Versione
12 agosto 1954
12 agosto 1954
Art. 9.
Le attestazioni e certificazioni degli Ispettorati provinciali agrari previste nei precedenti articoli e le domande prodotte dagli interessati per conseguirle sono esenti dalle imposte di bollo.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le attestazioni e certificazioni degli Ispettorati provinciali agrari previste nei precedenti articoli e le domande prodotte dagli interessati per conseguirle sono esenti dalle imposte di bollo.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 14/07/2022, n. 1704Provvedimento: Sentenza n. 1704/2022 Depositato il 14/07/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Commissione Tributaria Provinciale di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 27/05/2022 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: PETROLO PAOLO, Presidente SCOLARO MARIA GIUSEPPA, Relatore MARINO CARMELO, Giudice in data 27/05/2022 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 1235/2021 depositato il 29/10/2021 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto …Leggi di più...
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- art. 11 D.Lgs 228/2001·
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