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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4627/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4627 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Di Mauro, C.F. C.F._2
presso il cui studio in Frignano (CE) alla via Generale Magliulo n. 10, C.F._3
elettivamente domiciliano, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 06.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 06.03.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM, apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 27.11.2024, i ricorrenti e Parte_1
premettevano di aver contratto matrimonio in Calvizzano (NA), il Parte_2
19.10.1998, in costanza del quale nascevano tre figli: , il 01.09.1999 a Marcianise (CE), di anni Per_1
25 ma non economicamente autosufficiente, , il 21.09.2001 a Marcianise (CE), di anni 23, ma Per_2
non economicamente autosufficiente, il 12.08.2008 a Marcianise (CE), di anni Persona_3
16.
Dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 06.03.2025, sostituita con note scritte congiunte, depositate in data 28.02.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“CESSAZIONE CONVIVENZA: i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto. Il sig. in attesa di trovare altra sistemazione, lascerà la Parte_2 casa coniugale, trasferendosi al piano inferiore dell'immobile sito in Casal di Principe alla via Case Sparse Madonna di Briano 313, in godimento del proprio fratello, . Persona_4
2. AFFIDO CONDIVISO: la figlia minore , resta affidata ad Persona_3
entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa coniugale di via Case
Sparse Madonna di Briano 313. 3. CASA CONIUGALE: la casa coniugale, ossia l'appartamento sito in Casal di Principe (CE) alla Via Case Sparse Madonna di Briano 313,
pagina 2 di 6 I piano, facente parte di un immobile su due piani di proprietà del marito e dei fratelli, viene assegnata alla moglie, con tutti i mobili, gli arredi, le suppellettili e tutto quanto in esso contenuto, che l'abiterà con i tre figli.
4. MANTENIMENTO CONIUGI: i coniugi danno atto di essere autonomi economicamente, pertanto, nulla viene disposto a titolo di mantenimento per entrambi.
5. MANTENIMENTO DEI FIGLI: il padre, corrisponderà alla madre per il mantenimento dei figli, la somma di euro 600,00 (euro seicento/00) con bonifico da accreditare o con giroconto su carta di credito della madre, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT.
6. Il padre provvederà, inoltre, al rimborso del 50% delle spese straordinarie concordate tra i coniugi e documentate. Nello specifico, sono ricomprese nel contributo di mantenimento: vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
7. Mentre, le spese straordinarie obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione, vengono individuate in: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche,
e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche.
8. Per quanto concerne invece le spese extra assegno subordinate all'accordo preventivo e consenso di entrambi i genitori: Tra le scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico pagina 3 di 6 sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
9. Per le spese straordinarie da concordare, a fronte di una richiesta formalizzata da un coniuge, che dovrà inviare per iscritto elenco dettagliato, con costi, oneri ed organizzazione della spesa e/o fatto che la determina, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti dalla data di ricevimento della richiesta. Se non viene trovato l'accordo e trattasi di una spesa relativa ad attività od altro da svolgersi nel preminente interesse dei minori il coniuge interessato si rivolgerà con istanza al Giudice tutelare come previsto per legge per riceverne l'autorizzazione. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione fiscale è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza. 10. TEMPI E MODALITA' DI
FREQUENTAZIONE DELLA FIGLIA MINORE: I genitori attueranno il principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, nel senso della pari opportunità di incontro con la figlia minore;
pertanto, il padre potrà stare con la figlia due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola o dalle 16,00 prelevandola presso la madre fino alle ore 20,30, riaccompagnandola presso la madre, da concordarsi di volta in volta sulla base delle reciproche esigenze padre
– figlia, salvo gli impegni precedentemente assunti e la volontà della minore, previo accordo a mezzo messaggio telefonico tra i genitori. La figlia passerà con il padre due fine settimana al mese, in modo alternato. Nei periodi delle vacanze natalizie, pasquali ed estive, previo accordo tra i coniugi e la volontà della minore, da comunicare a mezzo messaggio telefonico almeno 20 giorni prima ed entro il mese di maggio, la figlia minore Persona_3
resterà, in linea di principio, dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e da 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. Il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro genitore. 15 giorni consecutivi nel periodo estivo. 11. I coniugi si riservano di modificare concordemente, tempi e modalità di visita, di vacanze e festività, nel preminente interesse e serenità della figlio. 12. I coniugi concordano che l'assegno unico per la minore venga richiesto all'INPS e corrisposto alla madre Parte_1
Concordano, inoltre, che ogni ulteriore “bonus” o benefit” previsto dalla normativa sul sostegno dei redditi e della famiglia venga richiesto da si obbligano a Parte_1
comunicare il cambio di residenza e/o domicilio per meglio gestire il rapporto genitori/figlio, per i quali sarà previsto il consenso scritto dell'altro. 13. Trasferimento di pagina 4 di 6 proprietà della vettura. I coniugi concordano che l'auto familiare, attualmente cointestata ad entrambi i coniugi, sia assegnata in piena ed esclusiva proprietà alla sig.ra _1
. Pertanto, il sig. assegna in piena proprietà, con l'immediato
[...] Parte_2
e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla moglie signora Parte_1
che accetta, la quota di comproprietà della vettura FIAT TIPO targata FS326JK telaio n.
ZFA35600006J52420, come da libretto di circolazione e certificato di proprietà che si producono e depositano. Il passaggio di proprietà dell'auto tra i coniugi, come previsto dalla normativa vigente in materia, verrà formalizzato, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, presso una sede ACI oppure presso un'agenzia di pratiche auto o presso gli uffici della motorizzazione civile”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire, dando atto della natura obbligatoria delle statuizioni relative ai trasferimenti dei beni mobili registrati.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1
(NA) il 20.09.1968 (C.F. , e , nato a [...]F._1 Parte_2
Napoli il 27.02.1967 (C.F. ), ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le C.F._2
condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calvizzano (NA) per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 36, Parte II – Serie A - Anno 1998);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 06.03.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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