Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 11/05/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
TA TONOLO Presidente Innocenza ZAFFINA Consigliere relatore Daniela ALBERGHINI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 32643, del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per il Veneto nei confronti di:
R.E.I. S.r.l., in liquidazione giudiziale, con sede in Milano, Viale Zara n. 58, P.IVA. 04755730266, PEC: 04755730266@impresa.italia.it, in persona del Curatore, dott. Sammarco Stefano, nato a [...] il [...] CF:
[...], con studio in via Carroccio 6, 20123 MILANO, PEC: stefanosammarco@pec.it e PEC della procedura:
lg344.2025milano@pecliquidazionigiudiziali.it; non costituita;
FR PA, nato a [...] il [...], residente in [...]
Veneto (TV), via Gastaldo n. 11, int. 1, in qualità di co-amministratore, di fatto, della RE s.r.l., C.F. FRDPLA75T31L219, non costituito;
e con l’intervento ai sensi dell’art. 85 c.g.c. di GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. (C.F. e P. Iva 05754381001), con sede in Roma, viale M.llo Pilsudski, n. 92, in persona del legale rappresentante p.t. avv.
IO OS IL (C.F.[...]) in forza dei poteri conferiti dal C.d.A. nella seduta del31.7.2024, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti RT AN (c.f. [...];
pec: arturo.cancrini@avvocato.pe.it), Francesco Vagnucci (c.f.:
[...]; pec:francescovagnucci@ordineavvocatiroma.org) e IO PU (c.f.: [...];
pec:antoniopugliese@ordineavvocatiroma.org), con domicilio digitale eletto presso la casella di posta elettronica certificata dell’avv. RT AN:
arturo.cancrini@avvocato.pe.it e domicilio fisico presso lo studio dell’avv.
RT AN in Roma, p.zza San Bernardo 101 (con indicazione di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti PEC:
arturo.cancrini@avvocato.pe.it);
Visti l’atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa;
Uditi, nell’udienza del 15 aprile 2026, tenutasi con l’assistenza del Segretario dott. Stefano Mizgur, il Magistrato relatore d.ssa Innocenza NA, il Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore Generale dr.ssa RA TA, e l’Avv. Massimo Nunziata, su delega dell’Avv. RT AN, per l’interveniente Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a;
Premesso in
TO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale per il Veneto della Corte dei conti ha convenuto in giudizio il sig. PA FR e la R.E.I. S.r.l., in liquidazione giudiziale, chiedendone la condanna al pagamento, in solido, della somma di euro 11.615.209,72 in favore del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per indebita percezione di incentivi pubblici sotto forma di Titoli di Efficienza Energetica (TEE, c.d. «certificati bianchi»).
La notizia di danno è pervenuta a seguito della trasmissione, da parte della Procura regionale per la Lombardia, degli atti del fascicolo n. I00571/2023
(nota del 13.3.2025, doc. 1), aperto a seguito della segnalazione della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Treviso (nota prot.
n. 0241710/2021 del 28.6.2021, doc. 2), relativa a irregolarità emerse nel corso di attività di controllo sul conseguimento dei TEE da parte, tra le altre, della R.E.I. S.r.l. Nei confronti di quest'ultima, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso aveva avviato il procedimento penale n.
R.G.N.R. 4613/2018 per il reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), commesso negli anni 2015-2016.
Secondo la prospettazione attorea, la R.E.I. S.r.l. avrebbe beneficiato di numerosi TEE per effetto di condotte fraudolente, in danno del GSE. Le Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) presentate dalla RE nel periodo 2015-2016 sarebbero fondate su documentazione falsa, attestante interventi di risparmio energetico mai realizzati: la società avrebbe presentato 37 RVC, relative a progetti di miglioramento sull'involucro edilizio (schede tecniche 6T e 20T), ricevendo 50.780 certificati bianchi (doc. 2).
Il GSE aveva sottoposto tutte le RVC a controllo documentale ai sensi dell'art.
12 del D.M. 11.1.2017. Il mancato riscontro alla richiesta di documentazione da parte della RE aveva dato luogo a due provvedimenti di annullamento (il primo, relativo alla RVC n. 0475573026616R038, in data 6.11.2017; il secondo, relativo alle restanti 36 RVC, in data 13.2.2018, doc. 3), cui era seguita, in data 21.3.2018, la richiesta di restituzione degli incentivi percepiti, per complessivi euro 10.246.804,32 (doc. 4).
Le verifiche svolte dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale avrebbero accertato, secondo il Requirente, la fittizietà degli interventi rappresentati nelle RVC, come di seguito meglio precisato.
Con riferimento alle RVC dalla n. 0475573026615R001 alla n.
0475573026615R020 (20 richieste presentate al GSE tra il 16 e il 18 settembre 2015), relative ad asseriti interventi di ristrutturazione del complesso residenziale della ENNETI Residenze S.r.l. nel Comune di Rovigo: non risulterebbe presentata alcuna pratica edilizia intestata alla ENNETI presso il Comune di Rovigo; nella contabilità di quest'ultima, dichiarata fallita, sarebbero stati rinvenuti documenti attestanti rapporti commerciali con la G.A. Costruzioni Generali Galvani S.r.l. — indicata quale esecutrice degli interventi — solo nel 2013, vale a dire in epoca anteriore alla presentazione delle RVC (doc. 5, pagg. 14-15; all. 11).
Con riferimento alle RVC dalla n. 0475573026615R021 alla n.
0475573026616R036 (16 richieste presentate al GSE in data 19.10.2015),
relative ad asseriti interventi di isolamento termico nel Comune di Caorle
(VE), via Altanea n. 201, presso il Centro Vacanza Prà delle Torri: la struttura non avrebbe mai intrattenuto rapporti commerciali con la ditta indicata quale esecutrice; agli atti del Comune di Caorle non risulterebbero richieste con data e numero corrispondenti a quelli allegati alle RVC (doc. 5, pag. 16).
Con riferimento alla RVC n. 0475573026615R038 (presentata in data 18.5.2016), relativa ad asseriti interventi su condomini nei Comuni di Corsico e Milano, gli amministratori degli immobili avrebbero escluso qualsiasi rapporto con le imprese indicate quali esecutrici; in alcuni casi, i soggetti, indicati quali amministratori di condominio, non avrebbero mai ricoperto tale incarico. Inoltre, presso i Comuni interessati non risulterebbero pratiche edilizie corrispondenti (doc. 5, all. 16).
Autori del meccanismo fraudolento, secondo una prima ricostruzione del Requirente, sarebbero stati la RE S.r.l., il sig. VA CO, all'epoca amministratore di diritto della società, e il sig. PA FR, qualificato dalla Procura come amministratore di fatto della RE e artefice principale dell'operazione fraudolenta. A sostegno di tale ultima qualificazione, la parte attrice richiama la documentazione cartacea e informatica rinvenuta dalla Guardia di Finanza (doc. 5, pagg. 22-28), dalla quale emergerebbe che il sig.
FR: curava i rapporti con il tenutario delle scritture contabili della RE e con le società procacciatrici dei committenti (doc. 5, all. 20-24); deteneva il timbro della società con la firma digitalizzata dell'amministratore (doc. 5, all.
25); era abilitato a operare sui conti bancari della RE in forza di delibere assembleari (doc. 5, all. 26); era titolare di una procura speciale irrevocabile per la cessione dell'85% del capitale sociale della RE, conferita appena due mesi dopo la costituzione della società (doc. 5, all. 27); era destinatario dell'85% degli utili della RE per effetto della delibera assembleare del 20.12.2016 (doc. 5, pag. 11), in contraddizione con la sua quota di partecipazione al capitale sociale, pari al 15%. Il sig. FR era, altresì, socio di maggioranza della P.E.B. S.r.l., società ipotizzata quale braccio operativo dell'attività fraudolenta, incaricata dell'elaborazione delle pratiche trasmesse al GSE a nome della RE e destinataria, secondo le dichiarazioni del CO, del 52% del ricavato dalla vendita dei TEE (doc. 5, all. 18).
A seguito delle risultanze istruttorie trasmesse dalla Procura per la Lombardia, il Requirente ha svolto un ulteriore approfondimento (decreto n. 187 del 2.4.2025, doc. 7), dal quale è emerso che i TEE non recano numerazione identificativa e che né la CSEA né il GME sono in grado di distinguere i certificati in base al soggetto emittente o all'evento originante, stante l'anonimato delle contrattazioni di mercato (nota G.d.F. prot. n. 0169495/2025 dell'8.5.2025, doc. 8). Quanto alla situazione patrimoniale, il sig. FR risulterebbe intestatario, per la quota di ½, di immobili stimati in complessivi euro 162.007,50 e di quote societarie per euro 156.800,00, già oggetto di sequestro preventivo dal 17.9.2019 (ordinanza GIP Treviso); il sig.
CO non risulterebbe intestatario di alcun bene suscettibile di misure conservative.
La Procura ha, quindi, notificato alla RE, al sig. FR e al sig. CO l'invito a dedurre, contenente la richiesta di restituzione all'erario di euro 11.615.209,72 (doc. 9).
Il sig. FR non ha presentato memoria difensiva né ha chiesto di essere sentito. La notifica si è perfezionata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 3.8.2025, a seguito del mancato ritiro dell'avviso di compiuta giacenza, non essendo il medesimo stato rinvenuto nel luogo di residenza accertato.
Con nota del 7.8.2025 (doc. 15), il Curatore della RE, dott. Stefano Sammarco, ha comunicato che la società è stata posta in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Milano con sentenza n. 427/2025 del 9.6.2025, dichiarandosi disponibile a trasmettere alla Procura eventuali documenti utili al procedimento instaurato per il recupero della pretesa erariale, ove rinvenuti in sede di esame delle scritture contabili e della documentazione della società.
Il sig. CO, tramite il proprio difensore, ha formulato richiesta di accesso alla documentazione istruttoria, di remissione in termini e di audizione personale (nota del 7.10.2025, doc. 10). La Procura, con decreto n.
459 dell'8.10.2025 (doc. 11), ha prorogato il termine al 31 ottobre 2025 e fissato l'audizione per il 4 novembre 2025 (decreto comunicato anche agli altri invitati, doc. 12; notificato al sig. FR tramite la sig.ra Maria Comin, ex moglie e convivente, qualificatasi incaricata al ritiro degli atti). In sede di audizione (doc. 13), il sig. CO ha dichiarato di non essere stato consapevole della natura illecita delle RVC né della mancata realizzazione degli interventi, producendo: l'ordinanza del Tribunale di Treviso del 4.11.2019, nella parte escludente la cautela nei suoi confronti (doc. 14, all. 1);
la richiesta di archiviazione parziale della Procura di Treviso del 19.5.2025 per prescrizione (doc. 14, all. 2); il decreto di archiviazione del GIP di Treviso del 2.6.2025 (doc. 14, all. 3). All'esito dell'audizione, la Procura ha ritenuto non raggiunta la prova del dolo o della colpa grave in capo al sig. CO e ha pertanto deciso di non procedere nei suoi confronti, circoscrivendo il giudizio al sig. FR e alla RE S.r.l.
In atto di citazione, la Procura ha confermato l'ipotesi accusatoria con riguardo all'antigiuridicità della condotta, richiamando la normativa e la giurisprudenza contabile in materia di violazione degli obblighi di servizio imputabili ai convenuti, con specifico riferimento agli obblighi derivanti dalla disciplina dei Titoli di Efficienza Energetica; meccanismo istituito dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e successivamente integrato (da ultimo con il D.M.
11.1.2017), che subordina il riconoscimento dei certificati all'effettiva realizzazione degli interventi di risparmio energetico dichiarati nelle RVC, della cui veridicità e completezza risponde il soggetto titolare del progetto nei confronti del GSE.
Quanto agli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, la Procura ha qualificato le condotte come dolose e ha contestato la responsabilità in via solidale, assumendo che l'assegnazione dei TEE alla RE fosse del tutto priva di giustificazione causale, in quanto scollegata da qualsiasi intervento reale di efficientamento energetico, con conseguente sviamento di risorse pubbliche dalla destinazione istituzionale. I TEE illecitamente acquisiti sarebbero stati interamente rivenduti — in parte tramite il GME e in parte mediante accordi bilaterali — per un incasso totale di euro 9.718.084,12, percepito in misura preponderante, direttamente e tramite la PEB S.r.l., dal sig. FR.
Il danno è stato quantificato dalla Procura in euro 11.615.209,72, corrispondente al contributo tariffario determinato da ARERA per le annualità 2015, 2016 e 2017, applicato ai 50.978 certificati assegnati (doc. 2, pagg. 7677); criterio ritenuto preferibile rispetto a quello adottato dal GSE nel provvedimento del 21.3.2018, che aveva quantificato la somma da restituire in euro 10.246.804,32.
2. Con atto di intervento, il GSE S.p.A. ha chiesto l'accoglimento della domanda attorea, ricostruendo il contesto normativo e amministrativo di riferimento. In particolare, l'interveniente ha rappresentato che, negli anni 2015 e 2016, la RE S.r.l. presentava al GSE 37 RVC relative ad altrettanti progetti standardizzati su edifici, che il GSE accoglieva con riserva di controllo. Con nota prot. GSE/P20170092395 del 28.11.2017, il GSE avviava il procedimento di controllo documentale ai sensi dell'art. 12 del D.M.
11.1.2017, richiedendo la documentazione necessaria a verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle schede di rendicontazione (doc. 1 intervento GSE). La RE formulava istanza di proroga (doc. 2), accordata per trenta giorni con avvertimento che, in difetto di riscontro, i procedimenti sarebbero stati conclusi sugli elementi disponibili (doc. 3); nondimeno, la società ometteva integralmente di trasmettere la documentazione richiesta.
Con provvedimento prot. GSE/P20280010656 del 13.2.2018 (doc. 4), il GSE dichiarava la decadenza della RE dal diritto agli incentivi per tutte le RVC di cui all'allegato A, rilevando la violazione dell'art. 12, comma 14, lett. c), del D.M. 11.1.2017. Con successivo provvedimento del 21.4.2018 (doc. 5),
chiedeva la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti, pari a euro 10.246.804,32. La RE impugnava tali provvedimenti dinanzi al TAR Lazio –
Roma (r.g. 4690/2018). La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza n. 2971 del 17.5.2018 (doc. 6), sul rilievo che la documentazione non prodotta era quella che il soggetto titolare era comunque tenuto a conservare ai fini dei controlli ai sensi dell'art. 14.2 dell'allegato A alla deliberazione EEN 9/11, con conseguente carenza di fumus. Tale valutazione veniva confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5233 del 26.10.2018 (doc. 7). Il ricorso veniva successivamente dichiarato perento per inerzia processuale della ricorrente (doc. 8).
Con separato provvedimento prot. GSE/P20170082891 del 6.11.2017 (doc.
9), il GSE aveva disposto l'annullamento d'ufficio del provvedimento di accoglimento della RVC n. 047557302661R038, determinando un ulteriore credito di euro 42.115,26, per il quale ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2094 del 4.4.2024 del TAR Lazio (doc. 10), a seguito del quale è avvenuta l'insinuazione al passivo della RE (doc. 11). Il GSE ha pertanto concluso per l'accoglimento della domanda attorea.
3. I convenuti, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
4. All'udienza del 15 aprile 2026, tenutasi con l'assistenza del dott. Stefano Mizgur, le parti presenti hanno concluso come da verbale e la causa è passata in decisione.
Ritenuto in
IR
1. Contumacia dei convenuti In rito e in via preliminare, il Collegio, verificata la ritualità della notificazione dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza, dichiara, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., la contumacia di R.E.I. S.r.l., in liquidazione giudiziale, e di FR PA, evocati in giudizio e non costituitisi.
2. Sull’intervento del G.S.E.
Sempre in via preliminare, il Collegio dichiara ammissibile l'intervento del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., ritualmente notificato alle parti.
Ai sensi dell'art. 85 c.g.c., l'intervento ad adiuvandum è ammissibile in presenza di «un interesse meritevole di tutela» (ex multis, Sez. Giurisd.
Emilia-Romagna, sent. n. 22/2018; Sez. III Giurisd. Centr. App., sent. n.
20/2019); condizione che ricorre nel caso di specie, in cui il G.S.E. ha aderito alle ragioni della Procura, allegando elementi di chiarimento fattuale e facendo valere un interesse concreto al recupero dei benefici erogati, senza essere, né in proprio né per il tramite di propri funzionari, destinatario di azioni di responsabilità per le condotte contestate.
3. Oggetto del giudizio Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda proposta dalla Procura regionale per il Veneto nei confronti di R.E.I. S.r.l., in liquidazione giudiziale, e del sig.
PA FR, per indebita percezione di Titoli di Efficienza Energetica mediante condotte fraudolente ai danni del G.S.E. S.p.A. e del G.M.E. S.p.A.,
per un importo complessivo di euro 11.615.209,72.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la responsabilità amministrativo-contabile presuppone la sussistenza congiunta del rapporto di servizio tra il danneggiante e l’amministrazione danneggiata, di una condotta antigiuridica, di un evento dannoso, del nesso di causalità tra la prima e il secondo e dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. Nel merito, la domanda è fondata e merita integrale accoglimento, risultando pienamente comprovati in atti i presupposti della dedotta responsabilità erariale.
4. Il rapporto di servizio La giurisdizione della Corte dei conti sui convenuti trova fondamento nel rapporto di servizio instauratosi tra la RE S.r.l. e l'amministrazione erogante a seguito della partecipazione al programma pubblico di incentivazione energetica e della conseguente percezione dei TEE. Come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si instaura un rapporto di servizio di tipo funzionale, o anche un rapporto di fatto, in tutti i casi di indebita percezione, distrazione o cattiva utilizzazione di risorse pubbliche, con estensione della giurisdizione anche alle persone fisiche che abbiano rappresentato o amministrato quelle giuridiche beneficiarie dei finanziamenti, incidendo sul programma imposto dalla P.A. (ex multis, Cass. SS.UU.
9.1.2013 n. 295; 3.3.2010 n. 5019; 27.4.2010 n. 9963).
Quanto alla posizione del sig. FR, la sua qualità di amministratore di fatto della RE S.r.l. è ampiamente dimostrata dagli elementi raccolti nel corso delle indagini della Guardia di Finanza, che ne attestano il controllo sostanziale sulla gestione societaria: la disponibilità del timbro della società con la firma digitalizzata dell'amministratore di diritto; la facoltà, conferita per delibera assembleare, di operare sui conti bancari della RE; il conferimento, appena due mesi dopo la costituzione della società, di una procura speciale irrevocabile per la cessione dell'85% del capitale sociale; la destinazione, per effetto della delibera assembleare del 20 dicembre 2016, dell'85% degli utili della RE in suo favore, in palese contraddizione con la quota di partecipazione al capitale del 15%; la cura dei rapporti con il tenutario delle scritture contabili e con le società procacciatrici dei committenti. A ciò si aggiunge il ruolo centrale rivestito dalla P.E.B. S.r.l. (di cui il FR è socio di maggioranza) nell'elaborazione delle pratiche trasmesse al GSE a nome della RE e quale destinataria del 52% del ricavato dalla vendita dei TEE.
La paternità dell'operazione fraudolenta in capo al FR è confermata dall'ordinanza del Tribunale di Treviso del 4 novembre 2019, dalla quale emerge che il convenuto ha ideato e organizzato il meccanismo illecito, sfruttando la procedura standardizzata di certificazione (che non prevede verifiche preventive degli interventi dichiarati) e assumendo un ruolo centrale tanto nella predisposizione della documentazione falsa quanto nella distribuzione delle utilità tra le società coinvolte. Tale ricostruzione è corroborata dalle dichiarazioni rese da Roberto DO, dipendente della PEB S.r.l., e da FR RA, collaboratrice del FR nella predisposizione dei documenti e nella gestione delle richieste, nonché dalle risultanze acquisite dai supporti informatici rinvenuti in possesso del convenuto, attestanti l'utilizzo di sistemi di accesso telematico che gli consentivano di operare per conto di molteplici ESCo coinvolte nell'indagine, tra cui la RE S.r.l. Anche il sig. FR deve pertanto ritenersi, al pari della RE S.r.l., soggetto legato all'amministrazione danneggiata da un rapporto di servizio instauratosi per effetto della gestione sostanziale, in qualità di amministratore di fatto, il quale, disponendo del beneficio pubblico in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, ha provocato la frustrazione dello scopo perseguito dall’Amministrazione (Cass. Civ. Sez.
Un. 31/7/2017, n. 18991).
5. Antigiuridicità della condotta Al fine di qualificare giuridicamente le condotte contestate, occorre richiamare, sia pure in sintesi, il quadro normativo che regola il meccanismo di incentivazione dei Titoli di Efficienza Energetica.
I Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza Energetica (TEE) sono titoli negoziabili rappresentativi di risparmi energetici conseguiti negli usi finali di energia, istituiti dai decreti del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente del 20 luglio 2004 e successivamente modificati e integrati con i DD.MM. 21 dicembre 2007, 28 dicembre 2012 e 11 gennaio 2017. Il sistema si fonda su un regime obbligatorio di risparmio energetico a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale con oltre cinquantamila clienti finali, i quali sono tenuti, secondo la ripartizione annualmente determinata dall'ARERA, a conseguire obiettivi di risparmio espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP), pena l'irrogazione di sanzioni amministrative. A parziale copertura dei costi connessi al raggiungimento di tali obiettivi, viene erogato un contributo tariffario dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), il cui ammontare è fissato annualmente dall'Autorità in misura allineata ai valori medi di mercato.
I certificati possono essere richiesti, tra gli altri, dalle Energy Service Company (ESCo), le quali operano in qualità di soggetto titolare del progetto ai sensi della delibera EEN 9/11 dell'Autorità per l'Energia e il Gas. In tale veste, le ESCo rispondono, nei confronti del GSE, «della corretta preparazione, esecuzione e valutazione del progetto, inclusa la veridicità e completezza delle informazioni» trasmesse in sede di Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC), e sono altresì tenute a conservare, per l'intera durata della vita tecnica del progetto, la documentazione necessaria a consentirne la verifica. Tale obbligo di garanzia costituisce il cardine della disciplina: il meccanismo standardizzato di certificazione che, per le tipologie di intervento in esame (schede tecniche 6T e 20T), consente la quantificazione a priori dei risparmi senza misurazioni dirette in corso d'opera, si fonda sulla piena attendibilità delle dichiarazioni rese dal soggetto titolare, in assenza delle quali l'emissione dei TEE è priva di qualsiasi giustificazione causale.
All'atto dell'emissione, i certificati perdono ogni riferimento al soggetto emittente e alle causali che ne hanno determinato il rilascio, acquisendo natura di beni fungibili negoziabili presso il mercato regolamentato gestito dal GME ovvero mediante contratti bilaterali, il cui valore intrinseco è ancorato al contributo tariffario che la CSEA eroga al momento dell'annullamento. Ne discende che l'emissione di TEE in assenza dell'effettivo conseguimento del risparmio energetico dichiarato e, a fortiori, a seguito di condotte dolosamente ingannevoli è del tutto illegittima e costituisce fonte di danno erariale, traducendosi nello sviamento di risorse pubbliche dalla finalità istituzionale cui sono destinate.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene pertanto pienamente dimostrata l'antigiuridicità delle condotte poste in essere dalla R.E.I. S.r.l. e dal sig. FR.
È accertato in atti, e non contestato stante la contumacia dei convenuti, che la RE S.r.l. ha presentato al GSE, nel periodo compreso tra il 16 settembre 2015 e il 18 maggio 2016, trentasette RVC relative a progetti di miglioramento dell'efficienza energetica sull'involucro edilizio (schede tecniche 6T e 20T),
ricevendo 50.780 certificati bianchi. Le verifiche condotte dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. 4613/2018 (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso) hanno accertato la totale fittizietà degli interventi attestati nelle RVC, come di seguito illustrato.
Con riferimento alle RVC dalla n. 0475573026615R001 alla n.
0475573026615R020 (relative ad asseriti interventi di ristrutturazione del complesso residenziale della ENNETI Residenze S.r.l. nel Comune di Rovigo), non risulta presentata alcuna pratica edilizia intestata alla ENNETI presso il Comune; la contabilità della medesima società, dichiarata fallita, attesta rapporti commerciali con la ditta indicata quale esecutrice (G.A.
Costruzioni Generali Galvani S.r.l.) esclusivamente nell'anno 2013, vale a dire in epoca anteriore alla presentazione delle RVC (doc. 5, pagg. 14-15).
Con riferimento alle RVC dalla n. 0475573026615R021 alla n.
0475573026616R036 (relative ad asseriti interventi di isolamento termico nel Comune di Caorle, presso il Centro Vacanza Prà delle Torri), la struttura ricettiva non ha mai intrattenuto rapporti commerciali con la ditta indicata quale esecutrice; agli atti del Comune di Caorle non risultano richieste di titoli edilizi con data e numero corrispondenti a quelli prodotti in allegato alle RVC
(doc. 5, pag. 16).
Con riferimento alla RVC n. 0475573026615R038 (relativa ad asseriti interventi su condomini nei Comuni di Corsico e Milano), gli amministratori degli immobili hanno escluso qualsiasi rapporto commerciale con le imprese indicate quali esecutrici; in alcuni casi, i soggetti indicati quali amministratori di condominio non hanno mai ricoperto tale incarico; presso i Comuni interessati non risultano pratiche edilizie corrispondenti (doc. 5, all. 16).
Il quadro probatorio così delineato è ulteriormente corroborato dal comportamento della RE nel procedimento amministrativo avviato dal GSE:
a fronte della richiesta di documentazione integrativa formulata ai sensi dell'art. 12 del D.M. 11 gennaio 2017, la società ha omesso integralmente di fornire riscontro, anche dopo la concessione di una proroga di trenta giorni, rendendo inevitabili i provvedimenti di annullamento del 6 novembre 2017 e del 13 febbraio 2018. L'impugnazione degli stessi dinanzi al TAR Lazio è stata respinta in sede cautelare, con valutazione confermata dal Consiglio di Stato, sul rilievo della carenza di fumus derivante dalla mancata conservazione di documentazione che il soggetto titolare era comunque tenuto a detenere; il ricorso è stato poi dichiarato perento per inerzia processuale della ricorrente.
Le condotte accertate integrano dunque una violazione degli obblighi incombenti sulla RE e sul sig. PA FR, quale amministratore di fatto della medesima società. La presentazione di trentasette RVC fondate su documentazione integralmente falsa, attestante interventi di efficientamento energetico mai realizzati presso alcuno dei siti indicati (doc. 5, pagg. 14-16 e all. 11, 16), ha in particolare determinato l'emissione di 50.780 certificati bianchi privi di qualsiasi presupposto causale, con conseguente sviamento del contributo tariffario pubblico dalla sua destinazione istituzionale.
6. Elemento soggettivo: il dolo Il carattere doloso delle condotte si desume, in modo inequivoco, dagli atti di causa, i quali rivelano l'esistenza di un meccanismo fraudolento organizzato, reiterato e deliberatamente calibrato sulle caratteristiche del sistema di certificazione. Il sig. FR ha, in particolare, consapevolmente sfruttato la procedura standardizzata delle RVC che, per le tipologie di intervento in esame, non prevede verifiche preventive degli interventi dichiarati, al fine di costruire una falsa realtà fattuale e documentale destinata a ingannare il GSE
(doc. 5, pag. 66; doc. 6, sentenza della Sezione giurisdizionale per la Lombardia n. 134/2024). A tal fine, sono stati falsificati i documenti fiscali e amministrativi allegati alle richieste, sono stati indicati quali esecutori degli interventi soggetti che non avevano mai intrattenuto rapporti con la RE, e sono stati richiamati titoli edilizi inesistenti presso i Comuni competenti (doc.
5, pag. 16; all. 16). In alcuni casi, i soggetti indicati quali amministratori di condominio non avevano mai ricoperto tale incarico (doc. 5, all. 16):
circostanza che attesta a fortiori la deliberata creazione di una realtà simulata.
La consapevolezza e la volontà del FR di perseguire un indebito profitto emergono con particolare nitidezza dal complesso degli elementi documentali raccolti dalla G.d.F. presso la sua abitazione e quella del CO (doc. 5, pagg. 22-28). Da tali acquisizioni risulta che era il FR a curare i rapporti con lo Studio Filipozzi – Dalla Torre S.r.l., depositario delle scritture contabili della RE, e con le società procacciatrici dei committenti (doc. 5, all. 20-24);
che aveva nella propria disponibilità il timbro della società corredato della firma digitalizzata dell'amministratore di diritto (doc. 5, all. 25); che era abilitato, per delibera assembleare, ad operare sui conti bancari della RE (doc.
5, all. 26); che era destinatario di una procura speciale irrevocabile per la cessione dell'85% del capitale sociale, conferitagli appena due mesi dopo la costituzione della società (doc. 5, all. 27); che, per effetto della delibera assembleare del 20 dicembre 2016, l'85% degli utili sociali era a lui destinato, in palese contraddizione con la quota di partecipazione al capitale del 15%
(doc. 5, pag. 11). Il controllo sostanziale sulla gestione della RE, solo formalmente intestata al CO, costituisce la prova più eloquente della piena consapevolezza del FR circa la natura e le finalità dell'operazione: chi organizza, dirige e beneficia in via principale di un meccanismo fraudolento non può che essere consapevole della sua illiceità.
La volontà di conseguire un indebito profitto è ulteriormente comprovata dalla struttura dell'operazione nella sua dimensione economica: i TEE illecitamente acquisiti sono stati integralmente ceduti sul mercato, in parte tramite il GME e in parte mediante accordi bilaterali, per un incasso complessivo di euro 9.718.084,12 (doc. 2, pagg. 76-77). Tale incasso fu percepito in misura preponderante, direttamente e per il tramite della P.E.B. S.r.l., dal FR, come evincibile dalle dichiarazioni rese dal CO alla G.d.F. (doc. 5, pag. 19;
all. 18), secondo cui le pratiche di efficientamento energetico venivano
"raccolte" dalla RE ed elaborate da un consulente, la P.E.B. S.r.l., ai fini della consegna al GSE; le stesse dichiarazioni riferiscono altresì che, laddove vi fossero documenti da integrare, la RE o la PEB provvedevano a richiederli alle società che fungevano da procacciatrici (GA ENERGY S.r.l., per le RVC dalla 1 alla 20, la G.E.A. S.r.l. per le RVC dalla 21 alla 36 e per la 37). La pianificazione che ha preceduto e accompagnato la presentazione delle RVC conferma, dunque, che l'intento di lucro costituiva il fine ultimo e consapevole dell'intera operazione.
7. Sussistenza e quantificazione del danno Venendo alla verifica della sussistenza del danno e della sua quantificazione, il Collegio richiama, per relationem, le motivazioni svolte dalla sentenza di questa Sezione n. 26/2023, resa in fattispecie del tutto analoga a quella in esame, in ordine sia alla natura dei Titoli di Efficienza Energetica quali beni fungibili dotati di autonomo valore di mercato sin dall'emissione (in quanto titoli rappresentativi di un controvalore economico determinato sulla base di valori negoziati e negoziabili tanto sul mercato organizzato dal GME quanto mediante accordi bilaterali) e sia all'attualità e concretezza del danno erariale derivante dalla loro fraudolenta acquisizione e successiva negoziazione. A tal fine occorre precisare che il controvalore dei certificati negoziati presso il mercato GME viene erogato in piena autonomia da parte del GSE (si vedano al riguardo le disposizioni regolamentari dell'Allegato 1 della delibera dell'Autorità per l'energia 14 febbraio 2013, n. 53/2013/R/EFR, recante le
«Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica»)
mentre le citate disposizioni (art. 31) attribuiscono al GME la posizione di controparte nella negoziazione, direttamente responsabile, nella sua veste di organizzatore e gestore economico dei mercati energetici, anche per le eventuali differenze di prezzo rispetto agli importi depositati dall'acquirente e per l'eventuale pagamento di penali (per quanto, poi, il corrispettivo delle transazioni trovi provvista nel deposito del prezzo da parte dell'acquirente: cfr.
cit. Sez. Veneto, sent. n. 26/2023). Ciò è ancor più chiaramente espresso dall'art. 24 dell'aggiornamento alle medesime regole di funzionamento del mercato GME, intervenuto con delibera del 28 settembre 2018, a termini del quale «nei contratti di acquisto e vendita di titoli, stipulati sul mercato, il GME è controparte degli operatori».
Mediante la fittizia creazione delle condizioni per l'ottenimento di certificati energetici e la loro successiva negoziazione, i convenuti hanno quindi indotto il GSE dapprima all'emissione di titoli non rappresentativi di un effettivo efficientamento energetico, con correlativa frustrazione della finalità cui i suddetti titoli sono sottesi, e hanno successivamente lucrato risorse destinate alla negoziazione di titoli legittimamente emessi. Lo stesso GSE ha poi attivato il procedimento di decadenza e di annullamento in autotutela dei medesimi titoli, chiedendo la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti. Pertanto, la natura di titolo di valore dei ridetti Certificati Bianchi, ancorata a una valutazione normativamente legata a quella della negoziazione dei titoli nel mercato regolamentato, la condotta di appropriazione degli stessi in assenza dei presupposti per la loro emissione, nonché la successiva negoziazione con percezione del relativo controvalore, comprovano l'attualità e la concretezza del danno erariale.
Il danno va pertanto commisurato al valore dei TEE indebitamente acquisiti, determinato, come calcolato dalla G.d.F. con riferimento alle RVC presentate da RE S.r.l., sulla base del contributo tariffario definitivo fissato dall'Autorità per l'energia per ciascuna delle annualità di assegnazione (2015, 2016 e 2017).
Tale criterio, direttamente ancorato alle deliberazioni dell'organo istituzionalmente preposto alla determinazione del corrispettivo monetario dei titoli, è il più idoneo a garantire certezza e oggettività della quantificazione, risultando connotato da un grado di attendibilità superiore rispetto a qualsiasi altra grandezza di riferimento. Il danno erariale, riferito ai 50.780 certificati bianchi assegnati a RE S.r.l. e da questa ceduti, in parte tramite il GME, in parte tramite accordi bilaterali, va pertanto quantificato nell'importo complessivo di euro 11.615.209,72 (doc. 2, pagg. 76-77).
In parziale difformità dalla richiesta della Procura, che ha individuato come soggetti danneggiati tanto il GSE quanto il GME, il Collegio ritiene, nel caso di specie, che il soggetto danneggiato vada identificato nel solo GSE, quale ente preposto all'emissione dei titoli e direttamente leso dalla condotta illecita, che ha determinato lo sviamento di risorse pubbliche dalla finalità istituzionale cui erano destinate. Il GME, operando quale controparte tecnica delle negoziazioni sul mercato regolamentato, svolge infatti una funzione di gestione degli scambi che non ne fa il titolare delle risorse pubbliche oggetto di sviamento.
8. Condanna dei convenuti Per quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che la domanda sia da accogliersi integralmente e che la R.E.I. S.r.l., in liquidazione giudiziale, e il sig. FR PA debbano essere condannati, in solido fra loro, al risarcimento del danno erariale in favore del GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A.,
nella misura di euro 11.615.209,72, considerata la natura dolosa della responsabilità accertata a loro carico.
Al predetto importo vanno aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata dalla data di emissione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE, c.d. «certificati bianchi»), sino a quella di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali, sull'importo rivalutato, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio, in favore dello Stato, sono poste in solido a carico dei convenuti condannati, e sono liquidate, ai sensi dell’art. 31, c. 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda della Procura, condanna in solido R.E.I. S.r.l., in liquidazione giudiziale, e FR PA al pagamento dell'importo di euro 11.615.209,72
(undicimilioniseicentoquindicimiladuecentonove/72), a favore del GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A.
Al predetto importo vanno aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata dalla data di emissione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE, c.d. «certificati bianchi»), sino a quella di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali, sull'importo rivalutato, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Condanna, altresì, i convenuti al pagamento, in solido, delle spese del presente giudizio, in favore dello Stato, liquidate ai sensi dell'art. 31, c. 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to digitalmente F.to digitalmente Innocenza NA TA ON Ai sensi dell’art. 31, c. 5, del c.g.c., le spese di giustizia del presente giudizio si liquidano in €
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to digitalmente F.to digitalmente Innocenza NA TA ON Depositata in Segreteria il Il Funzionario Preposto