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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/12/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Treviso
Seconda Sezione Civile
Verbale d'udienza con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1199/2025 R.G. promossa da
(già , Parte_1 Parte_2
codice fiscale e p. iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Ruben P.IVA_1
IN
ATTRICE nei confronti di con sede in 31044 – Montebelluna (TV), Via Feltrina Sud n. Controparte_1
172, codice fiscale P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
***
Oggi 18/12/2025 il giudice, richiamato il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito delle note scritte delle parti ai sensi degli artt. 127 ter
e 128 c.p.c., rilevato che parte attrice ha depositato la nota di trattazione scritta e così concluso:
“In via principale:- accertarsi e dichiararsi che tra Parte_3
e intercorso un rapporto avente
[...] Controparte_1
ad oggetto la somministrazione di gas naturale presso il PDR n.
00881906305402; - accertarsi e dichiararsi che Parte_3
è creditrice nei confronti di per
[...] Controparte_1
l'importo di Euro 301.501,34 ovvero per il diverso maggiore o minor importo che verrà accertato in corso di causa, a titolo di consumi di gas naturale fruiti dalla convenuta con riferimento al PDR n. 00881906305402 per il periodo ricompreso tra il 01.01.2015 e il 31.12.2023. - Per l'effetto, condannare CP_1
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 3144/2025 r.g. 1 S.P.A. al pagamento in favore di Parte_3 dell'importo complessivo di Euro 301.501,34, ovvero del maggiore o minor importo che verrà accertato in corso di causa, oltre agli interessi di mora ex
d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo ed alla rivalutazione monetaria. In via subordinata: - accertarsi e dichiararsi che ha, senza Controparte_1
giusta causa, fruito di consumi di gas in danno di Parte_3
nel periodo ricompreso tra il 01.01.2015 e il 31.12.2023; -
[...]
conseguentemente, condannare ad indennizzare Controparte_1 [...]
ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. per Parte_3
l'importo complessivo di Euro 301.501,34, ovvero per il diverso maggiore o minor importo che verrà accertato in corso di causa. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso forf. spese generali 15%, Iva e
Cpa. In via istruttoria: - Ammettersi ogni mezzo istruttorio idoneo a fondare gli assunti di parte attrice. - Previo occorrendo e senza inversione dell'onus probandi, si chiede di ammettersi CTU contabile volta a quantificare il credito vantato dall'attrice nei confronti di parte convenuta, con specifico riferimento alla correttezza delle letture effettuate dal distributore e Controparte_2
delle tariffe applicate e, quindi, la conseguente correttezza dei consumi fatturati da e azionati nel presente Parte_3 giudizio”, pronuncia sentenza definitiva del giudizio.
***
L'attrice, premettendo di avere intrattenuto con un rapporto Controparte_1
di somministrazione di gas naturale associato al PDR n. 00881906305402, ha domandato la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro
301.501,34, quale corrispettivo dei consumi di gas naturale fruiti dalla stessa per il periodo ricompreso tra l'1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2023.
La convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
La domanda è fondata.
Il rapporto contrattuale inter partes è dimostrato in via indiziaria dai seguenti elementi:
- la presenza della convenuta nel Sistema Informatico Integrato (doc. n. 3);
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 3144/2025 r.g.
2 - la corrispondenza intercorsa tra le parti, da cui si evince un espresso riconoscimento del rapporto da parte di (doc. n. 4, n. 5 e n. Controparte_1
7);
- la circostanza che questa abbia pagato le fatture dell'attrice relative ai consumi dei mesi di ottobre e novembre 2023, mai contestate dalla somministrata ed anzi accettate (doc. n. 14 e n. 15);
- la disponibilità della convenuta (quale evincibile dall'ulteriore scambio di corrispondenza di cui al documento n. 23) al pagamento dell'importo di euro
200.000,00 “al solo fine di evitare la sospensione della fornitura” (ciò che evidentemente comporta riconoscimento del rapporto);
- le letture dei consumi effettuate dal distributore locale Controparte_2
(doc. n. 9), da cui si evince come la convenuta abbia fruito del gas somministrato dall'attrice.
Questi elementi consentono di ritenere assolto l'onere dell'attrice di dimostrare il titolo della pretesa creditoria fatta valere.
Del pari è dimostrato il quantum debeatur, posto che i consumi sono stati fatturati sulla scorta delle menzionate letture effettuate e trasmesse da Controparte_2
per i quali è stato applicato il prezzo contrattuale ratione temporis vigente.
[...]
Ciò posto, deve ritenersi che l'attrice abbia assolto all'onere della prova su di sé gravante ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c.
Di contro, a fronte della deduzione del proprio inadempimento contrattuale, nulla
è stato dedotto né provato dalla convenuta, che non si è nemmeno costituita in giudizio.
La domanda è pertanto accolta e è condannata al pagamento, Controparte_1
in favore dell'attrice, della somma di euro 301.501,34 oltre interessi ex d. lgs. n.
231/2002 dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con applicazione dei parametri medi quanto alle fasi di studio e introduttiva e minimi quanto alle fasi istruttoria e decisoria, in ragione della natura contumaciale della controversia, del fatto che non è stata svolta attività istruttoria orale né tecnica e del carattere semplificato del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 3144/2025 r.g. 3 Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, Controparte_1
in favore di della somma di euro 301.501,34 Parte_1
oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in euro 1.241,00 per
[...]
anticipazioni e in euro 14.170,00 per compenso oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cpa.
Treviso, 18 dicembre 2025
Il Giudice
RI Di TU
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 3144/2025 r.g. 4
Seconda Sezione Civile
Verbale d'udienza con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1199/2025 R.G. promossa da
(già , Parte_1 Parte_2
codice fiscale e p. iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Ruben P.IVA_1
IN
ATTRICE nei confronti di con sede in 31044 – Montebelluna (TV), Via Feltrina Sud n. Controparte_1
172, codice fiscale P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
***
Oggi 18/12/2025 il giudice, richiamato il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito delle note scritte delle parti ai sensi degli artt. 127 ter
e 128 c.p.c., rilevato che parte attrice ha depositato la nota di trattazione scritta e così concluso:
“In via principale:- accertarsi e dichiararsi che tra Parte_3
e intercorso un rapporto avente
[...] Controparte_1
ad oggetto la somministrazione di gas naturale presso il PDR n.
00881906305402; - accertarsi e dichiararsi che Parte_3
è creditrice nei confronti di per
[...] Controparte_1
l'importo di Euro 301.501,34 ovvero per il diverso maggiore o minor importo che verrà accertato in corso di causa, a titolo di consumi di gas naturale fruiti dalla convenuta con riferimento al PDR n. 00881906305402 per il periodo ricompreso tra il 01.01.2015 e il 31.12.2023. - Per l'effetto, condannare CP_1
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 3144/2025 r.g. 1 S.P.A. al pagamento in favore di Parte_3 dell'importo complessivo di Euro 301.501,34, ovvero del maggiore o minor importo che verrà accertato in corso di causa, oltre agli interessi di mora ex
d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo ed alla rivalutazione monetaria. In via subordinata: - accertarsi e dichiararsi che ha, senza Controparte_1
giusta causa, fruito di consumi di gas in danno di Parte_3
nel periodo ricompreso tra il 01.01.2015 e il 31.12.2023; -
[...]
conseguentemente, condannare ad indennizzare Controparte_1 [...]
ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. per Parte_3
l'importo complessivo di Euro 301.501,34, ovvero per il diverso maggiore o minor importo che verrà accertato in corso di causa. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso forf. spese generali 15%, Iva e
Cpa. In via istruttoria: - Ammettersi ogni mezzo istruttorio idoneo a fondare gli assunti di parte attrice. - Previo occorrendo e senza inversione dell'onus probandi, si chiede di ammettersi CTU contabile volta a quantificare il credito vantato dall'attrice nei confronti di parte convenuta, con specifico riferimento alla correttezza delle letture effettuate dal distributore e Controparte_2
delle tariffe applicate e, quindi, la conseguente correttezza dei consumi fatturati da e azionati nel presente Parte_3 giudizio”, pronuncia sentenza definitiva del giudizio.
***
L'attrice, premettendo di avere intrattenuto con un rapporto Controparte_1
di somministrazione di gas naturale associato al PDR n. 00881906305402, ha domandato la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro
301.501,34, quale corrispettivo dei consumi di gas naturale fruiti dalla stessa per il periodo ricompreso tra l'1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2023.
La convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
La domanda è fondata.
Il rapporto contrattuale inter partes è dimostrato in via indiziaria dai seguenti elementi:
- la presenza della convenuta nel Sistema Informatico Integrato (doc. n. 3);
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 3144/2025 r.g.
2 - la corrispondenza intercorsa tra le parti, da cui si evince un espresso riconoscimento del rapporto da parte di (doc. n. 4, n. 5 e n. Controparte_1
7);
- la circostanza che questa abbia pagato le fatture dell'attrice relative ai consumi dei mesi di ottobre e novembre 2023, mai contestate dalla somministrata ed anzi accettate (doc. n. 14 e n. 15);
- la disponibilità della convenuta (quale evincibile dall'ulteriore scambio di corrispondenza di cui al documento n. 23) al pagamento dell'importo di euro
200.000,00 “al solo fine di evitare la sospensione della fornitura” (ciò che evidentemente comporta riconoscimento del rapporto);
- le letture dei consumi effettuate dal distributore locale Controparte_2
(doc. n. 9), da cui si evince come la convenuta abbia fruito del gas somministrato dall'attrice.
Questi elementi consentono di ritenere assolto l'onere dell'attrice di dimostrare il titolo della pretesa creditoria fatta valere.
Del pari è dimostrato il quantum debeatur, posto che i consumi sono stati fatturati sulla scorta delle menzionate letture effettuate e trasmesse da Controparte_2
per i quali è stato applicato il prezzo contrattuale ratione temporis vigente.
[...]
Ciò posto, deve ritenersi che l'attrice abbia assolto all'onere della prova su di sé gravante ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c.
Di contro, a fronte della deduzione del proprio inadempimento contrattuale, nulla
è stato dedotto né provato dalla convenuta, che non si è nemmeno costituita in giudizio.
La domanda è pertanto accolta e è condannata al pagamento, Controparte_1
in favore dell'attrice, della somma di euro 301.501,34 oltre interessi ex d. lgs. n.
231/2002 dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con applicazione dei parametri medi quanto alle fasi di studio e introduttiva e minimi quanto alle fasi istruttoria e decisoria, in ragione della natura contumaciale della controversia, del fatto che non è stata svolta attività istruttoria orale né tecnica e del carattere semplificato del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 3144/2025 r.g. 3 Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, Controparte_1
in favore di della somma di euro 301.501,34 Parte_1
oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in euro 1.241,00 per
[...]
anticipazioni e in euro 14.170,00 per compenso oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cpa.
Treviso, 18 dicembre 2025
Il Giudice
RI Di TU
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 3144/2025 r.g. 4