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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 16/05/2024, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta sub. nr. 134/2023 R.G.,
promossa con ricorso depositato il 7.11.2023 da:
con l'avv. Alessio Giovanazzi del Foro di Rovereto, Parte_1
giusta delega allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro con l'avv. Bruno Forte del Foro di Cassino, giusta delega Controparte_1
allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
In punto: differenze retributive
CONCLUSIONI
Ricorrente: “1. accertare e dichiarare che il signor , in forza Parte_1
di quanto esposto in narrativa, doveva essere dichiarato per tutta la durata del rapporto lavorativo, presso la al 5° livello del CCNL Industria Controparte_1
Metalmeccanica e della installazione di impianti, e pertanto che il ricorrente ha diritto a ricevere quanto dovuto per tale differenza retributiva di inquadramento, pari ad Euro 9.018,63, o alla maggiore o minore somma che risulti dovuta in corso di causa;
2. in via subordinata, accertare e dichiarare che il signor , in Parte_1
forza di quanto esposto in narrativa, doveva essere inquadrato per tutta la
1 durata del rapporto lavorativo, presso la al 4° livello del Controparte_1
CCNL Industria Metalmeccanica e della installazione di impianti, e pertanto che il ricorrente ha diritto a ricevere quanto dovuto per tale differenza retributiva di inquadramento, o alla maggiore o minore somma che risulti dovuta in corso di causa;
3. accertare e dichiarare, dato quanto sopra esposto, che il signor Parte_1
da gennaio 2021 a luglio 2022 presso il cantiere di
[...] Controparte_1
accumulava le ore di lavoro straordinario conteggiate e quantificate in Euro
21.446,77, o alla maggiore o minore somma che risulti come dovuta in corso di causa;
4. conseguentemente, condannare a pagare al signor Controparte_1 Parte_1
Euro 9.018,63 a titolo di differenza retributiva, oltre interessi e
[...]
rivalutazione monetaria, e gli oneri fiscali e contributivi sull'importo di Euro
21.446,77 imputabile al lavoro straordinario svolto dal lavoratore, ovvero alla maggiore o minore somma risultante come dovuta in corso di causa;
5. condannare la resistente alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.
In via istruttoria come nel ricorso introduttivo e in memoria dd. 29 dicembre
2023.
Convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previo Controparte_1
spostamento della udienza di discussione e concessione di termine per la notifica del presente ricorso contenente la domanda riconvenzionale:
2 - dichiarare la nullità dei capitoli di prova articolati dal ricorrente in quanto generici e non tendenti ad accertare fatti specifici da cui si possa dedurre l'eventuale svolgimento di mansioni superiori del 5° livello;
- accertare e dichiarare che la resistente ha corrisposto somme indebite e/o comunque non dovute ed in maniera erronea al ricorrente a titolo di rimborsi chilometrici e trasferte e determinare, previa CTU, l'esatto rapporto dare/avere inter partes condannando il ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente percepite e/o effettuando anche la compensazione propria ed impropria con quanto eventualmente dovuto al ricorrente;
- accertare e dichiarare la responsabilità del ricorrente nel rilievo delle misure della scala in ferro presso la ditta come da documentazione sub doc Org_1
13 e 14, accertando e dichiarando che tale errore provocò un danno di circa Euro
5.750,00 oltre Iva e condannare il ricorrente alla rifusione in favore della resistente di detta somma che si eccepisce anche in compensazione propria ed impropria;
- rigettare tutte le richieste del ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto”.
In via istruttoria come in memoria di costituzione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dd. 7.11.2023, conveniva in giudizio l'ex datrice Parte_1
di lavoro esponendo di aver lavorato alle sue dipendenze dal Controparte_1
23.07.2020 al 16.07.2022, data delle sue dimissioni, con contratto di lavoro a tempo pieno e inquadramento di saldatore tubista 2° Livello CCNL
Metalmeccanici Industria. Con il ricorso, chiedeva la riqualificazione del
3 rapporto al 5° livello del , o in via subordinata al Organizzazione_2
4° livello, con condanna di al pagamento delle corrispondenti Controparte_1
differenze retributive, quantificate in Euro 9.018,63 complessivi, e l'accertamento dello svolgimento di numerose ore di lavoro straordinario, corrispondenti a una retribuzione lorda complessiva di Euro 21.466,77, riguardo alla quale chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento dei relativi oneri fiscali e previdenziali.
si costituiva in giudizio con memoria dd. 11 dicembre 2023, con Controparte_1
cui chiedeva il rigetto delle domande del ricorrente, evidenziando che l'inquadramento al 2° livello del CCNL di riferimento risultava corretto in base alle mansioni da egli concretamente svolte e che eventuali differenze retributive derivanti dall'inquadramento contrattuale o da ore di lavoro straordinario –
delle quali la società asseriva non esservi prova – risultavano in ogni caso compensate, anche dal punto di vista degli oneri fiscali e contributivi, dai maggiori importi corrisposti al lavoratore a titolo di indennità di trasferta, in realtà non dovuti, poiché aveva sempre lavorato in cantieri prossimi alla sede centrale, e dunque senza mai percorrere distanze tali da superare i limiti chilometrici in base ai quali il CCNL di categoria prevede la corresponsione del rimborso. L'ex datrice di lavoro, inoltre, proponeva domanda riconvenzionale di condanna del lavoratore al pagamento della somma di Euro 5.750,00 a titolo di risarcimento del danno derivante da un errore commesso nello svolgimento di alcune lavorazioni nel cantiere della cliente Org_1
Il ricorrente prendeva posizione su tale domanda riconvenzionale con memoria dd. 29.12.2023, chiedendone l'integrale rigetto.
4 Esperiti senza esito plurimi tentativi di conciliazione, all'udienza dd. 16.04.2024
la causa era rinviata all'udienza odierna, ove veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente ed era contestualmente depositata la presente sentenza.
****
INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DEL LAVORATORE
La domanda di riqualificazione del rapporto di lavoro al 5° livello
[...]
2016 (corrispondente al livello C3 nella versione del Organizzazione_2
contratto attualmente in vigore) merita accoglimento. I testi escussi, infatti,
hanno confermato che il ricorrente svolgeva il proprio lavoro di saldatore con notevole autonomia, realizzando una gamma diversificata di operazioni, spesso senza limitarsi a seguire un progetto predefinito, ma contribuendo attivamente all'elaborazione di quest'ultimo nel corso delle lavorazioni, interpretando i disegni in base a cui eseguire i lavori di tuberia ed eseguendo le relative misurazioni, coordinando altri lavoratori ed interfacciandosi direttamente con i responsabili tecnici delle aziende clienti, per i quali rappresentava il punto di riferimento tra i lavoratori di Controparte_1
Rileva, in particolare, la testimonianza di – che la difesa Testimone_1
dell'azienda indica come coordinatore del lavoro del ricorrente, venendo però
smentita – il quale, tra le altre cose, ha dichiarato: “lavoravamo per la maggior parte del tempo io e lui;
in gran parte ci si occupava della preparazione e costruzione di tubazioni industriali e carpenteria varia;
per esempio io presso la saldavo ed il ricorrente preparava i tubi, prendeva le misure ed Org_1
all'occorrenza saldava;
nella maggior parte dei casi lavoravamo senza progetto;
in alcuni casi c'era un progetto e si trattava di seguirlo;
ritengo che i progetti
5 Co fossero predisposti direttamente da e non da era il ricorrente tra noi Org_1
due a leggere il progetto ed a riferirmi che cosa si trattava di fare”.
Hanno confermato che il ricorrente svolgesse mansioni ben superiori al livello di inquadramento anche i testi – il quale ha riferito: “io vedevo il Testimone_2
ricorrente prendere le misure, decidere dove fare passare i tubi dell'impianto in base alle indicazioni che gli forniva l'ingegnere della cartiera;
a quanto ne so io non vi erano dei progetti precisi, ma si lavorava al momento” - e Testimone_3
ex capofficina di che ha confermato come il ricorrente fosse la Org_1
persona a cui si rivolgeva per il coordinamento delle attività quotidiane durante il periodo in cui personale di ha svolto dei lavori presso Controparte_1
l'azienda.
Il 5° livello indicato dal ricorrente pare quello corretto alla luce delle mansioni concretamente svolte.
Ai sensi del CCNL Industria Metalmeccanici 2016 (in vigore al momento della stipulazione del rapporto di lavoro e per gran parte della sua durata) tale livello,
infatti, riguardo ai lavoratori impiegati con mansioni di saldatore, inquadra:
“lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi di esecuzione, con l'interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi lavoro di saldatura di elevato grado di difficoltà […]”.
L'inquadramento del ricorrente al 5° livello non è impedito dalla circostanza che il ricorrente sia privo del diploma di scuola secondaria superiore, come vorrebbe la difesa del ricorrente, posto che è lo stesso CCNL, attraverso il richiamo ai requisiti previsti per il 4° livello, a chiarire che tale requisito formativo può
soddisfarsi anche attraverso la dimostrazione di “particolari capacità e abilità
6 conseguite mediante il necessario tirocinio”, pur in assenza di diploma. Questo è
di certo il caso del ricorrente, che ha documentalmente dimostrato una lunghissima esperienza come saldatore, cui è corrisposto, nelle precedenti esperienze di lavoro, una graduale crescita del suo inquadramento contrattuale:
egli, infatti, risultava inquadrato al 4° livello già nel 2006, alle dipendenze di e nel 2018, alle dipendenze di Controparte_2 Organizzazione_3
L'inquadramento al 2° livello operato dalla convenuta risulta,
[...]
dunque, irragionevole anche alla luce delle esperienze pregresse del ricorrente;
il fatto che egli sia dotato di esperienza e competenze corrispondenti al 5° livello del CCNL Metalmeccanici Industria 2016 è, del resto, indirettamente dimostrato dalla circostanza che egli è attualmente assunto alle dipendenze di Controparte_3
con inquadramento al livello C3 del CCNL Metalmeccanici 2021,
corrispondente, appunto, al 5° livello nella versione precedente del contratto collettivo.
LAVORO STRAORDINARIO
Il lavoratore asserisce di aver prestato numerose ore di lavoro straordinario non risultanti nelle busta paga, lavorando, nel corso dell'intero rapporto alle dipendenze della convenuta, una media di 9-10 ore al giorno da lunedì al venerdì e di 5-6 ore il sabato. Tale ricostruzione deve dirsi accertata e l'onere probatorio in capo al lavoratore assolto, posto che i testi escussi hanno confermato la quantità di ore lavorate, pur con distribuzioni in parte difformi sull'arco della settimana: ha quantificato il lavoro in 9 ore al Testimone_1
giorno per sei giorni a settimana;
e hanno riferito di Tes_4 Testimone_2
turni di 10-11 ore quotidiane, con circa un'ora di pausa pranzo;
ha Testimone_3
7 narrato che il ricorrente, cominciando a lavorare alle 8, terminava sempre dopo le 17.
QUANTUM DELLA PRETESA DEL RICORRENTE E INDENNITÀ DI
TRASFERTA E RIMBORSI CHILOMETRICI
Nel ricorso introduttivo, il lavoratore quantifica la pretesa nei confronti della convenuta nell'importo complessivo di Euro 30.465,39 oltre Controparte_1
rivalutazione ed interessi legali, in virtù della riqualificazione del rapporto di lavoro al 5° livello e delle numerose ore di lavoro straordinario svolte.
Nelle conclusioni svolte, invece, per ciò che riguarda il lavoro straordinario la domanda di condanna è limitata agli oneri fiscali e contributivi e non riguarda la retribuzione.
A prescindere da questa incoerenza, i fatti posti alla base della pretesa possono dirsi accertati, dato che l'istruttoria condotta ha dimostrato lo svolgimento di mansioni corrispondenti al superiore livello di inquadramento richiesto e la prestazione sistematica di lavoro straordinario dal lunedì al venerdì e nella giornata di sabato.
La quantificazione della pretesa operata dal ricorrente, però, non è esatta.
Nei conteggi prodotti in giudizio, infatti, egli ritiene essergli dovuti importi rilevanti a titolo di lavoro nei gironi festivi (Euro 9.167,23) e di ferie e permessi non goduti e non retribuiti (Euro 4.590,34), senza aver fornito alcun elemento di prova a supporto di tali richieste: nessuno dei testi ha riferito che il ricorrente lavorasse sistematicamente la domenica e nei festivi, come sarebbe dovuto accadere per maturare un credito così rilevante a riguardo, e nel materiale istruttorio non vi è alcuna evidenza di ferie e permessi asseritamente non goduti
8 e non retribuiti, non potendo accogliersi la ricostruzione della difesa del lavoratore secondo la quale si tratterebbe di ferie maturate in più grazie alle prestazione di straordinari, in assenza di previsioni a riguardo nel CCNL o a livello di contrattazione aziendale o individuale.
La quantificazione del ricorrente - a prescindere, nuovamente, dall'incoerenza tra quanto argomentato in atti e quanto chiesto nelle conclusioni - dovrebbe essere, allora, quantomeno decurtata di tali importi.
La società convenuta eccepisce la compensazione dell'importo quantificato dal lavoratore con le ingenti somme ad egli versate negli anni a titolo di indennità di trasferta e rimborsi chilometrici, per un totale di Euro 34.428,00, secondo la datrice di lavoro non dovuti al dipendente perché la sua situazione non rientrava nei parametri previsti dall'art. 7 del CCNL di riferimento.
In particolare, a detta della società, indennità di trasferta e rimborsi non sarebbero stati dovuti poiché il ricorrente, impiegato in cantieri di aziende clienti, aveva sempre percorso distanze inferiori ai 20 km – limite minimo previsto dal CCNL, a detta dell'azienda – partendo generalmente dalla propria abitazione, senza necessità di passare per la sede centrale di Controparte_1
L'art. 7 CCNL, in realtà, prevede il limite minimo dei 20 km di distanza solamente per la corresponsione del rimborso per il pasto o dell'indennità di trasferta forfettaria, e non per il rimborso di eventuali spese di trasporto.
A prescindere da questa considerazione, sul punto pare dirimente una circostanza: gli importi versati al lavoratore a titolo di indennità di trasferta non corrispondono ai parametri previsti dal CCNL per la forfettizzazione di quest'ultima; le buste paga certificano il pagamento, ogni mese, di somme
9 ingenti per tali causali, ma senza alcuna regolarità, con variazioni anche di alcune centinaia di Euro tra un mese e l'altro, senza che ciò trovi spiegazione nelle modalità concrete di lavoro del ricorrente, impiegato per lunghi periodi continuativi nello stesso cantiere, sempre a breve distanza dalla sua abitazione o dalla sede aziendale;
quanto versato a titolo di rimborso chilometrico risulta manifestamente sproporzionato rispetto agli spostamenti effettuati dal lavoratore, arrivando a superare i 1000 Euro per alcune mensilità (egli stesso,
nella memoria dd. 11 dicembre 2023, indica in 23 Km la distanza massima percorsa per raggiungere il luogo di lavoro).
La ricostruzione della convenuta, allora, pare fondata, e tali importi non possono considerarsi giustificati da effettive esigenze di rimborsare spese affrontate dal ricorrente e paiono, invece, finalizzati ad aumentare quanto da egli percepito mensilmente al netto delle trattenute fiscali e previdenziali.
Una pratica senz'altro censurabile, ma che, nel caso specifico, non esclude la possibilità di compensare tali somme con quanto in astratto dovuto al dipendente a titolo di lavoro straordinario non retribuito.
Alla luce di quanto emerso dall'istruttoria - e in particolare dell'accertamento,
nell'ordine: della necessità di riqualificare il rapporto di lavoro al 5° livello
CCNL Metalmeccanici Industria;
dello svolgimento di un alto numero di ore di lavoro straordinario non risultanti in busta paga, del conteggio da parte del lavoratore, nella quantificazione operata, di somme in realtà non dovute a titolo di lavoro festivo, ferie e permessi non goduti;
della corresponsione di indennità
di trasferta e di rimborsi chilometrici di gran lunga superiori a quanto in astratto spettante - pare equo, nell'impossibilità di ricostruire in modo puntuale gli orari
10 di lavoro, gli spostamenti e le trasferte svolti dal ricorrente nel corso dell'intero rapporto, compensare integralmente i rapporti di dare e avere esistenti tra le parti.
Si tratta, infatti, di importi non precisamente determinabili, ma che paiono accostabili nel loro ammontare, con la specificazione che quanto versato dalla società a titolo di indennità di trasferta e rimborsi chilometrici pare idoneo a compensare le somme che sarebbero spettate al lavoratore a titolo di lavoro straordinario al lordo di oneri fiscali e contributi previdenziali, il che permette di superare l'ambiguità con cui il ricorrente ha formulato le proprie richieste, che in atti sembrano rivolte alla retribuzione del lavoro straordinario, nelle conclusioni solo agli aspetti fiscali e contributivi (dunque, con implicita accettazione della compensazione per ciò che riguarda la retribuzione netta).
Peraltro, una statuizione di condanna al pagamento di contributi direttamente in favore dell'ente previdenziale non convenuto in giudizio – al di là della sua quantificazione in concreto – sarebbe preclusa, poiché l'ipotesi non entra nei casi tassativi di condanna a favore di un terzo estraneo al processo, come più volte chiarito dalla Corte di cassazione (Cass. civ. 14853/2019; Cass. civ. 19398/2014).
DOMANDA RICONVENZIONALE DELLA SOCIETÀ CONVENUTA
La società convenuta chiede la condanna del lavoratore al pagamento di Euro
5.700 oltre IVA a titolo di risarcimento del danno asseritamente derivante da un suo errore nello svolgimento delle misure della scala in ferro presso la
[...]
Org_4
La domanda dev'essere rigettata in quanto del tutto sfornita di prova, posto che non emerge che l'errore sia mai stato contestato al lavoratore e i documenti
11 relativi all'opera prodotti in giudizio dalla stessa non Controparte_1
dimostrano il maggior esborso causato dall'ipotetico errore del ricorrente.
SPESE
L'esito della vertenza, che ha visto la reciproca soccombenza delle parti,
giustifica ampiamente la compensazione tra le stesse delle spese del giudizio.
P.Q.M
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto definitivamente pronunciando,
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così
provvede:
1) respinge il ricorso e la domanda riconvenzionale;
2) dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Rovereto il 16 maggio 2024
Il Giudice
- dott. Michele Cuccaro -
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta sub. nr. 134/2023 R.G.,
promossa con ricorso depositato il 7.11.2023 da:
con l'avv. Alessio Giovanazzi del Foro di Rovereto, Parte_1
giusta delega allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro con l'avv. Bruno Forte del Foro di Cassino, giusta delega Controparte_1
allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
In punto: differenze retributive
CONCLUSIONI
Ricorrente: “1. accertare e dichiarare che il signor , in forza Parte_1
di quanto esposto in narrativa, doveva essere dichiarato per tutta la durata del rapporto lavorativo, presso la al 5° livello del CCNL Industria Controparte_1
Metalmeccanica e della installazione di impianti, e pertanto che il ricorrente ha diritto a ricevere quanto dovuto per tale differenza retributiva di inquadramento, pari ad Euro 9.018,63, o alla maggiore o minore somma che risulti dovuta in corso di causa;
2. in via subordinata, accertare e dichiarare che il signor , in Parte_1
forza di quanto esposto in narrativa, doveva essere inquadrato per tutta la
1 durata del rapporto lavorativo, presso la al 4° livello del Controparte_1
CCNL Industria Metalmeccanica e della installazione di impianti, e pertanto che il ricorrente ha diritto a ricevere quanto dovuto per tale differenza retributiva di inquadramento, o alla maggiore o minore somma che risulti dovuta in corso di causa;
3. accertare e dichiarare, dato quanto sopra esposto, che il signor Parte_1
da gennaio 2021 a luglio 2022 presso il cantiere di
[...] Controparte_1
accumulava le ore di lavoro straordinario conteggiate e quantificate in Euro
21.446,77, o alla maggiore o minore somma che risulti come dovuta in corso di causa;
4. conseguentemente, condannare a pagare al signor Controparte_1 Parte_1
Euro 9.018,63 a titolo di differenza retributiva, oltre interessi e
[...]
rivalutazione monetaria, e gli oneri fiscali e contributivi sull'importo di Euro
21.446,77 imputabile al lavoro straordinario svolto dal lavoratore, ovvero alla maggiore o minore somma risultante come dovuta in corso di causa;
5. condannare la resistente alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.
In via istruttoria come nel ricorso introduttivo e in memoria dd. 29 dicembre
2023.
Convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previo Controparte_1
spostamento della udienza di discussione e concessione di termine per la notifica del presente ricorso contenente la domanda riconvenzionale:
2 - dichiarare la nullità dei capitoli di prova articolati dal ricorrente in quanto generici e non tendenti ad accertare fatti specifici da cui si possa dedurre l'eventuale svolgimento di mansioni superiori del 5° livello;
- accertare e dichiarare che la resistente ha corrisposto somme indebite e/o comunque non dovute ed in maniera erronea al ricorrente a titolo di rimborsi chilometrici e trasferte e determinare, previa CTU, l'esatto rapporto dare/avere inter partes condannando il ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente percepite e/o effettuando anche la compensazione propria ed impropria con quanto eventualmente dovuto al ricorrente;
- accertare e dichiarare la responsabilità del ricorrente nel rilievo delle misure della scala in ferro presso la ditta come da documentazione sub doc Org_1
13 e 14, accertando e dichiarando che tale errore provocò un danno di circa Euro
5.750,00 oltre Iva e condannare il ricorrente alla rifusione in favore della resistente di detta somma che si eccepisce anche in compensazione propria ed impropria;
- rigettare tutte le richieste del ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto”.
In via istruttoria come in memoria di costituzione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dd. 7.11.2023, conveniva in giudizio l'ex datrice Parte_1
di lavoro esponendo di aver lavorato alle sue dipendenze dal Controparte_1
23.07.2020 al 16.07.2022, data delle sue dimissioni, con contratto di lavoro a tempo pieno e inquadramento di saldatore tubista 2° Livello CCNL
Metalmeccanici Industria. Con il ricorso, chiedeva la riqualificazione del
3 rapporto al 5° livello del , o in via subordinata al Organizzazione_2
4° livello, con condanna di al pagamento delle corrispondenti Controparte_1
differenze retributive, quantificate in Euro 9.018,63 complessivi, e l'accertamento dello svolgimento di numerose ore di lavoro straordinario, corrispondenti a una retribuzione lorda complessiva di Euro 21.466,77, riguardo alla quale chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento dei relativi oneri fiscali e previdenziali.
si costituiva in giudizio con memoria dd. 11 dicembre 2023, con Controparte_1
cui chiedeva il rigetto delle domande del ricorrente, evidenziando che l'inquadramento al 2° livello del CCNL di riferimento risultava corretto in base alle mansioni da egli concretamente svolte e che eventuali differenze retributive derivanti dall'inquadramento contrattuale o da ore di lavoro straordinario –
delle quali la società asseriva non esservi prova – risultavano in ogni caso compensate, anche dal punto di vista degli oneri fiscali e contributivi, dai maggiori importi corrisposti al lavoratore a titolo di indennità di trasferta, in realtà non dovuti, poiché aveva sempre lavorato in cantieri prossimi alla sede centrale, e dunque senza mai percorrere distanze tali da superare i limiti chilometrici in base ai quali il CCNL di categoria prevede la corresponsione del rimborso. L'ex datrice di lavoro, inoltre, proponeva domanda riconvenzionale di condanna del lavoratore al pagamento della somma di Euro 5.750,00 a titolo di risarcimento del danno derivante da un errore commesso nello svolgimento di alcune lavorazioni nel cantiere della cliente Org_1
Il ricorrente prendeva posizione su tale domanda riconvenzionale con memoria dd. 29.12.2023, chiedendone l'integrale rigetto.
4 Esperiti senza esito plurimi tentativi di conciliazione, all'udienza dd. 16.04.2024
la causa era rinviata all'udienza odierna, ove veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente ed era contestualmente depositata la presente sentenza.
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INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DEL LAVORATORE
La domanda di riqualificazione del rapporto di lavoro al 5° livello
[...]
2016 (corrispondente al livello C3 nella versione del Organizzazione_2
contratto attualmente in vigore) merita accoglimento. I testi escussi, infatti,
hanno confermato che il ricorrente svolgeva il proprio lavoro di saldatore con notevole autonomia, realizzando una gamma diversificata di operazioni, spesso senza limitarsi a seguire un progetto predefinito, ma contribuendo attivamente all'elaborazione di quest'ultimo nel corso delle lavorazioni, interpretando i disegni in base a cui eseguire i lavori di tuberia ed eseguendo le relative misurazioni, coordinando altri lavoratori ed interfacciandosi direttamente con i responsabili tecnici delle aziende clienti, per i quali rappresentava il punto di riferimento tra i lavoratori di Controparte_1
Rileva, in particolare, la testimonianza di – che la difesa Testimone_1
dell'azienda indica come coordinatore del lavoro del ricorrente, venendo però
smentita – il quale, tra le altre cose, ha dichiarato: “lavoravamo per la maggior parte del tempo io e lui;
in gran parte ci si occupava della preparazione e costruzione di tubazioni industriali e carpenteria varia;
per esempio io presso la saldavo ed il ricorrente preparava i tubi, prendeva le misure ed Org_1
all'occorrenza saldava;
nella maggior parte dei casi lavoravamo senza progetto;
in alcuni casi c'era un progetto e si trattava di seguirlo;
ritengo che i progetti
5 Co fossero predisposti direttamente da e non da era il ricorrente tra noi Org_1
due a leggere il progetto ed a riferirmi che cosa si trattava di fare”.
Hanno confermato che il ricorrente svolgesse mansioni ben superiori al livello di inquadramento anche i testi – il quale ha riferito: “io vedevo il Testimone_2
ricorrente prendere le misure, decidere dove fare passare i tubi dell'impianto in base alle indicazioni che gli forniva l'ingegnere della cartiera;
a quanto ne so io non vi erano dei progetti precisi, ma si lavorava al momento” - e Testimone_3
ex capofficina di che ha confermato come il ricorrente fosse la Org_1
persona a cui si rivolgeva per il coordinamento delle attività quotidiane durante il periodo in cui personale di ha svolto dei lavori presso Controparte_1
l'azienda.
Il 5° livello indicato dal ricorrente pare quello corretto alla luce delle mansioni concretamente svolte.
Ai sensi del CCNL Industria Metalmeccanici 2016 (in vigore al momento della stipulazione del rapporto di lavoro e per gran parte della sua durata) tale livello,
infatti, riguardo ai lavoratori impiegati con mansioni di saldatore, inquadra:
“lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi di esecuzione, con l'interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi lavoro di saldatura di elevato grado di difficoltà […]”.
L'inquadramento del ricorrente al 5° livello non è impedito dalla circostanza che il ricorrente sia privo del diploma di scuola secondaria superiore, come vorrebbe la difesa del ricorrente, posto che è lo stesso CCNL, attraverso il richiamo ai requisiti previsti per il 4° livello, a chiarire che tale requisito formativo può
soddisfarsi anche attraverso la dimostrazione di “particolari capacità e abilità
6 conseguite mediante il necessario tirocinio”, pur in assenza di diploma. Questo è
di certo il caso del ricorrente, che ha documentalmente dimostrato una lunghissima esperienza come saldatore, cui è corrisposto, nelle precedenti esperienze di lavoro, una graduale crescita del suo inquadramento contrattuale:
egli, infatti, risultava inquadrato al 4° livello già nel 2006, alle dipendenze di e nel 2018, alle dipendenze di Controparte_2 Organizzazione_3
L'inquadramento al 2° livello operato dalla convenuta risulta,
[...]
dunque, irragionevole anche alla luce delle esperienze pregresse del ricorrente;
il fatto che egli sia dotato di esperienza e competenze corrispondenti al 5° livello del CCNL Metalmeccanici Industria 2016 è, del resto, indirettamente dimostrato dalla circostanza che egli è attualmente assunto alle dipendenze di Controparte_3
con inquadramento al livello C3 del CCNL Metalmeccanici 2021,
corrispondente, appunto, al 5° livello nella versione precedente del contratto collettivo.
LAVORO STRAORDINARIO
Il lavoratore asserisce di aver prestato numerose ore di lavoro straordinario non risultanti nelle busta paga, lavorando, nel corso dell'intero rapporto alle dipendenze della convenuta, una media di 9-10 ore al giorno da lunedì al venerdì e di 5-6 ore il sabato. Tale ricostruzione deve dirsi accertata e l'onere probatorio in capo al lavoratore assolto, posto che i testi escussi hanno confermato la quantità di ore lavorate, pur con distribuzioni in parte difformi sull'arco della settimana: ha quantificato il lavoro in 9 ore al Testimone_1
giorno per sei giorni a settimana;
e hanno riferito di Tes_4 Testimone_2
turni di 10-11 ore quotidiane, con circa un'ora di pausa pranzo;
ha Testimone_3
7 narrato che il ricorrente, cominciando a lavorare alle 8, terminava sempre dopo le 17.
QUANTUM DELLA PRETESA DEL RICORRENTE E INDENNITÀ DI
TRASFERTA E RIMBORSI CHILOMETRICI
Nel ricorso introduttivo, il lavoratore quantifica la pretesa nei confronti della convenuta nell'importo complessivo di Euro 30.465,39 oltre Controparte_1
rivalutazione ed interessi legali, in virtù della riqualificazione del rapporto di lavoro al 5° livello e delle numerose ore di lavoro straordinario svolte.
Nelle conclusioni svolte, invece, per ciò che riguarda il lavoro straordinario la domanda di condanna è limitata agli oneri fiscali e contributivi e non riguarda la retribuzione.
A prescindere da questa incoerenza, i fatti posti alla base della pretesa possono dirsi accertati, dato che l'istruttoria condotta ha dimostrato lo svolgimento di mansioni corrispondenti al superiore livello di inquadramento richiesto e la prestazione sistematica di lavoro straordinario dal lunedì al venerdì e nella giornata di sabato.
La quantificazione della pretesa operata dal ricorrente, però, non è esatta.
Nei conteggi prodotti in giudizio, infatti, egli ritiene essergli dovuti importi rilevanti a titolo di lavoro nei gironi festivi (Euro 9.167,23) e di ferie e permessi non goduti e non retribuiti (Euro 4.590,34), senza aver fornito alcun elemento di prova a supporto di tali richieste: nessuno dei testi ha riferito che il ricorrente lavorasse sistematicamente la domenica e nei festivi, come sarebbe dovuto accadere per maturare un credito così rilevante a riguardo, e nel materiale istruttorio non vi è alcuna evidenza di ferie e permessi asseritamente non goduti
8 e non retribuiti, non potendo accogliersi la ricostruzione della difesa del lavoratore secondo la quale si tratterebbe di ferie maturate in più grazie alle prestazione di straordinari, in assenza di previsioni a riguardo nel CCNL o a livello di contrattazione aziendale o individuale.
La quantificazione del ricorrente - a prescindere, nuovamente, dall'incoerenza tra quanto argomentato in atti e quanto chiesto nelle conclusioni - dovrebbe essere, allora, quantomeno decurtata di tali importi.
La società convenuta eccepisce la compensazione dell'importo quantificato dal lavoratore con le ingenti somme ad egli versate negli anni a titolo di indennità di trasferta e rimborsi chilometrici, per un totale di Euro 34.428,00, secondo la datrice di lavoro non dovuti al dipendente perché la sua situazione non rientrava nei parametri previsti dall'art. 7 del CCNL di riferimento.
In particolare, a detta della società, indennità di trasferta e rimborsi non sarebbero stati dovuti poiché il ricorrente, impiegato in cantieri di aziende clienti, aveva sempre percorso distanze inferiori ai 20 km – limite minimo previsto dal CCNL, a detta dell'azienda – partendo generalmente dalla propria abitazione, senza necessità di passare per la sede centrale di Controparte_1
L'art. 7 CCNL, in realtà, prevede il limite minimo dei 20 km di distanza solamente per la corresponsione del rimborso per il pasto o dell'indennità di trasferta forfettaria, e non per il rimborso di eventuali spese di trasporto.
A prescindere da questa considerazione, sul punto pare dirimente una circostanza: gli importi versati al lavoratore a titolo di indennità di trasferta non corrispondono ai parametri previsti dal CCNL per la forfettizzazione di quest'ultima; le buste paga certificano il pagamento, ogni mese, di somme
9 ingenti per tali causali, ma senza alcuna regolarità, con variazioni anche di alcune centinaia di Euro tra un mese e l'altro, senza che ciò trovi spiegazione nelle modalità concrete di lavoro del ricorrente, impiegato per lunghi periodi continuativi nello stesso cantiere, sempre a breve distanza dalla sua abitazione o dalla sede aziendale;
quanto versato a titolo di rimborso chilometrico risulta manifestamente sproporzionato rispetto agli spostamenti effettuati dal lavoratore, arrivando a superare i 1000 Euro per alcune mensilità (egli stesso,
nella memoria dd. 11 dicembre 2023, indica in 23 Km la distanza massima percorsa per raggiungere il luogo di lavoro).
La ricostruzione della convenuta, allora, pare fondata, e tali importi non possono considerarsi giustificati da effettive esigenze di rimborsare spese affrontate dal ricorrente e paiono, invece, finalizzati ad aumentare quanto da egli percepito mensilmente al netto delle trattenute fiscali e previdenziali.
Una pratica senz'altro censurabile, ma che, nel caso specifico, non esclude la possibilità di compensare tali somme con quanto in astratto dovuto al dipendente a titolo di lavoro straordinario non retribuito.
Alla luce di quanto emerso dall'istruttoria - e in particolare dell'accertamento,
nell'ordine: della necessità di riqualificare il rapporto di lavoro al 5° livello
CCNL Metalmeccanici Industria;
dello svolgimento di un alto numero di ore di lavoro straordinario non risultanti in busta paga, del conteggio da parte del lavoratore, nella quantificazione operata, di somme in realtà non dovute a titolo di lavoro festivo, ferie e permessi non goduti;
della corresponsione di indennità
di trasferta e di rimborsi chilometrici di gran lunga superiori a quanto in astratto spettante - pare equo, nell'impossibilità di ricostruire in modo puntuale gli orari
10 di lavoro, gli spostamenti e le trasferte svolti dal ricorrente nel corso dell'intero rapporto, compensare integralmente i rapporti di dare e avere esistenti tra le parti.
Si tratta, infatti, di importi non precisamente determinabili, ma che paiono accostabili nel loro ammontare, con la specificazione che quanto versato dalla società a titolo di indennità di trasferta e rimborsi chilometrici pare idoneo a compensare le somme che sarebbero spettate al lavoratore a titolo di lavoro straordinario al lordo di oneri fiscali e contributi previdenziali, il che permette di superare l'ambiguità con cui il ricorrente ha formulato le proprie richieste, che in atti sembrano rivolte alla retribuzione del lavoro straordinario, nelle conclusioni solo agli aspetti fiscali e contributivi (dunque, con implicita accettazione della compensazione per ciò che riguarda la retribuzione netta).
Peraltro, una statuizione di condanna al pagamento di contributi direttamente in favore dell'ente previdenziale non convenuto in giudizio – al di là della sua quantificazione in concreto – sarebbe preclusa, poiché l'ipotesi non entra nei casi tassativi di condanna a favore di un terzo estraneo al processo, come più volte chiarito dalla Corte di cassazione (Cass. civ. 14853/2019; Cass. civ. 19398/2014).
DOMANDA RICONVENZIONALE DELLA SOCIETÀ CONVENUTA
La società convenuta chiede la condanna del lavoratore al pagamento di Euro
5.700 oltre IVA a titolo di risarcimento del danno asseritamente derivante da un suo errore nello svolgimento delle misure della scala in ferro presso la
[...]
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La domanda dev'essere rigettata in quanto del tutto sfornita di prova, posto che non emerge che l'errore sia mai stato contestato al lavoratore e i documenti
11 relativi all'opera prodotti in giudizio dalla stessa non Controparte_1
dimostrano il maggior esborso causato dall'ipotetico errore del ricorrente.
SPESE
L'esito della vertenza, che ha visto la reciproca soccombenza delle parti,
giustifica ampiamente la compensazione tra le stesse delle spese del giudizio.
P.Q.M
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto definitivamente pronunciando,
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così
provvede:
1) respinge il ricorso e la domanda riconvenzionale;
2) dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Rovereto il 16 maggio 2024
Il Giudice
- dott. Michele Cuccaro -
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