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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11937 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 22 ottobre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 4758/2024
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti Giovanni Nicola d'Amati e Claudia Parte_1
Costantini, per mandato in atti, ed elett.te domiciliato presso il loro studio in Roma, al viale Angelico n. 35; ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'avv. Claudio Scogliamiglio, per mandato in atti, ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma, al Corso Vitt. Emanuele II n. 326; resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.2.24 il ricorrente in epigrafe, giornalista professionista dal 30.1.08, ha dedotto di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze della convenuta dall'1.9.10 al 31.7.23, quotidianamente ed a tempo pieno, in regime di subordinazione, ma in virtù di una serie di contratti di “lavoro autonomo” a tempo determinato, analiticamente descritti;
di essere stata nel tempo assegnato ai programmi giornalistici “AG”, dall'1.9.10 al 30.6.11 (periodo in cui la trasmissione si chiamava
“A onor del vero”, dal 5.9.11 al 26.9.12, dal 10.9.12 al 28.6.13, dal 21.9.14 al 26.6.15, dal
14.9.15 al 24.6.16, “Robinson”, dal 13.2.12 al 25.5.12, “Leader”, dall'8.1.13 all'8.2.13,
“AG Estate”, dal 29.6.13 al 2.8.13, dal 24.7.14 al 19.9.14, dal 31.8.15 all'11.9.15, dal
15.6.16 all'1.7.16, “In ½ Ora”, dal 15.9.13 al 30.6.14, dall'8.9.14 al 30.6.15, dall'1.9.15 al 30.6.16, tutti programmi televisivi di approfondimento su temi di attualità, condotti da
1 giornalisti, composti anche da servizi ed interviste;
di aver poi lavorato con contratto quadro dall'1.8.16 al 31.7.18, nel corso del quale è stato addetto alle trasmissioni
“AG”, “Politics”, “In ½ Ora” e “In ½ Ora 60 minuti”, nonché per uno speciale in 1^ serata il 31.5.18; tale contratto è stato rinnovato per il periodo dal 1.8.18 al 31.7.19 alle medesime condizioni con adibizione alle trasmissioni “Prima dell'Alba. La Rampa”, “In
½ Ora in più”, “AG”, “Rabona”; di aver ancora lavorato con contratto quadro dall'1.8.19 al 31.7.20, nel corso del quale è stato addetto alle trasmissioni “Prima dell'Alba. La Rampa”, “In ½ Ora in più” e a uno speciale prima serata il 5.3.20; tale contratto è stato rinnovato per il periodo dall'1.8.20 al 31.7.21 alle medesime condizioni con adibizione alle trasmissioni, “In ½ Ora in più 90 minuti”, “In ½ Ora in più – Il mondo che verrà”; di aver infine lavorato con contratto quadro dall'1.8.21 al 31.7.22, nel corso del quale è stato addetto alle trasmissioni “In ½ Ora in più 90 minuti”, “In ½ Ora in più –
Il mondo che verrà” (in 2° serata nonché uno speciale in 1° serata), “AG”; tale contratto è stato rinnovato per il periodo dall'1.8.22 al 31.7.23 alle medesime condizioni e con adibizione alle medesime trasmissioni;
di essersi in particolare occupato, nell'esplicazione di tali attività, di individuare notizie di attualità, della preparazione e realizzazione dei testi delle varie puntate delle trasmissioni cui nel corso del tempo è stato addetto, della proposizione di argomenti da trattare e di ospiti da invitare, di contattare gli ospiti, di definire la scaletta tecnica delle puntate dei programmi, di coordinare il lavoro degli inviati e degli addetti al “desk” e poi, dal 15.9.13, anche di coordinare il lavoro degli autori, partecipando alle riunioni di redazione, di approfondire le notizie raccolte, predisponendo le domande da porre agli ospiti e predisponendo note informative sui temi trattati nelle singole trasmissioni, utili alla moderazione del dibattito, di assistere alla diretta delle trasmissioni, monitorando le agenzie e fornendo le necessarie informazioni di volta in volta richieste dal conduttore;
di aver sempre avuto a disposizione, per lo svolgimento delle suddette mansioni, una propria postazione lavorativa, con computer dotato di password aziendale e telefono, account di posta elettronica aziendale, accesso all'intranet aziendale;
di essere stato inserito nei turni redazionali predisposti dagli addetti al coordinamento, lavorando generalmente cinque giorni alla settimana per non meno di nove ore al giorno, salvo minori turni in relazione alle trasmissioni “Robinson” e
2 “Leader”; di essere stato sottoposto al potere gerarchico e disciplinare dei suoi superiori, ovvero i conduttori dei programmi per cui aveva lavorato, o il vice direttore della
Direzione Approfondimento per la trasmissione “In ½ Ora” che doveva anche avvisare tempestivamente in caso di assenza;
di essere stato inserito a tempo pieno nell'organizzazione aziendale;
di aver fruito annualmente di circa 15 giorni di ferie, generalmente nel periodo natalizio o pasquale, preventivamente concordate con i responsabili della redazione.
Tutto quanto premesso, deducendo la natura subordinata del rapporto di lavoro protrattosi nel tempo con la convenuta, ed affermando il proprio diritto alla qualifica di capo servizio fino al 14.9.13, e di capo redattore, o in subordine vice capo redattore, successivamente a tale data, ed a percepire il relativo compenso, ai sensi dell'art. 11 del
CNLG e degli Accordi comprensivo di indennità di mensa, di indennità CP_2 integrativa di quella prevista dall'art. 7 CNLG, di premio di risultato;
affermando in via subordinata il proprio diritto all'inquadramento come Funzionario F1 fino al 14.9.13 e
Funzionario successivamente a tale data, di cui al CCNL RAI, ed a percepire il CP_3 relativo compenso, ha chiesto dichiarare la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'1.9.2014, tuttora in essere, previo occorrendo accertamento della nullità e/o inefficacia delle clausole di limitazione temporale apposte ai contratti e di irrilevanza illegittimità inefficacia nullità degli atti di quietanza del 29.10.18, 4.11.19, 20.10.20, 20.10.21, con diritto all'inquadramento ed al trattamento economico di capo servizio fino al 14.9.13, e di capo redattore, o in subordine vice capo redattore, successivamente a tale data, in base al CNLG ed agli accordi RAI-
Usigrai; in via subordinata, con diritto all'inquadramento come Funzionario F1 fino al
14.9.13 e Funzionario successivamente a tale data, in base al CCNL RAI;
CP_3 condannare la RAI a corrispondere al ricorrente le differenze dovute, in misura da determinarsi in separato giudizio, ed a effettuare gli accantonamenti per TFR sugli importi dovuti o percepiti;
condannare la RAI a riammettere in servizio il ricorrente con l'inquadramento e la retribuzione dovuta, e condannarla al pagamento in suo favore delle retribuzioni medio tempore maturate o, in subordine, dell'indennità di cui all'art. 32 l.
183/2010 nella misura massima di 12 mensilità; con vittoria di spese, diritti ed onorari.
3 Si è costituita la convenuta eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda: per intervenuta decadenza ex art. 32 l. 183/2010 e art. 28 d. lgs. 81/2015; per avere il ricorrente sottoscritto atti di quietanza in data 29.10.18, 4.11.19, 20.10.20,
20.10.21, mai impugnati, in cui ha dichiarato di non avere più nulla a pretendere in relazione all'attività svolta nei singoli periodi contrattuali ivi specificamente indicati;
per aver tenuto un contegno di inerzia e disinteresse in ordine alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti, durante tutto l'arco temporale coperto dai vari contratti di collaborazione. Nel merito, contestando le avverse argomentazioni e deducendo in particolare la natura non giornalistica e non subordinata del rapporto intercorso tra le parti, ed affermando comunque l'erroneità degli inquadramenti rivendicati dal ricorrente.
Quindi, espletata la prova testimoniale articolata dalle parti ed autorizzato il deposito di note difensive, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025 la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Preliminarmente infondata è l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte convenuta con riferimento a quanto disposto dall'art. 32, comma 3 della legge n. 183/2010.
Occorre rammentare che l'art. 32, comma 3, l. n. 183/2010, secondo il testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012, estende l'onere di impugnazione entro il termine di decadenza stabilito per i licenziamenti dall'art. 6 l. 15 luglio 1966, n. 604: “a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimita' del termine apposto al contratto;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalita' a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
d) all'azione di nullita' del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.”
Nella versione vigente dopo le modifiche apportate dalla l. n. 92/2012, il comma tre prevede l'estensione dell'onere: “a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di
4 questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato in centottanta giorni;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento”.
Il riferimento all'ipotesi della nullità del termine è stato poi soppresso con il d.lgs.
15.6.2015 n. 81, venendo la relativa disciplina trasfusa nell'art. 28 del citato decreto, sostanzialmente immutata sino alle modifiche introdotte dal decreto legge n. 87/2018 conv. in l. 96/2018.
Ora, dall'esame della stessa lettera della legge deve ritenersi che nessuna decadenza sia imposta nel caso in cui il lavoratore agisca al fine di far accertare la natura subordinata di un rapporto formalmente instaurato come autonomo (tanto ai fini del conseguimento delle differenze retributive quanto ai fini del ripristino del rapporto).
Ed invero, una tale fattispecie non può rientrare nell'ipotesi contemplata nella lett. a) della richiamata disposizione, in mancanza di uno specifico atto di licenziamento, inteso quale unilaterale manifestazione di volontà del formale committente di interrompere il rapporto di lavoro, rammentandosi che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza la comunicazione di disdetta di un contratto a termine “configura un atto meramente ricognitivo, non una fattispecie di recesso, e la prestazione lavorativa cessa in ragione dell'esecuzione che le parti danno alla clausola nulla” (cfr. Sez. L, Sentenza
n. 23756 del 10/11/2009).
Estranea alla fattispecie è anche l'ipotesi relativa alla nullità del contratto a termine ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. n. 368/2001, essendo la detta disposizione
5 chiaramente riferita a contratti di lavoro a termine già originariamente formalizzati come contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Né infine può trovare applicazione la disciplina di cui alla lettera b), in quanto chiaramente dettata in riferimento ad ipotesi di recesso unilaterale ante tempus da contratti a progetto o co-co-co genuini o la cui genuinità non sia comunque contestata.
In proposito va considerato che la decadenza dal diritto di proporre la domanda giudiziale è istituto del tutto eccezionale in quanto contrastante con il diritto costituzionalmente protetto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24
Cost.) nonché con quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito;
le norme che introducono decadenze dal diritto di agire in giudizio sono quindi di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica secondo quanto prescritto dall'art. 14 delle preleggi (cfr.
Tribunale Torino, sez. lav., 01/08/2014, n. 1375, Cass. civ., sez. lav., 25/05/2016, n.
10840; Cass. civ., sez. trib., 04/03/2016, n. 4351; Cass. civ., sez. un., 16/03/2015, n.
5160).
Ed infatti, la Suprema Corte ha espressamente affermato che: “Quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza,
l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b) della l. n. 183 del 2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di "recesso del committente" e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare” (Cass. civ., sez. lav., 10.12.2019 n. 32254).
Peraltro la giurisprudenza di legittimità ha confermato tali conclusioni in fattispecie in cui, come nel caso in esame, era stata invocata l'applicabilità del regime decadenziale e risarcitorio di cui all'art. 32, Legge 183/2010 per una serie di contratti autonomi. Sul punto la Suprema Corte ha infatti affermato: “… la società denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, commi 5 e 6, ovvero del Decreto
6 Legislativo n. 81 del 2015, articolo 28, comma 2, lamentando che la Corte di merito avrebbe dovuto applicare nella specie il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 32 cit., non potendosi ritenere l'applicazione di tale regime limitato ai soli contratti a termine e non già anche ai contratti di lavoro autonomo contenenti una data iniziale e finale della prestazione.
Il motivo è infondato riguardando la disciplina invocata i contratti a termine e le altre tipologie contrattuali previste della L. n. 183 del 2010, articolo 32, commi 3 e 4, tra cui non rientrano i contratti di lavoro autonomo, non potendo neppure invocarsi la disciplina di cui del citato comma 4, lettera d).
Questa Corte, del resto, ha affermato l'applicabilità del regime sanzionatorio in questione solo all'ipotesi di contratto di lavoro autonomo a progetto ritenuto illegittimo
(Cass. n. 24100/19, Cass. n. 28510/19).
Tale soluzione trova un riferimento dell'articolo 32, comma 4, lettera d), soprattutto per quanto riguarda l'accertamento di un rapporto di lavoro a tempo in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto, mentre Cass. n. 20209/16 ritiene inapplicabile
l'articolo 32, restando ad esso estranea la fattispecie di un rapporto di lavoro autonomo accertato (ab origine, per fictio iuris) di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, celato (come nel caso in esame) sotto lo schermo ripetuto di una molteplicità di successivi contratti di collaborazione autonoma…” (Cass. civ., sez. Lavoro, 17 dicembre
2020 n. 29006).
Parimenti infondata è l'eccezione di parte resistente secondo cui la reiterata sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo tra le parti, senza che il ricorrente abbia mai manifestato alcuna pretesa in ordine all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, configurerebbe un'ipotesi di estinzione del relativo diritto per mutuo consenso, in considerazione dell'affidamento ingenerato nella resistenza circa il fatto che il lavoratore non avrebbe più esercitato la relativa pretesa.
Sul punto, si ritiene infatti di aderire all'orientamento interpretativo prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto non è sufficiente a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso, per la cui configurabilità è necessario,
7 invece, accertare, sulla base del lasso di tempo trascorso e del comportamento delle parti, una chiara volontà di porre fine ad ogni rapporto lavorativo (v. Cass. n. 13535 dell'1/7/2015; Cass. n. 16932 del 4/8/2011; n. 2975 del 17/12/2008 e n. 17150 del
24/06/2008).
Nel caso in esame, oltre al lasso di tempo evidenziato dalla convenuta, da solo inidoneo - per quanto già detto - a integrare la fattispecie della risoluzione per mutuo consenso, non si rinvengono negli atti di causa, né sono stati specificamente dedotti, altri elementi significativi.
Va infatti considerato che non sono da soli idonei a costituire comportamento concludente in tal senso, come più volte affermato dalla S.C., né l'accettazione delle competenze di fine rapporto, né la ricerca ed il reperimento di una nuova occupazione, né, dunque, l'accettazione di una reiterata serie di contratti di natura autonoma, elemento quest'ultimo che, in sé considerato, non può reputarsi significativo della volontà del lavoratore di rinunciare a far valere la natura subordinata del rapporto, trattandosi di comportamento che ben può essere determinato dalla necessità per lo stesso di procurarsi comunque i mezzi di sussistenza.
Infine, alcun rilievo può essere attribuito alle dichiarazioni predisposte dalla Rai e sottoscritte dal ricorrente in occasione del pagamento del saldo delle competenze relative ai contratti “quadro” stipulati dal 2018, di “essere integralmente soddisfatto di ogni Suo diritto o spettanza e quindi non avere null'altro a pretendere dalla Rai per qualsivoglia ragione, causa o titolo comunque connessi, direttamente o indirettamente, con l'attività tutta da Lei svolta in nostro favore nel periodo dal 1.8.2016 al 31.7.2018”, “… dal
1.8.2018 al 31.7.2019”, “… dal 1.8.2019 al 31.7.2020”, “… dal 1.8.2020 al 31.7.2021”
(docc.
4.s, 4.u, 4.w e 4.z prod. ricorr.), trattandosi di formule di stile, comunque specificamente riferite a determinati periodi, e privi di espressa e consapevole rinuncia a far valere la subordinazione.
Ciò in forza del consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia
a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del
8 relativo rapporto, in quanto assimilabile alle clausole di stile e non sufficiente di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva, può assumere il valore di rinuncia o di transazione a condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi” (Cass. civ., sez. lav., 19.9.2016 n. 18321; Cass. civ., sez. lav.,
17.5.2006 n. 11536; cfr. anche Cass. civ., sez. 3, 19.7.2023 n. 21400).
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
E' documentalmente provato che il ricorrente abbia concluso con la RAI quattordici contratti di “lavoro autonomo”, dal 23 settembre 2013 al 30 giugno 2018, e poi tre contratti “quadro” dall'1.8.16 al 31.7.18, rinnovato fino al 31.7.19, dall'1.8.19 al 31.7.20, rinnovato fino al 31.7.21, dall'1.8.21 al 31.7.22, rinnovato fino al 31.7.23, come analiticamente descritti in ricorso (docc. 4 prod. ricorr.). I suddetti contratti risultano conclusi per lo svolgimento a favore della Rai dell'attività di autore, per redigere testi espositivi, e di consulente, per la realizzazione dei programmi televisivi “AG”, “AG
Estate”, “Robinson”, “Leader”, “In ½ Ora”, “Politics”, “Rabona”, “Rampa. Prima dell'Alba”, di varia collocazione, natura e durata. Già dal tenore dei contratti in questione si evince come essi in realtà, pur contenendo un generico richiamo all'autonomia del lavoratore nello svolgimento dell'attività ivi prevista, richiedano poi invece una prestazione quotidiana, rientrante nelle normali attività connesse alla programmazione della Rai. Particolarmente significativo è l'obbligo previsto a carico del lavoratore di comunicare tempestivamente eventuali assenze per malattia, gravidanza o infortunio, e di astenersi dallo svolgimento di incarichi pregiudizievoli per l'esatto o corretto adempimento delle obbligazioni assunte, con diritto di recesso da parte della RAI, in caso di violazione. Trattasi di modalità operative, ripetute nei medesimi termini in tutti i contratti in questione, che denotano l'esistenza di un vincolo ben più stretto di quello caratterizzante le collaborazioni autonome, e che trovano la propria ragione di essere nel fatto che in realtà l'attività lavorativa richiesta al rientrasse nella necessaria Parte_1 routine aziendale, essendo indispensabile alla piena corretta realizzazione della
9 programmazione Rai. Inoltre il fatto che il rapporto lavorativo si sia protratto per oltre dieci anni senza sostanziali interruzioni, denota inequivocabilmente come il lavoratore, addetto all'attività di redattore di testi e consulente per una serie di programmi televisivi facenti parte dell'ordinario palinsesto, sia stato totalmente inserito nell'organizzazione aziendale, il che costituisce classico elemento sintomatico della subordinazione.
In tal senso depongono poi le numerose mail, divise per programma, prodotte in atti, che dimostrano come la RAI esercitasse un vero e proprio potere di direzione e controllo nei confronti del ricorrente, attraverso i conduttori ed i capo autori dei vari programmi alla cui realizzazione ha quotidianamente partecipato. Dalle mail in questione emerge infatti come il ricorrente fosse quotidianamente inserito nell'organizzazione aziendale, essendo destinatario, al pari degli altri dipendenti, di e-mail di carattere redazionale, per l'organizzazione delle risorse, dei turni, delle ferie, delle modalità di copertura delle assenze. Le e-mail in atti dimostrano altresì che il ricorrente era a disposizione anche tra gli esigui intervalli tra una prestazione e l'altra e che l'azienda ha sempre fatto pacifico affidamento sulla prestazione e sulla disponibilità del ricorrente (docc. 7, 8, 9, 11, -15 bis,
16, 19, 20, 23, 32-40, 43-49, 51, 55.63 prod. ricorr.).
Siffatte conclusioni sono poi avvalorate dalla prova testimoniale espletata, che ha evidenziato l'esistenza di ulteriori elementi a supporto della tesi di parte ricorrente sulla natura subordinata della prestazione da lui resa per la RAI nel periodo dal settembre 2010 al luglio 2023. Tutti i testi escussi hanno infatti sostanzialmente confermato che il
, in tutto il periodo per cui ha lavorato per la RAI, era presente costantemente Parte_1 in ufficio, e disponeva di una postazione lavorativa non fissa, ma comunque messa a disposizione dalla RAI quando il ricorrente ne aveva necessità. Inoltre lo stesso ha quotidianamente lavorato insieme a personale dipendente della RAI, per la realizzazione delle varie trasmissioni. In particolare i testi , e che Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 hanno lavorato con il ricorrente in varie trasmissioni televisive, e precisamente Tes_1
e in AG ed AG Estate, ed in AG ed AG Estate, Politics Tes_2 Tes_3 Tes_4
e In ½ Ora, che andavano in onda alcune 5 giorni alla settimana ed altre a cadenza settimanale, hanno concordemente riferito che il ricorrente, in AG ed AG Estate, svolgeva attività di autore su argomenti di cronaca o di attualità, ricercando argomenti da
10 trattare, ospiti da intervistare, scrivendo copioni, che venivano comunque concordati in riunioni quotidiane, ed occupandosi poi di seguire la parte di preparazione della puntata che gli era stata assegnata dai capo autori d'accordo con il conduttore, coordinando a tal fine varie risorse;
mentre nelle trasmissioni “In ½ Ora” e “Politics”, aveva un ruolo di maggior rilievo, come capo autore, coordinando dunque anche il lavoro degli autori, e partecipando alla selezione dei collaboratori della redazione. Specificamente, per i programmi “AG” ed “AG Estate”, le dichiarazioni dei testi , Testimone_5
(quest'ultima per la versione estiva), ed hanno Testimone_6 Tes_3 Tes_4 confermato che il ricorrente faceva parte del gruppo degli autori, era inserito in appositi turni predisposti dal capo redattore;
riceveva direttive sui copioni da realizzare in base all'attualità, e indicazioni generali per l'organizzazione della settimana in base al turno;
doveva partecipare alla vita redazionale ed alle riunioni di redazione quotidiane;
i copioni che gli venivano assegnati e le trasmissioni che doveva seguire implicavano che lo stesso dovesse lavorare tutti i giorni (teste : “…Il ricorrente faceva parte della squadra Tes_1 degli autori. Il programma era strutturato nel senso che vi era un conduttore, due capi autori, tra cui c'ero io, vari autori, tra cui il ricorrente. La trasmissione andava in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 10,00 e la presenza quotidiana degli autori e del conduttore era conditio sine qua non. C'erano dei turni organizzati da quello che noi chiamavamo capo redattore, che per i primi anni è stato e poi è Parte_2 stato affiancato da altre figure di vice.… Vi erano dei turni fissi che venivano inviati dall' settimanalmente, che venivano però modificati in caso di esigenze Pt_2 particolari. Ciò nel caso in cui occorressero più persone. A parte questi turni il ricorrente, come anche tutti gli altri autori, veniva quotidianamente durante l'orario di messa in onda della trasmissione, dalle 8,00 alle 10,00, con un margine di autonomia per quanto riguarda l'orario, e poi doveva necessariamente trattenersi dalle 10,00-10,20 al pomeriggio, per partecipare alla riunione che si teneva quotidianamente alla fine della messa in onda, per decidere il contenuto della puntata del giorno successivo. Il ricorrente, durante la riunione faceva proposte per la trasmissione, suggerendo i nomi di ospiti, servizi, collegamenti. Poi decidevamo il contenuto, ed alla fine della riunione ciascun autore si occupava di seguire una parte della preparazione della puntata che gli
11 era stata assegnata dai coautori, d'accordo con il conduttore. A questo punto ciascun autore coordinava altre risorse umane (redattori, e coloro che erano adibiti a contattare gli ospiti, il comparto regia, per indicare come doveva svolgersi la puntata). Tali attività venivano tutte svolte anche dal ricorrente, come autore. Inoltre lui, come gli altri autori, si occupava di seguire il lavoro degli inviati, che ricevevano dagli autori le indicazioni sui vari servizi da realizzare. Tra il personale da lui coordinato vi erano anche dipendenti Rai, tra cui Programmisti registi, assistenti ai programmi, e giornalisti….”; teste “…il ricorrente, come autore, si è occupato di ricercare argomenti da Tes_2 trattare, persone da far intervenire in studio o in collegamento, scrivere i copioni. Per la trasmissione era prevista una riunione plenaria quotidiana cui partecipavano tutti, compreso il ricorrente. In genere si teneva al termine della diretta, e dunque verso le
10,30-11,00. In questa riunione tutti potevano fare delle proposte e poi c'erano in particolare due autori di riferimento, il capo struttura ed il conduttore che stabilivano le proposte da realizzare. C'era comunque un filo conduttore in ciascuna trasmissione che veniva stabilito da loro quattro, che bisognava seguire. I due autori in questione erano
e , il capo struttura era ed il Persona_1 Testimone_5 Persona_2 conduttore , per le invernali. I primi erano i due autori di riferimento CP_4 anche nelle due trasmissioni estive di cui ho riferito, tranne per un periodo in cui lo sono stati altri due autori che però non ricordo bene chi fossero. I conduttori dell'edizione estiva 2013 erano e e nel 2014 Il Persona_2 Persona_3 Persona_3 capo struttura dell'estate 2013 era e nel 2014 . Persona_4 Persona_2
Gli autori dovevano occuparsi di preparare i copioni, individuare e contattare gli ospiti, individuare gli argomenti dei servizi filmati. Per ogni trasmissione veniva individuato un autore del gruppo che scrivesse il copione, e tutti gli altri contribuivano poi alla realizzazione delle altre attività. Gli autori si alternavano in turni che venivano organizzati da sulla base delle esigenze della produzione e degli autori. Controparte_5
Nella giornata gli autori dovevano essere tutti presenti alle riunioni, per il resto della giornata doveva essere presente colui che si doveva occupare del copione della trasmissione del giorno successivo ed i capi autori, che rimanevano fino al pomeriggio.
Gli altri autori andavano via ma rimanevano in contatto con la redazione e con gli altri
12 autori per confrontarsi sulla costruzione della puntata. La sera intorno alle 19,30-20,00 i capi autori, il conduttore ed il capo struttura controllavano il copione inviato dall'autore designato per la puntata del giorno successivo. La mattina successiva, verso le 5,30 c'era un autore designato al controllo dei filmati, da effettuarsi insieme ai due capo autori ed al conduttore, che poteva essere lo stesso o diverso da quello che aveva preparato il copione. Durante la trasmissione c'era il conduttore, il capo struttura Persona_1 ed un autore che poteva essere quello che aveva scritto il copione oppure no. Gli autori erano almeno sei e poi c'erano i 2 capi autori. Ciascun autore realizzava uno o due copioni a settimana. Negli altri giorni partecipavano alla riunione e poi partecipavano alla preparazione del programma rimanendo in contatto con la redazione. Questa organizzazione era uguale per tutti gli autori”; teste : “In AG il ricorrente era Tes_3
l'autore cui io e altre due colleghe giornaliste facevamo riferimento per la realizzazione dei servizi esterni. Il ricorrente ci indicava gli argomenti da seguire nelle singole giornate e nell'arco della giornata facevamo riferimento a lui per comunicargli le notizie raccolte, soprattutto di argomento politico. Il ricorrente ci comunicava settimanalmente i turni di lavoro che erano stati predisposti dal capo redattore, che era un giornalista. In ogni puntata dovevano esservi un autore e due o tre inviati di riferimento, e quindi era il capo redattore che li predisponeva. Eravamo poi obbligati a rispettare tali turni. In caso di problemi noi giornalisti inviati lo comunicavamo all'autore, e lui cercava tra i colleghi chi potesse sostituirci. Non è mai capitato che il ricorrente non sia stato presente nei turni che gli erano stati assegnati. La trasmissione andava in onda in diretta dalle
8,00 alle 10,00, durante la trasmissione, a seconda dei turni vi erano uno o due capo autori, e , che seguivano la diretta, mentre gli autori, che forse erano Per_1 Tes_1 tre, iniziavano a preparare la trasmissione del giorno successivo, facendo le proposte.
Alle 10,30, dopo una mezzora di pausa, vi era una riunione di redazione cui partecipavano i capi autori, il conduttore, gli autori e che era aperta a tutti i redattori ed inviati, in cui si programmava la trasmissione del giorno successivo, stabilendo gli argomenti, gli ospiti e i servizi esterni da realizzare. Successivamente ognuno iniziava a svolgere le attività necessarie, sotto il coordinamento degli autori…. …”; teste Tes_4
“Il ricorrente nella trasmissione AG era uno degli autori del programma, ed in tale
13 veste si occupava di redigere testi ed interviste per i conduttori. Posso dire che in tutti i programmi Rai vi è un gruppo di autori. Al termine di ciascuna puntata si tenevano delle riunioni cui partecipava tutta la redazione, ed in cui si decidevano gli argomenti, gli ospiti della puntata successiva. Vi erano due capo autori che coordinavano il lavoro di tutti gli altri. Il ricorrente, dopo finita la riunione, svolgeva quindi il suo compito di preparazione di testi.”).
Analoghe modalità sono state riferite dai testi ed per le trasmissioni Tes_3 Tes_4
“In ½ Ora” e “Politics”, con la differenza che, in tali trasmissioni il ricorrente aveva il ruolo di capo autore (teste : “La trasmissione in mezzora andava in onda una volta Tes_3 alla settimana, la domenica, e quindi le riunioni si tenevano tre volte alla settimana. Ci sentivamo comunque quotidianamente con la conduttrice e con il capo autore, che era il ricorrente, per concordare i temi, i servizi esterni da preparare, le schede riepilogative per la conduttrice, i cartelli grafici che dovevano abbellire lo studio. Lavoravamo tutta la settimana per preparare la puntata della domenica perché dovevamo tenere conto del succedersi delle notizie. Capitava continuamente di dover modificare il lavoro che avevamo preparato. Come capo autore, il ricorrente si occupava insieme alla conduttrice di scegliere gli ospiti, gli argomenti, il taglio da dare all'intervista, stando continuamente in contatto con la redazione e con la conduttrice. Inoltre il ricorrente in quella trasmissione ha proposto i collaboratori, tra cui anche me…. Era il ricorrente a dare le indicazioni ai collaboratori, ai redattori ed a noi inviati sul lavoro da svolgere, e lui riceveva gli imput della redazione, che lui poi elaborava per predisporre il copione definitiva. Era sempre presente alla diretta della trasmissione….Era il ricorrente a preparare i comunicati stampa che riguardavano la puntata che sarebbe andata in onda il giorno successivo. Era il ricorrente a tenere i rapporti la dirigenza Rai per tutte le problematiche che riguardavano la trasmissione. Per quanto riguarda Politics io facevo esclusivo riferimento al ricorrente perché ero una consulente, e quindi mi sentivo con lui per ricevere le indicazioni sui servizi che dovevo realizzare, in base a quanto emerso dalle riunioni di redazione a cui lui aveva partecipato. Il ricorrente in questa trasmissione era capoautore. Non conosco esattamente l'organizzazione della trasmissione. Ho partecipato a qualche riunione, cui partecipavano solo gli autori con il
14 conduttore ed in cui si decideva il contenuto della puntata e gli ospiti. Era presente anche il capo struttura . La trasmissione andava in onda una volta alla Persona_2 settimana, credo che si tenessero riunioni quotidiane durante la mattina. Tuttavia non conosco precisamente le modalità”; teste “La trasmissione In mezzora andava Tes_4 in onda una volta alla settimana la domenica pomeriggio. Le modalità organizzative erano più o meno le stesse di AG con la differenza che la conduttrice svolgeva un ruolo preminente in ordine al taglio da dare alla trasmissione. Dava indicazioni più precise, in accordo con gli autori, circa gli ospiti che era opportuno contattare e gli argomenti da trattare. La conduttrice era il soggetto preminente Controparte_6 nell'indicazione del taglio da dare a ciascuna puntata. Il ricorrente in quella trasmissione era autore e condivideva con la conduttrice le scelte circa il personaggio chiave da invitare la domenica. Aveva un ruolo di primo piano ed a lui facevano riferimento gli altri autori impiegati nella trasmissione, i quali potevano comunque anche avere rapporti diretti con la conduttrice, essendo dipendenti . Il resto CP_7 della redazione (produttore esecutivo, assistenti ai programmi) non faceva capo al ricorrente…. La trasmissione Politics è durata solo poco puntate, non ricordo esattamente quando. Il ricorrente era autore e si occupava di argomenti giuridici.
L'organizzazione del lavoro era in linea di massima come quella di In mezzora. La trasmissione andava in onda il martedì sera in prima serata. C'era solo una redazione più ampia”.
Dalle dichiarazioni rese dai testi è altresì emerso che il ricorrente utilizzava mezzi e strumenti messi a disposizione della datrice di lavoro, doveva rispettare tempi prestabiliti e specifiche indicazioni, ed era sottoposto al controllo dei superiori gerarchici;
doveva avvisare in caso di assenza ed assicurare sempre la copertura informativa ( : “Per Tes_1 svolgere tale attività ciascuno di noi, compreso il ricorrente, aveva una propria postazione fissa, munita di computer e telefono. Avevamo un account di posta elettronica aziendale. Ciascuno entrava nel sistema con il proprio id, corrispondente al proprio numero di matricola, e successivamente inseriva la password personale per accedere alla posta elettronica aziendale. Per tutti i collaboratori valeva il principio che eventuali assenze dovessero essere preventivamente comunicate, e giustificate con valide ragioni.
15 Ciò per consentire la riorganizzazione del lavoro. Le comunicazioni venivano fatte o all' , o ai capi autore, tra cui me. Doveva essere indicato un motivo valido …”; Pt_2
teste “L'orario di lavoro di ciascun autore variava continuamente in base alle Tes_2 diverse esigenze della trasmissione. Non c'era un numero minimo di ore da osservare….
stabiliva settimanalmente le presenze degli autori nei diversi giorni ed Controparte_5 orari della giornata, o meglio nei ruoli della giornata. Il ricorrente non aveva una postazione specificamente assegnata a lui, ma la divideva con altri autori, alternandosi con loro. I piani settimanali richiedevano che tutti fossero presenti, nel senso che una volta predisposti i piani, poi dovevano essere rispettati. Comunque l'attività quotidiana degli autori era indispensabile per poter mandare avanti la programmazione settimanale.
Non ricordo che il ricorrente abbia mai dichiarato la propria indisponibilità a lavorare per alcune settimane. Nemmeno ricordo che all'ultimo momento sia stato qualche volta assente”; teste , in riferimento alla trasmissione “AG”: “Il ricorrente aveva in Tes_3
Rai una propria postazione fissa, con computer, telefono, una mail aziendale. In caso di assenza anche il ricorrente avrebbe dovuto necessariamente avvisare i capo autori, però non mi risulta che sia mai capitato. Però tutti sapevamo che i turni erano fondamentali e che dovevamo avvisare in caso di impedimento. Ogni settimana ricevevamo una mail dalla redazione con i turni settimanali in cui eravamo inseriti tutti gli addetti alla trasmissione”; teste , in riferimento alla trasmissione “In ½ Ora: “Il ricorrente Tes_3 anche in questa trasmissione aveva una sua postazione fissa a via Teulada, poi durante il covid abbiamo lavorato da casa… In caso di impedimenti lo riferivamo al ricorrente, che provvedeva a sostituire la persona e ad avvertire la conduttrice. Non ricordo che sia mai capitato un impedimento del ricorrente. Interloquivamo con la redazione sia via chat che tramite mail. Confermo che le comunicazioni avvenivano con mail come quelle di cui ai docc. 16 e 26 della prod. ricorr. che mi viene mostrato. C'erano delle chat di gruppo per la trasmissione in mezzora.”; teste in riferimento alla trasmissione “AG”: Tes_4
“Settimanalmente c'erano dei turni di massima in cui venivano distribuiti i compiti per la successiva puntata. Nei turni non venivano indicati gli orari, almeno mi sembra, ma esclusivamente i compiti. In base al compito assegnato ciascuno sapeva in quale orario
16 poi avrebbe dovuto cominciare a lavorare. Nella riunione si stabiliva tutto, e tutti, tra cui il ricorrente erano presenti. La redazione era un unico open space in cui ognuno lavorava senza che vi fosse una postazione assegnata, anche se tendenzialmente i due capo autori e gli autori generalmente occupavano sempre la stessa postazione. Che io sappia il ricorrente non era dotato di un telefono aziendale. Se il ricorrente aveva necessità di assentarsi non doveva comunicarmelo, ma si metteva d'accordo con i due capo autori e con il conduttore”; teste in riferimento alla trasmissione “In ½ Tes_4
Ora”: “Per quanto riguarda la postazione, per la trasmissione In mezzora c'era un numero di computer messo a disposizione degli autori. Chi era più presente in redazione tendenzialmente utilizzava il medesimo computer. Non so se ogni computer avesse una password diversa”).
