Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/04/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 23.04.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 574 / 2024
promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
DAVIDE LO GIUDICE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 29.02.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'invito a regolarizzare del 26.06.2023, con il quale l'ente previdenziale ha chiesto il pagamento della somma di euro 5.943,29, dovuta in virtù della cartella/avviso n. 9712, per debiti derivanti dalla Gestione Lavoratori Autonomi Agricoli;
ha chiesto,
pertanto, di accertare l'intervenuta prescrizione dei contributi richiesti. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
del ricorrente e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con condanna alle spese.
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Risulta dirimente l'eccezione sollevata da parte resistente relativa alla carenza di interesse ad agire.
Invero, è noto che, ancor prima di verificare se sussistano gli elementi costitutivi della domanda, il giudice deve verificare se sussiste interesse della parte ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., ovvero se sussista un interesse oggettivamente valutabile della parte ad ottenere tutela processuale con riguardo alla situazione dedotta in giudizio.
E' noto che, per agire in giudizio, occorre avervi interesse ex art. 100 c.p.c e, dunque, è
necessario che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può
essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte,
senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire
(cfr. Cass. sent. n. 6749/2021; Cass. sent. n. 2051/2011; Cass. sent. n. 15355/2010).
Pertanto il ricorrente, per agire in giudizio, non solo deve essere effettivamente titolare di un interesse sostanziale, ma tale interesse deve anche avere subìto una lesione da parte dell'atto impugnato concreta ed attuale, che deve sussistere tanto al momento della proposizione del ricorso che in quello della decisione. Tale lesione, quindi, deve colpire direttamente l'interesse sostanziale a protezione del quale si agisce, e non in maniera mediata dalla lesione di un altro interesse.
CP_
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha rappresentato in ricorso che: “L' con lettera
del 26/6/2023 ha invitato il ricorrente regolarizzare e quindi a pagare, tra l'altro, per l'anno 2014 la
somma di euro 5943,29, a suo dire dovuta in virtù della cartella/avviso n. 9712, per debiti derivanti
dalla Gestione Lavoratori Autonomi Agricoli” precisando che “mai prima di tale data (…) aveva
ricevuto atto alcuno di pagamento”. Orbene, l'invito a regolarizzare non è un atto impugnabile ex se, in quanto non avente alcuna efficacia di titolo esecutivo, potendo lo stesso essere assimilato per analogia all'estratto di ruolo contenente la “indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da
ciascuno degli Enti tenuti al controllo” (art. 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015), ossia gli elementi del ruolo afferenti alle cartelle di pagamento o agli avvisi di addebito;
in particolare, così come specificato nella richiamata normativa, tale l'invito non può essere considerato un atto prodromico all'esecuzione, ma si inserisce nella sequenza procedimentale funzionale al rilascio del DURC e, dunque, ha come suo unico scopo quello di invitare il soggetto interessato al pagamento delle irregolarità onde evitare il rilascio di un DURC non regolare, in conseguenza alla risultanza negativa della verifica della regolarità contributiva.
Nel caso di specie, la domanda non risulta sorretta da altro adeguato interesse esposto da parte ricorrente, come qualificato e tipizzato dall'art 12, comma 4-bis del DPR 602/1973, non avendo ella allegato né tantomeno dimostrato in giudizio che “dall'iscrizione a ruolo possa
derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto (…) oppure per la
riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici (…) o infine per la perdita di un beneficio
nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Ebbene, in assenza di prova da parte del ricorrente della sussistenza di un atto lesivo di un proprio interesse sostanziale, concreto e attuale, questi non risulta portatore di alcun interesse giuridicamente rilevante diretto ad ottenere un provvedimento giudiziale di tutela.
Pertanto, - la carenza di interesse ad agire determina il rigetto della domanda e preclude l'esame delle questioni prospettate in ricorso.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, considerati i minimi tariffari e le fasi effettivamente svolte.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi euro 886,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge
Così deciso in Agrigento, il 23/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo