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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/08/2025, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. 12061/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/10/2024 da
1) Parte_1
C.F. C.F._1
Cittadina italiana nata a [...] il [...] residente a [...] con l'Avv. Leda Conti presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
C.F. C.F._2
italiano Parte_3 nato a [...] il [...] residente in [...], con l'Avv. Marzia Cortesi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Cernusco sul Naviglio, il 22.06.2026
(anno 2016 atto n. 18 parte 2 serie A) in regime di separazione dei beni;
pagina 1 di 4 □ separati con sentenza n. 10/2025 pubblicata il 02/01/2025
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...] Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
2. la casa coniugale, di proprietà esclusiva del Sig. , rimarrà nella disponibilità e Pt_2 godimento dello stesso, avendo la Sig.ra e la figlia trasferito la propria Pt_1 Pt_4 residenza in Cernusco sul Naviglio, via Balconi 44, in un'abitazione in locazione, al cui pagamento del canone il Sig. parteciperà con la somma di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) al mese Pt_2 sino al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia;
pagamento che in ogni Pt_4 caso verrà definitivamente meno nel momento in cui la Sig.ra instaurerà una nuova Pt_1 convivenza stabile (indipendentemente da eventi che nel futuro dovessero far cessare tale nuova convivenza) o acquisterà un immobile (salvo quanto di seguito previsto a titolo di mantenimento di
); gli arredi della casa rimarranno di proprietà del Sig. , salvo quanto convenuto Pt_4 Pt_2 tra le parti e di cui a separato elenco;
3. il padre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, verserà all'altro genitore, una somma mensile di € 300,00 (trecento/00) finché la stessa non sarà economicamente autosufficiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2025 (indice base maggio 2024), con bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese;
nel momento in cui la sig.ra instaurerà una nuova convivenza stabile (indipendentemente da eventi che nel futuro Pt_1 dovessero far cessare tale nuova convivenza) o acquisterà un immobile, venendo meno il diritto al contributo al canone di locazione, l'importo dovuto, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, sarà pari ad € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) finchè la stessa non sarà economicamente autosufficiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. il padre contribuirà inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludico, sportive e mediche) sostenute nell'interesse della figlia, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate, come da Linee Guida del Tribunale di Milano;
5. l'assegno unico verrè percepito dalla sig.ra in qualità di genitore collocatario;
Pt_1
6. , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del Pt_4 preminente interesse della figlia e della sua affezione per i nonni paterni con i quali peraltro già vive per questioni logistiche alcuni giorni della settimana, trascorrerà con il padre: • - i fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina;
• - due giorni infrasettimanali, nella settimana in cui il fine settimana sarà di competenza della madre;
un giorno infrasettimanale nella settimana in cui il fine settimana sarà di competenza del padre;
• - un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che la figlia possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore: • - metà delle vacanze scolastiche natalizie da concordarsi preventivamente il 30 pagina 2 di 4 Novembre di ogni anno;
in ogni caso prevedendo che i genitori si alterneranno di anno in anno tenendo con sé dalla fine della scuola al 30 dicembre mattina o dal 30 dicembre Pt_4 pomeriggio all'inizio della scuola e concordando altresì che - indipendentemente dalla settimana di competenza - la sera del 24 sino alla sera del 25 starà con un genitore e la sera del 25 Pt_4 sino alla sera del 26 con l'altro genitore;
per il 2025 la madre terrà con sé la minore la prima settimana comprensiva del 24 e del 25 dicembre;
• - metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente, concordando che le giornate di Pasqua e Pasquetta vengano in ogni caso accorpate;
• - tre settimane, anche non conseutive, durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente il 30 Aprile di ogni anno;
• - metà dei ponti festivi alternandosi con la madre;
• il padre, previo accordo con la madre, potrà altresì accompagnare la minore a scuola anche nei giorni che non sono di sua competenza;
7. i coniugi s'impegnano ad inserire gradualmente nella vita della minore nuovi compagni e solo in caso di relazione stabile;
8. i coniugi danno atto che i rapporti economici e patrimoniali derivanti dal matrimonio sono stati definiti secondo quanto convenuto in sede di separazione avendo il Sig. provveduto a Pt_2 versare alla sig.ra la somma di € 10.300,00 (diecimilatrecento/00) in n. 10 rate mensili a Pt_1 partire da fine settembre 2024 a tacitazione di ogni pretesa economica tra le parti;
9. i coniugi danno atto che nel corso del matrimonio avevano accontanato su un fondo appoggiato al conto corrente del Sig. la somma di € 2.000,00 (duemila/00) per la figlia e che il Sig. Pt_2
si impegna a restituire, entro il mese di gennaio 2026, la metà di quanto oggi presente sul Pt_2 predetto fondo alla sig.ra la quala depositerà tale somma su uni libretto postale intestato Pt_1 alla figlia;
10. i coniugi dichiarano che, avendo entrambi una propria autonomia patrimoniale, intesa quale autosufficienza per i bisogni della vita ed avendo già regolato i loro rapporti, non hanno nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra, e, pertanto, di rinunciare, reciprocamente, ad ogni pretesa di concorso al mantenimento nei confronti l'uno dell'altra;
11. le spese legali sono da intendersi compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 3 di 4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Cernusco sul Naviglio, il 22.06.2026 tra;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa le spese tra le parti;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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