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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4410 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1105/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE – Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1105 dell'anno 2024, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Pilato e Raffaele Parte_1 C.F._1
Petrone.
-APPELLANTE -
e
(c.f. , (c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. ), rappresentati Parte_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
e difesi dall'avv. Anna Di Tuoro.
-APPELLATI -
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 10206/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 5.2.2024,
e notificata in data 7.2.2024, in tema di comodato di bene immobile”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da verbale di udienza del
23.9.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.3.2024, ha proposto appello, dinanzi a questa Corte, avverso Parte_1 la sentenza n. 10206/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 5.2.2024 con cui, in accoglimento della pagina 1 di 10 domanda proposta dai ricorrenti ( , , e ), Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 ha dichiara cessato il contratto di comodato invocato dagli stessi e ordinato alla convenuta ( ) il Parte_1 rilascio dell'immobile per cui è causa (appartamento sito in Napoli alla Strada Provinciale di Caserta, n.84, piano
1, interno 2; in catasto al fg. 2, p.lla 289, sub. 6), compensando le spese di lite.
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In sintesi e i suoi figli , e , premesso di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 essere comproprietari del detto appartamento che, nel mese di settembre 2003, era stato consegnato a Pt_1
(da , unitamente alla moglie , deceduta il 21.11.2019), affinchè vi
[...] Parte_2 Persona_1 alloggiasse temporaneamente e se ne servisse con i propri familiari (con l'obbligo di restituire lo stesso nel momento in cui ne fosse stato richiesto il rilascio), ed aggiungendo che le esigenze personali e familiari di essi istanti avessero determinato la necessità di riottenere la disponibilità immediata dell'immobile suddetto - così come previsto, in tema di comodato, in base al combinato disposto dell'art.1803 e 1810 del codice civile, avevano chiesto al Tribunale di Napoli adìto (essendo rimasti inevasi tutti i solleciti, verbali e per iscritto, con cui avevano chiesto alla convenuta il rilascio dell'appartamento entro il termine di 15 giorni), di: “1) Accertare Parte_1 dichiarare la le circostanze di cui in narrativa e per l'effetto detenzione senza giusto titolo da parte di dell'immobile sito Parte_1 in Napoli alla Strada Provinciale di Caserta, n.84, piano primo, interno 2; 2) per l'effetto, ordinare l'immediato rilascio del medesimo immobile in favore dei ricorrenti libero da persone o cose;
3) in caso di costituzione dei convenuti, condannare costoro alla rifusione delle spese e competenze di lite, con clausola di attribuzione al procuratore anticipatario.”.
, costituitasi in giudizio, aveva eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso proposto Parte_1 dai ricorrenti ai sensi dell'art.702-bis c.p.c. (per incompatibilità del procedimento sommario di cognizione con il c.d. rito del lavoro, applicabile anche alla materia locatizia ex art.447-bis c.p.c.) e, nel merito, aveva contestato l'avversa domanda, sostenendo che l'immobile in questione fosse stato da lei interamente realizzato a sue spese
(abitandovi, dopo averlo completato, con la propria famiglia) da circa quaranta anni, godendone ininterrottamente come proprietaria e sostenendone ogni onere, negando la sussistenza del contratto di comodato invocato dalla controparte, non avendone i ricorrenti mai avuto la disponibilità (il che avrebbe escluso, in radice, a suo dire, tanto l'asserita consegna del bene, in suo favore, a titolo di comodato, nel settembre del 2003, quanto il suo eventuale obbligo di riconsegnarlo a semplice richiesta della controparte), tanto è vero che i germani e Parte_6
(quest'ultimo uno dei ricorrenti), con scrittura del 27/2/1987, avevano esplicitamente riconosciuto “che il Pt_2 suddetto quartino è stato costruito interamente a spese di essa ”. Parte_1
Il Tribunale di Napoli, dopo aver disposto il mutamento del rito (da sommario di cognizione a rito del lavoro), ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi, che:
1) L'azione esercitata dai ricorrenti dovesse essere qualificata quale azione personale di rilascio, essendo come tale indipendente dalla sussistenza del titolo di proprietà, venendo in rilievo un contratto di comodato tra le parti;
2) che, nel caso di specie, trovasse applicazione il principio dell'accessione, secondo cui il proprietario del pagina 2 di 10 terreno diventa proprietario delle opere e delle costruzioni realizzate sul suo terreno in automatico e nello stesso momento dell'edificazione;
3) che ciò trovasse conferma nella scrittura privata (del 1987) depositata agli atti, con cui i germani Pt_6
e “si obbligavano” a trasferire a il quartino di abitazione sito al primo
[...] Parte_2 Parte_1 piano del fabbricato di loro proprietà;
4) che, quindi, in tal caso, la detenzione dell'immobile da parte di , nelle more del trasferimento Parte_1 dell'immobile, non potesse che essere avvenuta a titolo di comodato;
5) che, trattandosi di comodato senza determinazione di durata, andasse applicato l'articolo 1810 del codice civile, secondo cui “se non è stato convenuto un termine, nè questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.
****
ha censurato la sentenza n. 10206/2023 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei Parte_1 seguenti motivi.
1. SULLA NULLITA', EX ARTT. 447 BIS E 414 C.P.C., DELL'ATTO INTRODUTTIVO PRESENTATO COME RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. –
INESISTENZA DEL PRESCRITTO RICORSO EX ART. 414 C.P.C. - OMESSO RILIEVO DELLA NULLITA'.
Con il primo motivo l'appellante ha sostenuto che il ricorso introduttivo fosse privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, e che il giudice di prime cure avesse errato nel non rilevare sia l'erroneità del rito che l'inesistenza degli elementi propri del ricorso ex artt. 414 e 447 bis
c.p.c.
2. LA CENSURA PROPOSTA ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI COMPIUTI DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO.
Con il secondo motivo ha lamentato che il primo giudice avesse erroneamente ricostruito i fatti Parte_1 di causa fondando tale ricostruzione sull'avvenuta consegna del bene nel settembre 2003, pur essendo tale consegna mai avvenuta.
3. MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO (VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C.)
Con il terzo motivo ha criticato la decisione impugnata sostenendo che il Tribunale si fosse spinto ad individuare, errando, l'esistenza di un comodato tacito sorto fin dalla costruzione dell'immobile, non esaminando le eccezioni sollevate da essa convenuta nella propria memoria difensiva, nella quale aveva dichiarato di avere abitato nella casa in oggetto almeno dal 1985 e, quindi, da epoca anteriore al settembre 2003 (data della consegna del bene dedotta dai ricorrenti).
4. SULL'APPARENTE MOTIVAZIONE, AFFETTA DA INSANABILE CONTRADDITORIETA' E INCERTEZZA.
Con il quarto motivo ha lamentato la carenza e la contraddittorietà della motivazione adottata Parte_1 dal Tribunale di Napoli, sostenendo che il giudice di prime cure non avesse ricostruito i fatti attraverso un confronto tra la tesi dei ricorrenti (l'avvenuta consegna del bene nel settembre 2003 a titolo di comodato) e quella da lei (dalla convenuta/appellante, si intende) contrapposta, avendo ella depositato anche un documento pagina 3 di 10 sottoscritto nel 1987, da cui si desumeva che, a quell'epoca, abitasse già da alcuni anni in quell'immobile.
5. SULL'INFONDATEZZA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1803 E SS. C.C., DEGLI ART. 1321 SS. C.C. E DELL'ART. 2697 C.C.
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante ha sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto sussistente, tra le parti, un contratto di comodato, pur non sussistendone gli elementi costituivi, primo fra tutti la consegna del bene (avvenuta, secondo i ricorrenti, nel 2003), trattandosi di un contratto c.d. reale.
ha anche chiesto, con l'atto di appello, la condanna degli appellati al risarcimento dei danni Parte_1 alla salute che ha lamentato di avere patito dopo la notifica del precetto.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. dichiarare la nullità della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi I, II, III, IV, V e VI, e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza impugnata e dichiarare la improponibilità, la inammissibilità
e comunque la infondatezza della domanda proposta da e i figli in primo grado;
2. Accogliere la domanda nuova Parte_2 proposta ai sensi dell'art. 325 c.p.c. per i danni arrecati all'appellante dalla notifica del precetto avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza.
3. Con vittoria di spese e di onorari del doppio grado del giudizio e responsabilità aggravata.”.
Iscritta la causa al n. 1105/2024 del Ruolo Generale, con decreto presidenziale depositato in data 18.3.2024 è stata disposta, inaudita altera parte (secondo quanto disposto dall'art. 351 c.p.c.), la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fissando l'udienza del 21.5.2024 per la discussione (preliminarmente in ordina alla conferma, modifica o revoca di tale decreto), ed onerando l'appellante di notificare il ricorso e il decreto alla controparte entro i termini di cui all'art. 435 c.p.c.
Si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 6.5.2024, , , Parte_2 Parte_3 [...]
e , contestando l'ammissibilità (richiamando il testo dell'art. 348-bis c.p.c., Parte_4 Parte_5 evidentemente nella formulazione anteriore alle modifiche operate dal d.lgs. n.149/2022, chiedendo di “disporre la discussione orale della causa al fine di dichiarare inammissibile l'impugnazione in quanto la stessa “non ha una ragionevole probabilità di essere accolta””) e, comunque, la fondatezza dell'avverso gravame.
Hanno, poi, eccepito l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., della domanda di risarcimento danni formulata dall'appellante sostenendo di avere patito danni in seguito alla notifica dell'atto di precetto, chiedendo, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., che fossero adottati gli opportuni provvedimenti in relazione alle seguenti espressioni contenute Persona_ a pagina 11 e a pagina 12 dell'atto di appello, ritenute offensive: “…organizza” frasi tipo “ e la moglie Parte_2
hanno preso contatti, nella primavera del 2008, poco dopo la morte del capo famiglia , con la praticante avvocato Anna Di Tuoro alla
[...] Pt_3 quale essi hanno evidentemente raccontato il loro disegno di cacciare dalla casa che abitava e alla stessa professionista hanno, Pt_1 presumibilmente, fatto vedere anche la scrittura privata del 27.02.1987 e la professionista, che già da praticante era molto intraprendente, in data
21.5.2008 inviò…..si tratta di un arteficio per procurare a un ingiusto profitto (la restituzione del bene che non era ancora intestato alla Parte_2 sorella per motivi urbanistici), e un enorme danno alla sorella , alla quale l'arrivo di quella missiva ha creato l'erroneo convincimento di dover Pt_1 eseguire un ordina dell'autorità (art. 640 c.2 cp)” (cfr pag. 11 ricorso in appello). Ed ancora “L'atteggiamento penalmente rilevante non si è fermato qui, perché il sig. , appena dopo la morte della moglie (12.2.2019) e la denuncia di successione con la quale ha fatto diventare anche i figli Parte_2 proprietari formali dell'appartamento della sorella, si è recato di nuovo dalla Di Tuoro, nelle more divenuta avvocato, la quale in data 29.02.2020 ha inviato ad , ormai pervenuta all'età di 63 anni, una lettera del tutto identica a quella del 2008. Tale lettera è stata consegnata dal Parte_1 postino a mani proprie la sera del 5.10.2020 e qui si riproduce anche per documentare l'ipotizzata sussistenza di reato previsto e perseguto dall'art. 640
c. 2 cpc” (cfr pag. 12 del ricorso in appello).”. pagina 4 di 10 Con ordinanza del 24.5.2024 è stata confermata, in accoglimento dell'istanza formulata dall'appellante, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (ritenendo sussistente il requisito del periculum in mora, secondo quanto previsto dall'art. 447-bis c.p.c.) disposta con il detto decreto del 18.3.2024, ed è stata fissata, per la discussione, l'udienza del 23.9.2025.
Indi, con decreto presidenziale del 23.7.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite) è stata disposta, per il presente giudizio, la trattazione “in presenza” dell'udienza del 23.9.2025.
E, a tale udienza, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e, pertanto, merita accoglimento, per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
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Sono fondati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di gravame, esaminabili congiuntamente, in quanto strettamente connessi (riguardando, sostanzialmente, doglianze riferite ad analoghi profili) sia dal punto di vista logico che giuridico.
Il che assorbe, logicamente, anche in base alla c.d. ragione più liquida (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 29/08/2025,
n. 24172), l'esame delle questioni legate al rito seguito in primo grado, oggetto dell'altro motivo di gravame.
Effettivamente, come sostenuto dall'appellante, il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto sussistente il contratto di comodato invocato dai ricorrenti, pur non avendo gli stessi provato, in alcun modo, a fronte della contestazione specifica della convenuta, la dedotta consegna del bene nel mese di Settembre 2003.
Il Tribunale di Napoli, in altri termini, avendo qualificato espressamente l'azione esperita dai ricorrenti
(condividendo, dunque, la qualificazione operata dagli stessi), come un'azione personale di restituzione (anziché di rivendica) e ritenendo applicabili, di conseguenza, le norme in tema di comodato, avrebbe dovuto verificare, innanzitutto, a prescindere dalla proprietà del bene (irrilevante nel caso dell'azione personale di restituzione), se sussistesse tale titolo tra le parti in causa.
Avrebbe dovuto, quindi, innanzitutto, a fronte della contestazione specifica della convenuta, si ribadisce, verificare se i ricorrenti avessero dimostrato l'elemento costitutivo di tale contratto, rappresentato dalla consegna del bene (avendo il contratto di comodato natura reale e perfezionandosi, pertanto, con la consegna della cosa;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 15/12/2015, n. 25222; Sez. III, 06/05/2003, n. 6881; Sez. III, 29/01/2003, n. 1293), ossia, in altri termini, se avessero provato – come dagli stessi dedotto- di avere consegnato l'appartamento in questione, a
, nel Settembre del 2003. Parte_1
Ma tale prova non è stata effettivamente fornita in alcun modo, avendo il primo giudice così compiuto, erroneamente, un salto logico, nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza del comodato tra le parti sulla base del pagina 5 di 10 semplice fatto che l'immobile in questione fosse stato realizzato dalla convenuta, sul terreno dei ricorrenti, e che nella scrittura del 1987, prodotta dalla stessa convenuta, i germani e si fossero Parte_6 Parte_2 obbligati a trasferire a il quartino di abitazione sito al primo piano del fabbricato di loro proprietà. Parte_1
Il Tribunale di Napoli, in particolare, ha tratto da tali elementi il seguente erroneo convincimento: “E' dunque evidente che in tal caso la detenzione dell'immobile da parte di , nelle more del trasferimento Parte_1 dell'immobile, non può che essere avvenuta a titolo di comodato.”.
Tale scrittura, infatti (prodotta dalla convenuta in primo grado e ridepositata in appello) - con cui Pt_6
e , riconoscendo che il “quartino di abitazione” posto (al primo piano) nel fabbricato di
[...] Parte_2 loro proprietà (in Napoli, in via Nuova Caserta al Bravo n.84) fosse stato costruito interamente a spese di Pt_1
, si erano obbligati a trasferirlo a quest'ultima “gratuitamente” appena fosse stata possibile la relativa
[...] sanatoria- non dimostrava in alcun modo l'avvenuta consegna di tale immobile, da parte dei ricorrenti, alla convenuta (tanto meno nel 2003, come invece dedotto dai primi, essendo il documenti di molti anni precedente a tale anno), non facendo alcun riferimento ad eventuali effetti c.d. anticipati (tra cui, per l'appunto, il trasferimento dell'anticipata disponibilità del bene;
cfr., in argomento, sia pure con riferimento al preliminare di compravendita,
Cass. civ., Sez. Unite, 27/03/2008, n. 7930).
In altri termini, non vi era la prova che l'asserito contratto di comodato fosse stato concluso, mediante la consegna del bene, nel Settembre del 2003, proprio tra i ricorrenti e la convenuta (secondo quanto, invece, prospettato nel ricorso introduttivo).
Al riguardo va detto, invero, quanto segue.
L'azione proposta con riferimento al bene concesso in comodato va qualificata come azione personale di restituzione, destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti dì chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria dì ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14/06/2021, n. 16742).
In altri termini, in materia di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27/06/2024, n. 17754; Cass. civ., Sez. II, Ord., 13/02/2024, n. pagina 6 di 10 3994; Sez. Unite, 28/03/2014, n. 7305).
Con l'azione personale di restituzione, quindi, l'attore può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo (il che, come detto, non è avvenuto nel caso di specie) e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 16/09/2024, n. 24736).
Inoltre se è vero, in generale, che nel contratto di comodato la consegna non è necessaria quando il bene sia già nella disponibilità del comodatario, potendo in questo caso consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15/12/2015, n. 25222 cit.; Sez. III, 06/05/2003, n. 6881 cit.; Sez. III,
29/01/2003, n. 1293 cit.; Sez. II, 20/03/1976, n. 1018), è altrettanto vero che, nel caso di specie, non vi sia stata comunque alcuna allegazione (e a-fortiori, alcuna prova), da parte dei ricorrenti/appellati, di tale eventuale mutamento del titolo della detenzione.
Per completezza va ancora detto che questa Corte non può esaminare, secondo i dettami di cui all'art. 948 c.c., la domanda di rilascio formulata dai ricorrenti in primo grado, ossia come se fosse stata proposta una domanda di rivendicazione, esulando la verifica dei presupposti di tale azione dalla causa petendi (rapporto contrattuale di comodato) invocata specificamente, si ribadisce, da , da , da Parte_2 Parte_3 [...]
e da con il ricorso introduttivo del giudizio. Parte_4 Parte_5
Spetta, infatti, a colui che intende ottenere il rilascio del bene scegliere se avvalersi, a tale fine, dell'azione di rivendica o di quella contrattuale, senza che il giudice possa mutare ex officio il titolo della pretesa, dovendo la controversia essere decisa con esclusivo riferimento al titolo dedotto dall'interessato (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
16/09/2024, n. 24736).
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L'accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 10206/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli comporta la totale riforma di tale sentenza e, quindi, il rigetto della domanda formulata in primo grado da , da , da e da , volta ad ottenere Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 la condanna di al rilascio, in loro favore, dell'appartamento sito in Napoli alla Strada Provinciale Parte_1 di Caserta, n.84, piano 1, interno 2 (in catasto al fg. 2, p.lla 289, sub. 6).
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Risulta inammissibile, in quanto nuova, ex art. 437, co.2, c.p.c., perchè proposta per la prima volta solo con l'atto di appello, la domanda, formulata da , volta ad ottenere la condanna degli appellati al Parte_1 risarcimento dei danni che ha lamentato di avere patito dopo la notifica dell'atto di precetto.
Con tale domanda, infatti, l'appellante non ha chiesto il risarcimento di ulteriori danni rispetto a quelli eventualmente già oggetto di una precedente domanda proposta in primo grado, ma di pregiudizi (dopo la notifica del precetto) invocati per la prima volta con il ricorso in appello.
Sul punto va detto, infatti, che la domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata, pagina 7 di 10 eccezionalmente consentita dall'art. 345 c.p.c. (e, nel rito del lavoro, dall'art. 437 c.p.c., comma 2, primo periodo;
cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 18/11/2022, n. 34039), presuppone che sia stata avanzata in primo grado una domanda di risarcimento dei danni e che gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della medesima natura di quelli già accertati in primo grado.
Di conseguenza la nuova pretesa, ove non rispetti tali requisiti, costituisce inammissibile domanda nuova, implicando nuove indagini in ordine alle ragioni poste a base della domanda iniziale e ampliamento del relativo
"petitum" (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 04/09/2020, n. 18526; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 20/06/2022,
n. 19759).
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Passando alla regolamentazione delle spese di lite, va detto che l'accoglimento del gravame proposto da
[...]
e la conseguente riforma (totale) della sentenza impugnata comportano, in base all'esito Parte_1 complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado
(cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891;
Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019;
Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite – dunque considerando, da un lato, la soccombenza degli appellati rispetto alla domanda da essi proposta (quali ricorrenti) in primo grado (e, quindi, rispetto all'appello proposto dalla controparte) e, dall'altro, l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta in questo grado dall'appellante- risulta giustificato compensare, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c. nella misura (ritenuta congrua) di 1/3, le spese comunque spettanti a (in quanto vittoriosa in relazione alla domanda principale). Parte_1
Ragion per cui , , e vanno condannati Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 al pagamento, in solido tra loro, ex art. 97 c.p.c., di due terzi delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo (per due terzi, ossia già considerando la disposta compensazione della misura di 1/3), tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi, ridotti del 50%), per tutte le fasi (dovendo comunque essere calcolata anche la fase istruttoria in appello, anche se non espletata, cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627;
Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), quanto al secondo grado, e, quanto al primo grado, per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in considerazione del valore pagina 8 di 10 indeterminabile (ex art. 5, co.6, del detto decreto) della controversia, non essendo possibile individuare in alcun modo, in base agli atti di causa, i valori locativi del settore per immobili simili a quello in esame, ai sensi dell'art. 12
c.p.c. (applicabile analogicamente anche alle cause di restituzione di un immobile concesso in comodato;
cfr.
Cass. civ., 15/09/1981, n. 5100; cfr. anche Cass. civ., 06/04/1982, n. 2136; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
19/11/2019, n. 29942).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
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Quanto, infine, alla richiesta degli appellati, volta ad ottenere che fossero adottati i provvedimenti opportuni, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. (evidentemente la cancellazione prevista dalla detta norma, quale oggetto del potere discrezionale del giudice di merito;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/04/2025, n. 10234) in relazione alle frasi, sopra riportate, contenute a pagina 11 e a pagina 12 dell'atto di appello, la Corte ritiene che non vada disposta tale cancellazione posto che tali espressioni, sebbene effettivamente alquanto aspre e polemiche, nonché riferite alla asserita ricorrenza di un comportamento doloso e grave dei ricorrenti/appellati, tale da evocare ipotesi di reato
(art. 640 c.p.c.), non possono considerarsi disgiunte dalle tesi difensive svolte in giudizio e presentano attinenza con l'oggetto della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/08/2018, n. 20790; cfr. anche Cass. civ., Sez. III,
Ord., 03/06/2022, n. 17985; Sez. I, 06/07/2004, n. 12309; Sez. I, 20/01/2004, n. 805), essendo legate comunque, per l'appunto, alla tesi dell'appellante secondo cui i ricorrenti avrebbe agìto dolosamente per ottenere il rilascio del bene in questione senza averne diritto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1105/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 10206/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 5.2.2024 e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza, rigetta la domanda formulata in primo grado da , da , da e da , volta ad Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 ottenere la condanna di al rilascio, in loro favore, dell'appartamento sito in Napoli alla Strada Parte_1
Provinciale di Caserta, n.84, piano 1, interno 2 (in catasto al fg. 2, p.lla 289, sub. 6).
2. Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni formulata da , con ricorso Parte_1 depositato l'8.3.2024, nel secondo grado di giudizio.
3. Dichiara tenuti e condanna , , e al Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
pagina 9 di 10 pagamento, in solido tra loro e in favore di , di 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_1 liquidate complessivamente, già in tale ridotta misura, in euro 2.538,66 (a titolo di compensi) per il primo grado e in euro 3.446,33 per il secondo (di cui euro 116,00 per esborsi ed euro 3.330,33 per compensi), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, dichiarandole compensate per 1/3.
Napoli, 23.9.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE – Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1105 dell'anno 2024, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Pilato e Raffaele Parte_1 C.F._1
Petrone.
-APPELLANTE -
e
(c.f. , (c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. ), rappresentati Parte_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
e difesi dall'avv. Anna Di Tuoro.
-APPELLATI -
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 10206/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 5.2.2024,
e notificata in data 7.2.2024, in tema di comodato di bene immobile”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da verbale di udienza del
23.9.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.3.2024, ha proposto appello, dinanzi a questa Corte, avverso Parte_1 la sentenza n. 10206/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 5.2.2024 con cui, in accoglimento della pagina 1 di 10 domanda proposta dai ricorrenti ( , , e ), Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 ha dichiara cessato il contratto di comodato invocato dagli stessi e ordinato alla convenuta ( ) il Parte_1 rilascio dell'immobile per cui è causa (appartamento sito in Napoli alla Strada Provinciale di Caserta, n.84, piano
1, interno 2; in catasto al fg. 2, p.lla 289, sub. 6), compensando le spese di lite.
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In sintesi e i suoi figli , e , premesso di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 essere comproprietari del detto appartamento che, nel mese di settembre 2003, era stato consegnato a Pt_1
(da , unitamente alla moglie , deceduta il 21.11.2019), affinchè vi
[...] Parte_2 Persona_1 alloggiasse temporaneamente e se ne servisse con i propri familiari (con l'obbligo di restituire lo stesso nel momento in cui ne fosse stato richiesto il rilascio), ed aggiungendo che le esigenze personali e familiari di essi istanti avessero determinato la necessità di riottenere la disponibilità immediata dell'immobile suddetto - così come previsto, in tema di comodato, in base al combinato disposto dell'art.1803 e 1810 del codice civile, avevano chiesto al Tribunale di Napoli adìto (essendo rimasti inevasi tutti i solleciti, verbali e per iscritto, con cui avevano chiesto alla convenuta il rilascio dell'appartamento entro il termine di 15 giorni), di: “1) Accertare Parte_1 dichiarare la le circostanze di cui in narrativa e per l'effetto detenzione senza giusto titolo da parte di dell'immobile sito Parte_1 in Napoli alla Strada Provinciale di Caserta, n.84, piano primo, interno 2; 2) per l'effetto, ordinare l'immediato rilascio del medesimo immobile in favore dei ricorrenti libero da persone o cose;
3) in caso di costituzione dei convenuti, condannare costoro alla rifusione delle spese e competenze di lite, con clausola di attribuzione al procuratore anticipatario.”.
, costituitasi in giudizio, aveva eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso proposto Parte_1 dai ricorrenti ai sensi dell'art.702-bis c.p.c. (per incompatibilità del procedimento sommario di cognizione con il c.d. rito del lavoro, applicabile anche alla materia locatizia ex art.447-bis c.p.c.) e, nel merito, aveva contestato l'avversa domanda, sostenendo che l'immobile in questione fosse stato da lei interamente realizzato a sue spese
(abitandovi, dopo averlo completato, con la propria famiglia) da circa quaranta anni, godendone ininterrottamente come proprietaria e sostenendone ogni onere, negando la sussistenza del contratto di comodato invocato dalla controparte, non avendone i ricorrenti mai avuto la disponibilità (il che avrebbe escluso, in radice, a suo dire, tanto l'asserita consegna del bene, in suo favore, a titolo di comodato, nel settembre del 2003, quanto il suo eventuale obbligo di riconsegnarlo a semplice richiesta della controparte), tanto è vero che i germani e Parte_6
(quest'ultimo uno dei ricorrenti), con scrittura del 27/2/1987, avevano esplicitamente riconosciuto “che il Pt_2 suddetto quartino è stato costruito interamente a spese di essa ”. Parte_1
Il Tribunale di Napoli, dopo aver disposto il mutamento del rito (da sommario di cognizione a rito del lavoro), ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi, che:
1) L'azione esercitata dai ricorrenti dovesse essere qualificata quale azione personale di rilascio, essendo come tale indipendente dalla sussistenza del titolo di proprietà, venendo in rilievo un contratto di comodato tra le parti;
2) che, nel caso di specie, trovasse applicazione il principio dell'accessione, secondo cui il proprietario del pagina 2 di 10 terreno diventa proprietario delle opere e delle costruzioni realizzate sul suo terreno in automatico e nello stesso momento dell'edificazione;
3) che ciò trovasse conferma nella scrittura privata (del 1987) depositata agli atti, con cui i germani Pt_6
e “si obbligavano” a trasferire a il quartino di abitazione sito al primo
[...] Parte_2 Parte_1 piano del fabbricato di loro proprietà;
4) che, quindi, in tal caso, la detenzione dell'immobile da parte di , nelle more del trasferimento Parte_1 dell'immobile, non potesse che essere avvenuta a titolo di comodato;
5) che, trattandosi di comodato senza determinazione di durata, andasse applicato l'articolo 1810 del codice civile, secondo cui “se non è stato convenuto un termine, nè questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.
****
ha censurato la sentenza n. 10206/2023 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei Parte_1 seguenti motivi.
1. SULLA NULLITA', EX ARTT. 447 BIS E 414 C.P.C., DELL'ATTO INTRODUTTIVO PRESENTATO COME RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. –
INESISTENZA DEL PRESCRITTO RICORSO EX ART. 414 C.P.C. - OMESSO RILIEVO DELLA NULLITA'.
Con il primo motivo l'appellante ha sostenuto che il ricorso introduttivo fosse privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, e che il giudice di prime cure avesse errato nel non rilevare sia l'erroneità del rito che l'inesistenza degli elementi propri del ricorso ex artt. 414 e 447 bis
c.p.c.
2. LA CENSURA PROPOSTA ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI COMPIUTI DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO.
Con il secondo motivo ha lamentato che il primo giudice avesse erroneamente ricostruito i fatti Parte_1 di causa fondando tale ricostruzione sull'avvenuta consegna del bene nel settembre 2003, pur essendo tale consegna mai avvenuta.
3. MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO (VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C.)
Con il terzo motivo ha criticato la decisione impugnata sostenendo che il Tribunale si fosse spinto ad individuare, errando, l'esistenza di un comodato tacito sorto fin dalla costruzione dell'immobile, non esaminando le eccezioni sollevate da essa convenuta nella propria memoria difensiva, nella quale aveva dichiarato di avere abitato nella casa in oggetto almeno dal 1985 e, quindi, da epoca anteriore al settembre 2003 (data della consegna del bene dedotta dai ricorrenti).
4. SULL'APPARENTE MOTIVAZIONE, AFFETTA DA INSANABILE CONTRADDITORIETA' E INCERTEZZA.
Con il quarto motivo ha lamentato la carenza e la contraddittorietà della motivazione adottata Parte_1 dal Tribunale di Napoli, sostenendo che il giudice di prime cure non avesse ricostruito i fatti attraverso un confronto tra la tesi dei ricorrenti (l'avvenuta consegna del bene nel settembre 2003 a titolo di comodato) e quella da lei (dalla convenuta/appellante, si intende) contrapposta, avendo ella depositato anche un documento pagina 3 di 10 sottoscritto nel 1987, da cui si desumeva che, a quell'epoca, abitasse già da alcuni anni in quell'immobile.
5. SULL'INFONDATEZZA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1803 E SS. C.C., DEGLI ART. 1321 SS. C.C. E DELL'ART. 2697 C.C.
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante ha sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto sussistente, tra le parti, un contratto di comodato, pur non sussistendone gli elementi costituivi, primo fra tutti la consegna del bene (avvenuta, secondo i ricorrenti, nel 2003), trattandosi di un contratto c.d. reale.
ha anche chiesto, con l'atto di appello, la condanna degli appellati al risarcimento dei danni Parte_1 alla salute che ha lamentato di avere patito dopo la notifica del precetto.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. dichiarare la nullità della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi I, II, III, IV, V e VI, e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza impugnata e dichiarare la improponibilità, la inammissibilità
e comunque la infondatezza della domanda proposta da e i figli in primo grado;
2. Accogliere la domanda nuova Parte_2 proposta ai sensi dell'art. 325 c.p.c. per i danni arrecati all'appellante dalla notifica del precetto avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza.
3. Con vittoria di spese e di onorari del doppio grado del giudizio e responsabilità aggravata.”.
Iscritta la causa al n. 1105/2024 del Ruolo Generale, con decreto presidenziale depositato in data 18.3.2024 è stata disposta, inaudita altera parte (secondo quanto disposto dall'art. 351 c.p.c.), la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fissando l'udienza del 21.5.2024 per la discussione (preliminarmente in ordina alla conferma, modifica o revoca di tale decreto), ed onerando l'appellante di notificare il ricorso e il decreto alla controparte entro i termini di cui all'art. 435 c.p.c.
Si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 6.5.2024, , , Parte_2 Parte_3 [...]
e , contestando l'ammissibilità (richiamando il testo dell'art. 348-bis c.p.c., Parte_4 Parte_5 evidentemente nella formulazione anteriore alle modifiche operate dal d.lgs. n.149/2022, chiedendo di “disporre la discussione orale della causa al fine di dichiarare inammissibile l'impugnazione in quanto la stessa “non ha una ragionevole probabilità di essere accolta””) e, comunque, la fondatezza dell'avverso gravame.
Hanno, poi, eccepito l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., della domanda di risarcimento danni formulata dall'appellante sostenendo di avere patito danni in seguito alla notifica dell'atto di precetto, chiedendo, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., che fossero adottati gli opportuni provvedimenti in relazione alle seguenti espressioni contenute Persona_ a pagina 11 e a pagina 12 dell'atto di appello, ritenute offensive: “…organizza” frasi tipo “ e la moglie Parte_2
hanno preso contatti, nella primavera del 2008, poco dopo la morte del capo famiglia , con la praticante avvocato Anna Di Tuoro alla
[...] Pt_3 quale essi hanno evidentemente raccontato il loro disegno di cacciare dalla casa che abitava e alla stessa professionista hanno, Pt_1 presumibilmente, fatto vedere anche la scrittura privata del 27.02.1987 e la professionista, che già da praticante era molto intraprendente, in data
21.5.2008 inviò…..si tratta di un arteficio per procurare a un ingiusto profitto (la restituzione del bene che non era ancora intestato alla Parte_2 sorella per motivi urbanistici), e un enorme danno alla sorella , alla quale l'arrivo di quella missiva ha creato l'erroneo convincimento di dover Pt_1 eseguire un ordina dell'autorità (art. 640 c.2 cp)” (cfr pag. 11 ricorso in appello). Ed ancora “L'atteggiamento penalmente rilevante non si è fermato qui, perché il sig. , appena dopo la morte della moglie (12.2.2019) e la denuncia di successione con la quale ha fatto diventare anche i figli Parte_2 proprietari formali dell'appartamento della sorella, si è recato di nuovo dalla Di Tuoro, nelle more divenuta avvocato, la quale in data 29.02.2020 ha inviato ad , ormai pervenuta all'età di 63 anni, una lettera del tutto identica a quella del 2008. Tale lettera è stata consegnata dal Parte_1 postino a mani proprie la sera del 5.10.2020 e qui si riproduce anche per documentare l'ipotizzata sussistenza di reato previsto e perseguto dall'art. 640
c. 2 cpc” (cfr pag. 12 del ricorso in appello).”. pagina 4 di 10 Con ordinanza del 24.5.2024 è stata confermata, in accoglimento dell'istanza formulata dall'appellante, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (ritenendo sussistente il requisito del periculum in mora, secondo quanto previsto dall'art. 447-bis c.p.c.) disposta con il detto decreto del 18.3.2024, ed è stata fissata, per la discussione, l'udienza del 23.9.2025.
Indi, con decreto presidenziale del 23.7.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite) è stata disposta, per il presente giudizio, la trattazione “in presenza” dell'udienza del 23.9.2025.
E, a tale udienza, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e, pertanto, merita accoglimento, per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
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Sono fondati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di gravame, esaminabili congiuntamente, in quanto strettamente connessi (riguardando, sostanzialmente, doglianze riferite ad analoghi profili) sia dal punto di vista logico che giuridico.
Il che assorbe, logicamente, anche in base alla c.d. ragione più liquida (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 29/08/2025,
n. 24172), l'esame delle questioni legate al rito seguito in primo grado, oggetto dell'altro motivo di gravame.
Effettivamente, come sostenuto dall'appellante, il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto sussistente il contratto di comodato invocato dai ricorrenti, pur non avendo gli stessi provato, in alcun modo, a fronte della contestazione specifica della convenuta, la dedotta consegna del bene nel mese di Settembre 2003.
Il Tribunale di Napoli, in altri termini, avendo qualificato espressamente l'azione esperita dai ricorrenti
(condividendo, dunque, la qualificazione operata dagli stessi), come un'azione personale di restituzione (anziché di rivendica) e ritenendo applicabili, di conseguenza, le norme in tema di comodato, avrebbe dovuto verificare, innanzitutto, a prescindere dalla proprietà del bene (irrilevante nel caso dell'azione personale di restituzione), se sussistesse tale titolo tra le parti in causa.
Avrebbe dovuto, quindi, innanzitutto, a fronte della contestazione specifica della convenuta, si ribadisce, verificare se i ricorrenti avessero dimostrato l'elemento costitutivo di tale contratto, rappresentato dalla consegna del bene (avendo il contratto di comodato natura reale e perfezionandosi, pertanto, con la consegna della cosa;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 15/12/2015, n. 25222; Sez. III, 06/05/2003, n. 6881; Sez. III, 29/01/2003, n. 1293), ossia, in altri termini, se avessero provato – come dagli stessi dedotto- di avere consegnato l'appartamento in questione, a
, nel Settembre del 2003. Parte_1
Ma tale prova non è stata effettivamente fornita in alcun modo, avendo il primo giudice così compiuto, erroneamente, un salto logico, nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza del comodato tra le parti sulla base del pagina 5 di 10 semplice fatto che l'immobile in questione fosse stato realizzato dalla convenuta, sul terreno dei ricorrenti, e che nella scrittura del 1987, prodotta dalla stessa convenuta, i germani e si fossero Parte_6 Parte_2 obbligati a trasferire a il quartino di abitazione sito al primo piano del fabbricato di loro proprietà. Parte_1
Il Tribunale di Napoli, in particolare, ha tratto da tali elementi il seguente erroneo convincimento: “E' dunque evidente che in tal caso la detenzione dell'immobile da parte di , nelle more del trasferimento Parte_1 dell'immobile, non può che essere avvenuta a titolo di comodato.”.
Tale scrittura, infatti (prodotta dalla convenuta in primo grado e ridepositata in appello) - con cui Pt_6
e , riconoscendo che il “quartino di abitazione” posto (al primo piano) nel fabbricato di
[...] Parte_2 loro proprietà (in Napoli, in via Nuova Caserta al Bravo n.84) fosse stato costruito interamente a spese di Pt_1
, si erano obbligati a trasferirlo a quest'ultima “gratuitamente” appena fosse stata possibile la relativa
[...] sanatoria- non dimostrava in alcun modo l'avvenuta consegna di tale immobile, da parte dei ricorrenti, alla convenuta (tanto meno nel 2003, come invece dedotto dai primi, essendo il documenti di molti anni precedente a tale anno), non facendo alcun riferimento ad eventuali effetti c.d. anticipati (tra cui, per l'appunto, il trasferimento dell'anticipata disponibilità del bene;
cfr., in argomento, sia pure con riferimento al preliminare di compravendita,
Cass. civ., Sez. Unite, 27/03/2008, n. 7930).
In altri termini, non vi era la prova che l'asserito contratto di comodato fosse stato concluso, mediante la consegna del bene, nel Settembre del 2003, proprio tra i ricorrenti e la convenuta (secondo quanto, invece, prospettato nel ricorso introduttivo).
Al riguardo va detto, invero, quanto segue.
L'azione proposta con riferimento al bene concesso in comodato va qualificata come azione personale di restituzione, destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti dì chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria dì ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14/06/2021, n. 16742).
In altri termini, in materia di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27/06/2024, n. 17754; Cass. civ., Sez. II, Ord., 13/02/2024, n. pagina 6 di 10 3994; Sez. Unite, 28/03/2014, n. 7305).
Con l'azione personale di restituzione, quindi, l'attore può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo (il che, come detto, non è avvenuto nel caso di specie) e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 16/09/2024, n. 24736).
Inoltre se è vero, in generale, che nel contratto di comodato la consegna non è necessaria quando il bene sia già nella disponibilità del comodatario, potendo in questo caso consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15/12/2015, n. 25222 cit.; Sez. III, 06/05/2003, n. 6881 cit.; Sez. III,
29/01/2003, n. 1293 cit.; Sez. II, 20/03/1976, n. 1018), è altrettanto vero che, nel caso di specie, non vi sia stata comunque alcuna allegazione (e a-fortiori, alcuna prova), da parte dei ricorrenti/appellati, di tale eventuale mutamento del titolo della detenzione.
Per completezza va ancora detto che questa Corte non può esaminare, secondo i dettami di cui all'art. 948 c.c., la domanda di rilascio formulata dai ricorrenti in primo grado, ossia come se fosse stata proposta una domanda di rivendicazione, esulando la verifica dei presupposti di tale azione dalla causa petendi (rapporto contrattuale di comodato) invocata specificamente, si ribadisce, da , da , da Parte_2 Parte_3 [...]
e da con il ricorso introduttivo del giudizio. Parte_4 Parte_5
Spetta, infatti, a colui che intende ottenere il rilascio del bene scegliere se avvalersi, a tale fine, dell'azione di rivendica o di quella contrattuale, senza che il giudice possa mutare ex officio il titolo della pretesa, dovendo la controversia essere decisa con esclusivo riferimento al titolo dedotto dall'interessato (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
16/09/2024, n. 24736).
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L'accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 10206/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli comporta la totale riforma di tale sentenza e, quindi, il rigetto della domanda formulata in primo grado da , da , da e da , volta ad ottenere Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 la condanna di al rilascio, in loro favore, dell'appartamento sito in Napoli alla Strada Provinciale Parte_1 di Caserta, n.84, piano 1, interno 2 (in catasto al fg. 2, p.lla 289, sub. 6).
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Risulta inammissibile, in quanto nuova, ex art. 437, co.2, c.p.c., perchè proposta per la prima volta solo con l'atto di appello, la domanda, formulata da , volta ad ottenere la condanna degli appellati al Parte_1 risarcimento dei danni che ha lamentato di avere patito dopo la notifica dell'atto di precetto.
Con tale domanda, infatti, l'appellante non ha chiesto il risarcimento di ulteriori danni rispetto a quelli eventualmente già oggetto di una precedente domanda proposta in primo grado, ma di pregiudizi (dopo la notifica del precetto) invocati per la prima volta con il ricorso in appello.
Sul punto va detto, infatti, che la domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata, pagina 7 di 10 eccezionalmente consentita dall'art. 345 c.p.c. (e, nel rito del lavoro, dall'art. 437 c.p.c., comma 2, primo periodo;
cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 18/11/2022, n. 34039), presuppone che sia stata avanzata in primo grado una domanda di risarcimento dei danni e che gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della medesima natura di quelli già accertati in primo grado.
Di conseguenza la nuova pretesa, ove non rispetti tali requisiti, costituisce inammissibile domanda nuova, implicando nuove indagini in ordine alle ragioni poste a base della domanda iniziale e ampliamento del relativo
"petitum" (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 04/09/2020, n. 18526; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 20/06/2022,
n. 19759).
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Passando alla regolamentazione delle spese di lite, va detto che l'accoglimento del gravame proposto da
[...]
e la conseguente riforma (totale) della sentenza impugnata comportano, in base all'esito Parte_1 complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado
(cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891;
Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019;
Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite – dunque considerando, da un lato, la soccombenza degli appellati rispetto alla domanda da essi proposta (quali ricorrenti) in primo grado (e, quindi, rispetto all'appello proposto dalla controparte) e, dall'altro, l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta in questo grado dall'appellante- risulta giustificato compensare, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c. nella misura (ritenuta congrua) di 1/3, le spese comunque spettanti a (in quanto vittoriosa in relazione alla domanda principale). Parte_1
Ragion per cui , , e vanno condannati Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 al pagamento, in solido tra loro, ex art. 97 c.p.c., di due terzi delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo (per due terzi, ossia già considerando la disposta compensazione della misura di 1/3), tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi, ridotti del 50%), per tutte le fasi (dovendo comunque essere calcolata anche la fase istruttoria in appello, anche se non espletata, cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627;
Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), quanto al secondo grado, e, quanto al primo grado, per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in considerazione del valore pagina 8 di 10 indeterminabile (ex art. 5, co.6, del detto decreto) della controversia, non essendo possibile individuare in alcun modo, in base agli atti di causa, i valori locativi del settore per immobili simili a quello in esame, ai sensi dell'art. 12
c.p.c. (applicabile analogicamente anche alle cause di restituzione di un immobile concesso in comodato;
cfr.
Cass. civ., 15/09/1981, n. 5100; cfr. anche Cass. civ., 06/04/1982, n. 2136; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
19/11/2019, n. 29942).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
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Quanto, infine, alla richiesta degli appellati, volta ad ottenere che fossero adottati i provvedimenti opportuni, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. (evidentemente la cancellazione prevista dalla detta norma, quale oggetto del potere discrezionale del giudice di merito;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/04/2025, n. 10234) in relazione alle frasi, sopra riportate, contenute a pagina 11 e a pagina 12 dell'atto di appello, la Corte ritiene che non vada disposta tale cancellazione posto che tali espressioni, sebbene effettivamente alquanto aspre e polemiche, nonché riferite alla asserita ricorrenza di un comportamento doloso e grave dei ricorrenti/appellati, tale da evocare ipotesi di reato
(art. 640 c.p.c.), non possono considerarsi disgiunte dalle tesi difensive svolte in giudizio e presentano attinenza con l'oggetto della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/08/2018, n. 20790; cfr. anche Cass. civ., Sez. III,
Ord., 03/06/2022, n. 17985; Sez. I, 06/07/2004, n. 12309; Sez. I, 20/01/2004, n. 805), essendo legate comunque, per l'appunto, alla tesi dell'appellante secondo cui i ricorrenti avrebbe agìto dolosamente per ottenere il rilascio del bene in questione senza averne diritto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1105/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 10206/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 5.2.2024 e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza, rigetta la domanda formulata in primo grado da , da , da e da , volta ad Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 ottenere la condanna di al rilascio, in loro favore, dell'appartamento sito in Napoli alla Strada Parte_1
Provinciale di Caserta, n.84, piano 1, interno 2 (in catasto al fg. 2, p.lla 289, sub. 6).
2. Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni formulata da , con ricorso Parte_1 depositato l'8.3.2024, nel secondo grado di giudizio.
3. Dichiara tenuti e condanna , , e al Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
pagina 9 di 10 pagamento, in solido tra loro e in favore di , di 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_1 liquidate complessivamente, già in tale ridotta misura, in euro 2.538,66 (a titolo di compensi) per il primo grado e in euro 3.446,33 per il secondo (di cui euro 116,00 per esborsi ed euro 3.330,33 per compensi), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, dichiarandole compensate per 1/3.
Napoli, 23.9.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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