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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
- Presidente dr. Alberto CELESTE dr. ssa Maria Pia DI FA
- Consigliere
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come modificato con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 2862/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di RO, in funzione di giudice del lavoro, n. 4786/2023, vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte 3 Parte_4 Parte_5
E Parte_6 , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maria Paola Gentili e Davide Losi ed elettivamente domiciliati in RO (RM), Via Boncompagni, 16;
APPELLANTI
E
CP_1 lettivamente domiciliata in RO, Via Prenestina n. 45, presso l'Avv. Virginia Fortunato, che la rappresenta e difende;
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Come già precisato dal giudice di prime cure, "con ricorso depositato [innanzi al
Tribunale di RO, in funzione di giudice del lavoro n.d.r.] in data 1.2.2022 i ricorrenti indicati in epigrafe [ossia Parte_1 Parte_4 Parte_7 Parte_3
Parte_9 n.d.r.] Parte_6 Parte_5 Parte_8 Parte_2 esponevano che avevano partecipato alla selezione aziendale bandita nel 2014 e finalizzata all'attribuzione delle mansioni di CH (previa temporanea attribuzione delle mansioni di capoEN) e chiedevano l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento professionale di CH, con conseguente assegnazione delle relative mansioni e corresponsione delle relative differenze retributive sin dalla maturazione del diritto. A sostegno delle domande spiegate esponevano che avevano svolto mansioni diverse rispetto a quelle di capoEN e di CH;
che la convenuta aveva organizzato un corso di riqualificazione, su base volontaria, in favore del personale con la qualifica di capoEN, per il conseguimento dell'abilitazione di CH;
che, a seguito del superamento dell'esame di abilitazione, ai candidati risultati idonei, venivano affidate le relative mansioni;
che in data 9.1.2014 veniva sottoscritto un verbale di accordo con il quale la convenuta si obbligava ad attivare una selezione finalizzata all'acquisizione della figura professionale di CH;
che veniva indetta una selezione per l'individuazione di 40 risorse per l'acquisizione della figura professionale di PO EN, pos. 1 par. 140, con successiva acquisizione della figura professionale di AC par. 153, da assegnare alle linee RO-Lido e RO-IT; che essi ricorrenti venivano tutti immessi nella graduatoria finale, quali candidati idonei allo svolgimento di mansioni di capoEN, che avrebbero dovuto svolgere solo temporaneamente per un periodo massimo di sei mesi, mentre tali mansioni venivano assegnate per oltre sette anni;
che nel 2017 venivano avviato al corso di formazione per l'abilitazione alla figura professionale di CH, che veniva completato nel giugno 2017; che successivamente, tra il 2018 ed il 2019 venivano dichiarati idonei alla condotta su trazione elettrica, ma le mansioni di CH non venivano mai affidate;
che la convenuta aveva indetto anche altri procedimenti selettivi per il conseguimento della figura professionale di CH;
che essi ricorrenti, in data 4.8.2020 inviavano una lettera di messa in mora. In punto di diritto, sostenevano il proprio diritto all'assegnazione delle mansioni di CH con decorrenza dal luglio 2015 e con conseguente adeguamento retributivo e normativo. Sostenevano, inoltre, di aver subito un danno non patrimoniale di cui chiedevano il risarcimento. Concludevano chiedendo: "1) in via principale, previo accertamento della illegittimità della condotta posta in essere da accertare e dichiarare il diritto dei Controparte_2 ricorrenti all'assegnazione delle mansioni di AC (par. 153 del CCNL applicabile) e della relativa figura professionale, con decorrenza dal luglio 2015 (o dalla diversa data, anteriore o successiva, che dovesse essere ritenuta di giustizia), nonché il diritto al relativo adeguamento normativo e retributivo, ed alla corresponsione delle relative differenze retributive, dalla data di decorrenza del diritto all'assegnazione alla data della effettiva assegnazione, maggiorata da interessi e rivalutazione monetaria;
2) per l'effetto, condannare la resistente all'assegnazione in favore degli odierni ricorrenti delle mansioni di
AC (par. 153) e della relativa figura professionale, con decorrenza dal luglio 2015
(o dalla diversa data, anteriore o successiva, che dovesse essere ritenuta di giustizia), nonché al relativo adeguamento normativo e retributivo ed alla corresponsione delle relative differenze retributive, dalla data di decorrenza del diritto all'assegnazione alla data della effettiva assegnazione, maggiorata da interessi e rivalutazione monetaria;
3) sempre per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti alla corresponsione dell'indennità di condotta per i NI di cui al Verbale di accordo del 17.7.2015 e, per conseguenza, condannare CP_1 alla corresponsione di tale indennità nei confronti degli odierni ricorrenti, con decorrenza dal luglio 2015 (o dalla diversa data, anteriore o Successiva, che dovesse essere ritenuta di giustizia), eventualmente decurtata degli importi medio tempore percepiti a titolo di indennità da PO EN;
4) in via subordinata, nell'increduta ipotesi in cui non dovesse essere accertato il diritto degli odierni ricorrenti alla corresponsione delle differenze retributive suddette, accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale, pari alla somma corrispondente alla differenza fra la retribuzione mensile globale di fatto percepita dai ricorrenti e quella che essi avrebbero percepito in qualità di NI, par. 153 del CCNL applicabile, con percezione della relativa indennità di condotta per i NI, moltiplicato per il numero di mensilità intercorrenti tra il mese di gennaio 2015 (mese a partire dal quale essi avrebbero dovuto ricoprire la figura di AC, par. 153, laddove la resistente avesse adempiuto alle obbligazioni assunte o dalla diversa data che dovesse essere ritenuta di giustizia) e la data di pubblicazione della sentenza;
5) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in Euro 30.000,00, per ciascun ricorrente, ovvero nella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, da determinarsi, se del caso, anche in via equitativa”. Si costituiva | CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo che nessun inquadramento nel profilo di CH doveva essere riconosciuto in favore dei ricorrenti in quanto gli stessi avevano svolto mansioni di capoEN e le mansioni di CH sarebbero state affidate sono al verificarsi delle condizioni previste negli accordi aziendali del 9.1.2014 e del 12.6.2014. Nelle note autorizzate la parte ricorrente dava atto della circostanza che CP_3 - cui era stato ceduto, successivamente al deposito del ricorso, l'esercizio ferroviario ed il relativo personale - aveva formalmente e sostanzialmente attribuito le mansioni di CH a tutti i ricorrenti".
Proseguiva così il Tribunale: "La parte convenuta ha sostenuto che l'avanzamento professionale, come concepito nell'accordo, era direttamente condizionato alla realizzazione dell'agente unico, a seguito di interventi strutturali che avrebbero modificato l'organizzazione del lavoro. La parte convenuta evidenziava, inoltre, che per ragioni e problematiche esterne all CP_2 e legate al mancato ammodernamento delle infrastrutture delle linee ferroviarie, il progetto non era stato portato a compimento e le due linee ferroviarie erano state cedute ad CP_4 CP 3 a partire dal 1.7.2022. Il punto 5.2 dell'Accordo del 12 giugno 2014 (cfr. doc. n. 5 del fascicolo di parte convenuta ) precisava che, acquisita l'abilitazione a CH, il personale sarebbe stato trasferito solo a seguito dell'introduzione del nuovo regolamento di esercizio con l'agente unico sulla linea ferroviaria RO - Lido e sulla tratta urbana della linea RO - IT".
il Tribunale, richiamato l'accordo del 9/1/14 e ritenuto che "i ricorrenti non hanno diritto a vedersi corrispondere differenze retributive, atteso che pacificamente hanno svolto mansioni di capoEN" rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 10.11.2023, Parte_1 Parte_2 ' [...]
e Parte_6 hanno proposto appello avverso la Parte_5Pt_3 Parte_4 sentenza indicata in oggetto, insistendo per il rigetto dell'avverso gravame. Si è costituita | CP_1
Invero, con l'atto d'appello Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
'censurano la sentenza impugnata per
[...] Parte_5 e Parte_6 1. "ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI DI CAUSA;
ERRONEA VALUTAZIONE DELLE
PROVE; VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
APPLICABILE, CONTENUTA NELLE DISPOSIZIONI GESTIONALI DATORIALI E NEL
VERBALE DI ACCORDO SINDACALE DEL 9.1.2014; VIOLAZIONE CANONI
ERMENEUTICI DI CUI AGLI ARTT. 1362 E SS., COD. CIV., ED ALL'ART. 12 PRELEGGI;
VIOLAZIONE DELL'ART. 633 COD. CIV.; VIOLAZIONE ART. 1355 COD. CIV.;
VIOLAZIONE ART. 1218, COD. CIV.; VIOLAZIONE ART. 2103, COD. CIV.; VIOLAZIONE
ART. 3, COST.; VIOLAZIONE DELL'ART. 2112 COD. CIV.; INSUFFICIENZA DELLA
MOTIVAZIONE... il Giudice, travisando i fatti di causa per come rappresentati dai ricorrenti in primo grado oltre che gli elementi di fatto sui quali decidere la controversia, si è superficialmente appiattito sull'accordo sindacale del 9.1.2014, che non solo il medesimo ha erroneamente interpretato e violato (come avremo modo di approfondire nei successivi paragrafi del presente ricorso in appello), ma che non rappresenta certo l'unico elemento su cui fondare la decisione del caso di specie. Più precisamente, il Giudice ha omesso qualsiasi valutazione sui reali fatti di causa riferiti ai ricorrenti in primo grado, omettendo in particolare di CP_1 e le considerare che il Verbale di accordo sindacale sottoscritto da
CP_8 (doc. n. 6 ric. Controparte_5 CP_6, CP_7
1° grado) ( 1 ) e finalizzato alla "progressiva realizzazione del processo di riqualificazione dei Capi Treno a NI costituisce e così avrebbe dovuto
-
essere interpretato un atto prodromico il cui contenuto, al più, contiene dei motivi, e non certo delle condizioni, delle obbligazioni assunte dall CP_1 nei confronti degli odierni appellanti con gli ulteriori atti datoriali specifici che hanno previsto e disciplinato l'espletamento e la conclusione della procedura selettiva che ha riguardato gli appellanti stessi. Si fa in particolare riferimento" alle meglio indicate in ricorso Disposizioni Gestionali di cui ai numeri da 1 a 18 di pagg.
7-9 del ricorso in appello, con cui CP_1 si sarebbe obbligata a riconoscere ai vincitori della selezione la qualifica e le mansioni di AC. "E nonostante la
Disposizione n. 16 del 5.2.2014 (di originaria apertura della procedura) abbia previsto, inequivocabilmente, che "ai candidati che supereranno l'esame di abilitazione ministeriale saranno affidate le mansioni di AC par. 153" (v. doc. n. 6, pag. 3, quinto capoverso), agli odierni appellanti CP_1 non ha mai affidato le mansioni di AC (per oltre 7 anni alla data del deposito del ricorso di primo grado). *** *** *** 1.2.1 Alla luce della detta ricostruzione, risulta palese l'errore in cui è incorso il Giudice di primo grado, che, senza addurre alcun motivo, ha deciso la controversia esclusivamente sulla base di un Accordo
Sindacale - precedente alla procedura – nel quale risultano espresse, al più, le ragioni aziendali che, poi, hanno comunque determinato l'azienda allo svolgimento di una procedura in relazione alla quale, per il tramite delle suddette
Disposizioni gestionali, si è obbligata nei confronti dei vincitori, tra i quali gli odierni appellanti, all'attribuzione della qualifica e delle mansioni di AC ... È davvero incomprensibile come il Giudice di prime cure abbia potuto omettere di considerare che, con la Disposizione gestionale n. 16/2014 (doc. n. 7 ric. 1° grado), è stato espressamente previsto, proprio dall CP_1, che "ai primi 40 candidati idonei, intesi come la sommatoria degli idonei delle due graduatorie" avrebbero dovuto essere affidate “le mansioni da PO EN pos. 1 Par. 140 per il periodo massimo di 6 mesi" (pag. 3, primo periodo). Tale previsione non solo introduce e prevede un termine massimo, palesemente violato da CP_1, per l'affidamento concreto delle mansioni di AC, ma, più in generale, dimostra che, a differenza di quanto asserito dal Giudice di prime cure, la procedura di selezione era disciplinata da un preciso iter temporale, violato da controparte per mezzo della regolamentazione applicabile (di cui alle
...
suddette Disposizioni gestionali e di cui al Verbale del 9.1.2014), i candidati che avessero superato la selezione (i) avrebbero svolto le mansioni di PO EN esclusivamente "per il periodo massimo di 6 mesi", (ii) avrebbero svolto un corso di formazione per sostenere l'esame di abilitazione ministeriale volto al conseguimento della qualifica di AC sulla linea ferroviaria assegnata e
(iii) in caso di superamento di tale esame, avrebbero ricevuto l'assegnazione della qualifica e delle mansioni di AC il punto n.
1.2 del Verbale di
...
Accordo Sindacale del 9.1.2014 per verificare che esso disciplina espressamente il caso in cui l'effettivo esercizio delle Linee in parola con l'agente unico" non sia ancora attivo, stabilendo, proprio per questa ipotesi, che il "personale riqualificato CH e precedentemente abilitato alle mansioni da PO EN svolgerà entrambe le mansioni (n.d.r. quelle di PO Treno e quelle di
AC). Ora, se il Verbale di Accordo Sindacale prevede che, in attesa dell'effettiva attivazione del c.d. agente unico, i vincitori della selezione, già riqualificati CP_9 svolgeranno sia le mansioni da PO Treno sia quelle da
AC, è evidente che l'introduzione di tale agente unico non è una condizione sospensiva del diritto degli appellanti all'attribuzione della qualifica e delle mansioni di AC, che essi avrebbero dovuto svolgere unitamente a quelle di capo Treno, ma pur sempre con la nuova qualifica ... Leggendo attentamente il Verbale, infatti, emerge con tutta evidenza la circostanza che, stante la necessità di ricercare il miglioramento qualitativo della prestazione lavorativa e di garantire il miglioramento complessivo del servizio reso all'utenza,
l'inserimento di nuovi NI è funzionale al percorso "che terminerà con l'introduzione del nuovo regolamento di esercizio con l'agente unico", risultando tale inserimento essenziale per tale nuova fase. È lo stesso Verbale che parla di
"sviluppare operativamente in fasi successive" (cfr. pag. 1, ultimo capoverso) il progetto in argomento: tra queste fasi, appunto successive, vi è quella relativa alla selezione ed all'attribuzione della qualifica di AC ai vincitori della medesima;
successivamente, vi sarà quella del c.d. agente unico ... La motivazione della sentenza del Tribunale di RO n. 4786/2023 risulta pertanto insufficiente. Tale motivazione, del resto, ignora del tutto la circostanza che gli odierni appellanti, fino a che non sono stati trasferiti a CP 3 hanno svolto le mansioni di capo Treno per svariati anni, quando invece avrebbero dovuto farlo per massimo 6 mesi... La sentenza impugnata è errata anche in quanto, laddove nel Verbale di Accordo Sindacale del 9.1.2014 fosse stata posta stata una condizione, tale condizione avrebbe dovuto essere considerata nulla, in quanto meramente potestativa, ai sensi dell'art. 1355, Cod. Civ., che il Giudice di prime cure ha violato. È infatti controparte a decidere i tempi e i modi per l'adozione del regolamento per l'agente unico da adottare, trattandosi di un regolamento di provenienza datoriale volto all'attivazione di un servizio aziendale rispetto al quale i lavoratori sono del tutto estranei. Gli appellanti, nel corso del processo di primo grado, hanno dato atto che, successivamente al deposito del ricorso di primo grado, CP 3 (attuale datrice di lavoro degli appellanti) ha formalmente e sostanzialmente attribuito le mansioni di CH, nonché la relativa qualifica, a tutti gli appellanti ... Il Giudice, anziché liquidare tale circostanza come atto adottato "ad opera di altro soggetto", avrebbe dovuto considerare che tale atto, nell'invarianza del rapporto di lavoro degli appellanti, passato da
CP_1 a CP_3 ex art. 2112 Cod. Civ., costituisce un atto ricognitivo della procedura attuata da CP_1, la quale, invece, ha, per anni, incomprensibilmente ed ingiustificatamente negato tale attribuzione, palesemente discriminando gli appellanti ... sia il Tribunale di RO che la Corte di Appello di RO hanno accertato e dichiarato che CP_1, nella selezione de qua, è stata gravemente inadempiente, condannando la stessa al risarcimento del danno subito dal lavoratore (che, nel caso di specie, non poteva più conseguire la qualifica di
AC per superamento dell'età massima prevista per lo svolgimento di tali mansioni) la condotta avversaria può qualificarsi anche quale illegittimo
...
demansionamento degli appellanti, posto in essere in violazione dell'art. 2103,
Cod. Civ.
2. "RIPROPOSIZIONE EX ART. 346, COD. PROC. CIV. SUL DIRITTO DEGLI ODIERNI
APPELLANTI ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI CONDOTTA PREVISTA DAL
VERBALE DI ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA Parte_10 IN
DATA 17 LUGLIO 2015...si ripropone il motivo di ricorso per mezzo del quale si è chiesto che, previo accertamento dell'illegittimità della condotta della odierna appellata (e dei relativi inadempimenti) e del diritto degli odierni appellanti al riconoscimento della qualifica di AC dal luglio 2015, venisse riconosciuto ed accertato anche il diritto degli odierni appellanti al pagamento dell'indennità di condotta relativa alla posizione dei NI, prevista dal Verbale di accordo sottoscritto da CP_1 e le sigle sindacali in data 17 luglio 2015 (doc.
n. 55 ric. 1° grado), e che dunque l'odierna appellata venga condannata al pagamento di tale indennità nei confronti degli odierni appellanti";
3. "RIPROPOSIZIONE EX ART. 346, COD. PROC. CIV. SUL DIRITTO DEGLI ODIERNI
APPELLANTI AL RISARCIMENTO DEI DANNI PATRIMONIALI SOFFERTI;
IN OGNI CASO,
SUL DIRITTO DEI RICORRENTI AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALI ... si estrinseca in: a) un danno esistenziale, consistente nel peggioramento della qualità della vita degli appellanti, che, nella fattispecie in oggetto, è ravvisabile nella perdita di prestigio professionale e nella frustrazione degli appellanti per lo svolgimento di mansioni che non hanno mai avuto intenzione di svolgere per un periodo superiore ai sei mesi;
per tale motivo, essi non hanno avuto la possibilità di esplicare la propria personalità sul luogo di lavoro, in quanto costretti a ricoprire una qualifica che non gli appartiene, perdendo la propria identità professionale sul luogo di lavoro, nonché nel percepire redditi inferiori rispetto a quelli cui avevano (e hanno) diritto, con gravi ripercussioni economiche nella propria situazione familiare;
b) un danno morale, provocato dallo stato di profondo sconforto, preoccupazione e turbamento creato dalla pericolosità delle mansioni che stanno attualmente svolgendo, che ogni giorno li pongono a rischio di aggressioni fisiche da parte dell'utenza, tanto da temere costantemente per la propria incolumità, nonché dallo sconvolgimento della loro vita lavorativa e dalla frustrazione per l'impossibilità di garantire alla loro famiglia uno stile di vita che pensavano di poter loro offrire;
tutto ciò si è concretizzato in un ingiustificato patema d'animo per l'ingiusta cessazione del rapporto lavorativo".
