Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/12/2025, n. 559
CA
Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Accolto
    Inadempimento del fornitore per ritardo nel trasloco

    La Corte di Cassazione ha stabilito che l'onere di provare l'esatto adempimento o la non imputabilità dell'inesatto adempimento grava sul somministrante. Il fornitore non ha fornito tale prova, né la mera giustificazione di impedimenti tecnici è sufficiente. La riattivazione è avvenuta oltre un anno dopo la richiesta.

  • Accolto
    Danno da perdita di immagine e chance

    Il danno da perdita di chance è risarcibile in via equitativa quando la perduta possibilità è apprezzabile, seria e consistente. La natura professionale dell'utenza e la durata del disservizio (oltre un anno) giustificano la liquidazione equitativa del danno.

  • Accolto
    Legittima applicazione dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum

    L'inadempimento del fornitore nel trasloco della linea è antecedente alla morosità del cliente. Inoltre, l'eccezione di inadempimento sollevata dal fornitore era tardiva e non rilevabile d'ufficio. Pertanto, il rifiuto del cliente di pagare le fatture era legittimo.

  • Accolto
    Indebita sospensione della linea temporanea

    La sospensione della linea temporanea è avvenuta a seguito del mancato adempimento del fornitore e dell'eccezione di inadempimento sollevata tardivamente dal fornitore. La sospensione è pertanto considerata indebita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/12/2025, n. 559
    Giurisdizione : Corte d'Appello Caltanissetta
    Numero : 559
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

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