TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
ha pronunziato all'udienza del 2.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1144 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Parte_1
AN NO presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno
alla via Vito Lembo n. 40;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena Grimaldi e Giovanni Desio presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Battipaglia alla via
Adige n. 78 sc. A\3;
- RESISTENTE -
OGGETTO: differenze retributive e risarcimento danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.2.2024 rappresentava Parte_1
di aver lavorato per tre distinti periodi (segnatamente dal 2.9.2021 al
7.12.2021, dal 4.1.2022 al 6.2.2022 e dal 25.4.2023 al 3.1.2024) alle dipendenze dell Controparte_1
formalmente come educatrice professionale sociale inquadrata alla categoria
D del CCNL di categoria ma di fatto come semplice operatrice inquadrabile nella categoria A. Lamentando di non aver ricevuto tutto quanto spettantele per l'ampio orario osservato nonché di aver subito un danno da perdita di chance
per le più semplici mansioni d'operatrice di fatto svolte rispetto a quelle più
impegnative d'educatrice per le quali risultava formalmente assunta, chiedeva la condanna dell'ormai ex datrice di lavoro nonché in solido dei suoi associati al pagamento in suo favore della somma di € 17.692.31 e al risarcimento del danno da perdita di chance che provvedeva a quantificare in € 5.000,00.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' sostenendo di aver già Controparte_1
correttamente retribuito la in rapporto all'orario e alle mansioni da Parte_1 questa svolte. Con riguardo a quest'ultime sottolineava poi l'impossibilità
d'inquadrala come educatrice professionale sociale non avendo mai avuto il necessario titolo di studio, il diploma di laurea. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
In via istruttoria venivano escussi vari testi.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è soltanto in parte fondato e va, pertanto, accolto nei soli limiti che si vengono a indicare.
In limine litis giova sottolineare che parte ricorrente nelle conclusioni rivolge la sua domanda oltre che nei confronti dell'associazione ex datrice di lavoro anche in solido dei suoi associati.
Non specifica il titolo per il quale gli stessi sarebbero chiamati a rispondere in solido. Appare verosimile che parte ricorrente abbia inteso evocare l'art. 38 c.c.
secondo cui con riguardo alle associazioni non riconosciute “Per le obbligazioni
assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far
valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono
anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e
per conto dell'associazione”. Ma non indica il nominativo di detti associati, non li individua in concreto così precludendo in radice qualsiasi possibile condanna nei loro confronti. Parimenti non notifica il ricorso a nessuno di essi.
A dispetto di quanto passa apparire dalla lettura delle conclusioni del ricorso,
quindi, parti in causa nel giudizio sono soltanto la , da un lato, e Parte_1
l' , dall'altro. Controparte_1
Tanto precisato sulla platea dei soggetti in causa, scendendo nel merito della stessa, giova rammentare che l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei
"fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Nel caso che ci occupa, dall'esame dei documenti allegati al ricorso e acquisiti al processo, risulta provato per tabulas: che la veniva assunta dalla Parte_1
società convenuta con distinti contratti a tempo determinato con qualifica di educatore professionale sociale e orario di lavoro dapprima di 20 poi di 15 ore settimanali (si vedano il Mod. C2/storico e l'estratto conto previdenziale).
E in effetti parte resistente non contesta i tre periodi indicati dalla ricorrente così come di averla poi impiegata soltanto nella sorveglianza dei ragazzi ospiti della struttura anziché come educatrice degli stessi. Ciò che la contesta e su cui Controparte_2
s'accentra il thema decidendum riguarda, in via esclusiva, l'accertamento dell'orario di lavoro effettivamente osservato dalla ricorrente nonché
dell'avvenuto esatto pagamento di quanto a lei spettante in virtù dell'attività di lavoro prestata, il cui onere della prova grava, invece, sul datore di lavoro.
E infatti va evidenziato, sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova,
che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
Orbene, la prova testimoniale espletata non consente di ricostruire l'esatto orario di lavoro osservato dalla ricorrente che non ha assolto, quindi, l'onere probatorio su di essa gravante. Anche a voler ritenere provata l'organizzazione di tre turni per gli operatori (8,00-14,00, 14,00-20,00 e 20.00- 8,00) e l'osservanza di tutti e tre a rotazione da parte della ricorrente, quindi anche di quello notturno quantomeno per i primi due rapporti di lavoro (si vedano sul punto le deposizioni delle testi e ) e di quello domenicale, Tes_1 Tes_2
l'alternanza e la continua variabilità dei turni di rapporto in rapporto e all'interno del singolo rapporto di settimana in settimana non consentono però poi di accertare con precisione per quante notti e per quante domeniche la ha effettivamente espletato la sua attività lavorativa. Parte_1
Lo stesso a dirsi in generale per il numero di ore effettivamente lavorate di settimana in settimana.
Né il prospetto turni allegato al ricorso - pur non disconosciuto da parte resistente - offre elementi probatori decisivi in tal senso. Esso, infatti, è
circoscritto a un arco temporale limitato (soltanto alcuni mesi dell'ultimo rapporto di lavoro, il terzo). Nè può ternesi conto degli ulteriori documenti allegati dalla ricorrente alle note di trattazione scritta per la prima udienza
(ulteriori prospetti turni e messaggi WhatsApp) in quanto, come giustamente osservato da parte resistente, oppostasi qui alla loro acquisizione, il rito lavoro
è strutturato secondo un sistema di decadenze e rigide preclusioni processuali finalizzate a pervenire ad una celere conclusione delle controversie. In
particolare, il sistema prevede che la parte ricorrente è onerata di allegare compiutamente, con l'atto introduttivo del giudizio, i fatti costitutivi delle domande azionate, nonché produrre le prove preesistenti e chiedere l'ammissione di quelle c.d. costituende (art. 414 c.p.c.). Oltretutto parte ricorrente nemmeno indica le ragioni per le quali ha provveduto al loro deposito sfasatamente soltanto alla prima udienza.
Né questo Giudicante può supplire a tali mancanze. E infatti, “Nel rito del lavoro
i poteri istruttori ufficiosi del Giudice, di cui all'art. 421 c.p.c., non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così dal porre il Giudice in
funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime" (Cass., n. 7025/2016),
poiché con tale norma si è inteso affermare, che "è caratteristica precipua di
tale rito speciale, il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze
di ricerca della verità materiale, cosicché allorquando le risultanze di causa
offrano già significativi dati di indagine, il Giudice ove reputi insufficienti le prove
già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola
formale del giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di
provvedere di Ufficio agli atti di istruzione la cui esigenza nasca da quanto già
ritualmente acquisito, atti istruttori idonei a superare lo stato di incertezza dei
fatti costitutivi dei diritti di cui si verte" (Cass., Sez Un., n. 11353/2004).
Residua dubbio sul numero di notti e di domeniche lavorate dalla ricorrente così come sul numero di ore settimanali osservate in ciascuno degli invocati tre rapporti di lavoro e il dubbio per regola generale si riverbera in danno della parte onerata della relativa prova. Tanto incide anche sull'esatta quantificazione di 13°, tfr e indennità sostituiva delle ferie parimenti chiesti (i primi due dovuti per legge, l'ultima soltanto se sussiste prova di un proseguo della prestazione lavorativa anche nei giorni destinati alle ferie e anche qui anche a voler ritenere detta prova fornita con la deposizione delle testi Tes_1
e ). Tes_2
Insomma la ricorrente non ha provato di aver lavorato per più di quanto lei stessa ammette di aver già ricevuto (€ 8.320,00). La prova testi e documenti agli atti non consentono di affermare se si è in presenza d'una retribuzione adeguata o meno.
Allo stesso tempo, però, non può non tenersi conto che la stessa parte resistente - asserendo nella sua memoria difensiva d'aver corrisposto alla ricorrente per tutti e tre i rapporti di lavoro la somma complessiva di 11.188,37
€ ed eccependo che si tratta dell'esatta retribuzione spettante in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato - ammette implicitamente che alla stessa spetti quantomeno a titolo di spettanze retributive la predetta maggior somma. Non prova, tuttavia, di averla corrisposta tutta. L'onere della prova - lo si ripete - è qui a carico del datore di lavoro.
Al di fuori dei 8.849,00 € di cui ai bonifici allegati alla memoria difensiva tempestivamente depositata e corrispondenti grosso modo alla stessa cifra che parte ricorrente ammette di aver già ricevuto, non v'è prova di altro pagamento.
Segnatamente parte resistente adduce a prova del pagamento di ulteriori
2.339,37 € le buste paga parimenti allegate alla memoria difensiva.
Sennonchè, la L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 910, pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di eseguire i pagamenti delle retribuzioni (e del tfr) in favore dei lavoratori con mezzi di pagamento tracciabili, con obbligo di conservazione della documentazione comprovante tali pagamenti pena l'applicazione delle sanzioni di legge L. n. 205 del 2017, ex art. 1, comma 913, (nota n. 473 del 22/03/2021 Ispettorato Nazionale del Lavoro). Inoltre la L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 912, stabilisce che "la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga
non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione".
Per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale le buste paga non costituiscono di per sé prova dell'avvenuto pagamento, anche se sottoscritte dal lavoratore, essendo necessario che il datore di lavoro fornisca tale prova in termini più rigidi anche in considerazione del fatto che il pagamento della retribuzione deve avvenire con modalità tracciabili (es. assegni, bonifici ecc.)
(Cassazione civile, sez. lav., 14/11/2018, n. 29367; Cassazione civile, sez. lav.,
13/04/1992, n. 4512).
Oltretutto nel caso di specie si tratta di buste paga non firmate e parte resistente neppure indica in che modo avrebbe corrisposto questi ulteriori
2.339,37 €.
Ammessi come dovuti dalla stessa resistente anche questi ulteriori 2.339,37 €
e in difetto di prova del loro pagamento, può concludersi, pertanto, come alla ricorrente spetti, allora, soltanto detta somma a titolo di differenze retributive.
Quanto, invece, all'altra domanda parimenti posta e parimenti costituente oggetto del giudizio, quella di risarcimento danni per il demansionamento subito, non può non partirsi dal seguente dato: i danni derivanti dal demansionamento possono essere di tipo patrimoniale (derivante dall'impoverimento della capacità professionale o dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero dalla perdita di chance), danno biologico e,
infine, un danno non patrimoniale.
Ne consegue che il lavoratore deve allegare di aver subito un pregiudizio specificandone la natura e la tipologia.
E tanto in effetti ha fatto la ricorrente chiedendo il risarcimento del danno per perdita di chance.
Tuttavia, tale specifica allegazione non è corredata di tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto dalle quali possa emergere la prova del danno;
a tal fine non è sufficiente prospettare l'esistenza di una dequalificazione e chiedere genericamente il risarcimento del danno, in quanto il giudice non può prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato, e non può in ogni caso mai sopperire all'onere di allegazione, che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto;
con riferimento specifico poi al cd. danno professionale, occorre sottolineare che tale tipologia di danno ha contenuto patrimoniale e può verificarsi in diverse forme, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di
chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno;
tale pregiudizio non può
tuttavia essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, come ad esempio l'indicazione dell'esercizio di una attività soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo;
parimenti,
anche il danno da perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità
occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, necessita ai fini della relativa risarcibilità della prova in concreto, comprensiva della indicazione della specifica fattispecie e delle aspettative che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto e che invece sarebbero state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività.
Insomma in materia di demansionamento, il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni non è automatico e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e le caratteristiche del pregiudizio lamentato.
Per contro nel caso di specie la s'è limitata a indicare una generica Parte_1
perdita di chance senza nemmeno indicare quali fossero le chance perdute.
La sua pretesa risarcitoria non può che essere, allora, rigettata per tale assorbente e preminente rilievo di genericità d'allegazione senza necessità
d'addentrarsi, per la ragione più liquida, nelle più complesse questioni dell'effettivo demansionamento, dei titoli di studio necessari per il ruolo d'educatrice all'interno delle case accoglienza per ragazzi, ect.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente ovviamente tenendo conto alla luce dei parametri del d.m. 55/2014
della somma alla fine effettivamente riconosciuta a parte ricorrente (2.339,37
€) e non di certo di quella ben maggiore chiesta (complessivamente 22.692,31
€). E invero, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, "Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a
carico della parte soccombente va fissato in armonia con il principio generale
di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera
professionale effettivamente prestata... - sulla base del criterio del disputatum
(ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio),
tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda,
il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio
del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non
consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera
della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone
dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca
la fondatezza dell'intera domanda. Analogamente nel caso in cui, ove una
parte impugni la decisione resa dal giudice soltanto in parte, il valore della
controversia nel suo successivo sviluppo nel grado di impugnazione è limitato
a quanto richiesto dalla parte impugnante secondo il criterio del disputatum,
integrato dal criterio del decisum in caso di accoglimento parziale
dell'impugnazione" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007). Il rigetto, poi, della domanda relativa al risarcimento del danno giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura che questo Giudicante - tenuto conto del peso dei rispettivi accertamenti (più complessi e articolati per le spettanze chieste e più agevoli e immediati per il risarcimento preteso) - reputa equa e opportuna del solo 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1144 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da nei confronti Parte_1
dell' , in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) accoglie soltanto in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna l'
[...]
soltanto al pagamento in favore della Controparte_1
della somma di € 2.339,37 a titolo di differenze retributive oltre Parte_1
interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) condanna l' al pagamento Controparte_1
in favore della dei soli 2/3 delle spese del giudizio che liquida, per Parte_1
intero, in complessivi € 2.626,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario e compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 2.10.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro