Articolo 9 della Legge 6 agosto 1954, n. 604
Articolo 8
Versione
12 agosto 1954
Art. 9.
Le attestazioni e certificazioni degli Ispettorati provinciali agrari previste nei precedenti articoli e le domande prodotte dagli interessati per conseguirle sono esenti dalle imposte di bollo.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 12 agosto 1954
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente