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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 24/07/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
CALICIURI TOMMASO, Giudice monocratico in data 24/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4791/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
CO di Castrolibero - Via Xx Settembre 87040 Castrolibero CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 07 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, con domicilio fiscale in Indirizzo_1, IL (CS), rappresentata e difesa dal Dr. Difensore_1 , quale dottore commercialista con Studio in IL alla Indirizzo_2 iscritto all'ordine dei dottori di IL al Numero_1 giusta procura in atti , ha proposto ricorso avverso l'Avviso di Accertamento esecutivo Tari 2017 n° 07 del 21/12/2023 notificatole a mezzo A/R in data 12/03/2024 per l'anno 2017 relativamente alla sanzione per omessa denuncia TARI per l'anno d'imposta 2017 pari ad
€. 1.022,39, di competenza del CO di Castrolibero .
Ha posto a motivi la prescrizione del credito impositivo per il decorso del termine di prescrizione quinquennale
; il difetto di motivazione dall'atto in quanto il CO avrebbe impropriamente ed in modo confusionario richiesto sia il tributo anno 2017 per €. 477,05 (comprensivo di TEFA), che la sanzione del 100% su tributo pari ad €. 477,05 oltre che interessi per €. 35,69;
ha rilevato , inoltre, che la superficie dell'immobile in questione non é mq. 203,00 bensì mq 182,47
(centottantadue/quarantasette), sulla base della misurazione dell'appartamento a suo tempo effettuata per il CO di Castrolibero dalla SACI Servizi in data 3 novembre1997 per come riportato nella scheda di rilevamento unità abitative per l'applicazione della tassa TARSU, ICI, ICIAP .
Ha dichiarato che il suo l'appartamento ha le stesse dimensioni dell'appartamento al piano superiore intestato al Sig. Nominativo_1, su cui il CO di Castrolibero applica la TARI su 182,47.
Ha allegato , la scheda suddetta , ove risulta la superficie di mq. 182,47.
Ha concluso in tali termini - “ preliminarmente che l'atto sia considerato nullo e l'accertamento perda di efficacia poiché notificato al ricorrente oltre i termini di legge;
- in via principale che l'atto sia considerato nullo poiché carente di motivazione;
- in via secondaria che si riduca l'accertamento all'importo reale risultante dal dato presente agli atti
(misurazione effettuata dalla SACIS per conto dell'Ente) mq. 187,47 in luogo di mq. 203,00;
- in ulteriore via secondaria che si riduca l'accertamento sul petitum cioè la sola sanzione per omessa denuncia.”
Il CO di Castrolibero si é regolarmente costituito in giudizio e , contestando in toto il ricorso, ne ha chiesto il rigetto .
Ha rilevato la legittimità dell'atto impugnato , sostenendo che relativamente alla superficie dell'immobile in question,e la misurazioni della SACI citata dalla ricorrente è stata si effettuata nel 1997 da una società incaricata dal CO, ma con strumenti manuali che possono aver dato luogo ad approssimazioni e/o errori di calcolo.
Ha concluso per il rigetto del ricorso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso é parzialmente fondato e va accolto per quanto in appresso .
La questione dirimente , attiene ,a giudizio di questa Corte , all'accertamento in ordine alla superficie dell'immobile sottoposto ad imposizione .
Il ricorrente ha prodotto in giudizio copia della scheda di misurazione effettuata dalla SACIS per conto dell'Ente dalla quale si evince che la superficie dell'immobile é pari a mq. 187,47 a differenza di quanto indicato nell'atto impugnato di mq. 203,00.
La contestazione sul punto formulata dl CO deve ritenersi irrilevante atteso che , il semplice riferimento alle risultanze catastali , risulta superato dalla misurazione suddetta, disposta dallo stesso CO .
Conseguentemente , l'imposta va determinata sulla effettiva superficie dell'immobile con evidente decurtazione dell'importo sia esso relativo all'imposta che alla relativa sanzione .
Ogni altra questione deve ritenersi ultronea e comunque assorbita .
Le spese di lite, atteso il parziale accoglimento, possono compensarsi tra le parti .
P.Q.M.
La Corte annulla parzialmente l' Accertamento impugnato e dispone la riduzione dell'importo Tari tenendo conto della superficie dall'immobile di mq. 187,47, con conseguenziale adeguamento della sanzione eroganda .
Compensa fra le parti le spese del giudizio .
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 24/07/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
CALICIURI TOMMASO, Giudice monocratico in data 24/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4791/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
CO di Castrolibero - Via Xx Settembre 87040 Castrolibero CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 07 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, con domicilio fiscale in Indirizzo_1, IL (CS), rappresentata e difesa dal Dr. Difensore_1 , quale dottore commercialista con Studio in IL alla Indirizzo_2 iscritto all'ordine dei dottori di IL al Numero_1 giusta procura in atti , ha proposto ricorso avverso l'Avviso di Accertamento esecutivo Tari 2017 n° 07 del 21/12/2023 notificatole a mezzo A/R in data 12/03/2024 per l'anno 2017 relativamente alla sanzione per omessa denuncia TARI per l'anno d'imposta 2017 pari ad
€. 1.022,39, di competenza del CO di Castrolibero .
Ha posto a motivi la prescrizione del credito impositivo per il decorso del termine di prescrizione quinquennale
; il difetto di motivazione dall'atto in quanto il CO avrebbe impropriamente ed in modo confusionario richiesto sia il tributo anno 2017 per €. 477,05 (comprensivo di TEFA), che la sanzione del 100% su tributo pari ad €. 477,05 oltre che interessi per €. 35,69;
ha rilevato , inoltre, che la superficie dell'immobile in questione non é mq. 203,00 bensì mq 182,47
(centottantadue/quarantasette), sulla base della misurazione dell'appartamento a suo tempo effettuata per il CO di Castrolibero dalla SACI Servizi in data 3 novembre1997 per come riportato nella scheda di rilevamento unità abitative per l'applicazione della tassa TARSU, ICI, ICIAP .
Ha dichiarato che il suo l'appartamento ha le stesse dimensioni dell'appartamento al piano superiore intestato al Sig. Nominativo_1, su cui il CO di Castrolibero applica la TARI su 182,47.
Ha allegato , la scheda suddetta , ove risulta la superficie di mq. 182,47.
Ha concluso in tali termini - “ preliminarmente che l'atto sia considerato nullo e l'accertamento perda di efficacia poiché notificato al ricorrente oltre i termini di legge;
- in via principale che l'atto sia considerato nullo poiché carente di motivazione;
- in via secondaria che si riduca l'accertamento all'importo reale risultante dal dato presente agli atti
(misurazione effettuata dalla SACIS per conto dell'Ente) mq. 187,47 in luogo di mq. 203,00;
- in ulteriore via secondaria che si riduca l'accertamento sul petitum cioè la sola sanzione per omessa denuncia.”
Il CO di Castrolibero si é regolarmente costituito in giudizio e , contestando in toto il ricorso, ne ha chiesto il rigetto .
Ha rilevato la legittimità dell'atto impugnato , sostenendo che relativamente alla superficie dell'immobile in question,e la misurazioni della SACI citata dalla ricorrente è stata si effettuata nel 1997 da una società incaricata dal CO, ma con strumenti manuali che possono aver dato luogo ad approssimazioni e/o errori di calcolo.
Ha concluso per il rigetto del ricorso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso é parzialmente fondato e va accolto per quanto in appresso .
La questione dirimente , attiene ,a giudizio di questa Corte , all'accertamento in ordine alla superficie dell'immobile sottoposto ad imposizione .
Il ricorrente ha prodotto in giudizio copia della scheda di misurazione effettuata dalla SACIS per conto dell'Ente dalla quale si evince che la superficie dell'immobile é pari a mq. 187,47 a differenza di quanto indicato nell'atto impugnato di mq. 203,00.
La contestazione sul punto formulata dl CO deve ritenersi irrilevante atteso che , il semplice riferimento alle risultanze catastali , risulta superato dalla misurazione suddetta, disposta dallo stesso CO .
Conseguentemente , l'imposta va determinata sulla effettiva superficie dell'immobile con evidente decurtazione dell'importo sia esso relativo all'imposta che alla relativa sanzione .
Ogni altra questione deve ritenersi ultronea e comunque assorbita .
Le spese di lite, atteso il parziale accoglimento, possono compensarsi tra le parti .
P.Q.M.
La Corte annulla parzialmente l' Accertamento impugnato e dispone la riduzione dell'importo Tari tenendo conto della superficie dall'immobile di mq. 187,47, con conseguenziale adeguamento della sanzione eroganda .
Compensa fra le parti le spese del giudizio .