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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2739/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2739/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_2 C.F._2
TERESA MARLETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORI
Contro
(C.F. ), nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE con sede in Roma, Via Alessandro Specchi n. 16, C.F. Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO
Divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI
ATTORE:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione: Ritenuto e dichiarato che gli attori e la convenuta sono comproprietari rispettivamente in ragione CP_1 di un quarto ciascuno i primi due in forza di decreto di trasferimento del Tribunale di Ragusa del
11.4.2013 e in ragione di 2/4 la seconda in forza di accettazione tacita dell'eredità della madre
, dell'immobile descritto in narrativa e conseguentemente, ritenuta l'indivisibilità del CP_3 bene in natura per l'evidenziata ridotta estensione, disporre lo scioglimento della comunione attribuendo la quota in natura di proprietà della convenuta indivisamente ed egualmente ai coniugi
previa corresponsione del conguaglio in denaro da determinarsi a mezzo eligenda CP_4
CTU.
pagina 1 di 4 Porre le spese del presente giudizio a carico di in via esclusiva atteso il suo rifiuto CP_1 ingiustificato di addivenire ad un accordo stragiudiziale e in subordine a carico delle parti pro quota.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e della , le quali CP_1 Controparte_2 non si sono costituite in giudizio sebbene ritualmente citate.
Con atto di citazione notificato il 20.07.2021, i coniugi e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio e deducendo: CP_1 Controparte_2
- di essere comproprietari in ragione di ¼ ciascuno in regime di comunione di beni del fondo rustico sito in Comiso in C. da DI (lungo la S.P. Comiso- Pedalino) della superficie di ha.
0.10.19. in catasto al F.9, mappale 1007-1008, giusto decreto di trasferimento del Tribunale di Ragusa dell'11.04.2013 (es. Imm. N 191/96);
- che la restante quota del terreno pari a 2/4 risulta essere di proprietà di quale avente CP_1 causa per successione ereditaria della madre;
quota gravata da ipoteca in rinnovazione in CP_3 favore del Banco di Sicilia S.p.a. derivante da ipoteca volontaria per concessione a garanzia di mutuo per atto Notaio del 16.04.1985. Per_1
Chiedevano pertanto che il Giudice adito pronunciasse lo scioglimento della comunione sull'immobile in questione, attribuendo la quota di proprietà della convenuta indivisamente ed CP_1 egualmente ai coniugi previa corresponsione del conguaglio in denaro. CP_5
In corso di causa veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione del valore dell'immobile per cui è causa, confermarne l'indivisibilità in natura, determinare la quota di conguaglio a carico degli attori, che ne hanno richiesto l'attribuzione. Il C.T.U. in ottemperanza all'incarico ricevuto ha depositato la propria relazione in data 26.09.2023 offrendo una chiara ed esauriente ricognizione del bene oggetto della comunione costituito da “un frustolo di terreno incolto e privo di fabbricati e fonti di approvvigionamento idrico;
sito nella Contrada DI, agro di Comiso tra la Via Sandro Pertini e la strada privata individuata nelle particelle 991, 992, 1184”. In merito al valore del terreno, il CTU ha precisato che “La superficie catastale totale dei beni in Comiso Contrada DI, censiti in NCT al Foglio 9 particelle 1007 (ex 603), 1008 (ex 603), 607 è pari a 1.019 mq. Nel
Piano Regolatore Generale – PRG parte della superficie ricade nella Zona edificabile TR6 art.58 è pari a 591 mq e la restante superficie ricade nella Fascia di rispetto art.86 è di 428 mq.
Considerato che
la valutazione dei terreni sottoposti a fascia di rispetto sono equiparabili ad 1/5 del valore di esproprio, ritenuto congruo pari a 5,00 €/mq e per le aree che ricadono nelle zone edificabili TR 6, art. 58 considerata l'area minima di edificabilità, ritenuto congruo pari a 22,00 €/mq.” Dalla relazione del CTU, il valore complessivo del terreno è stato dunque determinato in € 15.000,00, inoltre, è stata accertata l'indivisibilità in natura del terreno. Quanto alla determinazione dell'entità del conguaglio, nella relazione peritale il CTU ha fissato tale quota nella misura complessiva di € 7.500,00.
Osserva questo giudice che le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU vanno senz'altro accolte in quanto ampiamente motivate e raggiunte con l'applicazione dei sopra menzionati consolidati criteri di stima.
Tanto premesso, giova rammentare che in tema di divisione giudiziale, l'ordinamento impone al giudice una preliminare verifica sulla “comoda” separabilità in natura del bene, intendendosi, al riguardo, le ipotesi in cui i beni non siano divisibili in natura ovvero gli stessi, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano comodamente divisibili e, pertanto, non siano realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole pagina 2 di 4 costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economicofunzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (cfr. da ultimo Cass. n. 21612/2021).
Nel caso di specie, il CTU ha evidenziato nella relazione peritale che il terreno non risulta divisibile in natura anche alla luce dell'esigua metratura dello stesso.
Per quanto attiene il conguaglio in denaro ai sensi dell'art. 720 c.c. deve essere riconosciuto al condividente nel caso di attribuzione dell'intero bene indivisibile ad altro condividente, tale conguaglio esprime l'equivalente economico della quota di tale bene e deve, pertanto, essere determinato, con riferimento al valore del bene stesso, al momento della conclusione del relativo giudizio di divisione anche in mancanza di espressa richiesta in tale senso, trattandosi di credito di valore (Cass.
29094/2017; Cass. civ., sez. II, 28-3-2001, n. 4518)
Ciò posto, occorre ora esaminare la richiesta di attribuzione del bene avanzata dagli attori già nell'atto introduttivo e reiterata in tutto il corso del giudizio.
Ritenuto che
la richiesta in oggetto è fondata sul diritto di ciascun condividente di chiedere lo scioglimento della comunione e ritenuta la mancanza di una confliggente richiesta di attribuzione da parte dalla convenuta, la domanda di assegnazione avanzata dalla parte attrice merita accoglimento e per l'effetto deve attribuirsi agli attori in piena proprietà indivisa l'intero terreno originariamente in comunione.
Sul punto si osserva che: nel giudizio di divisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, sicché, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d'appello. (Sez. 2, Ordinanza n. 3497 del 06/02/2019). Tanto premesso, in mancanza di opposizioni dalla parte convenuta sussiste certamente il diritto degli attori allo scioglimento della comunione esistente, tenuto conto del disposto di cui all'art. 713 c.c., pertanto l'istanza di attribuzione formulata dalla parte attrice dev'essere accolta.
La quota a titolo di conguaglio potrà essere depositata in un libretto o conto bancario all'uopo acceso presso , vincolato all'ordine del Giudice, per agevolare sia il pagamento all'avente diritto CP_2
(rimasto contumace) sia la cancellazione del gravame in favore dei condividenti attori ex art. 2825 c.c..
Giova rammentare che nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (Cass. 1635/2020).
Dunque, secondo i principi generali sopra esposti, le spese di CTU e di lite devono porsi a carico di entrambe le parti in solido, perché parte attrice non ha dimostrato di avere offerto la somma di €
7.500,00 alla controparte o che il valore del bene sarebbe stato facilmente determinabile, rendendo superflua la CTU, in caso di comportamento collaborativo della controparte;
il valore della controversia da prendere in considerazione è quello delle singole quote;
invero “ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c. ma quello della quota in contestazione, poiché l'art. 6 d.m. n. 127/2004 pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione alla quota o ai supplementi della quota in contestazione” (Cass. n. 195/2020).
P.Q.M.
pagina 3 di 4
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: dispone lo scioglimento della comunione tra i coniugi e da un lato, Parte_1 Parte_2 e dall'altro, del fondo rustico sito in Comiso in C. da DI (lungo la S.P. Comiso- CP_1
Pedalino) della superficie di ha.
0.10.19. in catasto al F.9, mappale 1007-1008; attribuisce il bene in proprietà indivisa ed eguale ai coniugi e Parte_1 Parte_2
condanna gli attori al pagamento della quota di conguaglio di € 7.500,00 in favore di , CP_1 oltre gli interessi al tasso legale dalla pronuncia fino al pagamento;
pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, a carico solidale degli attori e della convenuta;
pone altresì a carico della massa il pagamento delle spese di lite, che liquida CP_1 in complessivi € 2287,98, di cui € 287,98 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa;
compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell'Istituto di credito.
Ragusa, 10/03/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2739/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_2 C.F._2
TERESA MARLETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORI
Contro
(C.F. ), nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE con sede in Roma, Via Alessandro Specchi n. 16, C.F. Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO
Divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI
ATTORE:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione: Ritenuto e dichiarato che gli attori e la convenuta sono comproprietari rispettivamente in ragione CP_1 di un quarto ciascuno i primi due in forza di decreto di trasferimento del Tribunale di Ragusa del
11.4.2013 e in ragione di 2/4 la seconda in forza di accettazione tacita dell'eredità della madre
, dell'immobile descritto in narrativa e conseguentemente, ritenuta l'indivisibilità del CP_3 bene in natura per l'evidenziata ridotta estensione, disporre lo scioglimento della comunione attribuendo la quota in natura di proprietà della convenuta indivisamente ed egualmente ai coniugi
previa corresponsione del conguaglio in denaro da determinarsi a mezzo eligenda CP_4
CTU.
pagina 1 di 4 Porre le spese del presente giudizio a carico di in via esclusiva atteso il suo rifiuto CP_1 ingiustificato di addivenire ad un accordo stragiudiziale e in subordine a carico delle parti pro quota.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e della , le quali CP_1 Controparte_2 non si sono costituite in giudizio sebbene ritualmente citate.
Con atto di citazione notificato il 20.07.2021, i coniugi e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio e deducendo: CP_1 Controparte_2
- di essere comproprietari in ragione di ¼ ciascuno in regime di comunione di beni del fondo rustico sito in Comiso in C. da DI (lungo la S.P. Comiso- Pedalino) della superficie di ha.
0.10.19. in catasto al F.9, mappale 1007-1008, giusto decreto di trasferimento del Tribunale di Ragusa dell'11.04.2013 (es. Imm. N 191/96);
- che la restante quota del terreno pari a 2/4 risulta essere di proprietà di quale avente CP_1 causa per successione ereditaria della madre;
quota gravata da ipoteca in rinnovazione in CP_3 favore del Banco di Sicilia S.p.a. derivante da ipoteca volontaria per concessione a garanzia di mutuo per atto Notaio del 16.04.1985. Per_1
Chiedevano pertanto che il Giudice adito pronunciasse lo scioglimento della comunione sull'immobile in questione, attribuendo la quota di proprietà della convenuta indivisamente ed CP_1 egualmente ai coniugi previa corresponsione del conguaglio in denaro. CP_5
In corso di causa veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione del valore dell'immobile per cui è causa, confermarne l'indivisibilità in natura, determinare la quota di conguaglio a carico degli attori, che ne hanno richiesto l'attribuzione. Il C.T.U. in ottemperanza all'incarico ricevuto ha depositato la propria relazione in data 26.09.2023 offrendo una chiara ed esauriente ricognizione del bene oggetto della comunione costituito da “un frustolo di terreno incolto e privo di fabbricati e fonti di approvvigionamento idrico;
sito nella Contrada DI, agro di Comiso tra la Via Sandro Pertini e la strada privata individuata nelle particelle 991, 992, 1184”. In merito al valore del terreno, il CTU ha precisato che “La superficie catastale totale dei beni in Comiso Contrada DI, censiti in NCT al Foglio 9 particelle 1007 (ex 603), 1008 (ex 603), 607 è pari a 1.019 mq. Nel
Piano Regolatore Generale – PRG parte della superficie ricade nella Zona edificabile TR6 art.58 è pari a 591 mq e la restante superficie ricade nella Fascia di rispetto art.86 è di 428 mq.
Considerato che
la valutazione dei terreni sottoposti a fascia di rispetto sono equiparabili ad 1/5 del valore di esproprio, ritenuto congruo pari a 5,00 €/mq e per le aree che ricadono nelle zone edificabili TR 6, art. 58 considerata l'area minima di edificabilità, ritenuto congruo pari a 22,00 €/mq.” Dalla relazione del CTU, il valore complessivo del terreno è stato dunque determinato in € 15.000,00, inoltre, è stata accertata l'indivisibilità in natura del terreno. Quanto alla determinazione dell'entità del conguaglio, nella relazione peritale il CTU ha fissato tale quota nella misura complessiva di € 7.500,00.
Osserva questo giudice che le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU vanno senz'altro accolte in quanto ampiamente motivate e raggiunte con l'applicazione dei sopra menzionati consolidati criteri di stima.
Tanto premesso, giova rammentare che in tema di divisione giudiziale, l'ordinamento impone al giudice una preliminare verifica sulla “comoda” separabilità in natura del bene, intendendosi, al riguardo, le ipotesi in cui i beni non siano divisibili in natura ovvero gli stessi, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano comodamente divisibili e, pertanto, non siano realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole pagina 2 di 4 costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economicofunzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (cfr. da ultimo Cass. n. 21612/2021).
Nel caso di specie, il CTU ha evidenziato nella relazione peritale che il terreno non risulta divisibile in natura anche alla luce dell'esigua metratura dello stesso.
Per quanto attiene il conguaglio in denaro ai sensi dell'art. 720 c.c. deve essere riconosciuto al condividente nel caso di attribuzione dell'intero bene indivisibile ad altro condividente, tale conguaglio esprime l'equivalente economico della quota di tale bene e deve, pertanto, essere determinato, con riferimento al valore del bene stesso, al momento della conclusione del relativo giudizio di divisione anche in mancanza di espressa richiesta in tale senso, trattandosi di credito di valore (Cass.
29094/2017; Cass. civ., sez. II, 28-3-2001, n. 4518)
Ciò posto, occorre ora esaminare la richiesta di attribuzione del bene avanzata dagli attori già nell'atto introduttivo e reiterata in tutto il corso del giudizio.
Ritenuto che
la richiesta in oggetto è fondata sul diritto di ciascun condividente di chiedere lo scioglimento della comunione e ritenuta la mancanza di una confliggente richiesta di attribuzione da parte dalla convenuta, la domanda di assegnazione avanzata dalla parte attrice merita accoglimento e per l'effetto deve attribuirsi agli attori in piena proprietà indivisa l'intero terreno originariamente in comunione.
Sul punto si osserva che: nel giudizio di divisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, sicché, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d'appello. (Sez. 2, Ordinanza n. 3497 del 06/02/2019). Tanto premesso, in mancanza di opposizioni dalla parte convenuta sussiste certamente il diritto degli attori allo scioglimento della comunione esistente, tenuto conto del disposto di cui all'art. 713 c.c., pertanto l'istanza di attribuzione formulata dalla parte attrice dev'essere accolta.
La quota a titolo di conguaglio potrà essere depositata in un libretto o conto bancario all'uopo acceso presso , vincolato all'ordine del Giudice, per agevolare sia il pagamento all'avente diritto CP_2
(rimasto contumace) sia la cancellazione del gravame in favore dei condividenti attori ex art. 2825 c.c..
Giova rammentare che nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (Cass. 1635/2020).
Dunque, secondo i principi generali sopra esposti, le spese di CTU e di lite devono porsi a carico di entrambe le parti in solido, perché parte attrice non ha dimostrato di avere offerto la somma di €
7.500,00 alla controparte o che il valore del bene sarebbe stato facilmente determinabile, rendendo superflua la CTU, in caso di comportamento collaborativo della controparte;
il valore della controversia da prendere in considerazione è quello delle singole quote;
invero “ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c. ma quello della quota in contestazione, poiché l'art. 6 d.m. n. 127/2004 pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione alla quota o ai supplementi della quota in contestazione” (Cass. n. 195/2020).
P.Q.M.
pagina 3 di 4
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: dispone lo scioglimento della comunione tra i coniugi e da un lato, Parte_1 Parte_2 e dall'altro, del fondo rustico sito in Comiso in C. da DI (lungo la S.P. Comiso- CP_1
Pedalino) della superficie di ha.
0.10.19. in catasto al F.9, mappale 1007-1008; attribuisce il bene in proprietà indivisa ed eguale ai coniugi e Parte_1 Parte_2
condanna gli attori al pagamento della quota di conguaglio di € 7.500,00 in favore di , CP_1 oltre gli interessi al tasso legale dalla pronuncia fino al pagamento;
pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, a carico solidale degli attori e della convenuta;
pone altresì a carico della massa il pagamento delle spese di lite, che liquida CP_1 in complessivi € 2287,98, di cui € 287,98 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa;
compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell'Istituto di credito.
Ragusa, 10/03/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4