Art. 9.
Le attestazioni e certificazioni degli Ispettorati provinciali agrari previste nei precedenti articoli e le domande prodotte dagli interessati per conseguirle sono esenti dalle imposte di bollo.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le attestazioni e certificazioni degli Ispettorati provinciali agrari previste nei precedenti articoli e le domande prodotte dagli interessati per conseguirle sono esenti dalle imposte di bollo.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.