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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/12/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.87/2024 R.G. cont., concernente citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c. a seguito della ordinanza n.4197/2024 resa dalla Corte di
Cassazione sez. terza civile depositata in data 15.2.2024, avente ad oggetto somministrazione di servizi vertente tra
, nato a [...] in data [...] c.f. , Parte_1 C.F._1
difeso per procura in atti dall'avv. Ermanno Trebastoni
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Armerina via Umberto I n.20
- appellante -
contro
c.f. , in persona del legale rappresentante, difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Antonio Pivetti giusta procura speciale in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo via Nicolò Turrisi n.13 - appellata -
All'udienza del 29.5.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO (TRIBUNALE DI ENNA R.G. 424/2011)
, titolare dell'impresa individuale “Phoenix” operante nel settore dei servizi Parte_1
informatici dal 2005, conveniva in giudizio con atto di citazione Controparte_1
notificato il 29.03.2011, chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale relativo al servizio di telefonia fissa e ADSL.
Esponeva di essere cliente di sin da giugno 2006 per l'utenza 093589014 e di CP_1
aver richiesto, a partire dal 14.01.2010 (telefonicamente) e ribadito con fax del 15.02.2010
e 02.03.2010, il trasloco di tale utenza dalla sede a Piazza Armerina di via Santetta n.49 al n.43 della stessa via.
A seguito di tale richiesta, la linea 093589014 veniva disattivata in data 16.03.2010, ma con lettera del 26.03.2010 veniva comunicata l'annullamento della richiesta per non meglio precisati “impedimenti tecnici che non consentono la realizzazione dell'impianto” (doc.6
allegato alla citazione).
Su suggerimento di un operatore della convenuta, l'attore attivava una nuova linea temporanea (c.d. linea "ponte") con numero 0935685246 e in data 14.04.2010 chiedeva la migrazione del numero storico 093589014 sulla nuova linea, con contestuale cessazione del vecchio rapporto contrattuale, al fine di evitare la duplicazione delle fatture.
Non essendo però avvenuta la migrazione richiesta del vecchio numero telefonico, l'attore si risolveva a non pagare le bollette successive.
A fronte della morosità, disattivava la linea temporanea 0935685246 in data CP_1
07.07.2010.
In conclusione, con l'atto di citazione chiedeva: Parte_1
- La condanna di alla corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art.39 CP_1
D.M. 197/97 e 26 Cond. Gen. per il ritardo nel trasloco della linea 093589014, quantificato in € 18.050/46 fino alla data della notifica della citazione.
- La condanna al risarcimento del danno da perdita di clientela, da liquidare in via equitativa.
- In subordine, la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennizzo per l'indebita sospensione della linea 0935685246 (art. 40 D.M. 197/97), quantificato in €
12.996/62.
- La dichiarazione che nulla è dovuto a per le fatture inviate, per aver l'attore CP_1
applicato legittimamente l'eccezione inadimplenti non est adimplendum (art.1460 c.c.).
Con comparsa dell'11.07.2011 si costituiva opponendosi alle pretese Controparte_1
attoree.
La convenuta non contestava i fatti narrati, ma ne forniva una diversa connotazione giuridica, sostenendo l'insussistenza di una colpa imputabile nel ritardo a causa di difficoltà tecniche nell'effettuazione del trasloco legate al piano tariffario “Tuttocompreso”
(cfr. comparsa di risposta, pag.2).
Eccepiva, inoltre, la legittimità della sospensione di entrambe le linee per il mancato pagamento delle bollette da parte di , chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie Pt_1
attrici, prive di supporto probatorio ex art.2697 c.c.
Con Sentenza n.327/2015 del 12.06.2015, il Tribunale di Enna rigettava le domande attoree, ritenendo che l'attore non aveva dimostrato l'inadempimento di alla CP_1
richiesta di trasloco e l'interruzione del servizio era dovuto al mancato pagamento delle fatture da parte dell'attore.
IL GIUDIZIO DI APPELLO (CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA R.G. 22/2016)
proponeva appello in data 09.01.2016, fondato sui seguenti motivi: Parte_1
- Errata inversione dell'onere della prova (art.2697 c.c.): spettava a Controparte_1
dimostrare l'esatto adempimento e non a l'inadempimento. Pt_1 - Decadenza di dall'eccezione di inadempimento (art.1460 c.c.) a causa della CP_1
tardiva costituzione in primo grado (11.07.2011, giorno della prima udienza fissata per il
09.07.2011).
- Errore logico-giuridico nell'attribuire valore probatorio alla lettera unilaterale di CP_1
del 16.06.2010 (doc.21 allegato alla citazione) come prova dell'avvenuto trasloco.
- Errata interpretazione del fax del 14.04.2010 avente ad oggetto la disdetta inviata dall'attore (doc.9 ibidem), la cui intenzione era la cessazione del “vecchio rapporto
contrattuale” per evitare la duplicazione delle fatture, ribadendo la richiesta di migrazione del numero storico.
Si costituiva , reiterando le argomentazioni di primo grado. CP_1
Con Sentenza n.182/2022 dell'8.6.2022, la Corte d'Appello di Caltanissetta rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado.
Il ragionamento si fondava su:
- Corretto riparto dell'onere della prova: aveva inviando la tempestiva CP_1
giustificazione per “impedimenti tecnici” alla richiesta di trasloco dell'utenza e l'attore non aveva allegato “nessun elemento di prova... se ed in quale arco temporale il distacco delle
due utenze fosse avvenuto”.
- Valutazione comparativa delle condotte, ritenendo “illecita” la condotta di per aver Pt_1
omesso volontariamente il pagamento di alcune bollette, rendendosi inadempiente di fronte alla Compagnia telefonica che non poteva ritenersi “gravemente inadempiente”,
avendo comunque preso in carico la richiesta e fornito una linea provvisoria.
La Corte ometteva di affrontare il motivo d'appello in ordine alla decadenza dalle eccezioni ex art.1460 c.c. sollevate da . CP_1
IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE (R.G. n.2332/2023)
proponeva ricorso in Cassazione fondato sulla violazione degli artt.2697, Parte_1 1218, 1460 c.c. e le violazioni processuali legate alla tardività delle eccezioni di e CP_1
all'omessa pronuncia, come appresso specificate.
- Violazione dell'art.2697 c.c.: errore della Corte d'Appello nel richiedere a di Pt_1
provare l'inadempimento/tempistiche del distacco, mentre spettava a provare CP_1
l'esatto e corretto adempimento, non solo il tentativo diligente.
- Violazione dell'art.1218 c.c.: non ha dimostrato che la mancata esecuzione del CP_1
trasloco fosse dovuta a causa ad essa non imputabile;
la mera deduzione di "impossibilità
tecnica" legata al piano tariffario non basta (onere della prova liberatoria).
- Violazione dell'art.116 c.p.c.: erronea valutazione del fatto decisivo che avesse CP_1
fornito una prima giustificazione entro termini brevissimi (10 giorni), essendo la comunicazione del 26.03.2010 successiva al termine per il trasloco (che doveva avvenire entro il 25.02.2010, vedi fax del 15.02.2010).
- Violazione degli artt.166, 167, 112 c.p.c.: si è costituita tardivamente CP_1
(11.07.2011, a fronte dell'udienza fissata per il 09.07.2011) ed era perciò decaduta da eccezioni in senso stretto, inclusa l'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. e la Corte
ha omesso di statuire su tale eccezione.
- Falsa applicazione dell'art.1460 c.c.: errata valutazione comparativa degli inadempimenti,
poiché la morosità di (a partire dalla fattura n.2/2010, relativa a marzo/aprile 2010) Pt_1
era successiva all'inadempimento della convenuta (mora nel trasloco dal 25.01.2010 e disattivazione dal 16.03.2010).
resisteva con controricorso. Controparte_1
Con Ordinanza n.4197/2024 pubblicata il 15.02.2024, la Corte di Cassazione accoglieva per quanto di ragione i motivi di ricorso, cassando la decisione impugnata e rinviando alla
Corte d'Appello di Caltanissetta.
Riteneva la Cassazione che l'onere di provare l'esatto adempimento o la non imputabilità dell'inesatto adempimento grava sul somministrante, e non ha fornito tale prova, CP_1
non essendo sufficienti le mere giustificazioni tecniche.
La morosità dell'utente non era antecedente all'inadempienza dell'azienda e l'eccezione ex art.1460 c.c. sollevata da era tardiva (a causa della costituzione in ritardo) e non CP_1
rilevabile d'ufficio.
IL GIUDIZIO DI RINVIO CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA (R.G. 87/2024)
Con atto di citazione del 02.03.2024 riassume il giudizio, reiterando le Parte_1
domande già avanzate in appello, chiedendo quanto segue:
- condanna di all'indennizzo ex art.39 D.M. 197/97 e art.26 Cond. Gen. per il CP_1
ritardo nel trasloco della linea 093589014 dal 26.02.2010 (11° giorno dal fax del
15.02.2010) fino al 26.04.2011 (data di riattivazione), quantificato in € 9.295/60 (340 giorni x € 27,34/giorno).
- subordinatamente al rigetto del punto 1 per l'effetto della "disdetta" del 14.04.2010:
a) indennizzo per il ritardo trasloco fino al 29.04.2010;
b) indennizzo per indebita sospensione della linea transitoria 0935685246 (07.07.2010 -
26.04.2011), ai sensi dell'art. 40 D.M. 197/97 e art. 27 Cond. Gen.
- risarcimento del danno da riduzione del fatturato, quantificabile in €10.496/66 (differenza tra utile netto 2009 e 2010).
- risarcimento del danno all'immagine e da perdita di chances, da liquidare in via equitativa ex art.1226 c.c.
- dichiarare che nulla è dovuto per le fatture inviate (docc. 12-20 allegate alla citazione),
per la legittima applicazione dell'art.1460 c.c.
si costituisce in sede di giudizio di rinvio, riconoscendo che Controparte_1
l'Ordinanza di Cassazione aveva accertato il suo inadempimento e l'insussistenza della sua eccezione ex art.1460 c.c., ma ritenendo doversi limitare la ragione del contendere residua all'accertamento del diritto e alla quantificazione degli indennizzi e dei danni.
In specie, con riferimento all'indennizzo per il trasloco della linea 093589014, il periodo indennizzabile deve essere limitato dal 26.2.2010 al 14.04.2010 (data del fax di disdetta del contratto); considerato l'indennizzo giornaliero pari a €13/67 (sulla base del 50% del canone mensile), moltiplicato per 40 giorni, si totalizzano € 546/80.
Per quanto attiene l'indennizzo per la sospensione della linea 0935685246, il periodo di tempo da prendere in considerazione non può che andare dalla effettiva sospensione dell'utenza avvenuta in data 7.7.2010 al momento in cui è stato effettuato il trasloco dell'utenza n.093589014, ovvero al 26.4.2011 (dovendo ritenere che l'attivazione della linea originaria sia valsa a ripristinare il disservizio della sospensione dell'utenza de qua).
Per l'effetto la corretta quantificazione sarebbe pari ad € 3.362/82, mediante l'applicazione della somma di € 13/67 per i 246 giorni di disservizio indicati da controparte.
Manca la prova sul nesso di causalità e sull'esistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali (lucro cessante/perdita di chance/immagine), in ogni caso eccependosi il concorso di colpa dell'attore per non aver limitato il danno pagando le bollette scadute.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.5.2025, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato, nei limiti e per i motivi appresso espressi.
Con l'Ordinanza n.4197/2024 la Corte di Cassazione ha annullato la Sentenza n.182/2022
della Corte d'Appello di Caltanissetta, accogliendo i motivi di ricorso e fissando i principi di diritto relativi all'onere della prova e alla valutazione dell'inadempimento reciproco. Il principio di diritto vincolante stabilito, è che l'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione contrattuale grava sul debitore della prestazione del servizio.
avrebbe dovuto dimostrare, non solo di aver tentato diligentemente l'esecuzione CP_1
della prestazione, ma di averla effettivamente e correttamente eseguita, o che l'impossibilità di adempiere non dipendesse da causa ad essa giuridicamente imputabile.
È pacifico che richiese il trasloco della linea 093589014 con fax del Parte_1
15.02.2010 (doc. 4 allegato alla citazione) e, in base all'art.10 D.M. 197/1997 e all'art.25
co.1 delle Condizioni Generali di abbonamento 2009/2010 (doc. 26 ibidem), la Compagnia
telefonica aveva l'obbligo di eseguire il trasloco entro 10 giorni dalla richiesta, quindi entro il 25.02.2010.
non ha fornito la prova dell'adempimento entro tale termine né la prova liberatoria CP_1
ex art.1218 c.c.
La mera giustificazione di “impedimenti tecnici” (della cui dimostrazione in giudizio nulla è
stato allegato) è insufficiente, mentre la riattivazione dell'utenza 093589014 presso la nuova sede è avvenuta solo in data 26.04.2011, come comunicato dalla stessa IM (doc.
35 allegato alla citazione).
Pertanto, l'inadempimento di , e il conseguente diritto all'indennizzo e al CP_1
risarcimento del danno in capo a , sono accertati e vincolanti per il Giudice del Parte_1
rinvio.
La Cassazione ha altresì chiarito che non poteva invocare l'eccezione di CP_1
inadempimento ex art.1460 c.c. per giustificare la sospensione o cessazione del servizio
(linea 0935685246 e 093589014), perché l'eccezione doveva essere sollevata dalla parte tempestivamente, mentre la convenuta si è costituita in ritardo in primo grado.
In ogni caso, l'inadempimento della fornitrice del servizio (mora nel trasloco dal
26.02.2010) precedeva la morosità di . Parte_1 Ne consegue che il rifiuto di di pagare le fatture era legittimo, perché a propria Parte_1
volta fondato sull'art.1460 c.c. e la sospensione della linea transitoria 0935685246,
avvenuta il 07.07.2010, era dunque indebita.
Pertanto, il relativo motivo dell'atto di appello riproposto in riassunzione deve essere accolto, e nulla è dovuto a per le fatture (docc. 12-20) relative al periodo di CP_1
disservizio/sospensione illecita.
in sede di rinvio ha riproposto l'argomento secondo cui il fax del 14.04.2010 (doc. CP_1
9 allegato alla citazione), richiedendo la "cessazione" del rapporto, limiterebbe il periodo risarcibile al 14.04.2010.
Il fax, pur usando la dicitura “formale disdetta”, specificava chiaramente di voler ottenere la
“migrazione del numero telefonico” (093589014) sulla nuova utenza 0935685246, intento palesemente volto alla conservazione dell'avviamento commerciale. La condotta successiva di IM (che nell'ottobre 2010 comunicava ancora la presa in carico del trasloco), smentisce l'interpretazione del fax come disdetta risolutiva dell'intero rapporto.
Pertanto, il periodo indennizzabile per il ritardo nel trasloco della linea 093589014 deve essere riconosciuto integralmente fino alla data di effettiva riattivazione del 26.04.2011,
come provato dallo stesso somministrante (doc. 35 allegato alla citazione).
Con riferimento all'indennizzo per ritardato trasloco della linea 093589014, lo stesso è
dovuto a far data dall'11° giorno successivo alla richiesta di trasloco;
quindi, considerando il fax del 15.02.2010 (doc.4 allegato alla citazione), il ritardo decorre dal 26.02.2010 e perdura fino al 26.04.2011.
Il canone mensile totale risultante dalle voci contrattuali (49,99 + 1,00 + 1,99 + 1,70)
somma € 54/68, quindi l'indennizzo giornaliero (50% del canone mensile) è € 27/34 e il periodo di ritardo (escluse le domeniche, calcolando i giorni lavorativi) è di 340 giorni, per l'effetto quantificandosi in € 9.295/60 (340 giorni x € 27/34). Con riferimento ai richiesti indennizzi, liquidati in via forfettaria per i disagi derivanti dal ritardo, essendo l'attività di impresa (servizi informatici) altamente dipendente dalla linea telefonica, la prolungata assenza e la disorganizzazione del servizio (dal marzo 2010 ad aprile 2011) ha oggettivamente compromesso l'attività. A ciò si aggiunge il danno per perdita d'immagine professionale e di chance (mancata acquisizione di nuovi clienti),
scaturendo un danno da perdita di chance suscettibile di liquidazione equitativa ex art.1226 c.c., senza che sia necessario dimostrare l'avvenuta contrazione dei redditi del danneggiato.
La chance di conseguire un determinato bene o risultato, non è una aspettativa di fatto,
ma è un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione;
pertanto, la sua perdita - che consiste nella privazione della possibilità del risultato sperato, incerto ed eventuale conseguente (secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica) alla condotta illecita altrui - integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente.
Il danno da perdita di chance è suscettibile di liquidazione equitativa, soprattutto ove correlato ad una attività professionale o commerciale (Cass. n.19342/17), sempre che di esso sia data prova in termini di apprezzabilità, serietà e consistenza (Cass. n.14916/18).
Si procede dunque alla liquidazione equitativa, tenendo conto della natura professionale dell'utenza e della durata prolungata del disservizio (oltre un anno), ritenuta congrua nella somma di € 5.000/00 per danno all'immagine e perdita di chance.
Di qui l'accoglimento dell'appello, nei limiti di cui in parte motiva.
Quale logico corollario, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di le spese e gli onorari di causa di tutti e quattro i gradi del Controparte_1
giudizio, secondo il D.M. n.55/2014 e il D.M. n.147/2022 ratione temporis vigenti avuto riguardo allo scaglione di valore della causa fino a €26.000/00, liquidati sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.87/2024, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in riforma della Sentenza n.327/2015 del Tribunale di Enna, depositata il 12
giugno 2015:
Condanna al pagamento in favore di dell'indennizzo da Controparte_1 Parte_1
ritardato trasloco dell'utenza 093589014 ex art.39 D.M. 197/97 e 26 Cond. Gen. Contratto,
liquidato in € 9.295/60, oltre interessi legali dal 26.02.2010 al saldo.
Condanna al risarcimento del danno all'immagine e da perdita di CP_1 CP_1
chances in favore di , liquidato in via equitativa in €5.000/00. Parte_1
Dichiara che nulla è dovuto da a per le fatture relative Parte_1 Controparte_1
alle utenze 093589014 e 0935685246 (docc. 12-20 allegate alla citazione).
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
per tutti i gradi di giudizio (primo grado, appello, cassazione, rinvio), liquidandole come segue:
€ 3.235/00 oltre 15% per rimborso forfetario spese, € 205/28 per spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute, per il giudizio avanti il Tribunale;
€ 1.984/00 oltre 15% per rimborso forfetario spese, € 382/50 per spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute, per il giudizio avanti la Corte d'Appello di Caltanissetta (r.g. n.22/2016);
€ 1.541/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, € 701/00 per spese esenti, C.P.A. e
I.V.A. se dovute, per il giudizio avanti la Corte di Cassazione;
€ 1.984/00 oltre 15% per rimborso forfetario spese, € 382/50 per spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute, per il giudizio di rinvio avanti la Corte d'Appello di Caltanissetta (r.g. n.87/2024).
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)