CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 214/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.ACC.CATAST. n. 2025VI0001106 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 difeso dall'avv. Difensore_1 impugnava l'atto versato.
La vicenda nasce dalla presentazione di variazione Docfa protocollo VI0019804 del 9 febbraio 2024 causale “Divisione, diversa distribuzione degli spazi interni” con la quale si sopprimeva un'abitazione in villa censita in A/8 (rendita € 4.389,88) per costituire due unità immobiliari e proponendo entrambe le unita in classe A/7.
Viste le “ininfluenti” - secondo l'Agenzia - modifiche apportate (“consistono nella semplice divisione di una porzione l'originaria villa posta al piano terra, per la realizzazione di una piccola depandance”), il classamento proposto dal contribuente non veniva validato.
La categoria A/8 l'originaria villa, è stata confermata da questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Vicenza con Sentenza 222/02/2019 (nota alle parti) - confermata anche dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado del Veneto con Sentenza 38/06/2022 (ben nota anch'essa).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo relativo a violazioni in tema di Obbligo del contraddittorio va disatteso richiamando – ex art.118 disp.att.c.p.c. – la Sentenza 24823/2015 delle sezioni unite della Cassazione. (cfr. anche Statuto del
Contribuente rinovellato nel 2023 articolo 6-bis).
Anche il motivo relativo all' Obbligo del sopralluogo” va disatteso per la costante giurisprudenza degli ultimi anni (v. Sentenza della Corte di Cassazione n. 21176 del 19 ottobre 2016 con la quale si stabilisce che “E' legittimo l'accertamento catastale motivato con la sola indicazione della norma utilizzata dall'Ufficio per rettificare il classamento”. Corte di Cassazione n. 22487 del 27 settembre 2017 nonchè – doverosamente - la giurisprudenza di questa Corte).
Il sopralluogo va fatto solo nei casi tassativamente previsti. In tema di motivazione dell'atto – poi – valgono i principi “leggeri” espressa dalla giurisprudenza (Cassazione- sez.
6- ordinanza n. 13535 del13.06.2014 Cassazione sez.
5- n. 2268 del 3.02.2014 nonché sentenza- sez.
5- n. 14379 secondo cui l'avviso di classificazione di un immobile in una determinata categoria è soggetto all'obbligo della motivazione, il quale deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall'ufficio tecnico erariale (UTE), trattandosi di dati sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi.
Nel caso oggi in delibazione la rettifica del classamento proposto dalla parte è stato effettuato ai sensi dell'art. 4 comma 21 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n° 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n° 17 e con le modalità di cui al D.M. 701 del 19 aprile 1994 art. 1 comma 3
(diversa sarebbe la situazione in uno dei seguenti casi: nuovo classamento adottato ex art.
1 - Legge 311 del 2004; il nuovo classamento è stato adottato ex art.
1 - Legge 311 del 2004; nuovo classamento ex art.
3 - Legge 662 del 1996).
Ed infatti risulta un sopralluogo nel 2017, per il quale non sono emerse ragioni giuridiche per ripeterlo.
La divisione non ha mutato la sostanza dei fatti. In primo luogo la proprietà è la medesima, né risultano titoli di possesso in capo a terzi.
Le due unità sono di pregio sia per dimensioni e servizi, oltre ad essere di fatto fruiti dal medesimo soggetto che è unico proprietario e odierno ricorrente. Per il subalterno 8 – poi – si tratta oggettivamente di una villa non di un villino. L'articolo 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 recita: “Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento”.
Le caratteristiche intrinseche che ne determinano la destinazione, anche se formalmente divisa è di villa che è di fatto unica e liberamente fruibile nella sua interezza senza ostacoli, data la comodità con la quale le due unità “comunicano” . L' ubicazione (detta dai commercianti “posizione”) è pregevole, sul punto il ricorrente neppure obbietta in modo circostanziato. Si tratta di collina residenziale costellata di ville.
Lo stesso ricorrente, ne è divenuto legittimo proprietario nel 2005 con atto ove si legge categoria A/8
(Abitazione in villa) classe ab antiquo posseduta (e cioè sin dal 1988). Quindi da quasi 40 anni la villa - indivisa come proprietà e come fruizione ieri come oggi è A8. A questo punto è evidentemente – con tali presupposti quarantennali - che sia onere della prova del ricorrente dimostrare che adesso si tratti di un villino, ovvero che ci sia un errore materiale. Questo è uno dei punti di forza dell'Agenzia perchè l'onere della prova dopo una quarantennale qualifica grava sul contribuente proprietario.
Un esempio della illogicità degli argomenti del contribuente in ricorso è il seguente. Una villa indipendente – evidentemente – è esposta su 4 lati quindi ben difficilmente non presenta un lato nord, e su questo punto il ricorrente pretende - invece - un deprezzamento.
La corte intende dare continuità alla propria giurisprudenza sulla classe A8. Per esempio in un caso assai simile con Sentenza la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vicenza 313/01/2024 si è detto:
“L'Agenzia ha inteso parificare il classamento della depandance con quello dell'abitazione padronale ed ha motivato con il fatto che le due unità, anche se censite e accatastate autonomamente, sono fruibile congiuntamente ed anzi sono fruite congiuntamente dal momento che sono godute dai due attuali proprietari coniugi.
La distribuzione e l'articolazione del plesso immobiliare è tale che appare evidente la elusività della divisione di una villa padronale dalla depandance (attuale subalterno 6) utilizzabile quale casa custode e/
o badante, con corte e piscina esclusiva. Ed anzi è un classico delle proprietà immobiliari importanti avere abitazioni accessorie, le quali in quanto tali sono appunto serventi la proprietà principale e padronale.
D'altra parte, l'articolo 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 recita:
Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento.
La casa del custode ovvero degli ospiti ovvero per una badante ovvero per il giardiniere altro non è che un accessorio destinato ovvero servente la casa padronale, dal momento che lo stesso ricorrente non paventa alcuna altra funzione dell'immobile diversa dall'accrescimento del valore intrinseco ed estrinseco di una proprietà importante e prestigiosa.”
Quindi una villa con depandance annessa conferma e accresce il prestigio e il lusso in modo intrinseco, il suo frazionamento formale catastale - allo stato - altro non è che un espediente elusivo. La Villa può vantare un area di 4.138 m² di cui 425 m² circa coperti e 3.700 m² circa di giardino. Ben difficilmente – eccezione fatte per le case agricole – un villino può dirsi tale con siffatte giardini e portici.
E' questo il solco sul quale si muove la giurisprudenza di legittimità per esempio confermando la classe
A8 di una villa che era stata divisa ed ove il contribuente invocava la classe A perché il parco era
“comune” (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9358 Anno 2024).
La Cassazione – infatti – nega che la legge ponga una specifica definizione di categorie e classi catastali.
Nel linguaggio comune (ripreso dal legislatore) edifici simili vengono chiamati “villa” se collocati in località di lusso e “villini” se collocati in aree di minor pregio.
“2.15. è quindi erronea in diritto, nella sua assolutezza, la deduzione del ricorrente, secondo cui la presenza di un giardino «ad uso esclusivo» costituirebbe requisito indefettibile per classificare in A8 l'unità immobiliare”.
In conclusione il ricorso va - evidentemente - rigettato.
P.Q.M.
respinge il ricorso, spese compensate
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 214/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.ACC.CATAST. n. 2025VI0001106 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 difeso dall'avv. Difensore_1 impugnava l'atto versato.
La vicenda nasce dalla presentazione di variazione Docfa protocollo VI0019804 del 9 febbraio 2024 causale “Divisione, diversa distribuzione degli spazi interni” con la quale si sopprimeva un'abitazione in villa censita in A/8 (rendita € 4.389,88) per costituire due unità immobiliari e proponendo entrambe le unita in classe A/7.
Viste le “ininfluenti” - secondo l'Agenzia - modifiche apportate (“consistono nella semplice divisione di una porzione l'originaria villa posta al piano terra, per la realizzazione di una piccola depandance”), il classamento proposto dal contribuente non veniva validato.
La categoria A/8 l'originaria villa, è stata confermata da questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Vicenza con Sentenza 222/02/2019 (nota alle parti) - confermata anche dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado del Veneto con Sentenza 38/06/2022 (ben nota anch'essa).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo relativo a violazioni in tema di Obbligo del contraddittorio va disatteso richiamando – ex art.118 disp.att.c.p.c. – la Sentenza 24823/2015 delle sezioni unite della Cassazione. (cfr. anche Statuto del
Contribuente rinovellato nel 2023 articolo 6-bis).
Anche il motivo relativo all' Obbligo del sopralluogo” va disatteso per la costante giurisprudenza degli ultimi anni (v. Sentenza della Corte di Cassazione n. 21176 del 19 ottobre 2016 con la quale si stabilisce che “E' legittimo l'accertamento catastale motivato con la sola indicazione della norma utilizzata dall'Ufficio per rettificare il classamento”. Corte di Cassazione n. 22487 del 27 settembre 2017 nonchè – doverosamente - la giurisprudenza di questa Corte).
Il sopralluogo va fatto solo nei casi tassativamente previsti. In tema di motivazione dell'atto – poi – valgono i principi “leggeri” espressa dalla giurisprudenza (Cassazione- sez.
6- ordinanza n. 13535 del13.06.2014 Cassazione sez.
5- n. 2268 del 3.02.2014 nonché sentenza- sez.
5- n. 14379 secondo cui l'avviso di classificazione di un immobile in una determinata categoria è soggetto all'obbligo della motivazione, il quale deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall'ufficio tecnico erariale (UTE), trattandosi di dati sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi.