Si reiterano poi in appello le conclusione di cui al ricorso di 1° grado
L'appello è fondato nei limiti appresso indicati. Il seguente è l'accordo del 9.1.2004 Vorhaled Acorde
Il giorno games 2014 tra ATAC SpA. Orgnition Sindacali FILT COR,
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Fermesso ches indala 19 dicembre 2013 stato scoscritte un vebels di incontro con la Secreta del Conciaio dele RSU settore Metreleno ne sono state datinte soluzioni organies impegnato nella transtorie inmediements applicati per pranian mansonic PO Treno vlulinex From:
b. per garante i miglaramento complaate lenderfun azare g li scament pece game a copertura de turi;
c. anche in considerazione del cuadro aconomico-finanziarie-normative cd settore del
Insparto pubblico lees complessivamerie rteso, i percorso intrapreso al Par otenato alla massima aderenza a propi d efficienza produtiva e pescale;
c. riconoscimento dole professionalità matuste derame esperanza lavorare al accompagnata ricerca del migliore quilhan dala pratasime basi
4. Pende impegrals sols concuzione del progetto implementados d andemanent dele bulture feroviare che temben conradtion de now regolamento di esercida con gente uno sul lines for Lido sulle rate uttara della Ines RO Verso gratia urbana, la cui tempistica sara control mased naro f. pur essendo in fase di condusore percorso al qualificazione del persanale dichiarate indonco cethito, suits essenziale un utelare inervento per pateralase l'organico celi Onerate di Suzie
'Azienda conferma la progressive malzona del pesce di riqualcasione do
PO Treno a Macories ed he inmate Organizari andaval dei relativi pessogy ellettuati presso FUSTIF
Considerato che lo stato di avanzamento dei lavori reci per le concisione di quante p ravi, che codge anche soggen tar l'Azienda, impone el operans modiante un progetto relato organizzazione cela producone desercicio che, acorche unto H ediscrete, e da miluppare operativamente in fasi sucessiv
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Per quanto sopra premesso e conaderat. Is Pati convengano quanto seque
SELEZIONE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLA ROURA PROFESSIONALE IN
CAPO TRENO E SUCCESSIVAMENTE MACCHINISTA
1. l'Azienda en n semp strettamente nace un percano di sviluppo professional traitat: al'acculazione della figura professione di Cap: Tiano par.
140 per blive foreverie RO ID e FO ER in considerazione di vol legal ampomentazione intrastrutura e nel setto anco nete seguenti last
1.1 savic dans la lase della sebeckons cor best pico-star per ricerca di personale per un numero complessivo 140 resurse pe facquisizione del figum antessina di Casa Treno per. 140, di cui og individuate in. 20 unità da attribuire al lines ferroviarie Fame Vitubo at.
20 unit ca assegnare als mea ferroviaria Rora bcamungur distbureaulk linee vale dei trasterinar de personal plan:
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EP AN (par i pericna manemo da man a contact pertapasers does mac ore pe l'abiliazione miniseries o
Sucevo consegumeric acta quamca ce machinista sula linea d assegnazione. Ndle mow calenvo esercizio daia Unas in parola con lagente unico il perectale riqualificato marchinis precedentemente abitat al mansori de PO Treno svelgerà entrambe le mansioni come provato dallsoccrcb del 21 mars 2012;
13 prestazione de machinista cu al curte precedente ad un uberiore i abiazione alo sondotta all roa Rama IN a cui ince motopritane, who are defici
2. la selezione riguarderà il personale iconeo in servizo (run in aspettava distacco n possesso dei seguenti qu a) personale inquadrature Servizi Ausiliari per la mobilità reguli delle discri contrattual cloud at M. A sposizioni integrative per ol adden al servizi
Des per la moist sd scazione del personalo impiegato nel
Ma rba Parmid Addetti digiteria;
b) peranak con guw praksabled Operatore di Salone ed Operators a
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a personale con figura professionale at Operatore Qualificato pcs 1 e 2
d) personas inquadrats rel'Ares Operativa Amministrazione e Servia com parame periorfer ca 175
Wre 2
el con eà interbre al 43 anni como ala dala del 31 dicembre 2014 dalone di scuola secondaria di secondo gram (5 am) awwng alimi dus avi di provescinerti doublieri refini di ui agi art
10,454 del regolaments Al, Ajol R.
n; senza neşti tim tue am prowed menti disciplinar deinby (mimo scapensisna dual Codice Disciplinare per persorale acoatement ar
Servia Ausiliar per a mobiltà; in possesso dei requist sic previsti dal DM.T 8699 e semmi per la tua professionale di Machi
ccediment pensi in corso eo carichi pendent
3. leme restando fosse ron vengono aleguro profondi di cui ala letter ajde punto co procion e tags ace ID sa aperativo, anco di contemperare gico tecnico produttiv organizzati dell'Azienda citati in premes con partecipazione alla selezione, saranno inserit la grad ine: nor ore 38 % dal poi complessivi per gi Operator di Stazione
Operaten di Gestre
son at 58% da post complessi per al Ausilan tela Soste
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Hecta Into the oor prosomo vorbacic Partihan dar suvio ad un pa
dipolecone ficceto a l'esquioicvne dele. Iga profesineb di meoclipar pre que no declinate ne punto 1 cdo corsi a un unicum irschble marc conclusione sono mess le relative conseguenze di natura exorso, normativo gestional
SELEZIONE FINAL 7ZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE D
OPERATORE DISTAZONE
is Pan convengono cuento segue:
4. Vicuna selezione intema per a noarea din 45 unita per rattsuzore calgur professione di Operatore di Staccre, da assegrare a vale de tar de personale ge in cra;
5. la sezione iguancerà I personale kono ed in servizio (nan ihn asperatica dels in possesso dei seguent requisiti:
a) perelinquatrato nell Area Operativa Aminstrazione e Servizi con pea pana inferiora a 175 мочи Goran 3
b) perectale inquadrats i Sent Aueñari per la rotiik rajala dalla disposizioni cu al Al. A "Dsposizioni regrave per gå added a servid susilier per la mobi ad accarlare de sensonate impiegato nelo attuta d
Manutenzione Meba Farometri In caso di idoneita de personale d verifica pators incerto nella graduatda finde per una paraul superior cf1% dei potio n;
diturile del percoralo odio ala stereo stesso pona essere insemo nara gracuatana nnale per una percentuale non superiore al 11% dei posti complessiv: cebicna discuak scoondara di secondo gradbami); di sesenca regi ulimi due anni di provvedimenti decia inal definitivi di cui al art. 42, 43 44 del reapamento Al. A a R.D148/3
e) assenze nedi utique arri di prowadmenti dadainan defini (mhm: expencere di cui al Codice Dienam per il p
Servizi Asal para mobilt in possesec del reques sic previas del DMT se m per f professionale d Operatore dans g) assenza di procediment penallin como ao candy pendant
Le Parti incontreranno per monitorare fancamenta cele selsaoni anche in considered eventual or che dovessen ver
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p.ATAC SpA.
Hbents busene Successivamente fu avviata la seguente procedura: Disposizione Gestionale n° 46.del 05/02/2014
Oggetto: selezione interna por la copertura di n. posti nella figura professionale di PO Trono par. 140
con successiva acquisizione della figura professionale di AC par. 153
In applicazione dell'accordo aziendale del 9 gennaio 2014, viene indetta una selezione per individuare n° 40 risor- sa per l'acquisizione della figura profosslonalo di PO Trono, pos. 1 Par. 140, con successiva acquisizione della figura professionale di AC par. 153. Le risorse saranno assegnate inizialmente alla linea ferroviaria
RO Lido ed alla linon ferroviaria RO - IT a seconda dele neocastà aziendali, che saranno rese note con successive Disposizioni Gestionali prima del'avvio dei corsi di formazione.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Potranno presentere domanda di ammissione i dipendenti di ruolo idonei, in servizio (non in aspettativa/distacco) in possesso dei requisit di seguito descritti alla data di pubblicazione della presente disposizione gestionale a) personale inquadrato nei Servizi Ausiliari per la mobilità regolati dale disposizioni contrattuali di cui all'All
A) "Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità" ad eccezione del personale im- piegato nelle attività di Manutenzione Meb e Parcometri ed AddetiBiglietteria
b) personale con figura professionale di Operatori di Stazione (par. 139: par. 143) ed Operatore di Gestione
(par. 158);
c) personale con figura professionale di Operatore Qualificato pos. 1 e 2 (par 140 e 160)
d) personale inquadrato nell'Area Operativa Amministrazione e Servizi con parametro pari o inferiore a 175
e) età inferiore ai 43 anni alla data del 31/12/2014:
f) diploma di scuda secondaria di secondo grado (5 annt);
g) assenza regli ultimi due anni di provvedimenti disciplinan definitivi di cui agli artt. 42, 43 e 44 del regola- mento Alal 148/31 mento All. A) al R.D. assenza di provvedimenti disciplinari definitivi (minimo sospensione) di cui Codice Disciplinare per il par-
sonale appartenente all'Area Servizi Ausilian per la mobilità in possesso dei requisiti fisici previsti dal D.M.T. 88/90 mm.. per la figura professionale di Macchini- sta
) assenza di procedimenti penali in corso e/o carichi pendenti.
DONANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione alla selezione (All. A), dovrà essere compilata integralmente e correttamente in ogni eue parte e presentata. entro e non oltre le ore 9.00 del 13/02/2014, al superiore gerarchico che provvederà a ino- traria debitamente protocollata-via Proteus alla Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Sicurezza - Ge- stione Personale, Formazione tecnica a Disciplina per il successivo screening.
ATAG Sp.A. Azienda per la mobiltà
Ve verestina +3,000 R (+39) 0 0 3015-F-293 06405 47 www.alac.romail
Società con coco soggeta as orezice
1006-Cap Sec un
CCIAA 96 11220
atac
Si precisa che non verranno prese per nessun motivo in considerazione le domande pervenute medianta canali diversi da Proteus o recanti un protocollo posteriore alle ore 12.00 del 13/02/2014 (tempi tecnici massimi protocollazione).
I requisti indicati dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione della presente disposizione gestionale ad eccezione dei requisito di cui al punto), che sarà verficato a vale del processo di selezione e formazione, possesso dei requisiti sarà verificato dalla Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Sicurezza Gestione
Personale, Formazione tecnica e Disciplina
Si precisa che ciascun dipendente potrà esprimere nella domanda di partecipazione (ALLA) la propria preferenza per r la linea di assegnazione: resta inteso che l'assegnazione ad una delle due linee è subordinata alle effettive ne cessità organizzative e nel rispetto delle graduatorie di cui al punto successivo.
ITER DI SELEZIONE E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DE PUNTEGGI
I nominativi dei dipendenti ammessi alla selezione saranno pubblicati con apposita Disposizione Gestionale che
Indicherà, con relativa motivazione, anche 1 nominativi degli eventuali non ammessi i quali, entro e non oltre 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della medesima, potranno inoltrare ricorso avverso
T'esclusione alla Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Sicurezza - Gestione Personale, Formazione tecnica
Disciplina.
La provalselezione consiste nella somministrazione di una batteria di test psicoattitudinali. Saranno considerati idonei i candidati che avranno ottenuto alla prova un punteggio minimo di 60/100.
I primi 50 candidas dassificati idonei a test seguiranno un corso di formazione specifico per ognuna delle due linee della durata di circa 25 giornate, durante il quale apprenderanno le nozioni necessario a superare l'ecame interno di abiitazione a PO Treno. Al termine del corso, candidati dovranno sostenere una prova scritta, orale e pratica sugli argomenti affrontati ei specifica che la Commissione d'esame verrà nominata con successiva Disposizione
Gestionale. La valutazione delle prove sará espressa in cantesimi e saranno ammessi alla prova orale e pratica i i che avranno conseguito un punteggio minimo pari o superiore a 60/100 alla prova scritta. Saranno consi derati idonei candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo sia al colloquio che alla prova pratica pari o su- periore a 60/100
Sula base del punteggio medio complessivo ottenuto alla prova scritta, colloquio ed alla prova pratica, saranno stilate due graduatorie di merito, una per la linea RO-Lido ed una per la linea RO-IT, che rimarranno ve- lide per due anni dala data di pubblicazione. Si specifica che, ai fini della graduatoria finale, il numero di accesso del personale inquadrato nell'Area Operative Amministrazione e Servizi e Staff Operativo con parametro pari o in- feriore a 175 non è stato contingentalo. Per i rimanenti posti disponibili si procederà per ognuna delle due linee come di seguito indicato:
non oltre 38% dei posti complessivi residui per gi Operatori di Stazione - Operatori di Gestione.
non oltre 38% dei posti complessivi residui per gli Ausiliari dela Sosta,
non oltre il 12% dei posti complessivi residui per gi Addetti alla Verfica:
non oltre 12% dei posti complessivi residui per gi Operatori Qualificati pos 1 e 2
ATAC Sp.k. Azienda per la mobiltà
Wa Freresina 15.00176 Rom
+39) 06 40 3815-F(+30) 0 45 4716 www.aterma
Sociea can sue ouieaugata cod e
106 Cop
COMA RO 981992 1842/2000
atac
Ai primi 40 candidati idonei, intesi come la sommatoria degli idonei delle due graduatorie, verranno affidate le mar- sioni da PO Treno pos. 1 Par. 140 per I periodo massimo di 6 mesi
ACCERTAMENTI SANITARI
I primi 50 candidati risultati idonei al test saranno sottoposti agli accertament sanitaridoneità psicofisica alla mansione di AC per 153. I dipendenti che dovessero risultere non idonei saranno sostituis ca altri rautali idone secondo l'ordine di graduatoria di pertinenza e le modalità di selezione precedentemente indicate
QUALIFICAZIONE ALLA FIGURA PROFESSIONALE DI MACCHINISTA
I primi 40 candidati idonei al'abilitazione da PO Trenc, intesi come la sommatoria degi idonei delle due gradua torie, parteciperanno al corso di formazione per l'abilitazione alla qualifica di CH sulla linea di assegnazio- ne. Si specificac la partecipazione corso avverrà obbligatoriamente a siraordinario.
PROVA DI ESAME, AFFIDAMENTO MANSIONI E NOMINA IDONEI
Al termine del corso di formazione per l'abilitazione alla qualifica di CH, i 40 candidati con affidamento del le mansioni da PO Treno saranno sottoposti al esame ministeriale USTIF
Al candidat che supereranno Tesame di abilitazione ministeriale saranno affidate la mansioni di AC par.
153 e, trascorsi sei mesi, sarà attribuita la relativa figura professionale. Ai candidati che non conseguiranno l'abilitazione ministeriale sulla linea di assegnazione, si applicherà quanto previsto dall'Accordo del 28 marzo 2012, par 1. Il POverso. Successivamente all'abilitazione ministeriale. i 40 macchinisti idonei parteciperanno ad un u- teriore iter di abilitazione alla condolta sulla linea RO Giardinotto sulle linee metropolitano: l'assegnazione defi nitiva alla linea di appartenenza sarà resa nota prima dell'avvio del corso di formazione per l'estensione di lines, sulla base delle offettive necessità aziendali. Gli appellanti vi furono ammessi (fatto incontroverso)
Disposizione Gestionale n° 32 del 05/03/2014
Oggetto: selezione interna per la copertura di n. 40 posti nella figura professionale di PO Treno par. 140 con successiva acquisizione della figura professionale di AC par. 153 (Disposizioni Gestionali n°
16/2014, 18/2014): pubblicazione elenchi ammessi e non ammessi.
Facendo seguito alle Disposizioni Gestionali in oggetto, si pubblicano, in allegato, gli elenchi degli ammessi alla prova e dei non ammessi alla stessa con relativa motivazione, elaborati sulla base della preferenza espressa per la linea di assegnazione (RO - Lido, RO - IT, Entrambe le linee).
I candidati non ammessi potranno inoltrare ricorso avverso l'esclusione, entro e non oltre le ore 9,00 del 10 mar- zo 2014, compilando il mod. A0048 (Rapporto Informativo) e consegnandolo alla segreteria di appartenenza per l'inoltro alla Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Sicurezza - Gestione Personale, Formazione tecnica e
Disciplina Divisione Metroferroviaria per le verifiche del caso. Si precisa che non verranno presi per nessun mo- tivo in considerazione i ricorsi pervenuti mediante canali diversi da Proteus e recanti un protocollo poste- riore alle ore 12,00 del 10 marzo 2014 (tempi tecnici massimi di protocollazione).
Si rammenta che, con successiva Disposizione Gestionale, i candidati ammessi saranno convocati per la prova di selezione che consisterà nella somministrazione di test psicoattitudinali;
saranno considerati idonei al test i candi- dati che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60 centesimi.
Si specifica che in caso di parità di punteggio alla suddetta prova, si procederà con i criteri di seguito indicati: grado superiore;
a parità di grado, dall'anzianità nel grado;
a parità di anzianità nel grado prevale l'anzianità nel grado precedente;
a parità di anzianità nel grado precedente prevale l'anzianità di servizio: a parità di anzianità di servizio prevale la maggiore età anagrafica. Disposizione Gestionale n° 85 del 16/05/2014
Oggetto: selezione interna per la copertura di n. 40 posti nella figura professionale di PO Treno par. 140 con successiva acquisizione della figura professionale di AC par. 153 (Disposizioni Gestionali n°
16/2014, 18/2014, 32/2014, 33/2014, 37/2014, 46/2014, 51/2014, 53/2014): convocazione prova scritta Linea
RO IT.
Con riferimento alla Disposizioni Gestionali in oggetto e a seguito della conclusione dello specifico corso di forma- zione propedeutico all'abilitazione a PO Treno per la Linea RO-IT, si pubblica l'elenco dei candidati am- messi a partecipare alla prova scritta.
Si specifica che il numero dei posti messi a concorso, sulla base delle esigenze di organico manifestate dalla linea, al netto dei trasferimenti già concordati, ammonta a 27 unità.
Di seguito l'elenco degli ammessi alla prova scritta:
NoteMatr Cognome Nome
AN 50705 NI
LE IA 94
70907 BOSCHI AB
GI 70685 CECCONI
70636 DE MI UC
51275 DI FA RT Ammessa con riserva
51013 TT RA Ammessa con riserva
71746 AB GU
50734 LI IA Ammessa con riserva
50707 IA DE Ammesso con riserva
AB 70399 GI Ammesso con riserva
71896 IO AR
71154 OS EL 15000 GUALCHIEROTTI RA RA Ammessa con riserva
71891 IACOELLA RI Ammessa con riserva
51151 ZI ABANA
71202 IO EL
70621 NG DI
51149 AM ED
50699 CU NA
34754 OA SA
71268 MO NO
51173 GI MI Ammesso con riserva
71606 TT NO
50930 NZ LL Ammessa con riserva
71661 ZI AN Ammesso con riserva
50958 ZZ MILIANO
71385 MA MILIANO
SS 50956 UC
SE 70647 ROBERTA
atac
Matr Cognome Nome Note
50590 IA MO
50633 AN TT Ammessa con riserva 71506 GU UC Ammesso con riserva
70699 PE RK
71517 RE LU
La prova in oggetto si svolgerà martedì 20 maggio 2014 alle ore 9.30 presso la sala grande di formazione Open-
Space, via Prenestina 45, RO.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d'identità in corso di validità.
Si specifica che ai fini dell'ammissione alla prova orale, saranno considerati idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100 alla prova in oggetto.
Si comunica, infine, che il team di selezione sarà composto dai seguenti commissari:
Ruolo in Commissione Direzione Nominativo
Presidente DPCO Giovanni Battista Nicastro.
Presidente Supplente DIRVGMC Claudio Scilletta
Mario Impastato Commissario Titolare DIRVGMC
Commissario Titolare DIRVGMC Federico Chiovelli
Commissario Supplente DIRVGMC Alberto Lanzone
Commissario Supplente DIRVGMC Marco Nicolai
Commissario Titolare DRUOS Stefano Ciccarelli
Commissario Titolare UO Rossella Savignano
Commissario Supplente UO Laura Nibi
Commissario Supplente DRUOS Marta Calegaro
Commissario Supplente DRUOS Silvia Bruno Disposizione Gestionale n° 81 del 14/05/2014
Oggetto: selezione interna per la copertura di n. 40 posti nella figura professionale di PO Treno par. 140 con successiva acquisizione della figura professionale di AC par. 153 (Disposizioni Gestionali n°
16/2014, 18/2014, 32/2014, 33/2014, 37/2014, 46/2014, 51/2014, 53/2014): convocazione prova scritta Linea
RO Lido.
Con riferimento alla Disposizioni Gestionali in oggetto e a seguito della conclusione dello specifico corso di forma- zione propedeutico all'abilitazione a PO Treno per la Linea RO-Lido, si pubblica l'elenco dei candidati am- messi a partecipare alla prova scritta.
Si specifica che il numero dei posti messi a concorso, sulla base delle esigenze di organico manifestate dalla linea, al netto dei trasferimenti già concordati, ammonta a 13 unità.
Di seguito l'elenco degli ammessi alla prova scritta: Matr Cognome Nome Note
PI Ammesso con riserva 71627 AL
50095 LI UC
14929 BR DA Ammessa con riserva
71560 VI LV
71167 NO MA
70766 OC NI Ammessa con riserva
71917 EO IA UR
70789 DE UC EGEO
50720 CI LO
71540 AT SA Ammesso con riserva
71262 NE DO Ammesso con riserva
50635 CI LE
51180 ZO LO
70503 LI IE PP
36021 SACI ED
71709 ZAPPONI ROSANNA
LUIGI71928 ZUCCA
La prova in oggetto si svolgerà venerdì 16 maggio 2014 alle ore 8.00 presso la sala formazione Fantera - Proietti sita all'interno della DCO Garbatella, Circonvallazione Ostiense, 32-RO.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d'identità in corso di validità.
Si specifica che ai fini dell'ammissione alla prova orale, saranno considerati idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100 alla prova in oggetto.
atac
Si comunica, infine, che il team di selezione sarà composto dai seguenti commissari:
Ruolo in Commissione Nominativo Direzione
Presidente DIRMLM Gennaro Antonio Maranzano
Commissario Titolare DIRMLM Maria Rosaria Fusco
Commissario Titolare DIRMLM Marina Adduce
Commissario Supplente DIRMLM Guglielmo Renzi
Commissario Titolare UO Laura Nibi
Commissario Titolare UO Marta Calegaro
Commissario Supplente UO Silvia Bruno
Commissario Supplente UO Stefano Ciccarelli
Commissario Supplente DRUOS Rossella Savignano Con successivo accordo del
12.6.2014 si è statuito quanto segue Verbale di Accardo
I giomo 12 giugno 2014 tra ATAC Sp.A. ele Organizzazioni Sindacali FILT CGL, FIT CISL. ULTRASPORTI, UGL AUTOFERROTRANVER
Premesso che: a) con laccordo del 23 gennaio us. e Pam tamo inciso arviare, compatibilmente con le esgenze di servizio, un percorso di traslanmerto per il personale di asercizio e manutenzione uses tobac metroferro, le cui prime risultanze sono state analizzate in dara 31 gennao u.s. c st
U.S.;
b) nela logica del motoramento contro le Parti sono impegnate ad awiare un confronta sul individuazione di tutte le possibil azioni gestionail lineizzate a incrementare la qualità dele condizioni avoro e del servizio erogato c) quanto sopra è propedeutico a garantire l'efficientamento dellapporo individuale del personale, anche per le attività dei Coordinator Assistenti Coordinatori-DCT e DL
Visto l'accordo del 9 gennaio 2014 in natena di attuazione del terselettivo per acquis zone della figura professionale di PO Treno e successivamente Macchinsta
Visto Taccordo del 28 marzo 2012 in materia di riqualificazione, su base volontaria, del personale can figura professionale di PO Terx rele fqua professionale Machinists, con apoction riferimento ala inea ferroviaria RO IT ed ala Inee ferroviere flore ID
Per quanto sopra promosso o considerato lo Parti, dope ampia analei delle calurieni parcarili, condividono quente agua:
1. di avviare la fase coerativa del percorso di trasferimenti per il personale di esercizio e manutenzione meroferre. In tale contesto Il personale interessate dovrà avanzare richiesta d variazione di allocazione organizzativa secondo le modalità e le tempistiche che saranno. indicate con successiva disposizkne azendale. Ai fini delle composizione dela graduatoria di cu al punto che segue verano prese in considerazione solo la comando di trasferimento presentare a seguito I presente verbale. Il personale manutenzione, oltre ad indicare il luego di lavoro, dovrà specificare anche i reparto di destinazione.
2. ai fini della costituzione della graduatoria per i trasferiment relativi al personale in parcla saranno presi in considerazone i seguenti crite
✓ anzianità di deposito 6 punti per ogni anno nell'ultimo deposito:
✓anzianità di servizio: 2 punt per ogni anno di servizic a parlle a graduatoria serà preso in considerazione l'anzianità cos come previate dall'articolo 18 del Regio Decreto 143/31.
In tals contecto, lo Parti condividono di proseguire il contorio già da tempo avviab sull'analis degli eventuali impati connoo a pococco di specific diritti individuali qui quell derivant dalla Legge 6 febbrow 1002 n. 101
We Ser
I tractor morti cho nchiodora pasceses d specifiche abilitazioni saanno iesi operativi sio s vale del'acquisizione delle chocco. Il personale intereses potrà accedere a corsi di formazione pofiol cho saranno evoti, di norma ed in canenza con le asigenze di servizio, al di fuori dell'orato di crvizio
Le Parti si danno atto che i crteri stora pencati non s applicano ala nobili tra tratte della stessa linee, tra reperti unità produttive della medesima officina. h tali casi restano valdi il crieri e modalità definit a Ihello locale;
Si specifica che, esclusivamente al fini dei prossimi taserimenti, sarà riconosciuta priorità alle richieste di trasferimento del personale con anziarità nela qualifica atuale superiore a 18 mesi che contribuiranno a determinare la detribuzione del seldi finali
Tall said all dovranno essere ncopeni, sula base della graduatoria elaborata secondo crtendcu sopra, utilizzando protanamente personale volontario con anzianità relle attuale interture a 18 meste, no a concorrenza de fabbisogni complessivi, con tuto sulla basequ e ne delarcon 19 091 FD 144/3; somessualmente sarain restante amortati a ivelo locale le criticità che dovessero emergers a fronte delle ulteriori richicate di
Trastenment
3 la Parti convengono di incontrarsi dopo la corclusione della ricezione dele domande d trasferimento per analizzare la distribuzione dele richieste, approfondise gli evemual scostamenti saldi, defnibil anche al netto della verifica e del rentro nella postazioni d provenienza delle residue situazioni dei cd "Tuori posizione", a dare successivamente sseguito ai trasferimenti rispetando il criteio dello scambio ala part degli equilibri quali-quantitativi de sirgdi settore delle esigenze di servizi:
4 fermo restando quamo previsto al purto che precede,specifico ferinemo al figure professionali di CH od operatore di stazione l'avvio dere operazioni di trasfennero collegato al rispetto celle seguenti condicion
4.1 garantire il passaggio tra linee netropolitane dei macchinisti in virtù della Disposizione
Gestionale n. 101 del 18/10/2012 (cul si richiama la tabella riorits al servizio metropolitane) assicurando, a valle dell'acquiezione dele necessarie abditazioni. tal trester ment in aggiunta ed in via prioritaria rispeto alle eventuali ulterion rcheste d trasferimento derivani dall'applicazione del presente accordo;
a tal fine si terrà arche conto dall'assegrazione definitiva, presso e Ince metropolitana sula Ineal ferroviaria RO Gardinetti, dei PO Treno che saranno riqualificati comer macchinati a seguito del'accordo aziendale del 9 gennab 20142
42 amicura al personale di macchiral noi temp trenni strettamente necesari + comunque i prima soaabio, l'avvio dai corsi di plurishitazione sulla baca dalla richiosto già presentate dal pemorale ala data di sottoscrizione del presente verbale con riarimento alla disposizione n. 101 t oui soora
мой белo
43 il trasferimento del personale di stazione sarà preceduta da un incontro, nell'ambito de competent livelli di interlocuzione sindacab. firalizzata all'analisi delal distribuzione delle risorse già in forza. A valle di tale operazioni saranno ofatuat prioritariamente gli spostament di tratta / slazione del personale già assegnato e, in scoordo luego, si procederà con le assegnazioni per il nuovo personale inserito in applicazione degli accordi azerdai ao delle disposizioni di legge;
5. al fine di eficientare le operazion di trasferimento dei macchinisu, cercando al contempo d alneare e esigenze del personale con i taboeogni quali-quantitativi richiesti per l'erogazione del servizio Ic Parti convengono sull'opportunità di attivare il seguente iner:
5.1i PO Treno di entrambe le Inee ferroviarie riqualificati in base all'accordo del 9 gennaio 2014 accederanno direttamente al percorso di ablitanone a machinisa e successivo trasferimento sule inte metropoltane sulla Inca ferroviaria RO
Giardinetti. Al fine di raccogliere le preferenze di inse l'Azienda emanarà apposita disposizione:
52 acquisita l'abilitazione a macchine'a. il personale sarà trasferito sulla nec metropolitane D sula Inca feroviaria RO Giardinet in virtù calla capecit d ricezione della singola linea e sulla base della graduatoria di merito. Tal trastenment saranno operativ a seguito dellintroduzione del nuovo regolamento di esercizio con
Tagente unico sulla linea ferroviarie RO Lido e sula tratta urtana dela Inee ferroviaria RO IT;
5.3 parallelamente a quanto previsto al punto che precede, gli spostament di linea potranno avvenire nellambito dale operazioni di mobilità intema a condizione che i macchinist trasfenti presso le linea ferroviarie RO Lido e RO IT assicuring anche lo svolgimento delle mansioni di PO Treno fino all'introduzione del ad ageme unico:madamento dia di esercizi o ad
6. in considerazione dela prossima conclusione del coso d tomazone finalizzato alfacquisizione del'abitazione ala guia professionale di PO Trono e successiva assegnazione sula inas, le Part si danno atto che, call'effettive immissons in sarvizio de nuovi capitano, I NI ablitari in virtù dell'accordo del 28 marzo 2012, pur dovendo. assicurare entrambe le mansioni secondo le modalità ichieste dele caratteristiche delle single linee feroviarie, saranno adibiti:
Linea feroviara Homa Lido: prioritariamente a mansioni a PO Treno ed in via residuale coerentemente con le esigenze di servizo, alle attività a Macchinsti;
Linea feroviaria RO IT tratta urtera: n consideratore del completamento del peioco di affiancamento in Inea, nela colazione de NI e. su base volontaria coerentemente con le esigenze di servizio, elle attività di PO Trena.
Quanto sopra sarà sottoposto a varion ne mees di settembre pv. ed in caso di coolamons rispetto agli obiettivi sarà immediatemente applicabile quanto previsto dall'ultimo capova dellcord del 29 marzo 2012. Quelors dovessero manifestarei criticità succocovamente alla verifica di cottembre, le Parti convengono di incontrami nuevamente per individuare le soluzioni necesaria.
Le Parti in considerazione del'ampiezza del tema di cu sacra, convergono altresì di monitorare periodicamente l'andamento dell'accordo con specifico fermento agli esti di percorsi per
K15 K
l'acquisizione dell'abitazone ele condotte ed alc conseguenze gestional relative alle mancate conclusione dell'iler di abitazione presso le lines mstrepoitans al lines furroviaria RO
Giardineti
prema che per elfeto del tuin over oi cono determinate aouno socparture nel settore cacrezio personal slazione / Coordinatori e Assistent Coordinator, vieta la anmpinasita de temate Parti Gorengoro d odlendarizzare al più presto una specifica sunione in cui saranno i fabbisogni di personale definite le modalità di coperture sogli soci degl eventuali macinamenti. Resta inteso che tali posizioni non potranno accore ricoperto mediante operazioni di mobilità interna con personale proveniente da linee differenti.
8. nel rbadire che le attività di Coordinatore (par 210) ed Assistente Coordinatore (par. 193 possono essere svelte solo da personale allo scopo gi abillato, tenuto conto dels declaratoria del CNNL del 27 novembre 2000, le Pari confermano la possibilità di impiego, per esigenze di servizio in attività di condotta:
9. in considerazione del confromo, da tempo avviato, relativamente al tema connesso ale indernità specifiche per il personale di cui al punto precedente e al personale di esercizio con mansioni di DCT/DU D., Pan ravvisano l'opportunità e la necessità di definire la tematica in questione nell'ambito della discussione conplassve de nardino dela struttura retribuiva
Nello stesso cortesto si comporra I contronto relativo al'individuazione degi strument incentivanti Al riguardo, deducono gli appellanti che "Controparte, infatti, non solo ha portato a compimento la selezione in verbis con estremo ritardo, assegnando le mansioni di PO EN agli odierni ricorrenti per un tempo superiore a quello previsto dalla Disposizione
Gestionale n. 16/2014 (probabilmente era questo il vero e fraudolento intento dell CP_1 ), ma non ha mai attribuito la qualifica di AC agli appellanti né attribuito loro le relative mansioni, destinando loro allo svolgimento delle mansioni di PO EN, per oltre otto anni, fino al successivo trasferimento in CP_3
Invero, nell'accordo del 9.1.2014 si specifica che:
Resta inteso che con il presente verbale le Parti hanno voluto dare avvio ad un percorso di selezione finalizzato all'acquisizione della figura professionale di CH par.153 e che quanto declinato nel punto 1 è da considerare un unicum inscindibile alla cui mancata conclusione sono connesse le relative conseguenze di natura economico, normativo e gestionali.
Certamente (e non è controverso tra le parti) tra il mese di giugno e quello di luglio 2014
CP 1 ha affidato le mansioni di PO EN agli odierni appellanti (ciascuno sulla linea prescelta, RO Lido o RO - IT). Considerato che il periodo massimo di attribuzione delle mansioni di PO EN era pari a 6 mesi e che CP_1 ha assegnato tali mansioni agli odierni appellanti tra giugno e luglio 2014, essi avrebbero dovuto svolgere tali mansioni, al massimo, sino al mese di dicembre 2014/gennaio 2015 (6 mesi dai mesi di giugno e luglio 2014). Invero, CP_1, ha continuato ad affidare tali mansioni (di Parte_11 ) agli odierni appellanti, i quali, alla data del deposito del ricorso di primo grado, hanno continuato a svolgere le medesime per oltre 7 anni (nonostante il periodo massimo individuato dalla stessa CP_1 fosse pari a 6 mesi).
Parti appellanti già in primo grado nel ricorso avevano precisato che:
"Trascorsi 2 anni e 6 mesi dall'affidamento delle mansioni da PO EN, con Disposizione
Gestionale n. 2 del 5.1.2017 (doc. n. 25), CP_1, comunicando l'avvio del corso di formazione per l'abilitazione alla figura professionale di AC, ha convocato i Sigg.ri
Parte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_2 ed Parte_8
Parte_1 63) Con Disposizione Gestionale n. 8 del 24.1.2017 (doc. n. 26), ad integrazione della Disposizione Gestionale n. 2/2017, CP_1 ha convocato anche i Sigg.ri
Persona_1 Parte 6 64) Il corso di formazione è stato avviato, Parte_7 per coloro che appartenevano alla Linea RO - Lido, il 9 ed il 10 gennaio 2017; mentre, per coloro che appartenevano alla Linea RO - IT, a decorrere dal 16 e 17 gennaio
2017 (v. doc. nn. 25 e 26). 65) Il suddetto corso di formazione, a cui hanno partecipato tutti gli odierni ricorrenti, è stato portato a compimento nel mese di giugno 2017 (piuttosto che nel mese di giugno 2015) e, quindi, con gravissimo ritardo nell'adempimento dell'obbligazione assunta da CP_1 con Disposizione Gestionale n. 16/2014. 66)
Successivamente, tutti i candidati avrebbero dovuto svolgere, nel medesimo periodo, le prove successive al suddetto corso, utili a verificare l'idoneità alla figura professionale di
AC...
-Diversamente da quanto esposto, CP_1 per ragioni non comprensibili e comunque riconducibili ad una condotta irragionevolmente discriminatoria della selezione de qua - ha dato priorità a coloro i quali avevano optato per la Linea RO IT (così,
-
discriminando coloro che avevano optato per la Linea RO - Lido). 68) In buona sostanza, nonostante tutti gli odierni ricorrenti avessero completato nel medesimo periodo il corso di formazione per l'acquisizione della figura professionale di AC, CP_1 ha convocato, per le prove finalizzate all'acquisizione della figura di AC e per l'esame ministeriale USTIF, prima i canditati che avevano optato per la Linea ferroviaria RO ·
IT (convocati nel mese di giugno 2017) e poi coloro che avevano manifestato la volontà di svolgere il servizio sulla tratta ferroviaria RO - Lido (convocati solamente nel mese di febbraio 2018)".
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 e
Parte_6 hanno dedotto, altresì, che: "CP_1 non ha rispettato le obbligazioni assunte per mezzo del suddetto accordo e della suddetta Disposizione Gestionale, risultando quindi gravemente inadempiente a tali obbligazioni. Controparte, infatti, non solo ha portato a compimento la selezione in verbis con estremo ritardo, assegnando le mansioni di PO EN agli odierni ricorrenti per un tempo superiore a quello previsto dalla Disposizione
Gestionale n. 16/2014 (probabilmente era questo il vero e fraudolento intento dell CP_1 ), ma non ha mai attribuito la qualifica di AC agli appellanti né attribuito loro le relative mansioni, destinando loro allo svolgimento delle mansioni di PO EN, per oltre otto anni, fino al successivo trasferimento in CP_3 . Con Disposizione Gestionale n. 53 del 7.4.2014 (doc. n. 14 ric. 1° grado), è stata pubblicata la graduatoria in cui è stato indicato il personale ammesso ai corsi di formazione per PO EN, con assegnazione ai singoli corsi di formazione (RO Lido e RO - IT); dalla visione di tale graduatoria, risulta che gli odierni ricorrenti sono stati convocati al corso di formazione propedeutico all'abilitazione di PO EN (20), secondo la linea prescelta. A seguito della conclusione del corso di formazione, a cui gli odierni appellanti hanno partecipato, con Disposizione
Gestionale n. 81 del 14.5.2014 (doc. n. 15 ric. 1° grado) e con Disposizione Gestionale n. 85 del 16.5.2014 (doc. n. 16 ric. 1° grado), CP_1 ha pubblicato l'elenco dei candidati risultati vincitori sulle varie linee, tra cui gli odierni appellanti In sostanza, mentre gli appellanti, a
...
causa del comportamento di CP_1, non hanno ricevuto l'assegnazione delle mansioni di
AC, nonostante il superamento dell'esame di abilitazione ministeriale, altri loro colleghi hanno avuto la possibilità di ricoprire il suddetto ruolo. Ciò, come detto, per esclusiva e arbitraria scelta aziendale ignorata dal Giudice di primo grado [con discriminazione n.d.r.]".
Ebbene, i fatti così come dedotti dalla parti appellanti non sono stati specificamente contestati dalla controparte. Così gli appellanti: "Al riguardo, si osserva che il comportamento illegittimo addebitato ad CP_1, come ripetutamente evidenziato nei precedenti paragrafi del presente atto, cui si rinvia, consiste: a) nel mancato rispetto, da parte della Società, dell'accordo sindacale del 9.1.2014, nonché delle Disposizioni ad esso connesse, con particolare riferimento alla Disposizione Gestionale n. 16/2014 ed a quelle successive, connesse e collegate a quest'ultima; b) nel conseguente illegittimo affidamento, non temporaneo, delle mansioni di PO EN;
c) nel relativo demansionamento degli appellanti, essendo la mansione di PO EN, illegittimamente affidate, inferiore sia rispetto a quelle precedentemente ricoperte sia a quella di
AC; d) nell'adozione di un comportamento discriminatorio rispetto agli altri colleghi, che invece, in virtù di procedure diverse da quella intraprese dai ricorrenti, hanno visto loro assegnarsi le mansioni di AC;
e) nella violazione del principio del legittimo affidamento. Invero, come già ripetutamente dedotto e dimostrato nei precedenti paragrafi del presente ricorso in appello, la Società convenuta: (i) ha gravemente ritardato l'avvio del corso di formazione per il conseguimento della abilitazione ministeriale da
AC, attribuendo agli odierni appellanti le mansioni di PO EN per un periodo di tempo ben superiore a 6 mesi (circostanza che è perdurata sino a che gli appellanti sono restati alle dipendenze di CP_1) e, circostanza ancor più grave, (ii) non ha affidato le mansioni di AC agli odierni appellanti, nonostante il superamento dell'esame di abilitazione ministeriale. La condotta avversaria deve peraltro definirsi quanto meno colpevole, in quanto CP_1 avrebbe potuto procedere alla definizione della selezione de qua nei termini previsti e, soprattutto, avrebbe potuto (rectius dovuto) assegnare ai ricorrenti le mansioni da AC. Si può inoltre ipotizzare che la resistente abbia agito con dolo, avendo come obiettivo, al momento dell'apertura della selezione in verbis, non quello di ricoprire la posizione di AC, ma quella di ricoprire, in maniera surrettizia, la posizione di PO EN ... Tale danno è quantificabile: a) nella differenza tra l'importo di Euro 1.490,41 netti mensili (retribuzione spettante per il par. 153, come risulta dalla Tabella allegata, doc. n. 50) e l'importo corrispondente ad Euro 1.409,12 netti mensili (retribuzione spettante per il par. 140, come risulta dalla Tabella allegata, doc. n. 50 ric. 1° grado), moltiplicata per le mensilità intercorrenti tra il mese di gennaio 2015 (che rappresenta il mese a partire dal quale gli appellanti avrebbero dovuto conseguire la qualifica di
AC se fosse stato rispettato l'accordo sindacale del 9.1.2014) ed il 30.6.2022; b) nella differenza tra l'importo corrisposto, sulla base dell'accordo contenuto nel Verbale di accordo del 17.7.2015 (v. doc. n. 55 ric. 1° grado), a titolo di indennità per lo svolgimento di
PO EN e quello che sarebbe stato percepito dagli odierni appellanti, sulla base delle singole corse e dei singoli turni effettuati, laddove CP_1 avesse assegnato loro le mansioni di AC, per le ragioni più specificamente individuate nei precedenti "Motivi di diritto", cui si rinvia per brevità In ogni caso, gli appellanti hanno subito anche un significativo danno non patrimoniale, di cui si chiede il risarcimento. Come noto, il danno non patrimoniale si sostanzia, in particolare, in danni morali ed esistenziali. Più precisamente, nel caso di specie gli appellanti sono stati vittime di un vero e proprio danno professionale
... Con particolare riferimento al danno esistenziale, le Sezioni Unite ritengono che esso possa essere definito quale danno all'identità professionale sul luogo di lavoro, all'immagine e alla vita di relazione del lavoratore ... l'alterazione delle abitudini di vita e degli assetti relazionali del lavoratore, il quale non ha più l'occasione per esprimere e realizzare la sua persona nel mondo esterno. Ma non solo, il (duplice) inadempimento di
CP_1 ha fatto sorgere, in capo agli odierni appellanti, anche il diritto al risarcimento del danno c.d. non patrimoniale da inadempimento ... causando loro, di conseguenza, non solo concrete e significative problematiche di carattere economico, ma anche uno stato di forte ansia e preoccupazione dovuto alla pericolosità del mestiere, nonché di forte stress e frustrazione per l'attuale situazione lavorativa, che è del tutto diversa ed inaspettata rispetto a quella voluta. In conclusione, il danno non patrimoniale subito dagli appellanti
...
(costituito, nel caso di specie, quantomeno dal danno professionale, esistenziale, non patrimoniale da inadempimento), come sopra dedotto e dimostrato, si estrinseca in: a) un danno esistenziale, consistente nel peggioramento della qualità della vita degli appellanti, che, nella fattispecie in oggetto, è ravvisabile nella perdita di prestigio professionale e nella frustrazione degli appellanti per lo svolgimento di mansioni che non hanno mai avuto intenzione di svolgere per un periodo superiore ai sei mesi;
per tale motivo, essi non hanno avuto la possibilità di esplicare la propria personalità sul luogo di lavoro, in quanto costretti a ricoprire una qualifica che non gli appartiene, perdendo la propria identità professionale sul luogo di lavoro, nonché nel percepire redditi inferiori rispetto a quelli cui avevano (e hanno) diritto, con gravi ripercussioni economiche nella propria situazione familiare;
b) un danno morale, provocato dallo stato di profondo sconforto, preoccupazione e turbamento creato dalla pericolosità delle mansioni che stanno attualmente svolgendo, che ogni giorno li pongono a rischio di aggressioni fisiche da parte dell'utenza, tanto da temere costantemente per la propria incolumità, nonché dallo sconvolgimento della loro vita lavorativa e dalla frustrazione per l'impossibilità di garantire alla loro famiglia uno stile di vita che pensavano di poter loro offrire;
tutto ciò si è concretizzato in un ingiustificato patema d'animo per l'ingiusta cessazione del rapporto lavorativo.".
Invero, al riguardo, l'azienda appellata ha controdedotto che "Con accordo del 12 giugno
2014 (cfr. doc. n. 5 della comparsa di CP_1 nel primo grado) veniva ribadito che detto personale, all'esito dell'abilitazione, sarebbe stato trasferito solo a seguito dell'introduzione del nuovo regolamento di esercizio con l'agente unico sulla linea ferroviaria RO - Lido e sulla tratta urbana della linea RO - IT (cfr. punto 5.2 del medesimo accordo)",
Tuttavia, deve notarsi che detto accordo, in ogni caso, interviene dopo che sono state espletate le procedure di cui all'accordo del 9.1.2014, con le determinazioni sopra richiamate.
Inoltre, è noto che la Suprema Corte, in tema di concorsi interni, ha precisato che "Ove il datore di lavoro per la copertura di posti di una determinata qualifica abbia manifestato la volontà di procedere mediante un concorso interno ed abbia, a tal fine, pubblicato un bando contenente tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli), prevedendo altresì il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, è configurabile una offerta al pubblico, la quale impegna il datore di lavoro ad adempiere le obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica soggettiva, vale a dire la modifica del precedente rapporto di lavoro, dalla quale il datore non può sciogliersi che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge e non per mutamento in peggio da parte di un sopravvenuto contratto collettivo" (Cass. n. 16501/2004).
Sono infondati anche i rilievi di parte appellata secondo cui "a causa delle problematiche relative alle due linee ferroviarie in esame per la mancata realizzazione del progetto dell'agente unico e per il mutato scenario organizzativo e produttivo che ne è conseguito, al fine di garantire il servizio pubblico di trasporto, erogato già con non poche difficoltà, nonché di assicurare la copertura dei turni dell'organico impiegato nelle funzioni di capoEN, CP_2 non ha potuto ultimare in breve tempo l'avanzamento professionale che si erano prefigurato in virtù dell'accordo del 9 gennaio 2014 per cui è stato tutto rinviato in attesa che si realizzassero le condizioni per il quale era stato concepito ed avviato il progetto". Dette asserzioni non hanno trovato riscontro alcuno e, comunque, è doveroso rilevare che l'accordo del 12.6.2014 prevedeva che 5. al fine di efficientare le operazioni di trasferimento dei macchinisti, ricercando al contempo di allineare le esigenze del personale con i fabbisogni quali-quantitativi richiesti per l'erogazione del servizio, le Parti convengono sull'opportunità di attivare il seguente iter:
5.1 i PO Treno di entrambe le linee ferroviarie riqualificati in base all'accordo del 9 gennaio 2014 accederanno direttamente al percorso di abilitazione a CH e successivo trasferimento sulle linee metropolitane o sulla linea ferroviaria RO
Giardinetti. Al fine di raccogliere le preferenze di linee l'Azienda emanerà apposita disposizione;
5.2 acquisita l'abilitazione a CH, il personale sarà trasferito sulle linee metropolitane o sulla linea ferroviaria RO Giardinetti in virtù della capacità di ricezione della singola linea e sulla base della graduatoria di merito. Tali trasferimenti saranno operativi a seguito dell'introduzione del nuovo regolamento di esercizio con l'agente unico sulla linea ferroviarie RO Lido e sulla tratta urbana della linea ferroviaria RO IT;
5.3 parallelamente a quanto previsto al punto che precede, gli spostamenti di linea potranno avvenire nell'ambito delle operazioni di mobilità interna a condizione che i macchinisti trasferiti presso le linee ferroviarie RO Lido e RO IT assicurino anche lo svolgimento delle mansioni di PO Treno fino all'introduzione del regolamento di esercizio ad agente unico;
Pertanto, la remissone all'adozione di un regolamento di esercizio ad agente unico appare una clausola meramente potestativa ai sensi dell'art. 1355 c.c. giacchè rimessa alla mera volontà del creditore/datore di lavoro, senza che sia indicata alcuna data od arco temporale entro cui detto regolamento debba essere adottato.
Parte appellata ha, altresì, precisato sul punto che: "Le stesse organizzazioni sindacali firmatarie, infatti, non hanno mai rivendicato né preteso l'applicazione dei termini di quegli accordi, apparendo chiaro anche a loro quali fossero le ragioni di servizio per le quali non era stato più possibile procedere con quel percorso professionale, non potendosi più concludere secondo quella scansione temporale e come concepito nel progetto iniziale in quanto lo stesso era strettamente funzionale all'istituzione dell'agente unico. Né gli appellanti hanno allegato o prodotto alcunché che possa corroborare il loro assunto".
Al riguardo, è sufficiente rilevare che non può essere invertito l'onere probatorio che, invero, nel caso di specie, appare essere a carico dell CP_2 e non certo degli odierni appellanti.
Vanno, poi, richiamate le deduzioni dell'appellata secondo cui "Abbiamo già fatto cenno al concorso interno bandito con le disposizioni gestionali n. 76/2018 e disposizione gestionale n. 90/2018, con le quali l'Azienda ha voluto estendere le abilitazioni al personale che già possedeva l'abilitazione alla conduzione di convogli sulle linee ferroviarie di RO
Lido e RO IT - come gli appellanti -, presentando apposita domanda ai predetti concorsi al fine di conseguire l'abilitazione alla conduzione dei mezzi di trazione circolanti sulle linee metropolitane A, B/B1 e linea ferroviaria di RO Giardinetti. Molti colleghi degli appellanti hanno partecipato a quel concorso ed hanno conseguito la qualifica di CH, trasferendosi presso le linee della metropolitane interessate alla selezione. Gli istanti, invece, non hanno preso parte a quel concorso, rinunciando a quella possibilità presumibilmente perché interessati per ragioni personali a rimanere nella linea ferroviaria di appartenenza. Gli appellanti non hanno approfittato di quella opportunità che gli avrebbe consentito, con molta probabilità, di conseguire il profilo oggi rivendicato e questa scelta non è da imputare ad CP_1, anzi è proprio vero il contrario. L'Azienda gli ha offerto dopo qualche anno dall'abilitazione come CH presso le linee di appartenenza, una seconda possibilità di poter svolgere la qualifica ambita sulle altre linee esercite da CP_1 ; chance che non è stata sfruttata dai lavoratori. b.
2. A conferma della bontà delle intenzioni datoriali, proprio con lo scopo di fronteggiare l'emergenza del fabbisogno di organico nella qualifica di capoEN (risorsa che ha la responsabilità del convoglio, essenziale quanto il CH alla circolazione del medesimo) la Società si è trovata costretta a bandire una nuova selezione per capiEN".
Ebbene, appare al Collegio che la deduzione non coglie nel segno, in quanto stigmatizza un comportamento dei lavoratori rimesso esclusivamente alla loro libera determinazione: il partecipare o mero ad una procedura selettiva è, come tale, valutazione personale non coercibile.
Parte appellata, infine, sostiene che "In conclusione, non sono fondate le singole richieste economiche avanzate sulle indennità da CH, poiché queste ultime sono strettamente erogate per il tipo di turnazione svolta per tale mansione. A completezza, nei conteggi prodotti, sono state quantificate qui di seguito le differenze retributive tra il parametro 140 e il par. 153, tenendo conto di tutte le retribuzioni percepite (comprensivi di eventuali trattamenti individuali conseguenti alla precedente riqualificazione professionale) e le reali presenze in servizio per il periodo 01.07.2015 - 31.12.2020. - Pt_4
[...] €9.147,28; - Parte_3 € 0,00, il ricorrente percepisce un ad personam di € 236,39 derivante dalla precedente riqualificazione (fino al 31.12.2014 era inquadrato come collaboratore d'ufficio, par. 175) che garantisce la stessa retribuzione ante riqualificazione.
Se venisse conseguita la qualifica di CH par. 153, tale trattamento individuale verrebbe assorbito ed essendo la retribuzione di origine superiore a quella di CH non si genererebbe alcuna differenza retributiva;
- Parte_6 € 8.847,84; - Parte_5
€ 0,00, il ricorrenteParte_2 Parte_1[...] € 8.927,82; € 9.215,02; - percepisce un ad personam di € 214, 82 derivante dalla precedente riqualificazione (fino al 31.12.2014 era inquadrato come collaboratore d'ufficio, par. 175) che garantisce la stessa retribuzione ante riqualificazione. Se venisse conseguita la qualifica di CH par. 153, tale trattamento individuale verrebbe assorbito ed essendo la retribuzione di origine superiore a quella di CH non si genererebbe alcuna differenza retributiva
(cfr. doc. n. 15, conteggi CP_1 allegati nella comparsa di primo grado)".
Orbene, sulle indennità di CH è sufficiente osservare che gli appellanti invero le parametrano ai turni effettuati come capiEN in periodi in cui avrebbero dovuto essere inquadrati come macchinisti.
Inoltre, sulle altre somme indicate dall'appellata con riguardo ai singoli lavoratori appellanti esse ben possono essere prese in considerazione perché fondate su conteggi non specificamente non contestati da parti appellanti (anche se tutti fino al 31.12.2020).
Tuttavia, va precisato che nelle conclusioni di cui al ricorso di 1° grado e reiterate in appello non si fa riferimento a specifici conteggi e si chiede una condanna generica.
In definitiva, n ragione di quanto dedotto dagli appellanti e da ritenersi fondato in ragione del percorso motivazionale sin qui seguito. deve essere dichiarato il loro diritto alla qualifica dei macchinisti dal luglio 2015 e alle differenze retributive con quelle di capo EN,
Non possono essere riconosciuti ulteriori danni, solo prospettati e in alcun modo provati, ad eccezione di quanto richiesto a titolo di indennità di condotta prevista dal verbale di accordo sottoscritto tra CP_1 e le sigle sindacali, in data 17 luglio 2015.
Si richiama comunque ex art. 118 disp. att. c.p.c. quanto già disposto da questa Corte con sentenza n. 2367/2020. Ne consegue che l'appello deve essere accolto nei limiti sopraindicati. nel senso che, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi il diritto degli appellanti all'assegnazione delle mansioni di AC (par. 153 del CCNL applicabile) e della relativa figura professionale, con decorrenza dal luglio 2015, nonché il diritto al relativo adeguamento normativo e retributivo, ed alla corresponsione delle relative differenze retributive con quella di capiEN già percepite, da detta data a quella della effettiva assegnazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singole date di maturazione del credito al saldo, con condanna dell'appellata al pagamento in loro favore di quanto riconosciuto in ditto. Deve altresì, dichiararsi il diritto degli appellanti alla corresponsione dell'indennità di condotta per i NI di cui al Verbale di accordo del
17.7.2015 e, per conseguenza, condannare CP_1 alla corresponsione di tale indennità nei confronti degli odierni appellanti, con decorrenza dal luglio 2015, decurtata degli importi percepiti a titolo di indennità da capiEN oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo.
Deve rigettarsi nel resto. In considerazione della prevalente soccombenza, l'appellata deve essere condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto degli appellanti all'assegnazione delle mansioni di CH (par. 153 del CCNL di categoria) e della relativa figura professionale, con decorrenza dal luglio 2015, nonché il diritto al relativo adeguamento normativo e retributivo, ed alla corresponsione delle relative differenze retributive con quella di capiEN già percepite, da detta data a quella della effettiva assegnazione alla detta qualifica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singole date di maturazione del credito al saldo;
- condanna l'appellata al pagamento in favore di ciascun appellante quanto riconosciuto in diritto.
- dichiara il diritto degli appellanti alla corresponsione dell'indennità di condotta per i macchinisti di cui al verbale di accordo del 17.7.2015: condanna CP_1 alla corresponsione di detta indennità in favore di ciascun appellante, con decorrenza dal luglio 2015, decurtata degli importi percepiti a titolo di indennità da capiEN, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singole date di maturazione del credito al saldo;
- rigetta nel resto;
- condanna | CP_2 appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi € 7.265,00 e per il presente grado in €
8.682,50, oltre, per entrambi i gradi. spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
RO, 25.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
- Presidente dr. Alberto CELESTE dr. ssa Maria Pia DI FA
- Consigliere
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come modificato con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 2862/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di RO, in funzione di giudice del lavoro, n. 4786/2023, vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte 3 Parte_4 Parte_5
E Parte_6 , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maria Paola Gentili e Davide Losi ed elettivamente domiciliati in RO (RM), Via Boncompagni, 16;
APPELLANTI
E
CP_1 lettivamente domiciliata in RO, Via Prenestina n. 45, presso l'Avv. Virginia Fortunato, che la rappresenta e difende;
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Come già precisato dal giudice di prime cure, "con ricorso depositato [innanzi al
Tribunale di RO, in funzione di giudice del lavoro n.d.r.] in data 1.2.2022 i ricorrenti indicati in epigrafe [ossia Parte_1 Parte_4 Parte_7 Parte_3
Parte_9 n.d.r.] Parte_6 Parte_5 Parte_8 Parte_2 esponevano che avevano partecipato alla selezione aziendale bandita nel 2014 e finalizzata all'attribuzione delle mansioni di CH (previa temporanea attribuzione delle mansioni di capoEN) e chiedevano l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento professionale di CH, con conseguente assegnazione delle relative mansioni e corresponsione delle relative differenze retributive sin dalla maturazione del diritto. A sostegno delle domande spiegate esponevano che avevano svolto mansioni diverse rispetto a quelle di capoEN e di CH;
che la convenuta aveva organizzato un corso di riqualificazione, su base volontaria, in favore del personale con la qualifica di capoEN, per il conseguimento dell'abilitazione di CH;
che, a seguito del superamento dell'esame di abilitazione, ai candidati risultati idonei, venivano affidate le relative mansioni;
che in data 9.1.2014 veniva sottoscritto un verbale di accordo con il quale la convenuta si obbligava ad attivare una selezione finalizzata all'acquisizione della figura professionale di CH;
che veniva indetta una selezione per l'individuazione di 40 risorse per l'acquisizione della figura professionale di PO EN, pos. 1 par. 140, con successiva acquisizione della figura professionale di AC par. 153, da assegnare alle linee RO-Lido e RO-IT; che essi ricorrenti venivano tutti immessi nella graduatoria finale, quali candidati idonei allo svolgimento di mansioni di capoEN, che avrebbero dovuto svolgere solo temporaneamente per un periodo massimo di sei mesi, mentre tali mansioni venivano assegnate per oltre sette anni;
che nel 2017 venivano avviato al corso di formazione per l'abilitazione alla figura professionale di CH, che veniva completato nel giugno 2017; che successivamente, tra il 2018 ed il 2019 venivano dichiarati idonei alla condotta su trazione elettrica, ma le mansioni di CH non venivano mai affidate;
che la convenuta aveva indetto anche altri procedimenti selettivi per il conseguimento della figura professionale di CH;
che essi ricorrenti, in data 4.8.2020 inviavano una lettera di messa in mora. In punto di diritto, sostenevano il proprio diritto all'assegnazione delle mansioni di CH con decorrenza dal luglio 2015 e con conseguente adeguamento retributivo e normativo. Sostenevano, inoltre, di aver subito un danno non patrimoniale di cui chiedevano il risarcimento. Concludevano chiedendo: "1) in via principale, previo accertamento della illegittimità della condotta posta in essere da accertare e dichiarare il diritto dei Controparte_2 ricorrenti all'assegnazione delle mansioni di AC (par. 153 del CCNL applicabile) e della relativa figura professionale, con decorrenza dal luglio 2015 (o dalla diversa data, anteriore o successiva, che dovesse essere ritenuta di giustizia), nonché il diritto al relativo adeguamento normativo e retributivo, ed alla corresponsione delle relative differenze retributive, dalla data di decorrenza del diritto all'assegnazione alla data della effettiva assegnazione, maggiorata da interessi e rivalutazione monetaria;
2) per l'effetto, condannare la resistente all'assegnazione in favore degli odierni ricorrenti delle mansioni di
AC (par. 153) e della relativa figura professionale, con decorrenza dal luglio 2015
(o dalla diversa data, anteriore o successiva, che dovesse essere ritenuta di giustizia), nonché al relativo adeguamento normativo e retributivo ed alla corresponsione delle relative differenze retributive, dalla data di decorrenza del diritto all'assegnazione alla data della effettiva assegnazione, maggiorata da interessi e rivalutazione monetaria;
3) sempre per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti alla corresponsione dell'indennità di condotta per i NI di cui al Verbale di accordo del 17.7.2015 e, per conseguenza, condannare CP_1 alla corresponsione di tale indennità nei confronti degli odierni ricorrenti, con decorrenza dal luglio 2015 (o dalla diversa data, anteriore o Successiva, che dovesse essere ritenuta di giustizia), eventualmente decurtata degli importi medio tempore percepiti a titolo di indennità da PO EN;
4) in via subordinata, nell'increduta ipotesi in cui non dovesse essere accertato il diritto degli odierni ricorrenti alla corresponsione delle differenze retributive suddette, accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale, pari alla somma corrispondente alla differenza fra la retribuzione mensile globale di fatto percepita dai ricorrenti e quella che essi avrebbero percepito in qualità di NI, par. 153 del CCNL applicabile, con percezione della relativa indennità di condotta per i NI, moltiplicato per il numero di mensilità intercorrenti tra il mese di gennaio 2015 (mese a partire dal quale essi avrebbero dovuto ricoprire la figura di AC, par. 153, laddove la resistente avesse adempiuto alle obbligazioni assunte o dalla diversa data che dovesse essere ritenuta di giustizia) e la data di pubblicazione della sentenza;
5) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in Euro 30.000,00, per ciascun ricorrente, ovvero nella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, da determinarsi, se del caso, anche in via equitativa”. Si costituiva | CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo che nessun inquadramento nel profilo di CH doveva essere riconosciuto in favore dei ricorrenti in quanto gli stessi avevano svolto mansioni di capoEN e le mansioni di CH sarebbero state affidate sono al verificarsi delle condizioni previste negli accordi aziendali del 9.1.2014 e del 12.6.2014. Nelle note autorizzate la parte ricorrente dava atto della circostanza che CP_3 - cui era stato ceduto, successivamente al deposito del ricorso, l'esercizio ferroviario ed il relativo personale - aveva formalmente e sostanzialmente attribuito le mansioni di CH a tutti i ricorrenti".
Proseguiva così il Tribunale: "La parte convenuta ha sostenuto che l'avanzamento professionale, come concepito nell'accordo, era direttamente condizionato alla realizzazione dell'agente unico, a seguito di interventi strutturali che avrebbero modificato l'organizzazione del lavoro. La parte convenuta evidenziava, inoltre, che per ragioni e problematiche esterne all CP_2 e legate al mancato ammodernamento delle infrastrutture delle linee ferroviarie, il progetto non era stato portato a compimento e le due linee ferroviarie erano state cedute ad CP_4 CP 3 a partire dal 1.7.2022. Il punto 5.2 dell'Accordo del 12 giugno 2014 (cfr. doc. n. 5 del fascicolo di parte convenuta ) precisava che, acquisita l'abilitazione a CH, il personale sarebbe stato trasferito solo a seguito dell'introduzione del nuovo regolamento di esercizio con l'agente unico sulla linea ferroviaria RO - Lido e sulla tratta urbana della linea RO - IT".
il Tribunale, richiamato l'accordo del 9/1/14 e ritenuto che "i ricorrenti non hanno diritto a vedersi corrispondere differenze retributive, atteso che pacificamente hanno svolto mansioni di capoEN" rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 10.11.2023, Parte_1 Parte_2 ' [...]
e Parte_6 hanno proposto appello avverso la Parte_5Pt_3 Parte_4 sentenza indicata in oggetto, insistendo per il rigetto dell'avverso gravame. Si è costituita | CP_1
Invero, con l'atto d'appello Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
'censurano la sentenza impugnata per
[...] Parte_5 e Parte_6 1. "ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI DI CAUSA;
ERRONEA VALUTAZIONE DELLE
PROVE; VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
APPLICABILE, CONTENUTA NELLE DISPOSIZIONI GESTIONALI DATORIALI E NEL
VERBALE DI ACCORDO SINDACALE DEL 9.1.2014; VIOLAZIONE CANONI
ERMENEUTICI DI CUI AGLI ARTT. 1362 E SS., COD. CIV., ED ALL'ART. 12 PRELEGGI;
VIOLAZIONE DELL'ART. 633 COD. CIV.; VIOLAZIONE ART. 1355 COD. CIV.;
VIOLAZIONE ART. 1218, COD. CIV.; VIOLAZIONE ART. 2103, COD. CIV.; VIOLAZIONE
ART. 3, COST.; VIOLAZIONE DELL'ART. 2112 COD. CIV.; INSUFFICIENZA DELLA
MOTIVAZIONE... il Giudice, travisando i fatti di causa per come rappresentati dai ricorrenti in primo grado oltre che gli elementi di fatto sui quali decidere la controversia, si è superficialmente appiattito sull'accordo sindacale del 9.1.2014, che non solo il medesimo ha erroneamente interpretato e violato (come avremo modo di approfondire nei successivi paragrafi del presente ricorso in appello), ma che non rappresenta certo l'unico elemento su cui fondare la decisione del caso di specie. Più precisamente, il Giudice ha omesso qualsiasi valutazione sui reali fatti di causa riferiti ai ricorrenti in primo grado, omettendo in particolare di CP_1 e le considerare che il Verbale di accordo sindacale sottoscritto da
CP_8 (doc. n. 6 ric. Controparte_5 CP_6, CP_7
1° grado) ( 1 ) e finalizzato alla "progressiva realizzazione del processo di riqualificazione dei Capi Treno a NI costituisce e così avrebbe dovuto
-
essere interpretato un atto prodromico il cui contenuto, al più, contiene dei motivi, e non certo delle condizioni, delle obbligazioni assunte dall CP_1 nei confronti degli odierni appellanti con gli ulteriori atti datoriali specifici che hanno previsto e disciplinato l'espletamento e la conclusione della procedura selettiva che ha riguardato gli appellanti stessi. Si fa in particolare riferimento" alle meglio indicate in ricorso Disposizioni Gestionali di cui ai numeri da 1 a 18 di pagg.
7-9 del ricorso in appello, con cui CP_1 si sarebbe obbligata a riconoscere ai vincitori della selezione la qualifica e le mansioni di AC. "E nonostante la
Disposizione n. 16 del 5.2.2014 (di originaria apertura della procedura) abbia previsto, inequivocabilmente, che "ai candidati che supereranno l'esame di abilitazione ministeriale saranno affidate le mansioni di AC par. 153" (v. doc. n. 6, pag. 3, quinto capoverso), agli odierni appellanti CP_1 non ha mai affidato le mansioni di AC (per oltre 7 anni alla data del deposito del ricorso di primo grado). *** *** *** 1.2.1 Alla luce della detta ricostruzione, risulta palese l'errore in cui è incorso il Giudice di primo grado, che, senza addurre alcun motivo, ha deciso la controversia esclusivamente sulla base di un Accordo
Sindacale - precedente alla procedura – nel quale risultano espresse, al più, le ragioni aziendali che, poi, hanno comunque determinato l'azienda allo svolgimento di una procedura in relazione alla quale, per il tramite delle suddette
Disposizioni gestionali, si è obbligata nei confronti dei vincitori, tra i quali gli odierni appellanti, all'attribuzione della qualifica e delle mansioni di AC ... È davvero incomprensibile come il Giudice di prime cure abbia potuto omettere di considerare che, con la Disposizione gestionale n. 16/2014 (doc. n. 7 ric. 1° grado), è stato espressamente previsto, proprio dall CP_1, che "ai primi 40 candidati idonei, intesi come la sommatoria degli idonei delle due graduatorie" avrebbero dovuto essere affidate “le mansioni da PO EN pos. 1 Par. 140 per il periodo massimo di 6 mesi" (pag. 3, primo periodo). Tale previsione non solo introduce e prevede un termine massimo, palesemente violato da CP_1, per l'affidamento concreto delle mansioni di AC, ma, più in generale, dimostra che, a differenza di quanto asserito dal Giudice di prime cure, la procedura di selezione era disciplinata da un preciso iter temporale, violato da controparte per mezzo della regolamentazione applicabile (di cui alle
...
suddette Disposizioni gestionali e di cui al Verbale del 9.1.2014), i candidati che avessero superato la selezione (i) avrebbero svolto le mansioni di PO EN esclusivamente "per il periodo massimo di 6 mesi", (ii) avrebbero svolto un corso di formazione per sostenere l'esame di abilitazione ministeriale volto al conseguimento della qualifica di AC sulla linea ferroviaria assegnata e
(iii) in caso di superamento di tale esame, avrebbero ricevuto l'assegnazione della qualifica e delle mansioni di AC il punto n.
1.2 del Verbale di
...
Accordo Sindacale del 9.1.2014 per verificare che esso disciplina espressamente il caso in cui l'effettivo esercizio delle Linee in parola con l'agente unico" non sia ancora attivo, stabilendo, proprio per questa ipotesi, che il "personale riqualificato CH e precedentemente abilitato alle mansioni da PO EN svolgerà entrambe le mansioni (n.d.r. quelle di PO Treno e quelle di
AC). Ora, se il Verbale di Accordo Sindacale prevede che, in attesa dell'effettiva attivazione del c.d. agente unico, i vincitori della selezione, già riqualificati CP_9 svolgeranno sia le mansioni da PO Treno sia quelle da
AC, è evidente che l'introduzione di tale agente unico non è una condizione sospensiva del diritto degli appellanti all'attribuzione della qualifica e delle mansioni di AC, che essi avrebbero dovuto svolgere unitamente a quelle di capo Treno, ma pur sempre con la nuova qualifica ... Leggendo attentamente il Verbale, infatti, emerge con tutta evidenza la circostanza che, stante la necessità di ricercare il miglioramento qualitativo della prestazione lavorativa e di garantire il miglioramento complessivo del servizio reso all'utenza,
l'inserimento di nuovi NI è funzionale al percorso "che terminerà con l'introduzione del nuovo regolamento di esercizio con l'agente unico", risultando tale inserimento essenziale per tale nuova fase. È lo stesso Verbale che parla di
"sviluppare operativamente in fasi successive" (cfr. pag. 1, ultimo capoverso) il progetto in argomento: tra queste fasi, appunto successive, vi è quella relativa alla selezione ed all'attribuzione della qualifica di AC ai vincitori della medesima;
successivamente, vi sarà quella del c.d. agente unico ... La motivazione della sentenza del Tribunale di RO n. 4786/2023 risulta pertanto insufficiente. Tale motivazione, del resto, ignora del tutto la circostanza che gli odierni appellanti, fino a che non sono stati trasferiti a CP 3 hanno svolto le mansioni di capo Treno per svariati anni, quando invece avrebbero dovuto farlo per massimo 6 mesi... La sentenza impugnata è errata anche in quanto, laddove nel Verbale di Accordo Sindacale del 9.1.2014 fosse stata posta stata una condizione, tale condizione avrebbe dovuto essere considerata nulla, in quanto meramente potestativa, ai sensi dell'art. 1355, Cod. Civ., che il Giudice di prime cure ha violato. È infatti controparte a decidere i tempi e i modi per l'adozione del regolamento per l'agente unico da adottare, trattandosi di un regolamento di provenienza datoriale volto all'attivazione di un servizio aziendale rispetto al quale i lavoratori sono del tutto estranei. Gli appellanti, nel corso del processo di primo grado, hanno dato atto che, successivamente al deposito del ricorso di primo grado, CP 3 (attuale datrice di lavoro degli appellanti) ha formalmente e sostanzialmente attribuito le mansioni di CH, nonché la relativa qualifica, a tutti gli appellanti ... Il Giudice, anziché liquidare tale circostanza come atto adottato "ad opera di altro soggetto", avrebbe dovuto considerare che tale atto, nell'invarianza del rapporto di lavoro degli appellanti, passato da
CP_1 a CP_3 ex art. 2112 Cod. Civ., costituisce un atto ricognitivo della procedura attuata da CP_1, la quale, invece, ha, per anni, incomprensibilmente ed ingiustificatamente negato tale attribuzione, palesemente discriminando gli appellanti ... sia il Tribunale di RO che la Corte di Appello di RO hanno accertato e dichiarato che CP_1, nella selezione de qua, è stata gravemente inadempiente, condannando la stessa al risarcimento del danno subito dal lavoratore (che, nel caso di specie, non poteva più conseguire la qualifica di
AC per superamento dell'età massima prevista per lo svolgimento di tali mansioni) la condotta avversaria può qualificarsi anche quale illegittimo
...
demansionamento degli appellanti, posto in essere in violazione dell'art. 2103,
Cod. Civ.
2. "RIPROPOSIZIONE EX ART. 346, COD. PROC. CIV. SUL DIRITTO DEGLI ODIERNI
APPELLANTI ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI CONDOTTA PREVISTA DAL
VERBALE DI ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA Parte_10 IN
DATA 17 LUGLIO 2015...si ripropone il motivo di ricorso per mezzo del quale si è chiesto che, previo accertamento dell'illegittimità della condotta della odierna appellata (e dei relativi inadempimenti) e del diritto degli odierni appellanti al riconoscimento della qualifica di AC dal luglio 2015, venisse riconosciuto ed accertato anche il diritto degli odierni appellanti al pagamento dell'indennità di condotta relativa alla posizione dei NI, prevista dal Verbale di accordo sottoscritto da CP_1 e le sigle sindacali in data 17 luglio 2015 (doc.
n. 55 ric. 1° grado), e che dunque l'odierna appellata venga condannata al pagamento di tale indennità nei confronti degli odierni appellanti";
3. "RIPROPOSIZIONE EX ART. 346, COD. PROC. CIV. SUL DIRITTO DEGLI ODIERNI
APPELLANTI AL RISARCIMENTO DEI DANNI PATRIMONIALI SOFFERTI;
IN OGNI CASO,
SUL DIRITTO DEI RICORRENTI AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALI ... si estrinseca in: a) un danno esistenziale, consistente nel peggioramento della qualità della vita degli appellanti, che, nella fattispecie in oggetto, è ravvisabile nella perdita di prestigio professionale e nella frustrazione degli appellanti per lo svolgimento di mansioni che non hanno mai avuto intenzione di svolgere per un periodo superiore ai sei mesi;
per tale motivo, essi non hanno avuto la possibilità di esplicare la propria personalità sul luogo di lavoro, in quanto costretti a ricoprire una qualifica che non gli appartiene, perdendo la propria identità professionale sul luogo di lavoro, nonché nel percepire redditi inferiori rispetto a quelli cui avevano (e hanno) diritto, con gravi ripercussioni economiche nella propria situazione familiare;
b) un danno morale, provocato dallo stato di profondo sconforto, preoccupazione e turbamento creato dalla pericolosità delle mansioni che stanno attualmente svolgendo, che ogni giorno li pongono a rischio di aggressioni fisiche da parte dell'utenza, tanto da temere costantemente per la propria incolumità, nonché dallo sconvolgimento della loro vita lavorativa e dalla frustrazione per l'impossibilità di garantire alla loro famiglia uno stile di vita che pensavano di poter loro offrire;
tutto ciò si è concretizzato in un ingiustificato patema d'animo per l'ingiusta cessazione del rapporto lavorativo".
Si reiterano poi in appello le conclusione di cui al ricorso di 1° grado
L'appello è fondato nei limiti appresso indicati. Il seguente è l'accordo del 9.1.2004 Vorhaled Acorde
Il giorno games 2014 tra ATAC SpA. Orgnition Sindacali FILT COR,
FIT COL ULTRASPORTI, UGL FNA
Fermesso ches indala 19 dicembre 2013 stato scoscritte un vebels di incontro con la Secreta del Conciaio dele RSU settore Metreleno ne sono state datinte soluzioni organies impegnato nella transtorie inmediements applicati per pranian mansonic PO Treno vlulinex From:
b. per garante i miglaramento complaate lenderfun azare g li scament pece game a copertura de turi;
c. anche in considerazione del cuadro aconomico-finanziarie-normative cd settore del
Insparto pubblico lees complessivamerie rteso, i percorso intrapreso al Par otenato alla massima aderenza a propi d efficienza produtiva e pescale;
c. riconoscimento dole professionalità matuste derame esperanza lavorare al accompagnata ricerca del migliore quilhan dala pratasime basi
4. Pende impegrals sols concuzione del progetto implementados d andemanent dele bulture feroviare che temben conradtion de now regolamento di esercida con gente uno sul lines for Lido sulle rate uttara della Ines RO Verso gratia urbana, la cui tempistica sara control mased naro f. pur essendo in fase di condusore percorso al qualificazione del persanale dichiarate indonco cethito, suits essenziale un utelare inervento per pateralase l'organico celi Onerate di Suzie
'Azienda conferma la progressive malzona del pesce di riqualcasione do
PO Treno a Macories ed he inmate Organizari andaval dei relativi pessogy ellettuati presso FUSTIF
Considerato che lo stato di avanzamento dei lavori reci per le concisione di quante p ravi, che codge anche soggen tar l'Azienda, impone el operans modiante un progetto relato organizzazione cela producone desercicio che, acorche unto H ediscrete, e da miluppare operativamente in fasi sucessiv
п
Mote 1
Per quanto sopra premesso e conaderat. Is Pati convengano quanto seque
SELEZIONE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLA ROURA PROFESSIONALE IN
CAPO TRENO E SUCCESSIVAMENTE MACCHINISTA
1. l'Azienda en n semp strettamente nace un percano di sviluppo professional traitat: al'acculazione della figura professione di Cap: Tiano par.
140 per blive foreverie RO ID e FO ER in considerazione di vol legal ampomentazione intrastrutura e nel setto anco nete seguenti last
1.1 savic dans la lase della sebeckons cor best pico-star per ricerca di personale per un numero complessivo 140 resurse pe facquisizione del figum antessina di Casa Treno per. 140, di cui og individuate in. 20 unità da attribuire al lines ferroviarie Fame Vitubo at.
20 unit ca assegnare als mea ferroviaria Rora bcamungur distbureaulk linee vale dei trasterinar de personal plan:
12 perlerine de conseguiranno l'abitazonaments cal sensieri d
EP AN (par i pericna manemo da man a contact pertapasers does mac ore pe l'abiliazione miniseries o
Sucevo consegumeric acta quamca ce machinista sula linea d assegnazione. Ndle mow calenvo esercizio daia Unas in parola con lagente unico il perectale riqualificato marchinis precedentemente abitat al mansori de PO Treno svelgerà entrambe le mansioni come provato dallsoccrcb del 21 mars 2012;
13 prestazione de machinista cu al curte precedente ad un uberiore i abiazione alo sondotta all roa Rama IN a cui ince motopritane, who are defici
2. la selezione riguarderà il personale iconeo in servizo (run in aspettava distacco n possesso dei seguenti qu a) personale inquadrature Servizi Ausiliari per la mobilità reguli delle discri contrattual cloud at M. A sposizioni integrative per ol adden al servizi
Des per la moist sd scazione del personalo impiegato nel
Ma rba Parmid Addetti digiteria;
b) peranak con guw praksabled Operatore di Salone ed Operators a
Geetbre
a personale con figura professionale at Operatore Qualificato pcs 1 e 2
d) personas inquadrats rel'Ares Operativa Amministrazione e Servia com parame periorfer ca 175
Wre 2
el con eà interbre al 43 anni como ala dala del 31 dicembre 2014 dalone di scuola secondaria di secondo gram (5 am) awwng alimi dus avi di provescinerti doublieri refini di ui agi art
10,454 del regolaments Al, Ajol R.
n; senza neşti tim tue am prowed menti disciplinar deinby (mimo scapensisna dual Codice Disciplinare per persorale acoatement ar
Servia Ausiliar per a mobiltà; in possesso dei requist sic previsti dal DM.T 8699 e semmi per la tua professionale di Machi
ccediment pensi in corso eo carichi pendent
3. leme restando fosse ron vengono aleguro profondi di cui ala letter ajde punto co procion e tags ace ID sa aperativo, anco di contemperare gico tecnico produttiv organizzati dell'Azienda citati in premes con partecipazione alla selezione, saranno inserit la grad ine: nor ore 38 % dal poi complessivi per gi Operator di Stazione
Operaten di Gestre
son at 58% da post complessi per al Ausilan tela Soste
-ner ofte 12% de post complessivi par gli Addams die Verlice: sen de pot complpergi Operatori Qualifies. 12
Hecta Into the oor prosomo vorbacic Partihan dar suvio ad un pa
dipolecone ficceto a l'esquioicvne dele. Iga profesineb di meoclipar pre que no declinate ne punto 1 cdo corsi a un unicum irschble marc conclusione sono mess le relative conseguenze di natura exorso, normativo gestional
SELEZIONE FINAL 7ZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE D
OPERATORE DISTAZONE
is Pan convengono cuento segue:
4. Vicuna selezione intema per a noarea din 45 unita per rattsuzore calgur professione di Operatore di Staccre, da assegrare a vale de tar de personale ge in cra;
5. la sezione iguancerà I personale kono ed in servizio (nan ihn asperatica dels in possesso dei seguent requisiti:
a) perelinquatrato nell Area Operativa Aminstrazione e Servizi con pea pana inferiora a 175 мочи Goran 3
b) perectale inquadrats i Sent Aueñari per la rotiik rajala dalla disposizioni cu al Al. A "Dsposizioni regrave per gå added a servid susilier per la mobi ad accarlare de sensonate impiegato nelo attuta d
Manutenzione Meba Farometri In caso di idoneita de personale d verifica pators incerto nella graduatda finde per una paraul superior cf1% dei potio n;
diturile del percoralo odio ala stereo stesso pona essere insemo nara gracuatana nnale per una percentuale non superiore al 11% dei posti complessiv: cebicna discuak scoondara di secondo gradbami); di sesenca regi ulimi due anni di provvedimenti decia inal definitivi di cui al art. 42, 43 44 del reapamento Al. A a R.D148/3
e) assenze nedi utique arri di prowadmenti dadainan defini (mhm: expencere di cui al Codice Dienam per il p
Servizi Asal para mobilt in possesec del reques sic previas del DMT se m per f professionale d Operatore dans g) assenza di procediment penallin como ao candy pendant
Le Parti incontreranno per monitorare fancamenta cele selsaoni anche in considered eventual or che dovessen ver
LCS
p.ATAC SpA.
Hbents busene Successivamente fu avviata la seguente procedura: Disposizione Gestionale n° 46.del 05/02/2014
Oggetto: selezione interna por la copertura di n. posti nella figura professionale di PO Trono par. 140
con successiva acquisizione della figura professionale di AC par. 153
In applicazione dell'accordo aziendale del 9 gennaio 2014, viene indetta una selezione per individuare n° 40 risor- sa per l'acquisizione della figura profosslonalo di PO Trono, pos. 1 Par. 140, con successiva acquisizione della figura professionale di AC par. 153. Le risorse saranno assegnate inizialmente alla linea ferroviaria
RO Lido ed alla linon ferroviaria RO - IT a seconda dele neocastà aziendali, che saranno rese note con successive Disposizioni Gestionali prima del'avvio dei corsi di formazione.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Potranno presentere domanda di ammissione i dipendenti di ruolo idonei, in servizio (non in aspettativa/distacco) in possesso dei requisit di seguito descritti alla data di pubblicazione della presente disposizione gestionale a) personale inquadrato nei Servizi Ausiliari per la mobilità regolati dale disposizioni contrattuali di cui all'All
A) "Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità" ad eccezione del personale im- piegato nelle attività di Manutenzione Meb e Parcometri ed AddetiBiglietteria
b) personale con figura professionale di Operatori di Stazione (par. 139: par. 143) ed Operatore di Gestione
(par. 158);
c) personale con figura professionale di Operatore Qualificato pos. 1 e 2 (par 140 e 160)
d) personale inquadrato nell'Area Operativa Amministrazione e Servizi con parametro pari o inferiore a 175
e) età inferiore ai 43 anni alla data del 31/12/2014:
f) diploma di scuda secondaria di secondo grado (5 annt);
g) assenza regli ultimi due anni di provvedimenti disciplinan definitivi di cui agli artt. 42, 43 e 44 del regola- mento Alal 148/31 mento All. A) al R.D. assenza di provvedimenti disciplinari definitivi (minimo sospensione) di cui Codice Disciplinare per il par-
sonale appartenente all'Area Servizi Ausilian per la mobilità in possesso dei requisiti fisici previsti dal D.M.T. 88/90 mm.. per la figura professionale di Macchini- sta
) assenza di procedimenti penali in corso e/o carichi pendenti.
DONANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione alla selezione (All. A), dovrà essere compilata integralmente e correttamente in ogni eue parte e presentata. entro e non oltre le ore 9.00 del 13/02/2014, al superiore gerarchico che provvederà a ino- traria debitamente protocollata-via Proteus alla Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Sicurezza - Ge- stione Personale, Formazione tecnica a Disciplina per il successivo screening.
ATAG Sp.A. Azienda per la mobiltà
Ve verestina +3,000 R (+39) 0 0 3015-F-293 06405 47 www.alac.romail
Società con coco soggeta as orezice
1006-Cap Sec un
CCIAA 96 11220
atac
Si precisa che non verranno prese per nessun motivo in considerazione le domande pervenute medianta canali diversi da Proteus o recanti un protocollo posteriore alle ore 12.00 del 13/02/2014 (tempi tecnici massimi protocollazione).
I requisti indicati dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione della presente disposizione gestionale ad eccezione dei requisito di cui al punto), che sarà verficato a vale del processo di selezione e formazione, possesso dei requisiti sarà verificato dalla Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Sicurezza Gestione
Personale, Formazione tecnica e Disciplina
Si precisa che ciascun dipendente potrà esprimere nella domanda di partecipazione (ALLA) la propria preferenza per r la linea di assegnazione: resta inteso che l'assegnazione ad una delle due linee è subordinata alle effettive ne cessità organizzative e nel rispetto delle graduatorie di cui al punto successivo.
ITER DI SELEZIONE E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DE PUNTEGGI
I nominativi dei dipendenti ammessi alla selezione saranno pubblicati con apposita Disposizione Gestionale che
Indicherà, con relativa motivazione, anche 1 nominativi degli eventuali non ammessi i quali, entro e non oltre 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della medesima, potranno inoltrare ricorso avverso
T'esclusione alla Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Sicurezza - Gestione Personale, Formazione tecnica
Disciplina.
La provalselezione consiste nella somministrazione di una batteria di test psicoattitudinali. Saranno considerati idonei i candidati che avranno ottenuto alla prova un punteggio minimo di 60/100.
I primi 50 candidas dassificati idonei a test seguiranno un corso di formazione specifico per ognuna delle due linee della durata di circa 25 giornate, durante il quale apprenderanno le nozioni necessario a superare l'ecame interno di abiitazione a PO Treno. Al termine del corso, candidati dovranno sostenere una prova scritta, orale e pratica sugli argomenti affrontati ei specifica che la Commissione d'esame verrà nominata con successiva Disposizione
Gestionale. La valutazione delle prove sará espressa in cantesimi e saranno ammessi alla prova orale e pratica i i che avranno conseguito un punteggio minimo pari o superiore a 60/100 alla prova scritta. Saranno consi derati idonei candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo sia al colloquio che alla prova pratica pari o su- periore a 60/100
Sula base del punteggio medio complessivo ottenuto alla prova scritta, colloquio ed alla prova pratica, saranno stilate due graduatorie di merito, una per la linea RO-Lido ed una per la linea RO-IT, che rimarranno ve- lide per due anni dala data di pubblicazione. Si specifica che, ai fini della graduatoria finale, il numero di accesso del personale inquadrato nell'Area Operative Amministrazione e Servizi e Staff Operativo con parametro pari o in- feriore a 175 non è stato contingentalo. Per i rimanenti posti disponibili si procederà per ognuna delle due linee come di seguito indicato:
non oltre 38% dei posti complessivi residui per gi Operatori di Stazione - Operatori di Gestione.
non oltre 38% dei posti complessivi residui per gli Ausiliari dela Sosta,
non oltre il 12% dei posti complessivi residui per gi Addetti alla Verfica:
non oltre 12% dei posti complessivi residui per gi Operatori Qualificati pos 1 e 2
ATAC Sp.k. Azienda per la mobiltà
Wa Freresina 15.00176 Rom
+39) 06 40 3815-F(+30) 0 45 4716 www.aterma
Sociea can sue ouieaugata cod e
106 Cop
COMA RO 981992 1842/2000
atac
Ai primi 40 candidati idonei, intesi come la sommatoria degli idonei delle due graduatorie, verranno affidate le mar- sioni da PO Treno pos. 1 Par. 140 per I periodo massimo di 6 mesi
ACCERTAMENTI SANITARI
I primi 50 candidati risultati idonei al test saranno sottoposti agli accertament sanitaridoneità psicofisica alla mansione di AC per 153. I dipendenti che dovessero risultere non idonei saranno sostituis ca altri rautali idone secondo l'ordine di graduatoria di pertinenza e le modalità di selezione precedentemente indicate
QUALIFICAZIONE ALLA FIGURA PROFESSIONALE DI MACCHINISTA
I primi 40 candidati idonei al'abilitazione da PO Trenc, intesi come la sommatoria degi idonei delle due gradua torie, parteciperanno al corso di formazione per l'abilitazione alla qualifica di CH sulla linea di assegnazio- ne. Si specificac la partecipazione corso avverrà obbligatoriamente a siraordinario.
PROVA DI ESAME, AFFIDAMENTO MANSIONI E NOMINA IDONEI
Al termine del corso di formazione per l'abilitazione alla qualifica di CH, i 40 candidati con affidamento del le mansioni da PO Treno saranno sottoposti al esame ministeriale USTIF
Al candidat che supereranno Tesame di abilitazione ministeriale saranno affidate la mansioni di AC par.
153 e, trascorsi sei mesi, sarà attribuita la relativa figura professionale. Ai candidati che non conseguiranno l'abilitazione ministeriale sulla linea di assegnazione, si applicherà quanto previsto dall'Accordo del 28 marzo 2012, par 1. Il POverso. Successivamente all'abilitazione ministeriale. i 40 macchinisti idonei parteciperanno ad un u- teriore iter di abilitazione alla condolta sulla linea RO Giardinotto sulle linee metropolitano: l'assegnazione defi nitiva alla linea di appartenenza sarà resa nota prima dell'avvio del corso di formazione per l'estensione di lines, sulla base delle offettive necessità aziendali. Gli appellanti vi furono ammessi (fatto incontroverso)
Disposizione Gestionale n° 32 del 05/03/2014
Oggetto: selezione interna per la copertura di n. 40 posti nella figura professionale di PO Treno par. 140 con successiva acquisizione della figura professionale di AC par. 153 (Disposizioni Gestionali n°
16/2014, 18/2014): pubblicazione elenchi ammessi e non ammessi.
Facendo seguito alle Disposizioni Gestionali in oggetto, si pubblicano, in allegato, gli elenchi degli ammessi alla prova e dei non ammessi alla stessa con relativa motivazione, elaborati sulla base della preferenza espressa per la linea di assegnazione (RO - Lido, RO - IT, Entrambe le linee).
I candidati non ammessi potranno inoltrare ricorso avverso l'esclusione, entro e non oltre le ore 9,00 del 10 mar- zo 2014, compilando il mod. A0048 (Rapporto Informativo) e consegnandolo alla segreteria di appartenenza per l'inoltro alla Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Sicurezza - Gestione Personale, Formazione tecnica e
Disciplina Divisione Metroferroviaria per le verifiche del caso. Si precisa che non verranno presi per nessun mo- tivo in considerazione i ricorsi pervenuti mediante canali diversi da Proteus e recanti un protocollo poste- riore alle ore 12,00 del 10 marzo 2014 (tempi tecnici massimi di protocollazione).
Si rammenta che, con successiva Disposizione Gestionale, i candidati ammessi saranno convocati per la prova di selezione che consisterà nella somministrazione di test psicoattitudinali;
saranno considerati idonei al test i candi- dati che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60 centesimi.
Si specifica che in caso di parità di punteggio alla suddetta prova, si procederà con i criteri di seguito indicati: grado superiore;
a parità di grado, dall'anzianità nel grado;
a parità di anzianità nel grado prevale l'anzianità nel grado precedente;
a parità di anzianità nel grado precedente prevale l'anzianità di servizio: a parità di anzianità di servizio prevale la maggiore età anagrafica. Disposizione Gestionale n° 85 del 16/05/2014
Oggetto: selezione interna per la copertura di n. 40 posti nella figura professionale di PO Treno par. 140 con successiva acquisizione della figura professionale di AC par. 153 (Disposizioni Gestionali n°
16/2014, 18/2014, 32/2014, 33/2014, 37/2014, 46/2014, 51/2014, 53/2014): convocazione prova scritta Linea
RO IT.
Con riferimento alla Disposizioni Gestionali in oggetto e a seguito della conclusione dello specifico corso di forma- zione propedeutico all'abilitazione a PO Treno per la Linea RO-IT, si pubblica l'elenco dei candidati am- messi a partecipare alla prova scritta.
Si specifica che il numero dei posti messi a concorso, sulla base delle esigenze di organico manifestate dalla linea, al netto dei trasferimenti già concordati, ammonta a 27 unità.
Di seguito l'elenco degli ammessi alla prova scritta:
NoteMatr Cognome Nome
AN 50705 NI
LE IA 94
70907 BOSCHI AB
GI 70685 CECCONI
70636 DE MI UC
51275 DI FA RT Ammessa con riserva
51013 TT RA Ammessa con riserva
71746 AB GU
50734 LI IA Ammessa con riserva
50707 IA DE Ammesso con riserva
AB 70399 GI Ammesso con riserva
71896 IO AR
71154 OS EL 15000 GUALCHIEROTTI RA RA Ammessa con riserva
71891 IACOELLA RI Ammessa con riserva
51151 ZI ABANA
71202 IO EL
70621 NG DI
51149 AM ED
50699 CU NA
34754 OA SA
71268 MO NO
51173 GI MI Ammesso con riserva
71606 TT NO
50930 NZ LL Ammessa con riserva
71661 ZI AN Ammesso con riserva
50958 ZZ MILIANO
71385 MA MILIANO
SS 50956 UC
SE 70647 ROBERTA
atac
Matr Cognome Nome Note
50590 IA MO
50633 AN TT Ammessa con riserva 71506 GU UC Ammesso con riserva
70699 PE RK
71517 RE LU
La prova in oggetto si svolgerà martedì 20 maggio 2014 alle ore 9.30 presso la sala grande di formazione Open-
Space, via Prenestina 45, RO.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d'identità in corso di validità.
Si specifica che ai fini dell'ammissione alla prova orale, saranno considerati idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100 alla prova in oggetto.
Si comunica, infine, che il team di selezione sarà composto dai seguenti commissari:
Ruolo in Commissione Direzione Nominativo
Presidente DPCO Giovanni Battista Nicastro.
Presidente Supplente DIRVGMC Claudio Scilletta
Mario Impastato Commissario Titolare DIRVGMC
Commissario Titolare DIRVGMC Federico Chiovelli
Commissario Supplente DIRVGMC Alberto Lanzone
Commissario Supplente DIRVGMC Marco Nicolai
Commissario Titolare DRUOS Stefano Ciccarelli
Commissario Titolare UO Rossella Savignano
Commissario Supplente UO Laura Nibi
Commissario Supplente DRUOS Marta Calegaro
Commissario Supplente DRUOS Silvia Bruno Disposizione Gestionale n° 81 del 14/05/2014
Oggetto: selezione interna per la copertura di n. 40 posti nella figura professionale di PO Treno par. 140 con successiva acquisizione della figura professionale di AC par. 153 (Disposizioni Gestionali n°
16/2014, 18/2014, 32/2014, 33/2014, 37/2014, 46/2014, 51/2014, 53/2014): convocazione prova scritta Linea
RO Lido.
Con riferimento alla Disposizioni Gestionali in oggetto e a seguito della conclusione dello specifico corso di forma- zione propedeutico all'abilitazione a PO Treno per la Linea RO-Lido, si pubblica l'elenco dei candidati am- messi a partecipare alla prova scritta.
Si specifica che il numero dei posti messi a concorso, sulla base delle esigenze di organico manifestate dalla linea, al netto dei trasferimenti già concordati, ammonta a 13 unità.
Di seguito l'elenco degli ammessi alla prova scritta: Matr Cognome Nome Note
PI Ammesso con riserva 71627 AL
50095 LI UC
14929 BR DA Ammessa con riserva
71560 VI LV
71167 NO MA
70766 OC NI Ammessa con riserva
71917 EO IA UR
70789 DE UC EGEO
50720 CI LO
71540 AT SA Ammesso con riserva
71262 NE DO Ammesso con riserva
50635 CI LE
51180 ZO LO
70503 LI IE PP
36021 SACI ED
71709 ZAPPONI ROSANNA
LUIGI71928 ZUCCA
La prova in oggetto si svolgerà venerdì 16 maggio 2014 alle ore 8.00 presso la sala formazione Fantera - Proietti sita all'interno della DCO Garbatella, Circonvallazione Ostiense, 32-RO.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d'identità in corso di validità.
Si specifica che ai fini dell'ammissione alla prova orale, saranno considerati idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100 alla prova in oggetto.
atac
Si comunica, infine, che il team di selezione sarà composto dai seguenti commissari:
Ruolo in Commissione Nominativo Direzione
Presidente DIRMLM Gennaro Antonio Maranzano
Commissario Titolare DIRMLM Maria Rosaria Fusco
Commissario Titolare DIRMLM Marina Adduce
Commissario Supplente DIRMLM Guglielmo Renzi
Commissario Titolare UO Laura Nibi
Commissario Titolare UO Marta Calegaro
Commissario Supplente UO Silvia Bruno
Commissario Supplente UO Stefano Ciccarelli
Commissario Supplente DRUOS Rossella Savignano Con successivo accordo del
12.6.2014 si è statuito quanto segue Verbale di Accardo
I giomo 12 giugno 2014 tra ATAC Sp.A. ele Organizzazioni Sindacali FILT CGL, FIT CISL. ULTRASPORTI, UGL AUTOFERROTRANVER
Premesso che: a) con laccordo del 23 gennaio us. e Pam tamo inciso arviare, compatibilmente con le esgenze di servizio, un percorso di traslanmerto per il personale di asercizio e manutenzione uses tobac metroferro, le cui prime risultanze sono state analizzate in dara 31 gennao u.s. c st
U.S.;
b) nela logica del motoramento contro le Parti sono impegnate ad awiare un confronta sul individuazione di tutte le possibil azioni gestionail lineizzate a incrementare la qualità dele condizioni avoro e del servizio erogato c) quanto sopra è propedeutico a garantire l'efficientamento dellapporo individuale del personale, anche per le attività dei Coordinator Assistenti Coordinatori-DCT e DL
Visto l'accordo del 9 gennaio 2014 in natena di attuazione del terselettivo per acquis zone della figura professionale di PO Treno e successivamente Macchinsta
Visto Taccordo del 28 marzo 2012 in materia di riqualificazione, su base volontaria, del personale can figura professionale di PO Terx rele fqua professionale Machinists, con apoction riferimento ala inea ferroviaria RO IT ed ala Inee ferroviere flore ID
Per quanto sopra promosso o considerato lo Parti, dope ampia analei delle calurieni parcarili, condividono quente agua:
1. di avviare la fase coerativa del percorso di trasferimenti per il personale di esercizio e manutenzione meroferre. In tale contesto Il personale interessate dovrà avanzare richiesta d variazione di allocazione organizzativa secondo le modalità e le tempistiche che saranno. indicate con successiva disposizkne azendale. Ai fini delle composizione dela graduatoria di cu al punto che segue verano prese in considerazione solo la comando di trasferimento presentare a seguito I presente verbale. Il personale manutenzione, oltre ad indicare il luego di lavoro, dovrà specificare anche i reparto di destinazione.
2. ai fini della costituzione della graduatoria per i trasferiment relativi al personale in parcla saranno presi in considerazone i seguenti crite
✓ anzianità di deposito 6 punti per ogni anno nell'ultimo deposito:
✓anzianità di servizio: 2 punt per ogni anno di servizic a parlle a graduatoria serà preso in considerazione l'anzianità cos come previate dall'articolo 18 del Regio Decreto 143/31.
In tals contecto, lo Parti condividono di proseguire il contorio già da tempo avviab sull'analis degli eventuali impati connoo a pococco di specific diritti individuali qui quell derivant dalla Legge 6 febbrow 1002 n. 101
We Ser
I tractor morti cho nchiodora pasceses d specifiche abilitazioni saanno iesi operativi sio s vale del'acquisizione delle chocco. Il personale intereses potrà accedere a corsi di formazione pofiol cho saranno evoti, di norma ed in canenza con le asigenze di servizio, al di fuori dell'orato di crvizio
Le Parti si danno atto che i crteri stora pencati non s applicano ala nobili tra tratte della stessa linee, tra reperti unità produttive della medesima officina. h tali casi restano valdi il crieri e modalità definit a Ihello locale;
Si specifica che, esclusivamente al fini dei prossimi taserimenti, sarà riconosciuta priorità alle richieste di trasferimento del personale con anziarità nela qualifica atuale superiore a 18 mesi che contribuiranno a determinare la detribuzione del seldi finali
Tall said all dovranno essere ncopeni, sula base della graduatoria elaborata secondo crtendcu sopra, utilizzando protanamente personale volontario con anzianità relle attuale interture a 18 meste, no a concorrenza de fabbisogni complessivi, con tuto sulla basequ e ne delarcon 19 091 FD 144/3; somessualmente sarain restante amortati a ivelo locale le criticità che dovessero emergers a fronte delle ulteriori richicate di
Trastenment
3 la Parti convengono di incontrarsi dopo la corclusione della ricezione dele domande d trasferimento per analizzare la distribuzione dele richieste, approfondise gli evemual scostamenti saldi, defnibil anche al netto della verifica e del rentro nella postazioni d provenienza delle residue situazioni dei cd "Tuori posizione", a dare successivamente sseguito ai trasferimenti rispetando il criteio dello scambio ala part degli equilibri quali-quantitativi de sirgdi settore delle esigenze di servizi:
4 fermo restando quamo previsto al purto che precede,specifico ferinemo al figure professionali di CH od operatore di stazione l'avvio dere operazioni di trasfennero collegato al rispetto celle seguenti condicion
4.1 garantire il passaggio tra linee netropolitane dei macchinisti in virtù della Disposizione
Gestionale n. 101 del 18/10/2012 (cul si richiama la tabella riorits al servizio metropolitane) assicurando, a valle dell'acquiezione dele necessarie abditazioni. tal trester ment in aggiunta ed in via prioritaria rispeto alle eventuali ulterion rcheste d trasferimento derivani dall'applicazione del presente accordo;
a tal fine si terrà arche conto dall'assegrazione definitiva, presso e Ince metropolitana sula Ineal ferroviaria RO Gardinetti, dei PO Treno che saranno riqualificati comer macchinati a seguito del'accordo aziendale del 9 gennab 20142
42 amicura al personale di macchiral noi temp trenni strettamente necesari + comunque i prima soaabio, l'avvio dai corsi di plurishitazione sulla baca dalla richiosto già presentate dal pemorale ala data di sottoscrizione del presente verbale con riarimento alla disposizione n. 101 t oui soora
мой белo
43 il trasferimento del personale di stazione sarà preceduta da un incontro, nell'ambito de competent livelli di interlocuzione sindacab. firalizzata all'analisi delal distribuzione delle risorse già in forza. A valle di tale operazioni saranno ofatuat prioritariamente gli spostament di tratta / slazione del personale già assegnato e, in scoordo luego, si procederà con le assegnazioni per il nuovo personale inserito in applicazione degli accordi azerdai ao delle disposizioni di legge;
5. al fine di eficientare le operazion di trasferimento dei macchinisu, cercando al contempo d alneare e esigenze del personale con i taboeogni quali-quantitativi richiesti per l'erogazione del servizio Ic Parti convengono sull'opportunità di attivare il seguente iner:
5.1i PO Treno di entrambe le Inee ferroviarie riqualificati in base all'accordo del 9 gennaio 2014 accederanno direttamente al percorso di ablitanone a machinisa e successivo trasferimento sule inte metropoltane sulla Inca ferroviaria RO
Giardinetti. Al fine di raccogliere le preferenze di inse l'Azienda emanarà apposita disposizione:
52 acquisita l'abilitazione a macchine'a. il personale sarà trasferito sulla nec metropolitane D sula Inca feroviaria RO Giardinet in virtù calla capecit d ricezione della singola linea e sulla base della graduatoria di merito. Tal trastenment saranno operativ a seguito dellintroduzione del nuovo regolamento di esercizio con
Tagente unico sulla linea ferroviarie RO Lido e sula tratta urtana dela Inee ferroviaria RO IT;
5.3 parallelamente a quanto previsto al punto che precede, gli spostament di linea potranno avvenire nellambito dale operazioni di mobilità intema a condizione che i macchinist trasfenti presso le linea ferroviarie RO Lido e RO IT assicuring anche lo svolgimento delle mansioni di PO Treno fino all'introduzione del ad ageme unico:madamento dia di esercizi o ad
6. in considerazione dela prossima conclusione del coso d tomazone finalizzato alfacquisizione del'abitazione ala guia professionale di PO Trono e successiva assegnazione sula inas, le Part si danno atto che, call'effettive immissons in sarvizio de nuovi capitano, I NI ablitari in virtù dell'accordo del 28 marzo 2012, pur dovendo. assicurare entrambe le mansioni secondo le modalità ichieste dele caratteristiche delle single linee feroviarie, saranno adibiti:
Linea feroviara Homa Lido: prioritariamente a mansioni a PO Treno ed in via residuale coerentemente con le esigenze di servizo, alle attività a Macchinsti;
Linea feroviaria RO IT tratta urtera: n consideratore del completamento del peioco di affiancamento in Inea, nela colazione de NI e. su base volontaria coerentemente con le esigenze di servizio, elle attività di PO Trena.
Quanto sopra sarà sottoposto a varion ne mees di settembre pv. ed in caso di coolamons rispetto agli obiettivi sarà immediatemente applicabile quanto previsto dall'ultimo capova dellcord del 29 marzo 2012. Quelors dovessero manifestarei criticità succocovamente alla verifica di cottembre, le Parti convengono di incontrami nuevamente per individuare le soluzioni necesaria.
Le Parti in considerazione del'ampiezza del tema di cu sacra, convergono altresì di monitorare periodicamente l'andamento dell'accordo con specifico fermento agli esti di percorsi per
K15 K
l'acquisizione dell'abitazone ele condotte ed alc conseguenze gestional relative alle mancate conclusione dell'iler di abitazione presso le lines mstrepoitans al lines furroviaria RO
Giardineti
prema che per elfeto del tuin over oi cono determinate aouno socparture nel settore cacrezio personal slazione / Coordinatori e Assistent Coordinator, vieta la anmpinasita de temate Parti Gorengoro d odlendarizzare al più presto una specifica sunione in cui saranno i fabbisogni di personale definite le modalità di coperture sogli soci degl eventuali macinamenti. Resta inteso che tali posizioni non potranno accore ricoperto mediante operazioni di mobilità interna con personale proveniente da linee differenti.
8. nel rbadire che le attività di Coordinatore (par 210) ed Assistente Coordinatore (par. 193 possono essere svelte solo da personale allo scopo gi abillato, tenuto conto dels declaratoria del CNNL del 27 novembre 2000, le Pari confermano la possibilità di impiego, per esigenze di servizio in attività di condotta:
9. in considerazione del confromo, da tempo avviato, relativamente al tema connesso ale indernità specifiche per il personale di cui al punto precedente e al personale di esercizio con mansioni di DCT/DU D., Pan ravvisano l'opportunità e la necessità di definire la tematica in questione nell'ambito della discussione conplassve de nardino dela struttura retribuiva
Nello stesso cortesto si comporra I contronto relativo al'individuazione degi strument incentivanti Al riguardo, deducono gli appellanti che "Controparte, infatti, non solo ha portato a compimento la selezione in verbis con estremo ritardo, assegnando le mansioni di PO EN agli odierni ricorrenti per un tempo superiore a quello previsto dalla Disposizione
Gestionale n. 16/2014 (probabilmente era questo il vero e fraudolento intento dell CP_1 ), ma non ha mai attribuito la qualifica di AC agli appellanti né attribuito loro le relative mansioni, destinando loro allo svolgimento delle mansioni di PO EN, per oltre otto anni, fino al successivo trasferimento in CP_3
Invero, nell'accordo del 9.1.2014 si specifica che:
Resta inteso che con il presente verbale le Parti hanno voluto dare avvio ad un percorso di selezione finalizzato all'acquisizione della figura professionale di CH par.153 e che quanto declinato nel punto 1 è da considerare un unicum inscindibile alla cui mancata conclusione sono connesse le relative conseguenze di natura economico, normativo e gestionali.
Certamente (e non è controverso tra le parti) tra il mese di giugno e quello di luglio 2014
CP 1 ha affidato le mansioni di PO EN agli odierni appellanti (ciascuno sulla linea prescelta, RO Lido o RO - IT). Considerato che il periodo massimo di attribuzione delle mansioni di PO EN era pari a 6 mesi e che CP_1 ha assegnato tali mansioni agli odierni appellanti tra giugno e luglio 2014, essi avrebbero dovuto svolgere tali mansioni, al massimo, sino al mese di dicembre 2014/gennaio 2015 (6 mesi dai mesi di giugno e luglio 2014). Invero, CP_1, ha continuato ad affidare tali mansioni (di Parte_11 ) agli odierni appellanti, i quali, alla data del deposito del ricorso di primo grado, hanno continuato a svolgere le medesime per oltre 7 anni (nonostante il periodo massimo individuato dalla stessa CP_1 fosse pari a 6 mesi).
Parti appellanti già in primo grado nel ricorso avevano precisato che:
"Trascorsi 2 anni e 6 mesi dall'affidamento delle mansioni da PO EN, con Disposizione
Gestionale n. 2 del 5.1.2017 (doc. n. 25), CP_1, comunicando l'avvio del corso di formazione per l'abilitazione alla figura professionale di AC, ha convocato i Sigg.ri
Parte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_2 ed Parte_8
Parte_1 63) Con Disposizione Gestionale n. 8 del 24.1.2017 (doc. n. 26), ad integrazione della Disposizione Gestionale n. 2/2017, CP_1 ha convocato anche i Sigg.ri
Persona_1 Parte 6 64) Il corso di formazione è stato avviato, Parte_7 per coloro che appartenevano alla Linea RO - Lido, il 9 ed il 10 gennaio 2017; mentre, per coloro che appartenevano alla Linea RO - IT, a decorrere dal 16 e 17 gennaio
2017 (v. doc. nn. 25 e 26). 65) Il suddetto corso di formazione, a cui hanno partecipato tutti gli odierni ricorrenti, è stato portato a compimento nel mese di giugno 2017 (piuttosto che nel mese di giugno 2015) e, quindi, con gravissimo ritardo nell'adempimento dell'obbligazione assunta da CP_1 con Disposizione Gestionale n. 16/2014. 66)
Successivamente, tutti i candidati avrebbero dovuto svolgere, nel medesimo periodo, le prove successive al suddetto corso, utili a verificare l'idoneità alla figura professionale di
AC...
-Diversamente da quanto esposto, CP_1 per ragioni non comprensibili e comunque riconducibili ad una condotta irragionevolmente discriminatoria della selezione de qua - ha dato priorità a coloro i quali avevano optato per la Linea RO IT (così,
-
discriminando coloro che avevano optato per la Linea RO - Lido). 68) In buona sostanza, nonostante tutti gli odierni ricorrenti avessero completato nel medesimo periodo il corso di formazione per l'acquisizione della figura professionale di AC, CP_1 ha convocato, per le prove finalizzate all'acquisizione della figura di AC e per l'esame ministeriale USTIF, prima i canditati che avevano optato per la Linea ferroviaria RO ·
IT (convocati nel mese di giugno 2017) e poi coloro che avevano manifestato la volontà di svolgere il servizio sulla tratta ferroviaria RO - Lido (convocati solamente nel mese di febbraio 2018)".
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 e
Parte_6 hanno dedotto, altresì, che: "CP_1 non ha rispettato le obbligazioni assunte per mezzo del suddetto accordo e della suddetta Disposizione Gestionale, risultando quindi gravemente inadempiente a tali obbligazioni. Controparte, infatti, non solo ha portato a compimento la selezione in verbis con estremo ritardo, assegnando le mansioni di PO EN agli odierni ricorrenti per un tempo superiore a quello previsto dalla Disposizione
Gestionale n. 16/2014 (probabilmente era questo il vero e fraudolento intento dell CP_1 ), ma non ha mai attribuito la qualifica di AC agli appellanti né attribuito loro le relative mansioni, destinando loro allo svolgimento delle mansioni di PO EN, per oltre otto anni, fino al successivo trasferimento in CP_3 . Con Disposizione Gestionale n. 53 del 7.4.2014 (doc. n. 14 ric. 1° grado), è stata pubblicata la graduatoria in cui è stato indicato il personale ammesso ai corsi di formazione per PO EN, con assegnazione ai singoli corsi di formazione (RO Lido e RO - IT); dalla visione di tale graduatoria, risulta che gli odierni ricorrenti sono stati convocati al corso di formazione propedeutico all'abilitazione di PO EN (20), secondo la linea prescelta. A seguito della conclusione del corso di formazione, a cui gli odierni appellanti hanno partecipato, con Disposizione
Gestionale n. 81 del 14.5.2014 (doc. n. 15 ric. 1° grado) e con Disposizione Gestionale n. 85 del 16.5.2014 (doc. n. 16 ric. 1° grado), CP_1 ha pubblicato l'elenco dei candidati risultati vincitori sulle varie linee, tra cui gli odierni appellanti In sostanza, mentre gli appellanti, a
...
causa del comportamento di CP_1, non hanno ricevuto l'assegnazione delle mansioni di
AC, nonostante il superamento dell'esame di abilitazione ministeriale, altri loro colleghi hanno avuto la possibilità di ricoprire il suddetto ruolo. Ciò, come detto, per esclusiva e arbitraria scelta aziendale ignorata dal Giudice di primo grado [con discriminazione n.d.r.]".
Ebbene, i fatti così come dedotti dalla parti appellanti non sono stati specificamente contestati dalla controparte. Così gli appellanti: "Al riguardo, si osserva che il comportamento illegittimo addebitato ad CP_1, come ripetutamente evidenziato nei precedenti paragrafi del presente atto, cui si rinvia, consiste: a) nel mancato rispetto, da parte della Società, dell'accordo sindacale del 9.1.2014, nonché delle Disposizioni ad esso connesse, con particolare riferimento alla Disposizione Gestionale n. 16/2014 ed a quelle successive, connesse e collegate a quest'ultima; b) nel conseguente illegittimo affidamento, non temporaneo, delle mansioni di PO EN;
c) nel relativo demansionamento degli appellanti, essendo la mansione di PO EN, illegittimamente affidate, inferiore sia rispetto a quelle precedentemente ricoperte sia a quella di
AC; d) nell'adozione di un comportamento discriminatorio rispetto agli altri colleghi, che invece, in virtù di procedure diverse da quella intraprese dai ricorrenti, hanno visto loro assegnarsi le mansioni di AC;
e) nella violazione del principio del legittimo affidamento. Invero, come già ripetutamente dedotto e dimostrato nei precedenti paragrafi del presente ricorso in appello, la Società convenuta: (i) ha gravemente ritardato l'avvio del corso di formazione per il conseguimento della abilitazione ministeriale da
AC, attribuendo agli odierni appellanti le mansioni di PO EN per un periodo di tempo ben superiore a 6 mesi (circostanza che è perdurata sino a che gli appellanti sono restati alle dipendenze di CP_1) e, circostanza ancor più grave, (ii) non ha affidato le mansioni di AC agli odierni appellanti, nonostante il superamento dell'esame di abilitazione ministeriale. La condotta avversaria deve peraltro definirsi quanto meno colpevole, in quanto CP_1 avrebbe potuto procedere alla definizione della selezione de qua nei termini previsti e, soprattutto, avrebbe potuto (rectius dovuto) assegnare ai ricorrenti le mansioni da AC. Si può inoltre ipotizzare che la resistente abbia agito con dolo, avendo come obiettivo, al momento dell'apertura della selezione in verbis, non quello di ricoprire la posizione di AC, ma quella di ricoprire, in maniera surrettizia, la posizione di PO EN ... Tale danno è quantificabile: a) nella differenza tra l'importo di Euro 1.490,41 netti mensili (retribuzione spettante per il par. 153, come risulta dalla Tabella allegata, doc. n. 50) e l'importo corrispondente ad Euro 1.409,12 netti mensili (retribuzione spettante per il par. 140, come risulta dalla Tabella allegata, doc. n. 50 ric. 1° grado), moltiplicata per le mensilità intercorrenti tra il mese di gennaio 2015 (che rappresenta il mese a partire dal quale gli appellanti avrebbero dovuto conseguire la qualifica di
AC se fosse stato rispettato l'accordo sindacale del 9.1.2014) ed il 30.6.2022; b) nella differenza tra l'importo corrisposto, sulla base dell'accordo contenuto nel Verbale di accordo del 17.7.2015 (v. doc. n. 55 ric. 1° grado), a titolo di indennità per lo svolgimento di
PO EN e quello che sarebbe stato percepito dagli odierni appellanti, sulla base delle singole corse e dei singoli turni effettuati, laddove CP_1 avesse assegnato loro le mansioni di AC, per le ragioni più specificamente individuate nei precedenti "Motivi di diritto", cui si rinvia per brevità In ogni caso, gli appellanti hanno subito anche un significativo danno non patrimoniale, di cui si chiede il risarcimento. Come noto, il danno non patrimoniale si sostanzia, in particolare, in danni morali ed esistenziali. Più precisamente, nel caso di specie gli appellanti sono stati vittime di un vero e proprio danno professionale
... Con particolare riferimento al danno esistenziale, le Sezioni Unite ritengono che esso possa essere definito quale danno all'identità professionale sul luogo di lavoro, all'immagine e alla vita di relazione del lavoratore ... l'alterazione delle abitudini di vita e degli assetti relazionali del lavoratore, il quale non ha più l'occasione per esprimere e realizzare la sua persona nel mondo esterno. Ma non solo, il (duplice) inadempimento di
CP_1 ha fatto sorgere, in capo agli odierni appellanti, anche il diritto al risarcimento del danno c.d. non patrimoniale da inadempimento ... causando loro, di conseguenza, non solo concrete e significative problematiche di carattere economico, ma anche uno stato di forte ansia e preoccupazione dovuto alla pericolosità del mestiere, nonché di forte stress e frustrazione per l'attuale situazione lavorativa, che è del tutto diversa ed inaspettata rispetto a quella voluta. In conclusione, il danno non patrimoniale subito dagli appellanti
...
(costituito, nel caso di specie, quantomeno dal danno professionale, esistenziale, non patrimoniale da inadempimento), come sopra dedotto e dimostrato, si estrinseca in: a) un danno esistenziale, consistente nel peggioramento della qualità della vita degli appellanti, che, nella fattispecie in oggetto, è ravvisabile nella perdita di prestigio professionale e nella frustrazione degli appellanti per lo svolgimento di mansioni che non hanno mai avuto intenzione di svolgere per un periodo superiore ai sei mesi;
per tale motivo, essi non hanno avuto la possibilità di esplicare la propria personalità sul luogo di lavoro, in quanto costretti a ricoprire una qualifica che non gli appartiene, perdendo la propria identità professionale sul luogo di lavoro, nonché nel percepire redditi inferiori rispetto a quelli cui avevano (e hanno) diritto, con gravi ripercussioni economiche nella propria situazione familiare;
b) un danno morale, provocato dallo stato di profondo sconforto, preoccupazione e turbamento creato dalla pericolosità delle mansioni che stanno attualmente svolgendo, che ogni giorno li pongono a rischio di aggressioni fisiche da parte dell'utenza, tanto da temere costantemente per la propria incolumità, nonché dallo sconvolgimento della loro vita lavorativa e dalla frustrazione per l'impossibilità di garantire alla loro famiglia uno stile di vita che pensavano di poter loro offrire;
tutto ciò si è concretizzato in un ingiustificato patema d'animo per l'ingiusta cessazione del rapporto lavorativo.".
Invero, al riguardo, l'azienda appellata ha controdedotto che "Con accordo del 12 giugno
2014 (cfr. doc. n. 5 della comparsa di CP_1 nel primo grado) veniva ribadito che detto personale, all'esito dell'abilitazione, sarebbe stato trasferito solo a seguito dell'introduzione del nuovo regolamento di esercizio con l'agente unico sulla linea ferroviaria RO - Lido e sulla tratta urbana della linea RO - IT (cfr. punto 5.2 del medesimo accordo)",
Tuttavia, deve notarsi che detto accordo, in ogni caso, interviene dopo che sono state espletate le procedure di cui all'accordo del 9.1.2014, con le determinazioni sopra richiamate.
Inoltre, è noto che la Suprema Corte, in tema di concorsi interni, ha precisato che "Ove il datore di lavoro per la copertura di posti di una determinata qualifica abbia manifestato la volontà di procedere mediante un concorso interno ed abbia, a tal fine, pubblicato un bando contenente tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli), prevedendo altresì il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, è configurabile una offerta al pubblico, la quale impegna il datore di lavoro ad adempiere le obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica soggettiva, vale a dire la modifica del precedente rapporto di lavoro, dalla quale il datore non può sciogliersi che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge e non per mutamento in peggio da parte di un sopravvenuto contratto collettivo" (Cass. n. 16501/2004).
Sono infondati anche i rilievi di parte appellata secondo cui "a causa delle problematiche relative alle due linee ferroviarie in esame per la mancata realizzazione del progetto dell'agente unico e per il mutato scenario organizzativo e produttivo che ne è conseguito, al fine di garantire il servizio pubblico di trasporto, erogato già con non poche difficoltà, nonché di assicurare la copertura dei turni dell'organico impiegato nelle funzioni di capoEN, CP_2 non ha potuto ultimare in breve tempo l'avanzamento professionale che si erano prefigurato in virtù dell'accordo del 9 gennaio 2014 per cui è stato tutto rinviato in attesa che si realizzassero le condizioni per il quale era stato concepito ed avviato il progetto". Dette asserzioni non hanno trovato riscontro alcuno e, comunque, è doveroso rilevare che l'accordo del 12.6.2014 prevedeva che 5. al fine di efficientare le operazioni di trasferimento dei macchinisti, ricercando al contempo di allineare le esigenze del personale con i fabbisogni quali-quantitativi richiesti per l'erogazione del servizio, le Parti convengono sull'opportunità di attivare il seguente iter:
5.1 i PO Treno di entrambe le linee ferroviarie riqualificati in base all'accordo del 9 gennaio 2014 accederanno direttamente al percorso di abilitazione a CH e successivo trasferimento sulle linee metropolitane o sulla linea ferroviaria RO
Giardinetti. Al fine di raccogliere le preferenze di linee l'Azienda emanerà apposita disposizione;
5.2 acquisita l'abilitazione a CH, il personale sarà trasferito sulle linee metropolitane o sulla linea ferroviaria RO Giardinetti in virtù della capacità di ricezione della singola linea e sulla base della graduatoria di merito. Tali trasferimenti saranno operativi a seguito dell'introduzione del nuovo regolamento di esercizio con l'agente unico sulla linea ferroviarie RO Lido e sulla tratta urbana della linea ferroviaria RO IT;
5.3 parallelamente a quanto previsto al punto che precede, gli spostamenti di linea potranno avvenire nell'ambito delle operazioni di mobilità interna a condizione che i macchinisti trasferiti presso le linee ferroviarie RO Lido e RO IT assicurino anche lo svolgimento delle mansioni di PO Treno fino all'introduzione del regolamento di esercizio ad agente unico;
Pertanto, la remissone all'adozione di un regolamento di esercizio ad agente unico appare una clausola meramente potestativa ai sensi dell'art. 1355 c.c. giacchè rimessa alla mera volontà del creditore/datore di lavoro, senza che sia indicata alcuna data od arco temporale entro cui detto regolamento debba essere adottato.
Parte appellata ha, altresì, precisato sul punto che: "Le stesse organizzazioni sindacali firmatarie, infatti, non hanno mai rivendicato né preteso l'applicazione dei termini di quegli accordi, apparendo chiaro anche a loro quali fossero le ragioni di servizio per le quali non era stato più possibile procedere con quel percorso professionale, non potendosi più concludere secondo quella scansione temporale e come concepito nel progetto iniziale in quanto lo stesso era strettamente funzionale all'istituzione dell'agente unico. Né gli appellanti hanno allegato o prodotto alcunché che possa corroborare il loro assunto".
Al riguardo, è sufficiente rilevare che non può essere invertito l'onere probatorio che, invero, nel caso di specie, appare essere a carico dell CP_2 e non certo degli odierni appellanti.
Vanno, poi, richiamate le deduzioni dell'appellata secondo cui "Abbiamo già fatto cenno al concorso interno bandito con le disposizioni gestionali n. 76/2018 e disposizione gestionale n. 90/2018, con le quali l'Azienda ha voluto estendere le abilitazioni al personale che già possedeva l'abilitazione alla conduzione di convogli sulle linee ferroviarie di RO
Lido e RO IT - come gli appellanti -, presentando apposita domanda ai predetti concorsi al fine di conseguire l'abilitazione alla conduzione dei mezzi di trazione circolanti sulle linee metropolitane A, B/B1 e linea ferroviaria di RO Giardinetti. Molti colleghi degli appellanti hanno partecipato a quel concorso ed hanno conseguito la qualifica di CH, trasferendosi presso le linee della metropolitane interessate alla selezione. Gli istanti, invece, non hanno preso parte a quel concorso, rinunciando a quella possibilità presumibilmente perché interessati per ragioni personali a rimanere nella linea ferroviaria di appartenenza. Gli appellanti non hanno approfittato di quella opportunità che gli avrebbe consentito, con molta probabilità, di conseguire il profilo oggi rivendicato e questa scelta non è da imputare ad CP_1, anzi è proprio vero il contrario. L'Azienda gli ha offerto dopo qualche anno dall'abilitazione come CH presso le linee di appartenenza, una seconda possibilità di poter svolgere la qualifica ambita sulle altre linee esercite da CP_1 ; chance che non è stata sfruttata dai lavoratori. b.
2. A conferma della bontà delle intenzioni datoriali, proprio con lo scopo di fronteggiare l'emergenza del fabbisogno di organico nella qualifica di capoEN (risorsa che ha la responsabilità del convoglio, essenziale quanto il CH alla circolazione del medesimo) la Società si è trovata costretta a bandire una nuova selezione per capiEN".
Ebbene, appare al Collegio che la deduzione non coglie nel segno, in quanto stigmatizza un comportamento dei lavoratori rimesso esclusivamente alla loro libera determinazione: il partecipare o mero ad una procedura selettiva è, come tale, valutazione personale non coercibile.
Parte appellata, infine, sostiene che "In conclusione, non sono fondate le singole richieste economiche avanzate sulle indennità da CH, poiché queste ultime sono strettamente erogate per il tipo di turnazione svolta per tale mansione. A completezza, nei conteggi prodotti, sono state quantificate qui di seguito le differenze retributive tra il parametro 140 e il par. 153, tenendo conto di tutte le retribuzioni percepite (comprensivi di eventuali trattamenti individuali conseguenti alla precedente riqualificazione professionale) e le reali presenze in servizio per il periodo 01.07.2015 - 31.12.2020. - Pt_4
[...] €9.147,28; - Parte_3 € 0,00, il ricorrente percepisce un ad personam di € 236,39 derivante dalla precedente riqualificazione (fino al 31.12.2014 era inquadrato come collaboratore d'ufficio, par. 175) che garantisce la stessa retribuzione ante riqualificazione.
Se venisse conseguita la qualifica di CH par. 153, tale trattamento individuale verrebbe assorbito ed essendo la retribuzione di origine superiore a quella di CH non si genererebbe alcuna differenza retributiva;
- Parte_6 € 8.847,84; - Parte_5
€ 0,00, il ricorrenteParte_2 Parte_1[...] € 8.927,82; € 9.215,02; - percepisce un ad personam di € 214, 82 derivante dalla precedente riqualificazione (fino al 31.12.2014 era inquadrato come collaboratore d'ufficio, par. 175) che garantisce la stessa retribuzione ante riqualificazione. Se venisse conseguita la qualifica di CH par. 153, tale trattamento individuale verrebbe assorbito ed essendo la retribuzione di origine superiore a quella di CH non si genererebbe alcuna differenza retributiva
(cfr. doc. n. 15, conteggi CP_1 allegati nella comparsa di primo grado)".
Orbene, sulle indennità di CH è sufficiente osservare che gli appellanti invero le parametrano ai turni effettuati come capiEN in periodi in cui avrebbero dovuto essere inquadrati come macchinisti.
Inoltre, sulle altre somme indicate dall'appellata con riguardo ai singoli lavoratori appellanti esse ben possono essere prese in considerazione perché fondate su conteggi non specificamente non contestati da parti appellanti (anche se tutti fino al 31.12.2020).
Tuttavia, va precisato che nelle conclusioni di cui al ricorso di 1° grado e reiterate in appello non si fa riferimento a specifici conteggi e si chiede una condanna generica.
In definitiva, n ragione di quanto dedotto dagli appellanti e da ritenersi fondato in ragione del percorso motivazionale sin qui seguito. deve essere dichiarato il loro diritto alla qualifica dei macchinisti dal luglio 2015 e alle differenze retributive con quelle di capo EN,
Non possono essere riconosciuti ulteriori danni, solo prospettati e in alcun modo provati, ad eccezione di quanto richiesto a titolo di indennità di condotta prevista dal verbale di accordo sottoscritto tra CP_1 e le sigle sindacali, in data 17 luglio 2015.
Si richiama comunque ex art. 118 disp. att. c.p.c. quanto già disposto da questa Corte con sentenza n. 2367/2020. Ne consegue che l'appello deve essere accolto nei limiti sopraindicati. nel senso che, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi il diritto degli appellanti all'assegnazione delle mansioni di AC (par. 153 del CCNL applicabile) e della relativa figura professionale, con decorrenza dal luglio 2015, nonché il diritto al relativo adeguamento normativo e retributivo, ed alla corresponsione delle relative differenze retributive con quella di capiEN già percepite, da detta data a quella della effettiva assegnazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singole date di maturazione del credito al saldo, con condanna dell'appellata al pagamento in loro favore di quanto riconosciuto in ditto. Deve altresì, dichiararsi il diritto degli appellanti alla corresponsione dell'indennità di condotta per i NI di cui al Verbale di accordo del
17.7.2015 e, per conseguenza, condannare CP_1 alla corresponsione di tale indennità nei confronti degli odierni appellanti, con decorrenza dal luglio 2015, decurtata degli importi percepiti a titolo di indennità da capiEN oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo.
Deve rigettarsi nel resto. In considerazione della prevalente soccombenza, l'appellata deve essere condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto degli appellanti all'assegnazione delle mansioni di CH (par. 153 del CCNL di categoria) e della relativa figura professionale, con decorrenza dal luglio 2015, nonché il diritto al relativo adeguamento normativo e retributivo, ed alla corresponsione delle relative differenze retributive con quella di capiEN già percepite, da detta data a quella della effettiva assegnazione alla detta qualifica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singole date di maturazione del credito al saldo;
- condanna l'appellata al pagamento in favore di ciascun appellante quanto riconosciuto in diritto.
- dichiara il diritto degli appellanti alla corresponsione dell'indennità di condotta per i macchinisti di cui al verbale di accordo del 17.7.2015: condanna CP_1 alla corresponsione di detta indennità in favore di ciascun appellante, con decorrenza dal luglio 2015, decurtata degli importi percepiti a titolo di indennità da capiEN, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singole date di maturazione del credito al saldo;
- rigetta nel resto;
- condanna | CP_2 appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi € 7.265,00 e per il presente grado in €
8.682,50, oltre, per entrambi i gradi. spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
RO, 25.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste