripristino della linea” (cfr. p. 5
dell'atto di citazione – fascicolo di primo grado di parte
. Nulla aggiunge il (oltre a tale _1 _1
affermazione di stile) in ordine ad eventuali utilità
patrimoniali lese o non conseguite a causa della temporanea impossibilità di fruizione del servizio telefonico e adsl, ad eccezione – come sopra già
evidenziato – delle bollette versate in atti. Soltanto con riferimento a tale ultimo aspetto, infatti, può
configurarsi un danno patrimoniale conseguente al mancato funzionamento della linea telefonica, posto che le fatture
– con le precisazioni che seguono – fanno riferimento a servizi non resi da . T_
Nella specie, in relazione alla fattura n. 4727806 del
14.7.2013 (doc. n. 1 fascicolo di primo grado di parte
[...]
), dell'importo di euro 97,00 per “abbonamenti _1
anticipati” dal 15.7.2013 al 14.9.2013, nonché per euro
14,84 di consumi effettuati, può ritenersi dimostrato il pag. 14/21 relativo pagamento, in quanto non contestato da T_
Da tale fattura, dovrà comunque essere scomputata la somma di euro 14,84 in quanto inerente a consumi effettuati dal 15.5.2013 al 14.7.2013, periodo di corretto
– e non contestato - funzionamento del servizio telefonico e adsl.
Di contro, con riferimento alle fatture n. 7916084 del
14.11.2013 (dell'importo di euro 98,72 per “abbonamenti anticipati dal 15.11.2013 al 14.1.2014 e per euro 0,00 per consumi effettuati – doc. n. 2 fascicolo di primo grado di parte e n. 101971 del 14.1.2014 (dell'importo _1
di euro 19,23 per “altri costi”), la prova del relativo pagamento è confutata dal fax dell'11.9.2013, con cui il comunicava a la sospensione dei _1 T_
pagamenti delle fatture emesse dallo stesso gestore telefonico a partire da tale data. Tali fatture, pertanto,
non integrano gli estremi di alcun danno patrimoniale, il cui ammontare corrisponde unicamente alla somma di euro
97,00, quali importi per abbonamenti a servizi mai resi da
, di cui alla fattura del 14.7.2013 (doc. n. 1 T_
fascicolo di primo grado parte . _1
Al di là della documentazione richiamata, nessun altro elemento probatorio è stato offerto dal danneggiato/odierna parte appellata al fine di dimostrare il danno patrimoniale, neanche in termini presuntivi tali da legittimare l'applicazione, in via equitativa, dei pag. 15/21 richiamati criteri di quantificazione del danno, contenuti nella Delibera n. 73/11/Cons emessa dall' Pt_2
Quanto al danno non patrimoniale, il allega _1
esclusivamente di avere sofferto un danno esistenziale (il danno morale viene solamente enunciato in atto di citazione ed allo stesso non viene data alcuna concretezza e conseguentemente non viene offerta alcuna prova).
Tale pregiudizio è stato espressamente escluso dal primo giudice.
Sul punto l'appellato ha omesso di proporre impugnazione incidentale.
Conseguentemente su tale statuizione del primo giudice
è calato il giudicato interno, che preclude ogni rivisitazione di tale profilo di danno.
Il danno lamentato dal deve, dunque, dirsi _1
provato nei limiti sopra esposti e, in tali termini, dovrà
essere riformata la sentenza di primo grado.
5. Quanto alla parte del secondo motivo di appello non trattata al par. 3 della presente pronuncia, T_
censura la gravata sentenza nella parte in cui il
[...]
primo giudice ha ritenuto l'odierna società appellante quale unica responsabile dei danni subiti dal _1
L'appellante sostiene, in specie, che la causazione del disservizio riscontrato sulla linea telefonica dell'utente
è esclusivamente riconducibile ad un guasto dell'infrastruttura di rete, di proprietà di CP_2
pag. 16/21 sulla quale, dunque, grava la responsabilità per la mancata fornitura del servizio.
Sul punto, preliminarmente si deve esaminare l'eccezione di che contesta la mancata CP_2
formulazione della domanda nei suoi confronti da parte di parte attrice/odierna parte appellata e sostenendo che nel caso in esame non opererebbe l'estensione automatica della domanda alla terza chiamata. L'eccezione è fondata e deve essere accolta. Infatti, la mancata estensione automatica della domanda opera nel caso in cui il terzo sia stato evocato in giudizio come coobbligato solidale (cfr. Cass.,
sent. n. 23308/2007).
La Corte di Cassazione ha, inoltre, affermato sul punto che “il principio della estensione automatica della
domanda dell'attore al chiamato in causa trova
applicazione allorquando la chiamata del terzo sia
effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso
convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto
che il terzo s'individui come unico obbligato nei
confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto,
realizzandosi in tal caso un ampliamento della
controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato
parte del giudizio in posizione alternativa con il
convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del
terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa
rispetto a quella individuata dall'attore), ma ferma
pag. 17/21 restando, tuttavia, in ragione di detta duplice
alternatività, l'unicità del complessivo rapporto
controverso. Il suddetto principio, invece, non opera
allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del
chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore
come “causa petendi” ed in particolare, ove l'azione
dell'attore sia di natura risarcitoria” (Cass., sent. n.
13131/2006).
Dagli atti emerge chiaramente che la chiamata in causa di ad opera di è stata CP_2 TE
effettuata a titolo di garanzia al fine di essere manlevata dalla propria responsabilità e soprattutto in base ad un rapporto diverso da quello fatto valere dal
[...]
nei confronti della chiamante. L'odierna parte _1
appellata ha agito nei confronti di in base ad un T_
contratto di somministrazione di servizi telefonici a cui
è estranea (circostanze, queste, non CP_2
contestate), mentre la chiamata in causa di da CP_2
parte di sarebbe occorsa in base alla concessione T_
dell'uso di un'infrastruttura di stessa in base CP_2
e ai sensi della L. n. 249/1977 e delle successive delibere attuative adottate dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni. Pertanto, nel caso in esame non opera il principio dell'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto/odierno appellante e conseguentemente se pag. 18/21 l'attore/odierno appellato vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei suoi confronti una espressa ed autonoma domanda.
inoltre ha contestato il diritto di CP_2 T_
ad evocarla in giudizio in garanzia asserendo che
[...]
la normativa di riferimento (L. n. 249/1977) prevede in capo a un obbligo manutentivo della linea, con CP_2
esplicita previsione di penali in caso di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di gestione della infrastruttura di rete da corrispondere direttamente all'OLO (Other Licensed Operators), tanto da escludere una responsabilità diretta di nei confronti del CP_2
cliente di . T_
Conseguentemente non è configurabile una chiamata in garanzia di che in caso di proprio CP_2
inadempimento sarà tenuta a corrispondere a T_
esclusivamente le penali previste dalla citata normativa.
Alla luce di tali argomentazioni, il secondo motivo di appello va rigettato.
4. Tenuto conto dell'esito del giudizio, vale a dire del fatto che il diritto risarcitorio vantato da parte appallata è risultato fortemente ridimensionato, tra l'appellante e l'appellato le spese dei due _1
gradi di giudizio vanno tra loro compensate. Le spese di
TIM sono poste a carico di sul punto interamente T_
soccombente.
pag. 19/21
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2857 del
2018 sull'appello proposto da contro TE
, così provvede: ONroparte_1
- a parziale accoglimento del primo motivo di appello, ridetermina in euro 97,00 la somma che deve TE
corrispondere a e per l'effetto ONroparte_1
condanna a corrispondere a TE _1
la somma di euro 97,00, oltre interessi dalla
[...]
domanda al saldo;
- compensa tra la società appellante e _1
le spese dei due gradi di giudizio;
[...]
- conferma la condanna al pagamento delle spese pronunciata dal primo giudice nei confronti di ed T_
a favore di;
CP_2
- condanna a corrispondere a a T_ CP_2
titolo di rimborso delle spese del presente grado di giudizio, la somma di euro 1.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA.
Perugia, il 26.9.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 20/21 pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2857 del Ruolo
generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa
da
in persona del legale rappresentante p.t., TE
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Papandrea e dall'Avv. Valerio Stanisci;
appellante contro
rappresentato e difeso dall'Avv. ONroparte_1
Cecilia De Vecchi;
appellato
e contro
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Carota e dall'Avv. Germana Bodo;
appellata avverso la sentenza del Giudice di Pace di Perugia n.
882/2017 del 7.11.2017, depositata in data 17.11.2017.
OGGETTO: APPELLO - ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
CONCLUSIONI:
per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, TE
contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n.
882/17 emessa dal Giudice di Pace di Perugia, Dott.ssa
Difino il 07.11.2017, depositata in cancelleria il
14.11.2017 e non notificata, ritenere fondati i motivi
esposti con il presente gravame e, per l'effetto: a) in via principale rigettare la domanda attrice spiegata nel
giudizio di primo grado perché infondata in fatto ed in
diritto oltreché non provata e, in ogni caso, rigettare la
domanda spiegata dall'attore nel giudizio di primo grado
tesa ad ottenere la liquidazione degli indennizzi previsti
dalla Delibera n. 73/11/Cons emanata dall' per i Pt_2
motivi di cui alle premesse del presente atto;
b) in via
subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche
parziale della domanda attore ritenere e dichiarare la
unica responsabile dei fatti ONroparte_3
verificatisi dal 24.10.2013 e conseguentemente condannare
direttamente al pagamento di qualsiasi ONroparte_3
somma dovuta a parte attrice. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”;
per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ONroparte_1
ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa, 1) Nel
merito: richiamate tutte le difese e le eccezioni già
svolte nel corso del primo grado di giudizio rigettare
pag. 2/21 l'appello proposto da dichiarandolo TE
infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza
n. 882/2017, emessa dal Giudice di Pace di Perugia, nella
persona della Dott.ssa Difino. In ogni caso con vittoria
di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di
giudizio.”;
per “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia, CP_2
ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione
disattesa in via principale dichiarare l'appello
inammissibile per tutti i motivi dedotti in narrativa;
in
subordine respingere l'appello promosso da TE
avverso la sentenza n.882/2017 pronunciata dal Giudice di
Pace di Perugia in data 7.11.2017 e depositata il
14.11.2017 in quanto totalmente infondato in fatto ed in
diritto; in ogni caso con conferma integrale della
sentenza impugnata o comunque con il rigetto delle domande
tutte svolte nei confronti di in quando infondate CP_2
e non provate. Con vittoria delle spese anche del presente
grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore
di che si dichiara antistatario”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, conveniva in giudizio TE _1
e chiedendo l'integrale riforma
[...] CP_2
della sentenza n. 882/2017 del 7.11.2017, depositata il
14.11.2017, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di pag. 3/21 Perugia.
1.1. A fondamento della domanda proposta, parte appellante esponeva:
- che conveniva in giudizio, ONroparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Perugia, per TE
sentire accertare e dichiarare l'inadempimento del suddetto gestore telefonico per l'interruzione del servizio di telefonia e adsl, chiedendo, inoltre, la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni asseritamente patiti, quantificati in euro 4.776,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- che, a sostegno della domanda proposta, _1
deduceva di essere titolare di un contratto di
[...]
abbonamento telefonico con e che TE
quest'ultima, a partire dal 25.7.2013, senza alcun preavviso, aveva illegittimamente disattivato il servizio di telefonia e adsl (riattivato soltanto in data
30.12.2013), con conseguenti pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti;
- che si costituiva nel giudizio di primo grado T_
, eccependo che la responsabilità del disservizio
[...]
subito dal doveva essere attribuita a _1 [...]
, di cui chiedeva la chiamata in causa;
CP_3
- che all'udienza del 4.9.2017 si costituiva
[...]
la quale eccepiva il difetto della propria CP_3
legittimità passiva, chiedendo, nel merito, il rigetto pag. 4/21 delle domande svolte dall'attore nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- che, con sentenza n. 882/2017 del 7.11.2017
(depositata il 14.11.2017), il Giudice di Pace di Perugia
accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando al pagamento della somma di euro 2.316,00, TE
oltre interessi dalla domanda al saldo;
- che la suddetta pronuncia era errata nella parte in cui il primo giudice aveva fatto applicazione degli indennizzi previsti dalla delibera n 73/11/Cons, ai fini della liquidazione dei presunti danni patiti dall'attore per il mancato godimento del servizio telefonico;
- che la citata Delibera, infatti, doveva ritenersi applicabile soltanto in sede di definizione della controversia innanzi all' , non già in sede civile Pt_2
dinanzi al giudice ordinario;
ambito, quest'ultimo, ove era operante l'ordinaria disciplina di determinazione del danno di cui agli artt. 1218 e ss. c.c.;
- che, inoltre, la sentenza doveva essere censurata nella misura in cui il primo giudice aveva ritenuto la responsabilità esclusiva di TE
- che, invero, il disservizio subito dall'utente era addebitabile unicamente a quale proprietario e CP_2
gestore dell'infrastruttura telefonica, posto che la causa del danno prospettato dall'utente – comunque non dimostrato – era riconducibile ad un guasto tecnico della pag. 5/21 medesima infrastruttura.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio contestando ONroparte_1
l'appello proposto e rilevando:
- che, contrariamente a quanto affermato da T_
, il Giudice di Pace aveva correttamente utilizzato
[...]
i criteri di cui alla Delibera n.73/11/Cons, al solo fine della determinazione del danno, altrimenti di difficile quantificazione;
- che l'inadempimento di oltre a TE
considerarsi circostanza pacifica ed incontestata (anche in quanto non oggetto di gravame), doveva ritenersi unica fonte dei danni patiti dal per la mancata _1
fruizione del servizio telefonico;
- che i rapporti tra e TE CP_2
esulavano dal rapporto contrattuale intercorrente tra la società appellante e il _1
- che, accertato l'inadempimento contrattuale addebitabile a risultava dimostrato il TE
correlato danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'utente;
- che, per tali ragioni, l'appello doveva essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
1.3. Si costituiva in giudizio la quale CP_2
chiedeva il rigetto dell'appello proposto, rappresentando:
pag. 6/21 - che, in via preliminare, doveva ritenersi CP_2
priva di legittimazione passiva rispetto alla domanda svolta dal non avendo questi formulato alcuna _1
domanda nei confronti della suddetta società telefonica;
- che, inoltre, la chiamata in causa di da CP_2
parte di non aveva prodotto alcuna estensione T_
automatica della domanda attorea nei confronti della società terza chiamata/odierna appellata, posto che il preteso titolo in forza del quale aveva preteso di T_
ON addebitare ogni responsabilità nei confronti di era diverso da quello azionato dall'utente;
- che, per tali ragioni, l'appello era inammissibile con riferimento alla declaratoria di responsabilità
diretta di nei confronti del stante CP_2 _1
l'assenza di una domanda a monte da parte di quest'ultimo nei confronti della chiamata in causa;
- che, nel merito, quanto al primo motivo di gravame,
la censura formulata da era infondata, in quanto T_
gli indennizzi previsti dalla Delibera n. 73/11/Cons erano stati applicati dal primo giudice esclusivamente quale parametro di liquidazione del danno, nell'ambito di una valutazione equitativa del pregiudizio lamentato dall'utente;
- che, relativamente al secondo motivo di appello, la normativa di settore escludeva espressamente una responsabilità diretta di quale proprietario e CP_2
pag. 7/21 gestore dell'infrastruttura telefonica utilizzata anche da altri operatori del settore, nei confronti dell'utente finale;
- che, ad ogni modo, come emerso in sede istruttoria,
la responsabilità per il disservizio subito dal _1
era attribuibile unicamente all'inerzia di che T_
nulla aveva fatto per risolvere il riscontrato problema alla linea telefonica.
1.4. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 28.5.2025, all'esito della quale il giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
3. In chiave logica va dapprima affrontato il secondo motivo di appello, limitatamente alla parte in cui T_
sostiene che alcuna responsabilità sussiste in capo alla medesima società appellante, essendo responsabile in luogo
ON della stessa , quale proprietaria dell'infrastruttura,
il cui danneggiamento ha impedito l'esatta erogazione del servizio.
Il motivo è infondato, atteso che dell'adempimento delle prestazioni inerenti all'erogazione del servizio di telefonia oggetto del contratto stipulato da con T_
l'appellato risponde, nei confronti di _1
quest'ultimo, esclusivamente , vale a dire l'unico T_
pag. 8/21 soggetto che si è impegnato a prestare il servizio di telefonia nei confronti del medesimo _1
Tale questione prescinde poi dalla possibilità che
ON
possa rivalersi nei confronti di in merito T_
alle conseguenze pregiudizievoli che l'inadempimento di quest'ultima le ha arrecato nel rapporto contrattuale con il e di cui si dirà nel par. 5. _1
Non essendo contestata la circostanza che la linea telefonica dell'appellato non ha funzionato dal _1
25.7.2013 al dicembre dello stesso anno, dunque per un lasso temporale sicuramente importante, senza che la società appellante abbia provveduto a ripristinare il servizio, corretta è stata la valutazione del primo giudice nel ritenere sussistente – rispetto a tale inadempimento – la responsabilità della società
appellante.
4. Quanto al primo motivo di appello, TE
censura la gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha provveduto alla liquidazione degli indennizzi di cui alla Delibera n. 73/11/Cons per il disservizio telefonico subito da Secondo quanto ONroparte_1
eccepito dalla società appellante, infatti, non possono essere applicati gli indennizzi previsti nell'ambito della procedura amministrativa (alternativa a quella giudiziale), la cui fonte è rinvenibile nella citata
Delibera, posto che dinanzi al giudice ordinario, con pag. 9/21 riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti a disservizi imputabili a comportamenti del gestore telefonico, valgono esclusivamente le regole probatorie delineate dall'art. 1218 e ss. c.c.
4.1 Al riguardo si premette, a fini chiarificatori, che l'indennizzo (di natura amministrativa) erogabile, ai sensi dell'art. 5 della Delibera n. 73/11/Cons, in conseguenza dei disservizi telefonici causati dal gestore dell'utenza, trova fonte nell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003).
Tale ultima disposizione, nella specie, attribuisce all' il compito di adottare procedure “trasparenti, Pt_2
semplici e poco costose per l'esame delle controversie in
cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali (…)
tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle
stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di
rimborso o di indennizzo”.
L'Autorità, in attuazione dell'articolo in commento, ha approvato, con la citata Delibera n. 73/11/Cons, il
Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori. È
stata, così, determinata la misura minima unitaria per il calcolo degli indennizzi che l' stessa è tenuta ad Pt_2
applicare in sede di definizione amministrativa delle controversie, con una duplice finalità: garantire agli utenti che abbiano subito un medesimo disservizio pag. 10/21 uniformità di trattamento indipendentemente dall'operatore coinvolto e prevedere una congrua e adeguata diversificazione degli indennizzi a seconda della gravità
dell'inadempimento contrattuale rilevato.
La disciplina richiamata attribuisce, dunque,
all'utente la facoltà di richiedere il pagamento in suo favore degli indennizzi di cui alla Delibera n.
73/11/Cons, nell'ambito della procedura di A.D.R. avanti all' stessa e non davanti al giudice ordinario. In Pt_2
tali termini si è espressa la Corte di Cassazione, secondo la quale “gli indennizzi sono previsi nella delibera Pt_2
(…) per prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il
cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle
controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul
verificarsi stesso del danno, e non possono quindi
supplire alla mancata prova (…) dello stesso verificarsi
del danno. Non possono quindi essere direttamente
utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della
causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle
regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del
danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del
quantum, del danno. Essi potrebbero eventualmente essere
utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito
la prova dell'effettivo verificarsi di un danno
patrimoniale, del quale non fosse in grado di fornire
l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai
pag. 11/21 fini di un risarcimento in via equitativa” (Cass. n.
15349/2017). Tanto si giustifica alla luce del fatto che la domanda indennitaria ha presupposti difformi rispetto a quella risarcitoria e prescinde dalla prova del danno e persino dalla stessa sussistenza di esso. La ratio e la funzione dell'istituto indennitario è, infatti, quella di consentire la compensazione automatica e predeterminata di un pregiudizio, più o meno bagatellare, con il riconoscimento di una somma di denaro in favore del soggetto pregiudicato.
Nelle domande di indennità, l'onere probatorio si esaurisce, quindi, nella prova dell'inizio e della durata del pregiudizio (disservizio, nel caso di specie), ovvero della sussistenza del medesimo.
Al contrario, l'onere della prova in sede risarcitoria
è complesso, richiedendo gli elementi sostanziali della condotta imputabile, del nesso causale e del danno –
patrimoniale e/o non patrimoniale - effettivamente subito dal titolare del diritto leso (si veda sul punto Corte di
Cassazione sent. n. 2358 del 2019).
Ciò non toglie che, per alcuni aspetti o voci del danno, la valutazione possa essere equitativa, per tale intendendosi una compensazione economica socialmente adeguata del danno, in ipotesi di estrema o particolare difficoltà di dimostrazione del medesimo pregiudizio nel suo preciso ammontare, pur senza prescindere dalla pag. 12/21 dimostrazione di un danno risarcibile certo e non meramente eventuale o ipotetico (in tal senso, Cass.,
sent. n. 13518/2025). La valutazione equitativa – precisa la Corte di Cassazione – attiene, infatti, “alla
quantificazione e non già all'individuazione del danno
(non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento
dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 c.c.)”; danno per la cui quantificazione possono valere – nel caso di specie - anche i criteri dettati in tema di indennizzi dal
Regolamento n. 73/11/CONS, ritenuti idonei “per Pt_2
consentire di addivenire ad una liquidazione che sia equa
e congrua” (Cass., sent. n. 13518/2025).
4.2. Calando tali principi nel caso di specie, quanto al danno patrimoniale, si espone quanto segue.
Fermo e incontestato il danno-evento subito dal
[...]
a far dal 25.7.2013 fino al 30.12.2013 (data di _1
riattivazione del servizio), conseguenza dell'inadempimento della società appellante, si evidenzia come lo stesso appellato si sia sostanzialmente limitato ad una rappresentazione del disservizio derivante dal mancato funzionamento dell'utenza telefonica, senza allegare in quali termini concreti l'inadempimento contrattuale imputato al fornitore del servizio abbia determinato un pregiudizio di natura patrimoniale, se non con riferimento alle fatture emesse da nel periodo T_
di riscontrato malfunzionamento della linea telefonica pag. 13/21 (cfr. da doc. n. 1 a 3 fascicolo di primo grado di parte
). _1
Invero, le uniche doglianze offerte dall'utente sono incentrate in maniera apodittica sul mancato utilizzo della linea telefonica e adsl che, in quanto tale, ha comportato – in tesi – “un notevole patimento psichico ed
economico, determinato dall'incertezza circa le ragioni
dell'interruzione dei servizi subita nonché la possibilità
e i tempi di un ripristino della linea” (cfr. p. 5
dell'atto di citazione – fascicolo di primo grado di parte
. Nulla aggiunge il (oltre a tale _1 _1
affermazione di stile) in ordine ad eventuali utilità
patrimoniali lese o non conseguite a causa della temporanea impossibilità di fruizione del servizio telefonico e adsl, ad eccezione – come sopra già
evidenziato – delle bollette versate in atti. Soltanto con riferimento a tale ultimo aspetto, infatti, può
configurarsi un danno patrimoniale conseguente al mancato funzionamento della linea telefonica, posto che le fatture
– con le precisazioni che seguono – fanno riferimento a servizi non resi da . T_
Nella specie, in relazione alla fattura n. 4727806 del
14.7.2013 (doc. n. 1 fascicolo di primo grado di parte
[...]
), dell'importo di euro 97,00 per “abbonamenti _1
anticipati” dal 15.7.2013 al 14.9.2013, nonché per euro
14,84 di consumi effettuati, può ritenersi dimostrato il pag. 14/21 relativo pagamento, in quanto non contestato da T_
Da tale fattura, dovrà comunque essere scomputata la somma di euro 14,84 in quanto inerente a consumi effettuati dal 15.5.2013 al 14.7.2013, periodo di corretto
– e non contestato - funzionamento del servizio telefonico e adsl.
Di contro, con riferimento alle fatture n. 7916084 del
14.11.2013 (dell'importo di euro 98,72 per “abbonamenti anticipati dal 15.11.2013 al 14.1.2014 e per euro 0,00 per consumi effettuati – doc. n. 2 fascicolo di primo grado di parte e n. 101971 del 14.1.2014 (dell'importo _1
di euro 19,23 per “altri costi”), la prova del relativo pagamento è confutata dal fax dell'11.9.2013, con cui il comunicava a la sospensione dei _1 T_
pagamenti delle fatture emesse dallo stesso gestore telefonico a partire da tale data. Tali fatture, pertanto,
non integrano gli estremi di alcun danno patrimoniale, il cui ammontare corrisponde unicamente alla somma di euro
97,00, quali importi per abbonamenti a servizi mai resi da
, di cui alla fattura del 14.7.2013 (doc. n. 1 T_
fascicolo di primo grado parte . _1
Al di là della documentazione richiamata, nessun altro elemento probatorio è stato offerto dal danneggiato/odierna parte appellata al fine di dimostrare il danno patrimoniale, neanche in termini presuntivi tali da legittimare l'applicazione, in via equitativa, dei pag. 15/21 richiamati criteri di quantificazione del danno, contenuti nella Delibera n. 73/11/Cons emessa dall' Pt_2
Quanto al danno non patrimoniale, il allega _1
esclusivamente di avere sofferto un danno esistenziale (il danno morale viene solamente enunciato in atto di citazione ed allo stesso non viene data alcuna concretezza e conseguentemente non viene offerta alcuna prova).
Tale pregiudizio è stato espressamente escluso dal primo giudice.
Sul punto l'appellato ha omesso di proporre impugnazione incidentale.
Conseguentemente su tale statuizione del primo giudice
è calato il giudicato interno, che preclude ogni rivisitazione di tale profilo di danno.
Il danno lamentato dal deve, dunque, dirsi _1
provato nei limiti sopra esposti e, in tali termini, dovrà
essere riformata la sentenza di primo grado.
5. Quanto alla parte del secondo motivo di appello non trattata al par. 3 della presente pronuncia, T_
censura la gravata sentenza nella parte in cui il
[...]
primo giudice ha ritenuto l'odierna società appellante quale unica responsabile dei danni subiti dal _1
L'appellante sostiene, in specie, che la causazione del disservizio riscontrato sulla linea telefonica dell'utente
è esclusivamente riconducibile ad un guasto dell'infrastruttura di rete, di proprietà di CP_2
pag. 16/21 sulla quale, dunque, grava la responsabilità per la mancata fornitura del servizio.
Sul punto, preliminarmente si deve esaminare l'eccezione di che contesta la mancata CP_2
formulazione della domanda nei suoi confronti da parte di parte attrice/odierna parte appellata e sostenendo che nel caso in esame non opererebbe l'estensione automatica della domanda alla terza chiamata. L'eccezione è fondata e deve essere accolta. Infatti, la mancata estensione automatica della domanda opera nel caso in cui il terzo sia stato evocato in giudizio come coobbligato solidale (cfr. Cass.,
sent. n. 23308/2007).
La Corte di Cassazione ha, inoltre, affermato sul punto che “il principio della estensione automatica della
domanda dell'attore al chiamato in causa trova
applicazione allorquando la chiamata del terzo sia
effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso
convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto
che il terzo s'individui come unico obbligato nei
confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto,
realizzandosi in tal caso un ampliamento della
controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato
parte del giudizio in posizione alternativa con il
convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del
terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa
rispetto a quella individuata dall'attore), ma ferma
pag. 17/21 restando, tuttavia, in ragione di detta duplice
alternatività, l'unicità del complessivo rapporto
controverso. Il suddetto principio, invece, non opera
allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del
chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore
come “causa petendi” ed in particolare, ove l'azione
dell'attore sia di natura risarcitoria” (Cass., sent. n.
13131/2006).
Dagli atti emerge chiaramente che la chiamata in causa di ad opera di è stata CP_2 TE
effettuata a titolo di garanzia al fine di essere manlevata dalla propria responsabilità e soprattutto in base ad un rapporto diverso da quello fatto valere dal
[...]
nei confronti della chiamante. L'odierna parte _1
appellata ha agito nei confronti di in base ad un T_
contratto di somministrazione di servizi telefonici a cui
è estranea (circostanze, queste, non CP_2
contestate), mentre la chiamata in causa di da CP_2
parte di sarebbe occorsa in base alla concessione T_
dell'uso di un'infrastruttura di stessa in base CP_2
e ai sensi della L. n. 249/1977 e delle successive delibere attuative adottate dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni. Pertanto, nel caso in esame non opera il principio dell'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto/odierno appellante e conseguentemente se pag. 18/21 l'attore/odierno appellato vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei suoi confronti una espressa ed autonoma domanda.
inoltre ha contestato il diritto di CP_2 T_
ad evocarla in giudizio in garanzia asserendo che
[...]
la normativa di riferimento (L. n. 249/1977) prevede in capo a un obbligo manutentivo della linea, con CP_2
esplicita previsione di penali in caso di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di gestione della infrastruttura di rete da corrispondere direttamente all'OLO (Other Licensed Operators), tanto da escludere una responsabilità diretta di nei confronti del CP_2
cliente di . T_
Conseguentemente non è configurabile una chiamata in garanzia di che in caso di proprio CP_2
inadempimento sarà tenuta a corrispondere a T_
esclusivamente le penali previste dalla citata normativa.
Alla luce di tali argomentazioni, il secondo motivo di appello va rigettato.
4. Tenuto conto dell'esito del giudizio, vale a dire del fatto che il diritto risarcitorio vantato da parte appallata è risultato fortemente ridimensionato, tra l'appellante e l'appellato le spese dei due _1
gradi di giudizio vanno tra loro compensate. Le spese di
TIM sono poste a carico di sul punto interamente T_
soccombente.
pag. 19/21
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2857 del
2018 sull'appello proposto da contro TE
, così provvede: ONroparte_1
- a parziale accoglimento del primo motivo di appello, ridetermina in euro 97,00 la somma che deve TE
corrispondere a e per l'effetto ONroparte_1
condanna a corrispondere a TE _1
la somma di euro 97,00, oltre interessi dalla
[...]
domanda al saldo;
- compensa tra la società appellante e _1
le spese dei due gradi di giudizio;
[...]
- conferma la condanna al pagamento delle spese pronunciata dal primo giudice nei confronti di ed T_
a favore di;
CP_2
- condanna a corrispondere a a T_ CP_2
titolo di rimborso delle spese del presente grado di giudizio, la somma di euro 1.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA.
Perugia, il 26.9.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 20/21 pag. 21/21