Nel caso oggi in delibazione la rettifica del classamento proposto dalla parte è stato effettuato ai sensi dell'art. 4 comma 21 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n° 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n° 17 e con le modalità di cui al D.M. 701 del 19 aprile 1994 art. 1 comma 3
(diversa sarebbe la situazione in uno dei seguenti casi: nuovo classamento adottato ex art.
1 - Legge 311 del 2004; il nuovo classamento è stato adottato ex art.
1 - Legge 311 del 2004; nuovo classamento ex art.
3 - Legge 662 del 1996).
Ed infatti risulta un sopralluogo nel 2017, per il quale non sono emerse ragioni giuridiche per ripeterlo.
La divisione non ha mutato la sostanza dei fatti. In primo luogo la proprietà è la medesima, né risultano titoli di possesso in capo a terzi.
Le due unità sono di pregio sia per dimensioni e servizi, oltre ad essere di fatto fruiti dal medesimo soggetto che è unico proprietario e odierno ricorrente. Per il subalterno 8 – poi – si tratta oggettivamente di una villa non di un villino. L'articolo 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 recita: “Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento”.
Le caratteristiche intrinseche che ne determinano la destinazione, anche se formalmente divisa è di villa che è di fatto unica e liberamente fruibile nella sua interezza senza ostacoli, data la comodità con la quale le due unità “comunicano” . L' ubicazione (detta dai commercianti “posizione”) è pregevole, sul punto il ricorrente neppure obbietta in modo circostanziato. Si tratta di collina residenziale costellata di ville.
Lo stesso ricorrente, ne è divenuto legittimo proprietario nel 2005 con atto ove si legge categoria A/8
(Abitazione in villa) classe ab antiquo posseduta (e cioè sin dal 1988). Quindi da quasi 40 anni la villa - indivisa come proprietà e come fruizione ieri come oggi è A8. A questo punto è evidentemente – con tali presupposti quarantennali - che sia onere della prova del ricorrente dimostrare che adesso si tratti di un villino, ovvero che ci sia un errore materiale. Questo è uno dei punti di forza dell'Agenzia perchè l'onere della prova dopo una quarantennale qualifica grava sul contribuente proprietario.
Un esempio della illogicità degli argomenti del contribuente in ricorso è il seguente. Una villa indipendente – evidentemente – è esposta su 4 lati quindi ben difficilmente non presenta un lato nord, e su questo punto il ricorrente pretende - invece - un deprezzamento.
La corte intende dare continuità alla propria giurisprudenza sulla classe A8. Per esempio in un caso assai simile con Sentenza la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vicenza 313/01/2024 si è detto:
“L'Agenzia ha inteso parificare il classamento della depandance con quello dell'abitazione padronale ed ha motivato con il fatto che le due unità, anche se censite e accatastate autonomamente, sono fruibile congiuntamente ed anzi sono fruite congiuntamente dal momento che sono godute dai due attuali proprietari coniugi.
La distribuzione e l'articolazione del plesso immobiliare è tale che appare evidente la elusività della divisione di una villa padronale dalla depandance (attuale subalterno 6) utilizzabile quale casa custode e/
o badante, con corte e piscina esclusiva. Ed anzi è un classico delle proprietà immobiliari importanti avere abitazioni accessorie, le quali in quanto tali sono appunto serventi la proprietà principale e padronale.
D'altra parte, l'articolo 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 recita:
Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento.
La casa del custode ovvero degli ospiti ovvero per una badante ovvero per il giardiniere altro non è che un accessorio destinato ovvero servente la casa padronale, dal momento che lo stesso ricorrente non paventa alcuna altra funzione dell'immobile diversa dall'accrescimento del valore intrinseco ed estrinseco di una proprietà importante e prestigiosa.”
Quindi una villa con depandance annessa conferma e accresce il prestigio e il lusso in modo intrinseco, il suo frazionamento formale catastale - allo stato - altro non è che un espediente elusivo. La Villa può vantare un area di 4.138 m² di cui 425 m² circa coperti e 3.700 m² circa di giardino. Ben difficilmente – eccezione fatte per le case agricole – un villino può dirsi tale con siffatte giardini e portici.
E' questo il solco sul quale si muove la giurisprudenza di legittimità per esempio confermando la classe
A8 di una villa che era stata divisa ed ove il contribuente invocava la classe A perché il parco era
“comune” (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9358 Anno 2024).
La Cassazione – infatti – nega che la legge ponga una specifica definizione di categorie e classi catastali.
Nel linguaggio comune (ripreso dal legislatore) edifici simili vengono chiamati “villa” se collocati in località di lusso e “villini” se collocati in aree di minor pregio.
“2.15. è quindi erronea in diritto, nella sua assolutezza, la deduzione del ricorrente, secondo cui la presenza di un giardino «ad uso esclusivo» costituirebbe requisito indefettibile per classificare in A8 l'unità immobiliare”.
In conclusione il ricorso va - evidentemente - rigettato.
P.Q.M.
respinge il ricorso, spese compensate