TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/11/2025, n. 3021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3021 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 15078/2023
RE BBLICA ITALIANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15078/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana,
promosso da:
,nato il [...] a [...], Parte 1
LE,
, nato il [...] ad [...], Parte 2
LE,
rappresentati e difesi dall'advogado stabilito Wallace Maddalon d'intesa con l'avvocato Grazia Fiermonte
ricorrenti contro
Controparte 1
resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Fiore,
a scioglimento della riserva assunta in data 18 novembre 2025, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona 1
cittadino italiano nato in [...], provincia di Parma, il 27 marzo 1849, il quale emigrava in LE e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti, ovvero alla figlia legittima, CP_2
[...] per giungere fino agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
In particolare, hanno esposto le circostanze di fatto che seguono (con preciso richiamo ai documenti depositati):
"...i ricorrenti sono cittadini brasiliani, di origine italiana, infatti, sono discendenti diretti del dante causa nato in [...] cittadino italiano nato in [...] 1
ITALIA a Bedonia (PR) il 27/03/1849, paternità Per 3 Persona 2 e maternità
[...] (doc. 01); Il Sig. Persona 1 è emigrato in LE e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano (doc. 04 e 05 certificati di non naturalizzazione); Il
Sig. Persona 1 si è coniugato il 20/01/1894 a Santo Antonio D'Alagoinhas, oggi comune di Alagoinhas (BA), LE, con Persona 4 essendo che al momento del matrimonio già avevano una figlia di 8 anni di nome CP 2
come risulta dall'atto di matrimonio, ed essendo che dopo il matrimonio la moglie ha adottato il nome Persona 5 (doc. 02), e deceduto il 23/01/1942 a Persona 1 i 09/10/1885 ha avuto la figlia SA (BA), LE (doc. 03); Il Sig.
nata ad [...], LE (doc. 06), che si è unita in CP 2 matrimonio con Persona 6 il 02/05/1903 ad Alagoinhas (BA), LE, essendo che dopo il matrimonio lei ha adottato il nome Persona_7
1'11/04/1912 ha avuto il figlio [...] (doc. 07); La sig.ra Persona 7
nato ad [...], LE (doc. 08), che si è unito in Persona 8
a gennaio dell'anno 1934 nel distretto di PEPersona_9 matrimonio con
Alexandre, comune di EM (BA) [scritto nell'atto Parte 3 LE (doc.
li 30/07/1936 ha avuto il figlio 09); Il Sig. Persona 8
[...]
nato nel Villaggio di Serra negra, distretto di PE Alexandre, Persona 10 و Parte 3 LE (doc. 10), che si ècomune di EM (BA) [scritto nell'atto
,
Parte 4unito in matrimonio per la prima volta con il
18/05/1963 a EM (BA), LE, essendo che dopo il matrimonio la moglie ha
' e la copia si haadottato il nome Parte 5
divorziato con sentenza del 07/08/1996, passata in giudicato, tornando la moglie ad
(doc. 11); che si è usare il nome da nublie, ossia, Parte 4
Persona 11 il unito in matrimonio per la seconda volta con
26/10/1996 ad Alagoinhas (BA), LE, essendo che dopo il matrimonio la moglie ha
Persona 12 (doc. 12); I ricorrenti: dal adottato il nome primo matrimonio il Sig. Persona 10 ha avuto l figlio [...]
nato l'[...] a [...], LE (doc. Parte 1
13), non coniugato;
prima del secondo matrimonio il Sig. Controparte 3
Parte 2 nato il [...] ad
[...] ha avuto il figlio
,
Alagoinhas (BA), LE essendo lo stesso padre il dichiarante nell'atto di nascita, e avendo si coniugato con la madre quando il figlio aveva 12 anni (doc. 14), non coniugato".
Con ordinanza del 15 febbraio 2025, il Giudice assegnatario, Dr.ssa Angela Baraldi, fissava udienza al 23 settembre 2025 con assegnazione dei termini per la notifica al
Controparte 1 resistente. L'udienza, con decreto del 10 settembre 2025 veniva differita al 4 dicembre 2025. In ragione dell'assegnazione del procedimento a codesto Giudice l'udienza veniva anticipata al 18 novembre 2025 e sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Parte ricorrente ha depositato, in data 13 novembre 2025, le note scritte ove concludeva reiterando le proprie richieste e conclusioni.
Le notifiche sono regolari e viene dichiarata la contumacia del CP 1 convenuto.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
*****
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma
4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in LE, e come il Comune
di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Bedonia, in provincia di Parma.
E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis con alcuni passaggi in linea materna di epoca pre-costituzionale (figlia dell'avo), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017;
Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017). Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Il diritto di cui i ricorrenti chiedono l'accertamento, ovvero la cittadinanza italiana jure sanguinis ha caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità in quanto si tratta di una qualità della persona pacificamente acquisita al momento della nascita.
Sul punto si deve preliminarmente osservare come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della
Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez.
U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Vero che gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. 555/1912 prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile perdesse detta cittadinanza. Tuttavia, come dedotto anche nel ricorso, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della
Costituzione, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, fossero a loro volta cittadini italiani. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
1983, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano (cfr. tra sent. Trib. Brescia n. 13585/17). tutte
Orbene, applicati tali principi giurisprudenziali al caso di specie e dalla CP 2documentazione prodotta in atti, tradotta ed apostillata si evince che nata da padre italiano che mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana e, quindi, essa stessa cittadina italiana per nascita, ha trasmesso la propria cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti da Persona 1 cittadino italiano. Altresì
non emerge che i diversi discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del Controparte 1 dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, decide come segue:
-accoglie la domanda e, per l'effetto,
ACCERTA la cittadinanza italiana dei signori:
,nato il [...] a [...], Parte 1
LE e
" nato il [...] ad [...], Parte 2
LE;
-ORDINA al Controparte 1 e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Bologna, 19 novembre 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore
RE BBLICA ITALIANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15078/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana,
promosso da:
,nato il [...] a [...], Parte 1
LE,
, nato il [...] ad [...], Parte 2
LE,
rappresentati e difesi dall'advogado stabilito Wallace Maddalon d'intesa con l'avvocato Grazia Fiermonte
ricorrenti contro
Controparte 1
resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Fiore,
a scioglimento della riserva assunta in data 18 novembre 2025, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona 1
cittadino italiano nato in [...], provincia di Parma, il 27 marzo 1849, il quale emigrava in LE e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti, ovvero alla figlia legittima, CP_2
[...] per giungere fino agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
In particolare, hanno esposto le circostanze di fatto che seguono (con preciso richiamo ai documenti depositati):
"...i ricorrenti sono cittadini brasiliani, di origine italiana, infatti, sono discendenti diretti del dante causa nato in [...] cittadino italiano nato in [...] 1
ITALIA a Bedonia (PR) il 27/03/1849, paternità Per 3 Persona 2 e maternità
[...] (doc. 01); Il Sig. Persona 1 è emigrato in LE e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano (doc. 04 e 05 certificati di non naturalizzazione); Il
Sig. Persona 1 si è coniugato il 20/01/1894 a Santo Antonio D'Alagoinhas, oggi comune di Alagoinhas (BA), LE, con Persona 4 essendo che al momento del matrimonio già avevano una figlia di 8 anni di nome CP 2
come risulta dall'atto di matrimonio, ed essendo che dopo il matrimonio la moglie ha adottato il nome Persona 5 (doc. 02), e deceduto il 23/01/1942 a Persona 1 i 09/10/1885 ha avuto la figlia SA (BA), LE (doc. 03); Il Sig.
nata ad [...], LE (doc. 06), che si è unita in CP 2 matrimonio con Persona 6 il 02/05/1903 ad Alagoinhas (BA), LE, essendo che dopo il matrimonio lei ha adottato il nome Persona_7
1'11/04/1912 ha avuto il figlio [...] (doc. 07); La sig.ra Persona 7
nato ad [...], LE (doc. 08), che si è unito in Persona 8
a gennaio dell'anno 1934 nel distretto di PEPersona_9 matrimonio con
Alexandre, comune di EM (BA) [scritto nell'atto Parte 3 LE (doc.
li 30/07/1936 ha avuto il figlio 09); Il Sig. Persona 8
[...]
nato nel Villaggio di Serra negra, distretto di PE Alexandre, Persona 10 و Parte 3 LE (doc. 10), che si ècomune di EM (BA) [scritto nell'atto
,
Parte 4unito in matrimonio per la prima volta con il
18/05/1963 a EM (BA), LE, essendo che dopo il matrimonio la moglie ha
' e la copia si haadottato il nome Parte 5
divorziato con sentenza del 07/08/1996, passata in giudicato, tornando la moglie ad
(doc. 11); che si è usare il nome da nublie, ossia, Parte 4
Persona 11 il unito in matrimonio per la seconda volta con
26/10/1996 ad Alagoinhas (BA), LE, essendo che dopo il matrimonio la moglie ha
Persona 12 (doc. 12); I ricorrenti: dal adottato il nome primo matrimonio il Sig. Persona 10 ha avuto l figlio [...]
nato l'[...] a [...], LE (doc. Parte 1
13), non coniugato;
prima del secondo matrimonio il Sig. Controparte 3
Parte 2 nato il [...] ad
[...] ha avuto il figlio
,
Alagoinhas (BA), LE essendo lo stesso padre il dichiarante nell'atto di nascita, e avendo si coniugato con la madre quando il figlio aveva 12 anni (doc. 14), non coniugato".
Con ordinanza del 15 febbraio 2025, il Giudice assegnatario, Dr.ssa Angela Baraldi, fissava udienza al 23 settembre 2025 con assegnazione dei termini per la notifica al
Controparte 1 resistente. L'udienza, con decreto del 10 settembre 2025 veniva differita al 4 dicembre 2025. In ragione dell'assegnazione del procedimento a codesto Giudice l'udienza veniva anticipata al 18 novembre 2025 e sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Parte ricorrente ha depositato, in data 13 novembre 2025, le note scritte ove concludeva reiterando le proprie richieste e conclusioni.
Le notifiche sono regolari e viene dichiarata la contumacia del CP 1 convenuto.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
*****
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma
4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in LE, e come il Comune
di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Bedonia, in provincia di Parma.
E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis con alcuni passaggi in linea materna di epoca pre-costituzionale (figlia dell'avo), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017;
Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017). Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Il diritto di cui i ricorrenti chiedono l'accertamento, ovvero la cittadinanza italiana jure sanguinis ha caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità in quanto si tratta di una qualità della persona pacificamente acquisita al momento della nascita.
Sul punto si deve preliminarmente osservare come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della
Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez.
U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Vero che gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. 555/1912 prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile perdesse detta cittadinanza. Tuttavia, come dedotto anche nel ricorso, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della
Costituzione, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, fossero a loro volta cittadini italiani. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
1983, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano (cfr. tra sent. Trib. Brescia n. 13585/17). tutte
Orbene, applicati tali principi giurisprudenziali al caso di specie e dalla CP 2documentazione prodotta in atti, tradotta ed apostillata si evince che nata da padre italiano che mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana e, quindi, essa stessa cittadina italiana per nascita, ha trasmesso la propria cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti da Persona 1 cittadino italiano. Altresì
non emerge che i diversi discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del Controparte 1 dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, decide come segue:
-accoglie la domanda e, per l'effetto,
ACCERTA la cittadinanza italiana dei signori:
,nato il [...] a [...], Parte 1
LE e
" nato il [...] ad [...], Parte 2
LE;
-ORDINA al Controparte 1 e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Bologna, 19 novembre 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore