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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 8806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8806 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro III
Il Giudice dott. Umberto Buonassisi, all'udienza del 12 settembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 23460-2025 vertente
TRA
, rappresentat0 e difeso dall' Avv. Domenico Parte_1
Naso per procura in atti (ricorrente)
E
(resistente Controparte_1
contumace);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. art. 414 c.p.c. ha chiesto di accogliere Parte_1
nei confronti del le seguenti Controparte_1
conclusioni:Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione,
eccezione e difesa, così provvedere: A) accertare e dichiarare il diritto del
ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad
usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale
docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto B) Per l'effetto
Condannare il resistente a provvedere Controparte_1
in tal senso con assegnazione della carta docente dal valore nominale di €
500,00 per anno scolastico, per un totale di €1500,00…. Con vittoria delle
spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
L'Amministrazione resistente non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Infine, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.
****
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla carta del docente introdotta dall'art. 1, comma 121,
della legge 107/2015 in relazione agli incarichi di servizio a tempo determinato prestati negli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Risulta infatti per tabulas che la stessa ha prestato nei predetti anni scolastici attività didattica alle dipendenze del , in Controparte_1
forza di contratti a termine di durata superiore ai 180 giorni, con scadenza al E' noto che il C.C.N.L. del 13.03.2001, relativo al biennio economico
2000/2001 aveva istituito per i tutti docenti in servizio un emolumento retributivo da corrispondere in misura fissa, c.d. Retribuzione Professionale
Docenti, prevedendo al relativo art. 7, che “Con l'obiettivo della valorizzazione
professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che
investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di
avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo
compensi accessori articolati in tre fasce retributive.” integrando poi la disposizione al successivo comma 3, il quale stabilisce che “la retribuzione
professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale
accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999” e precisando poi "in ragione di tante mensilità per quanti
sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al
servizio" ed altresì che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al
servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30
per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
In seguito, per ciò che rileva nel presente giudizio, l'art. 1, comma 121 della legge 107/2015 ha introdotto la carta del docente che appunto consiste in un bonus di 500 euro riconosciuto per ogni anno scolastico, attraverso una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di beni e servizi, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le loro competenze professionali.
Anche in questo caso il (v. già la nota prot. N. 15219 del 15.10.2015) CP_1
ritiene che il beneficio spetti solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Secondo l'opinione di parte ricorrente sarebbe invece chiaro che la legge, nel riconoscere un ruolo fondamentale ai docenti, in termini di miglioramento del servizio scolastico, nonché valorizzare la professione dell'insegnante di ogni ordine e grado, vada interpretata nel senso attribuire a tutti i docenti il beneficio stesso.
Il problema che si pone è sempre lo stesso e cioè si tratta di verificare se tale disparità di trattamento sia conforme alla Costituzione e alla normativa europea.
In base al ben noto orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 20015 del
2018), con specifico riferimento al beneficio previsto in precedenza dalla contrattazione collettiva, era stato statuito quanto segue: si deve pertanto
ritenere (…) che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al “personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere
nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle
diverse tipologie di incarico previste dalla L.n. 124 del 1999, sicché il successivo
richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.03.2021, alle “modalità” stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri
di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate nel contratto integrativo.”
D'altronde, un'interpretazione restrittiva tesa ad estromettere dalla percezione dell'emolumento retributivo de quo i docenti a tempo determinato che hanno svolto supplenze per brevi periodi non potrebbe comunque ritenersi legittima alla luce di quanto espressamente ed inequivocabilmente stabilito dalla normativa di matrice europea in tema di trattamento diversificato dei lavoratori su base contrattuale (in particolare, la Clausola n.
4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE) e infatti la
Cassazione ha precisato che “una diversa interpretazione finirebbe per porre la
disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1
temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce
le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” .
Più di recente si è nuovamente pronunciata la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 21304/2020, che richiamando esplicitamente la giurisprudenza della CGE, ha ribadito come “l'obbligo posto a carico degli Stati membri di
assicurare a lavoratore a tempo determinato ' condizioni di impiego ' che non siano
men favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato
'comparabile', sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto
a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di
cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela' (Corte di
Giustizia 9.7.2015, causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 32)”.
Con la conseguenza che la normativa interna con esse contrastante va disapplicata e vanno direttamente applicate proprio dette ultime previsioni sovranazionali.
Il fatto che si tratti oggi di un beneficio disciplinato dalla legge non può
condurre a diverse conclusioni perché anche questa non può porsi in contrasto con le “norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza”.
In materia si registra infatti (ancora una volta) l'intervento della Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022
resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015,
nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine,
contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura
nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo
personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di
formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di
effettuare attività professionali a distanza».
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e
strutturale”. Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La
formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace
politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire
strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La
formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi
brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove
classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante
contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un
impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle
competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo
scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla
formazione”, prevede inoltre che “1. La partecipazione ad attività di formazione e
di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla
piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), la CGUE ha concluso rilevando che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio)
comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Quanto alle conseguenze di questa palese violazione, la sentenza n. 29961 del
4/27 ottobre 2023 della Corte di Cassazione, per ciò che rileva in questa sede,
ha stabilito i seguenti principi: la carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno (come nel caso di specie) senza che rilevi la mancata presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso rivolta al;
ai docenti di cui sopra che al CP_1
momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo (è il caso proprio della parte ricorrente, nel frattempo assunta a tempo indeterminato), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione (da calcolarsi a norma dell'art. 22,comma 36, della legge 724/94); ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche,
per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati,
rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa.
Le spese, liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e,
per l'effetto, condanna il a provvedere Controparte_1
in tal senso con assegnazione della carta docente per un valore nominale complessivo di euro 1500,00; condanna il a rifondere alla parte Controparte_1
ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1313,00, oltre spese generali (15%),
rimborso contributo unificato, iva e cpa da distrarsi.
Roma lì 12.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Umberto Buonassisi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 giugno, ovvero (il contratto del 2021/2022) al 31 agosto.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro III
Il Giudice dott. Umberto Buonassisi, all'udienza del 12 settembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 23460-2025 vertente
TRA
, rappresentat0 e difeso dall' Avv. Domenico Parte_1
Naso per procura in atti (ricorrente)
E
(resistente Controparte_1
contumace);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. art. 414 c.p.c. ha chiesto di accogliere Parte_1
nei confronti del le seguenti Controparte_1
conclusioni:Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione,
eccezione e difesa, così provvedere: A) accertare e dichiarare il diritto del
ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad
usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale
docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto B) Per l'effetto
Condannare il resistente a provvedere Controparte_1
in tal senso con assegnazione della carta docente dal valore nominale di €
500,00 per anno scolastico, per un totale di €1500,00…. Con vittoria delle
spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
L'Amministrazione resistente non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Infine, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.
****
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla carta del docente introdotta dall'art. 1, comma 121,
della legge 107/2015 in relazione agli incarichi di servizio a tempo determinato prestati negli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Risulta infatti per tabulas che la stessa ha prestato nei predetti anni scolastici attività didattica alle dipendenze del , in Controparte_1
forza di contratti a termine di durata superiore ai 180 giorni, con scadenza al E' noto che il C.C.N.L. del 13.03.2001, relativo al biennio economico
2000/2001 aveva istituito per i tutti docenti in servizio un emolumento retributivo da corrispondere in misura fissa, c.d. Retribuzione Professionale
Docenti, prevedendo al relativo art. 7, che “Con l'obiettivo della valorizzazione
professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che
investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di
avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo
compensi accessori articolati in tre fasce retributive.” integrando poi la disposizione al successivo comma 3, il quale stabilisce che “la retribuzione
professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale
accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999” e precisando poi "in ragione di tante mensilità per quanti
sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al
servizio" ed altresì che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al
servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30
per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
In seguito, per ciò che rileva nel presente giudizio, l'art. 1, comma 121 della legge 107/2015 ha introdotto la carta del docente che appunto consiste in un bonus di 500 euro riconosciuto per ogni anno scolastico, attraverso una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di beni e servizi, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le loro competenze professionali.
Anche in questo caso il (v. già la nota prot. N. 15219 del 15.10.2015) CP_1
ritiene che il beneficio spetti solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Secondo l'opinione di parte ricorrente sarebbe invece chiaro che la legge, nel riconoscere un ruolo fondamentale ai docenti, in termini di miglioramento del servizio scolastico, nonché valorizzare la professione dell'insegnante di ogni ordine e grado, vada interpretata nel senso attribuire a tutti i docenti il beneficio stesso.
Il problema che si pone è sempre lo stesso e cioè si tratta di verificare se tale disparità di trattamento sia conforme alla Costituzione e alla normativa europea.
In base al ben noto orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 20015 del
2018), con specifico riferimento al beneficio previsto in precedenza dalla contrattazione collettiva, era stato statuito quanto segue: si deve pertanto
ritenere (…) che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al “personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere
nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle
diverse tipologie di incarico previste dalla L.n. 124 del 1999, sicché il successivo
richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.03.2021, alle “modalità” stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri
di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate nel contratto integrativo.”
D'altronde, un'interpretazione restrittiva tesa ad estromettere dalla percezione dell'emolumento retributivo de quo i docenti a tempo determinato che hanno svolto supplenze per brevi periodi non potrebbe comunque ritenersi legittima alla luce di quanto espressamente ed inequivocabilmente stabilito dalla normativa di matrice europea in tema di trattamento diversificato dei lavoratori su base contrattuale (in particolare, la Clausola n.
4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE) e infatti la
Cassazione ha precisato che “una diversa interpretazione finirebbe per porre la
disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1
temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce
le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” .
Più di recente si è nuovamente pronunciata la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 21304/2020, che richiamando esplicitamente la giurisprudenza della CGE, ha ribadito come “l'obbligo posto a carico degli Stati membri di
assicurare a lavoratore a tempo determinato ' condizioni di impiego ' che non siano
men favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato
'comparabile', sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto
a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di
cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela' (Corte di
Giustizia 9.7.2015, causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 32)”.
Con la conseguenza che la normativa interna con esse contrastante va disapplicata e vanno direttamente applicate proprio dette ultime previsioni sovranazionali.
Il fatto che si tratti oggi di un beneficio disciplinato dalla legge non può
condurre a diverse conclusioni perché anche questa non può porsi in contrasto con le “norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza”.
In materia si registra infatti (ancora una volta) l'intervento della Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022
resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015,
nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine,
contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura
nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo
personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di
formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di
effettuare attività professionali a distanza».
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e
strutturale”. Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La
formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace
politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire
strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La
formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi
brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove
classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante
contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un
impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle
competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo
scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla
formazione”, prevede inoltre che “1. La partecipazione ad attività di formazione e
di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla
piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), la CGUE ha concluso rilevando che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio)
comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Quanto alle conseguenze di questa palese violazione, la sentenza n. 29961 del
4/27 ottobre 2023 della Corte di Cassazione, per ciò che rileva in questa sede,
ha stabilito i seguenti principi: la carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno (come nel caso di specie) senza che rilevi la mancata presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso rivolta al;
ai docenti di cui sopra che al CP_1
momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo (è il caso proprio della parte ricorrente, nel frattempo assunta a tempo indeterminato), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione (da calcolarsi a norma dell'art. 22,comma 36, della legge 724/94); ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche,
per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati,
rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa.
Le spese, liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e,
per l'effetto, condanna il a provvedere Controparte_1
in tal senso con assegnazione della carta docente per un valore nominale complessivo di euro 1500,00; condanna il a rifondere alla parte Controparte_1
ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1313,00, oltre spese generali (15%),
rimborso contributo unificato, iva e cpa da distrarsi.
Roma lì 12.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Umberto Buonassisi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 giugno, ovvero (il contratto del 2021/2022) al 31 agosto.