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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/12/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. Luppino -Giudice rel. est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 787 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.11.1979), rappresentata e difesa dall'avv. Elia Alessandro, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria (R.C.) via Magna Grecia 1/G, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...]_2 C.F._2
Calabria (R.C.) il 03.05.1976), rappresentato e difeso, congiuntamente e/o separatamente tra loro, dagli avv.ti Francesca Panuccio e Lucio Dattola, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria (R.C.) via P. Foti
n.1, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato in data 26.03.2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto di regolamentare i rapporti tra gli stessi e la figlia minore nata da una convivenza more uxorio dagli stessi intrattenuta;
Per_1
-considerato che con decreto del 14.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 26.11.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 26.11.2025 ore 10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c. nonché di un file pdf nativo digitale contenente le condizioni;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno intrattenuto una convivenza more uxorio;
b) dalla loro unione è nata la figlia (09.02.2022); Per_1
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
14.04.2025, il quale ha espresso il parere in data 01.05.2025;
-ritenuto che gli accordi pattuiti appaiono rispondenti agli interessi della figlia minore;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato il 26.03.2025 da e accoglie per quanto di Parte_1 Parte_2 ragione il ricorso e, per l'effetto, regolamenta i rapporti di ciascun genitore con la figlia nei seguenti termini:
1) AFFIDAMENTO CONDIVISO. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione e Per_1
residenza anagrafica presso la residenza della madre, che verrà fissata nella abitazione di sua proprietà sita in Reggio Calabria Via Pasquale Andiloro n.16.
2) DIRITTO DI VISITA.
Il dott. avrà diritto di tenere con sè la figlia , durante la settimana, Pt_2 Per_1
i pomeriggi del martedì e del giovedì dalle17.10 con rientro alle ore 20.30, sempre nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ludici della bambina, salvo diversi accordi tra i genitori previa comunicazione in congruo termine, comunque, non inferiore alle 24 ore
A fine settimana alterni, ogni quindici giorni, il dott. avrà diritto a tenere Pt_2
con sé il sabato dalle 13.00 alle 20.30 e la domenica dalle 10.00 sino alle Per_1 ore 20.30.
Per le vacanze natalizie, trascorrerà la Vigilia del Natale e la Vigilia di Per_1
Capodanno con la madre e il giorno di Natale e quello di Capodanno con il padre.
Il padre curerà di prelevare alle ore 11.00 e di riaccompagnarla a casa Per_1
entro le ore 20.30. Al compimento dell'età di anni cinque di le parti si Per_1 impegnano per le sopradette festività ad applicare il criterio dell'alternanza in forza del quale trascorrerà la Vigilia del Natale e/o il giorno di Natale o Per_1 la Vigilia di Capodanno e/o il giorno di capodanno con il padre o con la madre ed il padre curerà di prelevare alle ore 11.00 e di riaccompagnarla a Per_1 casa dopo cena.
Per le vacanze pasquali, trascorrerà, ad anni alterni, la Pasqua o la Per_1
Pasquetta con ciascuno dei genitori
Nei mesi di luglio e di agosto, il dott. compatibilmente con gli impegni di Pt_2
ciascun genitore, trascorrerà con complessivamente, quindici giorni Per_1 anche non consecutivi da ricomprendersi preferibilmente tra il 15 di luglio e il 15 agosto. In tali giorni il Sig. preleverà dalla casa della madre alle Pt_2 Per_1 ore 10.00 e la riaccompagnerà alle ore 20.00
Tali giorni verranno concordati tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno e per tutto il periodo. Ciò al fine di consentire ai genitori di poter organizzare e pianificare i propri impegni. Le parti si impegnano a prevedere e regolamentare il pernottamento della minore presso il padre una volta compiuti i cinque anni, sia nei fine settimana alterni che nelle festività natalizie e pasquali e nel periodo estivo, con modifica anche degli orari di permanenza della piccola . Per_1
3) DIRITTO AL MANTENIMENTO DELLA MINORE.
Il dott. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Pt_1 della figlia la somma di € 400,00 sino a quando permarrà nella casa di proprietà del dott. e successivamente 600,00 mensili per i due anni successivi dal Pt_2
rilascio della casa di via Cimino n. 61 e a partire dal terzo anno il contributo al mantenimento viene stabilito nella misura di € 500,00 mensili
L'ammontare del contributo sarà rivalutato annualmente secondo indici Istat, ex lege. Quanto alle spese straordinarie, da intendersi quelle del Protocollo del
Tribunale di Reggio Calabria che si richiama, saranno a totale carico del dottore per i primi due anni dal rilascio dell'immobile e successivamente le spese straordinarie saranno ripartite al 70% a carico del dott. e il 30% a carico Pt_2
della Sig.ra con l'impegno da parte di entrambi al rimborso entro giorni Pt_1 cinque dalla comunicazione del pagamento e/o invio delle giustificative. In particolare, per le spese straordinarie subordinate al consenso, il rimborso dovrà essere effettuato entro cinque giorni dal consenso e, se l'altro genitore fosse impossibilitato al momento, entro e non oltre 5 giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuto pagamento o cinque giorni dall'invio della giustificativa, salvo diversi accordi fra genitori. Per le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante i signori e si danno reciprocamente Pt_1 Pt_2 assenso sin da ora, così come per le spese scolastiche.
La Sig.ra continuerà a percepire per intero l'importo dell'assegno unico. Pt_1
4) I Sig.ri e si impegnano a comunicare qualsiasi spostamento della Pt_1 Pt_2
minore dal territorio della provincia di Reggio Calabria entro cinque giorni prima della partenza.
6) I Sig.ri e si dichiarano soddisfatti delle predette condizioni che Pt_1 Pt_2
accettano e sottoscrivono.
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 16.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. Luppino -Giudice rel. est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 787 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.11.1979), rappresentata e difesa dall'avv. Elia Alessandro, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria (R.C.) via Magna Grecia 1/G, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...]_2 C.F._2
Calabria (R.C.) il 03.05.1976), rappresentato e difeso, congiuntamente e/o separatamente tra loro, dagli avv.ti Francesca Panuccio e Lucio Dattola, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria (R.C.) via P. Foti
n.1, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato in data 26.03.2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto di regolamentare i rapporti tra gli stessi e la figlia minore nata da una convivenza more uxorio dagli stessi intrattenuta;
Per_1
-considerato che con decreto del 14.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 26.11.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 26.11.2025 ore 10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c. nonché di un file pdf nativo digitale contenente le condizioni;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno intrattenuto una convivenza more uxorio;
b) dalla loro unione è nata la figlia (09.02.2022); Per_1
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
14.04.2025, il quale ha espresso il parere in data 01.05.2025;
-ritenuto che gli accordi pattuiti appaiono rispondenti agli interessi della figlia minore;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato il 26.03.2025 da e accoglie per quanto di Parte_1 Parte_2 ragione il ricorso e, per l'effetto, regolamenta i rapporti di ciascun genitore con la figlia nei seguenti termini:
1) AFFIDAMENTO CONDIVISO. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione e Per_1
residenza anagrafica presso la residenza della madre, che verrà fissata nella abitazione di sua proprietà sita in Reggio Calabria Via Pasquale Andiloro n.16.
2) DIRITTO DI VISITA.
Il dott. avrà diritto di tenere con sè la figlia , durante la settimana, Pt_2 Per_1
i pomeriggi del martedì e del giovedì dalle17.10 con rientro alle ore 20.30, sempre nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ludici della bambina, salvo diversi accordi tra i genitori previa comunicazione in congruo termine, comunque, non inferiore alle 24 ore
A fine settimana alterni, ogni quindici giorni, il dott. avrà diritto a tenere Pt_2
con sé il sabato dalle 13.00 alle 20.30 e la domenica dalle 10.00 sino alle Per_1 ore 20.30.
Per le vacanze natalizie, trascorrerà la Vigilia del Natale e la Vigilia di Per_1
Capodanno con la madre e il giorno di Natale e quello di Capodanno con il padre.
Il padre curerà di prelevare alle ore 11.00 e di riaccompagnarla a casa Per_1
entro le ore 20.30. Al compimento dell'età di anni cinque di le parti si Per_1 impegnano per le sopradette festività ad applicare il criterio dell'alternanza in forza del quale trascorrerà la Vigilia del Natale e/o il giorno di Natale o Per_1 la Vigilia di Capodanno e/o il giorno di capodanno con il padre o con la madre ed il padre curerà di prelevare alle ore 11.00 e di riaccompagnarla a Per_1 casa dopo cena.
Per le vacanze pasquali, trascorrerà, ad anni alterni, la Pasqua o la Per_1
Pasquetta con ciascuno dei genitori
Nei mesi di luglio e di agosto, il dott. compatibilmente con gli impegni di Pt_2
ciascun genitore, trascorrerà con complessivamente, quindici giorni Per_1 anche non consecutivi da ricomprendersi preferibilmente tra il 15 di luglio e il 15 agosto. In tali giorni il Sig. preleverà dalla casa della madre alle Pt_2 Per_1 ore 10.00 e la riaccompagnerà alle ore 20.00
Tali giorni verranno concordati tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno e per tutto il periodo. Ciò al fine di consentire ai genitori di poter organizzare e pianificare i propri impegni. Le parti si impegnano a prevedere e regolamentare il pernottamento della minore presso il padre una volta compiuti i cinque anni, sia nei fine settimana alterni che nelle festività natalizie e pasquali e nel periodo estivo, con modifica anche degli orari di permanenza della piccola . Per_1
3) DIRITTO AL MANTENIMENTO DELLA MINORE.
Il dott. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Pt_1 della figlia la somma di € 400,00 sino a quando permarrà nella casa di proprietà del dott. e successivamente 600,00 mensili per i due anni successivi dal Pt_2
rilascio della casa di via Cimino n. 61 e a partire dal terzo anno il contributo al mantenimento viene stabilito nella misura di € 500,00 mensili
L'ammontare del contributo sarà rivalutato annualmente secondo indici Istat, ex lege. Quanto alle spese straordinarie, da intendersi quelle del Protocollo del
Tribunale di Reggio Calabria che si richiama, saranno a totale carico del dottore per i primi due anni dal rilascio dell'immobile e successivamente le spese straordinarie saranno ripartite al 70% a carico del dott. e il 30% a carico Pt_2
della Sig.ra con l'impegno da parte di entrambi al rimborso entro giorni Pt_1 cinque dalla comunicazione del pagamento e/o invio delle giustificative. In particolare, per le spese straordinarie subordinate al consenso, il rimborso dovrà essere effettuato entro cinque giorni dal consenso e, se l'altro genitore fosse impossibilitato al momento, entro e non oltre 5 giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuto pagamento o cinque giorni dall'invio della giustificativa, salvo diversi accordi fra genitori. Per le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante i signori e si danno reciprocamente Pt_1 Pt_2 assenso sin da ora, così come per le spese scolastiche.
La Sig.ra continuerà a percepire per intero l'importo dell'assegno unico. Pt_1
4) I Sig.ri e si impegnano a comunicare qualsiasi spostamento della Pt_1 Pt_2
minore dal territorio della provincia di Reggio Calabria entro cinque giorni prima della partenza.
6) I Sig.ri e si dichiarano soddisfatti delle predette condizioni che Pt_1 Pt_2
accettano e sottoscrivono.
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 16.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna