CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 5423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5423 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere Relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2920/2023 di R.G., rinviata per la discussione davanti al Collegio all'udienza del 22 ottobre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avvocato LE Di MO, c.f. , giusta procura a CodiceFiscale_2
margine dell'atto di citazione del primo grado del giudizio, con domicilio eletto in Napoli alla via Seggio del Popolo n. 22, presso lo studio legale Di MO & Partners degli Avvocati
LE Di MO e RA TI, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. p.i. , in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentanti pro tempore, dott. nato a [...] il [...], e dott. Controparte_2
, nato a [...] il [...], con sede legale in Mogliano Veneto CP_3
(TV) alla via Marocchesa n. 14, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico “ nonché conferitaria del Ramo di Controparte_4
della medesima nella qualità Parte_2 Controparte_4
di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in virtù di atto di conferimento per notaio in Milano del 28.06.2013, rep. n. 18568/5996 - operazione Persona_1
- 1 - autorizzata dall' con provvedimento prot. n. 32-13-000882 di cui alla delibera n. 105 CP_5
del 18.06.2013, rappresentata e difesa dall'Avvocato Luigi TU, c.f. C.F._3
, giusta procura generale alle liti con atto per notaio in Milano del
[...] Persona_2
26.07.2017, rep. n. 3999, racc. n. 2141, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla via San Tommaso D'Aquino n. 15, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 24/2023, resa nel giudizio di primo grado avente n. 3604/2017 di R.G., pubblicata il 2 gennaio 2023 e non notificata, in materia di risarcimento dei danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza, che si abbiano integralmente per trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, notificato il 20 giugno 2023 e iscritto a ruolo in data 21 giugno 2023, ha impugnato la sentenza n. 24/2023, pubblicata in data 2 Parte_1 gennaio 2023, non notificata, con la quale il Tribunale di Napoli ha respinto la sua domanda di risarcimento dei danni per lesioni personali, ritenendola infondata e non provata, compensando tra le parti le spese di giudizio e ponendo definitivamente a suo carico le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
1.1. L'appellante ha chiesto alla Corte, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata per il sinistro oggetto di causa, e la conseguente condanna dell'appellata al risarcimento, in suo favore, dei danni, quantificati, secondo le tabelle del Tribunale di
Milano 2021, nella somma indicata in € 26.413,76, accrescibile per la personalizzazione massima ad € 34.618,76, o nella diversa ritenuta giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio, con distrazione.
2. In data 15 novembre 2023, si è costituita nella qualità di Impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, chiedendo il rigetto dell'appello, per la sua inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza, in fatto e diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, ha chiesto
- 2 - l'accertamento e la declaratoria di corresponsabilità, ex art. 2054, 2° co., c.c., dell'appellante, nella determinazione del sinistro, oggetto di causa, e la conseguente proporzionale riduzione dell'entità del risarcimento da corrispondere, ex art. 1227 c.c.; la riduzione delle pretese risarcitorie ex adverso vantate, in quanto, a suo dire, sperequate in eccesso e non provate, da contenere, in ogni caso, nei limiti del massimale minimo di legge, con vittoria di spese e competenze del secondo grado del giudizio, oltre rimborso spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge.
3. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria;
è stata verificata la disponibilità del fascicolo telematico, non risultando acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio del primo grado del giudizio.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
4.1. L'odierno appellante ha evocato in giudizio nella qualità Controparte_4 di Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi il 5 luglio 2015, in Napoli, in piazza
CI RT, quando, nel percorrere suddetta piazza a bordo del suo ciclomotore targato X7F77Y, indossando regolarmente il casco protettivo, è stato investito da un veicolo pirata che sopraggiungeva da tergo a velocità elevata che nel sorpassarlo non valutava adeguatamente le distanze collidendolo con il lato antero-destro nella parte posteriore sinistra, facendogli perdere il controllo e rovinare a terra sul lato destro. Ha aggiunto di non essere riuscito ad individuare marca, modello né numero di targa, avendo il conducente continuato la corsa senza fermarsi.
L'azione di risarcimento è stata preceduta dalla formale richiesta, avanzata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sia alla Consap sia all'Impresa designata, nel rispetto dei termini indicati dal d.lgs. n. 209/2005 e dall'art. 22 della L. n. 990 del 1969.
4.2. Costituitasi in giudizio, nella qualità di Impresa designata per il Controparte_1
F.G.V.S., ha contestato la domanda attorea, eccependone l'inammissibilità, l'improcedibilità
e l'infondatezza, in fatto e diritto.
4.3 Escusso il teste , è stata disposta C.T.U. medico legale sulla persona Testimone_1
dell'attore demandata al dott. . Persona_3
- 3 - 5. Con la sentenza, oggi impugnata, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea.
5.1. Il giudice di primo grado ha dichiarato la proponibilità della domanda di risarcimento, formulata nei confronti della convenuta compagnia di assicurazione e della CP_6 per l'osservanza degli artt. 145 e ss. del d.lgs. n. 209/2005 e dell'invito alla stipula di una negoziazione assistita.
Ha, inoltre, dichiarato la procedibilità della domanda, per il decorso infruttuoso del termine di legge per il risarcimento dei danni.
5.2. Ha ritenuto provata la legittimazione attiva dell'attore dalla documentazione medica depositata in atti, trattandosi di lesioni personali, ed ex lege la legittimazione passiva della compagnia di assicurazione, tenuta al risarcimento dei danni, per le lesioni personali, cagionate dal conducente del veicolo, rimasto ignoto.
5.3. Nel merito, il Tribunale ha evidenziato che, dall'esame delle deposizioni del teste e dalla dichiarazione dell'attore, risultano imprecisioni e discordanze sulla ricostruzione dei fatti di causa tali da far dubitare sia dell'attendibilità del teste sia della ricostruzione dei fatti di causa come prospettata in citazione. Ha osservato che il teste ha riferito Testimone_1
d'avere assistito ad un incidente nel mese di luglio, verso le 05,30 del mattino, in Napoli a piazza CI RT e d'avere visto un'auto urtare, con il faro anteriore destro, il motociclo dell'attore, marciante in direzione piazza Carlo III, nella parte posteriore sinistra dello stesso, mentre l'attore, in sede di operazioni peritali, ha dichiarato al dott. Per_3 che l'infortunio si è verificato all'alba, alle ore 05,30 circa, allorché si trovava in piazza
CI RT diretto a piazza Garibaldi, ossia in direzione opposta quella riferita dal teste.
Ha evidenziato che secondo il teste il motorino è caduto sulla propria destra, unitamente al suo conducente;
che questi lamentava dolore alla gamba destra;
di non essere riuscito a rilevare il numero di targa dell'auto investitrice, per l'elevata velocità e la scarsa velocità del motorino, e di avere rilasciato il proprio numero di telefono ad un familiare di Pt_1
giunto per prestare soccorso e condurre il ferito in Ospedale, venendo contattato dopo circa un anno per un'eventuale testimonianza. Ha stigmatizzato che il teste e l'attore hanno reso dichiarazioni discordanti e che il C.T.U. ha dichiarato di trovarsi dinanzi ad un paziente con un quadro psichico alquanto compromesso il quale ha riferito, per il suo stato, di essere caduto diverse volte da solo dal motorino. Ha evidenziato che il C.T.U. ha precisato che
- 4 - l'esame della documentazione non ha consentito di potere escludere che la caduta sia avvenuta per ragioni diverse da quelle denunciate.
Ha, quindi, ritenuto inattendibile la testimonianza del teste escusso e la ricostruzione dei fatti, prospettata dall'attore, nell'atto di citazione.
Il Tribunale ha precisato che, anche se la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha l'obbligo di presentare una denuncia o querela contro ignoti, per ottenere il risarcimento dal F.G.V.S., il giudice può tenere conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il fatto è stato prospettato dalla vittima e dare rilevanza alla presentazione o meno della denuncia - querela, nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti, come da giurisprudenza richiamata sul punto.
Il giudice di primo grado ha, quindi, ritenuto insufficiente la denuncia dell'attore, in sede di primo soccorso, e la dichiarazione testimoniale resa in giudizio per la ricostruzione della dinamica del sinistro, non essendovi risultanze istruttorie che hanno consentito di ritenere verosimile la ricostruzione prospettata, non potendo neppure confidare nella previa indicazione all'Autorità giudiziaria del nominativo del teste successivamente escusso. Tale assenza è stata stigmatizzata per essere stato l'attore dopo il sinistro lucido e in compagnia d'altre persone sopraggiunte per soccorrerlo, per cui sia l'uno che gli altri ben avrebbero potuto indicare alle Autorità competenti il nominativo del teste loro resosi noto in quanto in tal modo avrebbe potuto aiutare a identificare il conducente dell'auto investitrice. Ha invece rilevato che lo stesso testimone ha dichiarato d'essere stato contattato solo dopo un anno dai fatti.
6. L'atto di appello è stato notificato in data 20 giugno 2023 all'appellata, all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, costituito nel primo grado del giudizio: Avv.
IO TU. Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 21 giugno 2023.
Va dichiarata quindi la tempestività dell'appello, proposto nel termine di decadenza di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 2 gennaio 2023, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.
17, L. n. 69/2009, in vigore dal 04.07.2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2017.
- 5 - 7. Con l'unico motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per la violazione di norme di diritto, per la sua illogicità ed antigiuridicità, nonché per la carenza, erroneità e contraddittorietà della relativa motivazione.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente rigettato la sua domanda. Ha, quindi, invocato, in riforma della gravata sentenza, la declaratoria di fondatezza della sua domanda, essendo stato provato sia l'investimento colposo da parte di un veicolo rimasto sconosciuto, sia l'impossibilità incolpevole di identificare l'automobilista pirata. Ha dedotto che la deposizione resa dal teste non sarebbe in contraddizione con quanto da lui dichiarato al C.T.U. e che la mancata indicazione del nominativo del teste nella denunzia-querela o ai sanitari del nosocomio che l'hanno avuto in cura non può inficiare il quadro probatorio fornito.
Ha rilevato che il Tribunale avrebbe rigettato la domanda sul falso ed errato presupposto che la deposizione del teste sarebbe in contrasto con quella da lui indicata al C.T.U..
Ha ribadito che il sinistro si è verificato in Napoli a piazza CI RT;
che il teste ha indicato che i veicoli viaggiavano in direzione piazza Carlo III, mentre lui ha riferito che, al momento del sinistro, procedeva in direzione piazza Garibaldi, ossia, apparentemente, nel senso di marcia opposto a quello indicato dal teste. Ha precisato che questa sarebbe l'unica apparente divergenza, in quanto le deposizioni sarebbero speculari in relazione all'orario, alla dinamica, alla modalità di caduta, alle lesioni riportate, alle Autorità intervenute ed alle condizioni metereologiche e che la discrasia sui sensi di marcia sarebbe solo apparente. Ha evidenziato che, come emerso dagli atti, sarebbe persona di cultura non elevatissima e di particolare sensibilità ed ansia. Ha dedotto che piazza Garibaldi è contigua a piazza CI
RT e che dopo inizia corso Garibaldi, alla fine del quale si trova piazza Carlo III, precisando di provenire da via Marina, di avere attraversato piazza Garibaldi e di trovarsi a piazza CI RT. Ha ascritto a proprio errore l'indicazione di viaggiare in direzione piazza Garibaldi - perché proveniva da via Marina - e non di piazza Carlo III, avendo già attraversato piazza Garibaldi ribadendo che non intendeva dire che stava viaggiando in direzione opposta a quella indicata dal teste. Ha sostenuto che le due dichiarazioni sarebbero sovrapponibili per tutte le altre circostanze del sinistro. Ha escluso che possa parlarsi di dinamica differente, avendo sia lui sia il teste riferito il tamponamento da tergo da parte di un autoveicolo non identificato, l'impatto tra faro anteriore destro e lato posteriore sinistro del motoveicolo, da lui condotto, nonché la caduta del motoveicolo a
- 6 - destra sulla sua gamba e la fuga del veicolo investitore. Ha ribadito che, a parte l'apparente discrasia sul senso di marcia, non si può parlare di dinamiche divergenti. Ha svalutato il riferimento alla mancata indicazione del nominativo del teste ai sanitari con l'osservazione che al Pronto Soccorso viene fatta dichiarare l'eventuale omissione di soccorso, ma mai i nominativi di eventuali testi, ribadendo di non essere tenuto a fare alcuna denuncia. Ha opinato che l'iter logico seguito dal Tribunale configurerebbe la falsa applicazione dell'art. 287 del d.lgs. n. 209/2005 che, nel disciplinare le modalità di esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti del F.G.V.S., non prevede la necessità di sporgere una denuncia querela contro il conducente del veicolo investitore, richiesta da una giurisprudenza ormai obsoleta. Ha precisato che il legislatore, nell'abrogare la legge n. 990/1969, sostituita dal c.d. codice delle assicurazioni, e nel rielaborare la disciplina delle azioni risarcitorie contro il F.G.V.S. non ha menzionato l'obbligo di denuncia del sinistro alle Autorità, che, pertanto, non condiziona l'azione. Ne ha inferito che se la mancanza di querela non comporta il rigetto della domanda di risarcimento o la sua riduzione, a maggior ragione non condiziona l'esito del giudizio una denuncia incompleta o tardiva o silente nell'indicazione del nominativo di eventuali testi. Ha rilevato che anche il riferimento alla mancata indicazione dell'omissione di soccorso all'atto del ricovero è un dato irrilevante perché la sua indicazione non avrebbe comunque portato all'identificazione del responsabile. Ha protestato l'illogicità della motivazione della sentenza gravata, avendo il sanitario di turno redatto un referto al primo soccorso indicativo della responsabilità di terzi nella produzione delle lesioni, cosa che non avrebbe fatto in caso di autolesioni. Ha rilevato che le uniche informazioni richieste dal modello sono le generalità dell'infortunato ed il luogo dove si è verificato il fatto che ha cagionato le lesioni, non potendo imputarsi a sua responsabilità la parvità di quanto ivi domandato. Ha ricordato come competa al giudice la valutazione delle prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti, riferimento da farsi alle prove legali (confessione, giuramento) la cui efficacia è predeterminata. Nel deplorare il malgoverno dell'esito istruttorio ha ricordato come siano liberamente valutabili anche gli elementi indiziari, le presunzioni, il libero interrogatorio delle parti e la mancata comparizione a rendere il deferito interrogatorio formale, con il limite che questi non possono confutare la prova testimoniale. Ha denunciato che il Tribunale abbia sconfessato la testimonianza senza fornirne una valida motivazione. Ha richiamato l'ordinanza n.
18097/2020 della Corte regolatrice secondo cui non è indispensabile la denuncia del
- 7 - danneggiato o la menzione della mancata identificazione del veicolo danneggiante, in occasione della redazione del referto sulle lesioni subite. Ha denunciato che il Tribunale abbia falsamente applicato la legge, erroneamente interpretato le risultanze istruttorie e omesso di esaminare tutti gli elementi probatori del giudizio, giungendo così ad una decisione errata di cui ha chiesto la riforma.
8. L'appello è infondato.
8.1. Va preliminarmente osservato come manchi ogni rapporto di servizio stilato da eventuali militi o agenti di polizia municipale intervenuti sul luogo dell'occorso e che la sola dichiarazione raccolta, a distanza dalla verifica del fatto, è quella dell'unico teste la cui credibilità è parsa al Tribunale fortemente minata dalla sua contraddizione con quanto riferito dallo stesso attore al consulente medico-legale che lo ha periziato, cui possono essere aggiunte le scarne indicazioni che ha rilasciato all'accesso al Pronto Parte_1
soccorso, rese a maggior ragione perplesse dalle esternazioni dal medesimo provenienti al
C.T.U. (su cui oltre).
Nel convenire con il primo giudice quanto al fatto che non è disponibile altro materiale probatorio e che alquanto generica è la stessa descrizione dinamica del fatto scritta nella citazione che ha introdotto la lite in Tribunale, l'esame della prova va effettuato in maniera attenta, così come ha del resto fatto il primo giudice. Si tratta del corollario del principio per cui la prova che l'evento si sia procurato con il coinvolgimento di un veicolo pirata (una vettura non identificata che avrebbe colpito mentre si trovava a bordo del suo Pt_1
ciclomotore della quale nulla è stato possibile indicare: né marca, né modello, né colore, né numero di targa), indisponibile per che, intervenendo come F.G.V.S., alcuna CP_4 possibilità ha avuto di conoscere la genesi delle lesioni richieste in ristoro, non potendo confidare neanche sul racconto, ancorché partigiano, di un proprio assicurato, grava in toto su chi agisce. Tale prova, solo assolta la quale opera la copertura assicurativa per le vittime della strada diversamente prive di tutela, avrebbe necessitato d'elementi francamente più solidi per stabilire il reale coinvolgimento e la responsabilità dell'ignoto mezzo.
Ebbene, il teste indifferente all'attore, chiamato a deporre sui fatti di cui si è Tes_1
dichiarato spettatore, rispondendo affermativamente a tutti i capitoli di prova proposti, ha così dichiarato: “Preciso che sono a conoscenza dei fatti di causa per avervi assistito direttamente.
Ricordo che era una domenica mattina degli inizi di luglio ed erano le cinque e mezza del mattino. Io mi trovavo in Napoli, alla piazza CI RT e stavo rientrando a casa perché ero stato in un
- 8 - locale con un amico il sabato sera e la notte. Mi trovavo a passare in quella zona a bordo del mio ciclomotore ed avevo un amico a bordo come passeggero. Viaggiavo in direzione piazza Carlo III. Era
l'amico con cui ero uscito il sabato sera e si chiama ”. “Ricordo che il ragazzo Persona_4
indossava un casco protettivo del tipo a scodella”. “Ricordo che tale autovettura, nel tentativo di operare il sorpasso a carico del ciclomotore, lo urtò con il faro anteriore destro all'altezza della parte posteriore sinistra del ciclomotore stesso. Preciso che il ciclomotore viaggiava anch'esso in direzione piazza Carlo III. L'autovettura viaggiava ad elevata velocità e prima del suddetto ciclomotore sorpassò anche me. Dopo l'urto, a quanto ricordo, l'autovettura svoltò sulla propria destra in direzione piazza
Nazionale”. “Il motorino cadde sulla propria destra unitamente al suo conducente. Quest'ultimo, mentre era al suolo si lamentava del dolore alla gamba destra sulla quale, infatti, gli era caduto il ciclomotore”. “L'autovettura si diede immediatamente alla fuga ed io non riuscii a rilevare il numero di targa a causa dell'elevata velocità della stessa e della scarsa velocità del mio motorino che mi impedì qualsiasi avvicinamento alla stessa. Preciso che io mi trovavo ad una distanza, credo, di circa trenta
– trentacinque metri. Preciso anche che, a seguito della caduta del conducente del ciclomotore, io ed il mio amico ci fermammo per prestare soccorso al predetto. Tuttavia, evitammo di spostarlo.
L'autovettura era di colore scuro. Si trattava, se ben ricordo, di un'auto di piccola cilindrata, un'utilitaria. Dopo l'evento, io ed il mio amico rimanemmo lì fino a quando Persona_4 sopraggiunse un familiare dell'uomo infortunato. L'infortunato era un uomo sui cinquanta anni di età. Ricordo che lo venne a prendere, con l'auto, un altro uomo, non so se fosse un amico o un fratello.
Tale persona venne contattata direttamente dall'infortunato mediante il proprio telefonino. A questo punto, io ed il mio amico ed il familiare o amico dell'infortunato aiutammo quest'ultimo a Per_4 rialzarsi ed a salire a bordo dell'autovettura. Credo che poi sia stato condotto in ospedale, ma non so quale. Tuttavia, preciso che l'ospedale più vicino a quella zona è il Loreto Mare. Prima di allontanarci, tuttavia, tale persona (cioè il parente o amico dell'infortunato) mi chiese il numero di telefono che io gli fornii, proprio ai fini di un'eventuale testimonianza. Circa , posso dire che di Persona_4 lui non so più nulla e non so nemmeno se sia stato contattato anche lui, perché non lo vedo da tre anni circa. Infatti, dopo un poco di tempo da quella sera, ha cambiato quartiere di abitazione Per_4
e ci siamo persi di vista. A quanto ricordo, però, non fornì il proprio numero Persona_4 telefonico. Quando sono stato contattato telefonicamente, nulla ho detto circa Persona_4 al familiare dell'infortunato che mi ha contattato. Ricordo che sono stato contattato telefonicamente
a distanza di circa un anno dai fatti”.
Il giudice che per primo ha scrutinato il materiale istruttorio ha avuto disponibile, per l'irreperibilità del prefato solo una testimonianza che è parsa Parte_3
- 9 - contraddittoria con la versione dei fatti offerta dall'attore in sede di sua visita peritale e neanche avvalorata dalle scarne indicazioni contenute nella citazione e prima d'allora nella lettera di messa in mora (i due ultimi documenti non indicano nulla neanche sulla tipologia di automobile per compararlo con quello ricordato dal teste).
Resta invece assai seria la contraddizione sulla direzione del ciclomotore colpito, riguardo alla quale la testimonianza di è stata assai precisa. Testimone_1
Ebbene, va immediatamente osservato come la presenza del sul luogo del sinistro Tes_1
non è a sua volta verificabile da alcunché, non avendo altri testimoni confermato la cosa, né rapporti d'autorità, né dichiarazioni dell rese nell'imminenza del fatto (più Pt_1
credibilmente ai sanitari cui si è rivolto pervenendovi autonomamente) e meno che mai denunce all'Autorità giudiziaria. Tutto ciò nonostante dal raccolto del medesimo teste si evinca che il suo nominativo sia stato disponibile all'attore in maniera da essere reperibile per la successiva deposizione.
Quello che accresce l'incertezza sul fatto (sulla sua effettiva verificazione con il coinvolgimento di un ignoto automobilista;
sulla dinamica descritta dall'unico teste che l'ha fornita) sono le dichiarazioni che lo stesso periziato ha reso al consulente medico-legale. Si legge in perizia che l “ammette di aver avuto altri incidenti legati prevalentemente a Pt_1 cadute dal motorino. Al momento dell'incidente era da solo sullo scooter e ha dichiarato che, soffrendo di insonnia, aveva vagato sul motociclo tutta la notte. L'infortunio si verificava all'alba, alle ore 5,30 circa, allorché si trovava alla piazza CI RT di Napoli e viaggiava in direzione di piazza
Garibaldi. Riferisce che un'auto da lui non identificata, proveniente da tergo, colpiva lo scooter sul lato sinistro provocandone la caduta sul lato destro. A seguito della caduta subiva lesioni e non era in condizione di camminare. Veniva pertanto avvisato il fratello che si recava sul posto e lo accompagnava al pronto soccorso dell'ospedale Loreto Nuovo. Pertanto nessun mezzo di soccorso pubblico e nessuna autorità intervenne sul posto”.
In ragione della superiore indicazione il Tribunale ha giustamente stigmatizzato le gravi aporie della testimonianza rispetto al narrato attoreo, tale da accrescere il dubbio della reale dinamica di esso (non essendo l' , come documenta la stessa produzione sanitaria Pt_1
contenuta nel suo fascicolo in cui sono attestati altri incidenti con il motorino) e anche della presenza del sul luogo del sinistro. Del resto se realmente costui avesse lasciato il Tes_1
suo nominativo ai familiari accorsi in soccorso dell' egli sarebbe stato indicato se non Pt_1
- 10 - ai sanitari del P.S. almeno in sede di denuncia perché il suo racconto avrebbe potuto agevolare la ricerca del responsabile e avvalorarne la sincerità del propalato.
Con tale valutazione il Collegio conviene (rammentando come la valutazione dell'attendibilità dei testi è compito del giudice del merito che lo assolve motivando le ragioni per ritenerla o viceversa negarla;
in argomento Cassazione civile, 18 ottobre 2022, n.
30943; Cassazione civile 5 giugno 2018, n. 14358; Cassazione civile 25 gennaio 2012, n. 1028;
Cassazione civile 23 febbraio 2006, n. 4009; Cassazione civile 10 agosto 2004, n. 15434).
8.2. Le lacune, come già detto, non sono affatto colmate da documenti da cui possa reperirsi la prova. Non esiste alcun rapporto d'intervento del 118 che accerti il luogo dell'infortunio; esiste un vuoto probatorio d'atti di terza provenienza spendibili come prove.
L'assenza della denuncia-querela, di per sé non ostativa alla possibilità di accogliere una domanda risarcitoria diversamente provata, ha un valore indiziario collimante con il resto della prova.
Depone in senso decisamente contrario all'assolvimento dell'onere di cui è gravato l'attore la consulenza medico-legale il cui autore, dopo le dichiarazioni spontaneamente assunte dall' di cui si è detto, ha dubitato della riconducibilità delle lesioni alla vicenda Pt_1 narrata in atti.
A pagina 9 della relazione peritale è infatti scritto che “Tutte le … lesioni si sarebbero prodotte
a seguito di una caduta da uno scooter, caduta che sarebbe stata indotta da un'auto rimasta sconosciuta che avrebbe urtato da tergo il motociclo del signor inducendone la caduta verso Pt_1 destra. Le fratture al piede destro occorse al signor sono fratture indirette, ossia prodottesi Pt_1 per una caduta sul lato destro del motociclo su cui viaggiava. Ciò significa che non vi è stata e non era necessaria alcuna azione diretta dell'eventuale veicolo investitore ai fini della provocazione della frattura.. Qualsiasi caduta dal motociclo sul lato destro avrebbe potuto provocare le seguenti fratture,
a prescindere dalla causa che abbia provocato la caduta. Nei casi come questo in cui l'azione investitrice di un'auto può essere solo ipotizzata, ed in cui le lesioni prodottesi non sono riconducibili all'azione traumatica diretta di un corpo contundente, il reale ruolo di un eventuale veicolo investitore rimasto sconosciuto deve essere provato in modo rigoroso. Nel caso del signor ciò Pt_1
è ancor più necessario in quanto lo stesso più volte è caduto dal motociclo per cause accidentali, come da lui stesso ammesso e come riportato anche dalla documentazione sanitaria presente nel fascicolo dell'Avv. Di MO (cartella clinica n. 4388 della divisione di Ortopedia dell'Ospedale San Giovanni
Bosco relativa ad un ricovero del febbraio 2016 per una frattura di omero sinistro e del setto nasale a
- 11 - causa di una caduta accidentale dal motorino). Dalla documentazione sanitaria messa a disposizione agli atti emerge a carico del signor un quadro psicopatologico di notevole entità, quali una Pt_1 diagnosi di psicosi schizofrenica: la sorella del paziente riferiva ai sanitari che lo stesso era stato in trattamento per schizofrenia sino a circa 10 mesi precedenti all'incidente per cui è causa”.
8.3. Né è possibile trarre qualche effetto esonerativo dalla prova della difesa di che, CP_4
senza accondiscendere ad alcun fatto allegato dall'avversario, nulla di utile avrebbe potuto né ammettere né concedere non avendo, in quanto assicuratore sociale, diretta conoscenza dei fatti.
È evidente che la compagnia di assicurazione, chiamata in causa nella veste indicata in epigrafe e completamente estranea alla verificazione del sinistro, che non l'ha materialmente coinvolta, non può assolutamente sapere se il fatto allegato è accaduto o meno e con le modalità indicate dal danneggiato. Consegue, quindi, che il principio di non contestazione e le conseguenze derivanti dalla sua applicazione, come disciplina dall'art. 115 c.p.c., non hanno utilità nel caso di specie (“Il principio secondo il quale non vi è bisogno di provare il fatto non contestato e per converso, che occorre una contestazione da parte del convenuto costituito perché sorga l'onus probandi del fatto costituito in capo all'attore, presuppone che di tutti gli elementi del fatto costitutivo il convenuto abbia piena contezza”, Cassazione civile, sez. III, 06.03.2014, n.
5242).
8.4. Così ricostruito l'esito dell'attività istruttoria svolta, le conclusioni del primo giudice meritano assoluta conferma, senza che neanche possa trovare applicazione la presunzione del capoverso dell'art. 2054 c.c. atteso il principio secondo cui il danneggiato che evochi in giudizio, ai sensi dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 18 e ss. della legge n. 990/1969 (ad oggi ai sensi dell'art. 287 Codice delle Assicurazioni Private), il Fondo di Garanzia - per il tramite della relativa Compagnia di Assicurazione designata - è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cassazione civile, sez. III 28 giugno 2016 n. 13282). L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato - del coinvolgimento del quale ugualmente è onerato della prova chi agisce (Cassazione civile, sez. III, 22 novembre
2016, n. 23710) - non incide infatti sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo però un ulteriore onere probatorio in capo all'attore. Invero, colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo
- 12 - rimasto non identificato, è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta di guida, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.. Ciò equivale a dire che parte attrice deve non solo provare le modalità del sinistro e l'ascrivibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cassazione civile, sez. III, 19 settembre 1992, n. 10762; Cassazione civile, sez. III, 1° agosto 2001, n. 10484; Cassazione civile, sez. III, 10 giugno 2005 n. 12304; Cassazione civile, sez. III, del 13 luglio 2011, n. 15367;
Cassazione civile, sez. III, 4 novembre 2014, n. 23434). In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.
Tanto premesso, il Tribunale ha scrutinato in maniera attenta le scarne prove addotte dalla parte attrice, pervenendo alla condivisa conclusione che esse non abbiano soddisfatto l'onere a suo carico, senza che possa sopperire a tale deficit istruttorio (e ancor prima d'allegazione, essendo stati riferiti fatti contraddetti dalle prove) né la consulenza, né la presunzione di corresponsabilità del veicolo pirata, poiché anch'essa postula che sia dimostrata con certezza la sua efficienza causale nel sinistro.
8.5. Di tutto il percorso argomentativo e valutativo è contenuta esauriente motivazione nella sentenza, senza che essa sia incisa dalle contestazioni contenute nell'appello che, per la gran parte, si limitano a rieditare le domande senza colmare il vuoto probatorio stigmatizzato dalla decisione.
In altre parole, a panorama istruttorio immutato rispetto a quello di cui si legge in sentenza, parte appellante vorrebbe sentirsi accordato il risarcimento in base ad una differente valutazione delle prove che, invece, poiché sorretta da ampia motivazione ed eseguita ripartendone correttamente il carico, si dimostra pienamente convincente e tale da non ammetterne differente valutazione. Non senza ribadire che “La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie emergenze probatorie
- 13 - di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti” (Cassazione civile, sez. VI, 10.10.2022, n. 29361).
9. Ne consegue la conferma della sentenza, con assorbimento d'ogni ulteriore riflessione sull'an e sul quantum del risarcimento e con conseguente posizione delle spese del presente grado di giudizio a carico del soccombente.
Esse si liquidano come da dispositivo in base allo scaglione adeguato al valore della lite, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche da ultimo con il D.M. 13 agosto
2022, n. 147.
10. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 24/2023, così provvede:
⎯ rigetta l'appello;
⎯ condanna parte appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore della nella qualità di impresa territorialmente designata per la Controparte_1
Campania alla gestione autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada in €
3.966,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Il consigliere est. Il presidente
- 14 - dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
- 15 -