Alla luce dell'istruttoria espletata non può dunque negarsi che il ricorrente, in tutto il lungo periodo di tempo in cui ha collaborato ai suddetti programmi, sia stato stabilmente inserito nell'organizzazione produttiva della convenuta che, per tutta la durata del rapporto, ha potuto indubbiamente fare affidamento sulla sua prestazione quotidiana, in relazione ai programmi presso i quali nel tempo è stato impiegato. Né costituisce circostanza idonea ad escludere la subordinazione la circostanza che il ricorrente non abbia eventualmente lavorato nei periodi in cui i programmi non andavano in onda, in verità estremamente limitati e tendenzialmente coincidenti con la stagione estiva, eccetto
“AG Estate”, la cui messa in onda avveniva proprio nei mesi di luglio, agosto, inizi settembre. Siffatte interruzioni sono infatti compatibili con un periodo di ferie, annualmente riconosciuto al ricorrente. Anche considerato che i testi hanno riferito di non ricordare, invece, assenze del nei periodi in cui è stato impiegato nelle varie Parte_1 trasmissioni.
Parimenti non dirimente è il dato puramente formale, pure riferito dai testi escussi, per cui il non fosse tenuto ad osservare un orario fisso. Siffatta circostanza Parte_1 discende infatti innanzitutto dalla natura giornalistica dell'attività svolta dal ricorrente, che è notoriamente caratterizzata da modalità attenuate di subordinazione, implicando ampi margini di iniziativa ed autonomia. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “nell'ambito di tale tipo di attività (id est: attività
17 lavorativa giornalistica) il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa e per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa: con la conseguenza che ai fini dell'individuazione del vincolo di subordinazione rileva particolarmente l'inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell'organizzazione dell'impresa (Cass.
7/10/2013 n. 22785, Cass. 6/3/2006, n. 4770, Cass. 9/4/2004, n. 6983)…(…)…Si tratta di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, e qui condivisi, ai quali il giudice dell'impugnazione si è correttamente conformato…” (Cass. civ., sez. Lavoro, n.
10685 del 3 maggio 2017). In ogni caso tutti i testi hanno comunque riconosciuto che il ha sostanzialmente reso una prestazione quotidiana, essendo comunque Parte_1 costantemente a disposizione in ordine alle richieste che gli venivano fatte, come emerge anche dal contenuto delle mail in atti.
Deve poi affermarsi la natura giornalistica dell'attività svolta dal ricorrente, pacificamente iscritto all'Albo dei Giornalisti Professionisti dal 30.1.2008 (doc. 3 prod. ricorr.), e che si è per tutta la durata del rapporto occupato di redigere testi e predisporre interviste su argomenti di attualità, di politica di economia e di cronaca, come concordemente riferito dai testi escussi, e come emerge dai copioni versati in atti a firma del ricorrente (docc. 5, 6, 24, 25, 41, 42, 53, 54, 64, 66 prod. ricorr.) e dalle numerose mail aventi ad oggetto la definizione dei contenuti delle varie puntate dei programmi
(docc. 8, 9, 32-36, 46-50, 53, 55-63 prod. ricorr.). Trattasi evidentemente di attività tipicamente giornalistica, che ha implicato la personale rielaborazione di notizie di cronaca e di attualità.
Ed ancora, la natura giornalistica della prestazione resa dall'istante può desumersi indirettamente dal contenuto dell'Accordo Rai – Usigrai 23.7.2019 relativo alla stabilizzazione dei giornalisti impiegati nelle varie reti, per le attività elencate nel relativo allegato 1 (cioè inviato, redazione desk, autore testi, video maker) che, “svolte all'interno di uno specifico “perimetro produttivo” della programmazione della Rai (v. allegato 2) risultino coerenti con lo svolgimento di attività di natura giornalistica”; laddove nell'allegato 2 figurano tutte le trasmissioni cui ha collaborato il ricorrente, come innanzi specificate (doc. 70 prod. ricorr.). Ed infatti da tale accordo emerge chiaramente
18 come la stessa Rai riconosca che tali trasmissioni, per struttura e contenuti, diano luogo allo svolgimento di attività giornalistica.
Né è condivisibile la tesi di parte resistente, secondo cui il carattere giornalistico dell'attività svolta dal andrebbe esclusa per il solo fatto che lo stesso ha Parte_1 sempre prestato la propria attività nell'ambito delle Reti Rai cui è affidata la produzione di programmi di intrattenimento, e mai nel diverso ambito delle testate giornalistiche
(TG1, TG2, TG3, TGR, Rai Sport, Rai Parlamento, Giornale Radio e Rai News che si occupano in via esclusiva dell'attività giornalistica ed al cui personale è riconosciuta la qualifica di giornalista). Sul punto si osserva in contrario che, secondo i principi fondamentali del diritto del lavoro, al fine di individuare i diritti spettanti al prestatore d'opera è essenziale la natura dell'attività esercitata, non già la qualificazione giuridica o l'assetto organizzativo del datore di lavoro, non potendo farsi dipendere dalle decisioni organizzative del datore di lavoro (o dalle eventuali omissioni di adempimenti amministrativi) la sussistenza dei diritti del lavoratore (Cass. civ. Sez. Unite, 15/05/2003,
n. 7509; ed ancora recentemente Cass. 22325/2013).
Non è quindi essenziale, per l'individuazione di attività di natura oggettivamente giornalistica, che la stessa sia resa nell'ambito di radio o telegiornali o comunque di testate giornalistiche, ben potendo essere svolta anche nell'ambito di altri programmi a contenuto informativo, purchè ricorra il requisito della non sporadicità od occasionalità, nonché dell'attualità e tempestività della notizia, oltre che le caratteristiche sopra riferite dell'attività di ricerca, rielaborazione, creatività e mediazione intellettuale (in tal senso recentemente Cass. 830/2016).
Parimenti non significativa per escludere la natura giornalistica dell'attività è la circostanza che il ricorrente non decidesse autonomamente gli argomenti da approfondire né l'oggetto dei testi da realizzare, dovendo piuttosto attenersi alle indicazioni del conduttore e del capo autore (quando non è stato egli stesso capo autore), e che fosse sottoposto al loro controllo successivo. E' infatti pacifico che il , quale Parte_1 lavoratore sostanzialmente subordinato, dovesse lavorare rispettando le direttive dei superiori e dovesse realizzare i testi attenendosi alle indicazioni dei superiori in modo tale che il prodotto fosse funzionale alla trasmissione in cui doveva essere inserito.
19 Sicchè, in conclusione, deve dichiararsi la natura giornalistica dell'attività prestata dal a decorrere dal primo contratto di lavoro autonomo sottoscritto con la Parte_1
RAI, ossia dall'1 settembre 2010.
Accertata pertanto la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti con decorrenza dall'1.9.2010, ne discende la non operatività del termine finale contenuto nell'ultimo contratto autonomo, relativo al periodo dall'1.8.22 al
31.7.23, ed il conseguente diritto del ricorrente ad essere riammesso in servizio con la qualifica e la classe retributiva dovuta in base alle mansioni svolte.
Circa l'inquadramento dovuto al ricorrente, la prova testimoniale ha consentito di dimostrare che il , almeno fino ad agosto 2013, ossia fino a quando ha lavorato Parte_1 solo per “AG”, AG Estate”, “Robinson” e “Leader”, si è occupato non solo di preparare i testi ed i copioni di singoli segmenti di trasmissione, ma anche di coordinare i redattori, gli inviati, i programmisti registi, come sostanzialmente riferito da tutti i testi escussi. Siffatte mansioni rientrano nella declaratoria di cui all'art. 11, lettera d), primo capoverso, , che definisce capo servizio “il redattore al quale, salvo quanto Pt_3 disposto dall'art. 22, sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori
e/o collaboratori fissi di cui all'art. 2, con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive…. Il direttore può attribuire al redattore proveniente della qualifica di caposervizio, ed in alternativa a quanto disposto dai precedenti due commi, il compito di redigere servizi di informazione giornalistica di rilevanza inerenti la specialità professionale acquisita. Tali mansioni si intendono equivalenti a quelle di caposervizio, essendo di analogo contenuto professionale”. E che il ricorrente coordinasse almeno due redattori emerge inequivocabilmente dalle deposizioni di tutti i testi. In ogni caso siffatta circostanza, specificamente descritta in ricorso per ciascuna delle tre trasmissioni “AG”, “Robinson” e “Politics”, non è stata contestata dalla resistente, sicchè deve ritenersi pacifica. Invece non può condividersi l'assunto della resistente secondo cui la qualifica di capo servizio spetterebbe a chi coordina almeno sei unità, e non solo due. Siffatto requisito è stato infatti introdotto per la prima solo con l'Accordo del 30.3.2023, peraltro in riferimento alle redazioni costituite CP_8
20 presso i TG, e non anche per l'attività giornalistica svolta nelle cd. “reti”.
Laddove per il periodo successivo al 15.9.2013, ossia da quando il ricorrente ha iniziato a lavorare anche per il programma “In ½ Ora”, egli ha iniziato ad occuparsi, insieme alla conduttrice di scegliere gli ospiti, gli argomenti, il taglio Controparte_6 da dare all'intervista, ed altresì di contribuire alla scelta dei collaboratori, ed ancora, di dare le indicazioni ai collaboratori, ai redattori ed agli inviati sul lavoro da svolgere, dopo aver ricevuto i relativi input della redazione. Inoltre da tale periodo il si è Parte_1 occupato della preparazione dei comunicati stampa, e di tenere i rapporti con la dirigenza
Rai per tutte le problematiche che riguardavano la trasmissione. Ciò è emerso inequivocabilmente dalle dichiarazioni della teste , ed è stato in realtà ammesso Tes_3 anche dal teste che gli ha riconosciuto una posizione preminente rispetto a Tes_4 quella degli altri autori. Ma ancor più il ruolo del ricorrente si evince chiaramente dal contenuto delle numerose mail e chat in atti, tra il ricorrente e la conduttrice
[...]
il direttore la vice direttrice , il capo CP_6 Persona_5 CP_9 struttura che evidenziano come egli abbia attivamente partecipato alla CP_10 selezione dei collaboratori della trasmissione, alla ripartizione dei compiti tra tutti gli addetti alla redazione, alla risoluzione delle problematiche di volta in volta sorte per ciascuna singola trasmissione (docc.15 bis e 15 ter prod. ricorr.).
Da tale periodo spetta dunque al ricorrente l'inquadramento di capo redattore, ai sensi dell'11, lett. f), primo capoverso, CNLG secondo cui “è considerato capo redattore il redattore al quale, salvo il disposto dell'art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere coordinandola, anche sotto il profilo del coordinamento dell'utilizzo delle tecnologie, l'attività di servizi della redazione centrale o dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale secondo le disposizioni impartite dalla direzione”.
Sicchè, in definitiva, va riconosciuta la natura subordinata e giornalistica del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'1.9.2013 al 31.7.2023, ancora in essere, con diritto all'inquadramento di capo servizio fino al 14.9.2013 e di capo redattore dall'15.9.2013, ai sensi dell'art. 11, lett. d) ed f) , ed alla corresponsione della relativa retribuzione, e Pt_3 delle differenze retributive eventualmente esistenti tra quanto percepito dall'istante e quanto dovutogli in forza del suddetto inquadramento.
21 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda: dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra e la con decorrenza dall'1 Parte_1 Controparte_11 settembre 2010, ed inquadramento come capo servizio di cui all'11, lett. d), primo capoverso, CNLG fino al 14.9. 2013, e come capo redattore di cui all'11, lett. f), primo capoverso, dal 15.9.2013; Pt_3 condanna la società convenuta a riammettere in servizio il ricorrente ed a corrispondergli la retribuzione globale di capo redattore sino all'effettivo ripristino del rapporto, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
condanna la società convenuta al pagamento delle eventuali differenze retributive tra quanto percepito dal ricorrente e quanto gli sarebbe spettato in forza dell'inquadramento riconosciutogli, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condanna la società convenuta al pagamento dei compensi di lite a favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 6.748,00, oltre CU in misura di € 259,00, spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 19 novembre 2025.
Il giudice
22
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 22 ottobre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 4758/2024
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti Giovanni Nicola d'Amati e Claudia Parte_1
Costantini, per mandato in atti, ed elett.te domiciliato presso il loro studio in Roma, al viale Angelico n. 35; ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'avv. Claudio Scogliamiglio, per mandato in atti, ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma, al Corso Vitt. Emanuele II n. 326; resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.2.24 il ricorrente in epigrafe, giornalista professionista dal 30.1.08, ha dedotto di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze della convenuta dall'1.9.10 al 31.7.23, quotidianamente ed a tempo pieno, in regime di subordinazione, ma in virtù di una serie di contratti di “lavoro autonomo” a tempo determinato, analiticamente descritti;
di essere stata nel tempo assegnato ai programmi giornalistici “AG”, dall'1.9.10 al 30.6.11 (periodo in cui la trasmissione si chiamava
“A onor del vero”, dal 5.9.11 al 26.9.12, dal 10.9.12 al 28.6.13, dal 21.9.14 al 26.6.15, dal
14.9.15 al 24.6.16, “Robinson”, dal 13.2.12 al 25.5.12, “Leader”, dall'8.1.13 all'8.2.13,
“AG Estate”, dal 29.6.13 al 2.8.13, dal 24.7.14 al 19.9.14, dal 31.8.15 all'11.9.15, dal
15.6.16 all'1.7.16, “In ½ Ora”, dal 15.9.13 al 30.6.14, dall'8.9.14 al 30.6.15, dall'1.9.15 al 30.6.16, tutti programmi televisivi di approfondimento su temi di attualità, condotti da
1 giornalisti, composti anche da servizi ed interviste;
di aver poi lavorato con contratto quadro dall'1.8.16 al 31.7.18, nel corso del quale è stato addetto alle trasmissioni
“AG”, “Politics”, “In ½ Ora” e “In ½ Ora 60 minuti”, nonché per uno speciale in 1^ serata il 31.5.18; tale contratto è stato rinnovato per il periodo dal 1.8.18 al 31.7.19 alle medesime condizioni con adibizione alle trasmissioni “Prima dell'Alba. La Rampa”, “In
½ Ora in più”, “AG”, “Rabona”; di aver ancora lavorato con contratto quadro dall'1.8.19 al 31.7.20, nel corso del quale è stato addetto alle trasmissioni “Prima dell'Alba. La Rampa”, “In ½ Ora in più” e a uno speciale prima serata il 5.3.20; tale contratto è stato rinnovato per il periodo dall'1.8.20 al 31.7.21 alle medesime condizioni con adibizione alle trasmissioni, “In ½ Ora in più 90 minuti”, “In ½ Ora in più – Il mondo che verrà”; di aver infine lavorato con contratto quadro dall'1.8.21 al 31.7.22, nel corso del quale è stato addetto alle trasmissioni “In ½ Ora in più 90 minuti”, “In ½ Ora in più –
Il mondo che verrà” (in 2° serata nonché uno speciale in 1° serata), “AG”; tale contratto è stato rinnovato per il periodo dall'1.8.22 al 31.7.23 alle medesime condizioni e con adibizione alle medesime trasmissioni;
di essersi in particolare occupato, nell'esplicazione di tali attività, di individuare notizie di attualità, della preparazione e realizzazione dei testi delle varie puntate delle trasmissioni cui nel corso del tempo è stato addetto, della proposizione di argomenti da trattare e di ospiti da invitare, di contattare gli ospiti, di definire la scaletta tecnica delle puntate dei programmi, di coordinare il lavoro degli inviati e degli addetti al “desk” e poi, dal 15.9.13, anche di coordinare il lavoro degli autori, partecipando alle riunioni di redazione, di approfondire le notizie raccolte, predisponendo le domande da porre agli ospiti e predisponendo note informative sui temi trattati nelle singole trasmissioni, utili alla moderazione del dibattito, di assistere alla diretta delle trasmissioni, monitorando le agenzie e fornendo le necessarie informazioni di volta in volta richieste dal conduttore;
di aver sempre avuto a disposizione, per lo svolgimento delle suddette mansioni, una propria postazione lavorativa, con computer dotato di password aziendale e telefono, account di posta elettronica aziendale, accesso all'intranet aziendale;
di essere stato inserito nei turni redazionali predisposti dagli addetti al coordinamento, lavorando generalmente cinque giorni alla settimana per non meno di nove ore al giorno, salvo minori turni in relazione alle trasmissioni “Robinson” e
2 “Leader”; di essere stato sottoposto al potere gerarchico e disciplinare dei suoi superiori, ovvero i conduttori dei programmi per cui aveva lavorato, o il vice direttore della
Direzione Approfondimento per la trasmissione “In ½ Ora” che doveva anche avvisare tempestivamente in caso di assenza;
di essere stato inserito a tempo pieno nell'organizzazione aziendale;
di aver fruito annualmente di circa 15 giorni di ferie, generalmente nel periodo natalizio o pasquale, preventivamente concordate con i responsabili della redazione.
Tutto quanto premesso, deducendo la natura subordinata del rapporto di lavoro protrattosi nel tempo con la convenuta, ed affermando il proprio diritto alla qualifica di capo servizio fino al 14.9.13, e di capo redattore, o in subordine vice capo redattore, successivamente a tale data, ed a percepire il relativo compenso, ai sensi dell'art. 11 del
CNLG e degli Accordi comprensivo di indennità di mensa, di indennità CP_2 integrativa di quella prevista dall'art. 7 CNLG, di premio di risultato;
affermando in via subordinata il proprio diritto all'inquadramento come Funzionario F1 fino al 14.9.13 e
Funzionario successivamente a tale data, di cui al CCNL RAI, ed a percepire il CP_3 relativo compenso, ha chiesto dichiarare la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'1.9.2014, tuttora in essere, previo occorrendo accertamento della nullità e/o inefficacia delle clausole di limitazione temporale apposte ai contratti e di irrilevanza illegittimità inefficacia nullità degli atti di quietanza del 29.10.18, 4.11.19, 20.10.20, 20.10.21, con diritto all'inquadramento ed al trattamento economico di capo servizio fino al 14.9.13, e di capo redattore, o in subordine vice capo redattore, successivamente a tale data, in base al CNLG ed agli accordi RAI-
Usigrai; in via subordinata, con diritto all'inquadramento come Funzionario F1 fino al
14.9.13 e Funzionario successivamente a tale data, in base al CCNL RAI;
CP_3 condannare la RAI a corrispondere al ricorrente le differenze dovute, in misura da determinarsi in separato giudizio, ed a effettuare gli accantonamenti per TFR sugli importi dovuti o percepiti;
condannare la RAI a riammettere in servizio il ricorrente con l'inquadramento e la retribuzione dovuta, e condannarla al pagamento in suo favore delle retribuzioni medio tempore maturate o, in subordine, dell'indennità di cui all'art. 32 l.
183/2010 nella misura massima di 12 mensilità; con vittoria di spese, diritti ed onorari.
3 Si è costituita la convenuta eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda: per intervenuta decadenza ex art. 32 l. 183/2010 e art. 28 d. lgs. 81/2015; per avere il ricorrente sottoscritto atti di quietanza in data 29.10.18, 4.11.19, 20.10.20,
20.10.21, mai impugnati, in cui ha dichiarato di non avere più nulla a pretendere in relazione all'attività svolta nei singoli periodi contrattuali ivi specificamente indicati;
per aver tenuto un contegno di inerzia e disinteresse in ordine alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti, durante tutto l'arco temporale coperto dai vari contratti di collaborazione. Nel merito, contestando le avverse argomentazioni e deducendo in particolare la natura non giornalistica e non subordinata del rapporto intercorso tra le parti, ed affermando comunque l'erroneità degli inquadramenti rivendicati dal ricorrente.
Quindi, espletata la prova testimoniale articolata dalle parti ed autorizzato il deposito di note difensive, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025 la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Preliminarmente infondata è l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte convenuta con riferimento a quanto disposto dall'art. 32, comma 3 della legge n. 183/2010.
Occorre rammentare che l'art. 32, comma 3, l. n. 183/2010, secondo il testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012, estende l'onere di impugnazione entro il termine di decadenza stabilito per i licenziamenti dall'art. 6 l. 15 luglio 1966, n. 604: “a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimita' del termine apposto al contratto;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalita' a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
d) all'azione di nullita' del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.”
Nella versione vigente dopo le modifiche apportate dalla l. n. 92/2012, il comma tre prevede l'estensione dell'onere: “a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di
4 questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato in centottanta giorni;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento”.
Il riferimento all'ipotesi della nullità del termine è stato poi soppresso con il d.lgs.
15.6.2015 n. 81, venendo la relativa disciplina trasfusa nell'art. 28 del citato decreto, sostanzialmente immutata sino alle modifiche introdotte dal decreto legge n. 87/2018 conv. in l. 96/2018.
Ora, dall'esame della stessa lettera della legge deve ritenersi che nessuna decadenza sia imposta nel caso in cui il lavoratore agisca al fine di far accertare la natura subordinata di un rapporto formalmente instaurato come autonomo (tanto ai fini del conseguimento delle differenze retributive quanto ai fini del ripristino del rapporto).
Ed invero, una tale fattispecie non può rientrare nell'ipotesi contemplata nella lett. a) della richiamata disposizione, in mancanza di uno specifico atto di licenziamento, inteso quale unilaterale manifestazione di volontà del formale committente di interrompere il rapporto di lavoro, rammentandosi che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza la comunicazione di disdetta di un contratto a termine “configura un atto meramente ricognitivo, non una fattispecie di recesso, e la prestazione lavorativa cessa in ragione dell'esecuzione che le parti danno alla clausola nulla” (cfr. Sez. L, Sentenza
n. 23756 del 10/11/2009).
Estranea alla fattispecie è anche l'ipotesi relativa alla nullità del contratto a termine ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. n. 368/2001, essendo la detta disposizione
5 chiaramente riferita a contratti di lavoro a termine già originariamente formalizzati come contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Né infine può trovare applicazione la disciplina di cui alla lettera b), in quanto chiaramente dettata in riferimento ad ipotesi di recesso unilaterale ante tempus da contratti a progetto o co-co-co genuini o la cui genuinità non sia comunque contestata.
In proposito va considerato che la decadenza dal diritto di proporre la domanda giudiziale è istituto del tutto eccezionale in quanto contrastante con il diritto costituzionalmente protetto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24
Cost.) nonché con quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito;
le norme che introducono decadenze dal diritto di agire in giudizio sono quindi di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica secondo quanto prescritto dall'art. 14 delle preleggi (cfr.
Tribunale Torino, sez. lav., 01/08/2014, n. 1375, Cass. civ., sez. lav., 25/05/2016, n.
10840; Cass. civ., sez. trib., 04/03/2016, n. 4351; Cass. civ., sez. un., 16/03/2015, n.
5160).
Ed infatti, la Suprema Corte ha espressamente affermato che: “Quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza,
l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b) della l. n. 183 del 2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di "recesso del committente" e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare” (Cass. civ., sez. lav., 10.12.2019 n. 32254).
Peraltro la giurisprudenza di legittimità ha confermato tali conclusioni in fattispecie in cui, come nel caso in esame, era stata invocata l'applicabilità del regime decadenziale e risarcitorio di cui all'art. 32, Legge 183/2010 per una serie di contratti autonomi. Sul punto la Suprema Corte ha infatti affermato: “… la società denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, commi 5 e 6, ovvero del Decreto
6 Legislativo n. 81 del 2015, articolo 28, comma 2, lamentando che la Corte di merito avrebbe dovuto applicare nella specie il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 32 cit., non potendosi ritenere l'applicazione di tale regime limitato ai soli contratti a termine e non già anche ai contratti di lavoro autonomo contenenti una data iniziale e finale della prestazione.
Il motivo è infondato riguardando la disciplina invocata i contratti a termine e le altre tipologie contrattuali previste della L. n. 183 del 2010, articolo 32, commi 3 e 4, tra cui non rientrano i contratti di lavoro autonomo, non potendo neppure invocarsi la disciplina di cui del citato comma 4, lettera d).
Questa Corte, del resto, ha affermato l'applicabilità del regime sanzionatorio in questione solo all'ipotesi di contratto di lavoro autonomo a progetto ritenuto illegittimo
(Cass. n. 24100/19, Cass. n. 28510/19).
Tale soluzione trova un riferimento dell'articolo 32, comma 4, lettera d), soprattutto per quanto riguarda l'accertamento di un rapporto di lavoro a tempo in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto, mentre Cass. n. 20209/16 ritiene inapplicabile
l'articolo 32, restando ad esso estranea la fattispecie di un rapporto di lavoro autonomo accertato (ab origine, per fictio iuris) di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, celato (come nel caso in esame) sotto lo schermo ripetuto di una molteplicità di successivi contratti di collaborazione autonoma…” (Cass. civ., sez. Lavoro, 17 dicembre
2020 n. 29006).
Parimenti infondata è l'eccezione di parte resistente secondo cui la reiterata sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo tra le parti, senza che il ricorrente abbia mai manifestato alcuna pretesa in ordine all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, configurerebbe un'ipotesi di estinzione del relativo diritto per mutuo consenso, in considerazione dell'affidamento ingenerato nella resistenza circa il fatto che il lavoratore non avrebbe più esercitato la relativa pretesa.
Sul punto, si ritiene infatti di aderire all'orientamento interpretativo prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto non è sufficiente a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso, per la cui configurabilità è necessario,
7 invece, accertare, sulla base del lasso di tempo trascorso e del comportamento delle parti, una chiara volontà di porre fine ad ogni rapporto lavorativo (v. Cass. n. 13535 dell'1/7/2015; Cass. n. 16932 del 4/8/2011; n. 2975 del 17/12/2008 e n. 17150 del
24/06/2008).
Nel caso in esame, oltre al lasso di tempo evidenziato dalla convenuta, da solo inidoneo - per quanto già detto - a integrare la fattispecie della risoluzione per mutuo consenso, non si rinvengono negli atti di causa, né sono stati specificamente dedotti, altri elementi significativi.
Va infatti considerato che non sono da soli idonei a costituire comportamento concludente in tal senso, come più volte affermato dalla S.C., né l'accettazione delle competenze di fine rapporto, né la ricerca ed il reperimento di una nuova occupazione, né, dunque, l'accettazione di una reiterata serie di contratti di natura autonoma, elemento quest'ultimo che, in sé considerato, non può reputarsi significativo della volontà del lavoratore di rinunciare a far valere la natura subordinata del rapporto, trattandosi di comportamento che ben può essere determinato dalla necessità per lo stesso di procurarsi comunque i mezzi di sussistenza.
Infine, alcun rilievo può essere attribuito alle dichiarazioni predisposte dalla Rai e sottoscritte dal ricorrente in occasione del pagamento del saldo delle competenze relative ai contratti “quadro” stipulati dal 2018, di “essere integralmente soddisfatto di ogni Suo diritto o spettanza e quindi non avere null'altro a pretendere dalla Rai per qualsivoglia ragione, causa o titolo comunque connessi, direttamente o indirettamente, con l'attività tutta da Lei svolta in nostro favore nel periodo dal 1.8.2016 al 31.7.2018”, “… dal
1.8.2018 al 31.7.2019”, “… dal 1.8.2019 al 31.7.2020”, “… dal 1.8.2020 al 31.7.2021”
(docc.
4.s, 4.u, 4.w e 4.z prod. ricorr.), trattandosi di formule di stile, comunque specificamente riferite a determinati periodi, e privi di espressa e consapevole rinuncia a far valere la subordinazione.
Ciò in forza del consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia
a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del
8 relativo rapporto, in quanto assimilabile alle clausole di stile e non sufficiente di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva, può assumere il valore di rinuncia o di transazione a condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi” (Cass. civ., sez. lav., 19.9.2016 n. 18321; Cass. civ., sez. lav.,
17.5.2006 n. 11536; cfr. anche Cass. civ., sez. 3, 19.7.2023 n. 21400).
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
E' documentalmente provato che il ricorrente abbia concluso con la RAI quattordici contratti di “lavoro autonomo”, dal 23 settembre 2013 al 30 giugno 2018, e poi tre contratti “quadro” dall'1.8.16 al 31.7.18, rinnovato fino al 31.7.19, dall'1.8.19 al 31.7.20, rinnovato fino al 31.7.21, dall'1.8.21 al 31.7.22, rinnovato fino al 31.7.23, come analiticamente descritti in ricorso (docc. 4 prod. ricorr.). I suddetti contratti risultano conclusi per lo svolgimento a favore della Rai dell'attività di autore, per redigere testi espositivi, e di consulente, per la realizzazione dei programmi televisivi “AG”, “AG
Estate”, “Robinson”, “Leader”, “In ½ Ora”, “Politics”, “Rabona”, “Rampa. Prima dell'Alba”, di varia collocazione, natura e durata. Già dal tenore dei contratti in questione si evince come essi in realtà, pur contenendo un generico richiamo all'autonomia del lavoratore nello svolgimento dell'attività ivi prevista, richiedano poi invece una prestazione quotidiana, rientrante nelle normali attività connesse alla programmazione della Rai. Particolarmente significativo è l'obbligo previsto a carico del lavoratore di comunicare tempestivamente eventuali assenze per malattia, gravidanza o infortunio, e di astenersi dallo svolgimento di incarichi pregiudizievoli per l'esatto o corretto adempimento delle obbligazioni assunte, con diritto di recesso da parte della RAI, in caso di violazione. Trattasi di modalità operative, ripetute nei medesimi termini in tutti i contratti in questione, che denotano l'esistenza di un vincolo ben più stretto di quello caratterizzante le collaborazioni autonome, e che trovano la propria ragione di essere nel fatto che in realtà l'attività lavorativa richiesta al rientrasse nella necessaria Parte_1 routine aziendale, essendo indispensabile alla piena corretta realizzazione della
9 programmazione Rai. Inoltre il fatto che il rapporto lavorativo si sia protratto per oltre dieci anni senza sostanziali interruzioni, denota inequivocabilmente come il lavoratore, addetto all'attività di redattore di testi e consulente per una serie di programmi televisivi facenti parte dell'ordinario palinsesto, sia stato totalmente inserito nell'organizzazione aziendale, il che costituisce classico elemento sintomatico della subordinazione.
In tal senso depongono poi le numerose mail, divise per programma, prodotte in atti, che dimostrano come la RAI esercitasse un vero e proprio potere di direzione e controllo nei confronti del ricorrente, attraverso i conduttori ed i capo autori dei vari programmi alla cui realizzazione ha quotidianamente partecipato. Dalle mail in questione emerge infatti come il ricorrente fosse quotidianamente inserito nell'organizzazione aziendale, essendo destinatario, al pari degli altri dipendenti, di e-mail di carattere redazionale, per l'organizzazione delle risorse, dei turni, delle ferie, delle modalità di copertura delle assenze. Le e-mail in atti dimostrano altresì che il ricorrente era a disposizione anche tra gli esigui intervalli tra una prestazione e l'altra e che l'azienda ha sempre fatto pacifico affidamento sulla prestazione e sulla disponibilità del ricorrente (docc. 7, 8, 9, 11, -15 bis,
16, 19, 20, 23, 32-40, 43-49, 51, 55.63 prod. ricorr.).
Siffatte conclusioni sono poi avvalorate dalla prova testimoniale espletata, che ha evidenziato l'esistenza di ulteriori elementi a supporto della tesi di parte ricorrente sulla natura subordinata della prestazione da lui resa per la RAI nel periodo dal settembre 2010 al luglio 2023. Tutti i testi escussi hanno infatti sostanzialmente confermato che il
, in tutto il periodo per cui ha lavorato per la RAI, era presente costantemente Parte_1 in ufficio, e disponeva di una postazione lavorativa non fissa, ma comunque messa a disposizione dalla RAI quando il ricorrente ne aveva necessità. Inoltre lo stesso ha quotidianamente lavorato insieme a personale dipendente della RAI, per la realizzazione delle varie trasmissioni. In particolare i testi , e che Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 hanno lavorato con il ricorrente in varie trasmissioni televisive, e precisamente Tes_1
e in AG ed AG Estate, ed in AG ed AG Estate, Politics Tes_2 Tes_3 Tes_4
e In ½ Ora, che andavano in onda alcune 5 giorni alla settimana ed altre a cadenza settimanale, hanno concordemente riferito che il ricorrente, in AG ed AG Estate, svolgeva attività di autore su argomenti di cronaca o di attualità, ricercando argomenti da
10 trattare, ospiti da intervistare, scrivendo copioni, che venivano comunque concordati in riunioni quotidiane, ed occupandosi poi di seguire la parte di preparazione della puntata che gli era stata assegnata dai capo autori d'accordo con il conduttore, coordinando a tal fine varie risorse;
mentre nelle trasmissioni “In ½ Ora” e “Politics”, aveva un ruolo di maggior rilievo, come capo autore, coordinando dunque anche il lavoro degli autori, e partecipando alla selezione dei collaboratori della redazione. Specificamente, per i programmi “AG” ed “AG Estate”, le dichiarazioni dei testi , Testimone_5
(quest'ultima per la versione estiva), ed hanno Testimone_6 Tes_3 Tes_4 confermato che il ricorrente faceva parte del gruppo degli autori, era inserito in appositi turni predisposti dal capo redattore;
riceveva direttive sui copioni da realizzare in base all'attualità, e indicazioni generali per l'organizzazione della settimana in base al turno;
doveva partecipare alla vita redazionale ed alle riunioni di redazione quotidiane;
i copioni che gli venivano assegnati e le trasmissioni che doveva seguire implicavano che lo stesso dovesse lavorare tutti i giorni (teste : “…Il ricorrente faceva parte della squadra Tes_1 degli autori. Il programma era strutturato nel senso che vi era un conduttore, due capi autori, tra cui c'ero io, vari autori, tra cui il ricorrente. La trasmissione andava in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 10,00 e la presenza quotidiana degli autori e del conduttore era conditio sine qua non. C'erano dei turni organizzati da quello che noi chiamavamo capo redattore, che per i primi anni è stato e poi è Parte_2 stato affiancato da altre figure di vice.… Vi erano dei turni fissi che venivano inviati dall' settimanalmente, che venivano però modificati in caso di esigenze Pt_2 particolari. Ciò nel caso in cui occorressero più persone. A parte questi turni il ricorrente, come anche tutti gli altri autori, veniva quotidianamente durante l'orario di messa in onda della trasmissione, dalle 8,00 alle 10,00, con un margine di autonomia per quanto riguarda l'orario, e poi doveva necessariamente trattenersi dalle 10,00-10,20 al pomeriggio, per partecipare alla riunione che si teneva quotidianamente alla fine della messa in onda, per decidere il contenuto della puntata del giorno successivo. Il ricorrente, durante la riunione faceva proposte per la trasmissione, suggerendo i nomi di ospiti, servizi, collegamenti. Poi decidevamo il contenuto, ed alla fine della riunione ciascun autore si occupava di seguire una parte della preparazione della puntata che gli
11 era stata assegnata dai coautori, d'accordo con il conduttore. A questo punto ciascun autore coordinava altre risorse umane (redattori, e coloro che erano adibiti a contattare gli ospiti, il comparto regia, per indicare come doveva svolgersi la puntata). Tali attività venivano tutte svolte anche dal ricorrente, come autore. Inoltre lui, come gli altri autori, si occupava di seguire il lavoro degli inviati, che ricevevano dagli autori le indicazioni sui vari servizi da realizzare. Tra il personale da lui coordinato vi erano anche dipendenti Rai, tra cui Programmisti registi, assistenti ai programmi, e giornalisti….”; teste “…il ricorrente, come autore, si è occupato di ricercare argomenti da Tes_2 trattare, persone da far intervenire in studio o in collegamento, scrivere i copioni. Per la trasmissione era prevista una riunione plenaria quotidiana cui partecipavano tutti, compreso il ricorrente. In genere si teneva al termine della diretta, e dunque verso le
10,30-11,00. In questa riunione tutti potevano fare delle proposte e poi c'erano in particolare due autori di riferimento, il capo struttura ed il conduttore che stabilivano le proposte da realizzare. C'era comunque un filo conduttore in ciascuna trasmissione che veniva stabilito da loro quattro, che bisognava seguire. I due autori in questione erano
e , il capo struttura era ed il Persona_1 Testimone_5 Persona_2 conduttore , per le invernali. I primi erano i due autori di riferimento CP_4 anche nelle due trasmissioni estive di cui ho riferito, tranne per un periodo in cui lo sono stati altri due autori che però non ricordo bene chi fossero. I conduttori dell'edizione estiva 2013 erano e e nel 2014 Il Persona_2 Persona_3 Persona_3 capo struttura dell'estate 2013 era e nel 2014 . Persona_4 Persona_2
Gli autori dovevano occuparsi di preparare i copioni, individuare e contattare gli ospiti, individuare gli argomenti dei servizi filmati. Per ogni trasmissione veniva individuato un autore del gruppo che scrivesse il copione, e tutti gli altri contribuivano poi alla realizzazione delle altre attività. Gli autori si alternavano in turni che venivano organizzati da sulla base delle esigenze della produzione e degli autori. Controparte_5
Nella giornata gli autori dovevano essere tutti presenti alle riunioni, per il resto della giornata doveva essere presente colui che si doveva occupare del copione della trasmissione del giorno successivo ed i capi autori, che rimanevano fino al pomeriggio.
Gli altri autori andavano via ma rimanevano in contatto con la redazione e con gli altri
12 autori per confrontarsi sulla costruzione della puntata. La sera intorno alle 19,30-20,00 i capi autori, il conduttore ed il capo struttura controllavano il copione inviato dall'autore designato per la puntata del giorno successivo. La mattina successiva, verso le 5,30 c'era un autore designato al controllo dei filmati, da effettuarsi insieme ai due capo autori ed al conduttore, che poteva essere lo stesso o diverso da quello che aveva preparato il copione. Durante la trasmissione c'era il conduttore, il capo struttura Persona_1 ed un autore che poteva essere quello che aveva scritto il copione oppure no. Gli autori erano almeno sei e poi c'erano i 2 capi autori. Ciascun autore realizzava uno o due copioni a settimana. Negli altri giorni partecipavano alla riunione e poi partecipavano alla preparazione del programma rimanendo in contatto con la redazione. Questa organizzazione era uguale per tutti gli autori”; teste : “In AG il ricorrente era Tes_3
l'autore cui io e altre due colleghe giornaliste facevamo riferimento per la realizzazione dei servizi esterni. Il ricorrente ci indicava gli argomenti da seguire nelle singole giornate e nell'arco della giornata facevamo riferimento a lui per comunicargli le notizie raccolte, soprattutto di argomento politico. Il ricorrente ci comunicava settimanalmente i turni di lavoro che erano stati predisposti dal capo redattore, che era un giornalista. In ogni puntata dovevano esservi un autore e due o tre inviati di riferimento, e quindi era il capo redattore che li predisponeva. Eravamo poi obbligati a rispettare tali turni. In caso di problemi noi giornalisti inviati lo comunicavamo all'autore, e lui cercava tra i colleghi chi potesse sostituirci. Non è mai capitato che il ricorrente non sia stato presente nei turni che gli erano stati assegnati. La trasmissione andava in onda in diretta dalle
8,00 alle 10,00, durante la trasmissione, a seconda dei turni vi erano uno o due capo autori, e , che seguivano la diretta, mentre gli autori, che forse erano Per_1 Tes_1 tre, iniziavano a preparare la trasmissione del giorno successivo, facendo le proposte.
Alle 10,30, dopo una mezzora di pausa, vi era una riunione di redazione cui partecipavano i capi autori, il conduttore, gli autori e che era aperta a tutti i redattori ed inviati, in cui si programmava la trasmissione del giorno successivo, stabilendo gli argomenti, gli ospiti e i servizi esterni da realizzare. Successivamente ognuno iniziava a svolgere le attività necessarie, sotto il coordinamento degli autori…. …”; teste Tes_4
“Il ricorrente nella trasmissione AG era uno degli autori del programma, ed in tale
13 veste si occupava di redigere testi ed interviste per i conduttori. Posso dire che in tutti i programmi Rai vi è un gruppo di autori. Al termine di ciascuna puntata si tenevano delle riunioni cui partecipava tutta la redazione, ed in cui si decidevano gli argomenti, gli ospiti della puntata successiva. Vi erano due capo autori che coordinavano il lavoro di tutti gli altri. Il ricorrente, dopo finita la riunione, svolgeva quindi il suo compito di preparazione di testi.”).
Analoghe modalità sono state riferite dai testi ed per le trasmissioni Tes_3 Tes_4
“In ½ Ora” e “Politics”, con la differenza che, in tali trasmissioni il ricorrente aveva il ruolo di capo autore (teste : “La trasmissione in mezzora andava in onda una volta Tes_3 alla settimana, la domenica, e quindi le riunioni si tenevano tre volte alla settimana. Ci sentivamo comunque quotidianamente con la conduttrice e con il capo autore, che era il ricorrente, per concordare i temi, i servizi esterni da preparare, le schede riepilogative per la conduttrice, i cartelli grafici che dovevano abbellire lo studio. Lavoravamo tutta la settimana per preparare la puntata della domenica perché dovevamo tenere conto del succedersi delle notizie. Capitava continuamente di dover modificare il lavoro che avevamo preparato. Come capo autore, il ricorrente si occupava insieme alla conduttrice di scegliere gli ospiti, gli argomenti, il taglio da dare all'intervista, stando continuamente in contatto con la redazione e con la conduttrice. Inoltre il ricorrente in quella trasmissione ha proposto i collaboratori, tra cui anche me…. Era il ricorrente a dare le indicazioni ai collaboratori, ai redattori ed a noi inviati sul lavoro da svolgere, e lui riceveva gli imput della redazione, che lui poi elaborava per predisporre il copione definitiva. Era sempre presente alla diretta della trasmissione….Era il ricorrente a preparare i comunicati stampa che riguardavano la puntata che sarebbe andata in onda il giorno successivo. Era il ricorrente a tenere i rapporti la dirigenza Rai per tutte le problematiche che riguardavano la trasmissione. Per quanto riguarda Politics io facevo esclusivo riferimento al ricorrente perché ero una consulente, e quindi mi sentivo con lui per ricevere le indicazioni sui servizi che dovevo realizzare, in base a quanto emerso dalle riunioni di redazione a cui lui aveva partecipato. Il ricorrente in questa trasmissione era capoautore. Non conosco esattamente l'organizzazione della trasmissione. Ho partecipato a qualche riunione, cui partecipavano solo gli autori con il
14 conduttore ed in cui si decideva il contenuto della puntata e gli ospiti. Era presente anche il capo struttura . La trasmissione andava in onda una volta alla Persona_2 settimana, credo che si tenessero riunioni quotidiane durante la mattina. Tuttavia non conosco precisamente le modalità”; teste “La trasmissione In mezzora andava Tes_4 in onda una volta alla settimana la domenica pomeriggio. Le modalità organizzative erano più o meno le stesse di AG con la differenza che la conduttrice svolgeva un ruolo preminente in ordine al taglio da dare alla trasmissione. Dava indicazioni più precise, in accordo con gli autori, circa gli ospiti che era opportuno contattare e gli argomenti da trattare. La conduttrice era il soggetto preminente Controparte_6 nell'indicazione del taglio da dare a ciascuna puntata. Il ricorrente in quella trasmissione era autore e condivideva con la conduttrice le scelte circa il personaggio chiave da invitare la domenica. Aveva un ruolo di primo piano ed a lui facevano riferimento gli altri autori impiegati nella trasmissione, i quali potevano comunque anche avere rapporti diretti con la conduttrice, essendo dipendenti . Il resto CP_7 della redazione (produttore esecutivo, assistenti ai programmi) non faceva capo al ricorrente…. La trasmissione Politics è durata solo poco puntate, non ricordo esattamente quando. Il ricorrente era autore e si occupava di argomenti giuridici.
L'organizzazione del lavoro era in linea di massima come quella di In mezzora. La trasmissione andava in onda il martedì sera in prima serata. C'era solo una redazione più ampia”.
Dalle dichiarazioni rese dai testi è altresì emerso che il ricorrente utilizzava mezzi e strumenti messi a disposizione della datrice di lavoro, doveva rispettare tempi prestabiliti e specifiche indicazioni, ed era sottoposto al controllo dei superiori gerarchici;
doveva avvisare in caso di assenza ed assicurare sempre la copertura informativa ( : “Per Tes_1 svolgere tale attività ciascuno di noi, compreso il ricorrente, aveva una propria postazione fissa, munita di computer e telefono. Avevamo un account di posta elettronica aziendale. Ciascuno entrava nel sistema con il proprio id, corrispondente al proprio numero di matricola, e successivamente inseriva la password personale per accedere alla posta elettronica aziendale. Per tutti i collaboratori valeva il principio che eventuali assenze dovessero essere preventivamente comunicate, e giustificate con valide ragioni.
15 Ciò per consentire la riorganizzazione del lavoro. Le comunicazioni venivano fatte o all' , o ai capi autore, tra cui me. Doveva essere indicato un motivo valido …”; Pt_2
teste “L'orario di lavoro di ciascun autore variava continuamente in base alle Tes_2 diverse esigenze della trasmissione. Non c'era un numero minimo di ore da osservare….
stabiliva settimanalmente le presenze degli autori nei diversi giorni ed Controparte_5 orari della giornata, o meglio nei ruoli della giornata. Il ricorrente non aveva una postazione specificamente assegnata a lui, ma la divideva con altri autori, alternandosi con loro. I piani settimanali richiedevano che tutti fossero presenti, nel senso che una volta predisposti i piani, poi dovevano essere rispettati. Comunque l'attività quotidiana degli autori era indispensabile per poter mandare avanti la programmazione settimanale.
Non ricordo che il ricorrente abbia mai dichiarato la propria indisponibilità a lavorare per alcune settimane. Nemmeno ricordo che all'ultimo momento sia stato qualche volta assente”; teste , in riferimento alla trasmissione “AG”: “Il ricorrente aveva in Tes_3
Rai una propria postazione fissa, con computer, telefono, una mail aziendale. In caso di assenza anche il ricorrente avrebbe dovuto necessariamente avvisare i capo autori, però non mi risulta che sia mai capitato. Però tutti sapevamo che i turni erano fondamentali e che dovevamo avvisare in caso di impedimento. Ogni settimana ricevevamo una mail dalla redazione con i turni settimanali in cui eravamo inseriti tutti gli addetti alla trasmissione”; teste , in riferimento alla trasmissione “In ½ Ora: “Il ricorrente Tes_3 anche in questa trasmissione aveva una sua postazione fissa a via Teulada, poi durante il covid abbiamo lavorato da casa… In caso di impedimenti lo riferivamo al ricorrente, che provvedeva a sostituire la persona e ad avvertire la conduttrice. Non ricordo che sia mai capitato un impedimento del ricorrente. Interloquivamo con la redazione sia via chat che tramite mail. Confermo che le comunicazioni avvenivano con mail come quelle di cui ai docc. 16 e 26 della prod. ricorr. che mi viene mostrato. C'erano delle chat di gruppo per la trasmissione in mezzora.”; teste in riferimento alla trasmissione “AG”: Tes_4
“Settimanalmente c'erano dei turni di massima in cui venivano distribuiti i compiti per la successiva puntata. Nei turni non venivano indicati gli orari, almeno mi sembra, ma esclusivamente i compiti. In base al compito assegnato ciascuno sapeva in quale orario
16 poi avrebbe dovuto cominciare a lavorare. Nella riunione si stabiliva tutto, e tutti, tra cui il ricorrente erano presenti. La redazione era un unico open space in cui ognuno lavorava senza che vi fosse una postazione assegnata, anche se tendenzialmente i due capo autori e gli autori generalmente occupavano sempre la stessa postazione. Che io sappia il ricorrente non era dotato di un telefono aziendale. Se il ricorrente aveva necessità di assentarsi non doveva comunicarmelo, ma si metteva d'accordo con i due capo autori e con il conduttore”; teste in riferimento alla trasmissione “In ½ Tes_4
Ora”: “Per quanto riguarda la postazione, per la trasmissione In mezzora c'era un numero di computer messo a disposizione degli autori. Chi era più presente in redazione tendenzialmente utilizzava il medesimo computer. Non so se ogni computer avesse una password diversa”).
Alla luce dell'istruttoria espletata non può dunque negarsi che il ricorrente, in tutto il lungo periodo di tempo in cui ha collaborato ai suddetti programmi, sia stato stabilmente inserito nell'organizzazione produttiva della convenuta che, per tutta la durata del rapporto, ha potuto indubbiamente fare affidamento sulla sua prestazione quotidiana, in relazione ai programmi presso i quali nel tempo è stato impiegato. Né costituisce circostanza idonea ad escludere la subordinazione la circostanza che il ricorrente non abbia eventualmente lavorato nei periodi in cui i programmi non andavano in onda, in verità estremamente limitati e tendenzialmente coincidenti con la stagione estiva, eccetto
“AG Estate”, la cui messa in onda avveniva proprio nei mesi di luglio, agosto, inizi settembre. Siffatte interruzioni sono infatti compatibili con un periodo di ferie, annualmente riconosciuto al ricorrente. Anche considerato che i testi hanno riferito di non ricordare, invece, assenze del nei periodi in cui è stato impiegato nelle varie Parte_1 trasmissioni.
Parimenti non dirimente è il dato puramente formale, pure riferito dai testi escussi, per cui il non fosse tenuto ad osservare un orario fisso. Siffatta circostanza Parte_1 discende infatti innanzitutto dalla natura giornalistica dell'attività svolta dal ricorrente, che è notoriamente caratterizzata da modalità attenuate di subordinazione, implicando ampi margini di iniziativa ed autonomia. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “nell'ambito di tale tipo di attività (id est: attività
17 lavorativa giornalistica) il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa e per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa: con la conseguenza che ai fini dell'individuazione del vincolo di subordinazione rileva particolarmente l'inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell'organizzazione dell'impresa (Cass.
7/10/2013 n. 22785, Cass. 6/3/2006, n. 4770, Cass. 9/4/2004, n. 6983)…(…)…Si tratta di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, e qui condivisi, ai quali il giudice dell'impugnazione si è correttamente conformato…” (Cass. civ., sez. Lavoro, n.
10685 del 3 maggio 2017). In ogni caso tutti i testi hanno comunque riconosciuto che il ha sostanzialmente reso una prestazione quotidiana, essendo comunque Parte_1 costantemente a disposizione in ordine alle richieste che gli venivano fatte, come emerge anche dal contenuto delle mail in atti.
Deve poi affermarsi la natura giornalistica dell'attività svolta dal ricorrente, pacificamente iscritto all'Albo dei Giornalisti Professionisti dal 30.1.2008 (doc. 3 prod. ricorr.), e che si è per tutta la durata del rapporto occupato di redigere testi e predisporre interviste su argomenti di attualità, di politica di economia e di cronaca, come concordemente riferito dai testi escussi, e come emerge dai copioni versati in atti a firma del ricorrente (docc. 5, 6, 24, 25, 41, 42, 53, 54, 64, 66 prod. ricorr.) e dalle numerose mail aventi ad oggetto la definizione dei contenuti delle varie puntate dei programmi
(docc. 8, 9, 32-36, 46-50, 53, 55-63 prod. ricorr.). Trattasi evidentemente di attività tipicamente giornalistica, che ha implicato la personale rielaborazione di notizie di cronaca e di attualità.
Ed ancora, la natura giornalistica della prestazione resa dall'istante può desumersi indirettamente dal contenuto dell'Accordo Rai – Usigrai 23.7.2019 relativo alla stabilizzazione dei giornalisti impiegati nelle varie reti, per le attività elencate nel relativo allegato 1 (cioè inviato, redazione desk, autore testi, video maker) che, “svolte all'interno di uno specifico “perimetro produttivo” della programmazione della Rai (v. allegato 2) risultino coerenti con lo svolgimento di attività di natura giornalistica”; laddove nell'allegato 2 figurano tutte le trasmissioni cui ha collaborato il ricorrente, come innanzi specificate (doc. 70 prod. ricorr.). Ed infatti da tale accordo emerge chiaramente
18 come la stessa Rai riconosca che tali trasmissioni, per struttura e contenuti, diano luogo allo svolgimento di attività giornalistica.
Né è condivisibile la tesi di parte resistente, secondo cui il carattere giornalistico dell'attività svolta dal andrebbe esclusa per il solo fatto che lo stesso ha Parte_1 sempre prestato la propria attività nell'ambito delle Reti Rai cui è affidata la produzione di programmi di intrattenimento, e mai nel diverso ambito delle testate giornalistiche
(TG1, TG2, TG3, TGR, Rai Sport, Rai Parlamento, Giornale Radio e Rai News che si occupano in via esclusiva dell'attività giornalistica ed al cui personale è riconosciuta la qualifica di giornalista). Sul punto si osserva in contrario che, secondo i principi fondamentali del diritto del lavoro, al fine di individuare i diritti spettanti al prestatore d'opera è essenziale la natura dell'attività esercitata, non già la qualificazione giuridica o l'assetto organizzativo del datore di lavoro, non potendo farsi dipendere dalle decisioni organizzative del datore di lavoro (o dalle eventuali omissioni di adempimenti amministrativi) la sussistenza dei diritti del lavoratore (Cass. civ. Sez. Unite, 15/05/2003,
n. 7509; ed ancora recentemente Cass. 22325/2013).
Non è quindi essenziale, per l'individuazione di attività di natura oggettivamente giornalistica, che la stessa sia resa nell'ambito di radio o telegiornali o comunque di testate giornalistiche, ben potendo essere svolta anche nell'ambito di altri programmi a contenuto informativo, purchè ricorra il requisito della non sporadicità od occasionalità, nonché dell'attualità e tempestività della notizia, oltre che le caratteristiche sopra riferite dell'attività di ricerca, rielaborazione, creatività e mediazione intellettuale (in tal senso recentemente Cass. 830/2016).
Parimenti non significativa per escludere la natura giornalistica dell'attività è la circostanza che il ricorrente non decidesse autonomamente gli argomenti da approfondire né l'oggetto dei testi da realizzare, dovendo piuttosto attenersi alle indicazioni del conduttore e del capo autore (quando non è stato egli stesso capo autore), e che fosse sottoposto al loro controllo successivo. E' infatti pacifico che il , quale Parte_1 lavoratore sostanzialmente subordinato, dovesse lavorare rispettando le direttive dei superiori e dovesse realizzare i testi attenendosi alle indicazioni dei superiori in modo tale che il prodotto fosse funzionale alla trasmissione in cui doveva essere inserito.
19 Sicchè, in conclusione, deve dichiararsi la natura giornalistica dell'attività prestata dal a decorrere dal primo contratto di lavoro autonomo sottoscritto con la Parte_1
RAI, ossia dall'1 settembre 2010.
Accertata pertanto la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti con decorrenza dall'1.9.2010, ne discende la non operatività del termine finale contenuto nell'ultimo contratto autonomo, relativo al periodo dall'1.8.22 al
31.7.23, ed il conseguente diritto del ricorrente ad essere riammesso in servizio con la qualifica e la classe retributiva dovuta in base alle mansioni svolte.
Circa l'inquadramento dovuto al ricorrente, la prova testimoniale ha consentito di dimostrare che il , almeno fino ad agosto 2013, ossia fino a quando ha lavorato Parte_1 solo per “AG”, AG Estate”, “Robinson” e “Leader”, si è occupato non solo di preparare i testi ed i copioni di singoli segmenti di trasmissione, ma anche di coordinare i redattori, gli inviati, i programmisti registi, come sostanzialmente riferito da tutti i testi escussi. Siffatte mansioni rientrano nella declaratoria di cui all'art. 11, lettera d), primo capoverso, , che definisce capo servizio “il redattore al quale, salvo quanto Pt_3 disposto dall'art. 22, sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori
e/o collaboratori fissi di cui all'art. 2, con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive…. Il direttore può attribuire al redattore proveniente della qualifica di caposervizio, ed in alternativa a quanto disposto dai precedenti due commi, il compito di redigere servizi di informazione giornalistica di rilevanza inerenti la specialità professionale acquisita. Tali mansioni si intendono equivalenti a quelle di caposervizio, essendo di analogo contenuto professionale”. E che il ricorrente coordinasse almeno due redattori emerge inequivocabilmente dalle deposizioni di tutti i testi. In ogni caso siffatta circostanza, specificamente descritta in ricorso per ciascuna delle tre trasmissioni “AG”, “Robinson” e “Politics”, non è stata contestata dalla resistente, sicchè deve ritenersi pacifica. Invece non può condividersi l'assunto della resistente secondo cui la qualifica di capo servizio spetterebbe a chi coordina almeno sei unità, e non solo due. Siffatto requisito è stato infatti introdotto per la prima solo con l'Accordo del 30.3.2023, peraltro in riferimento alle redazioni costituite CP_8
20 presso i TG, e non anche per l'attività giornalistica svolta nelle cd. “reti”.
Laddove per il periodo successivo al 15.9.2013, ossia da quando il ricorrente ha iniziato a lavorare anche per il programma “In ½ Ora”, egli ha iniziato ad occuparsi, insieme alla conduttrice di scegliere gli ospiti, gli argomenti, il taglio Controparte_6 da dare all'intervista, ed altresì di contribuire alla scelta dei collaboratori, ed ancora, di dare le indicazioni ai collaboratori, ai redattori ed agli inviati sul lavoro da svolgere, dopo aver ricevuto i relativi input della redazione. Inoltre da tale periodo il si è Parte_1 occupato della preparazione dei comunicati stampa, e di tenere i rapporti con la dirigenza
Rai per tutte le problematiche che riguardavano la trasmissione. Ciò è emerso inequivocabilmente dalle dichiarazioni della teste , ed è stato in realtà ammesso Tes_3 anche dal teste che gli ha riconosciuto una posizione preminente rispetto a Tes_4 quella degli altri autori. Ma ancor più il ruolo del ricorrente si evince chiaramente dal contenuto delle numerose mail e chat in atti, tra il ricorrente e la conduttrice
[...]
il direttore la vice direttrice , il capo CP_6 Persona_5 CP_9 struttura che evidenziano come egli abbia attivamente partecipato alla CP_10 selezione dei collaboratori della trasmissione, alla ripartizione dei compiti tra tutti gli addetti alla redazione, alla risoluzione delle problematiche di volta in volta sorte per ciascuna singola trasmissione (docc.15 bis e 15 ter prod. ricorr.).
Da tale periodo spetta dunque al ricorrente l'inquadramento di capo redattore, ai sensi dell'11, lett. f), primo capoverso, CNLG secondo cui “è considerato capo redattore il redattore al quale, salvo il disposto dell'art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere coordinandola, anche sotto il profilo del coordinamento dell'utilizzo delle tecnologie, l'attività di servizi della redazione centrale o dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale secondo le disposizioni impartite dalla direzione”.
Sicchè, in definitiva, va riconosciuta la natura subordinata e giornalistica del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'1.9.2013 al 31.7.2023, ancora in essere, con diritto all'inquadramento di capo servizio fino al 14.9.2013 e di capo redattore dall'15.9.2013, ai sensi dell'art. 11, lett. d) ed f) , ed alla corresponsione della relativa retribuzione, e Pt_3 delle differenze retributive eventualmente esistenti tra quanto percepito dall'istante e quanto dovutogli in forza del suddetto inquadramento.
21 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda: dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra e la con decorrenza dall'1 Parte_1 Controparte_11 settembre 2010, ed inquadramento come capo servizio di cui all'11, lett. d), primo capoverso, CNLG fino al 14.9. 2013, e come capo redattore di cui all'11, lett. f), primo capoverso, dal 15.9.2013; Pt_3 condanna la società convenuta a riammettere in servizio il ricorrente ed a corrispondergli la retribuzione globale di capo redattore sino all'effettivo ripristino del rapporto, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
condanna la società convenuta al pagamento delle eventuali differenze retributive tra quanto percepito dal ricorrente e quanto gli sarebbe spettato in forza dell'inquadramento riconosciutogli, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condanna la società convenuta al pagamento dei compensi di lite a favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 6.748,00, oltre CU in misura di € 259,00, spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 19 novembre 2025.
Il giudice
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